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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 574/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. David Giovannini;
appellante
CONTRO
( c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Paolo Cecchetti;
(c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), contumace;
CP_3 C.F._3
appellate avente ad oggetto: inefficacia degli atti a titolo gratuito del fallito;
conclusioni: appellante: “voglia la Corte di Appello adìta, rigettata ogni contraria domanda, conclusione ed eccezione, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, in linea preliminare dichiarare inammissibile la domanda di 'revocatoria' ai sensi dell'art. 64 l. fall., per carenza, in capo al , del diritto ad agire giudizialmente;
dichiarare inammissibile la domanda di CP_1
1 'revocatoria' ai sensi dell'art. 64 l. fall., per mancanza di interesse ad agire;
nel merito rigettare tutte le domande svolte del , in quanto generiche, infondate in fatto e diritto, Controparte_4
nonché sfornite di prova;
in linea subordinata accertare e dichiarare che l'atto di donazione del 24 febbraio 2017, per notar rep. n. 128669, rac. n. 30216, è adempimento di dovere morale Per_1
proporzionale al patrimonio del donante, e dunque l'atto stesso è sottratto alla inefficacia prevista dall'art. 64 l. fall. Con condanna del alla refusione delle spese legali di Controparte_4
entrambi i gradi del giudizio”; appellata costituita: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza 1) rigettare l'appello proposto, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) valutata la responsabilità in tal senso dell'odierno appellante, condannare il Sig. Pt_1
al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, ai
[...]
sensi dell'art. 96 c.p.c.; vinte le spese e le competenze di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di risposta e nell'ordinanza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di gravame, immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno non ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione sebbene la norma di cui al secondo comma dell'art. 64
L.F., nella lettera ratione temporis applicabile, preveda un rimedio stragiudiziale onde conseguire l'utilità dell'inefficacia relativa dell'atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Il motivo è infondato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 64 L.F., “i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di
2 fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36”.
La disposizione, dunque, pur delineando un rimedio stragiudiziale più proficuo e di immediata attuazione, ove il bene è direttamente appreso all'attivo fallimentare e l'appendice contenziosa è posticipata ed eventuale, non conferisce ad esso il connotato dell'esclusività né, peraltro, si ravvisano ulteriori norme volte a precludere al curatore del fallimento di tralasciare la strada della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ed agire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazione di inefficacia dell'atto a titolo gratuito, soluzione che, sebbene più onerosa per la curatela, è peraltro di maggior garanzia per le parti del negozio impugnato.
II. Con il secondo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno, nel dichiarare l'inefficacia relativa dell'impugnata donazione, ha travalicato i limiti della domanda, con correlata violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c., poiché la curatela del fallimento ha agito unicamente per conseguire la revoca di tale atto negoziale.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come emerge dall'esame del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), la difesa della procedura concorsuale ha chiesto la revoca della donazione ai sensi dell'art. 64 L.F., sì da rendere evidente il proposito di conseguire l'utilità sostanziale e processuale della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto negoziale.
Anche qualora, per mera ipotesi, si volesse aderire alla prospettazione sviluppata dalla difesa appellante, e dunque ritenere che la domanda abbia avuto ad oggetto la richiesta di una pronuncia costitutiva, volta a caducare gli effetti della donazione nei confronti di tutti i terzi e nei confronti delle parti, nondimeno non vi sarebbe alcuna lesione del principio della domanda.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la formulazione di una simile azione include in sé la richiesta del più limitato petitum della dichiarazione di inefficacia relativa e, dunque, la concessione di tal ultima utilità non si risolve nell'attribuzione alla parte di un bene più esteso di quanto dalla medesima richiesto.
III. Il terzo motivo censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rilevato che la donazione compiuta da in favore delle figlie si è tradotta in una liberalità Parte_1
sproporzionata rispetto al patrimonio del donante.
3 Il motivo è infondato.
Il presupposto ultimo dell'inefficacia relativa della donazione del fallito, anche qualora il proposito negoziale abbia tratto origine da un dovere morale, si risolve nella sproporzione tra il patrimonio del donante e la componente patrimoniale alienata per il tramite dell'atto gratuito.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Ascoli Piceno, tale presupposto ricorre nel caso di specie e, ad implementazione del percorso motivazionale delineato dell'ordinanza impugnata, occorre osservare quanto segue.
La difesa appellante riferisce che dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento emerge che, al momento della stipulazione della donazione, disponeva di un Parte_1
cospicuo patrimonio, tale da rendere proporzionata la liberalità compiuta.
Dall'esame della richiamata relazione e dei documenti ad essa allegati, emerge che Pt_1
ebbe ad ereditare dal padre, ab intestato ed unitamente alla madre e a due fratelli, beni,
[...]
mobili ed immobili, per un valore complessivo di euro 652.975,00 (e ciò volendo ipotizzare la sussistenza di debiti ereditari)
Alla luce della norma di cui all'art. 581 c.c. ed in carenza di elementi probatori di segno contrario, deve necessariamente ritenersi che il valore della quota ereditata dall'appellante, in cui si esauriva il suo patrimonio al momento della stipulazione dell'atto impugnato, sia pari ad euro 145.105,55, ossia un terzo dei due terzi del valore complessivo di beni relitti (in realtà, dall'atto di divisione, pure acquisito dal curatore, emerge che a sia stata Parte_1
attribuita una quota del valore di euro 100.000,00).
