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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1011/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1011/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 24.04.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza di questo Ufficio del
20.11.2024, ritualmente comunicata alle parti;
considerato, altresì, che tali note sono state tempestivamente prodotte in atti dalle parti;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore elettivamente Persona_1
1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. BONAPARTE FRANCESCO (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
parte attrice
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. POLLIFRONE GIULIO (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2 parte convenuta
NONCHÉ CONTRO
(C.F: ); CP_2 C.F._2 convenuta contumace
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nelle date dell'11-19.10.2023, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 ha convenuto in giudizio e esponendo: che, in data Controparte_1 CP_2
20.09.2022, alle ore 13:50 circa, a San Luca (RC), nei pressi della Via Croce, si verificava un incidente stradale tra il veicolo VW Golf tg. DZ187DV, di proprietà e condotto da CP_2
(assicurata per la RCA obbligatoria dalla compagnia con polizza n. CP_1 Controparte_1
2022/330972), ed i pedoni e;
che la nell'effettuare Parte_2 Persona_1 CP_2 una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio antistante la propria abitazione, non si avvedeva della presenza della figlia che teneva in braccio il fratellino minore Parte_2
e li urtava con la parte posteriore del veicolo provocandone la caduta a terra;
che, a Per_1 seguito dell'urto, il minore riportava lesioni personali per le quali veniva Persona_1 prontamente soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri ove, all'esito di una visita specialistica, gli veniva diagnosticata una “frattura sovracondiloidea scomposta dell'omero di sinistra”; che, in data 17.11.2022, il minore veniva dichiarato guarito con postumi da valutarsi in sede medico-legale; che, in data 30.01.2023, veniva Persona_1 sottoposto a visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia Controparte_1
2 che, tuttavia, i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, poi precisate con la memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. come segue: “Voglia il Tribunale: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi provvedere: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra conducente-proprietario del veicolo VW Golf Tg.DZ187DV per i fatti di CP_2 cui in narrativa, accertare l'entità del danno biologico e del danno patrimoniale subiti dal minore
a seguito del sinistro di cui innanzi e quindi condannare la convenuta società
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attore n.q. della somma di € 48.763,50 per il risarcimento dei danni Parte_1 patiti dal figlio minore nel sinistro de quo, col computo degli interessi legali Persona_1 sul capitale rivalutato dal di del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.01.2024, il giudice precedentemente titolare del procedimento dichiarava la contumacia delle convenute non costituite.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria in quanto “il sinistro, sin dal suo esordio, evidenziava allarmanti anomalie, prima delle quali è costituita dalla mancata presentazione della denunzia dell'accaduto e dalla mancata collaborazione da parte dell'assicurato, che hanno indotto forti dubbi in ordine alla stessa storicità dell'evento del quale non è stato possibile acquisire alcun tranquillizzante riscontro”, nonché evidenziando “la gestione totalmente familiare del presunto evento laddove risultava che l'attore stesso risulta essere anche il marito della presunta responsabile nonché padre del minore asseritamente danneggiato con evidenti CP_2 implicazioni connesse ad un potenziale conflitto di interessi esistente tra la moglie ed il marito in comunione dei beni”; eccepiva, altresì, l'assenza di qualsivoglia accertamento ufficiale da parte delle autorità competenti in ordine al fatto storico, nonché la genericità della descrizione della dinamica del sinistro, che avrebbe impedito di accertare il nesso eziologico tra l'incidente e le lesioni refertate al minore;
contestava, comunque, l'avversa pretesa anche nel quantum, chiedendo
3 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice adito: Rigettare la domanda risarcitoria avanzata da n.q. di genitore di in quanto Parte_1 Persona_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto. Condannare l'attore alla rifusione totale o parziale delle spese e competenze di giudizio in favore della ovvero disporne la loro Controparte_1 compensazione totale anche in considerazione del parziale accoglimento della domanda”.
Celebrata l'udienza di prima comparizione innanzi a questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - previa revoca della declaratoria di contumacia della compagnia assicurativa, la causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'escussione dell'unico testimone indicato da parte attrice;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la stessa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 24.04.2025, con concessione di termine per note difensive sino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, giova premettere che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova cristallizzati nell'art. 2967 c.c., chi agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subito ed oggetto della pretesa risarcitoria, nonché il nesso di causalità tra il fatto causativo del danno e le conseguenze pregiudizievoli patite (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7026/2001, in motivazione: “L'art. 2697 c.c., nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea”).
4 Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere, non potendosi ritenere sufficienti gli elementi addotti al fine di dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro, per come prospettato in causa e, quindi, il nesso di causalità tra tale asserito accadimento e la lesione all'integrità psico-fisica patita dal figlio minore, per come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
Innanzitutto deve rilevarsi che, nell'atto di citazione, non vengono dettagliatamente descritte le modalità del sinistro, avendo l'attore allegato soltanto che “in data 20.09.2022, verso le ore 13:50 circa, nei pressi della Via Croce di San Luca (RC), si verificava un incidente stradale tra il veicolo VW Golf Tg.DZ187DV, di proprietà e condotto dalla SI.ra … e i pedoni CP_2
e ”, nonché che detto incidente “accadeva in quanto la Parte_2 Persona_1 SI.ra , conducente dell'autovettura VW Golf Tg.DZ187DV, nell'effettuare una CP_2 manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio sito dinanzi alla propria abitazione sita in Via
Croce di San Luca, nel compiere detta manovra, non si avvedeva della figlia che Parte_2 aveva in braccio il fratellino minore e li andava ad urtare con la parte posteriore del Per_1 veicolo facendoli cadere a terra”.
Qualche specificazione in più in ordine alla dinamica del sinistro – con particolare riguardo al punto dell'auto che ha urtato i pedoni, alla parte del corpo di questi ultimi colpita dall'auto, nonché all'allegata modalità della caduta in terra dei pedoni – può cogliersi nei capitoli di prova orale sub
3 e 4, articolati dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio e formulati come segue: “3) Vero è che l'urto si materializzava tra la parte posteriore destra del veicolo VW Golf Tg.DZ187DV e la parte destra del corpo della SI.ra che aveva in braccio il fratellino minore Parte_2
4) Vero è che nel cadere a terra sul lato sinistro nel tentativo di proteggere il fratellino Per_1 minore, cadeva con il peso del corpo sul braccio sinistro del fratellino”.
Detta ricostruzione, tuttavia, non ha trovato sufficiente riscontro nelle propalazioni dell'unica testimone indicata in atti ed escussa nel corso del giudizio, il cui narrato è apparso ampiamente contraddittorio, oltre che inidoneo a fornire quanto meno un principio di prova in ordine alle lesioni al braccio sinistro riportate dal piccolo Per_1
Ed invero, la teste – vicina di casa dell'odierno attore – ha dichiarato: “ADR. ero Testimone_1 presente all'incidente verificatosi in data 20.09.2022 verso le ore 13:50 circa, nei pressi della Via
Croce di San Luca (RC). Preciso che mi ricordo che era il 2022, non ricordo il giorno esatto. Io
5 ero dentro casa mia, a San Luca in via Croce n. 67, ed ero appoggiata alla finestra;
stavo aspettando mia figlia che doveva accompagnare mio nipote presso casa mia. ADR. Sulla circostanza 1 risponde: ho visto che si verificava un incidente stradale tra una Golf grigia, condotta da e i pedoni e . Io conosco queste CP_2 Parte_2 Persona_1 persone perché sono mie vicine di casa;
preciso che casa mia è di fronte alla casa dei SInori
ADR. Sulle circostanze 2, 3 e 4 risponde: mentre ero alla finestra ho visto la Parte_3 ragazza, , che aveva in braccio il bambino, . Parte_2 Persona_1 Parte_2
e il bambino stavano uscendo da casa loro, da un cancelletto sulla strada pubblica. La
[...] macchina si trovava nel vialetto davanti alla casa dei SInori era Parte_3
“accelerata”, intendo dire che non era ferma ma il motore era acceso. La macchina si trovava con la parte frontale rivolta verso la casa dei SInori La mia finestra è proprio Parte_3 di fronte alla casa dei SInori Io dalla finestra dove ero affacciata vedevo il Parte_3 retro del veicolo. e uscivano da casa, da un cancelletto;
era Parte_2 Per_1 Per_1 in braccio ad;
erano a destra della macchina che io vedevo di fronte. ADR. La macchina
Pt_2 stava indietreggiando a retromarcia e io, che avevo visto e nei pressi della
Pt_2 Per_1 macchina ho detto “ferma, ferma!” ma la non mi ha sentito. ADR. la macchina, dal lato CP_2 passeggero – quindi dal lato posteriore destro – ha urtato e che stavano
Pt_2 Per_1 passando dietro la macchina. ADR. sono stati colpiti sia sia dalla macchina;
loro
Pt_2 Per_1 sono stati colpiti dalla macchina nella parte sinistra del corpo. Sono caduti tutti e due a terra.
Spontaneamente dichiara: mi ricordo che cercava di proteggere il bambino con il braccio. Pt_2
ADR. il braccio sinistro di era a terra, in mezzo c'era il bambino. Mi ricordo che c'era un Pt_2 pochino di sangue;
mi ricordo che perdeva sangue dal braccio o dalla gamba sinistra, non Pt_2 ricordo esattamente. ADR dell'Avv. Bonaparte: chiarisco che e sono Parte_2 Per_1 stati colpiti dall'auto nella parte destra del corpo e poi sono caduti a terra dal lato sinistro del corpo. ADR dell'Avv. De Maria: , anche se era protetto dal braccio della Persona_1 sorella, ha comunque sbattuto a terra. ha sbattuto, mi sembra, il braccio Persona_1 sinistro sull'asfalto. ADR. dell'Avv. Bonaparte: aveva circa 15-16 anni;
Parte_2
aveva circa 2 anni e mezzo. ADR. preciso che quando è uscita da casa Persona_1 Pt_2 sua, aveva in braccio il fratellino e lo teneva in braccio “in piedi”, nel senso che era Per_1 col viso rivolto verso , dalla parte destra del corpo di . Lo teneva in braccio sul lato Pt_2 Pt_2
6 destro del corpo. La macchina poi li ha colpiti sul lato destro del corpo e loro sono caduti sul lato sinistro. Può darsi che, nel cadere, abbia sbattuto il braccio sinistro Persona_1 sull'asfalto. Mi sembra che abbia sbattuto il braccio sinistro, ma non lo so Persona_1 dire con certezza. Anche se portava in braccio il fratello dal lato destro del corpo, poi dopo Pt_2
l'impatto con l'auto lo proteggeva col braccio sinistro, che lei ha sbattuto sull'asfalto. ADR dell'Avv. De Maria: tra casa mia e casa dei SInori c'è una distanza di circa 3- Parte_3
4 metri. ADR. chiarisco che la casa di fa ad angolo tra la strada principale più grande Per_1 ed una stradina più piccola, che è un vicolo che finisce con una casa. La macchina condotta dalla era parcheggiata con la parte frontale verso la casa che chiude il vicolo, quindi la CP_2 macchina costeggiava la casa di a distanza di circa 1-2 mt dal cancelletto. Io Parte_3 da casa mia, che è di fronte alla casa di vedevo il retro dell'auto che si trovava nel Per_1 vicolo. e uscivano da un cancelletto posto sulla strada più Parte_2 Persona_1 piccola, quindi sul vicolo. La macchina era distante da e circa due Parte_2 Per_1 metri, rimaneva alla loro destra” (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2024).
Orbene, a parere di chi scrive, la descrizione dei luoghi teatro del sinistro e dell'esatto posizionamento della vettura rispetto alla casa dei per come riferita dalla Parte_4 testimone, è apparsa del tutto confusionaria: in un primo tempo, infatti, la teste ha riferito che
e il bambino stavano uscendo da casa loro, da un cancelletto sulla strada Parte_2 pubblica. La macchina si trovava nel vialetto davanti alla casa dei SInori era Parte_3
“accelerata”, intendo dire che non era ferma ma il motore era acceso. La macchina si trovava con la parte frontale rivolta verso la casa dei SInori ; successivamente, Parte_3 interpellata dal Giudice a chiarimento in ordine all'esatta collocazione della vettura rispetto all'abitazione dei ha rappresentato che “la casa di fa ad angolo tra Parte_4 Per_1 la strada principale più grande ed una stradina più piccola, che è un vicolo che finisce con una casa. La macchina condotta dalla era parcheggiata con la parte frontale verso la casa che CP_2 chiude il vicolo, quindi la macchina costeggiava la casa di a distanza di circa Parte_3
1-2 mt dal cancelletto. Io da casa mia, che è di fronte alla casa di vedevo il retro Per_1 dell'auto che si trovava nel vicolo. e uscivano da un Parte_2 Persona_1 cancelletto posto sulla strada più piccola, quindi sul vicolo”.
7 E' evidente, quindi, che il narrato della teste sul punto si riveli inattendibile, non essendo possibile evincere con sufficiente certezza dalle sue dichiarazioni se l'autovettura condotta dalla si CP_2 trovasse “con la parte frontale rivolta verso la casa dei SInori oppure, come Parte_3 dichiarato in seguito, “con la parte frontale verso la casa che chiude il vicolo”, costeggiando “la casa di a distanza di circa 1-2 mt dal cancelletto”, il tutto tenuto conto della Parte_3 generica allegazione sul punto contenuta nell'atto di citazione (“…nell'effettuare una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio sito dinanzi alla propria abitazione sita in Via Croce di
San Luca…”); del pari, non è possibile arguire con adeguata chiarezza se ed il Parte_2 fratellino siano usciti da casa loro “da un cancelletto sulla strada pubblica” oppure “da un cancelletto posto sulla strada più piccola, quindi sul vicolo”, avendo la testimone riferito entrambe le versioni nel corso dell'audizione.
Le contraddizioni in cui è incorsa la testimone in ordine allo stato dei luoghi non appaiono superabili, non avendo l'attore prodotto – nei termini di legge per le allegazioni assertive e probatorie – alcun compendio fotografico ritraente i luoghi oggetto di causa.
Del tutto tardiva, a riguardo, si appalesa la produzione dell'immagine contenuta nell'istanza del
26.02.2025 (con cui l'attore ha chiesto la revoca dell'ordinanza con cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione) raffigurante “l'affaccio della finestra della teste oculare, con il relativo cancelletto pedonale che dà accesso sulla strada”: detta fotografia, infatti, avrebbe potuto e dovuto essere versata in atti al più tardi con le memorie ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., sicché è da considerarsi tamquam non esset, in quanto prodotta dopo l'audizione della testimone, per offrire sostegno a posteriori alle dichiarazioni dalla medesima rilasciate.
Ancora, la circostanza riferita dalla testimone in ordine alla distanza dell'auto dai pedoni (“la macchina era distante da e circa due metri”), di per sé, non aiuta a Parte_2 Per_1 comprendere le rispettive traiettorie di marcia né consente di spiegare, secondo criteri di logica e razionalità, il motivo per cui né la conducente dell'autovettura, né si siano Parte_2 avvedute, rispettivamente, della presenza della figlia con in braccio il fratellino, e dell'autoveicolo condotto dalla madre. Tes_ Del resto, anche sul punto il narrato della teste appare ondivago, avendo la stessa in un primo momento asserito che “la macchina … era “accelerata”, intendo dire che non era ferma ma il motore era acceso” e, poi, che “la macchina stava indietreggiando a retromarcia”.
8 In ogni caso se, da un lato, la scarna prospettazione attorea si fonda sull'unico presupposto fattuale per cui nel momento in cui stava effettuando la manovra di retromarcia “per uscire CP_2 dal parcheggio sito dinanzi alla propria abitazione”, non si sia avveduta della presenza della figlia che aveva in braccio il fratellino minore, tanto da urtare i due facendoli cadere a terra (e, si Pt_2 badi, l'attore non ha neppure precisato in che punto della carreggiata si trovasse Parte_2 al momento dell'urto), dall'altro lato, dalle dichiarazioni testimoniali in esame non è dato rinvenirsi alcuno ostacolo visivo che avrebbe potuto impedire alla conducente del veicolo di scorgere prontamente i suoi figli (per un caso similare cfr. Tribunale Locri, n. 290/2024).
Vieppiù, la teste ha offerto ricostruzioni contrastanti in ordine al punto di impatto tra l'autovettura ed i pedoni: ed infatti, dapprima ha dichiarato che “la macchina, dal lato passeggero – quindi dal lato posteriore destro – ha urtato e che stavano passando dietro la macchina. Pt_2 Per_1
ADR. sono stati colpiti sia sia dalla macchina;
loro sono stati colpiti dalla Pt_2 Per_1 macchina nella parte sinistra del corpo. Sono caduti tutti e due a terra” e, poi, su domanda del procuratore di parte attrice, ha modificato quanto in precedenza dichiarato, affermando: “chiarisco che e sono stati colpiti dall'auto nella parte destra del corpo e poi Parte_2 Per_1 sono caduti a terra dal lato sinistro del corpo”.
Ad insinuare dubbi sull'attendibilità del narrato della testimone incide anche la circostanza che, prima ancora della formulazione di apposita domanda da parte del Giudice, la stessa abbia spontaneamente dichiarato “mi ricordo che cercava di proteggere il bambino con il braccio” Pt_2
(circostanza in parte oggetto del capitolo sub 4) di cui all'atto di citazione).
Se i rilievi che precedono inducono la scrivente a dubitare della storicità del sinistro per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, ancor più dirimente appare la circostanza per cui quanto formava oggetto del capitolo sub 4) della prova testimoniale (“Vero è che nel cadere a terra sul lato sinistro nel tentativo di proteggere il fratellino minore, cadeva con il peso del corpo sul braccio sinistro del fratellino”) non abbia trovato alcun riscontro nella ricostruzione della dinamica della caduta riferita dalla testimone.
Quest'ultima, infatti, ha dichiarato che e uscivano da casa, da un Parte_2 Per_1 cancelletto;
era in braccio ad … quando è uscita da casa sua, aveva in Per_1 Pt_2 Pt_2 braccio il fratellino e lo teneva in braccio “in piedi”, nel senso che era col viso rivolto Per_1 verso , dalla parte destra del corpo di . Lo teneva in braccio sul lato destro del corpo”. Pt_2 Pt_2
9 Perciò, anche a voler ritenere un mero lapsus il fatto che la testimone abbia in origine riferito che ed il fratello fossero stati colpiti dall'automobile in retromarcia sul lato sinistro Parte_2 del corpo, anziché su quello destro per come allegato nel corpo dell'atto di citazione e successivamente chiarito dalla teste, comunque appare contrario all'id quod plerumque accidit che, se la ragazza teneva in braccio il fratellino sul lato destro del proprio corpo, costei - cadendo sul lato sinistro - abbia potuto con il peso del proprio corpo gravare sul braccio sinistro del fratellino, per come invece dedotto nel capitolo sub 4) della prova per testi.
