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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 915/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. SEMINARA DARIO e dall'avv. C.F._2
GAGLIANO LISA, presso il cui studio, in Catania, via XX Settembre n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORI
contro pagina 1 di 18 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTAROSSA STEFANO, presso il cui studio, in Roma,
Via Della Giuliana n.44, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 289, presso lo studio dell'avv. CICCOPIEDI SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in atti.
TE CHIAMATA
e di
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._3
Siracusa, alla Via Cairoli n. 13
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25 febbraio 2019, e Parte_1
pagina 2 di 18 , rispettivamente marito e figlia di convenivano in giudizio la Parte_2 CP_4
e, per quanto d'interesse, esponevano: Controparte_1
- in data 5 novembre 2015, alla IGnora dell'età di 55 anni ed affetta da adenocarcinoma, CP_4
a seguito di colonscopia veniva diagnosticato la presenza di una neoformazione vegetante stenosante del retto;
in data 14 novembre 2015 veniva pertanto ricoverata presso l'U.O. di Chirurgia Generale del
P.O. Umberto I di Siracusa e sottoposta a TAC addome, che evidenziava “a livello della giunzione retto
IGma, la presenza di tessuto neoplastico”;
- in data 16 dicembre 2015, a seguito di fenomeni di rettoragia, la IGnora veniva ricoverata CP_4
presso l'U.O. di Chirurgia Generale della Clinica Villa Rizzo di Siracusa, con diagnosi di ammissione
“carcinoma del colon” e veniva, quindi, alle ore 11:10, sottoposta ad intervento chirurgico di resezione anteriore del retto - colorettostomia T-T con suturatrice meccanica.
I ricorrenti lamentavano che già nell'esecuzione di tale operazione si individuava una prima condotta gravemente colpevole tenuta dai sanitari della e dai chirurghi operatori, i quali avrebbero CP_1
confezionato in modo errato l'anastomosi colorettale;
inoltre, non avrebbero proceduto al controllo sull'integrità e completezza degli anello anastomotici.
Al riguardo, i ricorrenti evidenziavano che nell'immediato post-operatorio, alle 16.00, i sanitari constatavano la fuoriuscita di materiale fecale nella cavità addominale e lamentavano che a causa di carenze organizzative e strutturali, i sanitari non ebbero a fronteggiare immediatamente la complicanza con la dovuta efficacia, limitandosi ad effettuare posizionamento di lavaggio con soluzione fisiologica non sufficiente ad evitare che la paziente andasse incontro a sepsi. In particolare gli stessi,
negligentemente, omettevano il monitoraggio di tutti i parametri emodinamici e dell'equilibrio pagina 3 di 18 idroelettrico, inevitabilmente conducendo la paziente verso la morte.
Esponevano, ancora, che il giorno seguente la situazione peggiorava drasticamente, atteso che la
IGnora presentava iperpiressia con oligoanuria, ipotensione (60-40 mmHG), tachicardia e stato CP_4
confusionale, ma che, nonostante ciò, i sanitari, pur diagnosticando una sepsi in atto, non procedevano con la dovuta urgenza all'inevitabile reintervento, provocando un repentino ed irreversibile aggravamento delle condizioni di salute della paziente;
che solo alle ore 21:30 del 17.05.18, la paziente veniva sottoposta all'intervento suddetto, segnatamente a “relaparatomia per deiscenza dell'anastomosi colo-rettale con riscontro di materiale fecale perotioneale”; che durante l'esecuzione dello stesso –
essendo ormai avanzato lo stato di sepsi - la IGnora veniva colta da ripetuti arresti cardiaci, CP_4
risolti con manovre rianimatorie;
che subito dopo l'operazione, stante il peggioramento del quadro clinico, la stessa, non essendo in condizioni di affrontare il viaggio verso l'Ospedale di Ragusa
(presidio più vicino dove era disponibile un posto nel reparto di Rianimazione) veniva pertanto trasferita al Pronto Soccorso del P.O. Umberto I di Siracusa, ove giungeva alle 00:34 del 18.12.15 in coma, con midriasi media, marezzature e bradicardia esitata in asistolia ancora una volta risolta dalle manovre rianimatorie;
che presso il suddetto nosocomio, veniva sottoposta a visita cardiologica all'esito della quale emergeva ritmo sopraventricolare sostenuto da amine simpaticomimetiche, PA non rilevabile, polso carotideo non apprezzabile, probabile FA o aritmia emodinamicamente equivalente in esiti di arresto cardiaco;
che data la criticità delle condizioni cliniche della paziente, la stessa veniva intubata e trasferita presso l'U.O. di Rianimazione dove giungeva alle ore 01:20 e immediatamente sottoposta a terapia a base di adrenalina, bicarbonati e cristalloidi;
che alle ore 02:50, la IGnora , CP_4
colta da ennesimo arresto cardiorespiratorio, stavolta non responsivo alle manovre rianimatorie,
decedeva.
pagina 4 di 18 Rappresentavano, quindi, di avere proposto ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. conformemente a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, L. 24/2017, che all'atto della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era giunto a conclusione.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, i ricorrenti concludevano chiedendo al
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, come di seguito:
“contrariis reiectis,
- previo completamento del procedimento ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24,
(…) e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio e della relazione di CTU;
- in accoglimento del ricorso, alla luce di tutta la documentazione in atti versata dire negligente,
imprudente e imperita la condotta tenuta dai sanitari della resistente;
CP_1
- accertare dunque l'esistenza del rapporto di causalità tra l'operato del personale della struttura
sanitaria resistente e l'evento morte, e quindi il danno subito dalla paziente e dalla parte ricorrente;
- dire parte resistente ad ogni titolo responsabile per tutti i pregiudizi derivanti dalla morte di CP_4
subiti dal vedovo e dalla figlia della de cuius, odierni ricorrenti, sia a titolo ereditario sia iure
[...]
proprio;
- indi condannare parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di quella somma ritenuta
giusta secondo le Tabelle di Milano come risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo
(jure proprio et jure hereditatis), o comunque di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e
giusta, tenendo conto anche della c.d. personalizzazione del danno.
