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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2275/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EF EI Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2275/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA ORGIU Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERESA Controparte_1 C.F._2
NO
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a Parte_1 Controparte_1 margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando entro il Parte_1 giorno quindici del mese, l'importo mensile di € 700,00 (settecento) pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili per ciascun figlio, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con previsione che la signora comunichi tempestivamente la raggiunta CP_1 indipendenza economica di ciascun figlio.
3. Disporre che i signori e contribuiscano, nella Pt_1 CP_1 misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017. 4. Disporre che l'assegno unico universale, percepito nell'interesse di verrà percepito nella misura del 100% dalla signora 5. Disporre la possibilità per le parti CP_2 CP_1 di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese come sostenute. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
6. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 1.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., e Parte_1 [...] esponevano di aver contratto matrimonio civile in Porto Torres il 27 ottobre 2001, atto CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 2001, Atto n. 29, Parte I), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 10.10.2002 e il 17.12.2006, Per_1 CP_2 entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Assumevano che a causa di alcune incomprensioni caratteriali, l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, ragion per cui avevano interrotto la convivenza fin da gennaio 2024 e domandavano in questa sede di dichiararsi la separazione coniugale.
All'udienza cartolare del 4 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del sita in Porto Torres in via Mentana n. 48, Pt_1
a quest'ultimo, mentre la sig.ra unitamente ai figli e risiederà nell'immobile Pt_1 Per_1 CP_2 condotto in locazione, sito anch'esso in Porto Torres. Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, garantendo ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti un adeguato mantenimento. In particolare, il verserà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento l'importo mensile di € 700,00, pari a € 350,00 per ciascun figlio, contribuendo, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017.
La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 29, Parte I, Anno 2001);
3. compensa interamente le spese.
Sassari, 5.11.2025
Il Presidente est. EF EI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EF EI Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2275/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA ORGIU Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERESA Controparte_1 C.F._2
NO
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a Parte_1 Controparte_1 margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando entro il Parte_1 giorno quindici del mese, l'importo mensile di € 700,00 (settecento) pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili per ciascun figlio, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con previsione che la signora comunichi tempestivamente la raggiunta CP_1 indipendenza economica di ciascun figlio.
3. Disporre che i signori e contribuiscano, nella Pt_1 CP_1 misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017. 4. Disporre che l'assegno unico universale, percepito nell'interesse di verrà percepito nella misura del 100% dalla signora 5. Disporre la possibilità per le parti CP_2 CP_1 di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese come sostenute. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
6. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 1.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., e Parte_1 [...] esponevano di aver contratto matrimonio civile in Porto Torres il 27 ottobre 2001, atto CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 2001, Atto n. 29, Parte I), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 10.10.2002 e il 17.12.2006, Per_1 CP_2 entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Assumevano che a causa di alcune incomprensioni caratteriali, l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, ragion per cui avevano interrotto la convivenza fin da gennaio 2024 e domandavano in questa sede di dichiararsi la separazione coniugale.
All'udienza cartolare del 4 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del sita in Porto Torres in via Mentana n. 48, Pt_1
a quest'ultimo, mentre la sig.ra unitamente ai figli e risiederà nell'immobile Pt_1 Per_1 CP_2 condotto in locazione, sito anch'esso in Porto Torres. Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, garantendo ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti un adeguato mantenimento. In particolare, il verserà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento l'importo mensile di € 700,00, pari a € 350,00 per ciascun figlio, contribuendo, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017.
La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 29, Parte I, Anno 2001);
3. compensa interamente le spese.
Sassari, 5.11.2025
Il Presidente est. EF EI