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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2540 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in C.DA MERCURIO C.F._1
TOTORICI presso lo studio dell'Avv. ARMELI IAPICHINO FABIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale impugnando la cancellazione dall'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per gli anni 2014 e 2015 e la conseguente richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola da parte dell' . Egli afferma di aver effettivamente prestato attività lavorativa alle CP_1
dipendenze della ditta Stefano Angelica, con mansioni di bracciante agricolo, e che il disconoscimento operato dall' sia illegittimo. CP_1
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta decadenza dell'azione CP_1 ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in Legge 11 marzo
1970, n. 83, che prevede un termine perentorio di 120 giorni per impugnare la cancellazione dagli elenchi. Tale previsione è stata ribadita da numerosi orientamenti giurisprudenziali che ne hanno confermato l'inderogabilità e la natura perentoria, sancendo che il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità della pretesa giudiziale.
Dall'analisi della normativa applicabile emerge che l'art. 38 della Legge 6 luglio
2011, n. 111, ha introdotto la pubblicazione telematica come modalità idonea alla notifica degli elenchi nominativi, stabilendo che tali elenchi rimangono pubblicati per un periodo di 15 giorni sul sito dell' . La giurisprudenza ha più volte CP_1
confermato la validità di tale modalità di pubblicazione ai fini della decorrenza del termine decadenziale (Corte Costituzionale, sent. n. 45/2021; Cass. Civ. Sez. Lav.,
n. 5942/2001; Cass. Civ. n. 25892/2009). L'adozione di tale sistema telematico risponde all'esigenza di garantire la trasparenza e la tempestività nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi, evitando ritardi e incertezze nell'azione dell'ente previdenziale.
Nel caso di specie, la Commissione si è pronunciata in termini entro il 20 ottobre
2017. Successivamente, parrebbe essere stato presentato ricorso al CAU. Non risulta agli atti l'esito dell'ulteriore ricorso di secondo grado. Anche a voler considerare il massimo termine decadenziale (30 giorni per il ricorso di II grado +
90 per il silenzio rigetto sul ricorso di II grado + 120 giorni di legge per il ricorso giudiziario), si giungerebbe ad una data ben antecedente rispetto a quella in cui è stato incardinato il ricorso. Anche a voler considerare il termine massimo (30 + 90
+ 30 + 90 + 120), si dovrebbe cadere fuori termini.
In merito all'applicazione del termine decadenziale si richiamano i precedenti di questo Tribunale, tra cui Tribunale Messina 5158/15, Tribunale Patti 1219/18,
Tribunale Patti 703/18, nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la natura perentoria di tale termine e la sua non derogabilità (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008, Cass. Civ. n. 25892/2009). Inoltre, la Corte
d'Appello di Messina, con sentenza n. 591/2022, ha recentemente confermato che il decorso del termine decadenziale non può essere interrotto da alcun atto amministrativo o giudiziario tardivo. L' ha dunque operato in conformità CP_1
alla disciplina normativa, e il ricorso del lavoratore non può essere accolto.
La maturazione della decadenza è assorbente rispetto al merito della controversia, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza della pretesa del ricorrente relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la questione del riconoscimento delle giornate lavorative e della legittimità del disconoscimento operato dall' non necessita di alcun ulteriore CP_1 approfondimento probatorio o documentale, risultando preclusa l'azione giudiziaria del lavoratore.
Considerata la particolare complessità della questione giuridica, la continua evoluzione normativa e giurisprudenziale e l'effettiva difficoltà interpretativa della normativa in materia di iscrizione agli elenchi agricoli, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente. Inoltre, va considerata l'incidenza delle modifiche normative e dell'introduzione di nuovi strumenti di comunicazione e notifica, che hanno comportato un mutamento nel quadro normativo e procedurale, generando possibili fraintendimenti interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' per intervenuta decadenza del diritto di azione;
CP_1
2. Dichiara assorbita ogni ulteriore questione relativa al merito della controversia;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità normativa e giurisprudenziale della questione trattata.
Così deciso in Patti 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo