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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1507/2021
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per parte attrice l'Avv. Cardone il quale insisite nella domanda evidenziando che la cambiale è in possesso dell'attrice, pertanto è evidente che fosse stato estinto il debito, il pagamento suppletorio potrebbe invero assumere una valenza decisiva, l'Avv. Cardone evidenzia che le somme pagate raggiungono e superano il saldo.
Per parte convenuta l'Avv. Germanò, il quale si riporta all'eccezione di prescrizione che è assorbente rispetto ad ogni altra questione, si oppone al giuramento suppletorio in quanto non è ammissibile a fronte della carenza della prova semipiena.
Nel merito rappresenta che le somme versate cui corrisponde la fima del dante causa dell'attrice sono parziali rispetto all'importo indicato.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 25/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1507 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Luigi Cardone (C.F.: ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso l'indirizzo P.E.C.: Email_1
- Attrice-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Germanò (C.F.: – CodiceFiscale_4
P.E.C.: ), presso il cui studio legale sito in Palmi Email_2
(RC), Via Toselli, 14 è elettivamente domiciliata;
- Convenuta–
Oggetto: Inadempimento preliminare di vendita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio , nella sua qualità di erede di , al fine di CP_1 Persona_1 ottenere, previo accertamento dell'inadempimento, da parte del promittente venditore (dante causa dell'attrice) del contratto preliminare di vendita del terreno sito nel Comune di Terranova Sappo Minulio (RC), censito al catasto
Foglio n. 10, Particella n. 465, stipulato con l'attrice il 27.05.1996, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..
2 In subordine, la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento della controparte, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme anticipate per l'acquisto del terreno.
1.1. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto:
- di aver stipulato con l'NG. , in data 27.05.1996, una scrittura Persona_1 privata avente ad oggetto la promessa di vendita del terreno sopra identificato, rientrante nella Lottizzazione “S. Nicola”, per il prezzo di £ 31.000.000 (mq. 620
x £. 50.000 al mq.), da corrispondersi in tre soluzioni, entro il 31.12.1997, termine successivamente prorogato dalle parti sino al 31.10.2000, per consentire il saldo dell'intero corrispettivo, coma da dichiarazione congiunta di entrambi in contraenti dell'1.10.1998, acclusa alla scrittura privata;
- di aver corrisposto all'NG. , fino al 2002, la somma di £ 34.139.000, Per_1 corrispondente all'importo pattuito per l'acquisto del terreno, maggiorato degli interessi;
- che, tuttavia, il promittente venditore non dava corso alla stipula del definitivo in quanto il terreno risultava gravato da due ipoteche iscritte da Equitalia, rispettivamente, il 25.09.2002 (n. 1808 del Registro Particolare – n. 14023 del
Registro Generale) e il 26.11.2002 (n. 2182 del Registro Particolare - n. 17388 del Registro Generale, successivamente cancellate nel 2004, come da annotazione in atti;
- che il terreno veniva successivamente gravato da ulteriori ipoteche: una giudiziale, del 2007, a favore di fondata su una sentenza di Parte_2 condanna a carico dell'NG. , emessa dalla Corte di Appello di Persona_1
Firenze; una legale, del 2010, a favore di Equitalia;
- che, dunque, la mancata stipula del contratto definitivo fosse da ascriversi alla responsabilità del promittente venditore, il quale, nonostante i reiterati solleciti e l'incameramento del corrispettivo, aveva procrastinato il trasferimento dell'immobile anche dopo la cancellazione delle prime due ipoteche.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso chiedendo la pronuncia di sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, ex art. 2932 c.c., con conseguente trasferimento in suo favore del bene promesso in vendita, ovvero, in subordine, per la risoluzione del preliminare per
3 inadempimento del promittente venditore e condanna della convenuta, nella sua qualità di erede, alla restituzione delle somme versate al de cuius a titolo di corrispettivo della vendita, quantificate in € 34.139,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
2. All'udienza dell'8 marzo 2022, preso atto dell'infruttuoso tentativo di notifica dell'atto introduttivo e dell'esito delle ricerche anagrafiche, questo Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso la residenza della convenuta, risultante dal certificato storico versato in atti, rinviando all'udienza del 27.09.2022.
3. , sebbene ritualmente citata per il 27.09.2022, si è costituita in CP_1 giudizio in data 23.09.2022, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, con conseguente decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio.
