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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
FA D'ER Presidente
IC DO UD
Marzia Mingione UD rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4100/2018 avente ad oggetto: querela di falso; tra
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù Parte_1 C.F._1 di procura inatti, dall' avv. Giancarlo De Valerio, presso il cui studio sito in Manduria
(TA) al Vico G. Pisanelli n. 11 è elettivamente domiciliata;
-attrice-
e
(C.F. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Dott. a tanto abilitato da procura speciale conferita con atto Controparte_2 per Notar da Roma, rilasciata in data 05.07.2017 Rep. 42916 - Racc. Persona_1
24414, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Rosaria Savoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sernia in Taranto, alla via Duca Degli Abruzzi n.29;
-convenuta - nonché
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale in atti (rep. n.52163 - raccolta n.14154, Notaio in Roma) del 29.03.2017 (all.1), dall'Avv. Vito Ciriello ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso la Filiale – Segreteria delle di Controparte_3
Taranto, sita alla via Ciro Giovinazzi n.78;
-convenuta-
1 con l'intervento ex lege del P.M;
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025; con ordinanza del 04.04.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. esprimeva parere favorevole con visto del 08.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.05.2018, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio l' , nonché Controparte_1 Controparte_3 per sentire dichiarare la falsità e l'apocrifia delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento n.137838698009 del 9/10/2008; n.606872750126 del 2/12/2008 e n.670059916996 del
26/01/2009, relativi alla notifica di n.3 cartelle di pagamento, sottese alle iscrizioni accese da parte di Equitalia su beni immobili di sua proprietà.
In particolare, rappresentava di aver proposto opposizione (proc. n.30000616/2010 R.G.), deducendo di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali o altro atto sotteso alle iscrizioni ipotecarie e che il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria, con sentenza n.
3161 del 19/10/2015, aveva accolto il ricorso dichiarando l'inesistenza degli atti impugnati. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_2
(Proc. n.199/2016 R.G. Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di
[...]
Taranto) evidenziando che le cartelle esattoriali poste alla base dell'iscrizione ipotecaria risultavano regolarmente notificate all'opponente, come comprovato dagli avvisi di ricevimento e relate di notifica (in originale) prodotti in giudizio.
Attesa la valenza probatoria degli avvisi di ricevimento in atti e formalmente disconosciuta la firma apposta, la sig.ra proponeva querela di falso volta a Parte_1 contestarne la veridicità della sottoscrizione.
Con comparsa depositata telematicamente il 12.10.2018, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della Controparte_1 querela di falso proposta, in quanto volta ad accertare una circostanza, la non riferibilità della sottoscrizione all'odierna attrice, non coperta da pubblica fede.
Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo in rilievo l'attività posta in essere dall'agente postale, con conseguente estromissione dal giudizio dell'ente convenuto.
Evidenziava, infine, la pretestuosità della proposta opposizione tenuto conto dei pagamenti parziali delle cartelle di pagamento in questione, a riprova della regolarità della notifica.
2 Con atto depositato in Cancelleria in data 07.11.2018, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo dichiararsi la piena validità della notificazione delle Controparte_3 raccomandate, attesa la regolarità della procedura di notifica della cartella di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Acquisiti gli originali degli avvisi di ricevimento oggetto della proposta querela di falso e disposta la comunicazione degli atti al P.M., subentrata la scrivente al precedente
UD istruttore, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu grafologica diretta a verificare l'autenticità delle firme apposte agli avvisi di ricevimento n.
137838698009 del 9/10/2008; n. 606872750126 del 2/12/2008; n. 670059916996 del
26/01/2009 impugnati di falso.
All'esito della ctu, che accertava la non autenticità delle sottoscrizioni impugnate, con ordinanza del 04.04.2025, la causa - previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
- veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità proposta dall'
[...]
. Controparte_4
L'ente convenuto ritiene che l'autenticità della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate è un dato non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell'agente notificatore e, conseguentemente, non coperto da pubblica fede.
L'eccezione non è condivisibile.
Va evidenziato che, con riferimento alla notificazione di atti tributari si è affermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. n. 25487/2025 che richiama Cass.
n. 15795/2016; Cass. n. 23213/2014), assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 11708/2011), sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L.
n. 890 del 1982 (Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 3065/2003). Le norme sul servizio postale prevedono, infatti, che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell' agente postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
3 Ne consegue che, ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde, si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal modo l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata. In tale ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì
l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n. 9062/2025).
