Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 112
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza della potestà impositiva

    Il Collegio osserva che le cartelle esattoriali, benché ritualmente notificate, non risultano esser state tempestivamente impugnate entro il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Il contribuente si è attivato solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento. La giurisprudenza costante afferma che il contribuente è onerato ad impugnare tempestivamente gli atti impositivi immediatamente pregiudizievoli, essendo preclusa la facoltà di adire il giudice tributario a seguito di provvedimenti consequenziali a quelli non tempestivamente impugnati.

  • Rigettato
    Prescrizione della sorte capitale e degli interessi

    Il Collegio osserva che, in ragione degli anni d'imposta, della natura dei tributi e della notificazione delle cartelle esattoriali, nessun effetto prescrizionale può ritenersi prodotto. Vengono in rilievo gli atti interruttivi della prescrizione come comprovati dall'ADER e la normativa emergenziale Covid-19 che ha sospeso la riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

  • Rigettato
    Omessa rituale notificazione dei provvedimenti sottesi

    Il Collegio osserva che le cartelle esattoriali sono state ritualmente notificate, come comprovato in atti dalla Riscossione, e non sono state tempestivamente impugnate. Pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è inammissibile in quanto le cartelle non sono state impugnate nei termini di legge.

  • Rigettato
    Mancata notificazione di atti interruttivi della prescrizione

    Il Collegio osserva che, in ragione degli anni d'imposta, della natura dei tributi e della notificazione delle cartelle esattoriali, nessun effetto prescrizionale può ritenersi prodotto. Vengono in rilievo gli atti interruttivi della prescrizione come comprovati dall'ADER e la normativa emergenziale Covid-19 che ha sospeso la riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

  • Rigettato
    Inesistenza dei ruoli

    Il Collegio osserva che le cartelle esattoriali sono state ritualmente notificate e non sono state tempestivamente impugnate. Pertanto, l'eccezione di inesistenza dei ruoli è inammissibile in quanto le cartelle non sono state impugnate nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 112
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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