CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8130 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27107 del ruolo generale dell’anno 2020 proposto da: US di D’UR NN & c. s.a.s., già US s.r.l., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Costantino Montesanto, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: avv.costantinomontesanto@pec.giuffre.it del medesimo difensore;
- ricorrente -
contro Estratto ruolo – impugnazione – prova notifiche - Civile Sent. Sez. 5 Num. 8130 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 21/03/2023 2 Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 485/5/2020, depositata in data 16 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 8bis, d.l. n. 137/2020, dal Consigliere RL TR e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 6 marzo 2023; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Stefano Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società US di D’UR NN & c. s.a.s. aveva proposto impugnazione avverso l’estratto di ruolo, dal cui esame aveva avuto conoscenza di numerose cartelle di pagamento a carico della medesima società, ed aveva contestato l’avvenuta notifica o la nullità della notifica, oltre che l’intervenuta prescrizione;
la Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso, avendo accertato la tardività e la inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione e l’intervenuta prescrizione;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate-riscossione aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: era legittima la produzione documentale in appello da parte dell’agente della riscossione, non sussistendo limitazioni, anche se già disponibile in primo grado ma tardivamente prodotta;
le cartelle 3 risultavano regolarmente notificate, dovendosi ritenere che la produzione dell’estratto di ruolo, unitamente alla relata di notifica, fosse idonea ai fini della verifica della regolarità della notifica, anche in considerazione del fatto che la contribuente non aveva proposto alcuna specifica contestazione di non conformità tra la copia e l’originale e di non corrispondenza tra la relata prodotta ed il contenuto cui la stessa si riferiva;
il procedimento notificatorio si era regolarmente svolto, essendosi provveduto mediante notifica diretta a mezzo di posta ordinaria;
dalla regolarità della notifica discendeva la inammissibilità della questione relativa alla intervenuta prescrizione. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate-riscossione depositando controricorso. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Stefano Visonà, ha depositato le proprie osservazioni scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.1. Prima di procedere ad una considerazione analitica dei motivi di ricorso proposti, nei sensi di seguito precisati, si rende necessaria una premessa di fondo. La presente controversia, come si evince dalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti, ha ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo dal cui esame la ricorrente assume di avere avuto conoscenza dell’esistenza di numerose cartelle di pagamento a suo carico. Proprio la asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento è stata alla base della presentazione del ricorso in primo grado avverso l’estratto di ruolo. Sul punto, in particolare sui limiti dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, va dato atto che è intervenuto il legislatore, il quale, con d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando il d.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il 4 comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Sulla portata applicativa della suddetta previsione normativa è di recente intervenuta questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 6 settembre 2022, n. 26283. In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». In sostanza, la Corte ha precisato che con la previsione di non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, salvo le ipotesi eccettuative espressamente previste, il legislatore ha inteso stabilire quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, in quali casi è configurabile l’interesse ad agire del contribuente, conformandolo espressamente in relazione alle specifiche ipotesi tassativamente previste, ponendo sul contribuente l’onere di fornire la prova della sua persistenza, quale condizione dell’azione, in sede giudiziale. 5 Invero, questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Proprio in quanto viene disciplinato specificamente l’interesse ad agire del contribuente, quindi la condizione dell’azione, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti, posto che incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. In questo ambito, dunque, non è possibile configurare in favore della ricorrente la sussistenza dell’interesse ad agire, non risultando sussistente alcuna delle specifiche ipotesi di pericolo di pregiudizio in relazione ai quali soltanto il legislatore ha inteso individuare la persistenza della suddetta condizione dell’azione. Tale considerazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza dell’interesse agire siccome configurato dal legislatore con l’intervento normativo in esame e con la interpretazione nomofilattica di questa Corte. 1.2. Preme, comunque, compiere una ulteriore precisazione sul punto. È vero che, con la pronuncia indicata, la Corte ha affermato che l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, dandone prova della sua sopravvenuta insorgenza, ma parte ricorrente non ha provveduto ad alcuna allegazione in merito fino all’udienza pubblica camerale del 4 aprile 2022, neppure al fine di essere rimessa in termini. Né sussistono i presupposti per una eventuale concessione d’ufficio dei termini per consentire alla parte ricorrente di documentare la sussistenza del proprio interesse ad agire: invero, anche ove venisse provata la sussistenza della condizione dell’azione, così come conformata dal legislatore in caso di autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, i motivi di ricorso proposti, secondo quanto a presso specificato, non sono comunque meritevoli di accoglimento. 