CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 17/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR GI, Presidente
AT FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097249062806952000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110100109402001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120069263002001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130157485714001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150027817590001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150114999232000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150200416803000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160029507547001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160105363506000 Consorzio_1
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184796119000 IVA-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160203676129000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170028840859001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069816457000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101520965000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252301360000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031206577001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210089975347001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220033902491001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2025 depositato il
27/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 836/2024) il sig. Ricorrente_1 chiede l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09720249062806952000 del 21 maggio 2024 e dei relativi atti propedeutici, costituiti dalle cartelle esattoriali, specificamente indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio, di complessivi euro 51.585,56, relative a diritti camerali, anni 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 2018,2019, a contributi consortili di bonifica, anni 2014, 2015, 2016 a IRPEF e IVA, anni 2012, 2013, 2014, a tassa auto 2014, a imposta di registro locazione fabbricati 2015,
Parte ricorrente a sostegno della domanda giudiziale proposta, premessa la sussistenza del proprio interesse all'azione, deduce la decadenza della potestà impositiva, la prescrizione della sorte capitale di quanto dovuto, nonché degli interessi legali, unitamente alla omessa rituale notificazione dei provvedimenti sottesi a quelli oggetto d'impugnativa, oltre alla mancata notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario e alla inesistenza dei ruoli.
In particolare, eccepisce la asserita prescrizione quinquennale, ex art. 2948, comma 4 c.c., delle poste debitorie a suo carico per inesistenza delle notificazioni degli atti presupposti e dei relativi atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione della procura, per omessa tempestiva impugnativa delle cartelle esattoriali, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Afferma, a tale proposito, la regolare formazione del ruoli e la rituale notifica, in data 11.3.2016, della cartella esattoriale n. 09720150200416803000, relativa alla dichiarazione (mod. 730) 2013, redditi 2012, peraltro non assoggettabile a termine di prescrizione quinquennale, bensì decennale, attesa l'inconfigurabilità di prestazione periodica in ragione dell'autonomia dei singoli anni d'imposta. Quanto alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, la ritiene applicabile limitatamente ai casi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente all'atto d'imposta, ossia con specifico atto di contestazione.
Si è costituita in giudizio la Riscossione che asserisce la regolarità del processo di notificazione della cartelle esattoriali a mezzo pec entro i rispettivi termini prescrizionali, peraltro non tempestivamente impugnate dal contribuente entro il termine decadenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 non è suscettibile di positiva definizione.
Ed invero il ricorrente ha proposto impugnativa avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, alla quale sono sottese n. 17 cartelle esattoriali:
1) n.09720110100109402001, notificata il21/04/2011 emessa a titolo di diritti camerali, anno 2008;
2) n.09720120069263002001, notificata il31/03/2012, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2009;
3) n.09720130157485714001, notificata il26/11/2013, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2010;
4) n.09720150027817590001, notificata il17/01/2016, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2012;
5) n.09720150114999232000, notificata il17/01/2016, emessa a titolo di diritti consortili, anno 2014;
6) n.09720150200416803000, notificata il11/03/2016, emessa a titolo IRPEF, IVA, anno 2012;
7) n.09720160029507547001, notificata il22/11/2016, emessa a titolo diritti camerali, anno 2013;
8) n.09720160105363506000, notificata il22/11/2016, emessa a titolo diritti consortili, anno 2015;
9) n.09720160184796119000, notificata il21/11/2016, emessa a titolo IRPEF, IVA, anno 2013;
10) n.09720160203676129000, notificata il16/01/2017, emessa a titolo di diritti consortili, anno 2016;
11) n.09720170028840859001, notificata il22/03/2017, emessa a titolo di diritti camerali, n. 2014;
12) n.09720170069816457000, notificata il06/04/2017, emessa a titolo di tassa auto 2014;
13) n.09720170101520965000, notificata il15/05/2017, emessa a titolo di imposta di registro e locazione, anno 2015;
14) n. 09720170252301360000, notificata il17/01/2018, emessa a titolo IRPEF e IVA, anno 2014;
15) n.09720180031206577001, notificata il15/03/2018, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2015;
16) n.09720210089975347001, notificata il31/03/2022, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2018;
17) n.09720220033902491001, notificata il05/04/2022, emessa a titolo diritti camerali, anno 2019. Osserva, in primo luogo, il Collegio che le succitate cartelle esattoriali, benchè ritualmente notificate al contribuente, come comprovato in atti dalla Riscossione, non risultano esser state tempestivamente impugnate entro il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, essendosi il Ricorrente_1 preoccupato di adire la via giurisdizionale solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di pagamento nell'epigrafe indicata.