Appare arduo sul piano logico, prima ancora che giuridico, ipotizzare che, se il bambino era tenuto in braccio dalla sorella in posizione verticale, sul lato destro del corpo di lei e con il viso rivolto verso la sorella, il braccio sinistro del bambino possa essersi trovato “schiacciato” dal peso del corpo della sorella, caduta sul lato sinistro del proprio corpo, essendo, piuttosto, verosimile
(almeno in base alla ricostruzione della posizione del minore offerta dalla testimone) che il braccio sinistro del piccolo fosse posizionato al di fuori rispetto al braccio destro della sorella. Per_1
Parimenti inverosimile - e, comunque, mai allegata dall'attore - appare la circostanza riferita dalla teste, peraltro in forma dubitativa, secondo cui abbia potuto sbattere il braccio sinistro Per_1 sull'asfalto (“Sono caduti tutti e due a terra. Spontaneamente dichiara: mi ricordo che Pt_2 cercava di proteggere il bambino con il braccio. ADR. il braccio sinistro di era a terra, in Pt_2 mezzo c'era il bambino … ADR dell'Avv. De Maria: , anche se era protetto
Persona_1 dal braccio della sorella, ha comunque sbattuto a terra. ha sbattuto, mi
Persona_1 sembra, il braccio sinistro sull'asfalto … Può darsi che, nel cadere, abbia
Persona_1 sbattuto il braccio sinistro sull'asfalto. Mi sembra che abbia sbattuto il
Persona_1 braccio sinistro, ma non lo so dire con certezza. Anche se portava in braccio il fratello dal Pt_2 lato destro del corpo, poi dopo l'impatto con l'auto lo proteggeva col braccio sinistro, che lei ha sbattuto sull'asfalto”).
Nessuna maggiore indicazione può sul punto trarsi dalle allegazioni attoree, non avendo mai l'odierno attore chiarito in che posizione si trovasse il minore in braccio alla sorella prima dell'asserito impatto con l'auto condotta dalla loro madre.
Tuttavia, a parere di chi scrive, il contenuto del capitolo di prova sub 4) può giustificarsi solo ipotizzando che stesse trasportando il fratello tenendolo in braccio dal lato Parte_2
Tes_ sinistro del proprio corpo, circostanza tuttavia smentita dalle dichiarazioni rese dalla teste .
10 Pertanto, la ridetta circostanza di cui capitolo di prova sub 4) - di per sé non compatibile con la posizione assunta dal minore in braccio alla sorella, per come emersa dall'istruttoria orale - non ha Tes_ trovato alcun riscontro nella deposizione della teste che, sebbene in maniera confusa, ha riferito che il piccolo avrebbe sbattuto il braccio sinistro sull'asfalto, malgrado il Per_1 tentativo della sorella di proteggerlo.
Ebbene, alla luce di quanto precede appare evidente che le plurime aporie in ordine all'esatta dinamica del riferito sinistro destino notevoli perplessità sull'attendibilità dell'unica testimone addotta dall'odierno attore, rendendo quindi il suo apporto conoscitivo, in mancanza di ulteriori ed autonomi riscontri certi ed univoci, di per sé del tutto insufficiente a provare l'effettiva verificazione e la dinamica del sinistro e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria attorea.
Quanto alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, va evidenziato che non risultano interventi sul posto dell'autorità di pubblica sicurezza, che avrebbero potuto ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro sulla base della verifica dell'eventuale presenza sul posto di videocamere di sorveglianza nonché delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quindi certamente più genuine, dalle persone direttamente coinvolte o da terzi presenti sui luoghi al momento del sinistro.
Al contrario - come efficacemente dedotto dalla difesa della compagnia assicurativa convenuta - le perplessità in ordine all'effettiva verificazione dell'evento lesivo, per come genericamente allegate in citazione, sono acuite dalla circostanza che il sinistro sia stato integralmente gestito in ambito familiare, considerato che la domanda risarcitoria oggetto di causa è stata avanzata da Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore del minore nei confronti
[...] Persona_1
(oltre che della compagnia di assicurazioni) della propria moglie, rimasta contumace.
Sempre in ordine alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, relativamente al modulo di constatazione amichevole in atti, sottoscritto solo da quale proprietaria e CP_2 conducente del veicolo VW Golf tg. DZ187DV (cfr. all. 3 all'atto di citazione), va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge
11 inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 [oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005], sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. ex plurimis Cass. civ.,
Sez. 3, n. 25770/2019; Cass. civ., Sez. 3, n. 3567/2013; Cass. civ., Sez. 3, n. 12257/2007; Cass. civ., Sez. Un., n. 10311/2006).
Ne discende che debba essere esclusa qualunque particolare valenza probatoria della dichiarazione sottoscritta dalla contenuta nel modulo C.A.I. (“Nel fare retromarcia non mi avvedevo di CP_2 mia figlia che aveva in braccio il figlio più piccolo e li urtavo con la parte Pt_2 Per_1 posteriore facendoli cadere a terra”) - invero alquanto generica - che deve, piuttosto, essere valutata nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio.
Tuttavia, considerato il complessivo quadro probatorio addotto da parte attrice, connotato dalle ridette notevoli carenze dimostrative, persistono fondati ed insuperabili dubbi sul fatto che tale modulo possa costituire una veridica rappresentazione del sinistro così come dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Pertanto, esaminato il complessivo quadro probatorio in atti, ad avviso di questo Giudice non risulta sufficientemente provato l'an debeatur, non essendo stata offerta sufficiente dimostrazione degli elementi essenziali dell'incidente oggetto di causa.
Dalle considerazioni che precedono discende la superfluità dell'invocata e non disposta c.t.u. medico-legale, richiesta ribadita dall'attore con apposita istanza presentata in data 26.02.2025, nonché nelle note sostitutive dell'udienza di discussione.
