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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 485/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2
separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. DANIELE DI VITO (c.f.
), con il quale sono elettivamente domiciliati in Pozzuoli (Na) al Corso C.F._3
Nicola Terracciano n. 28 presso lo studio dell'avv. Luigi Evangelista;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al controricorso con chiamata di terzo, dall'avv. GIUSEPPE
VACCARO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.F._4
Guglionesi (CB) alla via Usconio n. 1;
RESISTENTE
NONCHE'
1 (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI (c.f. ), P.IVA_3
presso cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
RESISTENTE
E
(p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MICHELE NAPPI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio, in Napoli alla via Vannella Gaetani n. 22;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
HDI Assicurazioni S.p.A. (già HDI Italia S.p.A., nuova denominazione sociale di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MICHELE NAPPI (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli alla via C.F._5
Vannella Gaetani n. 22;
TERZA INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 3.2.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9.7.2021, i coniugi e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
e la onde sentirli condannare, in solido tra loro o pro Controparte_1 CP_2
quota, al risarcimento dei danni - quantificati a mezzo CTP in € 25.591,37 – arrecati loro, in conseguenza delle esondazioni dei e avvenute nei giorni 19, 20 e 21 Parte_3 Pt_4
gennaio 2017. In particolare, deducevano i ricorrenti che, a seguito delle suddette esondazioni, una grande quantità di acqua, fango e detriti aveva invaso i terreni agricoli da loro coltivati e di loro proprietà (siti in agro di Palata (CB), riportati in catasto al foglio 37, p.lle nn. 14, 23, 27, 77, 118 e
115 e al foglio 32, p.lle nn. 73, 80 e 113, della totale estensione di 20 ettari), distruggendo le colture ivi esistenti, con danni anche alla produttività e fertilità del terreno;
oltre ai danni patrimoniali, i ricorrenti chiedevano anche il risarcimento del danno “esistenziale” da loro subito “per il ripetersi sistematico degli eventi all'inizio di ogni pioggia”. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo , nonché relazione di Persona_1
sopralluogo redatta in data 22.12.2017 dal tecnico del , Controparte_1
geom. , richiamate in ricorso. Controparte_4
2 Costituendosi in giudizio, la eccepiva unicamente il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva in favore del , chiedendo in ogni caso che Controparte_5
venisse rigattata la domanda, estromettendola dal giudizio.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza per materia del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva in favore della sostenendo che la CP_2 manutenzione dei corsi d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva della trattandosi CP_2 di corsi d'acqua naturale;
deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda e la mancanza di prova dei danni, contestando anche il quantum della richiesta risarcitoria. Chiedeva, infine, (ed otteneva) l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della (già Controparte_3
, evidenziando di avere stipulato con quest'ultima una polizza per la Controparte_6
responsabilità civile verso terzi (n. 800314321), in relazione alla quale chiedeva di essere manlevata di quanto eventualmente fosse stata condannata a pagare in favore dei ricorrenti.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la Controparte_3
quale, a sua volta, in via preliminare eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito;
nel merito dell'invocato rapporto assicurativo, eccepiva l'inapplicabilità della copertura di polizza al caso di specie e, dunque, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto “l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'assicurato.
Sono esclusi i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe…” (cfr. pag. 3). Eccepiva, infine, l'eccezionalità degli eventi calamitosi, così come accertato dalla Protezione Civile.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata presso il Tribunale di Larino e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal resistente e dalla terza chiamata in causa. CP_1
Ed invero, premesso sul punto che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle Acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. S.U. 9534/13; Cass.
S.U. 5057/13; Cass. S.U. 145/13; Cass. S.U. 16535/12), va osservato che la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione degli Alvei in questione, i quali a seguito dell'esondazione delle acque hanno determinato l'inondazione del terreno dei ricorrenti. La detta
3 prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito. La domanda risulta, infatti, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass.
172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. s.u. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro non contestata dai resistenti, in quanto risultante dalla documentazione in atti (cfr. atto di compravendita dell'11.12.1989) e dalle stesse dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che i ricorrenti coltivavano direttamente gli appezzamenti per cui è causa.
La legittimazione passiva degli Enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del
4 danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2017, a seguito di intense precipitazioni, i canali e sono esondati, allagando i terreni circostanti, Parte_3 Pt_4
tra cui quelli per cui è causa, coltivati dai ricorrenti: tali circostanze possono considerarsi pacificamente dimostrate oltre che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi - i quali hanno confermato gli eventi atmosferici del gennaio 2017 e l'allagamento conseguenziale - anche per via cartolare, e cioè dalla corrispondenza intercorsa tra i ricorrenti, la ed il , CP_2 CP_1
allegata agli atti.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini, colmi di vegetazione e detriti, i quali hanno causato la saturazione del livello delle sponde: uno dei testi di parte ricorrente, ha, infatti, riferito che “gli argini erano in cattive condizioni, Testimone_1 pieni di arbusti, in alcune zone avevano ceduto”; anche il teste intimato su istanza del ha CP_1 dichiarato che “erano presenti interrimenti e vegetazione in loco…ci sono stati allagamenti, la causa degli stessi è dovuta alla pioggia copiosa di quei giorni e ad una cattiva irregimentazione delle acque provenienti dal colle antistante la proprietà dello ”. Pt_1
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, contrariamente a quanto labilmente sostenuto dal e dalla terza chiamata in causa, in quanto la reiterazione degli Controparte_1 eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo dei valloni per cui è causa - dimostrata dalla relazione a firma del tecnico del , geom. , CP_1 Controparte_4 del 27.12.2017, in cui alla pag. 2 si legge “la zona in questione è stata spesso soggetta ad allagamenti”, nonché da analogo giudizio promosso dagli stessi ricorrenti nell'anno 2019 con riferimento ad eventi alluvionali analoghi verificatisi nel 2015 - esclude tale natura e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051
c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Peraltro, gli Enti convenuti non hanno fornito nessun elemento oggettivo di valutazione dei tempi di ritorno, al fine di avvalorare la prova
5 dell'eccepita eccezionalità dell'evento.