3.1. Parte convenuta, tardivamente costituita, ha eccepito:
- in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario e risultando dall'inventario depositato in atti che il passivo ereditario fosse superiore all'attivo, non avrebbe potuto rispondere con il proprio patrimonio personale di alcun debito ereditato;
- la prescrizione dell'azione di ripetizione sul presupposto del decorso del termine decennale tra l'ultimo atto inerente alla vicenda in oggetto (assegno del
10.07.2002) e il primo atto con cui l'attrice aveva manifestato la volontà di agire
(lett. raccomandata a/r del 31.03.2017), senza che medio tempore fossero stati comunicati o notificati ulteriori atti interruttivi;
- ha rilevato l'esistenza di due iscrizioni ipotecarie sul bene di cui l'attrice avrebbe dovuto farsi carico, ostative al trasferimento dell'immobile.
3.2. Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, deducendo che la mancata stipula del contratto definitivo e la perdita di efficacia del preliminare fossero da imputarsi al mancato rispetto da parte della promissaria acquirente delle scadenze fissate nella scrittura privata per il pagamento delle rate del prezzo di vendita, tanto da indurre le parti a prorogare
4 l'efficacia del preliminare fino al 31.10.2000, termine parimenti disatteso, come da ammissione della stessa controparte.
- ha quindi eccepito l'inesistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 c.c., non corrispondendo al vero che la mancata stipula del definitivo fosse imputabile al promittente venditore;
- ha contestato i presunti pagamenti effettuati dalla promissaria acquirente, attesa la mancata corrispondenza fra gli importi elencati e le dichiarazioni di quietanza. In particolare, ha ritenuto non idonei a provare l'adempimento dell'obbligo di versamento del prezzo i pagamenti che la promissaria acquirente ha asserito di aver effettuato in favore dell'NG. , siccome non supportati Per_1 da elementi di riscontro, non potendosi attribuire alcuna efficacia probatoria al foglio recante l'annotazione di somme di denaro proveniente dalla stessa attrice.
Ha eccepito, inoltre, il difetto di prova dell'incasso degli assegni postali e che i due assegni a firma di (estraneo agli accordi), di euro 2.582,00 Persona_2 ciascuno, con scadenza 10.06.2002 e 10.07.2002, a prescindere dalla mancanza di prova dell'incasso, non facevano che dimostrare il mancato versamento del saldo da parte della promissaria acquirente, circostanza evincibile dal fatto che gli stessi erano stati accettati “IN ACCONTO del debito dovuto per l'acquisto del suolo in località S. Nicola di Terranova”.
3.3. Parte convenuta ha contestato la domanda di risoluzione del contratto preliminare, non avendo l'attrice provato l'inadempimento del proprio dante causa, smentito peraltro dalla documentazione in atti dalla quale emergeva l'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare per inosservanza da parte della promissaria acquirente, dei termini convenuti per il pagamento delle rate del prezzo di vendita, scadute, rispettivamente, 31.12.1996, il 30.05.1997 e il
31.12.1997, termine successivamente prorogato al 31.10.2000, anch'esso decorso infruttuosamente, con conseguente perdita di efficacia della promessa di vendita, avendo le parti convenuto la risoluzione di diritto del preliminare “in caso di inadempienza anche parziale, compreso il ritardo di uno dei pagamenti alle scadenze”, “salvo la caparra a favore del Venditore con l'aggiunta degli eventuali danni ed interessi”.
5 Ha eccepito i vizi formali e sostanziali della scrittura privata, disconoscendone il contenuto e la sottoscrizione delle parti, apposta solo in calce all'ultimo foglio e con una visibile cancellazione del nome del compratore.
3.4. Sulla scorta di tali premesse parte convenuta concludeva per la reiezione della domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
4. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario ed emergendo in atti un passivo ereditario superiore all'attivo, non sarebbe tenuta a rispondere dei debiti ereditari con i propri beni personali.
La censura è priva di pregio. Ed invero, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produce l'effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni ereditari pervenuti e soltanto con tali beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza.
La qualità di erede beneficiato comporta dunque l'acquisizione di tutti i diritti e obblighi derivanti dalla successione, con la sola limitazione della responsabilità patrimoniale. L'erede beneficiato, in quanto successore in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo de cuius, rimane pertanto legittimato in proprio a stare in giudizio, mentre il beneficio di inventario e gli effetti della separazione patrimoniale ad esso correlati assumono rilievo ed esplicano i propri effetti esclusivamente in sede esecutiva, attraverso la proposizione della relativa eccezione.
4.1. L'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa sollevata dalla convenuta è tardiva, in quanto opposta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c.
Trattandosi di un'eccezione in senso stretto la parte avrebbe dovuto opporla, a pena di decadenza, nel rispetto delle preclusioni processuali sancite dal codice di rito.
4.2. Nel merito la domanda principale è priva di fondamento. Parte attrice, premettendo di aver stipulato nel 1996 con il dante causa dell'odierna convenuta, una scrittura privata avente ad oggetto la promessa di vendita di un
6 terreno e di aver integralmente versato il prezzo convenuto, agisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. al fine di ottenere, tramite una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, il trasferimento in suo favore del terreno promesso in vendita.
La stessa non ha tuttavia allegato e provato gli elementi costitutivi dell'azione intrapresa ai sensi dell'art. 2932 c.c., non emergendo alcun inadempimento del preliminare imputabile al promittente venditore.
Costituiscono, invero, circostanze pacifiche, siccome espressamente dedotte dall'attrice, oltre che emergenti dalla documentazione atti:
- che le parti del contratto avessero espressamente convenuto che la stipula del definitivo sarebbe avvenuta “dopo il pagamento a saldo di quanto dovuto”;
- che il termine per il versamento del saldo, originariamente fissato entro il
31.12.1997 e successivamente prorogato al 31.10.2000, non sia stato rispettato dalla promissaria acquirente (vedi copia assegni del 2002);
- che le parti del contratto avessero convenuto una clausola risolutiva espressa in forza della quale, il preliminare si sarebbe risolto di diritto, senza ulteriori formalità, in caso di inadempimento anche parziale, compreso il ritardo di uno dei pagamenti entro le scadenze concordate, salvo il diritto del venditore di ritenere le somme percepite, a titolo di caparra, oltre interessi e maggior danno.
L'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare ex art. 1456 c.c. per omesso versamento del prezzo di vendita alle scadenze pattuite costituisce dunque elemento ostativo all'accoglimento dell'azione promossa ai sensi dell'art. 2932
c.c., avendo il preliminare esaurito i propri effetti con il decorso del termine convenuto per il saldo (31.10.2000).
4.3. Le evidenze processuali sopra menzionate destituiscono di fondamento anche la domanda subordinata, avente ad oggetto la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, essendo pacifica e documentata in atti l'inosservanza da parte della promissaria acquirente, delle scadenze stabilite per il versamento del saldo del prezzo, con conseguente risoluzione di diritto della promessa di vendita.
7 4.4. Parimenti infondata è la domanda di ripetizione delle somme versate formulata da parte attrice, anche con riferimento alle some portate dai titoli1, in ragione delle suesposte considerazioni in ordine all'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di vendita per inosservanza del termine di pagamento convenuto dalle parti e conseguente, del diritto del promittente venditore di ritenere a titolo di caparra quanto eventualmente ricevuto.
5. Nella fattispecie, parte attrice non ha fornito elementi per superare le contestazioni mosse dalla convenuta in ordine ai presunti pagamenti avvenuti nei termini stabiliti.
Si aggiunga che per pacifica allegazione delle parti, le stesse avevano espressamente pattuito che l'omesso versamento del prezzo di vendita avrebbe determinato la perdita di efficacia del preliminare, senza ulteriori formalità, con diritto del promittente venditore alla ritenzione di quanto eventualmente percepito, a titolo di caparra, salvo il diritto agli interessi e al maggior danno.
6. Le spese di lite, pur a fronte della soccombenza sono suscettibili di integrale compensazione, sussistendo eccezionali ragioni che consentono di apprezzare la buona fede della parte attrice e l'oggettiva difficoltà di provare vicende risalenti nel tempo, che riguardano persone decedute, da cui discende anche la complessità della ricostruzione dei pagamenti che la parte attrice ha allegato, così da escludere anche l'ammissione del giuramento suppletorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede
- rigetta la domanda proposta da
contro
; Parte_1 CP_1
- compensa le spese;
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente sentenza e per gli adempimenti di rito.
Palmi, 25/11/2025 Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - una cambiale da 3.000.000 di lire, del 31/3/2000;
- un assegno postale a vista n. 4678570054-02 del 10/7/2002 di 2.582 euro;
- un assegno postale del 10/6/2002 n. 4678570047-08 di 2.582 euro,
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1507/2021
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per parte attrice l'Avv. Cardone il quale insisite nella domanda evidenziando che la cambiale è in possesso dell'attrice, pertanto è evidente che fosse stato estinto il debito, il pagamento suppletorio potrebbe invero assumere una valenza decisiva, l'Avv. Cardone evidenzia che le somme pagate raggiungono e superano il saldo.
Per parte convenuta l'Avv. Germanò, il quale si riporta all'eccezione di prescrizione che è assorbente rispetto ad ogni altra questione, si oppone al giuramento suppletorio in quanto non è ammissibile a fronte della carenza della prova semipiena.
Nel merito rappresenta che le somme versate cui corrisponde la fima del dante causa dell'attrice sono parziali rispetto all'importo indicato.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 25/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1507 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Luigi Cardone (C.F.: ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso l'indirizzo P.E.C.: Email_1
- Attrice-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Germanò (C.F.: – CodiceFiscale_4
P.E.C.: ), presso il cui studio legale sito in Palmi Email_2
(RC), Via Toselli, 14 è elettivamente domiciliata;
- Convenuta–
Oggetto: Inadempimento preliminare di vendita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio , nella sua qualità di erede di , al fine di CP_1 Persona_1 ottenere, previo accertamento dell'inadempimento, da parte del promittente venditore (dante causa dell'attrice) del contratto preliminare di vendita del terreno sito nel Comune di Terranova Sappo Minulio (RC), censito al catasto
Foglio n. 10, Particella n. 465, stipulato con l'attrice il 27.05.1996, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..
2 In subordine, la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento della controparte, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme anticipate per l'acquisto del terreno.
1.1. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto:
- di aver stipulato con l'NG. , in data 27.05.1996, una scrittura Persona_1 privata avente ad oggetto la promessa di vendita del terreno sopra identificato, rientrante nella Lottizzazione “S. Nicola”, per il prezzo di £ 31.000.000 (mq. 620
x £. 50.000 al mq.), da corrispondersi in tre soluzioni, entro il 31.12.1997, termine successivamente prorogato dalle parti sino al 31.10.2000, per consentire il saldo dell'intero corrispettivo, coma da dichiarazione congiunta di entrambi in contraenti dell'1.10.1998, acclusa alla scrittura privata;
- di aver corrisposto all'NG. , fino al 2002, la somma di £ 34.139.000, Per_1 corrispondente all'importo pattuito per l'acquisto del terreno, maggiorato degli interessi;
- che, tuttavia, il promittente venditore non dava corso alla stipula del definitivo in quanto il terreno risultava gravato da due ipoteche iscritte da Equitalia, rispettivamente, il 25.09.2002 (n. 1808 del Registro Particolare – n. 14023 del
Registro Generale) e il 26.11.2002 (n. 2182 del Registro Particolare - n. 17388 del Registro Generale, successivamente cancellate nel 2004, come da annotazione in atti;
- che il terreno veniva successivamente gravato da ulteriori ipoteche: una giudiziale, del 2007, a favore di fondata su una sentenza di Parte_2 condanna a carico dell'NG. , emessa dalla Corte di Appello di Persona_1
Firenze; una legale, del 2010, a favore di Equitalia;
- che, dunque, la mancata stipula del contratto definitivo fosse da ascriversi alla responsabilità del promittente venditore, il quale, nonostante i reiterati solleciti e l'incameramento del corrispettivo, aveva procrastinato il trasferimento dell'immobile anche dopo la cancellazione delle prime due ipoteche.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso chiedendo la pronuncia di sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, ex art. 2932 c.c., con conseguente trasferimento in suo favore del bene promesso in vendita, ovvero, in subordine, per la risoluzione del preliminare per
3 inadempimento del promittente venditore e condanna della convenuta, nella sua qualità di erede, alla restituzione delle somme versate al de cuius a titolo di corrispettivo della vendita, quantificate in € 34.139,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
2. All'udienza dell'8 marzo 2022, preso atto dell'infruttuoso tentativo di notifica dell'atto introduttivo e dell'esito delle ricerche anagrafiche, questo Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso la residenza della convenuta, risultante dal certificato storico versato in atti, rinviando all'udienza del 27.09.2022.
3. , sebbene ritualmente citata per il 27.09.2022, si è costituita in CP_1 giudizio in data 23.09.2022, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, con conseguente decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio.
