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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n.690/23 R.G.A.C. avente per oggetto "servizio di guardia", promossa da
, , difesi da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avv.to Vincenzo IA, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Campobasso,
Via Berlinguer n.1
RICORRENTI contro
, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. Controparte_1
, a Campobasso in via U. Petrella n. 1, domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Sandra DE LUCIA in Campobasso in via S. Antonio dei Lazzari n. 17
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti, dirigenti medici neurologi alle dipendenze della , attualmente in CP_1 servizio presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso (ad eccezione della dott.ssa , Pt_3
oggi in servizio presso altra azienda sanitaria), hanno evidenziato che: nel periodo compreso fra il mese di 25 luglio 2017 ed il 1.12.2019 avevano espletato attività di guardia attiva notturna (dalle ore 20 alle ore 8) presso la UOC di Neurofisiopatologia /Stroke
Unit (nel ricorso è indicato il numero di turni di guardia svolti da ciascun ricorrente).
I ricorrenti rappresentavano:
pagina 1 di 7 -che presso il P.O. di Isernia risultava attivo il servizio di guardia attiva notturna, come poteva evincersi dalla nota del 19.07.2018 acquisita al protocollo del 19.07.2018, a CP_1 CP_1
firma del Direttore della del presidio Parte_6
ospedaliero di Isernia, dott. , indirizzata al Direttore Sanitario del medesimo P.O. Persona_1
di Isernia, in cui si comunicava -a conferma del fatto che il servizio di guardia attiva notturna era attivo - la sospensione del medesimo servizio dal 23 luglio al 31 agosto 2018 al fine di consentire al personale medico di poter fruire del congedo ordinario estivo, nonché dalla
Relazione di CdR ai fini della verifica degli obiettivi di budget datata 30.07.2018, sempre redatta dal Direttore, dott. , dove nella sezione 'Analisi di contesto - Sede di Persona_1
Isernia' è dato leggere: “Da settembre 2017 il personale medico garantisce la guardia attiva presso il reparto h. 24”;
-l'effettuazione del servizio emergeva dai cartellini con timbrature di ciascun Dirigente medico-ricorrente nonché dai turni di servizio relativi al periodo in questione (dal 25.09.2017 e fino al 01.12.2019) disposti su base settimanale dal Responsabile dell'UOC
Neurofisiopatologia dell'Ospedale “Veneziale” di Isernia, controfirmati dalla Direzione
Sanitaria di Isernia e inviati alla Direzione Amministrativa;
-la timbratura senza l'indicazione del Cod. 50 (per mancata informativa in tal senso da parte dell' ) non poteva in alcun modo compromettere il diritto alla retribuzione per Controparte_1
l'attività lavorativa espletata dai dirigenti medici.
I ricorrenti chiedevano, quindi, di condannare la al pagamento della retribuzione CP_1
dovuta per il servizio di guardia attiva notturna prestata nel periodo indicato o, in subordine, di condannare la al pagamento di indennizzo ex art. 2041 c.c.; CP_1
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, replicando che: CP_1
-il ricorso introduttivo era nullo, posto che era assolutamente incerta l'indicazione dell'Azienda convenuta, della quale era presente l'acronimo ma non la denominazione completa, né il codice fiscale, né l'indirizzo;
-essi ricorrenti non erano mai stati autorizzati a svolgere orario di guardia notturna nel proprio reparto, come si evinceva dalla nota prot. n. 3560 del 29.11.2006 a firma del Direttore sanitario P.O. p.t.;
-l'azienda aveva rappresentato tale aspetto ai ricorrenti, comunicando l'impossibilità di accogliere la loro richiesta in seguito all'assenza presso la U.O. Neurologia del P.O.
Veneziale di Isernia del servizio di guardia notturna recante il codice 50, come evidenziato con nota del 21.5.2020 (prot. n. 47998) e prot. 55474 del 25.05.2022;
pagina 2 di 7 -inoltre, i Dirigenti non avevano rispettato il vigente Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro della dirigenza medica/veterinaria (provv. D.G. n. 1409 del 3.11.2011), il quale CP_1 prevede che “…ciascun dirigente tenuto…ad adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze…, che la presenza in servizio e l'orario di lavoro di tutto il personale viene rilevata tramite un sistema informatizzato…e che ciascun dirigente è tenuto a registrare regolarmente la presenza in servizio attraverso la timbratura in entrata e in uscita, presso l'orologio marcatempo sito nella Struttura dove lo stesso presta servizio…”; pertanto, come ribadito dalla nota prot. 113422del 17.09.2013 (di cui all'allegato 4) a firma del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dott.ssa con circolare prot. 13460 Persona_2 dell'11.07.2013 si era stabilito che l'effettuazione di ore rese per prestazioni aggiuntive di qualsiasi tipologia (screening oncologico cod. 30, progetti cod. 40, prestazioni aggiuntive cod.
70, attività libero professionale cod. 90) non potevano essere registrate con l'inserimento di giustificativi, dato che era necessaria la timbratura in entrata e in uscita digitando il relativo codice;
-era infondata la richiesta formulata ex art. 2041 c.c., perché non ne erano stati dimostrati i presupposti giustificativi.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e rinviata alla udienza indicata per decisione.
_____
1.Non si ravvisa alcuna nullità del ricorso introduttivo, come eccepito dalla resistente, sul presupposto che sarebbe “assolutamente incerta l'indicazione dell'Azienda convenuta, della quale era presente l'acronimo ma non la denominazione completa, né il codice fiscale, né
l'indirizzo”; invero, le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta sono assolutamente chiare ed univoche e, comunque, non vi
è stata alcuna lesione del diritto di difesa, anche perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto che l resistente si è costituita ed ha potuto apprestare compiutamente le proprie CP_1
difese, per cui ogni eventuale vizio sarebbe -in ogni caso- sanato.
2.Quanto alla posizione della dott.ssa , risulta -anche per l'indicata ricorrente- Parte_3
radicata la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del
Lavoro, ai sensi del quinto comma dell'art. 413 c.p.c., in quanto la stessa, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, era in servizio presso la , con sede CP_1
pagina 3 di 7 legale in Campobasso;
pertanto, a nulla rileva il fatto che la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, fosse in servizio presso l'Ospedale di Chieti (cfr. note di udienza del 13.05.2024).
3.La domanda è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione in atti non emerge che per il periodo dal 25.09.2017 al 1.12.2019 presso l'UOC di Neurofisiopatologia /Stroke Unit dell'Ospedale di Isernia fosse stato attivato il servizio di guardia notturna e non emerge che i ricorrenti siano stati autorizzati dalla azienda allo svolgimento delle guardie;
in ogni caso, essi neppure risultano aver utilizzato, per la timbratura, i codici prescritti dal sistema di rilevazione delle presenze, la cui digitazione era necessaria per la corretta acquisizione del flusso informatico di registrazione degli orari di lavoro svolti.
Risulta, al contrario, che:
-con nota prot. n. 3560 del 29.11.2006 a firma del Direttore sanitario P.O. (all.1 fascicolo resistente) era stilato elenco delle nelle quali era Parte_7
stato attivato il servizio di guardia notturna. Trattasi delle UUOO di Pronto Soccorso e
Accettazione Isernia e Venafro, Anestesia e Rianimazione Isernia e Venafro, Ostetricia e
Ginecologia Isernia, Cardiologia-Utic Isernia, Medicina Interna-Isernia; pertanto, nel menzionato elenco non era ricompresa l'Unità Operativa in cui i ricorrenti hanno riferito di aver espletato il servizio;
-con nota del 21.5.2020 (prot. n. 47998) a firma della Direzione Amministrativa -Sede di
Isernia (all.2 fascicolo resistente), che risulta inviata anche ai ricorrenti , Pt_1 Pt_2
era espressamente indicato che presso l'U.O. di Neurologia Pt_5 Pt_4 dell'Ospedale di Isernia non era attivato il servizio di guardia notturna;
-anche la successiva nota della Direzione Amministrativa prot. 55474 del 25.05.2022, inviata al legale IA per la posizione della ricorrente , chiariva che il servizio di Pt_3
“guardia notturna o festiva” viene attivato al ricorrere dei presupposti previsti dall'art.26 del
C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, che nella U.O. di Neurologia del Veneziale non era attivato tale servizio e che, in ogni caso, in base al Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro della dirigenza medica/veterinaria (provv. D.G. n. 1409 del 3.11.2011), CP_1
“…ciascun dirigente è tenuto…ad adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze…, che la presenza in servizio e l'orario di lavoro di tutto il personale viene rilevata tramite un sistema informatizzato…e che ciascun dirigente è tenuto a registrare regolarmente la presenza in servizio attraverso la timbratura in entrata e in uscita, presso l'orologio
pagina 4 di 7 marcatempo sito nella Struttura dove lo stesso presta servizio…”; nella nota si specificava, inoltre, che le ore per prestazioni aggiuntive di qualsiasi tipologia non potevano essere registrate con l'inserimento di giustificativi, ma era necessaria la timbratura in entrata e in uscita digitando il relativo codice, così come indicato dalla nota prot. 113422 del 17.09.2013, in cui era ribadito che, come da circolare prot. 13460 dell'11.07.2013, l'effettuazione di ore rese per prestazioni aggiuntive richiedevano timbratura in entrata e in uscita digitando il relativo codice (cfr. allegati 3,4 fascicolo ). CP_1
Invece, la documentazione depositata da parte ricorrente- ossia la nota acquisita al protocollo del 19.07.2018, a firma del Direttore della CP_1 Parte_6
del presidio ospedaliero di Isernia, dott. , indirizzata al Direttore Sanitario del
[...] Persona_1
medesimo P.O. di Isernia, in cui si comunicava la sospensione del servizio di guardia notturna dal 23 luglio al 31 agosto 2018 (doc.3), nonché la Relazione di CdR datata
30.07.2018, redatta sempre dal Direttore, dott. , ove nella sezione “Analisi di Persona_1 contesto - Sede di Isernia” si legge “Da settembre 2017 il personale medico garantisce la guardia attiva presso il reparto h. 24” (doc.4)-non è, all'evidenza, idonea a comprovare la formale istituzione del servizio di guardia notturna presso l'U.O.C. in questione.
Non emerge, quindi, che il servizio di guardia notturna fosse stato formalmente attivato nell'unità in cui prestavano servizio i ricorrenti, né che questi ultimi fossero stati autorizzati al servizio di guardia notturna nella propria o in altre unità operative;
invero, in relazione al settore del pubblico impiego, l'esigenza di una previa autorizzazione formale allo svolgimento di attività che comportino oneri aggiuntivi è giustificata dall'esistenza di vincoli di bilancio (e quindi delle necessarie coperture finanziarie).
Si rileva altresì che, in base all'art. 24 CCNL di riferimento (Capo III, Orario ed organizzazione della prestazione di lavoro, art. 24, punto 9 ultima parte, recante Orario di lavoro dei dirigenti) era previsto che L' ove la presenza deve essere garantita Parte_8
attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
Pertanto, i ricorrenti non hanno allegato né tantomeno dimostrato che le guardie siano state richieste e/o autorizzate dalle competenti strutture di vertice aziendali, con conseguente carenza del requisito della certezza del diritto del lavoratore, la cui sussistenza è richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda.
pagina 5 di 7 Peraltro, i ricorrenti neppure hanno adeguatamente allegato o specificato se abbiano svolto il servizio notturno all'interno del normale orario di lavoro o in eccedenza (cfr. art. 26 CCNL).
4.Anche la domanda ex art. 2041 cc va rigettata.