Né a diversa conclusione possono condurre i dati pluviometrici registrati dalle stazioni di monitoraggio di Palata, Castelmauro e Ponte Liscione nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2017 (riportati dal in una tabella nel proprio atto di costituzione), atteso che da essi emerge un'intensità CP_1
delle piogge non integrante tempi di ritorno superiori ad almeno 100 anni, ossia tempi necessari per poter classificare come di natura eccezionale un evento meteorico.
Le dichiarazioni del geometra , dipendente del ed indicato dal Controparte_4 CP_1
stesso a prova diretta e contraria, poi, hanno confermato che i terreni dei ricorrenti, a CP_1
seguito degli eventi atmosferici per cui è causa, sono stati allagati e tanto in virtù della conoscenza personale acquisita in occasione dei sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa (cfr. primo sopralluogo del 26.1.2017 e sopralluogo successivo effettuato unitamente ai tecnici della Provincia
e del Comune di Petacciato). Tale circostanza ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi e i quali hanno riferito entrambi che i fondi erano allagati Testimone_2 Testimone_1
e l'acqua aveva raggiunto un'altezza alle ginocchia.
Il tecnico del , dott. , nella propria relazione, ha anche precisato che CP_1 CP_4
“l'allagamento dei terreni è stato causato dalla concomitanza di diversi fattori appresso descritti:
1. Evento meteorologico di particolare intensità registrato nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2017;
2. Insufficiente regimazione idrica delle acque proveniente dal colle a monte della S.P. 150…; 3.
Interrimenti e vegetazione presenti nel vallone Stingeti che ne hanno ridotto la sezione idraulica rendendolo poco efficiente. La somma di questi tre elementi ha portato all'allagamento dei terreni della ditta Scarlato/Alberico…Il passaggio dell'acqua ha lasciato detriti e vegetazione sui terreni agricoli, creando danni alle colture in atto ed al terreno stesso”.
In conclusione, va ribadito che, sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare), si può ritenere provato che, in occasione delle piogge verificatesi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2017, i fondi di proprietà dei ricorrenti siano stati invasi dall'acqua e abbiano subito danni a causa dell'inondazione d'acqua e detriti provenienti dai valloni e Pt_4 Parte_3
Quanto alla prova dei danni subiti, i ricorrenti, richiamando la perizia depositata in atti, hanno lamentato danni alle coltivazioni di grano duro e al terreno, quantificandoli complessivamente in €
25.591,37, come da CTP del dott. agr. , allegata al ricorso, il quale, nel proprio Persona_1 elaborato, ha specificato che i ricorrenti hanno subito un “danno materiale che si riferisce all'eliminazione dei detriti vegetali (legni, arbusti, canne, ecc.) ed inerti (sassi, bottiglie latte) apportati dall'esondazione del canale Stinceto ed al ripristino di circa 20.000 metri quadrati di superficie…” e un “danno finanziario (lucro cessante)”, composto da anticipazioni colturali
6 sostenute (AC) e raccolto parziale (RP) subito “a causa del perdurare nel tempo degli allagamenti e dei suoi effetti” (cfr. pag. 6). Quanto ai danni per la realizzazione delle opere di bonifica del terreno
- qualificati dal consulente di parte come “danno materiale” - essi sono stati individuati in una serie di operazioni per “ripulire il terreno dai detriti apportati, ripristinare le superfici e le pendenze con lavori agro meccanici che impediscano anche per il futuro il ripetersi del fenomeno verificatosi”.
Giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto in linea generale, va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dai ricorrenti come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
7 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Analizzando singolarmente le voci di danno richieste in ricorso, con riferimento ai danni al terreno e alle opere necessarie per la pulizia e il ripristino della capacità produttiva, i testi escussi non hanno riferito alcunché, avendo del tutto omesso di indicare le eventuali operazioni di pulizia, sistemazione e ripristino del terreno compiute dai ricorrenti dopo l'evento; solo il teste ha Tes_2
riferito che il fondo è rimasto allagato per alcuni giorni.
Come già evidenziato sopra, il siffatto deficit probatorio non è colmabile con la valutazione del perito, in quanto non solo essa non è stata confermata in giudizio, ma risulta basata esclusivamente sui lavori ritenuti necessari al ripristino e su di un prezzo non meglio specificato di € 5.000,00/ha e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per la concimazione, per l'esecuzione di opere di pulizia del terreno e per il ripristino della fertilità e delle quote.
Nonostante la carenza probatoria anzidetta, tuttavia, atteso che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del terreno agricolo dei ricorrenti, con ristagno dell'acqua e dei detriti per
“alcuni giorni”, il Collegio ritiene presumibile che i ricorrenti abbiano eseguito alcune attività, seppure in economia, al fine pulire il fondo dai detriti e favorire il ripristino della coltivabilità.
Ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione dei danni al terreno (per le opere di pulizia e ripristino) vada effettuata in via equitativa. In proposito, i ricorrenti hanno richiamato la liquidazione effettuata nella perizia di parte allegata, di fatto richiedendo il danno per la pulizia del terreno sulla base di un'estensione di 2 ettari
(così come quantificati dal CTP nella perizia), sebbene la complessiva estensione dei fondi sia di circa 20 ettari;
deve, quindi, ritenersi che la parte di fondo sulla quale sono state necessarie opere di pulizia era estesa circa 2 ettari, con conseguente riconoscimento del risarcimento, in via equitativa, nella misura ritenuta congrua sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 20% di come quantificate nella consulenza di parte (€ 10.000,00), pari a complessivi € 2.000,00.
Quanto al danno alle colture (indicato dai ricorrenti sulla base della CTP quale “danno finanziario (lucro cessante)” e suddiviso in anticipazioni colturali (AC) e raccolto parziale (RP
50%)), osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti sui fondi per cui è causa è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: il teste , infatti, sul capo d) Testimone_2
della memoria istruttoria di parte ricorrente ha addirittura riferito di non sapere “se i terreni fossero seminati o meno”; mentre, il teste si è limitato a riferire di “non ricord(are) le Testimone_1 colture impiantate…mi sembra si trattasse di grano e cipolla”. Nelle dichiarazioni dei testi, inoltre,
8 manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo.