6 Tale considerazione, pertanto, preclude l’attivazione del potere ordinatorio di questa Corte di concessione dei suddetti termini. Questa Corte, invero, ha più volte precisato che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127, cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. civ., 10 maggio 2018, n. 11287; Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15106). Conseguentemente, in linea con i suddetti principi, l’eventuale concessione d’ufficio di termini per consentire alla parte ricorrente di potere documentare i presupposti di legge che consentano di configurare la sussistenza del proprio interesse ad agire, secondo i limiti tracciati dalla norma sopravvenuta, si risolverebbe in una dilazione dei termini di decisione della controversia priva di giustificazione, atteso che, come detto, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento. 7 2. Più precisamente, con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5) cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per la controversia nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni prospettate dalla contribuente in ordine alla circostanza che, relativamente a sette cartelle di pagamento, non vi era prova della regolarità della notifica, non essendo stata prodotta né la copia delle cartelle di pagamento, con le relative relate, né l’avviso di ricevimento della raccomanda attestante l’avvenuta notifica. 3. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5) cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per la controversia e per omessa, per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b), bis, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 19, cod. proc. civ.. In particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni prospettate dalla contribuente in ordine alla circostanza che, relativamente a quindici cartelle di pagamento, dalla lettura delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento prodotti si evinceva che le cartelle erano state consegnate, in sua assenza, a persona diversa dal destinatario, sicchè era necessario procedere alla notifica della raccomandata informativa. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili. Va osservato, in primo luogo, che parte ricorrente veicola, in modo generico e promiscuo, censure non omogenee, cioè un error in procedendo (relativo alla violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.) e vizi motivazionali, peraltro secondo la formula della insufficiente 8 motivazione, non più prospettabile secondo la previsione dell’art. 360, comma 5), cod. proc. civ., come novellata dal d.l. n. 83/2012, art. 54, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014), sicchè non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione. Peraltro, si è più volte precisato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112, cod. proc. civ., e l'omesso esame di fatto decisivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., profili unitariamente prospettati con il presente motivo, consiste nella circostanza che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa mentre, nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. In realtà, con riferimento al primo motivo di ricorso, il giudice del gravame ha esaminato la questione della regolarità delle notifiche oggetto di contestazione per tutte le cartelle indicate nell’estratto di ruolo ed ha ritenuto che quel che rilevava era la circostanza, riscontrata in atti, che risultavano prodotti gli estratti di ruolo unitamente alla relata di notifica, compiendo, in tal modo, una valutazione in fatto in ordine alla questione prospettata dalla ricorrente anche relativamente al profilo in oggetto. Sicchè, da un lato, il giudice del gravame ha dato compiuta risposta alla questione della regolarità della notifica delle cartelle;
d’alto lato, con riferimento al vizio motivazionale, rispetto all’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame, il presente motivo prospetta, 9 in realtà, una non ammissibile rivalutazione del suddetto accertamento, in particolare la verifica delle risultanze probatorie e della non idoneità della prova documentale prodotta dalla controricorrente, già fatte oggetto di esame e di valutazione dal giudice del gravame. Con riferimento al secondo motivo, lo stesso non tiene conto del fatto che il giudice del gravame ha evidenziato che, nella fattispecie, le notifiche erano state compiute direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria ed ha quindi ulteriormente evidenziato che, in tal caso, non trova applicazione né la previsione di cui all’art. 149, cod. proc. civ., né la disciplina di cui alla legge m. 890/1982, dunque ha escluso la necessità di provvedere alla notifica della raccomanda informativa (Cass. civ., 23 febbraio 2022, n. 6041). Con tale specifico passaggio motivazionale non si confronta in alcun modo parte ricorrente, limitandosi a ribadire la prospettazione difensiva della necessità della raccomandata informativa nonostante il fatto che il giudice del gravame ne avesse espressamente esclusa la necessità. 4.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 27, lett. a), d. l. 223/2006, per non avere tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni proposte in ordine alla questione della nullità della notifica per non avere la controricorrente dato prova dell’invio della raccomandata informativa. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, oltre che rilevarsi la indistinta formulazione, nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, di profili che attengono ora a vizio di violazione di legge, ora ad errores in procedendo ora a vizio di motivazione, va osservato che il motivo non si confronta con la ragione della decisione in ordine alla questione della legittimità del procedimento notificatorio. 10 Come già evidenziato in sede di esame del secondo motivo, il giudice del gravame ha accertato che, nella fattispecie, le notifiche erano state compiute direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria ed ha quindi ulteriormente evidenziato che, in tal caso, non trova applicazione né la previsione di cui all’art. 149, cod. proc. civ., né la disciplina di cui alla legge m. 890/1982, dunque ha escluso la necessità di provvedere alla notifica della raccomandata informativa. La suddetta considerazione è peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1992 (Cass. civ., n. 17598/2010; Cass. civ., n. 911/2012; Cass. civ., n. 14146/2014; Cass. civ., n. 19771/2013). Si è quindi precisato che (Cass. civ., 10 aprile 2019, n. 10037), in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982. 5.Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per error in procedendo, per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la controversia, consistente nella produzione in giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione di avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle di pagamento non attinenti al giudizio. 11 Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la questione della produzione in giudizio di avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle di pagamento non attinenti al giudizio nonché alla inammissibilità della produzione in appello di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado;
nonché, infine, per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 23 e 24, stesso d.lgs. In particolare, lamenta parte ricorrente di avere prospettato al giudice del gravame la tardività della produzione documentale eseguita dall’Agenzia delle entrate-riscossione in primo grado e la non ammissibilità della produzione in grado di appello, nonché la inconferenza della suddetta produzione in quanto non attinente al giudizio, essendo riferita a cartelle di pagamento non oggetto del giudizio. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la questione della produzione in giudizio di avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle di pagamento non attinenti al giudizio nonché alla inammissibilità della produzione in appello di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado;
nonché, infine, per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 23 e 24, stesso d.lgs. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili. Anche in questo caso, va rilevata l’indistinta formulazione, nell’ambito dei medesimi motivi di ricorso, di profili che attengono 12 ora a vizi per error in procedendo ora a vizi di motivazione ora, relativamente al quinto motivo, a vizi di violazione di legge, peraltro articolati secondo la formula della insufficiente motivazione, non più prospettabile secondo la previsione dell’art. 360, comma 5), cod. proc. civ., come novellata dal d.l. n. 83/2012, art. 54. In ogni caso, circa la questione dell’omessa pronuncia, i motivi sono inammissibili in punto di rilevanza della ragione di censura prospettata circa la non riferibilità di alcuni avvisi di ricevimento alle cartelle contestate in giudizio. Invero, parte ricorrente deduce che l’Agenzia delle entrate- riscossione avrebbe prodotto in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle non attinenti al giudizio e tuttavia tale prospettazione si scontra con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame secondo cui: “nel caso concreto, l’Agenzia di riscossione ha ritualmente prodotto la copia della documentazione attestante l’invio dei plichi contenenti le cartelle in questione”. In sostanza, il giudice del gravame ha selezionato il materiale probatorio e, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento per le quali si era prospettata la mancanza di notificazione, ha compiuto un accertamento in fatto in ordine alla prova della notifica, ciò, evidentemente, a prescindere dal fatto che fossero stati prodotti avvisi di ricevimento riguardanti altre cartelle di pagamento non oggetto di contestazione. Né può ragionarsi in termini di omessa pronuncia sulla questione relativa alla non ammissibilità della produzione in appello della documentazione tardivamente prodotta in primo grado e riprodotta dalla controparte in appello. Sul punto, il giudice del gravame ha dato compiuta risposta alla questione in esame, avendo precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, “la produzione documentale operata da parte appellante è pienamente legittima”, in quanto in appello, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è consentita “la produzione in appello di qualsiasi documento (anche 13 se già disponibile in precedenza, anche se tardivamente esibito in primo grado e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado di giudizio”). Ciò, peraltro, in conformità al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, cod. proc. civ., comma terzo, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. d.lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (anche di recente, 21 ottobre, 2021, n. 29470; Cass. civ., 22 novembre 2017, n. n. 27774). 6. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla nullità o inesistenza della notificazione delle presupposte cartelle di pagamento per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, per mancata prova della notifica, nonché per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b)bis., d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 19, cod. proc. civ., per intervenuta prescrizione del credito. In particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere rigettato la domanda di prescrizione da essa proposta senza avere considerato quanto da essa prospettato circa la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente legittimità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo nonché la intervenuta 14 prescrizione per gli anni di imposta dal 2000 al 2007, anche con riferimento agli interessi e sanzioni per ritardata riscossione. Evidenzia, infine, che la presenza di una istanza di rateizzo, peraltro non concretizzatasi stante l’intervenuta rinuncia, non costituisce atto di riconoscimento del debito. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, va rilevata l’indistinta formulazione, nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, di profili che attengono ora a vizio per error in procedendo ora a vizi di motivazione ora al vizio di violazione di legge, peraltro articolati secondo la formula della insufficiente motivazione, non più prospettabile secondo la previsione dell’art. 360, comma 5), cod. proc. civ., come novellata dal d.l. n. 83/2012, art. 54. Il motivo, peraltro, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata. Il giudice del gravame, dopo avere verificato, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che le cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo erano state regolarmente notificate, ha ritenuto che: ”la mancata impugnazione da parte della contribuente nel termine di giorni sessanta dalla loro notificazione, sia le censure fondate su pretesi vizi degli atti impugnati, sia quelle relative a una pretesa infondatezza della pretesa tributaria in termini di prescrizione dei tributi non possono essere più fatti valere;
perché l’accertata inammissibilità della impugnativa dell’estratto di ruolo (conseguente alla prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento) assorbe ogni ulteriore valutazione e preclude la declaratoria di un’eventuale prescrizione maturata tra la data di notifica delle cartelle e la data del rilascio dell’estratto di ruolo”. Con tale statuizione, incentrata sostanzialmente sulla verifica della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e sulla preclusione nel far valere eccezioni di prescrizioni nell’ambito del giudizio instaurato per l’impugnazione dell’estratto di ruolo, non si misura in alcun modo parte ricorrente, che, come detto, si limita a 15 censurare la sentenza per mancato esame della questione ritenuta decisiva della prescrizione e della decadenza e a riproporre la questione della nullità o insistenza della notifica, profili sui quali, come visto, il giudice del gravame si è pronunciato. L’ulteriore profilo di censura, relativo alla questione della presenza di una istanza di rateizzo e alla non qualificabilità della stessa quale atto di riconoscimento del debito, oltre che inammissibile in quanto introdotto nell’ambito di una non consentita commistione di ragioni di censure prospettate sia per errores in procedendo sia per vizi di motivazione che per violazione di legge, attiene ad un profilo che non è stato posto dal giudice del gravame alla base del ragionamento seguito al fine di dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione, sicchè è irrilevante ai fini del giudizio. 7. Con l’ottavo motivo di ricorso si censura la sentenza per “eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati sui punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza – impugnativa dell’estratto di ruolo e verifica della prescrizione”. Lamenta parte ricorrente che il giudice del gravame non si sarebbe pronunciato sulla questione dell’eventuale successivo decorso del termine di prescrizione anche nel caso in cui sia stata data la prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo oggetto di impugnazione ed evidenzia che, nella specie, si sarebbe verificata la prescrizione anche dalla data di notifica delle cartelle di pagamento. Il motivo è inammissibile. Il giudice del gravame si è pronunciato sulla questione in esame, avendo precisato, come detto, che, in conseguenza dell’accertata regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo, era inammissibile l’eccezione di prescrizione maturata tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di rilascio dell’estratto di ruolo. 16 Così pronunciando, il giudice del gravame ha quindi statuito anche in ordine alla eccezione dell’eventuale prescrizione sorta in data successiva alla notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, il motivo è comunque inammissibile in quanto parte ricorrente si limita a dedurre l’intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati nelle cartelle senza allegare i fatti da cui sia desumibile la decorrenza della prescrizione. Il motivo è comunque infondato. A parte la considerazione di fondo che, per quanto sopra evidenziato, la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, secondo la disciplina sopravvenuta, preclude ogni possibilità di esaminare ogni questione che attenga al merito delle ragioni di doglianza, ivi compresa la questione della intervenuta prescrizione, va comunque osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi prima del recente intervento normativo, la ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo trovava il suo presupposto in un’azione recuperatoria, cioè diretta a recuperare, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto (Cass. civ., 25 febbraio 2019, n. 5443). In altri termini, l'impugnazione della cartella di pagamento, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, era ritenuta ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si sarebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22946). 17 Nel caso in esame, il giudice del gravame ha accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, sicchè la parte avrebbe dovuto procedere all’impugnazione facendo valere le proprie ragioni nella finestra temporale ammessa. Laddove, in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, ora limitato dal legislatore con la specificazione dell’interesse ad agire, si deducano fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto ovvero successivamente alla notifica della cartella, la parte può eventualmente esercitare l'opposizione ex art. 615, c.p.c., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, qual è il processo tributario (Cass. civ., Sez. U., n. 22080 del 2017). Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto che, avendo accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, non poteva procedersi all’esame di questioni che attenevano al verificarsi di fatti estintivi della pretesa, oramai definitivamente consolidatasi nelle cartelle di pagamento non tempestivamente impugnate. 8. Con il nono motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, a seguito della rituale notifica delle cartelle di pagamento. Evidenzia parte ricorrente che l’Agenzia delle entrate-riscossione non aveva provveduto alla rituale notifica delle cartelle di pagamento, sicchè il ruolo non poteva produrre i suoi effetti giuridici, e che tale profilo non è stato oggetto di accertamento da parte del giudice del gravame, non avendo tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni proposte dalla ricorrente sul punto. Il motivo è inammissibile. 18 Si è già avuto modo di precisare che il giudice del gravame, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo erano state regolarmente notificate, sicchè la ragione di doglianza ora prospettata non si confronta in alcun modo con quanto accertato e statuito dalla sentenza censurata. In conclusione, il ricorso è inammissibile per mancanza dell’interesse ad agire della ricorrente. Ai fini delle spese di lite del presente giudizio, il sopravvenuto intervento normativo e la conseguente interpretazione nomofilattica di questa Corte, cui si è fatto riferimento, comportano la compensazione delle stesse. Non sussistono, inoltre, i presupposti processuali per l’applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 15 settembre 2014, n. 19464; Cass. civ., 7 dicembre 2018, n. 31732), la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta, circostanza ravvisabile nel presente giudizio in cui il legislatore ha inteso disciplinare, in data successiva alla proposizione del presente ricorso, in quali casi è configurabile l’interesse ad agire del contribuente qualora sia stato impugnato l’estratto di ruolo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2022 e, a seguito di
