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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6343/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 6343/2025 del Ruolo Generale promossa da c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Zola Predosa (BO), Via Machiavelli n. 18, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lisa Agati, C.F.: , del Foro di C.F._2
Bologna, con studio in Zola Predosa (BO), Via Rigosa n. 6, presso la quale elegge domicilio. ricorrente contro c.f. ), nato a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in Modena (MO), in STRADELLO BARCA N. 225 - Lettera: 04, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Tirini (C.F. ) del Foro di Bologna ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo Studio sito in Bologna (BO), Via Nosadella n. 34; resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/11/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 13/05/2025 chiedeva, a parziale modifica del Parte_1 decreto n.2586/2016 del 04/05/2016 del Tribunale di Modena, che: a) fosse aumentato il contributo al mantenimento per le figlie cui il Sig. era tenuto;
b) fossero calendarizzati gli incontri tra padre CP_1
e figlie in modo tale da poter aumentare il tempo che le figlie trascorressero con il padre.
In data 13/10/2025 si costituiva il Sig. il quale chiedeva fossero respinte le Controparte_1 richieste della ricorrente.
All'udienza del 12/11/2025, il Giudice formulava una proposta transattiva che le parti decidevano di accettare.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto in sede d'udienza su proposta del Giudice, possa essere fatto proprio dal Tribunale, rappresentando l'interesse delle figlie e avendo le stesse concordato una nuova modalità di assolvimento dell'obbligo paterno di provvedere al mantenimento delle figlie, in considerazione della mutata situazione rispetto all'epoca dell'emissione del sopra citato decreto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui decreto n.2586/2016 del 04/05/2016 del Tribunale di Modena, così provvede:
1) dispone che il Sig. versi mensilmente, entro giorno 5, l'importo di 650,00 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, importo da rivalutarsi ogni anno, in base agli indici I.S.T.A.T. Detto importo sarà versato dal padre con bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra , fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie e comunque Parte_1 fino all'autosufficienza economica di e;
Per_1 Per_2
2) dispone che la sig.ra percepisca interamente il contributo mensile a titolo di Parte_1
Assegno Unico Universale;
3) prende atto che il padre si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, ad essere più presente nella vita delle figlie;
pagina 2 di 3 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 6343/2025 del Ruolo Generale promossa da c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Zola Predosa (BO), Via Machiavelli n. 18, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lisa Agati, C.F.: , del Foro di C.F._2
Bologna, con studio in Zola Predosa (BO), Via Rigosa n. 6, presso la quale elegge domicilio. ricorrente contro c.f. ), nato a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in Modena (MO), in STRADELLO BARCA N. 225 - Lettera: 04, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Tirini (C.F. ) del Foro di Bologna ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo Studio sito in Bologna (BO), Via Nosadella n. 34; resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/11/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 13/05/2025 chiedeva, a parziale modifica del Parte_1 decreto n.2586/2016 del 04/05/2016 del Tribunale di Modena, che: a) fosse aumentato il contributo al mantenimento per le figlie cui il Sig. era tenuto;
b) fossero calendarizzati gli incontri tra padre CP_1
e figlie in modo tale da poter aumentare il tempo che le figlie trascorressero con il padre.
In data 13/10/2025 si costituiva il Sig. il quale chiedeva fossero respinte le Controparte_1 richieste della ricorrente.
All'udienza del 12/11/2025, il Giudice formulava una proposta transattiva che le parti decidevano di accettare.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto in sede d'udienza su proposta del Giudice, possa essere fatto proprio dal Tribunale, rappresentando l'interesse delle figlie e avendo le stesse concordato una nuova modalità di assolvimento dell'obbligo paterno di provvedere al mantenimento delle figlie, in considerazione della mutata situazione rispetto all'epoca dell'emissione del sopra citato decreto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui decreto n.2586/2016 del 04/05/2016 del Tribunale di Modena, così provvede:
1) dispone che il Sig. versi mensilmente, entro giorno 5, l'importo di 650,00 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, importo da rivalutarsi ogni anno, in base agli indici I.S.T.A.T. Detto importo sarà versato dal padre con bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra , fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie e comunque Parte_1 fino all'autosufficienza economica di e;
Per_1 Per_2
2) dispone che la sig.ra percepisca interamente il contributo mensile a titolo di Parte_1
Assegno Unico Universale;
3) prende atto che il padre si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, ad essere più presente nella vita delle figlie;
pagina 2 di 3 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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