Né, come già detto, una prova più puntuale dei suddetti danni può ricavarsi dalla consulenza di parte, redatta dal dott. agr. : oltre alla mancata conferma della stessa nel corso del Persona_1
giudizio, infatti, la perizia non contiene una descrizione analitica dei danni riscontrati, la cui stima è basata esclusivamente su “due metodologie diverse in base alla gravità del danno subito (AC e RP), in base alle superfici interessate, in base alla ripetizione dell'evento, ed in base alla risposta che le colture hanno dato nel tempo” (cfr. pag. 6), senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti.
Considerato, sulla base di quanto riferito anche dai testi escussi e della rilevante estensione dei fondi, che si tratta di azienda agricola, non può non osservarsi come manchi, nel caso di specie, qualsiasi documento aziendale volto a dimostrare la tipologia e l'entità delle produzioni in atto: manca agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dai ricorrenti, così come qualificata nel ricorso introduttivo e nella perizia di parte.
La valutazione del CTP risulta, peraltro, effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base del prezzo di mercato cui il prodotto sarebbe stato venduto, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quattro anni, intercorrente tra la data della domanda (3.2.2021) e quella di verificazione dell'evento (21.1.2017).
Sulla base delle argomentazioni svolte, sebbene risulti la prova dell'allagamento del fondo e della riduzione della produzione, non può ritenersi raggiunta la prova delle coltivazioni presenti sui fondi e della quantità delle singole tipologie di prodotto insistente sugli stessi.
Nessun risarcimento può, quindi, essere riconosciuto ai ricorrenti per la perdita del raccolto, attesa la mancanza di prova della tipologia e della effettiva quantità delle colture praticate al
9 momento dell'evento, nonché la mancanza di prova della quantità e tipologia di coltivazioni andate distrutte.
I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dal ripetersi degli eventi descritti.
Orbene, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 28742/2018), dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., 28742/2018).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass., 901/2018; Cass., 27229/2017).
La relativa domanda, quindi, non può essere accolta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che Enti custodi dei detti valloni sono sia la sia il . CP_2 CP_1 Controparte_1
Va evidenziato che il vallone ed il suo affluente vallone sono entrambi Parte_3 Pt_4 corsi d'acqua demaniale di formazione artificiale rientranti nel comprensorio di bonifica integrale del ed assumono la duplice veste di acque pubbliche e di opere di Controparte_1
bonifica.
È pacifico e non contestato che i e rientrino nel perimetro del Parte_3 Pt_4
comprensorio del e che il abbia eseguito opere Controparte_1 CP_1
10 sul , in ultimo nell'anno 2009. Parte_5
I ricorrenti, poi, hanno depositato la relazione dell'A.R.P.A. Molise (Agenzia Regionale di
Protezione Ambientale del Molise) che, nel dicembre 2016, ha approvato il Piano Regionale di
Tutela delle Acque, che, nell'elaborato relativo alla “Monografia dei Corpi Idrici e delle Pressioni
Antropiche”, individua come sottobacino di secondo ordine del fiume Biferno proprio il
[...]
(di cui il come già detto, è un affluente), a riprova che i Parte_5 Parte_6 [...]
e configurano a tutti gli effetti un'opera idraulica, in quanto corsi d'acqua Parte_3 Pt_4
rientranti nel comprensorio di bonifica con argini artificiali, i quali, in quanto destinati a garantire il sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, costituiscono, unitamente alle opere di bonifica esistenti sempre nel comprensorio, una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, assumendo, quindi, la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
La stessa documentazione fotografica allegata alla produzione di parte ricorrente, non contestata, mostra i corsi d'acqua sistemati con opere in cemento armato tali da configurare manifestamente un'opera pubblica di regimazione idraulica a carattere artificiale.
Pertanto, la loro manutenzione e la loro custodia rientrano negli obblighi gravanti sul CP_1 ai sensi dell'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933, il quale stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse” e ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Molise n° 42/05, a mente del quale i
Consorzi di bonifica provvedono, tra l'altro, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Ed infatti, l'art. 54 del R.D. n.
215/1933, peraltro richiamato all'art. 1, comma 2, della L.R. Molise n. 42/2005, pone l'obbligo a carico dei di provvedere “all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle Controparte_1 opere di bonifica” o comunque “alla manutenzione ed esercizio” delle stesse (cfr. TAR Puglia,
Lecce, Sez. I, 12 luglio 2012, n. 1255).
D'altra parte, la funzione istituzionale propria del risulta chiaramente Controparte_1 disciplinata anche dall'art. 1 della L.R. Molise 21 dicembre 2005 n. 42, il quale prevede che la ha solo ed esclusivamente una funzione di “promozione e elaborazione delle CP_2
direttive programmatiche per la bonifica integrale delle aree rientranti nel perimetro consorziale del e del . Viceversa, ai sensi Controparte_7 Controparte_8 dell'art. 1, comma 2, della L.R. Molise n. 42/2005 “le attività di bonifica integrale sono concretamente realizzate dai ” che, ai sensi del successivo art. 5 della L.R. Controparte_1
Molise n. 42/2005, sono tenuti ad effettuare, lett. c) “opere di sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua pertinenti alla bonifica, nonché dei canali di bonifica e irrigui ed i relativi manufatti”, nonché della lett. f) “opere di sistemazione idraulico-agraria e di bonifica
11 idraulica”, nonché della lett. i) “opere di ripristino dei danni derivanti alle opere pubbliche di bonifica dalle calamità naturali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti”, nonché della lett. l)
“le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione” nonché della lett. o) “gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le strade di bonifica non classificate tra quelle comunali
o provinciali”.