Laddove si agisca con l'azione ex art. 2041 c.c. deve essere fornita da parte del ricorrente una prova rigorosa della “utilitas” (cfr. Cassazione n.7640/04 in caso di medico che aveva reso prestazione in favore di assistiti oltre il massimale); la S.C. ha chiarito che il ricorrente è tenuto a provare, oltre che la propria "diminuzione patrimoniale" e l'oggettivo vantaggio (in termini economici) per la controparte delle prestazioni rese, anche l'accertamento da parte della azienda pubblica della loro utilità, in termini di effettiva e concreta corrispondenza di dette prestazioni alle esigenze del servizio pubblico;
nello specifico, è necessario il ponderato apprezzamento circa la rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse che, però, non può essere sostituito da un accertamento del giudice ordinario, né può concretizzarsi nel silenzio della amministrazione o in una sua condotta inerte o omissiva;
neppure può ritenersi insito nella natura stessa di una prestazione, in quanto oggettivamente necessaria o utile, perché l'esistenza di una utilità oggettiva della prestazione "è ontologicamente un requisito differente" dal riconoscimento di detta utilità, poiché quest'ultimo presuppone la prima, ma non si identifica con la stessa.
Per concludere, l'accertamento che si richiede per legittimare il diritto all'indennizzo ex art.2041 c.c. richiede un riconoscimento o espresso o, anche, implicito, sempre che in quest'ultimo caso la condotta della PA non si traduca nella mera presa d'atto dell'oggettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'opera o dalla prestazione resa, ma comporti anche una valutazione della sua effettiva utilità che ne certifichi il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta della cosa o della prestazione, al servizio pubblico. Detto accertamento, che funge da ulteriore elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, va nel rispetto dei principi fissati dall'art.2697 cc provato da colui che chiede il riconoscimento del suddetto diritto.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dai ricorrenti, anche perché non rilevano i documenti in atti né le varie comunicazioni di turni, in quanto firmate dai soli direttori dell'unità di riferimento (non vi è alcuna prova della previa indicazione della direzione aziendale).
5.Le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, in particolare vista la novità della questione trattata e considerata la peculiarità
pagina 6 di 7 della vicenda in punto di fatto, in particolare quanto al profilo del legittimo affidamento dei ricorrenti, che risultano aver svolto i turni predisposti dal Direttore dell'UOC di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Compensa le spese processuali.
Campobasso, 26 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n.690/23 R.G.A.C. avente per oggetto "servizio di guardia", promossa da
, , difesi da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avv.to Vincenzo IA, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Campobasso,
Via Berlinguer n.1
RICORRENTI contro
, in persona del legale rapp.te p.t., C.F. Controparte_1
, a Campobasso in via U. Petrella n. 1, domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Sandra DE LUCIA in Campobasso in via S. Antonio dei Lazzari n. 17
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti, dirigenti medici neurologi alle dipendenze della , attualmente in CP_1 servizio presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso (ad eccezione della dott.ssa , Pt_3
oggi in servizio presso altra azienda sanitaria), hanno evidenziato che: nel periodo compreso fra il mese di 25 luglio 2017 ed il 1.12.2019 avevano espletato attività di guardia attiva notturna (dalle ore 20 alle ore 8) presso la UOC di Neurofisiopatologia /Stroke
Unit (nel ricorso è indicato il numero di turni di guardia svolti da ciascun ricorrente).
I ricorrenti rappresentavano:
pagina 1 di 7 -che presso il P.O. di Isernia risultava attivo il servizio di guardia attiva notturna, come poteva evincersi dalla nota del 19.07.2018 acquisita al protocollo del 19.07.2018, a CP_1 CP_1
firma del Direttore della del presidio Parte_6
ospedaliero di Isernia, dott. , indirizzata al Direttore Sanitario del medesimo P.O. Persona_1
di Isernia, in cui si comunicava -a conferma del fatto che il servizio di guardia attiva notturna era attivo - la sospensione del medesimo servizio dal 23 luglio al 31 agosto 2018 al fine di consentire al personale medico di poter fruire del congedo ordinario estivo, nonché dalla
Relazione di CdR ai fini della verifica degli obiettivi di budget datata 30.07.2018, sempre redatta dal Direttore, dott. , dove nella sezione 'Analisi di contesto - Sede di Persona_1
Isernia' è dato leggere: “Da settembre 2017 il personale medico garantisce la guardia attiva presso il reparto h. 24”;
-l'effettuazione del servizio emergeva dai cartellini con timbrature di ciascun Dirigente medico-ricorrente nonché dai turni di servizio relativi al periodo in questione (dal 25.09.2017 e fino al 01.12.2019) disposti su base settimanale dal Responsabile dell'UOC
Neurofisiopatologia dell'Ospedale “Veneziale” di Isernia, controfirmati dalla Direzione
Sanitaria di Isernia e inviati alla Direzione Amministrativa;
-la timbratura senza l'indicazione del Cod. 50 (per mancata informativa in tal senso da parte dell' ) non poteva in alcun modo compromettere il diritto alla retribuzione per Controparte_1
l'attività lavorativa espletata dai dirigenti medici.