A tale riguardo, il Collegio non può che invocare un costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il contribuente è onerato ad impugnare tempestivamente quegli atti impositivi i quali siano immediatamente pregiudizievoli della propria sfera giuridica soggettiva, essendo preclusa allo stesso la facoltà di adire il giudice tributario a seguito della notificazione di provvedimenti che siano consequenziali di quelli di cui il contribuente abbia ritenuto di non dolersi tempestivamente.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso proposto non può essere accolto
Occorre osservare proprio in ragione agli anni d'imposta, alla natura dei tributi e alla notificazione delle cartelle esattoriali in contestazione, come alcun effetto prescrizionale possa ritenersi prodotto in relazione alle singole pretese impositive soprattutto in ragione degli atti interruttivi della prescrizione come adeguatamente rappresentato e comrovato dall'ADER nella memoria di costituzione e tenuto conto altresì della normativa emergenziale in materia di Covid 19 che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021.
Pertanto, per quanto premesso, il ricorso deve essere respinto, con spese di giudizio poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
1500,00 oltre oneri di legge a favore del difensore antistatario ed euro 400,00 a favore della Regione
Lazio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 17/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR GI, Presidente
AT FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097249062806952000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110100109402001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120069263002001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130157485714001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150027817590001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150114999232000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150200416803000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160029507547001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160105363506000 Consorzio_1
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184796119000 IVA-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160203676129000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170028840859001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069816457000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101520965000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252301360000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031206577001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210089975347001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220033902491001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2025 depositato il
27/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 836/2024) il sig. Ricorrente_1 chiede l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09720249062806952000 del 21 maggio 2024 e dei relativi atti propedeutici, costituiti dalle cartelle esattoriali, specificamente indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio, di complessivi euro 51.585,56, relative a diritti camerali, anni 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 2018,2019, a contributi consortili di bonifica, anni 2014, 2015, 2016 a IRPEF e IVA, anni 2012, 2013, 2014, a tassa auto 2014, a imposta di registro locazione fabbricati 2015,
Parte ricorrente a sostegno della domanda giudiziale proposta, premessa la sussistenza del proprio interesse all'azione, deduce la decadenza della potestà impositiva, la prescrizione della sorte capitale di quanto dovuto, nonché degli interessi legali, unitamente alla omessa rituale notificazione dei provvedimenti sottesi a quelli oggetto d'impugnativa, oltre alla mancata notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario e alla inesistenza dei ruoli.
In particolare, eccepisce la asserita prescrizione quinquennale, ex art. 2948, comma 4 c.c., delle poste debitorie a suo carico per inesistenza delle notificazioni degli atti presupposti e dei relativi atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa allegazione della procura, per omessa tempestiva impugnativa delle cartelle esattoriali, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Afferma, a tale proposito, la regolare formazione del ruoli e la rituale notifica, in data 11.3.2016, della cartella esattoriale n. 09720150200416803000, relativa alla dichiarazione (mod. 730) 2013, redditi 2012, peraltro non assoggettabile a termine di prescrizione quinquennale, bensì decennale, attesa l'inconfigurabilità di prestazione periodica in ragione dell'autonomia dei singoli anni d'imposta. Quanto alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, la ritiene applicabile limitatamente ai casi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente all'atto d'imposta, ossia con specifico atto di contestazione.