- ricorrente -
contro Estratto ruolo – impugnazione – prova notifiche - Civile Sent. Sez. 5 Num. 8130 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 21/03/2023 2 Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 485/5/2020, depositata in data 16 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 8bis, d.l. n. 137/2020, dal Consigliere RL TR e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 6 marzo 2023; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Stefano Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società US di D’UR NN & c. s.a.s. aveva proposto impugnazione avverso l’estratto di ruolo, dal cui esame aveva avuto conoscenza di numerose cartelle di pagamento a carico della medesima società, ed aveva contestato l’avvenuta notifica o la nullità della notifica, oltre che l’intervenuta prescrizione;
la Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso, avendo accertato la tardività e la inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione e l’intervenuta prescrizione;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate-riscossione aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: era legittima la produzione documentale in appello da parte dell’agente della riscossione, non sussistendo limitazioni, anche se già disponibile in primo grado ma tardivamente prodotta;
le cartelle 3 risultavano regolarmente notificate, dovendosi ritenere che la produzione dell’estratto di ruolo, unitamente alla relata di notifica, fosse idonea ai fini della verifica della regolarità della notifica, anche in considerazione del fatto che la contribuente non aveva proposto alcuna specifica contestazione di non conformità tra la copia e l’originale e di non corrispondenza tra la relata prodotta ed il contenuto cui la stessa si riferiva;
il procedimento notificatorio si era regolarmente svolto, essendosi provveduto mediante notifica diretta a mezzo di posta ordinaria;
dalla regolarità della notifica discendeva la inammissibilità della questione relativa alla intervenuta prescrizione. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate-riscossione depositando controricorso. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Stefano Visonà, ha depositato le proprie osservazioni scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.1. Prima di procedere ad una considerazione analitica dei motivi di ricorso proposti, nei sensi di seguito precisati, si rende necessaria una premessa di fondo. La presente controversia, come si evince dalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti, ha ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo dal cui esame la ricorrente assume di avere avuto conoscenza dell’esistenza di numerose cartelle di pagamento a suo carico. Proprio la asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento è stata alla base della presentazione del ricorso in primo grado avverso l’estratto di ruolo. Sul punto, in particolare sui limiti dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, va dato atto che è intervenuto il legislatore, il quale, con d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando il d.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il 4 comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Sulla portata applicativa della suddetta previsione normativa è di recente intervenuta questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 6 settembre 2022, n. 26283. In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». In sostanza, la Corte ha precisato che con la previsione di non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, salvo le ipotesi eccettuative espressamente previste, il legislatore ha inteso stabilire quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, in quali casi è configurabile l’interesse ad agire del contribuente, conformandolo espressamente in relazione alle specifiche ipotesi tassativamente previste, ponendo sul contribuente l’onere di fornire la prova della sua persistenza, quale condizione dell’azione, in sede giudiziale. 5 Invero, questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Proprio in quanto viene disciplinato specificamente l’interesse ad agire del contribuente, quindi la condizione dell’azione, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti, posto che incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. In questo ambito, dunque, non è possibile configurare in favore della ricorrente la sussistenza dell’interesse ad agire, non risultando sussistente alcuna delle specifiche ipotesi di pericolo di pregiudizio in relazione ai quali soltanto il legislatore ha inteso individuare la persistenza della suddetta condizione dell’azione. Tale considerazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza dell’interesse agire siccome configurato dal legislatore con l’intervento normativo in esame e con la interpretazione nomofilattica di questa Corte. 1.2. Preme, comunque, compiere una ulteriore precisazione sul punto. È vero che, con la pronuncia indicata, la Corte ha affermato che l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, dandone prova della sua sopravvenuta insorgenza, ma parte ricorrente non ha provveduto ad alcuna allegazione in merito fino all’udienza pubblica camerale del 4 aprile 2022, neppure al fine di essere rimessa in termini. Né sussistono i presupposti per una eventuale concessione d’ufficio dei termini per consentire alla parte ricorrente di documentare la sussistenza del proprio interesse ad agire: invero, anche ove venisse provata la sussistenza della condizione dell’azione, così come conformata dal legislatore in caso di autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, i motivi di ricorso proposti, secondo quanto a presso specificato, non sono comunque meritevoli di accoglimento. 