In proposito, lo stesso Statuto del , approvato con Controparte_1 deliberazione del Consiglio dei Delegati del 18 luglio 2007, n. 35, all'art. 2, recante la descrizione delle funzioni e dei compiti dell'ente consortile, testualmente recita: “Le finalità e le funzioni sono quelle indicate all'art. 7 della L.R. 21 novembre 2005, n. 42, e sono svolte con le modalità previste dalla legge stessa. In particolare, il provvede, tra l'altro: b) alla progettazione, alla CP_1 realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 5 della L.R. 42/2005; g) ad effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica”.
Giova rilevare, altresì, che la funzione di bonifica del e è stata Parte_5 Pt_4
confermata dalla stessa con la nota del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere CP_2
Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato datata 8.03.2018, prot. 33456/2018, allegata alla produzione di parte ricorrente e non espressamente contestata, nonché dai sopralluoghi del geom.
, intervenuto sui luoghi di causa per conto del , la cui presenza rappresenta CP_4 CP_1 un'ulteriore conferma, anche se indiretta, della sussistenza di obblighi di manutenzione e custodia in capo al . CP_1
Inoltre, risulta depositata nella produzione telematica del un'altra breve relazione CP_1 tecnica riferita all'arch. , che dichiara di aver effettuato per conto del Persona_2 CP_1 una stima dei danni lamentati dai ricorrenti e di non poter accertare l'effettiva messa a coltura del terreno, nè, pertanto, rilevare danni alla produzione di frumento. Il che appare palesemente inconciliabile con l'estraneità del ad obblighi di manutenzione e custodia con riferimento CP_1 ai corsi d'acqua citati.
Va, infine, rilevato che le funzioni di custodia e di manutenzione del non escludono, CP_1
ma si aggiungono, a quelle della atteso che il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito CP_2 alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (sulla responsabilità concorrente di CP_1
e cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n. 353/16: “Se un CP_2
12 corso d'acqua – nella specie torrente NA ( ), il cui bacino è caratterizzato Controparte_9
in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento CP_1
integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità
C dell'opera, in concorso con quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale CP_2
titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; cfr. anche Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
Si può, quindi, concludere nel senso che i suddetti valloni fanno parte di un reticolo di bonifica, per cui la loro manutenzione e la loro custodia rientrano, come già detto, negli obblighi gravanti sul ai sensi dell'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933. CP_1
In quanto entrambi custodi dei valloni in oggetto, il e la Controparte_1
pertanto, sono ambedue responsabili in solido, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., CP_2
per i danni subiti dai fondi dei ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini e vanno, quindi, condannati al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 2.000,00, da liquidarsi nella misura di metà ciascuno in favore di Parte_1
e , co-conduttori dei fondi, per i danni scaturiti dall'evento esondativo del 19, 20 e 21 Parte_2
gennaio 2017.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (21.1.2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per
13 anno.
Accertata la responsabilità (anche) del in ordine ai danni subiti dai ricorrenti e CP_1
quantificati questi ultimi, occorre analizzare la domanda di manleva proposta dal nei CP_1
confronti della Controparte_3
La suddetta compagnia assicurativa con la comparsa di costituzione ha eccepito, tra l'altro,
l'inoperatività della polizza, richiamando all'uopo le condizioni generali di contratto allegate, specificamente quelle indicate nel settore A), punto sub 3), laddove, nella parte relativa ad
“acquedotti e canali ad uso irriguo”, è scritto che: “l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento… Sono esclusi i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe…” . Ha dedotto sul punto che nel caso di specie i danni non sarebbero derivati dall'esecuzione delle opere di manutenzione, ma dall'omessa manutenzione, con conseguente inoperatività della polizza.
L'eccezione è fondata.
Rileva il Collegio che la lettera del contratto di assicurazione riconduce espressamente la copertura alle ipotesi di esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti, escludendo “i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe”, ossia quei danni riconducibili alla mera custodia o conduzione del bene.
Nel caso di specie, si tratta pacificamente di danni conseguenti ad un “non facere”, ovvero all'omessa diligente custodia e all'omessa manutenzione, e non ad un “facere” da cui siano derivati danni a terzi, con la conseguenza che la domanda di garanzia e manleva proposta dal non CP_1
può essere accolta per inoperatività della polizza. D'altro canto, come eccepito anche dalla
Compagnia assicurativa, gli ultimi lavori di manutenzione effettuati sui corsi d'acqua per cui è causa sono stati eseguiti dal nel 2009, ossia in epoca tanto risalente da non poter avere CP_1
nessun collegamento causale con i danni per omessa manutenzione lamentati in ricorso.
Va, per completezza, dato atto che, sebbene prima dell'udienza di discussione collegiale la comparsa conclusionale sia stata depositata non dalla ma dalla HDI Assicurazioni s.p.a., CP_3
in virtù di un dedotto mutamento della denominazione sociale, nessuna prova di tale circostanza e, quindi, della legittimazione ad intervenire nel processo da parte della HDI è stata fornita.
L'intervento volontario di HDI Assicurazioni S.p.A., quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite tra i ricorrenti da un lato e la e il CP_2 Controparte_1
dall'altro, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda, vanno interamente
[...]
compensate tra le parti.
Le spese di lite tra il e la Controparte_1 Controparte_3
14 relative alla chiamata in garanzia, seguono, invece, la soccombenza, con condanna integrale alla rifusione da parte del in favore della nella misura liquidata in dispositivo CP_1 CP_3
secondo i parametri minimi delle tabelle professionali di cui al DM 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Le spese di lite nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. vanno, invece, interamente compensate, atteso l'intervento volontario della stessa e la mancata prova della propria legittimazione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti della e del Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
, nonché sulla domanda di manleva proposta dal Controparte_1 Controparte_1
nei confronti della così provvede:
[...] Controparte_3
1) condanna la ed il , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di e , nella misura di metà ciascuno, della somma di Parte_1 Parte_2
€ 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento
(21.1.2017) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) rigetta la domanda di manleva formulata dal nei Controparte_1 confronti della società Controparte_3
3) compensa interamente le spese di lite tra i ricorrenti e i resistenti e CP_2 [...]
; Controparte_1
4) condanna il a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_3
le spese di giudizio per la chiamata in garanzia, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi
[...] professionali, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 485/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2
separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. DANIELE DI VITO (c.f.