Con gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al sorgere dell'obbligazione, e quindi via via
anno per anno rivalutata dal dì del sorgere dell'obbligazione al soddisfo.
pagina 5 di 18 - In via subordinata, dire parte convenuta responsabile della perdita di chances di sopravvivenza della
IGnora , e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della parte attrice della CP_4
somma ritenuta equa e giusta a titolo di danno subito jure proprio et jure hereditatis. Con gli interessi
al tasso legale sulla somma devalutata al sorgere dell'obbligazione, e quindi via via anno per anno
rivalutata dal dì del sorgere dell'obbligazione al soddisfo.
- con la condanna alle spese e compensi di lite, col 15 % per spese generali, CPA ed IVA:
o SIA del pendente procedimento di CTP -comprese le spese peritali della C.T.P.-
o SIA anche del presente giudizio.
o Entrambe distraende in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non
riscosso compensi;
Con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione”.
Si costituiva in giudizio la società che, avversando le opposte pretese, chiedeva Controparte_1
preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. medico che aveva Controparte_3
materialmente posto in essere le condotte censurate dai ricorrenti, nonché la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione CP_2
Quindi, negava la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla in quanto la condotta Parte_3
negligente lamentata dai ricorrenti era da imputarsi esclusivamente in capo all'operato del dott. CP_3
e che nessun nesso di causalità poteva ravvisarsi tra le condotte del personale della società resistente e l'evento dannoso lamentato.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente per genericità sotto il profilo del
quantum risarcitorio.
pagina 6 di 18 In ogni caso, chiedeva il mutamento del rito.
Formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in
accoglimento delle suesposte argomentazioni difensive:
- IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo e
269, comma secondo, Cod. Proc. Civ., disporre il differimento dell'udienza fissata per il giorno 8
ottobre 2019 - come da apposita istanza e per i motivi di cui ai superiori Paragrafi I, II, III, IV e V e
vista l'autorizzazione già resa da codesto Ecc.mo Tribunale all'interno dell'espletando ATP,
autorizzando per l'effetto l'odierna resistente, per i motivi e le finalità di cui sopra, ad integrare il
contraddittorio ed a chiamare in causa i seguenti terzi;
1. l' , iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Rea MI - Controparte_5
1351975, in persona del Legale rappresentante in carica, con sede in Italia in Milano, Corso
Garibaldi Giuseppe n. 86, Cap 20121;
2. il PROF. DOTT. GIUSEPPE CURELLA, nato a [...] il giorno 22 maggio 1946, residente in
Siracusa, alla Via Cairoli n. 13;
- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui al superiore paragrafo (III), preso
atto dei motivi di ricorso e delle domande in essa contenute, tutte da accertare, nonché viste le difese
della resistente e le di lei contestazioni, considerando la necessità di un'istruttoria tipica del rito
ordinario e vista l'assenza di qualsivoglia determinazione/specificazione delle domande di parte
ricorrente, allo stato generiche ed inammissibili, disporre la conversione del presente rito sommario,
con ogni effetto e conseguenza di legge;
pagina 7 di 18 - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi meglio specificati nei superiori Paragrafi TUTTI
e come sarà documentato anche nel corso delle operazioni peritali e di causa, RIGETTARE
integralmente le domande di parte ricorrente tutte, in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto,
generiche, inammissibili e non provate e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è
dovuta dalla convenuta a favore della parte ricorrente, con ogni Controparte_6
conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di condanna, RIDURRE le somme eventualmente
dovute a parte ricorrente, a quelle minori accertate in corso di causa ovvero ritenute di giustizia,
anche con determinazione equitativa, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
- IN VIA RICONVENZIONALE ED IN MANLEVA E NELLA DENEGATA IPOTESI DI CONDANNA:
per i motivi di cui ai superiori Paragrafi tutti, ove ritenuto anche incidenter tantum ovvero in via
riconvenzionale ed in manleva:
A) ACCERTARE E DICHIARARE, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte
ricorrente ed in ragione del rapporto assicurativo de quo, il terzo, ossia l' di Controparte_5
, obbligato e tenuto a manlevare ed a mantenere completamente indenne la convenuta CP_2 [...]
, da qualsivoglia responsabilità o condanna di pagamento somme, a favore della parte Controparte_6
ricorrente, per i fatti e le causali di cui è causa, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò
derivante e con relativa statuizione di condanna;
B) ACCERTARE E DICHIARARE, nei rapporti interni tra la ed il Medico/Agente - la Parte_3
responsabilità esclusiva del medesimo nella causazione dell'evento sinistrorso in esame e dei relativi
danni tutti, con ogni conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante, stabilendo altresì il relativo
pagina 8 di 18 grado e/o la percentuale di responsabilità del Medico-Agente, con ogni conseguenza di legge da ciò
derivante e con diritto della ad essere mallevata e tenuta indenne da ogni Controparte_6
conseguenza ed effetto pregiudizievole ovvero ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa e/o di
regresso nei confronti del Prof. , come ex lege prescritto, condannando dunque Controparte_3
Cont quest'ultimo a tenere indenne ovvero a rifondere da tutte le somme riconosciute dovute alla parte
attrice in merito ai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
alla Cassa Avvocati ed all'IVA”.
Il dott. , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, onde la dichiarazione di CP_3
contumacia.
Si costituiva, invece, la compagnia di assicurazione la quale eccepiva l'inoperatività della CP_2
polizza n. 1907290, in quanto la stessa, richiamata dalla , in realtà era stata Controparte_1
accesa e sottoscritta dal e non già dalla odierna resistente;
per cui Parte_4
quest'ultima non aveva alcuna legittimazione a invocare la garanzia.
In ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto la stessa non copriva gli eventi dedotti in giudizio;
in subordine, eccepiva rilevava la sussistenza di un massimale di copertura.
