Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 4432/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del T.f.r. ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in Parte_1
atti dall'avv. Selis Carlo;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. Rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avvocati Domenico Fabiano e Salvatore Di Dio;
resistente
, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2
Domenico Fabiano e Salvatore Di Dio resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in riassunzione depositato in data 22 luglio 2024, il signor esponeva di avere lavorato dall' Parte_1
1 ottobre 2014 al dicembre 2018 quale comandante dell'imbarcazione Giava formalmente di proprietà della
. Controparte_1
1
24, 7 giorni su 7 per tutto il periodo lavorato
Deduceva di aver ricevuto una retribuzione insufficiente per il lavoro prestato, pertanto chiedeva la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento di complessivi euro 141.627,24
a titolo di differenze retributive e tfr .
Con memoria in data 9 gennaio 2025 si costituivano i convenuti nel giudizio riassunto deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Chiedevano inoltre il dissequestro dell'imbarcazione Giava disposta dal Tribunale di Tempio Pausania a garanzia dei crediti del ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, parte ricorrente non indica un orario di lavoro in base al quale poter determinare le competenze richieste, non potendo, con evidenza, considerarsi tale l'orario di 24 ore su
24 , 7 giorni su sette .
Inoltre, nel periodo dal settembre 2018 al dicembre 2018 è pacifico che il ricorrente non abbia svolto le mansioni di comandante, per le quali rivendica le differenze retributive, essendo stata la nave in secca nel porto di Olbia.
Esula, infine, dall'oggetto del giudizio riassunto la domanda cautelare di sequestro, pertanto la richiesta di dissequestro di parte resistente risulta inammissibile in questa sede.
Da quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, derivano le disposizioni di cui al dispositivo anche in ordine alle spese di
2 lite, che vanno compensate tra le parti, tenuto conto della complessità e peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- dichiara inammissibile la richiesta di dissequestro;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 9.6.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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