I ricorrenti chiedevano, quindi, di condannare la al pagamento della retribuzione CP_1
dovuta per il servizio di guardia attiva notturna prestata nel periodo indicato o, in subordine, di condannare la al pagamento di indennizzo ex art. 2041 c.c.; CP_1
La si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, replicando che: CP_1
-il ricorso introduttivo era nullo, posto che era assolutamente incerta l'indicazione dell'Azienda convenuta, della quale era presente l'acronimo ma non la denominazione completa, né il codice fiscale, né l'indirizzo;
-essi ricorrenti non erano mai stati autorizzati a svolgere orario di guardia notturna nel proprio reparto, come si evinceva dalla nota prot. n. 3560 del 29.11.2006 a firma del Direttore sanitario P.O. p.t.;
-l'azienda aveva rappresentato tale aspetto ai ricorrenti, comunicando l'impossibilità di accogliere la loro richiesta in seguito all'assenza presso la U.O. Neurologia del P.O.
Veneziale di Isernia del servizio di guardia notturna recante il codice 50, come evidenziato con nota del 21.5.2020 (prot. n. 47998) e prot. 55474 del 25.05.2022;
pagina 2 di 7 -inoltre, i Dirigenti non avevano rispettato il vigente Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro della dirigenza medica/veterinaria (provv. D.G. n. 1409 del 3.11.2011), il quale CP_1 prevede che “…ciascun dirigente tenuto…ad adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze…, che la presenza in servizio e l'orario di lavoro di tutto il personale viene rilevata tramite un sistema informatizzato…e che ciascun dirigente è tenuto a registrare regolarmente la presenza in servizio attraverso la timbratura in entrata e in uscita, presso l'orologio marcatempo sito nella Struttura dove lo stesso presta servizio…”; pertanto, come ribadito dalla nota prot. 113422del 17.09.2013 (di cui all'allegato 4) a firma del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dott.ssa con circolare prot. 13460 Persona_2 dell'11.07.2013 si era stabilito che l'effettuazione di ore rese per prestazioni aggiuntive di qualsiasi tipologia (screening oncologico cod. 30, progetti cod. 40, prestazioni aggiuntive cod.
70, attività libero professionale cod. 90) non potevano essere registrate con l'inserimento di giustificativi, dato che era necessaria la timbratura in entrata e in uscita digitando il relativo codice;
-era infondata la richiesta formulata ex art. 2041 c.c., perché non ne erano stati dimostrati i presupposti giustificativi.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e rinviata alla udienza indicata per decisione.
_____
1.Non si ravvisa alcuna nullità del ricorso introduttivo, come eccepito dalla resistente, sul presupposto che sarebbe “assolutamente incerta l'indicazione dell'Azienda convenuta, della quale era presente l'acronimo ma non la denominazione completa, né il codice fiscale, né
l'indirizzo”; invero, le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta sono assolutamente chiare ed univoche e, comunque, non vi
è stata alcuna lesione del diritto di difesa, anche perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto che l resistente si è costituita ed ha potuto apprestare compiutamente le proprie CP_1
difese, per cui ogni eventuale vizio sarebbe -in ogni caso- sanato.
