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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Paolo Bonofiglio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA causa civile di appello iscritta al n. 2098/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in decisione a seguito dell'udienza del 27.03.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) Controparte_1 P.IVA_1
( ) Controparte_2 P.IVA_2
( Controparte_3 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale DE ST;
APPELLANTI
E
), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._1 dagli avv.ti Enrico Volpe e Daniela Colucci;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3777/2023 emeSS dal Tribunale di Roma in data 08.03.23.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “A) accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 3777/2023 del Tribunale di Roma, resa all'esito del giudizio RGN n.
46933/21, depositata in data 8.3.23, notificata via pec il 5.4.23; in quanto completamente ingiusta, illogica ed errata;
B) con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Per il rigetto dell'atto di appello;
per la conferma della sentenza impugnata;
per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio che dovranno essere distratte in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza:
conveniva in giudizio la Controparte_4 Controparte_1 il ed il per ottenere la Controparte_2 Controparte_5 condanna al pagamento della somma di euro 17.559,44, pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto per sorte capitale, nonché della somma di euro 53.120,91 a titolo di rivalutazione ed interessi legali sulla somma corrisposta di euro 26.855,76 e di euro 38.955,49 a titolo di rivalutazione ed interessi legali sulla somma pari alla differenza spettante, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi dall'1.1.2021. Parte attrice esponeva di aver conseguito la specializzazione in pediatria in data 27.10.1992 presso
l'Università di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, che a seguito ricorso straordinario al Capo DE ST, accolto con D.p.r del 4.4.2020, l'amministrazione era condannata al pagamento delle somme spettanti ai sensi della direttiva Cee 75/363, che la steSS corrispondeva la somma complessiva di euro 26.855,76, pari ad euro 6.713,82 per ciascuno dei quattro anni di corso, mentre, invece, l'art. 6 del d.l.vo 257/91 prevedeva un importo di euro 11.103,80 l'anno, per un totale di euro 44.415,20, e di aver diritto alla residua somma per sorte capitale di euro 17.559,44, oltre rivalutazione ed interessi legali”. Per quanto di interesse nella presente sede, il giudice di primo grado ha ritenuto che non è in discussione “l'an della pretesa, oggetto del ricorso straordinario al Capo DE ST, ma la corretta quantificazione di quanto corrisposto”; ha quindi osservato, nel merito, che “non trova applicazione l'art. 6 del d.l.vo n. 257/91, atteso che l'art. 8, comma 2, DE stesso decreto si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale ha tardivamente attuato il diritto comunitario, è applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati (Cass. civ., Sez. VI - 3, 31/03/2015, n. 6469), come è nel caso in esame.
Trova invece spazio l'art.11 della legge 370/99, il quale prevede una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000, oggi euro 6.713,94, così come liquidato dalle amministrazioni convenute”; tuttavia, “nello specifico caso in esame, parte attrice gode di un giudicato favorevole proprio su questa questione rappresentato dal D.p.r. del
4.4.2000” essendo state accolte le censure proposte “in conformità al parere del Consiglio di ST n. 139/93, il quale, a sua volta, ha stabilito che “Le direttive sopra richiamate introducono in via generale il regime dei corsi a tempo pieno retribuito indipendentemente dall'anno di corso che lo specializzando si trovi a frequentare al momento in cui esse vengano attuate” e “senza lasciare margini discrezionali per differenziare tra corsi già iniziati e quelli di futura attivazione”; ha quindi concluso nel senso che “In definitiva in favore di parte attrice, per questo giudicato ormai non più contestabile, ex artt. 8, comma 2°, e 6 d.l.vo n. 257/91 trova applicazione la borsa di studio di lire 21.500.000, oggi euro 11.103,82, la quale, moltiplicata per quattro anni, è quantificata in euro 44.415,28, con un residuo ancora dovuto per sorte capitale di euro
17.559,52 (44.415,28 - 26.855,76 = 17.559,52). Inoltre, precisato che in materia di trattamento economico dei medici specializzandi l'importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita a partire dall'anno accademico 1992-1993 (per tutte Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/10/2020, n. 22633) e che parte attrice ha terminato il corso nel 1992, spettano, dalle singole decorrenze per ogni anno di corso, la rivalutazione fino al 1992 e gli interessi legali fino al 29.11.2011, data del pagamento, per euro 26.855,76
e fino alla data relativo pagamento per euro 17.559,52”.