12 Ed invero, al riguardo occorre evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 3, n. 8498/2025).
Nel caso in esame, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la c.t.u. medico-legale sarebbe risultata certamente inidonea a colmare le carenze probatorie in cui è incorsa l'odierna parte attrice, sicché va confermata l'ordinanza del 20.11.2024 con cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di , in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
alla rifusione delle stesse nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (tra a € 26.000,01 ed € 52.000,00, parametri minimi in ragione dell'attività concretamente svolta e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 3.809,00.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite con riguardo al rapporto tra l'odierno attore e CP_2 stante la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna di , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , alla rifusione delle spese di lite Persona_1
13 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nulla sulle spese con riguardo al rapporto tra l'odierno attore e stante la CP_2 contumacia di quest'ultima.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 29/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
14
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1011/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 24.04.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza di questo Ufficio del
20.11.2024, ritualmente comunicata alle parti;
considerato, altresì, che tali note sono state tempestivamente prodotte in atti dalle parti;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore elettivamente Persona_1
1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. BONAPARTE FRANCESCO (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
parte attrice
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. POLLIFRONE GIULIO (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2 parte convenuta
NONCHÉ CONTRO
(C.F: ); CP_2 C.F._2 convenuta contumace
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nelle date dell'11-19.10.2023, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 ha convenuto in giudizio e esponendo: che, in data Controparte_1 CP_2
20.09.2022, alle ore 13:50 circa, a San Luca (RC), nei pressi della Via Croce, si verificava un incidente stradale tra il veicolo VW Golf tg. DZ187DV, di proprietà e condotto da CP_2
(assicurata per la RCA obbligatoria dalla compagnia con polizza n. CP_1 Controparte_1
2022/330972), ed i pedoni e;
che la nell'effettuare Parte_2 Persona_1 CP_2 una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio antistante la propria abitazione, non si avvedeva della presenza della figlia che teneva in braccio il fratellino minore Parte_2
e li urtava con la parte posteriore del veicolo provocandone la caduta a terra;
che, a Per_1 seguito dell'urto, il minore riportava lesioni personali per le quali veniva Persona_1 prontamente soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Locri ove, all'esito di una visita specialistica, gli veniva diagnosticata una “frattura sovracondiloidea scomposta dell'omero di sinistra”; che, in data 17.11.2022, il minore veniva dichiarato guarito con postumi da valutarsi in sede medico-legale; che, in data 30.01.2023, veniva Persona_1 sottoposto a visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia Controparte_1
2 che, tuttavia, i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, poi precisate con la memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. come segue: “Voglia il Tribunale: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi provvedere: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra conducente-proprietario del veicolo VW Golf Tg.DZ187DV per i fatti di CP_2 cui in narrativa, accertare l'entità del danno biologico e del danno patrimoniale subiti dal minore
a seguito del sinistro di cui innanzi e quindi condannare la convenuta società
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'attore n.q. della somma di € 48.763,50 per il risarcimento dei danni Parte_1 patiti dal figlio minore nel sinistro de quo, col computo degli interessi legali Persona_1 sul capitale rivalutato dal di del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà equo stabilire;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.01.2024, il giudice precedentemente titolare del procedimento dichiarava la contumacia delle convenute non costituite.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria in quanto “il sinistro, sin dal suo esordio, evidenziava allarmanti anomalie, prima delle quali è costituita dalla mancata presentazione della denunzia dell'accaduto e dalla mancata collaborazione da parte dell'assicurato, che hanno indotto forti dubbi in ordine alla stessa storicità dell'evento del quale non è stato possibile acquisire alcun tranquillizzante riscontro”, nonché evidenziando “la gestione totalmente familiare del presunto evento laddove risultava che l'attore stesso risulta essere anche il marito della presunta responsabile nonché padre del minore asseritamente danneggiato con evidenti CP_2 implicazioni connesse ad un potenziale conflitto di interessi esistente tra la moglie ed il marito in comunione dei beni”; eccepiva, altresì, l'assenza di qualsivoglia accertamento ufficiale da parte delle autorità competenti in ordine al fatto storico, nonché la genericità della descrizione della dinamica del sinistro, che avrebbe impedito di accertare il nesso eziologico tra l'incidente e le lesioni refertate al minore;
contestava, comunque, l'avversa pretesa anche nel quantum, chiedendo
3 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice adito: Rigettare la domanda risarcitoria avanzata da n.q. di genitore di in quanto Parte_1 Persona_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto. Condannare l'attore alla rifusione totale o parziale delle spese e competenze di giudizio in favore della ovvero disporne la loro Controparte_1 compensazione totale anche in considerazione del parziale accoglimento della domanda”.
Celebrata l'udienza di prima comparizione innanzi a questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - previa revoca della declaratoria di contumacia della compagnia assicurativa, la causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'escussione dell'unico testimone indicato da parte attrice;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la stessa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 24.04.2025, con concessione di termine per note difensive sino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, giova premettere che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova cristallizzati nell'art. 2967 c.c., chi agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subito ed oggetto della pretesa risarcitoria, nonché il nesso di causalità tra il fatto causativo del danno e le conseguenze pregiudizievoli patite (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7026/2001, in motivazione: “L'art. 2697 c.c., nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea”).
4 Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere, non potendosi ritenere sufficienti gli elementi addotti al fine di dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro, per come prospettato in causa e, quindi, il nesso di causalità tra tale asserito accadimento e la lesione all'integrità psico-fisica patita dal figlio minore, per come desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
Innanzitutto deve rilevarsi che, nell'atto di citazione, non vengono dettagliatamente descritte le modalità del sinistro, avendo l'attore allegato soltanto che “in data 20.09.2022, verso le ore 13:50 circa, nei pressi della Via Croce di San Luca (RC), si verificava un incidente stradale tra il veicolo VW Golf Tg.DZ187DV, di proprietà e condotto dalla SI.ra … e i pedoni CP_2
e ”, nonché che detto incidente “accadeva in quanto la Parte_2 Persona_1 SI.ra , conducente dell'autovettura VW Golf Tg.DZ187DV, nell'effettuare una CP_2 manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio sito dinanzi alla propria abitazione sita in Via
Croce di San Luca, nel compiere detta manovra, non si avvedeva della figlia che Parte_2 aveva in braccio il fratellino minore e li andava ad urtare con la parte posteriore del Per_1 veicolo facendoli cadere a terra”.
Qualche specificazione in più in ordine alla dinamica del sinistro – con particolare riguardo al punto dell'auto che ha urtato i pedoni, alla parte del corpo di questi ultimi colpita dall'auto, nonché all'allegata modalità della caduta in terra dei pedoni – può cogliersi nei capitoli di prova orale sub
3 e 4, articolati dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio e formulati come segue: “3) Vero è che l'urto si materializzava tra la parte posteriore destra del veicolo VW Golf Tg.DZ187DV e la parte destra del corpo della SI.ra che aveva in braccio il fratellino minore Parte_2
4) Vero è che nel cadere a terra sul lato sinistro nel tentativo di proteggere il fratellino Per_1 minore, cadeva con il peso del corpo sul braccio sinistro del fratellino”.
