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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRACCI ANDREA ETTORE
[...] P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLERI MICHELE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIATE MARIANNA Controparte_2 P.IVA_3
TE CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio per far valere il diritto al risarcimento del danno
[...] CP_1 derivato dal furto di un carico di indumenti spediti dalla terza agli acquirenti di esso. CP_3
L'attrice, che si è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 comma 1 c.c., nei diritti della mittente, avendo pagato a l'indennizzo previsto per l'evento nella polizza, fa valere la responsabilità della CP_3 convenuta per il sinistro accaduto durante il trasporto di cui era stata incaricata.
La convenuta è stata autorizzata alla chiamata di (per brevità: , presso la CP_2 CP_2 quale è assicurata per la responsabilità vettoriale, domandando di essere tenuta indenne da questa terza per quanto fosse tenuta a pagare all'attrice nella subordinata ipotesi di condanna. Part
aveva incaricato del trasporto la convenuta e aveva, a sua volta, incaricato CP_3 CP_1 della esecuzione della prestazione. Il furto è avvenuto nella notte del 30 novembre 2019, mentre Part l'automezzo del sub vettore si trovava, in attesa di riprendere il viaggio, parcheggiato in un'area recintata e videosorvegliata, secondo quanto risulta dai documenti agli atti, e secondo quanto accertato Part dalla stessa attrice mediante perito da essa incaricato, in contraddittorio con un referente di
La dinamica del furto, anche essa non contestata, anche perché ripresa dalle telecamere, è la seguente: più soggetti a bordo di due furgoni tagliano la recinzione dell'area per accedervi e il telone dell'autocarro, prelevando le scatole contenenti gli indumenti e allontanandosi. Nel frattempo, non Part interviene la vigilanza che affermava di avere incaricato per sorvegliare l'area. Non vi erano altre misure di sicurezza oltre quelle descritte, in particolare non era allarmato né il recinto, né il telone dell'automezzo. ccepisce il limite quantitativo della responsabilità del vettore previsto dall'art. 1696 c.c., CP_1 non operante in caso di colpa grave.
Il Tribunale ritiene che ricorra la colpa grave, sia perché mancano dispositivi di sicurezza elementari, come un sistema di allarme nel momento in cui si esercita violenza sul recinto o sul telone, idonei a richiamare l'attenzione della vigilanza al momento opportuno, sia perché i dispositivi adottati si sono rivelati inefficienti, senza che sia stata addotta alcuna circostanza concreta per giustificare che la normale efficacia di essi sia stata elusa senza colpa di chi avrebbe dovuto custodire: non è stato allegato quali fossero i turni di guardia dei vigilanti e se vi fosse qualcuno a guardare i video delle telecamere. La diligenza professionale imposta dall'art. 1176 comma 2 c.c., in relazione al valore del carico sottratto (circa 45 mila euro), richiede senza dubbio l'adozione delle minime cautele sopra descritte, in mancanza delle quali la qualificazione della condotta vettoriale assurge alla colpa grave, di cui Part deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c., essendo l'ausiliare che ha eseguito la CP_1 prestazione inadempiuta.
L'attrice, che ha prodotto le fatture di vendita a dimostrazione del valore della merce sottratta, pari ad euro 45.187,61, importo non contestato dalla convenuta, né dalla terza chiede il minor importo CP_2 di euro 40.668,85, pari all'indennizzo versato a . CP_3
Tale importo deve quindi esserle riconosciuto, con gli interessi dall'esborso al saldo, secondo la disciplina di cui all'art. 1284 c.c. solleva due eccezioni alla domanda avanzata da ei suoi confronti. CP_2 CP_1
Con la prima di esse, invoca la lesione del diritto a surrogarsi nelle ragioni di erso il sub CP_1 Part vettore ai sensi dell'art. 1916 commi 1 e 3 c.c. Tale lesione deriverebbe dalla condotta di Part che ha omesso di compiere gli atti interruttivi della prescrizione del suo diritto verso CP_1
Sul punto la convenuta replica di aver interessato al sinistro comunicando con la propria CP_2 pagina 2 di 3 compagnia a partire da ottobre 2020, così da averla messa in condizione di provvedere agli atti Part necessari per far salve le proprie ragioni verso
L'allegazione di cui al capoverso precedente non è stata replicata, e quindi contestata da che CP_2 Part deve considerarsi perciò responsabile dei danni alle sue ragioni verso soggetto di cui, peraltro, non ha dimostrato la solvibilità, così venendo meno all'onere di provare il danno lamentato.
inoltre, ha invocato la clausola contrattuale, cosiddetta franchigia, che riduce l'indennizzo CP_2 dovuto all'assicurato del 10% in caso di osservanza delle “misure di prevenzione” e del 20% in caso di inosservanza di esse.
Il Tribunale rileva, però, che non ha specificato se l'osservanza delle “misure di prevenzione” CP_2 previste nel contratto possa essere integrata dall'adozione delle cautele antifurto di cui si è discusso sopra, così venendo meno all'onere di compiuta allegazione di tale eccezione, che deve perciò essere accolta nella minor riduzione del 10%.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda avanzata dall'attrice e quindi condanna a pagare a CP_1 [...]
Parte_1 l'importo di euro 40.668,85, con gli interessi specificati in motivazione;
condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 545 per
[...] spese, € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in accoglimento della domanda svolta dalla convenuta, condanna a tenere Controparte_2 indenne da quanto essa sia tenuta a pagare all'attrice in forza di questa sentenza, CP_1 diminuito del 10% in applicazione della franchigia di polizza;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 CP_1
545 per spese, € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRACCI ANDREA ETTORE
[...] P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLERI MICHELE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIATE MARIANNA Controparte_2 P.IVA_3
TE CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio per far valere il diritto al risarcimento del danno
[...] CP_1 derivato dal furto di un carico di indumenti spediti dalla terza agli acquirenti di esso. CP_3
L'attrice, che si è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 comma 1 c.c., nei diritti della mittente, avendo pagato a l'indennizzo previsto per l'evento nella polizza, fa valere la responsabilità della CP_3 convenuta per il sinistro accaduto durante il trasporto di cui era stata incaricata.
La convenuta è stata autorizzata alla chiamata di (per brevità: , presso la CP_2 CP_2 quale è assicurata per la responsabilità vettoriale, domandando di essere tenuta indenne da questa terza per quanto fosse tenuta a pagare all'attrice nella subordinata ipotesi di condanna. Part
aveva incaricato del trasporto la convenuta e aveva, a sua volta, incaricato CP_3 CP_1 della esecuzione della prestazione. Il furto è avvenuto nella notte del 30 novembre 2019, mentre Part l'automezzo del sub vettore si trovava, in attesa di riprendere il viaggio, parcheggiato in un'area recintata e videosorvegliata, secondo quanto risulta dai documenti agli atti, e secondo quanto accertato Part dalla stessa attrice mediante perito da essa incaricato, in contraddittorio con un referente di
La dinamica del furto, anche essa non contestata, anche perché ripresa dalle telecamere, è la seguente: più soggetti a bordo di due furgoni tagliano la recinzione dell'area per accedervi e il telone dell'autocarro, prelevando le scatole contenenti gli indumenti e allontanandosi. Nel frattempo, non Part interviene la vigilanza che affermava di avere incaricato per sorvegliare l'area. Non vi erano altre misure di sicurezza oltre quelle descritte, in particolare non era allarmato né il recinto, né il telone dell'automezzo. ccepisce il limite quantitativo della responsabilità del vettore previsto dall'art. 1696 c.c., CP_1 non operante in caso di colpa grave.
Il Tribunale ritiene che ricorra la colpa grave, sia perché mancano dispositivi di sicurezza elementari, come un sistema di allarme nel momento in cui si esercita violenza sul recinto o sul telone, idonei a richiamare l'attenzione della vigilanza al momento opportuno, sia perché i dispositivi adottati si sono rivelati inefficienti, senza che sia stata addotta alcuna circostanza concreta per giustificare che la normale efficacia di essi sia stata elusa senza colpa di chi avrebbe dovuto custodire: non è stato allegato quali fossero i turni di guardia dei vigilanti e se vi fosse qualcuno a guardare i video delle telecamere. La diligenza professionale imposta dall'art. 1176 comma 2 c.c., in relazione al valore del carico sottratto (circa 45 mila euro), richiede senza dubbio l'adozione delle minime cautele sopra descritte, in mancanza delle quali la qualificazione della condotta vettoriale assurge alla colpa grave, di cui Part deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c., essendo l'ausiliare che ha eseguito la CP_1 prestazione inadempiuta.
L'attrice, che ha prodotto le fatture di vendita a dimostrazione del valore della merce sottratta, pari ad euro 45.187,61, importo non contestato dalla convenuta, né dalla terza chiede il minor importo CP_2 di euro 40.668,85, pari all'indennizzo versato a . CP_3
Tale importo deve quindi esserle riconosciuto, con gli interessi dall'esborso al saldo, secondo la disciplina di cui all'art. 1284 c.c. solleva due eccezioni alla domanda avanzata da ei suoi confronti. CP_2 CP_1
Con la prima di esse, invoca la lesione del diritto a surrogarsi nelle ragioni di erso il sub CP_1 Part vettore ai sensi dell'art. 1916 commi 1 e 3 c.c. Tale lesione deriverebbe dalla condotta di Part che ha omesso di compiere gli atti interruttivi della prescrizione del suo diritto verso CP_1
Sul punto la convenuta replica di aver interessato al sinistro comunicando con la propria CP_2 pagina 2 di 3 compagnia a partire da ottobre 2020, così da averla messa in condizione di provvedere agli atti Part necessari per far salve le proprie ragioni verso
L'allegazione di cui al capoverso precedente non è stata replicata, e quindi contestata da che CP_2 Part deve considerarsi perciò responsabile dei danni alle sue ragioni verso soggetto di cui, peraltro, non ha dimostrato la solvibilità, così venendo meno all'onere di provare il danno lamentato.
inoltre, ha invocato la clausola contrattuale, cosiddetta franchigia, che riduce l'indennizzo CP_2 dovuto all'assicurato del 10% in caso di osservanza delle “misure di prevenzione” e del 20% in caso di inosservanza di esse.
Il Tribunale rileva, però, che non ha specificato se l'osservanza delle “misure di prevenzione” CP_2 previste nel contratto possa essere integrata dall'adozione delle cautele antifurto di cui si è discusso sopra, così venendo meno all'onere di compiuta allegazione di tale eccezione, che deve perciò essere accolta nella minor riduzione del 10%.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda avanzata dall'attrice e quindi condanna a pagare a CP_1 [...]
Parte_1 l'importo di euro 40.668,85, con gli interessi specificati in motivazione;
condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 545 per
[...] spese, € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in accoglimento della domanda svolta dalla convenuta, condanna a tenere Controparte_2 indenne da quanto essa sia tenuta a pagare all'attrice in forza di questa sentenza, CP_1 diminuito del 10% in applicazione della franchigia di polizza;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2 CP_1
545 per spese, € 4.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3