), con il quale sono elettivamente domiciliati in Pozzuoli (Na) al Corso C.F._3
Nicola Terracciano n. 28 presso lo studio dell'avv. Luigi Evangelista;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al controricorso con chiamata di terzo, dall'avv. GIUSEPPE
VACCARO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.F._4
Guglionesi (CB) alla via Usconio n. 1;
RESISTENTE
NONCHE'
1 (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI (c.f. ), P.IVA_3
presso cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
RESISTENTE
E
(p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MICHELE NAPPI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio, in Napoli alla via Vannella Gaetani n. 22;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
HDI Assicurazioni S.p.A. (già HDI Italia S.p.A., nuova denominazione sociale di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MICHELE NAPPI (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli alla via C.F._5
Vannella Gaetani n. 22;
TERZA INTERVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 3.2.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9.7.2021, i coniugi e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
e la onde sentirli condannare, in solido tra loro o pro Controparte_1 CP_2
quota, al risarcimento dei danni - quantificati a mezzo CTP in € 25.591,37 – arrecati loro, in conseguenza delle esondazioni dei e avvenute nei giorni 19, 20 e 21 Parte_3 Pt_4
gennaio 2017. In particolare, deducevano i ricorrenti che, a seguito delle suddette esondazioni, una grande quantità di acqua, fango e detriti aveva invaso i terreni agricoli da loro coltivati e di loro proprietà (siti in agro di Palata (CB), riportati in catasto al foglio 37, p.lle nn. 14, 23, 27, 77, 118 e
115 e al foglio 32, p.lle nn. 73, 80 e 113, della totale estensione di 20 ettari), distruggendo le colture ivi esistenti, con danni anche alla produttività e fertilità del terreno;
oltre ai danni patrimoniali, i ricorrenti chiedevano anche il risarcimento del danno “esistenziale” da loro subito “per il ripetersi sistematico degli eventi all'inizio di ogni pioggia”. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo , nonché relazione di Persona_1
sopralluogo redatta in data 22.12.2017 dal tecnico del , Controparte_1
geom. , richiamate in ricorso. Controparte_4
2 Costituendosi in giudizio, la eccepiva unicamente il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva in favore del , chiedendo in ogni caso che Controparte_5
venisse rigattata la domanda, estromettendola dal giudizio.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza per materia del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva in favore della sostenendo che la CP_2 manutenzione dei corsi d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva della trattandosi CP_2 di corsi d'acqua naturale;
deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda e la mancanza di prova dei danni, contestando anche il quantum della richiesta risarcitoria. Chiedeva, infine, (ed otteneva) l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della (già Controparte_3
, evidenziando di avere stipulato con quest'ultima una polizza per la Controparte_6
responsabilità civile verso terzi (n. 800314321), in relazione alla quale chiedeva di essere manlevata di quanto eventualmente fosse stata condannata a pagare in favore dei ricorrenti.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la Controparte_3
quale, a sua volta, in via preliminare eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito;
nel merito dell'invocato rapporto assicurativo, eccepiva l'inapplicabilità della copertura di polizza al caso di specie e, dunque, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto “l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'assicurato.
Sono esclusi i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe…” (cfr. pag. 3). Eccepiva, infine, l'eccezionalità degli eventi calamitosi, così come accertato dalla Protezione Civile.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata presso il Tribunale di Larino e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal resistente e dalla terza chiamata in causa. CP_1
Ed invero, premesso sul punto che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle Acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. S.U. 9534/13; Cass.
S.U. 5057/13; Cass. S.U. 145/13; Cass. S.U. 16535/12), va osservato che la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione degli Alvei in questione, i quali a seguito dell'esondazione delle acque hanno determinato l'inondazione del terreno dei ricorrenti. La detta
3 prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito. La domanda risulta, infatti, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass.
172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. s.u. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro non contestata dai resistenti, in quanto risultante dalla documentazione in atti (cfr. atto di compravendita dell'11.12.1989) e dalle stesse dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che i ricorrenti coltivavano direttamente gli appezzamenti per cui è causa.
La legittimazione passiva degli Enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del
4 danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2017, a seguito di intense precipitazioni, i canali e sono esondati, allagando i terreni circostanti, Parte_3 Pt_4
tra cui quelli per cui è causa, coltivati dai ricorrenti: tali circostanze possono considerarsi pacificamente dimostrate oltre che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi - i quali hanno confermato gli eventi atmosferici del gennaio 2017 e l'allagamento conseguenziale - anche per via cartolare, e cioè dalla corrispondenza intercorsa tra i ricorrenti, la ed il , CP_2 CP_1
allegata agli atti.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini, colmi di vegetazione e detriti, i quali hanno causato la saturazione del livello delle sponde: uno dei testi di parte ricorrente, ha, infatti, riferito che “gli argini erano in cattive condizioni, Testimone_1 pieni di arbusti, in alcune zone avevano ceduto”; anche il teste intimato su istanza del ha CP_1 dichiarato che “erano presenti interrimenti e vegetazione in loco…ci sono stati allagamenti, la causa degli stessi è dovuta alla pioggia copiosa di quei giorni e ad una cattiva irregimentazione delle acque provenienti dal colle antistante la proprietà dello ”. Pt_1
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, contrariamente a quanto labilmente sostenuto dal e dalla terza chiamata in causa, in quanto la reiterazione degli Controparte_1 eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo dei valloni per cui è causa - dimostrata dalla relazione a firma del tecnico del , geom. , CP_1 Controparte_4 del 27.12.2017, in cui alla pag. 2 si legge “la zona in questione è stata spesso soggetta ad allagamenti”, nonché da analogo giudizio promosso dagli stessi ricorrenti nell'anno 2019 con riferimento ad eventi alluvionali analoghi verificatisi nel 2015 - esclude tale natura e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051
c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Peraltro, gli Enti convenuti non hanno fornito nessun elemento oggettivo di valutazione dei tempi di ritorno, al fine di avvalorare la prova
5 dell'eccepita eccezionalità dell'evento.