Mutato il rito in ordinario di cognizione, espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In tale sede, la convenuta ha sollevato il difetto di legittimazione Controparte_6
pagina 9 di 18 attiva delle parti attrici per non avere essi assolto all'onere della prova sulla sussistenza del rapporto parentale che la IG.ra né di avere essi provato di essere eredi della stessa. CP_4
Le parti attrici, con la memoria di replica contestavano l'inammissibilità di tale difesa in quanto eccezione e, in ogni caso, ne rilevavano l'infondatezza.
***
2. In primo luogo, deve ritenersi infondato quanto rilevato dalla per la prima volta Controparte_1
in sede di comparsa conclusionale in ordine al difetto di legittimazione attiva degli attori.
È da evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il rilievo sollevato dalla società
convenuta non può ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile, non trattandosi di eccezione in senso proprio, bensì di mera difesa del convenuto.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793, il convenuto può
svolgere mere difese in ogni fase del giudizio.
Infatti, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'art. 167 c. 2 c.p.c. Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese ma non prevede alcuna preclusione.
Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando quanto segue:
“la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza
contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare
del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto
impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di
pagina 10 di 18 decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere
proposta in ogni fase del giudizio” (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65).
La Suprema Corte afferma che “la mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità
del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, l'elemento costitutivo della domanda, non è soggetta,
contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., comma
2, ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata
d'ufficio dal giudice, senza che rilevi l'onere, sullo stesso gravante ai sensi del comma 1, della
medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, non prevedendo il comma 1, contrariamente a quanto sancito nel comma
successivo, alcuna decadenza” (Cass. SS. UU. 2951/2016).
Tuttavia, quanto rilevato dalla convenuta non è privo di pregio per le ragioni che seguono.
Come correttamente evidenziato dalla parte attrice, è proprio la ad aver depositato, Controparte_1
con seconda memoria istruttoria, la dichiarazione di successione, il certificato storico di famiglia, il certificato di matrimonio, nonché il certificato di nascita della attrice;
dalla Parte_2
stessa documentazione versata in atti dalla convenuta emerge non solo il rapporto parentale con la
IG.ra ma anche lo status di eredi degli odierni attori. CP_4
Invero, nella seconda pagina della dichiarazione di successione depositata risulta l'avvenuto deposito anche del verbale di inventario.
Quanto all'autorizzazione del giudice tutelare, va rilevato che con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
la IG.ra , divenuta maggiorenne, si è costituita in proprio facendo proprie le Parte_2
domande già nel suo interesse avanzate dal padre, e quindi richiedendo, in proprio e nella qualità di pagina 11 di 18 erede, il risarcimento del danno.
3. Nel merito, le conclusioni rassegnate dal Collegio CTU deIGnato, con riferimento alla valutazione dell'operato negligente dei sanitari e della sua incidenza sull'evento e del danno patito dal de cuius,
sono da considerarsi condivisibili, essendo l'elaborato peritale dallo stesso redatto immune da vizi logici e/o giuridici.
È da premettere che le odierne parti attrici hanno citato in giudizio e proposto domanda risarcitoria nei confronti della , la quale risponde dell'operato di tutti i suoi sanitari, Controparte_6
ivi compreso il Dott. ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché per fatto proprio ex artt. 1218 CP_3
e 2043 c.c.
Invero, con la recente sentenza n. 34156/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto in base al quale la struttura sanitaria risponde dei danni nei confronti del paziente derivanti da condotte colpose di qualsiasi esercente di professione sanitaria di cui si è avvalsa per erogare la prestazione.
Peraltro, tale principio era già stato cristallizzato dall'art. 7, comma 1, Legge Gelli, in base al quale “la
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
La disposizione mira a raggiungere lo scopo di attribuire la responsabilità dei danni alle strutture sanitarie nei confronti del paziente anche quando si avvalgano di terzi per l'erogazione della prestazione, a prescindere dalla natura del rapporto che lega la struttura e il terzo.
La norma, chiaramente, richiama l'art. 1228 c.c. sulla “responsabilità per fatto degli ausiliari” che, in pagina 12 di 18 modo del tutto analogo, obbliga al risarcimento chiunque si avvalga dell'opera di terzi per rendere al creditore una qualsivoglia prestazione contrattuale.
Sussisterà in capo alla struttura il diritto di rivalsa nei confronti del medico in presenza dei presupposti stabiliti dalla Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione, Sez III, 11/12/2023, n. 34516), che ha illustrato se ed entro quali limiti la struttura sanitaria che ha risarcito per l'intero il paziente possa rivalersi nei confronti del “vero” ed “unico” responsabile del danno.
Sul punto, richiamando un nostro precedente contributo è necessario richiamare l'art. 9 della Legge
Gelli nella parte in cui stabilisce le condizioni che devono sussistere affinché la struttura sanitaria si possa rivalere nei confronti del medico:
Il medico deve aver eseguito scorrettamente la prestazione sanitaria in presenza del presupposto della
“colpa grave”, con esclusione, quindi, dei c.d. casi di “colpa lieve”;
La rivalsa può essere esercitata solo dopo che la struttura sanitaria ha interamente pagato il risarcimento danni al paziente ed entro un anno dall'avvenuto pagamento;
Non dovrebbero sussistere situazioni di fatto di particolare difficoltà in cui si è trovato ad operare il medico, anche se di natura organizzativa della struttura sanitaria;
L'importo della rivalsa non può superare una somma pari al “valore maggiore della retribuzione lorda”
(se dipendente) o del “corrispettivo convenzionale” (se non dipendente) conseguiti “nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
Ciò premesso, dalle risultanze della CTU è emersa in maniera evidente la responsabilità della che ebbe in cura la Sig.ra tanto ex artt. 1218 e 2043 Controparte_1 CP_4
pagina 13 di 18 c.c., per fatto proprio, quanto ex artt. 1228 e 2049 c.c. per fatto del personale operante nella casa di cura.