Come emerge sempre dalla relazione ex art. 33 L.F, e dalla documentazione ad essa allegata, nonché dalla sentenza dichiarativa di fallimento, i debiti gravanti su al momento Parte_1
della stipulazione della donazione ammontavano, con presumibile certezza, a circa 145.422,04, pari all'importo dei crediti ammessi allo stato passivo in ragione di tempestiva insinuazione e sorti nell'esercizio dell'attività di impresa.
Al riguardo, occorre sottolineare che vi è sostanziale coincidenza temporale tra il perfeziona- mento dell'atto a titolo gratuito e la cessazione dell'impresa e, dunque, posto che l'esposizione debitoria si è formata a seguito e nel corso dello svolgimento dell'attività commerciale (come si desume dalla relazione del curatore e dallo stato passivo) deve ritenersi che i debiti poi accertati
4 dal giudice delegalo fossero già sorti al momento della donazione o che, comunque, si fossero già consolidate le fonti delle obbligazioni.
Emerge, pertanto, che l'atto a titolo gratuito è stato compiuto a fronte di un patrimonio netto so- stanzialmente pari e zero, sì da risultare non connotato dal requisito della proporzionalità.
La dichiarazione di inefficacia relativa, pertanto, si configura come esito indefettibile.
IV. L'infondatezza dei tre motivi di impugnazione assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a condurre ad ipotesi di compensazione integrale e parziale.
La difesa della curatela del fallimento ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta riproposizione dei medesimi argomenti già spesi nella comparsa di costituzione.
Il decreto del giudice delegato del fallimento di riferisce la sussistenza dei Parte_1
presupposti di cui agli artt. 144 e 146 del D.P.R. n. 115 del 2002.
La difesa della curatela del fallimento nulla ha riferito circa l'eventuale insussistenza sopravvenuta di tali presupposti.
Occorre assumere, pertanto, le determinazioni di cui agli artt. 130 e 133 del D.P.R. n. 115 del
2002, così come indicato in dispositivo.
Il rigetto dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del Parte_1
presente grado, che si liquidano in euro 3.720,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
5 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 5.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 574/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. David Giovannini;
appellante
CONTRO
( c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Paolo Cecchetti;
(c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), contumace;
CP_3 C.F._3
appellate avente ad oggetto: inefficacia degli atti a titolo gratuito del fallito;
conclusioni: appellante: “voglia la Corte di Appello adìta, rigettata ogni contraria domanda, conclusione ed eccezione, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, in linea preliminare dichiarare inammissibile la domanda di 'revocatoria' ai sensi dell'art. 64 l. fall., per carenza, in capo al , del diritto ad agire giudizialmente;
dichiarare inammissibile la domanda di CP_1
1 'revocatoria' ai sensi dell'art. 64 l. fall., per mancanza di interesse ad agire;
nel merito rigettare tutte le domande svolte del , in quanto generiche, infondate in fatto e diritto, Controparte_4
nonché sfornite di prova;
in linea subordinata accertare e dichiarare che l'atto di donazione del 24 febbraio 2017, per notar rep. n. 128669, rac. n. 30216, è adempimento di dovere morale Per_1
proporzionale al patrimonio del donante, e dunque l'atto stesso è sottratto alla inefficacia prevista dall'art. 64 l. fall. Con condanna del alla refusione delle spese legali di Controparte_4
entrambi i gradi del giudizio”; appellata costituita: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza 1) rigettare l'appello proposto, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) valutata la responsabilità in tal senso dell'odierno appellante, condannare il Sig. Pt_1
al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, ai
[...]
sensi dell'art. 96 c.p.c.; vinte le spese e le competenze di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di risposta e nell'ordinanza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di gravame, immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno non ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione sebbene la norma di cui al secondo comma dell'art. 64
L.F., nella lettera ratione temporis applicabile, preveda un rimedio stragiudiziale onde conseguire l'utilità dell'inefficacia relativa dell'atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Il motivo è infondato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 64 L.F., “i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di
2 fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36”.
La disposizione, dunque, pur delineando un rimedio stragiudiziale più proficuo e di immediata attuazione, ove il bene è direttamente appreso all'attivo fallimentare e l'appendice contenziosa è posticipata ed eventuale, non conferisce ad esso il connotato dell'esclusività né, peraltro, si ravvisano ulteriori norme volte a precludere al curatore del fallimento di tralasciare la strada della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ed agire direttamente in giudizio onde conseguire la dichiarazione di inefficacia dell'atto a titolo gratuito, soluzione che, sebbene più onerosa per la curatela, è peraltro di maggior garanzia per le parti del negozio impugnato.