In particolare, se il destinatario di un avviso di ricevimento affermi, come nella specie, di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass.
n.16640/2025; Cass. n. 6028/2023; Cass. n. 22058/2019).
Ancora, in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , la quale afferma Controparte_5 di essersi avvalsa per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento del servizio postale e che, pertanto, la querela di falso non riguarda un'attività ad esso imputabile.
Contrariamente a quanto dedotto dall'ente convenuto, legittimato a contraddire in relazione alla querela di falso che, com'è noto, ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata, è il soggetto che intenda avvalersene, direttamente o indirettamente, per fondarvi una pretesa giuridica da avanzare nell'ambito di un giudizio sotto forma di domanda o eccezione.
La giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata, infatti, nell'affermare il principio secondo cui “la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” e che, dunque, “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità” (cfr.
Cass. n. 19281/2019; Cass. n.18323/2007).
Nel caso di specie è indubbio che l' abbia fondato le Controparte_6 iscrizioni ipotecarie impugnate sulle cartelle esattoriali notificate alla contribuente per
4 mezzo del servizio postale, assumendo così la legittimazione passiva a contraddire la querela di falso.
Al rapporto tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione resta, invece, estranea cui è riferibile l'attività notificatoria interessata dalla Controparte_7 querela di falso ma che, essendo sostanzialmente estranea alla pretesa creditoria, è priva di legittimazione passiva.
Nel merito, la querela di falso proposta dall'attrice avverso la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento n. 137838698009 del 09/10/2008; n. 606872750126 del 02/12/2008;
n. 670059916996 del 26/01/2009 è fondata.
La relazione della CTU dott.ssa , depositata il 03.06.2024, Persona_3 con motivazione logica ampiamente condivisibile, previa analisi minuziosa e capillare delle singole componenti della scrittura ha escluso senza alcun dubbio che le firme apposte sui documenti in verifica, costituiti da - avviso n.137838698009 del 09.10.2008;
- avviso n.606872750126 del 02.12.2008; - avviso n.670059916996 del 26.01.2009, possano riferirsi al grafismo autografo dell'attrice, ritenendole apocrife.
La consulente, nel procedere alla comparazione delle firme in verifica con quelle sicuramente attribuibili all'attrice, acquisite sia tramite il rilascio del saggio grafico, sia attraverso l'esame delle firme apposte sulla carta di identità, sul passaporto, sul verbale d'inizio delle operazioni peritali, sul verbale di prosecuzione delle operazioni peritali, offerte in comparazione quali atti di sicura provenienza, ha evidenziato la presenza di difformità inconciliabili fra le grafie.
In particolare, l'ausiliario ha accertato che: le caratteristiche di pressione, gesto grafico, gesti fuggitivi delle firme di comparazione (A) vergate dalla mano di D Parte_1
e quelle delle tre firme in verifica (X) sono compatibili fra loro solo per la
[...] pressione che è filiforme in tutte, per tutte le altre caratteristiche di gesto grafico e gesti fuggitivi non vi è compatibilità; precisando che le uniche lettere confrontabili sono le lettere “A” e “l” presenti nelle firme di comparazione (A) e le stesse lettere presenti nella sigla in verifica (X1).
L'analisi della lettera “A” rileva che: - le lettere “A” presenti nelle firme di comparazione sono vergate in stampatello maiuscolo senza tratto legante o con taglio al centro della lettera che si lega alla lettera successiva;
- la lettera “A” della firma in verifica (X1) è eseguita in corsivo maiuscolo con tratto legante alla lettera successiva; mentre, dall'esame della lettera “l” emerge che: - le lettere “l” nelle firme di comparazione (A) presentano un angolo smussato alla base oppure una piccola asola, l'asta della lettera è
5 ondulata o concava a destra, vi sono stentatezze nell'asola; - la lettera “l” nella firma in verifica (X1) ha un angolo acuto alla base e l'asta della lettera è retta.