6 Tale considerazione, pertanto, preclude l’attivazione del potere ordinatorio di questa Corte di concessione dei suddetti termini. Questa Corte, invero, ha più volte precisato che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127, cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. civ., 10 maggio 2018, n. 11287; Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15106). Conseguentemente, in linea con i suddetti principi, l’eventuale concessione d’ufficio di termini per consentire alla parte ricorrente di potere documentare i presupposti di legge che consentano di configurare la sussistenza del proprio interesse ad agire, secondo i limiti tracciati dalla norma sopravvenuta, si risolverebbe in una dilazione dei termini di decisione della controversia priva di giustificazione, atteso che, come detto, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento. 7 2. Più precisamente, con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5) cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per la controversia nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni prospettate dalla contribuente in ordine alla circostanza che, relativamente a sette cartelle di pagamento, non vi era prova della regolarità della notifica, non essendo stata prodotta né la copia delle cartelle di pagamento, con le relative relate, né l’avviso di ricevimento della raccomanda attestante l’avvenuta notifica. 3. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5) cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per la controversia e per omessa, per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b), bis, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 19, cod. proc. civ.. In particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni prospettate dalla contribuente in ordine alla circostanza che, relativamente a quindici cartelle di pagamento, dalla lettura delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento prodotti si evinceva che le cartelle erano state consegnate, in sua assenza, a persona diversa dal destinatario, sicchè era necessario procedere alla notifica della raccomandata informativa. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili. Va osservato, in primo luogo, che parte ricorrente veicola, in modo generico e promiscuo, censure non omogenee, cioè un error in procedendo (relativo alla violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.) e vizi motivazionali, peraltro secondo la formula della insufficiente 8 motivazione, non più prospettabile secondo la previsione dell’art. 360, comma 5), cod. proc. civ., come novellata dal d.l. n. 83/2012, art. 54, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014), sicchè non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione. Peraltro, si è più volte precisato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112, cod. proc. civ., e l'omesso esame di fatto decisivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., profili unitariamente prospettati con il presente motivo, consiste nella circostanza che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa mentre, nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. In realtà, con riferimento al primo motivo di ricorso, il giudice del gravame ha esaminato la questione della regolarità delle notifiche oggetto di contestazione per tutte le cartelle indicate nell’estratto di ruolo ed ha ritenuto che quel che rilevava era la circostanza, riscontrata in atti, che risultavano prodotti gli estratti di ruolo unitamente alla relata di notifica, compiendo, in tal modo, una valutazione in fatto in ordine alla questione prospettata dalla ricorrente anche relativamente al profilo in oggetto. Sicchè, da un lato, il giudice del gravame ha dato compiuta risposta alla questione della regolarità della notifica delle cartelle;
d’alto lato, con riferimento al vizio motivazionale, rispetto all’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame, il presente motivo prospetta, 9 in realtà, una non ammissibile rivalutazione del suddetto accertamento, in particolare la verifica delle risultanze probatorie e della non idoneità della prova documentale prodotta dalla controricorrente, già fatte oggetto di esame e di valutazione dal giudice del gravame. Con riferimento al secondo motivo, lo stesso non tiene conto del fatto che il giudice del gravame ha evidenziato che, nella fattispecie, le notifiche erano state compiute direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria ed ha quindi ulteriormente evidenziato che, in tal caso, non trova applicazione né la previsione di cui all’art. 149, cod. proc. civ., né la disciplina di cui alla legge m. 890/1982, dunque ha escluso la necessità di provvedere alla notifica della raccomanda informativa (Cass. civ., 23 febbraio 2022, n. 6041). Con tale specifico passaggio motivazionale non si confronta in alcun modo parte ricorrente, limitandosi a ribadire la prospettazione difensiva della necessità della raccomandata informativa nonostante il fatto che il giudice del gravame ne avesse espressamente esclusa la necessità. 4.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 27, lett. a), d. l. 223/2006, per non avere tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni proposte in ordine alla questione della nullità della notifica per non avere la controricorrente dato prova dell’invio della raccomandata informativa. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, oltre che rilevarsi la indistinta formulazione, nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, di profili che attengono ora a vizio di violazione di legge, ora ad errores in procedendo ora a vizio di motivazione, va osservato che il motivo non si confronta con la ragione della decisione in ordine alla questione della legittimità del procedimento notificatorio. 10 Come già evidenziato in sede di esame del secondo motivo, il giudice del gravame ha accertato che, nella fattispecie, le notifiche erano state compiute direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria ed ha quindi ulteriormente evidenziato che, in tal caso, non trova applicazione né la previsione di cui all’art. 149, cod. proc. civ., né la disciplina di cui alla legge m. 890/1982, dunque ha escluso la necessità di provvedere alla notifica della raccomandata informativa. La suddetta considerazione è peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1992 (Cass. civ., n. 17598/2010; Cass. civ., n. 911/2012; Cass. civ., n. 14146/2014; Cass. civ., n. 19771/2013). Si è quindi precisato che (Cass. civ., 10 aprile 2019, n. 10037), in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982. 5.Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per error in procedendo, per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la controversia, consistente nella produzione in giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione di avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle di pagamento non attinenti al giudizio. 11 Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la questione della produzione in giudizio di avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle di pagamento non attinenti al giudizio nonché alla inammissibilità della produzione in appello di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado;