3.1. Parte convenuta, tardivamente costituita, ha eccepito:
- in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario e risultando dall'inventario depositato in atti che il passivo ereditario fosse superiore all'attivo, non avrebbe potuto rispondere con il proprio patrimonio personale di alcun debito ereditato;
- la prescrizione dell'azione di ripetizione sul presupposto del decorso del termine decennale tra l'ultimo atto inerente alla vicenda in oggetto (assegno del
10.07.2002) e il primo atto con cui l'attrice aveva manifestato la volontà di agire
(lett. raccomandata a/r del 31.03.2017), senza che medio tempore fossero stati comunicati o notificati ulteriori atti interruttivi;
- ha rilevato l'esistenza di due iscrizioni ipotecarie sul bene di cui l'attrice avrebbe dovuto farsi carico, ostative al trasferimento dell'immobile.
3.2. Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, deducendo che la mancata stipula del contratto definitivo e la perdita di efficacia del preliminare fossero da imputarsi al mancato rispetto da parte della promissaria acquirente delle scadenze fissate nella scrittura privata per il pagamento delle rate del prezzo di vendita, tanto da indurre le parti a prorogare
4 l'efficacia del preliminare fino al 31.10.2000, termine parimenti disatteso, come da ammissione della stessa controparte.
- ha quindi eccepito l'inesistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 c.c., non corrispondendo al vero che la mancata stipula del definitivo fosse imputabile al promittente venditore;
- ha contestato i presunti pagamenti effettuati dalla promissaria acquirente, attesa la mancata corrispondenza fra gli importi elencati e le dichiarazioni di quietanza. In particolare, ha ritenuto non idonei a provare l'adempimento dell'obbligo di versamento del prezzo i pagamenti che la promissaria acquirente ha asserito di aver effettuato in favore dell'NG. , siccome non supportati Per_1 da elementi di riscontro, non potendosi attribuire alcuna efficacia probatoria al foglio recante l'annotazione di somme di denaro proveniente dalla stessa attrice.
Ha eccepito, inoltre, il difetto di prova dell'incasso degli assegni postali e che i due assegni a firma di (estraneo agli accordi), di euro 2.582,00 Persona_2 ciascuno, con scadenza 10.06.2002 e 10.07.2002, a prescindere dalla mancanza di prova dell'incasso, non facevano che dimostrare il mancato versamento del saldo da parte della promissaria acquirente, circostanza evincibile dal fatto che gli stessi erano stati accettati “IN ACCONTO del debito dovuto per l'acquisto del suolo in località S. Nicola di Terranova”.
3.3. Parte convenuta ha contestato la domanda di risoluzione del contratto preliminare, non avendo l'attrice provato l'inadempimento del proprio dante causa, smentito peraltro dalla documentazione in atti dalla quale emergeva l'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare per inosservanza da parte della promissaria acquirente, dei termini convenuti per il pagamento delle rate del prezzo di vendita, scadute, rispettivamente, 31.12.1996, il 30.05.1997 e il
31.12.1997, termine successivamente prorogato al 31.10.2000, anch'esso decorso infruttuosamente, con conseguente perdita di efficacia della promessa di vendita, avendo le parti convenuto la risoluzione di diritto del preliminare “in caso di inadempienza anche parziale, compreso il ritardo di uno dei pagamenti alle scadenze”, “salvo la caparra a favore del Venditore con l'aggiunta degli eventuali danni ed interessi”.
5 Ha eccepito i vizi formali e sostanziali della scrittura privata, disconoscendone il contenuto e la sottoscrizione delle parti, apposta solo in calce all'ultimo foglio e con una visibile cancellazione del nome del compratore.
3.4. Sulla scorta di tali premesse parte convenuta concludeva per la reiezione della domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
4. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario ed emergendo in atti un passivo ereditario superiore all'attivo, non sarebbe tenuta a rispondere dei debiti ereditari con i propri beni personali.
La censura è priva di pregio. Ed invero, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produce l'effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni ereditari pervenuti e soltanto con tali beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza.
La qualità di erede beneficiato comporta dunque l'acquisizione di tutti i diritti e obblighi derivanti dalla successione, con la sola limitazione della responsabilità patrimoniale. L'erede beneficiato, in quanto successore in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo de cuius, rimane pertanto legittimato in proprio a stare in giudizio, mentre il beneficio di inventario e gli effetti della separazione patrimoniale ad esso correlati assumono rilievo ed esplicano i propri effetti esclusivamente in sede esecutiva, attraverso la proposizione della relativa eccezione.