Né a diversa conclusione possono condurre i dati pluviometrici registrati dalle stazioni di monitoraggio di Palata, Castelmauro e Ponte Liscione nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2017 (riportati dal in una tabella nel proprio atto di costituzione), atteso che da essi emerge un'intensità CP_1
delle piogge non integrante tempi di ritorno superiori ad almeno 100 anni, ossia tempi necessari per poter classificare come di natura eccezionale un evento meteorico.
Le dichiarazioni del geometra , dipendente del ed indicato dal Controparte_4 CP_1
stesso a prova diretta e contraria, poi, hanno confermato che i terreni dei ricorrenti, a CP_1
seguito degli eventi atmosferici per cui è causa, sono stati allagati e tanto in virtù della conoscenza personale acquisita in occasione dei sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa (cfr. primo sopralluogo del 26.1.2017 e sopralluogo successivo effettuato unitamente ai tecnici della Provincia
e del Comune di Petacciato). Tale circostanza ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi e i quali hanno riferito entrambi che i fondi erano allagati Testimone_2 Testimone_1
e l'acqua aveva raggiunto un'altezza alle ginocchia.
Il tecnico del , dott. , nella propria relazione, ha anche precisato che CP_1 CP_4
“l'allagamento dei terreni è stato causato dalla concomitanza di diversi fattori appresso descritti:
1. Evento meteorologico di particolare intensità registrato nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2017;
2. Insufficiente regimazione idrica delle acque proveniente dal colle a monte della S.P. 150…; 3.
Interrimenti e vegetazione presenti nel vallone Stingeti che ne hanno ridotto la sezione idraulica rendendolo poco efficiente. La somma di questi tre elementi ha portato all'allagamento dei terreni della ditta Scarlato/Alberico…Il passaggio dell'acqua ha lasciato detriti e vegetazione sui terreni agricoli, creando danni alle colture in atto ed al terreno stesso”.
In conclusione, va ribadito che, sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare), si può ritenere provato che, in occasione delle piogge verificatesi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2017, i fondi di proprietà dei ricorrenti siano stati invasi dall'acqua e abbiano subito danni a causa dell'inondazione d'acqua e detriti provenienti dai valloni e Pt_4 Parte_3
Quanto alla prova dei danni subiti, i ricorrenti, richiamando la perizia depositata in atti, hanno lamentato danni alle coltivazioni di grano duro e al terreno, quantificandoli complessivamente in €
25.591,37, come da CTP del dott. agr. , allegata al ricorso, il quale, nel proprio Persona_1 elaborato, ha specificato che i ricorrenti hanno subito un “danno materiale che si riferisce all'eliminazione dei detriti vegetali (legni, arbusti, canne, ecc.) ed inerti (sassi, bottiglie latte) apportati dall'esondazione del canale Stinceto ed al ripristino di circa 20.000 metri quadrati di superficie…” e un “danno finanziario (lucro cessante)”, composto da anticipazioni colturali
6 sostenute (AC) e raccolto parziale (RP) subito “a causa del perdurare nel tempo degli allagamenti e dei suoi effetti” (cfr. pag. 6). Quanto ai danni per la realizzazione delle opere di bonifica del terreno
- qualificati dal consulente di parte come “danno materiale” - essi sono stati individuati in una serie di operazioni per “ripulire il terreno dai detriti apportati, ripristinare le superfici e le pendenze con lavori agro meccanici che impediscano anche per il futuro il ripetersi del fenomeno verificatosi”.
Giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto in linea generale, va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dai ricorrenti come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
7 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Analizzando singolarmente le voci di danno richieste in ricorso, con riferimento ai danni al terreno e alle opere necessarie per la pulizia e il ripristino della capacità produttiva, i testi escussi non hanno riferito alcunché, avendo del tutto omesso di indicare le eventuali operazioni di pulizia, sistemazione e ripristino del terreno compiute dai ricorrenti dopo l'evento; solo il teste ha Tes_2
riferito che il fondo è rimasto allagato per alcuni giorni.
Come già evidenziato sopra, il siffatto deficit probatorio non è colmabile con la valutazione del perito, in quanto non solo essa non è stata confermata in giudizio, ma risulta basata esclusivamente sui lavori ritenuti necessari al ripristino e su di un prezzo non meglio specificato di € 5.000,00/ha e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per la concimazione, per l'esecuzione di opere di pulizia del terreno e per il ripristino della fertilità e delle quote.
Nonostante la carenza probatoria anzidetta, tuttavia, atteso che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del terreno agricolo dei ricorrenti, con ristagno dell'acqua e dei detriti per
“alcuni giorni”, il Collegio ritiene presumibile che i ricorrenti abbiano eseguito alcune attività, seppure in economia, al fine pulire il fondo dai detriti e favorire il ripristino della coltivabilità.
Ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione dei danni al terreno (per le opere di pulizia e ripristino) vada effettuata in via equitativa. In proposito, i ricorrenti hanno richiamato la liquidazione effettuata nella perizia di parte allegata, di fatto richiedendo il danno per la pulizia del terreno sulla base di un'estensione di 2 ettari
(così come quantificati dal CTP nella perizia), sebbene la complessiva estensione dei fondi sia di circa 20 ettari;
deve, quindi, ritenersi che la parte di fondo sulla quale sono state necessarie opere di pulizia era estesa circa 2 ettari, con conseguente riconoscimento del risarcimento, in via equitativa, nella misura ritenuta congrua sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 20% di come quantificate nella consulenza di parte (€ 10.000,00), pari a complessivi € 2.000,00.
Quanto al danno alle colture (indicato dai ricorrenti sulla base della CTP quale “danno finanziario (lucro cessante)” e suddiviso in anticipazioni colturali (AC) e raccolto parziale (RP
50%)), osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti sui fondi per cui è causa è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: il teste , infatti, sul capo d) Testimone_2
della memoria istruttoria di parte ricorrente ha addirittura riferito di non sapere “se i terreni fossero seminati o meno”; mentre, il teste si è limitato a riferire di “non ricord(are) le Testimone_1 colture impiantate…mi sembra si trattasse di grano e cipolla”. Nelle dichiarazioni dei testi, inoltre,
8 manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo.