Detta ricostruzione, tuttavia, non ha trovato sufficiente riscontro nelle propalazioni dell'unica testimone indicata in atti ed escussa nel corso del giudizio, il cui narrato è apparso ampiamente contraddittorio, oltre che inidoneo a fornire quanto meno un principio di prova in ordine alle lesioni al braccio sinistro riportate dal piccolo Per_1
Ed invero, la teste – vicina di casa dell'odierno attore – ha dichiarato: “ADR. ero Testimone_1 presente all'incidente verificatosi in data 20.09.2022 verso le ore 13:50 circa, nei pressi della Via
Croce di San Luca (RC). Preciso che mi ricordo che era il 2022, non ricordo il giorno esatto. Io
5 ero dentro casa mia, a San Luca in via Croce n. 67, ed ero appoggiata alla finestra;
stavo aspettando mia figlia che doveva accompagnare mio nipote presso casa mia. ADR. Sulla circostanza 1 risponde: ho visto che si verificava un incidente stradale tra una Golf grigia, condotta da e i pedoni e . Io conosco queste CP_2 Parte_2 Persona_1 persone perché sono mie vicine di casa;
preciso che casa mia è di fronte alla casa dei SInori
ADR. Sulle circostanze 2, 3 e 4 risponde: mentre ero alla finestra ho visto la Parte_3 ragazza, , che aveva in braccio il bambino, . Parte_2 Persona_1 Parte_2
e il bambino stavano uscendo da casa loro, da un cancelletto sulla strada pubblica. La
[...] macchina si trovava nel vialetto davanti alla casa dei SInori era Parte_3
“accelerata”, intendo dire che non era ferma ma il motore era acceso. La macchina si trovava con la parte frontale rivolta verso la casa dei SInori La mia finestra è proprio Parte_3 di fronte alla casa dei SInori Io dalla finestra dove ero affacciata vedevo il Parte_3 retro del veicolo. e uscivano da casa, da un cancelletto;
era Parte_2 Per_1 Per_1 in braccio ad;
erano a destra della macchina che io vedevo di fronte. ADR. La macchina
Pt_2 stava indietreggiando a retromarcia e io, che avevo visto e nei pressi della
Pt_2 Per_1 macchina ho detto “ferma, ferma!” ma la non mi ha sentito. ADR. la macchina, dal lato CP_2 passeggero – quindi dal lato posteriore destro – ha urtato e che stavano
Pt_2 Per_1 passando dietro la macchina. ADR. sono stati colpiti sia sia dalla macchina;
loro
Pt_2 Per_1 sono stati colpiti dalla macchina nella parte sinistra del corpo. Sono caduti tutti e due a terra.
Spontaneamente dichiara: mi ricordo che cercava di proteggere il bambino con il braccio. Pt_2
ADR. il braccio sinistro di era a terra, in mezzo c'era il bambino. Mi ricordo che c'era un Pt_2 pochino di sangue;
mi ricordo che perdeva sangue dal braccio o dalla gamba sinistra, non Pt_2 ricordo esattamente. ADR dell'Avv. Bonaparte: chiarisco che e sono Parte_2 Per_1 stati colpiti dall'auto nella parte destra del corpo e poi sono caduti a terra dal lato sinistro del corpo. ADR dell'Avv. De Maria: , anche se era protetto dal braccio della Persona_1 sorella, ha comunque sbattuto a terra. ha sbattuto, mi sembra, il braccio Persona_1 sinistro sull'asfalto. ADR. dell'Avv. Bonaparte: aveva circa 15-16 anni;
Parte_2
aveva circa 2 anni e mezzo. ADR. preciso che quando è uscita da casa Persona_1 Pt_2 sua, aveva in braccio il fratellino e lo teneva in braccio “in piedi”, nel senso che era Per_1 col viso rivolto verso , dalla parte destra del corpo di . Lo teneva in braccio sul lato Pt_2 Pt_2
6 destro del corpo. La macchina poi li ha colpiti sul lato destro del corpo e loro sono caduti sul lato sinistro. Può darsi che, nel cadere, abbia sbattuto il braccio sinistro Persona_1 sull'asfalto. Mi sembra che abbia sbattuto il braccio sinistro, ma non lo so Persona_1 dire con certezza. Anche se portava in braccio il fratello dal lato destro del corpo, poi dopo Pt_2
l'impatto con l'auto lo proteggeva col braccio sinistro, che lei ha sbattuto sull'asfalto. ADR dell'Avv. De Maria: tra casa mia e casa dei SInori c'è una distanza di circa 3- Parte_3
4 metri. ADR. chiarisco che la casa di fa ad angolo tra la strada principale più grande Per_1 ed una stradina più piccola, che è un vicolo che finisce con una casa. La macchina condotta dalla era parcheggiata con la parte frontale verso la casa che chiude il vicolo, quindi la CP_2 macchina costeggiava la casa di a distanza di circa 1-2 mt dal cancelletto. Io Parte_3 da casa mia, che è di fronte alla casa di vedevo il retro dell'auto che si trovava nel Per_1 vicolo. e uscivano da un cancelletto posto sulla strada più Parte_2 Persona_1 piccola, quindi sul vicolo. La macchina era distante da e circa due Parte_2 Per_1 metri, rimaneva alla loro destra” (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2024).
Orbene, a parere di chi scrive, la descrizione dei luoghi teatro del sinistro e dell'esatto posizionamento della vettura rispetto alla casa dei per come riferita dalla Parte_4 testimone, è apparsa del tutto confusionaria: in un primo tempo, infatti, la teste ha riferito che
e il bambino stavano uscendo da casa loro, da un cancelletto sulla strada Parte_2 pubblica. La macchina si trovava nel vialetto davanti alla casa dei SInori era Parte_3
“accelerata”, intendo dire che non era ferma ma il motore era acceso. La macchina si trovava con la parte frontale rivolta verso la casa dei SInori ; successivamente, Parte_3 interpellata dal Giudice a chiarimento in ordine all'esatta collocazione della vettura rispetto all'abitazione dei ha rappresentato che “la casa di fa ad angolo tra Parte_4 Per_1 la strada principale più grande ed una stradina più piccola, che è un vicolo che finisce con una casa. La macchina condotta dalla era parcheggiata con la parte frontale verso la casa che CP_2 chiude il vicolo, quindi la macchina costeggiava la casa di a distanza di circa Parte_3
1-2 mt dal cancelletto. Io da casa mia, che è di fronte alla casa di vedevo il retro Per_1 dell'auto che si trovava nel vicolo. e uscivano da un Parte_2 Persona_1 cancelletto posto sulla strada più piccola, quindi sul vicolo”.