La consulente ha, quindi, espresso il proprio giudizio tecnico nel senso: “(…) le tre firme in verifica non sono tra loro omografe e quindi sono eterografe, perché non vergate dalla stessa mano ma da tre soggetti scriventi diversi. Dal confronto delle predette firme in verifica (X) con le firme di comparazione (A) emerge che sono compatibili solo per la pressione che è filiforme e incompatibili fra loro sia per gesto grafico, sia per i gesti fuggitivi. Si può concludere rilevando che nessuna delle tre firme in verifica è compatibile con le firme di comparazione rilasciate dalla sig.ra . Da ciò deriva che le firme in verifica (X1), (X2), (X3) a nome Parte_1 di non sono autografe”. Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c.,
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. (così dovendosi intendere, a norma dell'art. 208 disp. att. c.p.p., il richiamo all'art. 480 c.p.p.), ordinandosi la cancellazione totale dei documenti, che restano privi di ogni efficacia giuridica, ed impartendosi le relative disposizioni a norma dell'art. 675 c.p.p.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, in quanto la necessità di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità dell'ente della riscossione al procedimento notificatorio, nell'ambito del quale si è reso autore del falso l'agente postale incaricato, operante alle dipendenze di . CP_3
I costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto del
03.10.2024, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenuta
[...]
), in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di Controparte_6 giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è l'accertamento dell'autenticità delle firme in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
a) dichiara la carenza di legittimazione passiva di , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore;
b) in accoglimento della domanda proposta da dichiara la Parte_1 falsità della firma, attribuita all'attrice, che figura sull'avviso di ricevimento n.137838698009 del 09.10.2008; n.606872750126 del 02.12.2008;
n.670059916996 del 26.01.2009;
6 c) conseguentemente, dichiara i predetti documenti privi di ogni efficacia giuridica e dispone che la Cancelleria annoti la presente sentenza a margine di essi, redigendo apposito verbale, facendovi menzione della annotazione ed allegandovi, ai fini della conservazione, i documenti medesimi, con la dichiarazione che lo stesso non può avere alcun effetto giuridico;
d) compensa fra le parti le spese del giudizio;
e) pone a carico dell'attrice e della convenuta , Controparte_6 ciascuno per la metà, i costi della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto del 03.10.2024.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il UD rel. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa FA D'ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
FA D'ER Presidente
IC DO UD
Marzia Mingione UD rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4100/2018 avente ad oggetto: querela di falso; tra
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù Parte_1 C.F._1 di procura inatti, dall' avv. Giancarlo De Valerio, presso il cui studio sito in Manduria
(TA) al Vico G. Pisanelli n. 11 è elettivamente domiciliata;
-attrice-
e
(C.F. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Dott. a tanto abilitato da procura speciale conferita con atto Controparte_2 per Notar da Roma, rilasciata in data 05.07.2017 Rep. 42916 - Racc. Persona_1
24414, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Rosaria Savoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sernia in Taranto, alla via Duca Degli Abruzzi n.29;
-convenuta - nonché
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale in atti (rep. n.52163 - raccolta n.14154, Notaio in Roma) del 29.03.2017 (all.1), dall'Avv. Vito Ciriello ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso la Filiale – Segreteria delle di Controparte_3
Taranto, sita alla via Ciro Giovinazzi n.78;
-convenuta-
1 con l'intervento ex lege del P.M;
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025; con ordinanza del 04.04.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. esprimeva parere favorevole con visto del 08.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.05.2018, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio l' , nonché Controparte_1 Controparte_3 per sentire dichiarare la falsità e l'apocrifia delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento n.137838698009 del 9/10/2008; n.606872750126 del 2/12/2008 e n.670059916996 del
26/01/2009, relativi alla notifica di n.3 cartelle di pagamento, sottese alle iscrizioni accese da parte di Equitalia su beni immobili di sua proprietà.
In particolare, rappresentava di aver proposto opposizione (proc. n.30000616/2010 R.G.), deducendo di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali o altro atto sotteso alle iscrizioni ipotecarie e che il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria, con sentenza n.
3161 del 19/10/2015, aveva accolto il ricorso dichiarando l'inesistenza degli atti impugnati. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_2
(Proc. n.199/2016 R.G. Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di
[...]
Taranto) evidenziando che le cartelle esattoriali poste alla base dell'iscrizione ipotecaria risultavano regolarmente notificate all'opponente, come comprovato dagli avvisi di ricevimento e relate di notifica (in originale) prodotti in giudizio.