nonché, infine, per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 23 e 24, stesso d.lgs. In particolare, lamenta parte ricorrente di avere prospettato al giudice del gravame la tardività della produzione documentale eseguita dall’Agenzia delle entrate-riscossione in primo grado e la non ammissibilità della produzione in grado di appello, nonché la inconferenza della suddetta produzione in quanto non attinente al giudizio, essendo riferita a cartelle di pagamento non oggetto del giudizio. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la questione della produzione in giudizio di avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle di pagamento non attinenti al giudizio nonché alla inammissibilità della produzione in appello di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado;
nonché, infine, per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 23 e 24, stesso d.lgs. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili. Anche in questo caso, va rilevata l’indistinta formulazione, nell’ambito dei medesimi motivi di ricorso, di profili che attengono 12 ora a vizi per error in procedendo ora a vizi di motivazione ora, relativamente al quinto motivo, a vizi di violazione di legge, peraltro articolati secondo la formula della insufficiente motivazione, non più prospettabile secondo la previsione dell’art. 360, comma 5), cod. proc. civ., come novellata dal d.l. n. 83/2012, art. 54. In ogni caso, circa la questione dell’omessa pronuncia, i motivi sono inammissibili in punto di rilevanza della ragione di censura prospettata circa la non riferibilità di alcuni avvisi di ricevimento alle cartelle contestate in giudizio. Invero, parte ricorrente deduce che l’Agenzia delle entrate- riscossione avrebbe prodotto in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle non attinenti al giudizio e tuttavia tale prospettazione si scontra con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame secondo cui: “nel caso concreto, l’Agenzia di riscossione ha ritualmente prodotto la copia della documentazione attestante l’invio dei plichi contenenti le cartelle in questione”. In sostanza, il giudice del gravame ha selezionato il materiale probatorio e, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento per le quali si era prospettata la mancanza di notificazione, ha compiuto un accertamento in fatto in ordine alla prova della notifica, ciò, evidentemente, a prescindere dal fatto che fossero stati prodotti avvisi di ricevimento riguardanti altre cartelle di pagamento non oggetto di contestazione. Né può ragionarsi in termini di omessa pronuncia sulla questione relativa alla non ammissibilità della produzione in appello della documentazione tardivamente prodotta in primo grado e riprodotta dalla controparte in appello. Sul punto, il giudice del gravame ha dato compiuta risposta alla questione in esame, avendo precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, “la produzione documentale operata da parte appellante è pienamente legittima”, in quanto in appello, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è consentita “la produzione in appello di qualsiasi documento (anche 13 se già disponibile in precedenza, anche se tardivamente esibito in primo grado e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado di giudizio”). Ciò, peraltro, in conformità al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, cod. proc. civ., comma terzo, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. d.lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (anche di recente, 21 ottobre, 2021, n. 29470; Cass. civ., 22 novembre 2017, n. n. 27774). 6. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla nullità o inesistenza della notificazione delle presupposte cartelle di pagamento per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, per mancata prova della notifica, nonché per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b)bis., d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 19, cod. proc. civ., per intervenuta prescrizione del credito. In particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere rigettato la domanda di prescrizione da essa proposta senza avere considerato quanto da essa prospettato circa la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente legittimità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo nonché la intervenuta 14 prescrizione per gli anni di imposta dal 2000 al 2007, anche con riferimento agli interessi e sanzioni per ritardata riscossione. Evidenzia, infine, che la presenza di una istanza di rateizzo, peraltro non concretizzatasi stante l’intervenuta rinuncia, non costituisce atto di riconoscimento del debito. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, va rilevata l’indistinta formulazione, nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, di profili che attengono ora a vizio per error in procedendo ora a vizi di motivazione ora al vizio di violazione di legge, peraltro articolati secondo la formula della insufficiente motivazione, non più prospettabile secondo la previsione dell’art. 360, comma 5), cod. proc. civ., come novellata dal d.l. n. 83/2012, art. 54. Il motivo, peraltro, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata. Il giudice del gravame, dopo avere verificato, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che le cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo erano state regolarmente notificate, ha ritenuto che: ”la mancata impugnazione da parte della contribuente nel termine di giorni sessanta dalla loro notificazione, sia le censure fondate su pretesi vizi degli atti impugnati, sia quelle relative a una pretesa infondatezza della pretesa tributaria in termini di prescrizione dei tributi non possono essere più fatti valere;
perché l’accertata inammissibilità della impugnativa dell’estratto di ruolo (conseguente alla prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento) assorbe ogni ulteriore valutazione e preclude la declaratoria di un’eventuale prescrizione maturata tra la data di notifica delle cartelle e la data del rilascio dell’estratto di ruolo”. Con tale statuizione, incentrata sostanzialmente sulla verifica della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e sulla preclusione nel far valere eccezioni di prescrizioni nell’ambito del giudizio instaurato per l’impugnazione dell’estratto di ruolo, non si misura in alcun modo parte ricorrente, che, come detto, si limita a 15 censurare la sentenza per mancato esame della questione ritenuta decisiva della prescrizione e della decadenza e a riproporre la questione della nullità o insistenza della notifica, profili sui quali, come visto, il giudice del gravame si è pronunciato. L’ulteriore profilo di censura, relativo alla questione della presenza di una istanza di rateizzo e alla non qualificabilità della stessa quale atto di riconoscimento del debito, oltre che inammissibile in quanto introdotto nell’ambito di una non consentita commistione di ragioni di censure prospettate sia per errores in procedendo sia per vizi di motivazione che per violazione di legge, attiene ad un profilo che non è stato posto dal giudice del gravame alla base del ragionamento seguito al fine di dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione, sicchè è irrilevante ai fini del giudizio. 7. Con l’ottavo motivo di ricorso si censura la sentenza per “eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati sui punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza – impugnativa dell’estratto di ruolo e verifica della prescrizione”. Lamenta parte ricorrente che il giudice del gravame non si sarebbe pronunciato sulla questione dell’eventuale successivo decorso del termine di prescrizione anche nel caso in cui sia stata data la prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo oggetto di impugnazione ed evidenzia che, nella specie, si sarebbe verificata la prescrizione anche dalla data di notifica delle cartelle di pagamento. Il motivo è inammissibile. Il giudice del gravame si è pronunciato sulla questione in esame, avendo precisato, come detto, che, in conseguenza dell’accertata regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo, era inammissibile l’eccezione di prescrizione maturata tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di rilascio dell’estratto di ruolo. 16 Così pronunciando, il giudice del gravame ha quindi statuito anche in ordine alla eccezione dell’eventuale prescrizione sorta in data successiva alla notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, il motivo è comunque inammissibile in quanto parte ricorrente si limita a dedurre l’intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati nelle cartelle senza allegare i fatti da cui sia desumibile la decorrenza della prescrizione. Il motivo è comunque infondato. A parte la considerazione di fondo che, per quanto sopra evidenziato, la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, secondo la disciplina sopravvenuta, preclude ogni possibilità di esaminare ogni questione che attenga al merito delle ragioni di doglianza, ivi compresa la questione della intervenuta prescrizione, va comunque osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi prima del recente intervento normativo, la ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo trovava il suo presupposto in un’azione recuperatoria, cioè diretta a recuperare, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto (Cass. civ., 25 febbraio 2019, n. 5443). In altri termini, l'impugnazione della cartella di pagamento, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, era ritenuta ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si sarebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22946). 17 Nel caso in esame, il giudice del gravame ha accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, sicchè la parte avrebbe dovuto procedere all’impugnazione facendo valere le proprie ragioni nella finestra temporale ammessa. Laddove, in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, ora limitato dal legislatore con la specificazione dell’interesse ad agire, si deducano fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto ovvero successivamente alla notifica della cartella, la parte può eventualmente esercitare l'opposizione ex art. 615, c.p.c., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, qual è il processo tributario (Cass. civ., Sez. U., n. 22080 del 2017). Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto che, avendo accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, non poteva procedersi all’esame di questioni che attenevano al verificarsi di fatti estintivi della pretesa, oramai definitivamente consolidatasi nelle cartelle di pagamento non tempestivamente impugnate. 8. Con il nono motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) e 5), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, a seguito della rituale notifica delle cartelle di pagamento. Evidenzia parte ricorrente che l’Agenzia delle entrate-riscossione non aveva provveduto alla rituale notifica delle cartelle di pagamento, sicchè il ruolo non poteva produrre i suoi effetti giuridici, e che tale profilo non è stato oggetto di accertamento da parte del giudice del gravame, non avendo tenuto conto delle osservazioni, eccezioni e deduzioni proposte dalla ricorrente sul punto. Il motivo è inammissibile. 18 Si è già avuto modo di precisare che il giudice del gravame, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo erano state regolarmente notificate, sicchè la ragione di doglianza ora prospettata non si confronta in alcun modo con quanto accertato e statuito dalla sentenza censurata. In conclusione, il ricorso è inammissibile per mancanza dell’interesse ad agire della ricorrente. Ai fini delle spese di lite del presente giudizio, il sopravvenuto intervento normativo e la conseguente interpretazione nomofilattica di questa Corte, cui si è fatto riferimento, comportano la compensazione delle stesse. Non sussistono, inoltre, i presupposti processuali per l’applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 15 settembre 2014, n. 19464; Cass. civ., 7 dicembre 2018, n. 31732), la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta, circostanza ravvisabile nel presente giudizio in cui il legislatore ha inteso disciplinare, in data successiva alla proposizione del presente ricorso, in quali casi è configurabile l’interesse ad agire del contribuente qualora sia stato impugnato l’estratto di ruolo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2022 e, a seguito di