7 E' evidente, quindi, che il narrato della teste sul punto si riveli inattendibile, non essendo possibile evincere con sufficiente certezza dalle sue dichiarazioni se l'autovettura condotta dalla si CP_2 trovasse “con la parte frontale rivolta verso la casa dei SInori oppure, come Parte_3 dichiarato in seguito, “con la parte frontale verso la casa che chiude il vicolo”, costeggiando “la casa di a distanza di circa 1-2 mt dal cancelletto”, il tutto tenuto conto della Parte_3 generica allegazione sul punto contenuta nell'atto di citazione (“…nell'effettuare una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio sito dinanzi alla propria abitazione sita in Via Croce di
San Luca…”); del pari, non è possibile arguire con adeguata chiarezza se ed il Parte_2 fratellino siano usciti da casa loro “da un cancelletto sulla strada pubblica” oppure “da un cancelletto posto sulla strada più piccola, quindi sul vicolo”, avendo la testimone riferito entrambe le versioni nel corso dell'audizione.
Le contraddizioni in cui è incorsa la testimone in ordine allo stato dei luoghi non appaiono superabili, non avendo l'attore prodotto – nei termini di legge per le allegazioni assertive e probatorie – alcun compendio fotografico ritraente i luoghi oggetto di causa.
Del tutto tardiva, a riguardo, si appalesa la produzione dell'immagine contenuta nell'istanza del
26.02.2025 (con cui l'attore ha chiesto la revoca dell'ordinanza con cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione) raffigurante “l'affaccio della finestra della teste oculare, con il relativo cancelletto pedonale che dà accesso sulla strada”: detta fotografia, infatti, avrebbe potuto e dovuto essere versata in atti al più tardi con le memorie ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., sicché è da considerarsi tamquam non esset, in quanto prodotta dopo l'audizione della testimone, per offrire sostegno a posteriori alle dichiarazioni dalla medesima rilasciate.
Ancora, la circostanza riferita dalla testimone in ordine alla distanza dell'auto dai pedoni (“la macchina era distante da e circa due metri”), di per sé, non aiuta a Parte_2 Per_1 comprendere le rispettive traiettorie di marcia né consente di spiegare, secondo criteri di logica e razionalità, il motivo per cui né la conducente dell'autovettura, né si siano Parte_2 avvedute, rispettivamente, della presenza della figlia con in braccio il fratellino, e dell'autoveicolo condotto dalla madre. Tes_ Del resto, anche sul punto il narrato della teste appare ondivago, avendo la stessa in un primo momento asserito che “la macchina … era “accelerata”, intendo dire che non era ferma ma il motore era acceso” e, poi, che “la macchina stava indietreggiando a retromarcia”.
8 In ogni caso se, da un lato, la scarna prospettazione attorea si fonda sull'unico presupposto fattuale per cui nel momento in cui stava effettuando la manovra di retromarcia “per uscire CP_2 dal parcheggio sito dinanzi alla propria abitazione”, non si sia avveduta della presenza della figlia che aveva in braccio il fratellino minore, tanto da urtare i due facendoli cadere a terra (e, si Pt_2 badi, l'attore non ha neppure precisato in che punto della carreggiata si trovasse Parte_2 al momento dell'urto), dall'altro lato, dalle dichiarazioni testimoniali in esame non è dato rinvenirsi alcuno ostacolo visivo che avrebbe potuto impedire alla conducente del veicolo di scorgere prontamente i suoi figli (per un caso similare cfr. Tribunale Locri, n. 290/2024).
Vieppiù, la teste ha offerto ricostruzioni contrastanti in ordine al punto di impatto tra l'autovettura ed i pedoni: ed infatti, dapprima ha dichiarato che “la macchina, dal lato passeggero – quindi dal lato posteriore destro – ha urtato e che stavano passando dietro la macchina. Pt_2 Per_1
ADR. sono stati colpiti sia sia dalla macchina;
loro sono stati colpiti dalla Pt_2 Per_1 macchina nella parte sinistra del corpo. Sono caduti tutti e due a terra” e, poi, su domanda del procuratore di parte attrice, ha modificato quanto in precedenza dichiarato, affermando: “chiarisco che e sono stati colpiti dall'auto nella parte destra del corpo e poi Parte_2 Per_1 sono caduti a terra dal lato sinistro del corpo”.
Ad insinuare dubbi sull'attendibilità del narrato della testimone incide anche la circostanza che, prima ancora della formulazione di apposita domanda da parte del Giudice, la stessa abbia spontaneamente dichiarato “mi ricordo che cercava di proteggere il bambino con il braccio” Pt_2
(circostanza in parte oggetto del capitolo sub 4) di cui all'atto di citazione).
Se i rilievi che precedono inducono la scrivente a dubitare della storicità del sinistro per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, ancor più dirimente appare la circostanza per cui quanto formava oggetto del capitolo sub 4) della prova testimoniale (“Vero è che nel cadere a terra sul lato sinistro nel tentativo di proteggere il fratellino minore, cadeva con il peso del corpo sul braccio sinistro del fratellino”) non abbia trovato alcun riscontro nella ricostruzione della dinamica della caduta riferita dalla testimone.
Quest'ultima, infatti, ha dichiarato che e uscivano da casa, da un Parte_2 Per_1 cancelletto;
era in braccio ad … quando è uscita da casa sua, aveva in Per_1 Pt_2 Pt_2 braccio il fratellino e lo teneva in braccio “in piedi”, nel senso che era col viso rivolto Per_1 verso , dalla parte destra del corpo di . Lo teneva in braccio sul lato destro del corpo”. Pt_2 Pt_2
9 Perciò, anche a voler ritenere un mero lapsus il fatto che la testimone abbia in origine riferito che ed il fratello fossero stati colpiti dall'automobile in retromarcia sul lato sinistro Parte_2 del corpo, anziché su quello destro per come allegato nel corpo dell'atto di citazione e successivamente chiarito dalla teste, comunque appare contrario all'id quod plerumque accidit che, se la ragazza teneva in braccio il fratellino sul lato destro del proprio corpo, costei - cadendo sul lato sinistro - abbia potuto con il peso del proprio corpo gravare sul braccio sinistro del fratellino, per come invece dedotto nel capitolo sub 4) della prova per testi.