Attesa la valenza probatoria degli avvisi di ricevimento in atti e formalmente disconosciuta la firma apposta, la sig.ra proponeva querela di falso volta a Parte_1 contestarne la veridicità della sottoscrizione.
Con comparsa depositata telematicamente il 12.10.2018, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della Controparte_1 querela di falso proposta, in quanto volta ad accertare una circostanza, la non riferibilità della sottoscrizione all'odierna attrice, non coperta da pubblica fede.
Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo in rilievo l'attività posta in essere dall'agente postale, con conseguente estromissione dal giudizio dell'ente convenuto.
Evidenziava, infine, la pretestuosità della proposta opposizione tenuto conto dei pagamenti parziali delle cartelle di pagamento in questione, a riprova della regolarità della notifica.
2 Con atto depositato in Cancelleria in data 07.11.2018, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo dichiararsi la piena validità della notificazione delle Controparte_3 raccomandate, attesa la regolarità della procedura di notifica della cartella di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Acquisiti gli originali degli avvisi di ricevimento oggetto della proposta querela di falso e disposta la comunicazione degli atti al P.M., subentrata la scrivente al precedente
UD istruttore, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu grafologica diretta a verificare l'autenticità delle firme apposte agli avvisi di ricevimento n.
137838698009 del 9/10/2008; n. 606872750126 del 2/12/2008; n. 670059916996 del
26/01/2009 impugnati di falso.
All'esito della ctu, che accertava la non autenticità delle sottoscrizioni impugnate, con ordinanza del 04.04.2025, la causa - previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
- veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità proposta dall'
[...]
. Controparte_4
L'ente convenuto ritiene che l'autenticità della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate è un dato non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell'agente notificatore e, conseguentemente, non coperto da pubblica fede.
L'eccezione non è condivisibile.
Va evidenziato che, con riferimento alla notificazione di atti tributari si è affermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. n. 25487/2025 che richiama Cass.
n. 15795/2016; Cass. n. 23213/2014), assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 11708/2011), sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L.
n. 890 del 1982 (Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 3065/2003). Le norme sul servizio postale prevedono, infatti, che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell' agente postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
3 Ne consegue che, ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde, si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal modo l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata. In tale ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì
l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n. 9062/2025).
In particolare, se il destinatario di un avviso di ricevimento affermi, come nella specie, di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass.
n.16640/2025; Cass. n. 6028/2023; Cass. n. 22058/2019).
Ancora, in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , la quale afferma Controparte_5 di essersi avvalsa per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento del servizio postale e che, pertanto, la querela di falso non riguarda un'attività ad esso imputabile.
Contrariamente a quanto dedotto dall'ente convenuto, legittimato a contraddire in relazione alla querela di falso che, com'è noto, ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata, è il soggetto che intenda avvalersene, direttamente o indirettamente, per fondarvi una pretesa giuridica da avanzare nell'ambito di un giudizio sotto forma di domanda o eccezione.
La giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata, infatti, nell'affermare il principio secondo cui “la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” e che, dunque, “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità” (cfr.
Cass. n. 19281/2019; Cass. n.18323/2007).
Nel caso di specie è indubbio che l' abbia fondato le Controparte_6 iscrizioni ipotecarie impugnate sulle cartelle esattoriali notificate alla contribuente per
4 mezzo del servizio postale, assumendo così la legittimazione passiva a contraddire la querela di falso.
Al rapporto tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione resta, invece, estranea cui è riferibile l'attività notificatoria interessata dalla Controparte_7 querela di falso ma che, essendo sostanzialmente estranea alla pretesa creditoria, è priva di legittimazione passiva.
Nel merito, la querela di falso proposta dall'attrice avverso la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento n. 137838698009 del 09/10/2008; n. 606872750126 del 02/12/2008;
n. 670059916996 del 26/01/2009 è fondata.
La relazione della CTU dott.ssa , depositata il 03.06.2024, Persona_3 con motivazione logica ampiamente condivisibile, previa analisi minuziosa e capillare delle singole componenti della scrittura ha escluso senza alcun dubbio che le firme apposte sui documenti in verifica, costituiti da - avviso n.137838698009 del 09.10.2008;
- avviso n.606872750126 del 02.12.2008; - avviso n.670059916996 del 26.01.2009, possano riferirsi al grafismo autografo dell'attrice, ritenendole apocrife.