Né, come già detto, una prova più puntuale dei suddetti danni può ricavarsi dalla consulenza di parte, redatta dal dott. agr. : oltre alla mancata conferma della stessa nel corso del Persona_1
giudizio, infatti, la perizia non contiene una descrizione analitica dei danni riscontrati, la cui stima è basata esclusivamente su “due metodologie diverse in base alla gravità del danno subito (AC e RP), in base alle superfici interessate, in base alla ripetizione dell'evento, ed in base alla risposta che le colture hanno dato nel tempo” (cfr. pag. 6), senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti.
Considerato, sulla base di quanto riferito anche dai testi escussi e della rilevante estensione dei fondi, che si tratta di azienda agricola, non può non osservarsi come manchi, nel caso di specie, qualsiasi documento aziendale volto a dimostrare la tipologia e l'entità delle produzioni in atto: manca agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dai ricorrenti, così come qualificata nel ricorso introduttivo e nella perizia di parte.
La valutazione del CTP risulta, peraltro, effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base del prezzo di mercato cui il prodotto sarebbe stato venduto, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quattro anni, intercorrente tra la data della domanda (3.2.2021) e quella di verificazione dell'evento (21.1.2017).
Sulla base delle argomentazioni svolte, sebbene risulti la prova dell'allagamento del fondo e della riduzione della produzione, non può ritenersi raggiunta la prova delle coltivazioni presenti sui fondi e della quantità delle singole tipologie di prodotto insistente sugli stessi.
Nessun risarcimento può, quindi, essere riconosciuto ai ricorrenti per la perdita del raccolto, attesa la mancanza di prova della tipologia e della effettiva quantità delle colture praticate al
9 momento dell'evento, nonché la mancanza di prova della quantità e tipologia di coltivazioni andate distrutte.
I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali, sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dal ripetersi degli eventi descritti.
Orbene, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 28742/2018), dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., 28742/2018).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass., 901/2018; Cass., 27229/2017).
La relativa domanda, quindi, non può essere accolta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che Enti custodi dei detti valloni sono sia la sia il . CP_2 CP_1 Controparte_1
Va evidenziato che il vallone ed il suo affluente vallone sono entrambi Parte_3 Pt_4 corsi d'acqua demaniale di formazione artificiale rientranti nel comprensorio di bonifica integrale del ed assumono la duplice veste di acque pubbliche e di opere di Controparte_1
bonifica.
È pacifico e non contestato che i e rientrino nel perimetro del Parte_3 Pt_4
comprensorio del e che il abbia eseguito opere Controparte_1 CP_1
10 sul , in ultimo nell'anno 2009. Parte_5
I ricorrenti, poi, hanno depositato la relazione dell'A.R.P.A. Molise (Agenzia Regionale di
Protezione Ambientale del Molise) che, nel dicembre 2016, ha approvato il Piano Regionale di
Tutela delle Acque, che, nell'elaborato relativo alla “Monografia dei Corpi Idrici e delle Pressioni
Antropiche”, individua come sottobacino di secondo ordine del fiume Biferno proprio il
[...]
(di cui il come già detto, è un affluente), a riprova che i Parte_5 Parte_6 [...]
e configurano a tutti gli effetti un'opera idraulica, in quanto corsi d'acqua Parte_3 Pt_4
rientranti nel comprensorio di bonifica con argini artificiali, i quali, in quanto destinati a garantire il sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, costituiscono, unitamente alle opere di bonifica esistenti sempre nel comprensorio, una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, assumendo, quindi, la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
La stessa documentazione fotografica allegata alla produzione di parte ricorrente, non contestata, mostra i corsi d'acqua sistemati con opere in cemento armato tali da configurare manifestamente un'opera pubblica di regimazione idraulica a carattere artificiale.
Pertanto, la loro manutenzione e la loro custodia rientrano negli obblighi gravanti sul CP_1 ai sensi dell'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933, il quale stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse” e ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Molise n° 42/05, a mente del quale i
Consorzi di bonifica provvedono, tra l'altro, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Ed infatti, l'art. 54 del R.D. n.
215/1933, peraltro richiamato all'art. 1, comma 2, della L.R. Molise n. 42/2005, pone l'obbligo a carico dei di provvedere “all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle Controparte_1 opere di bonifica” o comunque “alla manutenzione ed esercizio” delle stesse (cfr. TAR Puglia,
Lecce, Sez. I, 12 luglio 2012, n. 1255).
D'altra parte, la funzione istituzionale propria del risulta chiaramente Controparte_1 disciplinata anche dall'art. 1 della L.R. Molise 21 dicembre 2005 n. 42, il quale prevede che la ha solo ed esclusivamente una funzione di “promozione e elaborazione delle CP_2
direttive programmatiche per la bonifica integrale delle aree rientranti nel perimetro consorziale del e del . Viceversa, ai sensi Controparte_7 Controparte_8 dell'art. 1, comma 2, della L.R. Molise n. 42/2005 “le attività di bonifica integrale sono concretamente realizzate dai ” che, ai sensi del successivo art. 5 della L.R. Controparte_1
Molise n. 42/2005, sono tenuti ad effettuare, lett. c) “opere di sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua pertinenti alla bonifica, nonché dei canali di bonifica e irrigui ed i relativi manufatti”, nonché della lett. f) “opere di sistemazione idraulico-agraria e di bonifica
11 idraulica”, nonché della lett. i) “opere di ripristino dei danni derivanti alle opere pubbliche di bonifica dalle calamità naturali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti”, nonché della lett. l)
“le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione” nonché della lett. o) “gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le strade di bonifica non classificate tra quelle comunali
o provinciali”.