II. Con il secondo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno, nel dichiarare l'inefficacia relativa dell'impugnata donazione, ha travalicato i limiti della domanda, con correlata violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c., poiché la curatela del fallimento ha agito unicamente per conseguire la revoca di tale atto negoziale.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come emerge dall'esame del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), la difesa della procedura concorsuale ha chiesto la revoca della donazione ai sensi dell'art. 64 L.F., sì da rendere evidente il proposito di conseguire l'utilità sostanziale e processuale della dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto negoziale.
Anche qualora, per mera ipotesi, si volesse aderire alla prospettazione sviluppata dalla difesa appellante, e dunque ritenere che la domanda abbia avuto ad oggetto la richiesta di una pronuncia costitutiva, volta a caducare gli effetti della donazione nei confronti di tutti i terzi e nei confronti delle parti, nondimeno non vi sarebbe alcuna lesione del principio della domanda.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la formulazione di una simile azione include in sé la richiesta del più limitato petitum della dichiarazione di inefficacia relativa e, dunque, la concessione di tal ultima utilità non si risolve nell'attribuzione alla parte di un bene più esteso di quanto dalla medesima richiesto.
III. Il terzo motivo censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rilevato che la donazione compiuta da in favore delle figlie si è tradotta in una liberalità Parte_1
sproporzionata rispetto al patrimonio del donante.
3 Il motivo è infondato.
Il presupposto ultimo dell'inefficacia relativa della donazione del fallito, anche qualora il proposito negoziale abbia tratto origine da un dovere morale, si risolve nella sproporzione tra il patrimonio del donante e la componente patrimoniale alienata per il tramite dell'atto gratuito.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Ascoli Piceno, tale presupposto ricorre nel caso di specie e, ad implementazione del percorso motivazionale delineato dell'ordinanza impugnata, occorre osservare quanto segue.
La difesa appellante riferisce che dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento emerge che, al momento della stipulazione della donazione, disponeva di un Parte_1
cospicuo patrimonio, tale da rendere proporzionata la liberalità compiuta.
Dall'esame della richiamata relazione e dei documenti ad essa allegati, emerge che Pt_1
ebbe ad ereditare dal padre, ab intestato ed unitamente alla madre e a due fratelli, beni,
[...]
mobili ed immobili, per un valore complessivo di euro 652.975,00 (e ciò volendo ipotizzare la sussistenza di debiti ereditari)
Alla luce della norma di cui all'art. 581 c.c. ed in carenza di elementi probatori di segno contrario, deve necessariamente ritenersi che il valore della quota ereditata dall'appellante, in cui si esauriva il suo patrimonio al momento della stipulazione dell'atto impugnato, sia pari ad euro 145.105,55, ossia un terzo dei due terzi del valore complessivo di beni relitti (in realtà, dall'atto di divisione, pure acquisito dal curatore, emerge che a sia stata Parte_1
attribuita una quota del valore di euro 100.000,00).
Come emerge sempre dalla relazione ex art. 33 L.F, e dalla documentazione ad essa allegata, nonché dalla sentenza dichiarativa di fallimento, i debiti gravanti su al momento Parte_1
della stipulazione della donazione ammontavano, con presumibile certezza, a circa 145.422,04, pari all'importo dei crediti ammessi allo stato passivo in ragione di tempestiva insinuazione e sorti nell'esercizio dell'attività di impresa.
Al riguardo, occorre sottolineare che vi è sostanziale coincidenza temporale tra il perfeziona- mento dell'atto a titolo gratuito e la cessazione dell'impresa e, dunque, posto che l'esposizione debitoria si è formata a seguito e nel corso dello svolgimento dell'attività commerciale (come si desume dalla relazione del curatore e dallo stato passivo) deve ritenersi che i debiti poi accertati
4 dal giudice delegalo fossero già sorti al momento della donazione o che, comunque, si fossero già consolidate le fonti delle obbligazioni.
Emerge, pertanto, che l'atto a titolo gratuito è stato compiuto a fronte di un patrimonio netto so- stanzialmente pari e zero, sì da risultare non connotato dal requisito della proporzionalità.
La dichiarazione di inefficacia relativa, pertanto, si configura come esito indefettibile.
IV. L'infondatezza dei tre motivi di impugnazione assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a condurre ad ipotesi di compensazione integrale e parziale.
La difesa della curatela del fallimento ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta riproposizione dei medesimi argomenti già spesi nella comparsa di costituzione.
Il decreto del giudice delegato del fallimento di riferisce la sussistenza dei Parte_1
presupposti di cui agli artt. 144 e 146 del D.P.R. n. 115 del 2002.
La difesa della curatela del fallimento nulla ha riferito circa l'eventuale insussistenza sopravvenuta di tali presupposti.
Occorre assumere, pertanto, le determinazioni di cui agli artt. 130 e 133 del D.P.R. n. 115 del
2002, così come indicato in dispositivo.
Il rigetto dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del Parte_1
presente grado, che si liquidano in euro 3.720,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
5 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 5.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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