L'espletata C.T.U., le cui conclusioni sono ampiamente condivisibili in quanti logicamente argomentate e supportate da analisi approfondite di natura tecnica, ha univocamente accertato la responsabilità di parte convenuta per i pregiudizi subiti da parte attrice, concludendo nei seguenti termini:
“In conclusione, il comportamento dei sanitari che ebbero in cura presso la CP_4 CP_1
, tra il 16/12 ed il 18/12/125, risulta criticabile e non scevro di profili di responsabilità, per:
[...]
- errore nel confezionamento della anastomosi colo-rettale,
- errata gestione delle conseguenze dell'errore con controllo inadeguato dell'evoluzione del quadro
settico insorto nella paziente.
La corretta ed omessa strategia chirurgica (laparatomia precoce con confezionamento di una
colostomia), se adottata precocemente, con elevata probabilità, avrebbe potuto evitare il decesso della
paziente” (p. 18 CTU).
Altresì, in risposta alle osservazioni di parte attrice, così precisavano i CCTTU:
“…qualora i sanitari della avessero tenuto le condotte dovute, secondo il criterio Controparte_1
del “più probabile che non”, la paziente sarebbe sopravvissuta” (p. 21 CTU). CP_4
È chiaro dunque il riconoscimento da parte dei CCTTU della colpevole responsabilità in capo alla
. Controparte_1
Alla luce di quanto detto, e soprattutto da quanto concluso dai CCTTU, può pertanto ritenersi evidente pagina 14 di 18 che, con riguardo al nesso di causalità, se i sanitari avessero correttamente eseguito l'intervento di resezione anteriore del retto, la paziente non avrebbe contratto la sepsi - negligentemente e imprudentemente non trattata per tempo - che ha causato i plurimi arresti cardiaci e quindi la morte della stessa.
Peraltro, se i sanitari avessero comunque fronteggiato correttamente e tempestivamente la patologia in oggetto, la paziente sarebbe sopravvissuta.
Donde, in assenza delle plurime condotte colpevoli poste in essere dai sanitari della resistente, CP_1
la GN sarebbe sopravvissuta secondo il criterio del più probabile che non. CP_4
4. Con riferimento al quantum, le parti attrici hanno formulato richiesta di danno biologico terminale e morale catastrofale iure hereditatis nonché di danno da lesione del rapporto parentale azionato iure proprio.
Orbene, alla luce delle conclusioni dei CC.TT.UU., non è possibile riconoscersi al coniuge della defunta nonché alla figlia il danno da c.d. perdita parentale.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 20292/22 e 33005/21) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.
Nel caso di specie, con riferimento al danno iure proprio da perdita parentale subito dal marito della
IG.ra , IG. , occorre considerare che quest'ultimo, all'epoca dell'evento, CP_4 Parte_1
aveva 59 anni di età, mentre la vittima aveva 55 anni, che nel nucleo familiare primario è presente un familiare e che vi era tra di essi convivenza: ebbene, riconoscendo quale il valore di € Parte_5
pagina 15 di 18 3.911,00 ed un totale di punti pari a 66, l'importo del risarcimento del danno da perdita parentale in favore del è pari ad €. 316.791,00. Parte_1
Con riferimento, invece, al risarcimento da liquidare in favore della figlia, , Parte_6
che all'epoca dell'evento aveva 12 anni di età, tenuto conto dei parametri di cui alle Tabelle di Milano
e con valore di punto base pari ad €. 3.911,00, alla stessa va riconosciuto un importo pari ad €.
348.049,00.
Con riferimento al c.d. danno catastrofale, occorre rammentare che lo stesso indica la sofferenza spirituale e intima patita dalla vittima nell'assistere all'arrivo imminente della propria morte;
questa tipologia di pregiudizio fa parte del danno non patrimoniale, insieme al danno biologico, morale ed esistenziale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29492 del 2019, ha indicato i presupposti necessari al riconoscimento del danno catastrofale e sono:
- lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica;
- la non immediatezza del decesso in seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile.
Per ottenere il risarcimento del danno catastrofale, occorre la prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è,
dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima pagina 16 di 18 stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Nel caso di specie, come detto, né dalle risultanze della espletata CTU, né aliunde è risultato in maniera sufficiente che la IG.ra abbia avuto la possibilità di percepire il proprio stato di sofferenza e CP_4
l'ineluttabilità della propria morte.
Alla luce di quanto precede, la domanda di risarcimento del danno iure proprio del tipo terminale o catastrofale deve essere rigettata in quanto non adeguatamente provata.
Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis decorrono interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
5. Va rigettata la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della compagnia Controparte_1
di assicurazioni dovendosi rilevare come la polizza n. 1907290, in forza della quale la CP_2 [...]
ha proceduto alla evocazione in giudizio della terza chiamata in garanzia, era stata Controparte_1
a suo tempo accesa e sottoscritta dal e non già dalla odierna Parte_4
resistente , soggetto del tutto differente. Controparte_1
È dimostrato per tabulas che la non è titolare di alcuna legittimazione ad Controparte_1
invocare la garanzia assicurativa prestata dagli di con la polizza n. Controparte_2 CP_2
1907290 e, parimenti, che sul piano processuale essa non è in alcun modo abilitata a procedere alla chiamata in causa dei medesimi Assicuratori.
6. Stante il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, parametrate al decisum, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura minima delle tariffe di cui al d.m. 55/2014.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte resistente . Controparte_1
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 915/2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente:
- condanna la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita Parte_1
parentale, la somma complessiva di euro 316.791,00, già attualizzata, ed a , Parte_2
a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, la somma complessiva di euro
348.049,00, già attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda di manleva e di garanzia proposta dalla convenuta;
Controparte_1
- condanna la società alla refusione delle spese di lite in favore delle parti Controparte_1
attrici, che liquida in €. 259,00 per esborsi ed euro 14.598,00 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della . Controparte_1
Così deciso in Siracusa, il 26 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 915/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. SEMINARA DARIO e dall'avv. C.F._2
GAGLIANO LISA, presso il cui studio, in Catania, via XX Settembre n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORI
contro pagina 1 di 18 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTAROSSA STEFANO, presso il cui studio, in Roma,
Via Della Giuliana n.44, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 289, presso lo studio dell'avv. CICCOPIEDI SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in atti.
TE CHIAMATA
e di
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._3
Siracusa, alla Via Cairoli n. 13
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25 febbraio 2019, e Parte_1
pagina 2 di 18 , rispettivamente marito e figlia di convenivano in giudizio la Parte_2 CP_4
e, per quanto d'interesse, esponevano: Controparte_1
- in data 5 novembre 2015, alla IGnora dell'età di 55 anni ed affetta da adenocarcinoma, CP_4
a seguito di colonscopia veniva diagnosticato la presenza di una neoformazione vegetante stenosante del retto;
in data 14 novembre 2015 veniva pertanto ricoverata presso l'U.O. di Chirurgia Generale del
P.O. Umberto I di Siracusa e sottoposta a TAC addome, che evidenziava “a livello della giunzione retto
IGma, la presenza di tessuto neoplastico”;
- in data 16 dicembre 2015, a seguito di fenomeni di rettoragia, la IGnora veniva ricoverata CP_4
presso l'U.O. di Chirurgia Generale della Clinica Villa Rizzo di Siracusa, con diagnosi di ammissione
“carcinoma del colon” e veniva, quindi, alle ore 11:10, sottoposta ad intervento chirurgico di resezione anteriore del retto - colorettostomia T-T con suturatrice meccanica.
I ricorrenti lamentavano che già nell'esecuzione di tale operazione si individuava una prima condotta gravemente colpevole tenuta dai sanitari della e dai chirurghi operatori, i quali avrebbero CP_1
confezionato in modo errato l'anastomosi colorettale;
inoltre, non avrebbero proceduto al controllo sull'integrità e completezza degli anello anastomotici.
Al riguardo, i ricorrenti evidenziavano che nell'immediato post-operatorio, alle 16.00, i sanitari constatavano la fuoriuscita di materiale fecale nella cavità addominale e lamentavano che a causa di carenze organizzative e strutturali, i sanitari non ebbero a fronteggiare immediatamente la complicanza con la dovuta efficacia, limitandosi ad effettuare posizionamento di lavaggio con soluzione fisiologica non sufficiente ad evitare che la paziente andasse incontro a sepsi. In particolare gli stessi,
negligentemente, omettevano il monitoraggio di tutti i parametri emodinamici e dell'equilibrio pagina 3 di 18 idroelettrico, inevitabilmente conducendo la paziente verso la morte.
Esponevano, ancora, che il giorno seguente la situazione peggiorava drasticamente, atteso che la
IGnora presentava iperpiressia con oligoanuria, ipotensione (60-40 mmHG), tachicardia e stato CP_4
confusionale, ma che, nonostante ciò, i sanitari, pur diagnosticando una sepsi in atto, non procedevano con la dovuta urgenza all'inevitabile reintervento, provocando un repentino ed irreversibile aggravamento delle condizioni di salute della paziente;
che solo alle ore 21:30 del 17.05.18, la paziente veniva sottoposta all'intervento suddetto, segnatamente a “relaparatomia per deiscenza dell'anastomosi colo-rettale con riscontro di materiale fecale perotioneale”; che durante l'esecuzione dello stesso –
essendo ormai avanzato lo stato di sepsi - la IGnora veniva colta da ripetuti arresti cardiaci, CP_4
risolti con manovre rianimatorie;
che subito dopo l'operazione, stante il peggioramento del quadro clinico, la stessa, non essendo in condizioni di affrontare il viaggio verso l'Ospedale di Ragusa
(presidio più vicino dove era disponibile un posto nel reparto di Rianimazione) veniva pertanto trasferita al Pronto Soccorso del P.O. Umberto I di Siracusa, ove giungeva alle 00:34 del 18.12.15 in coma, con midriasi media, marezzature e bradicardia esitata in asistolia ancora una volta risolta dalle manovre rianimatorie;
che presso il suddetto nosocomio, veniva sottoposta a visita cardiologica all'esito della quale emergeva ritmo sopraventricolare sostenuto da amine simpaticomimetiche, PA non rilevabile, polso carotideo non apprezzabile, probabile FA o aritmia emodinamicamente equivalente in esiti di arresto cardiaco;
che data la criticità delle condizioni cliniche della paziente, la stessa veniva intubata e trasferita presso l'U.O. di Rianimazione dove giungeva alle ore 01:20 e immediatamente sottoposta a terapia a base di adrenalina, bicarbonati e cristalloidi;
che alle ore 02:50, la IGnora , CP_4
colta da ennesimo arresto cardiorespiratorio, stavolta non responsivo alle manovre rianimatorie,
decedeva.
pagina 4 di 18 Rappresentavano, quindi, di avere proposto ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. conformemente a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, L. 24/2017, che all'atto della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era giunto a conclusione.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, i ricorrenti concludevano chiedendo al
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, come di seguito:
“contrariis reiectis,
- previo completamento del procedimento ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24,
(…) e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio e della relazione di CTU;
- in accoglimento del ricorso, alla luce di tutta la documentazione in atti versata dire negligente,
imprudente e imperita la condotta tenuta dai sanitari della resistente;
CP_1
- accertare dunque l'esistenza del rapporto di causalità tra l'operato del personale della struttura
sanitaria resistente e l'evento morte, e quindi il danno subito dalla paziente e dalla parte ricorrente;
- dire parte resistente ad ogni titolo responsabile per tutti i pregiudizi derivanti dalla morte di CP_4
subiti dal vedovo e dalla figlia della de cuius, odierni ricorrenti, sia a titolo ereditario sia iure
[...]
proprio;
- indi condannare parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di quella somma ritenuta
giusta secondo le Tabelle di Milano come risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo
(jure proprio et jure hereditatis), o comunque di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e
giusta, tenendo conto anche della c.d. personalizzazione del danno.
Con gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al sorgere dell'obbligazione, e quindi via via
anno per anno rivalutata dal dì del sorgere dell'obbligazione al soddisfo.
pagina 5 di 18 - In via subordinata, dire parte convenuta responsabile della perdita di chances di sopravvivenza della
IGnora , e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della parte attrice della CP_4
somma ritenuta equa e giusta a titolo di danno subito jure proprio et jure hereditatis. Con gli interessi
al tasso legale sulla somma devalutata al sorgere dell'obbligazione, e quindi via via anno per anno
rivalutata dal dì del sorgere dell'obbligazione al soddisfo.
- con la condanna alle spese e compensi di lite, col 15 % per spese generali, CPA ed IVA:
o SIA del pendente procedimento di CTP -comprese le spese peritali della C.T.P.-
o SIA anche del presente giudizio.
o Entrambe distraende in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano aver anticipato spese e non
riscosso compensi;
Con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione”.
Si costituiva in giudizio la società che, avversando le opposte pretese, chiedeva Controparte_1
preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. medico che aveva Controparte_3
materialmente posto in essere le condotte censurate dai ricorrenti, nonché la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione CP_2
Quindi, negava la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla in quanto la condotta Parte_3
negligente lamentata dai ricorrenti era da imputarsi esclusivamente in capo all'operato del dott. CP_3
e che nessun nesso di causalità poteva ravvisarsi tra le condotte del personale della società resistente e l'evento dannoso lamentato.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente per genericità sotto il profilo del
quantum risarcitorio.
pagina 6 di 18 In ogni caso, chiedeva il mutamento del rito.
Formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in
accoglimento delle suesposte argomentazioni difensive:
- IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo e
269, comma secondo, Cod. Proc. Civ., disporre il differimento dell'udienza fissata per il giorno 8
ottobre 2019 - come da apposita istanza e per i motivi di cui ai superiori Paragrafi I, II, III, IV e V e
vista l'autorizzazione già resa da codesto Ecc.mo Tribunale all'interno dell'espletando ATP,
autorizzando per l'effetto l'odierna resistente, per i motivi e le finalità di cui sopra, ad integrare il
contraddittorio ed a chiamare in causa i seguenti terzi;
1. l' , iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Rea MI - Controparte_5
1351975, in persona del Legale rappresentante in carica, con sede in Italia in Milano, Corso
Garibaldi Giuseppe n. 86, Cap 20121;
2. il PROF. DOTT. GIUSEPPE CURELLA, nato a [...] il giorno 22 maggio 1946, residente in
Siracusa, alla Via Cairoli n. 13;
- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui al superiore paragrafo (III), preso
atto dei motivi di ricorso e delle domande in essa contenute, tutte da accertare, nonché viste le difese
della resistente e le di lei contestazioni, considerando la necessità di un'istruttoria tipica del rito
ordinario e vista l'assenza di qualsivoglia determinazione/specificazione delle domande di parte
ricorrente, allo stato generiche ed inammissibili, disporre la conversione del presente rito sommario,
con ogni effetto e conseguenza di legge;
pagina 7 di 18 - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi meglio specificati nei superiori Paragrafi TUTTI
e come sarà documentato anche nel corso delle operazioni peritali e di causa, RIGETTARE
integralmente le domande di parte ricorrente tutte, in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto,
generiche, inammissibili e non provate e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è
dovuta dalla convenuta a favore della parte ricorrente, con ogni Controparte_6
conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di condanna, RIDURRE le somme eventualmente
dovute a parte ricorrente, a quelle minori accertate in corso di causa ovvero ritenute di giustizia,
anche con determinazione equitativa, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
- IN VIA RICONVENZIONALE ED IN MANLEVA E NELLA DENEGATA IPOTESI DI CONDANNA:
per i motivi di cui ai superiori Paragrafi tutti, ove ritenuto anche incidenter tantum ovvero in via
riconvenzionale ed in manleva:
A) ACCERTARE E DICHIARARE, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte
ricorrente ed in ragione del rapporto assicurativo de quo, il terzo, ossia l' di Controparte_5
, obbligato e tenuto a manlevare ed a mantenere completamente indenne la convenuta CP_2 [...]
, da qualsivoglia responsabilità o condanna di pagamento somme, a favore della parte Controparte_6
ricorrente, per i fatti e le causali di cui è causa, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò
derivante e con relativa statuizione di condanna;
B) ACCERTARE E DICHIARARE, nei rapporti interni tra la ed il Medico/Agente - la Parte_3
responsabilità esclusiva del medesimo nella causazione dell'evento sinistrorso in esame e dei relativi
danni tutti, con ogni conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante, stabilendo altresì il relativo
pagina 8 di 18 grado e/o la percentuale di responsabilità del Medico-Agente, con ogni conseguenza di legge da ciò
derivante e con diritto della ad essere mallevata e tenuta indenne da ogni Controparte_6
conseguenza ed effetto pregiudizievole ovvero ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa e/o di
regresso nei confronti del Prof. , come ex lege prescritto, condannando dunque Controparte_3
Cont quest'ultimo a tenere indenne ovvero a rifondere da tutte le somme riconosciute dovute alla parte
attrice in merito ai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
alla Cassa Avvocati ed all'IVA”.
Il dott. , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, onde la dichiarazione di CP_3
contumacia.
Si costituiva, invece, la compagnia di assicurazione la quale eccepiva l'inoperatività della CP_2
polizza n. 1907290, in quanto la stessa, richiamata dalla , in realtà era stata Controparte_1
accesa e sottoscritta dal e non già dalla odierna resistente;
per cui Parte_4
quest'ultima non aveva alcuna legittimazione a invocare la garanzia.
In ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto la stessa non copriva gli eventi dedotti in giudizio;
in subordine, eccepiva rilevava la sussistenza di un massimale di copertura.
Mutato il rito in ordinario di cognizione, espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In tale sede, la convenuta ha sollevato il difetto di legittimazione Controparte_6
pagina 9 di 18 attiva delle parti attrici per non avere essi assolto all'onere della prova sulla sussistenza del rapporto parentale che la IG.ra né di avere essi provato di essere eredi della stessa. CP_4
Le parti attrici, con la memoria di replica contestavano l'inammissibilità di tale difesa in quanto eccezione e, in ogni caso, ne rilevavano l'infondatezza.
***
2. In primo luogo, deve ritenersi infondato quanto rilevato dalla per la prima volta Controparte_1
in sede di comparsa conclusionale in ordine al difetto di legittimazione attiva degli attori.
È da evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il rilievo sollevato dalla società
convenuta non può ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile, non trattandosi di eccezione in senso proprio, bensì di mera difesa del convenuto.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793, il convenuto può
svolgere mere difese in ogni fase del giudizio.
Infatti, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'art. 167 c. 2 c.p.c. Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese ma non prevede alcuna preclusione.
Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando quanto segue:
“la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza
contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare
del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto
impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di
pagina 10 di 18 decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere
proposta in ogni fase del giudizio” (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65).
La Suprema Corte afferma che “la mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità
del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, l'elemento costitutivo della domanda, non è soggetta,
contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., comma
2, ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata
d'ufficio dal giudice, senza che rilevi l'onere, sullo stesso gravante ai sensi del comma 1, della
medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, non prevedendo il comma 1, contrariamente a quanto sancito nel comma
successivo, alcuna decadenza” (Cass. SS. UU. 2951/2016).
Tuttavia, quanto rilevato dalla convenuta non è privo di pregio per le ragioni che seguono.
Come correttamente evidenziato dalla parte attrice, è proprio la ad aver depositato, Controparte_1
con seconda memoria istruttoria, la dichiarazione di successione, il certificato storico di famiglia, il certificato di matrimonio, nonché il certificato di nascita della attrice;
dalla Parte_2
stessa documentazione versata in atti dalla convenuta emerge non solo il rapporto parentale con la
IG.ra ma anche lo status di eredi degli odierni attori. CP_4
Invero, nella seconda pagina della dichiarazione di successione depositata risulta l'avvenuto deposito anche del verbale di inventario.
Quanto all'autorizzazione del giudice tutelare, va rilevato che con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
la IG.ra , divenuta maggiorenne, si è costituita in proprio facendo proprie le Parte_2
domande già nel suo interesse avanzate dal padre, e quindi richiedendo, in proprio e nella qualità di pagina 11 di 18 erede, il risarcimento del danno.
3. Nel merito, le conclusioni rassegnate dal Collegio CTU deIGnato, con riferimento alla valutazione dell'operato negligente dei sanitari e della sua incidenza sull'evento e del danno patito dal de cuius,
sono da considerarsi condivisibili, essendo l'elaborato peritale dallo stesso redatto immune da vizi logici e/o giuridici.
È da premettere che le odierne parti attrici hanno citato in giudizio e proposto domanda risarcitoria nei confronti della , la quale risponde dell'operato di tutti i suoi sanitari, Controparte_6
ivi compreso il Dott. ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché per fatto proprio ex artt. 1218 CP_3
e 2043 c.c.
Invero, con la recente sentenza n. 34156/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto in base al quale la struttura sanitaria risponde dei danni nei confronti del paziente derivanti da condotte colpose di qualsiasi esercente di professione sanitaria di cui si è avvalsa per erogare la prestazione.
Peraltro, tale principio era già stato cristallizzato dall'art. 7, comma 1, Legge Gelli, in base al quale “la
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
La disposizione mira a raggiungere lo scopo di attribuire la responsabilità dei danni alle strutture sanitarie nei confronti del paziente anche quando si avvalgano di terzi per l'erogazione della prestazione, a prescindere dalla natura del rapporto che lega la struttura e il terzo.
La norma, chiaramente, richiama l'art. 1228 c.c. sulla “responsabilità per fatto degli ausiliari” che, in pagina 12 di 18 modo del tutto analogo, obbliga al risarcimento chiunque si avvalga dell'opera di terzi per rendere al creditore una qualsivoglia prestazione contrattuale.
Sussisterà in capo alla struttura il diritto di rivalsa nei confronti del medico in presenza dei presupposti stabiliti dalla Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione, Sez III, 11/12/2023, n. 34516), che ha illustrato se ed entro quali limiti la struttura sanitaria che ha risarcito per l'intero il paziente possa rivalersi nei confronti del “vero” ed “unico” responsabile del danno.
Sul punto, richiamando un nostro precedente contributo è necessario richiamare l'art. 9 della Legge
Gelli nella parte in cui stabilisce le condizioni che devono sussistere affinché la struttura sanitaria si possa rivalere nei confronti del medico:
Il medico deve aver eseguito scorrettamente la prestazione sanitaria in presenza del presupposto della
“colpa grave”, con esclusione, quindi, dei c.d. casi di “colpa lieve”;
La rivalsa può essere esercitata solo dopo che la struttura sanitaria ha interamente pagato il risarcimento danni al paziente ed entro un anno dall'avvenuto pagamento;
Non dovrebbero sussistere situazioni di fatto di particolare difficoltà in cui si è trovato ad operare il medico, anche se di natura organizzativa della struttura sanitaria;
L'importo della rivalsa non può superare una somma pari al “valore maggiore della retribuzione lorda”
(se dipendente) o del “corrispettivo convenzionale” (se non dipendente) conseguiti “nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
Ciò premesso, dalle risultanze della CTU è emersa in maniera evidente la responsabilità della che ebbe in cura la Sig.ra tanto ex artt. 1218 e 2043 Controparte_1 CP_4
pagina 13 di 18 c.c., per fatto proprio, quanto ex artt. 1228 e 2049 c.c. per fatto del personale operante nella casa di cura.
L'espletata C.T.U., le cui conclusioni sono ampiamente condivisibili in quanti logicamente argomentate e supportate da analisi approfondite di natura tecnica, ha univocamente accertato la responsabilità di parte convenuta per i pregiudizi subiti da parte attrice, concludendo nei seguenti termini:
“In conclusione, il comportamento dei sanitari che ebbero in cura presso la CP_4 CP_1
, tra il 16/12 ed il 18/12/125, risulta criticabile e non scevro di profili di responsabilità, per:
[...]
- errore nel confezionamento della anastomosi colo-rettale,
- errata gestione delle conseguenze dell'errore con controllo inadeguato dell'evoluzione del quadro
settico insorto nella paziente.
La corretta ed omessa strategia chirurgica (laparatomia precoce con confezionamento di una
colostomia), se adottata precocemente, con elevata probabilità, avrebbe potuto evitare il decesso della
paziente” (p. 18 CTU).
Altresì, in risposta alle osservazioni di parte attrice, così precisavano i CCTTU:
“…qualora i sanitari della avessero tenuto le condotte dovute, secondo il criterio Controparte_1
del “più probabile che non”, la paziente sarebbe sopravvissuta” (p. 21 CTU). CP_4
È chiaro dunque il riconoscimento da parte dei CCTTU della colpevole responsabilità in capo alla
. Controparte_1
Alla luce di quanto detto, e soprattutto da quanto concluso dai CCTTU, può pertanto ritenersi evidente pagina 14 di 18 che, con riguardo al nesso di causalità, se i sanitari avessero correttamente eseguito l'intervento di resezione anteriore del retto, la paziente non avrebbe contratto la sepsi - negligentemente e imprudentemente non trattata per tempo - che ha causato i plurimi arresti cardiaci e quindi la morte della stessa.
Peraltro, se i sanitari avessero comunque fronteggiato correttamente e tempestivamente la patologia in oggetto, la paziente sarebbe sopravvissuta.
Donde, in assenza delle plurime condotte colpevoli poste in essere dai sanitari della resistente, CP_1
la GN sarebbe sopravvissuta secondo il criterio del più probabile che non. CP_4
4. Con riferimento al quantum, le parti attrici hanno formulato richiesta di danno biologico terminale e morale catastrofale iure hereditatis nonché di danno da lesione del rapporto parentale azionato iure proprio.
Orbene, alla luce delle conclusioni dei CC.TT.UU., non è possibile riconoscersi al coniuge della defunta nonché alla figlia il danno da c.d. perdita parentale.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 20292/22 e 33005/21) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.
Nel caso di specie, con riferimento al danno iure proprio da perdita parentale subito dal marito della
IG.ra , IG. , occorre considerare che quest'ultimo, all'epoca dell'evento, CP_4 Parte_1
aveva 59 anni di età, mentre la vittima aveva 55 anni, che nel nucleo familiare primario è presente un familiare e che vi era tra di essi convivenza: ebbene, riconoscendo quale il valore di € Parte_5
pagina 15 di 18 3.911,00 ed un totale di punti pari a 66, l'importo del risarcimento del danno da perdita parentale in favore del è pari ad €. 316.791,00. Parte_1
Con riferimento, invece, al risarcimento da liquidare in favore della figlia, , Parte_6
che all'epoca dell'evento aveva 12 anni di età, tenuto conto dei parametri di cui alle Tabelle di Milano
e con valore di punto base pari ad €. 3.911,00, alla stessa va riconosciuto un importo pari ad €.
348.049,00.
Con riferimento al c.d. danno catastrofale, occorre rammentare che lo stesso indica la sofferenza spirituale e intima patita dalla vittima nell'assistere all'arrivo imminente della propria morte;
questa tipologia di pregiudizio fa parte del danno non patrimoniale, insieme al danno biologico, morale ed esistenziale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29492 del 2019, ha indicato i presupposti necessari al riconoscimento del danno catastrofale e sono:
- lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica;
- la non immediatezza del decesso in seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile.
Per ottenere il risarcimento del danno catastrofale, occorre la prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è,
dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima pagina 16 di 18 stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Nel caso di specie, come detto, né dalle risultanze della espletata CTU, né aliunde è risultato in maniera sufficiente che la IG.ra abbia avuto la possibilità di percepire il proprio stato di sofferenza e CP_4
l'ineluttabilità della propria morte.
Alla luce di quanto precede, la domanda di risarcimento del danno iure proprio del tipo terminale o catastrofale deve essere rigettata in quanto non adeguatamente provata.
Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis decorrono interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
5. Va rigettata la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della compagnia Controparte_1
di assicurazioni dovendosi rilevare come la polizza n. 1907290, in forza della quale la CP_2 [...]
ha proceduto alla evocazione in giudizio della terza chiamata in garanzia, era stata Controparte_1
a suo tempo accesa e sottoscritta dal e non già dalla odierna Parte_4
resistente , soggetto del tutto differente. Controparte_1
È dimostrato per tabulas che la non è titolare di alcuna legittimazione ad Controparte_1
invocare la garanzia assicurativa prestata dagli di con la polizza n. Controparte_2 CP_2
1907290 e, parimenti, che sul piano processuale essa non è in alcun modo abilitata a procedere alla chiamata in causa dei medesimi Assicuratori.
6. Stante il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, parametrate al decisum, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura minima delle tariffe di cui al d.m. 55/2014.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte resistente . Controparte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 915/2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente:
- condanna la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita Parte_1
parentale, la somma complessiva di euro 316.791,00, già attualizzata, ed a , Parte_2
a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, la somma complessiva di euro
348.049,00, già attualizzata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta nel resto le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda di manleva e di garanzia proposta dalla convenuta;
Controparte_1
- condanna la società alla refusione delle spese di lite in favore delle parti Controparte_1
attrici, che liquida in €. 259,00 per esborsi ed euro 14.598,00 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della . Controparte_1
Così deciso in Siracusa, il 26 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
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