4.1. L'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa sollevata dalla convenuta è tardiva, in quanto opposta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c.
Trattandosi di un'eccezione in senso stretto la parte avrebbe dovuto opporla, a pena di decadenza, nel rispetto delle preclusioni processuali sancite dal codice di rito.
4.2. Nel merito la domanda principale è priva di fondamento. Parte attrice, premettendo di aver stipulato nel 1996 con il dante causa dell'odierna convenuta, una scrittura privata avente ad oggetto la promessa di vendita di un
6 terreno e di aver integralmente versato il prezzo convenuto, agisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. al fine di ottenere, tramite una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, il trasferimento in suo favore del terreno promesso in vendita.
La stessa non ha tuttavia allegato e provato gli elementi costitutivi dell'azione intrapresa ai sensi dell'art. 2932 c.c., non emergendo alcun inadempimento del preliminare imputabile al promittente venditore.
Costituiscono, invero, circostanze pacifiche, siccome espressamente dedotte dall'attrice, oltre che emergenti dalla documentazione atti:
- che le parti del contratto avessero espressamente convenuto che la stipula del definitivo sarebbe avvenuta “dopo il pagamento a saldo di quanto dovuto”;
- che il termine per il versamento del saldo, originariamente fissato entro il
31.12.1997 e successivamente prorogato al 31.10.2000, non sia stato rispettato dalla promissaria acquirente (vedi copia assegni del 2002);
- che le parti del contratto avessero convenuto una clausola risolutiva espressa in forza della quale, il preliminare si sarebbe risolto di diritto, senza ulteriori formalità, in caso di inadempimento anche parziale, compreso il ritardo di uno dei pagamenti entro le scadenze concordate, salvo il diritto del venditore di ritenere le somme percepite, a titolo di caparra, oltre interessi e maggior danno.
L'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare ex art. 1456 c.c. per omesso versamento del prezzo di vendita alle scadenze pattuite costituisce dunque elemento ostativo all'accoglimento dell'azione promossa ai sensi dell'art. 2932
c.c., avendo il preliminare esaurito i propri effetti con il decorso del termine convenuto per il saldo (31.10.2000).
4.3. Le evidenze processuali sopra menzionate destituiscono di fondamento anche la domanda subordinata, avente ad oggetto la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, essendo pacifica e documentata in atti l'inosservanza da parte della promissaria acquirente, delle scadenze stabilite per il versamento del saldo del prezzo, con conseguente risoluzione di diritto della promessa di vendita.
7 4.4. Parimenti infondata è la domanda di ripetizione delle somme versate formulata da parte attrice, anche con riferimento alle some portate dai titoli1, in ragione delle suesposte considerazioni in ordine all'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di vendita per inosservanza del termine di pagamento convenuto dalle parti e conseguente, del diritto del promittente venditore di ritenere a titolo di caparra quanto eventualmente ricevuto.
5. Nella fattispecie, parte attrice non ha fornito elementi per superare le contestazioni mosse dalla convenuta in ordine ai presunti pagamenti avvenuti nei termini stabiliti.
Si aggiunga che per pacifica allegazione delle parti, le stesse avevano espressamente pattuito che l'omesso versamento del prezzo di vendita avrebbe determinato la perdita di efficacia del preliminare, senza ulteriori formalità, con diritto del promittente venditore alla ritenzione di quanto eventualmente percepito, a titolo di caparra, salvo il diritto agli interessi e al maggior danno.
6. Le spese di lite, pur a fronte della soccombenza sono suscettibili di integrale compensazione, sussistendo eccezionali ragioni che consentono di apprezzare la buona fede della parte attrice e l'oggettiva difficoltà di provare vicende risalenti nel tempo, che riguardano persone decedute, da cui discende anche la complessità della ricostruzione dei pagamenti che la parte attrice ha allegato, così da escludere anche l'ammissione del giuramento suppletorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede
- rigetta la domanda proposta da
contro
; Parte_1 CP_1
- compensa le spese;
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente sentenza e per gli adempimenti di rito.
Palmi, 25/11/2025 Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - una cambiale da 3.000.000 di lire, del 31/3/2000;
- un assegno postale a vista n. 4678570054-02 del 10/7/2002 di 2.582 euro;
- un assegno postale del 10/6/2002 n. 4678570047-08 di 2.582 euro,