Le Amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in oggetto deducendo che: a) il tribunale ha errato nella quantificazione dell'indennizzo da riconoscere alla DO.SS in quanto avrebbe dovuto applicare il criterio previsto CP_4 dalla legge 370/1999 (il quale prevede, per i corsi di specializzazione iniziati in epoca antecedente al 1991, un indennizzo pari a € 6.713,93 per ogni anno di corso frequentato) anziché i parametri previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. Le Amministrazioni hanno ribadito che il ha già corrisposto all'odierna appellata l'importo dovuto (ossia € CP_6
26.855,76, corrispondenti a € 6.713,93 per 4 anni) e che, pertanto, il tribunale ha errato laddove ha condannato gli appellanti al pagamento di un'ulteriore somma nei confronti della DO.SS ; b) in via gradata hanno rilevato che, qualora si intenda riconoscere CP_4 autorità di giudicato al DPR del 4.4.2000, sarebbe neceSSrio ridurre il quantum riconosciuto dal tribunale poiché nel ricorso straordinario la controparte ha contestato esclusivamente la retribuzione percepita per l'anno-accademico 1991-1992; c) il tribunale ha errato nel riconoscere la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali sulle somme liquidate.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto attiene al Decreto del Presidente della Repubblica del 4.4.2000 deve osservarsi che, da un lato, il Consiglio di ST (con parere obbligatorio) ha verificato l'esistenza di una violazione delle direttive europee (così accertando l'an della pretesa, conseguente all'annullamento dei decreti impugnati in relazione alla determinazione dei medici specialisti per il periodo 1991-1993 e del numero dei laureati in medicina e chirurgia e di quello relativo alle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-1992); dall'altro, detta illegittimità ha dato luogo ad un obbligo risarcitorio che la giurisprudenza di legittimità ritiene soddisfatto con la corresponsione dell'importo di € 6.713,94 per ogni anno di specializzazione, previsto dal legislatore attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella legge 19 ottobre 1999,
n. 370.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive
CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi). L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 257 del
1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo ST italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio.
In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha escluso di poter accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza); Cass. 458/2019; Cass.
19837/2014; Cass. 21498/2011.
La Corte di CaSSzione con l'ordinanza n. 14376 del 2015 aveva: “ribadito che il debito pararisarcitorio DE ST italiano per mancata tempestiva trasposizione di direttive comunitarie in tema di scuole di specializzazione medica va parametrato a quanto previsto (per un importo di L. 13 milioni annui per ciascun anno di frequenza) dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 (per tutte, v. la steSS Cass. 11 novembre 2011, n.
23558, nonché Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, alle cui ampie argomentazioni è opportuno, per brevità qui rinviarsi integralmente)”.
Ne consegue che non competono ulteriori importi rispetto ai € 6.713 annui già corrisposti dal . CP_6
Quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si
è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione. Né in difetto di allegazione e di prova può essere riconosciuto il risarcimento di un maggior danno ex art 1224 II comma c.c. non ristorato dagli interessi legali.
Conseguentemente, va dichiarato che sulla somma corrisposta dal in favore CP_6 di non spetta la rivalutazione monetaria riconosciuta dal tribunale. Controparte_4
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente condanna della al pagamento – in Controparte_1 favore dell'appellata – degli interessi legali sulla somma correttamente liquidata dal
, a far data dalla notifica del ricorso straordinario al Capo DE ST (ossia il CP_6
15/04/1992) fino all'avvenuto soddisfo (in data 29.11.2011).
In ragione del limitatissimo accoglimento della domanda, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, in parziale accoglimento della domanda di
, condanna la al pagamento Controparte_4 Controparte_1 in favore di degli interessi legali sugli importi già corrisposti a far Controparte_4 data dalla notifica del ricorso straordinario al Capo DE ST fino al soddisfo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 17/7/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino