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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2024, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 133/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to Avv.ti CRISTALLINI ROBERTO
ricorrente
CONTRO
CP_1
- parte resistente contumace -
E rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.to GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 20.05.2024
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver appreso tramite acceso agli atti presso l' CP_3
l'esistenza di un debito a suo carico iscritto a ruolo per il recupero di contributi relativi agli anni 2010-2013; affermando l'ammissibilità dell'intrapresa azione giudiziale avverso l'estratto di ruolo trattandosi di azione recuperatoria del diritto di difesa per nullità, irregolarità ed invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;
eccependo la maturata estinzione per prescrizione dei contributi pretesi e la loro indeterminatezza, agiva in giudizio per l'annullamento del ruolo opposto previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione.
Si costituiva l' per affermare Controparte_4
l'infondatezza delle doglianze e dell'intrapresa azione giudiziale risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte e non tempestivamente impugnate e di validi atti interruttivi della prescrizione, e per affermare, nel merito, l'infondatezza delle domande avanzate. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'intrapresa azione ed il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali.
Sebbene ritualmente convenuta in questo giudizio non si costituiva l' Ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre dichiarare inammissibile la promossa azione giudiziale con funzione assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito ugualmente sollevate dalle parti.
Per la decisione della presente controversia, infatti, occorre dare atto dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, che ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 D.P.R. n.
602/1973 dal seguente tenore:
< L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata
Pag. 2 di 18 sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.>>.
In concreto, con la novella, nei casi come quello in esame in cui chi agisce afferma la sussistenza dell'interesse ad agire in via recuperatoria per invalidità della notificazione della cartella di pagamento (oggi avviso di addebito) è stato introdotto un onere di allegazione e prova che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto o per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici oppure ancora per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
In concreto, con la novella in esame l'interesse ad agire è tipizzato e qualificato dalla dimostrazione in giudizio di un pregiudizio positivizzato derivante dall'iscrizione a ruolo nelle seguenti ipotesi tassativamente elencate:
1) partecipazione a una procedura di appalto;
2) riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
Pag. 3 di 18 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, la parte ricorrente nulla di tali circostanze ha provato nel corso del giudizio.
Pertanto, già allo stato l'intrapresa azione giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
Si consideri, infatti, che con l'importante arresto a Sezioni Unite la
Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto detta disposizione operante anche nei processi pendenti affermando i seguenti principi di diritto cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato.
Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un
"conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n.
6723/19).
11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
Pag. 4 di 18 in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella).
11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22).
12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela".
12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte
Cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo
Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11- scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (L. n. 190 del 2014 art. 1, comma
684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , da una stratificazione di crediti Controparte_5
Pag. 5 di 18 vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- E' allora intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4- bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
Pag. 6 di 18 14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma
4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite
(con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
15.- E' la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria.
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
Pag. 7 di 18 16.- Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- E' quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma
3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte Cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte Cost. nn. 103 e 170/13; n.
69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si
Pag. 8 di 18 applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario
(tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.
L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n.
21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17),
o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. …
Pag. 9 di 18 (omissis)…”1.
Non solo, con una recente pronuncia la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali della norma sopravvenuta sollevate anche sotto il profilo della sua applicazione ai giudizi pendenti2.
In ogni caso la promossa azione sarebbe comunque inammissibile per altra ragione, risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte all'odierna impugnativa recuperatoria avverso l'estratto di ruolo.
L' , infatti, ha prodotto l'avviso di Controparte_6 ricevimento del plico contenente la cartella di pagamento ritualmente recapitata alla società opponente in data 03.12.2012 e l'avviso di ricevimento dal quale inferire l'invio in data 03.12.2014 alla parte ricorrente dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale per impossibilità di recapito della seconda cartella di pagamento per cui è causa3. 1 Così Cass. SS.UU. n. 26283/2022. 2 Cfr. C. Cost. n. 190/2023 così massimata: “Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, censurato per violazione degli artt. 3,24 e 113 Cost., nella parte in cui consente l'impugnazione “ diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto. A fronte della proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, limitando la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificati. Tuttavia, l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema — dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica — e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “ anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano. Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata richiede però un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Si formula pertanto il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 l. 9 agosto 2023, n. 111 .”.
Pag. 10 di 18 Tanto attesta la regolare notificazione alla parte ricorrente di entrambe le cartelle di pagamento presupposte.
Rituale è da ritenersi, innanzitutto, la notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 che si riporta:
<< La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si
Pag. 11 di 18 applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.>>.
Tanto premesso, in caso di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come per il caso in esame, deve trovare applicazione la disciplina contenuta nel Decreto del MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
Pag. 12 di 18 DEL SETTORE POSTALE del 9 aprile 2001 di Approvazione delle condizioni generali del servizio postale4.
Ebbene, in caso di assenza del destinatario all'indirizzo indicato, com'è avvenuto per la seconda delle cartelle di pagamento in esame, il destinatario e le altre persone abilitate possono ritirare gli invii a firma (per ricevuta), come le cartelle di pagamento di cui si tratta, entro trenta giorni dalla giacenza ai sensi degli artt. 32, 33 e 49 del
Decreto sopra cit. che si riportano:
- art. 32 rubricato Invii a firma: << Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, 4 In tal senso cfr. Cass. 1686/2023 così massimata: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la CP_ notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n.
890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.”.
Pag. 13 di 18 l'attestazione dell'avvenuta consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici.>>;
- art. 33 rubricato Invii con avviso di ricevimento: << Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.>>.
- art. 49 rubricato Termini di giacenza: <la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
firma: trenta giorni.
Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.>>.
Pertanto, valida e rituale deve ritenersi la notificazione anche della seconda cartella di pagamento in esame.
Ed infatti, occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione: “… (omissis)… - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda
Pag. 14 di 18 parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass.,
19/07/2018, n. 19270, Cass., 21/03/2023, n. 8130);
- in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n.
12883, Cass., 24/03/2023, n. 8504);… (omissis)…”5.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Pag. 15 di 18 Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria6. 6 Si tenga conto di quanto ribadito da Cass. n. 15397/2023 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)…
7. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_7 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , CP_7 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.
9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di "comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio".
10. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso.
Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale. 11. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n. 31845/2022 (vedi anche Cass. n. 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di
Pag. 16 di 18 Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra esposti al caso in esame, in mancanza di prova che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della seconda cartella di pagamento presupposta e considerato che la parte resistente ha fornito la prova dell'invio dell'avviso di giacenza all'indirizzo della parte ricorrente, deve ritenersi provato, pertanto, che alla società ricorrente sia stato debitamente notificato detta cartella di pagamento7.
Ne consegue anche per tale ragione la declaratoria di inammissibilità della promossa azione giudiziale dovendo dare continuità ai seguenti principi di diritto anche di recente affermati dalla Suprema Corte di legittimità: “… (omissis)… Impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata, giacché in tal caso si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l'azione proposta come di mero accertamento negativo del credito legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione in fatto dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica e adeguata.
12. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione. … (omissis)…”.
CP_ 7 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 17 di 18 risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da Cass. n. 22946 del 2016, cit.). … (omissis)…”8.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa azione giudiziale sotto il duplice profilo sopra evidenziato.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, le parti resistenti nella fase cautelare e la parte ricorrente in questa di merito, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara inammissibile l'intrapresa azione giudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,20/05/2024 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. in all.ti telematici della parte resistente. 5 Così Cass. n. 17841/2023. 8 Così Cass. n. 21289/2020.
Sezione Lavoro
N.R.G. 133/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to Avv.ti CRISTALLINI ROBERTO
ricorrente
CONTRO
CP_1
- parte resistente contumace -
E rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.to GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 20.05.2024
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver appreso tramite acceso agli atti presso l' CP_3
l'esistenza di un debito a suo carico iscritto a ruolo per il recupero di contributi relativi agli anni 2010-2013; affermando l'ammissibilità dell'intrapresa azione giudiziale avverso l'estratto di ruolo trattandosi di azione recuperatoria del diritto di difesa per nullità, irregolarità ed invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;
eccependo la maturata estinzione per prescrizione dei contributi pretesi e la loro indeterminatezza, agiva in giudizio per l'annullamento del ruolo opposto previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione.
Si costituiva l' per affermare Controparte_4
l'infondatezza delle doglianze e dell'intrapresa azione giudiziale risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte e non tempestivamente impugnate e di validi atti interruttivi della prescrizione, e per affermare, nel merito, l'infondatezza delle domande avanzate. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'intrapresa azione ed il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali.
Sebbene ritualmente convenuta in questo giudizio non si costituiva l' Ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre dichiarare inammissibile la promossa azione giudiziale con funzione assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito ugualmente sollevate dalle parti.
Per la decisione della presente controversia, infatti, occorre dare atto dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, che ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 D.P.R. n.
602/1973 dal seguente tenore:
< L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata
Pag. 2 di 18 sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.>>.
In concreto, con la novella, nei casi come quello in esame in cui chi agisce afferma la sussistenza dell'interesse ad agire in via recuperatoria per invalidità della notificazione della cartella di pagamento (oggi avviso di addebito) è stato introdotto un onere di allegazione e prova che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto o per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici oppure ancora per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
In concreto, con la novella in esame l'interesse ad agire è tipizzato e qualificato dalla dimostrazione in giudizio di un pregiudizio positivizzato derivante dall'iscrizione a ruolo nelle seguenti ipotesi tassativamente elencate:
1) partecipazione a una procedura di appalto;
2) riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
Pag. 3 di 18 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, la parte ricorrente nulla di tali circostanze ha provato nel corso del giudizio.
Pertanto, già allo stato l'intrapresa azione giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
Si consideri, infatti, che con l'importante arresto a Sezioni Unite la
Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto detta disposizione operante anche nei processi pendenti affermando i seguenti principi di diritto cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato.
Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un
"conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n.
6723/19).
11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
Pag. 4 di 18 in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella).
11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22).
12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela".
12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte
Cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo
Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11- scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (L. n. 190 del 2014 art. 1, comma
684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , da una stratificazione di crediti Controparte_5
Pag. 5 di 18 vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- E' allora intervenuto il legislatore, il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4- bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
Pag. 6 di 18 14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma
4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite
(con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
15.- E' la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria.
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
Pag. 7 di 18 16.- Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- E' quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma
3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte Cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte Cost. nn. 103 e 170/13; n.
69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si
Pag. 8 di 18 applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario
(tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.
L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n.
21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17),
o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. …
Pag. 9 di 18 (omissis)…”1.
Non solo, con una recente pronuncia la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali della norma sopravvenuta sollevate anche sotto il profilo della sua applicazione ai giudizi pendenti2.
In ogni caso la promossa azione sarebbe comunque inammissibile per altra ragione, risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte all'odierna impugnativa recuperatoria avverso l'estratto di ruolo.
L' , infatti, ha prodotto l'avviso di Controparte_6 ricevimento del plico contenente la cartella di pagamento ritualmente recapitata alla società opponente in data 03.12.2012 e l'avviso di ricevimento dal quale inferire l'invio in data 03.12.2014 alla parte ricorrente dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale per impossibilità di recapito della seconda cartella di pagamento per cui è causa3. 1 Così Cass. SS.UU. n. 26283/2022. 2 Cfr. C. Cost. n. 190/2023 così massimata: “Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, censurato per violazione degli artt. 3,24 e 113 Cost., nella parte in cui consente l'impugnazione “ diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto. A fronte della proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, limitando la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificati. Tuttavia, l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema — dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica — e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “ anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano. Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata richiede però un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. Si formula pertanto il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 l. 9 agosto 2023, n. 111 .”.
Pag. 10 di 18 Tanto attesta la regolare notificazione alla parte ricorrente di entrambe le cartelle di pagamento presupposte.
Rituale è da ritenersi, innanzitutto, la notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 che si riporta:
<< La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si
Pag. 11 di 18 applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.>>.
Tanto premesso, in caso di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come per il caso in esame, deve trovare applicazione la disciplina contenuta nel Decreto del MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
Pag. 12 di 18 DEL SETTORE POSTALE del 9 aprile 2001 di Approvazione delle condizioni generali del servizio postale4.
Ebbene, in caso di assenza del destinatario all'indirizzo indicato, com'è avvenuto per la seconda delle cartelle di pagamento in esame, il destinatario e le altre persone abilitate possono ritirare gli invii a firma (per ricevuta), come le cartelle di pagamento di cui si tratta, entro trenta giorni dalla giacenza ai sensi degli artt. 32, 33 e 49 del
Decreto sopra cit. che si riportano:
- art. 32 rubricato Invii a firma: << Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, 4 In tal senso cfr. Cass. 1686/2023 così massimata: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la CP_ notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n.
890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.”.
Pag. 13 di 18 l'attestazione dell'avvenuta consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici.>>;
- art. 33 rubricato Invii con avviso di ricevimento: << Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.>>.
- art. 49 rubricato Termini di giacenza: <la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
firma: trenta giorni.
Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.>>.
Pertanto, valida e rituale deve ritenersi la notificazione anche della seconda cartella di pagamento in esame.
Ed infatti, occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione: “… (omissis)… - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda
Pag. 14 di 18 parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass.,
19/07/2018, n. 19270, Cass., 21/03/2023, n. 8130);
- in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n.
12883, Cass., 24/03/2023, n. 8504);… (omissis)…”5.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Pag. 15 di 18 Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria6. 6 Si tenga conto di quanto ribadito da Cass. n. 15397/2023 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)…
7. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_7 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , CP_7 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.
9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di "comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio".
10. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso.
Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale. 11. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n. 31845/2022 (vedi anche Cass. n. 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di
Pag. 16 di 18 Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra esposti al caso in esame, in mancanza di prova che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della seconda cartella di pagamento presupposta e considerato che la parte resistente ha fornito la prova dell'invio dell'avviso di giacenza all'indirizzo della parte ricorrente, deve ritenersi provato, pertanto, che alla società ricorrente sia stato debitamente notificato detta cartella di pagamento7.
Ne consegue anche per tale ragione la declaratoria di inammissibilità della promossa azione giudiziale dovendo dare continuità ai seguenti principi di diritto anche di recente affermati dalla Suprema Corte di legittimità: “… (omissis)… Impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata, giacché in tal caso si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l'azione proposta come di mero accertamento negativo del credito legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione in fatto dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica e adeguata.
12. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione. … (omissis)…”.
CP_ 7 Cfr. in all.ti parte resistente
Pag. 17 di 18 risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da Cass. n. 22946 del 2016, cit.). … (omissis)…”8.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa azione giudiziale sotto il duplice profilo sopra evidenziato.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, le parti resistenti nella fase cautelare e la parte ricorrente in questa di merito, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara inammissibile l'intrapresa azione giudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,20/05/2024 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. in all.ti telematici della parte resistente. 5 Così Cass. n. 17841/2023. 8 Così Cass. n. 21289/2020.