In proposito, lo stesso Statuto del , approvato con Controparte_1 deliberazione del Consiglio dei Delegati del 18 luglio 2007, n. 35, all'art. 2, recante la descrizione delle funzioni e dei compiti dell'ente consortile, testualmente recita: “Le finalità e le funzioni sono quelle indicate all'art. 7 della L.R. 21 novembre 2005, n. 42, e sono svolte con le modalità previste dalla legge stessa. In particolare, il provvede, tra l'altro: b) alla progettazione, alla CP_1 realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 5 della L.R. 42/2005; g) ad effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica”.
Giova rilevare, altresì, che la funzione di bonifica del e è stata Parte_5 Pt_4
confermata dalla stessa con la nota del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere CP_2
Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato datata 8.03.2018, prot. 33456/2018, allegata alla produzione di parte ricorrente e non espressamente contestata, nonché dai sopralluoghi del geom.
, intervenuto sui luoghi di causa per conto del , la cui presenza rappresenta CP_4 CP_1 un'ulteriore conferma, anche se indiretta, della sussistenza di obblighi di manutenzione e custodia in capo al . CP_1
Inoltre, risulta depositata nella produzione telematica del un'altra breve relazione CP_1 tecnica riferita all'arch. , che dichiara di aver effettuato per conto del Persona_2 CP_1 una stima dei danni lamentati dai ricorrenti e di non poter accertare l'effettiva messa a coltura del terreno, nè, pertanto, rilevare danni alla produzione di frumento. Il che appare palesemente inconciliabile con l'estraneità del ad obblighi di manutenzione e custodia con riferimento CP_1 ai corsi d'acqua citati.
Va, infine, rilevato che le funzioni di custodia e di manutenzione del non escludono, CP_1
ma si aggiungono, a quelle della atteso che il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito CP_2 alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (sulla responsabilità concorrente di CP_1
e cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n. 353/16: “Se un CP_2
12 corso d'acqua – nella specie torrente NA ( ), il cui bacino è caratterizzato Controparte_9
in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento CP_1
integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità
C dell'opera, in concorso con quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale CP_2
titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; cfr. anche Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
Si può, quindi, concludere nel senso che i suddetti valloni fanno parte di un reticolo di bonifica, per cui la loro manutenzione e la loro custodia rientrano, come già detto, negli obblighi gravanti sul ai sensi dell'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933. CP_1
In quanto entrambi custodi dei valloni in oggetto, il e la Controparte_1
pertanto, sono ambedue responsabili in solido, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., CP_2
per i danni subiti dai fondi dei ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini e vanno, quindi, condannati al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 2.000,00, da liquidarsi nella misura di metà ciascuno in favore di Parte_1
e , co-conduttori dei fondi, per i danni scaturiti dall'evento esondativo del 19, 20 e 21 Parte_2
gennaio 2017.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (21.1.2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per
13 anno.
Accertata la responsabilità (anche) del in ordine ai danni subiti dai ricorrenti e CP_1
quantificati questi ultimi, occorre analizzare la domanda di manleva proposta dal nei CP_1
confronti della Controparte_3
La suddetta compagnia assicurativa con la comparsa di costituzione ha eccepito, tra l'altro,
l'inoperatività della polizza, richiamando all'uopo le condizioni generali di contratto allegate, specificamente quelle indicate nel settore A), punto sub 3), laddove, nella parte relativa ad
“acquedotti e canali ad uso irriguo”, è scritto che: “l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento… Sono esclusi i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe…” . Ha dedotto sul punto che nel caso di specie i danni non sarebbero derivati dall'esecuzione delle opere di manutenzione, ma dall'omessa manutenzione, con conseguente inoperatività della polizza.
L'eccezione è fondata.
Rileva il Collegio che la lettera del contratto di assicurazione riconduce espressamente la copertura alle ipotesi di esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti, escludendo “i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate o dighe”, ossia quei danni riconducibili alla mera custodia o conduzione del bene.
Nel caso di specie, si tratta pacificamente di danni conseguenti ad un “non facere”, ovvero all'omessa diligente custodia e all'omessa manutenzione, e non ad un “facere” da cui siano derivati danni a terzi, con la conseguenza che la domanda di garanzia e manleva proposta dal non CP_1
può essere accolta per inoperatività della polizza. D'altro canto, come eccepito anche dalla
Compagnia assicurativa, gli ultimi lavori di manutenzione effettuati sui corsi d'acqua per cui è causa sono stati eseguiti dal nel 2009, ossia in epoca tanto risalente da non poter avere CP_1
nessun collegamento causale con i danni per omessa manutenzione lamentati in ricorso.
Va, per completezza, dato atto che, sebbene prima dell'udienza di discussione collegiale la comparsa conclusionale sia stata depositata non dalla ma dalla HDI Assicurazioni s.p.a., CP_3
in virtù di un dedotto mutamento della denominazione sociale, nessuna prova di tale circostanza e, quindi, della legittimazione ad intervenire nel processo da parte della HDI è stata fornita.
L'intervento volontario di HDI Assicurazioni S.p.A., quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite tra i ricorrenti da un lato e la e il CP_2 Controparte_1
dall'altro, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda, vanno interamente
[...]
compensate tra le parti.
Le spese di lite tra il e la Controparte_1 Controparte_3
14 relative alla chiamata in garanzia, seguono, invece, la soccombenza, con condanna integrale alla rifusione da parte del in favore della nella misura liquidata in dispositivo CP_1 CP_3
secondo i parametri minimi delle tabelle professionali di cui al DM 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Le spese di lite nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. vanno, invece, interamente compensate, atteso l'intervento volontario della stessa e la mancata prova della propria legittimazione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti della e del Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
, nonché sulla domanda di manleva proposta dal Controparte_1 Controparte_1
nei confronti della così provvede:
[...] Controparte_3
1) condanna la ed il , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di e , nella misura di metà ciascuno, della somma di Parte_1 Parte_2
€ 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento
(21.1.2017) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) rigetta la domanda di manleva formulata dal nei Controparte_1 confronti della società Controparte_3
3) compensa interamente le spese di lite tra i ricorrenti e i resistenti e CP_2 [...]
; Controparte_1
4) condanna il a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_3
le spese di giudizio per la chiamata in garanzia, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi
[...] professionali, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
15