Si è costituita in giudizio la Riscossione che asserisce la regolarità del processo di notificazione della cartelle esattoriali a mezzo pec entro i rispettivi termini prescrizionali, peraltro non tempestivamente impugnate dal contribuente entro il termine decadenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 non è suscettibile di positiva definizione.
Ed invero il ricorrente ha proposto impugnativa avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, alla quale sono sottese n. 17 cartelle esattoriali:
1) n.09720110100109402001, notificata il21/04/2011 emessa a titolo di diritti camerali, anno 2008;
2) n.09720120069263002001, notificata il31/03/2012, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2009;
3) n.09720130157485714001, notificata il26/11/2013, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2010;
4) n.09720150027817590001, notificata il17/01/2016, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2012;
5) n.09720150114999232000, notificata il17/01/2016, emessa a titolo di diritti consortili, anno 2014;
6) n.09720150200416803000, notificata il11/03/2016, emessa a titolo IRPEF, IVA, anno 2012;
7) n.09720160029507547001, notificata il22/11/2016, emessa a titolo diritti camerali, anno 2013;
8) n.09720160105363506000, notificata il22/11/2016, emessa a titolo diritti consortili, anno 2015;
9) n.09720160184796119000, notificata il21/11/2016, emessa a titolo IRPEF, IVA, anno 2013;
10) n.09720160203676129000, notificata il16/01/2017, emessa a titolo di diritti consortili, anno 2016;
11) n.09720170028840859001, notificata il22/03/2017, emessa a titolo di diritti camerali, n. 2014;
12) n.09720170069816457000, notificata il06/04/2017, emessa a titolo di tassa auto 2014;
13) n.09720170101520965000, notificata il15/05/2017, emessa a titolo di imposta di registro e locazione, anno 2015;
14) n. 09720170252301360000, notificata il17/01/2018, emessa a titolo IRPEF e IVA, anno 2014;
15) n.09720180031206577001, notificata il15/03/2018, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2015;
16) n.09720210089975347001, notificata il31/03/2022, emessa a titolo di diritti camerali, anno 2018;
17) n.09720220033902491001, notificata il05/04/2022, emessa a titolo diritti camerali, anno 2019. Osserva, in primo luogo, il Collegio che le succitate cartelle esattoriali, benchè ritualmente notificate al contribuente, come comprovato in atti dalla Riscossione, non risultano esser state tempestivamente impugnate entro il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, essendosi il Ricorrente_1 preoccupato di adire la via giurisdizionale solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di pagamento nell'epigrafe indicata.
A tale riguardo, il Collegio non può che invocare un costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il contribuente è onerato ad impugnare tempestivamente quegli atti impositivi i quali siano immediatamente pregiudizievoli della propria sfera giuridica soggettiva, essendo preclusa allo stesso la facoltà di adire il giudice tributario a seguito della notificazione di provvedimenti che siano consequenziali di quelli di cui il contribuente abbia ritenuto di non dolersi tempestivamente.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso proposto non può essere accolto
Occorre osservare proprio in ragione agli anni d'imposta, alla natura dei tributi e alla notificazione delle cartelle esattoriali in contestazione, come alcun effetto prescrizionale possa ritenersi prodotto in relazione alle singole pretese impositive soprattutto in ragione degli atti interruttivi della prescrizione come adeguatamente rappresentato e comrovato dall'ADER nella memoria di costituzione e tenuto conto altresì della normativa emergenziale in materia di Covid 19 che ha sospeso l'attività di riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021.
Pertanto, per quanto premesso, il ricorso deve essere respinto, con spese di giudizio poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
1500,00 oltre oneri di legge a favore del difensore antistatario ed euro 400,00 a favore della Regione
Lazio.