Appare arduo sul piano logico, prima ancora che giuridico, ipotizzare che, se il bambino era tenuto in braccio dalla sorella in posizione verticale, sul lato destro del corpo di lei e con il viso rivolto verso la sorella, il braccio sinistro del bambino possa essersi trovato “schiacciato” dal peso del corpo della sorella, caduta sul lato sinistro del proprio corpo, essendo, piuttosto, verosimile
(almeno in base alla ricostruzione della posizione del minore offerta dalla testimone) che il braccio sinistro del piccolo fosse posizionato al di fuori rispetto al braccio destro della sorella. Per_1
Parimenti inverosimile - e, comunque, mai allegata dall'attore - appare la circostanza riferita dalla teste, peraltro in forma dubitativa, secondo cui abbia potuto sbattere il braccio sinistro Per_1 sull'asfalto (“Sono caduti tutti e due a terra. Spontaneamente dichiara: mi ricordo che Pt_2 cercava di proteggere il bambino con il braccio. ADR. il braccio sinistro di era a terra, in Pt_2 mezzo c'era il bambino … ADR dell'Avv. De Maria: , anche se era protetto
Persona_1 dal braccio della sorella, ha comunque sbattuto a terra. ha sbattuto, mi
Persona_1 sembra, il braccio sinistro sull'asfalto … Può darsi che, nel cadere, abbia
Persona_1 sbattuto il braccio sinistro sull'asfalto. Mi sembra che abbia sbattuto il
Persona_1 braccio sinistro, ma non lo so dire con certezza. Anche se portava in braccio il fratello dal Pt_2 lato destro del corpo, poi dopo l'impatto con l'auto lo proteggeva col braccio sinistro, che lei ha sbattuto sull'asfalto”).
Nessuna maggiore indicazione può sul punto trarsi dalle allegazioni attoree, non avendo mai l'odierno attore chiarito in che posizione si trovasse il minore in braccio alla sorella prima dell'asserito impatto con l'auto condotta dalla loro madre.
Tuttavia, a parere di chi scrive, il contenuto del capitolo di prova sub 4) può giustificarsi solo ipotizzando che stesse trasportando il fratello tenendolo in braccio dal lato Parte_2
Tes_ sinistro del proprio corpo, circostanza tuttavia smentita dalle dichiarazioni rese dalla teste .
10 Pertanto, la ridetta circostanza di cui capitolo di prova sub 4) - di per sé non compatibile con la posizione assunta dal minore in braccio alla sorella, per come emersa dall'istruttoria orale - non ha Tes_ trovato alcun riscontro nella deposizione della teste che, sebbene in maniera confusa, ha riferito che il piccolo avrebbe sbattuto il braccio sinistro sull'asfalto, malgrado il Per_1 tentativo della sorella di proteggerlo.
Ebbene, alla luce di quanto precede appare evidente che le plurime aporie in ordine all'esatta dinamica del riferito sinistro destino notevoli perplessità sull'attendibilità dell'unica testimone addotta dall'odierno attore, rendendo quindi il suo apporto conoscitivo, in mancanza di ulteriori ed autonomi riscontri certi ed univoci, di per sé del tutto insufficiente a provare l'effettiva verificazione e la dinamica del sinistro e, di conseguenza, la fondatezza della domanda risarcitoria attorea.
Quanto alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, va evidenziato che non risultano interventi sul posto dell'autorità di pubblica sicurezza, che avrebbero potuto ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro sulla base della verifica dell'eventuale presenza sul posto di videocamere di sorveglianza nonché delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quindi certamente più genuine, dalle persone direttamente coinvolte o da terzi presenti sui luoghi al momento del sinistro.
Al contrario - come efficacemente dedotto dalla difesa della compagnia assicurativa convenuta - le perplessità in ordine all'effettiva verificazione dell'evento lesivo, per come genericamente allegate in citazione, sono acuite dalla circostanza che il sinistro sia stato integralmente gestito in ambito familiare, considerato che la domanda risarcitoria oggetto di causa è stata avanzata da Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore del minore nei confronti
[...] Persona_1
(oltre che della compagnia di assicurazioni) della propria moglie, rimasta contumace.
Sempre in ordine alla mancanza di idonei riscontri oggettivi, relativamente al modulo di constatazione amichevole in atti, sottoscritto solo da quale proprietaria e CP_2 conducente del veicolo VW Golf tg. DZ187DV (cfr. all. 3 all'atto di citazione), va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge
11 inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 [oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005], sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. ex plurimis Cass. civ.,
Sez. 3, n. 25770/2019; Cass. civ., Sez. 3, n. 3567/2013; Cass. civ., Sez. 3, n. 12257/2007; Cass. civ., Sez. Un., n. 10311/2006).
Ne discende che debba essere esclusa qualunque particolare valenza probatoria della dichiarazione sottoscritta dalla contenuta nel modulo C.A.I. (“Nel fare retromarcia non mi avvedevo di CP_2 mia figlia che aveva in braccio il figlio più piccolo e li urtavo con la parte Pt_2 Per_1 posteriore facendoli cadere a terra”) - invero alquanto generica - che deve, piuttosto, essere valutata nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio.
Tuttavia, considerato il complessivo quadro probatorio addotto da parte attrice, connotato dalle ridette notevoli carenze dimostrative, persistono fondati ed insuperabili dubbi sul fatto che tale modulo possa costituire una veridica rappresentazione del sinistro così come dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa risarcitoria.
Pertanto, esaminato il complessivo quadro probatorio in atti, ad avviso di questo Giudice non risulta sufficientemente provato l'an debeatur, non essendo stata offerta sufficiente dimostrazione degli elementi essenziali dell'incidente oggetto di causa.
Dalle considerazioni che precedono discende la superfluità dell'invocata e non disposta c.t.u. medico-legale, richiesta ribadita dall'attore con apposita istanza presentata in data 26.02.2025, nonché nelle note sostitutive dell'udienza di discussione.
12 Ed invero, al riguardo occorre evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 3, n. 8498/2025).
Nel caso in esame, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la c.t.u. medico-legale sarebbe risultata certamente inidonea a colmare le carenze probatorie in cui è incorsa l'odierna parte attrice, sicché va confermata l'ordinanza del 20.11.2024 con cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di , in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
alla rifusione delle stesse nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (tra a € 26.000,01 ed € 52.000,00, parametri minimi in ragione dell'attività concretamente svolta e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 3.809,00.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite con riguardo al rapporto tra l'odierno attore e CP_2 stante la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna di , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , alla rifusione delle spese di lite Persona_1
13 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nulla sulle spese con riguardo al rapporto tra l'odierno attore e stante la CP_2 contumacia di quest'ultima.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 29/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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