La consulente, nel procedere alla comparazione delle firme in verifica con quelle sicuramente attribuibili all'attrice, acquisite sia tramite il rilascio del saggio grafico, sia attraverso l'esame delle firme apposte sulla carta di identità, sul passaporto, sul verbale d'inizio delle operazioni peritali, sul verbale di prosecuzione delle operazioni peritali, offerte in comparazione quali atti di sicura provenienza, ha evidenziato la presenza di difformità inconciliabili fra le grafie.
In particolare, l'ausiliario ha accertato che: le caratteristiche di pressione, gesto grafico, gesti fuggitivi delle firme di comparazione (A) vergate dalla mano di D Parte_1
e quelle delle tre firme in verifica (X) sono compatibili fra loro solo per la
[...] pressione che è filiforme in tutte, per tutte le altre caratteristiche di gesto grafico e gesti fuggitivi non vi è compatibilità; precisando che le uniche lettere confrontabili sono le lettere “A” e “l” presenti nelle firme di comparazione (A) e le stesse lettere presenti nella sigla in verifica (X1).
L'analisi della lettera “A” rileva che: - le lettere “A” presenti nelle firme di comparazione sono vergate in stampatello maiuscolo senza tratto legante o con taglio al centro della lettera che si lega alla lettera successiva;
- la lettera “A” della firma in verifica (X1) è eseguita in corsivo maiuscolo con tratto legante alla lettera successiva; mentre, dall'esame della lettera “l” emerge che: - le lettere “l” nelle firme di comparazione (A) presentano un angolo smussato alla base oppure una piccola asola, l'asta della lettera è
5 ondulata o concava a destra, vi sono stentatezze nell'asola; - la lettera “l” nella firma in verifica (X1) ha un angolo acuto alla base e l'asta della lettera è retta.
La consulente ha, quindi, espresso il proprio giudizio tecnico nel senso: “(…) le tre firme in verifica non sono tra loro omografe e quindi sono eterografe, perché non vergate dalla stessa mano ma da tre soggetti scriventi diversi. Dal confronto delle predette firme in verifica (X) con le firme di comparazione (A) emerge che sono compatibili solo per la pressione che è filiforme e incompatibili fra loro sia per gesto grafico, sia per i gesti fuggitivi. Si può concludere rilevando che nessuna delle tre firme in verifica è compatibile con le firme di comparazione rilasciate dalla sig.ra . Da ciò deriva che le firme in verifica (X1), (X2), (X3) a nome Parte_1 di non sono autografe”. Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c.,
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. (così dovendosi intendere, a norma dell'art. 208 disp. att. c.p.p., il richiamo all'art. 480 c.p.p.), ordinandosi la cancellazione totale dei documenti, che restano privi di ogni efficacia giuridica, ed impartendosi le relative disposizioni a norma dell'art. 675 c.p.p.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, in quanto la necessità di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità dell'ente della riscossione al procedimento notificatorio, nell'ambito del quale si è reso autore del falso l'agente postale incaricato, operante alle dipendenze di . CP_3
I costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto del
03.10.2024, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenuta
[...]
), in considerazione della finalità di acquisizione di elementi di Controparte_6 giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è l'accertamento dell'autenticità delle firme in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
a) dichiara la carenza di legittimazione passiva di , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore;
b) in accoglimento della domanda proposta da dichiara la Parte_1 falsità della firma, attribuita all'attrice, che figura sull'avviso di ricevimento n.137838698009 del 09.10.2008; n.606872750126 del 02.12.2008;
n.670059916996 del 26.01.2009;
6 c) conseguentemente, dichiara i predetti documenti privi di ogni efficacia giuridica e dispone che la Cancelleria annoti la presente sentenza a margine di essi, redigendo apposito verbale, facendovi menzione della annotazione ed allegandovi, ai fini della conservazione, i documenti medesimi, con la dichiarazione che lo stesso non può avere alcun effetto giuridico;
d) compensa fra le parti le spese del giudizio;
e) pone a carico dell'attrice e della convenuta , Controparte_6 ciascuno per la metà, i costi della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto del 03.10.2024.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il UD rel. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa FA D'ER
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