2.Quanto alla posizione della dott.ssa , risulta -anche per l'indicata ricorrente- Parte_3
radicata la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del
Lavoro, ai sensi del quinto comma dell'art. 413 c.p.c., in quanto la stessa, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, era in servizio presso la , con sede CP_1
pagina 3 di 7 legale in Campobasso;
pertanto, a nulla rileva il fatto che la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, fosse in servizio presso l'Ospedale di Chieti (cfr. note di udienza del 13.05.2024).
3.La domanda è infondata e va rigettata.
Dalla documentazione in atti non emerge che per il periodo dal 25.09.2017 al 1.12.2019 presso l'UOC di Neurofisiopatologia /Stroke Unit dell'Ospedale di Isernia fosse stato attivato il servizio di guardia notturna e non emerge che i ricorrenti siano stati autorizzati dalla azienda allo svolgimento delle guardie;
in ogni caso, essi neppure risultano aver utilizzato, per la timbratura, i codici prescritti dal sistema di rilevazione delle presenze, la cui digitazione era necessaria per la corretta acquisizione del flusso informatico di registrazione degli orari di lavoro svolti.
Risulta, al contrario, che:
-con nota prot. n. 3560 del 29.11.2006 a firma del Direttore sanitario P.O. (all.1 fascicolo resistente) era stilato elenco delle nelle quali era Parte_7
stato attivato il servizio di guardia notturna. Trattasi delle UUOO di Pronto Soccorso e
Accettazione Isernia e Venafro, Anestesia e Rianimazione Isernia e Venafro, Ostetricia e
Ginecologia Isernia, Cardiologia-Utic Isernia, Medicina Interna-Isernia; pertanto, nel menzionato elenco non era ricompresa l'Unità Operativa in cui i ricorrenti hanno riferito di aver espletato il servizio;
-con nota del 21.5.2020 (prot. n. 47998) a firma della Direzione Amministrativa -Sede di
Isernia (all.2 fascicolo resistente), che risulta inviata anche ai ricorrenti , Pt_1 Pt_2
era espressamente indicato che presso l'U.O. di Neurologia Pt_5 Pt_4 dell'Ospedale di Isernia non era attivato il servizio di guardia notturna;
-anche la successiva nota della Direzione Amministrativa prot. 55474 del 25.05.2022, inviata al legale IA per la posizione della ricorrente , chiariva che il servizio di Pt_3
“guardia notturna o festiva” viene attivato al ricorrere dei presupposti previsti dall'art.26 del
C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, che nella U.O. di Neurologia del Veneziale non era attivato tale servizio e che, in ogni caso, in base al Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro della dirigenza medica/veterinaria (provv. D.G. n. 1409 del 3.11.2011), CP_1
“…ciascun dirigente è tenuto…ad adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze…, che la presenza in servizio e l'orario di lavoro di tutto il personale viene rilevata tramite un sistema informatizzato…e che ciascun dirigente è tenuto a registrare regolarmente la presenza in servizio attraverso la timbratura in entrata e in uscita, presso l'orologio
pagina 4 di 7 marcatempo sito nella Struttura dove lo stesso presta servizio…”; nella nota si specificava, inoltre, che le ore per prestazioni aggiuntive di qualsiasi tipologia non potevano essere registrate con l'inserimento di giustificativi, ma era necessaria la timbratura in entrata e in uscita digitando il relativo codice, così come indicato dalla nota prot. 113422 del 17.09.2013, in cui era ribadito che, come da circolare prot. 13460 dell'11.07.2013, l'effettuazione di ore rese per prestazioni aggiuntive richiedevano timbratura in entrata e in uscita digitando il relativo codice (cfr. allegati 3,4 fascicolo ). CP_1
Invece, la documentazione depositata da parte ricorrente- ossia la nota acquisita al protocollo del 19.07.2018, a firma del Direttore della CP_1 Parte_6
del presidio ospedaliero di Isernia, dott. , indirizzata al Direttore Sanitario del
[...] Persona_1
medesimo P.O. di Isernia, in cui si comunicava la sospensione del servizio di guardia notturna dal 23 luglio al 31 agosto 2018 (doc.3), nonché la Relazione di CdR datata
30.07.2018, redatta sempre dal Direttore, dott. , ove nella sezione “Analisi di Persona_1 contesto - Sede di Isernia” si legge “Da settembre 2017 il personale medico garantisce la guardia attiva presso il reparto h. 24” (doc.4)-non è, all'evidenza, idonea a comprovare la formale istituzione del servizio di guardia notturna presso l'U.O.C. in questione.
Non emerge, quindi, che il servizio di guardia notturna fosse stato formalmente attivato nell'unità in cui prestavano servizio i ricorrenti, né che questi ultimi fossero stati autorizzati al servizio di guardia notturna nella propria o in altre unità operative;
invero, in relazione al settore del pubblico impiego, l'esigenza di una previa autorizzazione formale allo svolgimento di attività che comportino oneri aggiuntivi è giustificata dall'esistenza di vincoli di bilancio (e quindi delle necessarie coperture finanziarie).
Si rileva altresì che, in base all'art. 24 CCNL di riferimento (Capo III, Orario ed organizzazione della prestazione di lavoro, art. 24, punto 9 ultima parte, recante Orario di lavoro dei dirigenti) era previsto che L' ove la presenza deve essere garantita Parte_8
attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
Pertanto, i ricorrenti non hanno allegato né tantomeno dimostrato che le guardie siano state richieste e/o autorizzate dalle competenti strutture di vertice aziendali, con conseguente carenza del requisito della certezza del diritto del lavoratore, la cui sussistenza è richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda.
pagina 5 di 7 Peraltro, i ricorrenti neppure hanno adeguatamente allegato o specificato se abbiano svolto il servizio notturno all'interno del normale orario di lavoro o in eccedenza (cfr. art. 26 CCNL).
4.Anche la domanda ex art. 2041 cc va rigettata.
Laddove si agisca con l'azione ex art. 2041 c.c. deve essere fornita da parte del ricorrente una prova rigorosa della “utilitas” (cfr. Cassazione n.7640/04 in caso di medico che aveva reso prestazione in favore di assistiti oltre il massimale); la S.C. ha chiarito che il ricorrente è tenuto a provare, oltre che la propria "diminuzione patrimoniale" e l'oggettivo vantaggio (in termini economici) per la controparte delle prestazioni rese, anche l'accertamento da parte della azienda pubblica della loro utilità, in termini di effettiva e concreta corrispondenza di dette prestazioni alle esigenze del servizio pubblico;
nello specifico, è necessario il ponderato apprezzamento circa la rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse che, però, non può essere sostituito da un accertamento del giudice ordinario, né può concretizzarsi nel silenzio della amministrazione o in una sua condotta inerte o omissiva;
neppure può ritenersi insito nella natura stessa di una prestazione, in quanto oggettivamente necessaria o utile, perché l'esistenza di una utilità oggettiva della prestazione "è ontologicamente un requisito differente" dal riconoscimento di detta utilità, poiché quest'ultimo presuppone la prima, ma non si identifica con la stessa.
Per concludere, l'accertamento che si richiede per legittimare il diritto all'indennizzo ex art.2041 c.c. richiede un riconoscimento o espresso o, anche, implicito, sempre che in quest'ultimo caso la condotta della PA non si traduca nella mera presa d'atto dell'oggettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'opera o dalla prestazione resa, ma comporti anche una valutazione della sua effettiva utilità che ne certifichi il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta della cosa o della prestazione, al servizio pubblico. Detto accertamento, che funge da ulteriore elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, va nel rispetto dei principi fissati dall'art.2697 cc provato da colui che chiede il riconoscimento del suddetto diritto.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dai ricorrenti, anche perché non rilevano i documenti in atti né le varie comunicazioni di turni, in quanto firmate dai soli direttori dell'unità di riferimento (non vi è alcuna prova della previa indicazione della direzione aziendale).
5.Le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, in particolare vista la novità della questione trattata e considerata la peculiarità
pagina 6 di 7 della vicenda in punto di fatto, in particolare quanto al profilo del legittimo affidamento dei ricorrenti, che risultano aver svolto i turni predisposti dal Direttore dell'UOC di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Compensa le spese processuali.
Campobasso, 26 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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