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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1152/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa SA UE Presidente
D.ssa IA Ermini Consigliere
Dott. EN SA Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1152/2025, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
IA ER (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Firenze, Piazza Acciaiuoli n. 19, giusta procura in atti;
- appellante – contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
VA NA (c.f. e DO BA (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio, in C.F._5
Firenze, Via della Colonna n. 29, giusta procura in atti;
- appellato - con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
21/11/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Nelle more del giudizio di appello, le parti hanno raggiunto l'intesa per conciliare il presente giudizio alle seguenti condizioni: 1) dichiarare e Confermare la separazione personale dei coniugi;
2) Il Signor verserà alla moglie Signora Controparte_1 [...]
, l'assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione ai sensi di legge, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della Sentenza di definizione del presente procedimento;
3) Entro tre
1 giorni dalla Sentenza della Corte d'Appello, emessa a seguito dell'udienza del
21/11/25, la Signora rimborserà al coniuge Signor Parte_1 CP_1
, la somma di Euro 7.480,78, prelevata ultra dimidium a seguito di liquidazione
[...] del rapporto di conto corrente e dei fondi di investimento cointestati tra loro, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN [...], relative al conto corrente intestato al solo coniuge;
4) Il Signor si assumerà per intero gli CP_1 oneri condominiali ordinari, nonché le utenze (elettrica, gas metano, telefonica, idrica e
Tari) relative all'immobile in comunione legale, adibito a civile abitazione e posto in
Firenze, Via Maccari 4, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1571, subalterno 13, categoria A/2, classe 4, rendita Euro 1.211,09, oltre annesso box auto censito al foglio 69, particella 1658, subalterno 5; 5) Le parti, ex art. 1111 c.c., convengono di mantenere la comunione per la durata di dieci anni sugli immobili posti in Firenze, Via Maccari 4 e più precisamente 1) sull'immobile per civile abitazione in
Firenze, Via Maccari 4, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1571, subalterno 13, categoria A/2, classe 4, rendita Euro 1.211,09, oltre annesso box auto censito al foglio 69, particella 1658, subalterno 5; 2) sull'immobile ad uso autorimessa in Firenze, Via Maccari 4, piano S1, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1658, subalterno 8, categoria C/6, classe 7, rendita Euro 109,90; 3) sull'immobile ad uso autorimessa in Firenze, Via Maccari 4, piano T, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1656, subalterno 6, categoria C/6, classe
73 rendita Euro 46,02. La predetta pattuizione sarà trascritta a cura e spese del Signor
. Tutto ciò premesso, con le presenti note si richiede che Codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello, Voglia pronunciare Sentenza di conferma della separazione personale delle parti, sulla base degli accordi di cui sopra, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir pronunciare la separazione personale da , Controparte_1 esponendo come la convivenza con lo stesso fosse diventata intollerabile, e chiedendo a titolo di mantenimento l'importo di €. 1.500,00 mensili.
A fondamento della domanda deduceva di mantenimento, deduceva l'esistenza di un elevato divario fra i redditi dei coniugi, il fatto che con la sola pensione di cui godeva
(pari a 750 euro mensili) non avrebbe potuto mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie agli apporti economici del marito e che la stessa per i 47 anni di matrimonio aveva provveduto alla cura dei figli e della casa permettendo al marito di dedicarsi maggiormente al lavoro.
2 Costituitosi nel giudizio di primo grado, aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronunzia della separazione ma domandava che il contributo economico in favore della moglie fosse limitato alla somma di € 500,00, deducendo che la richiesta di mantenimento si basava solo sull'equiparazione dei redditi, senza considerare il patrimonio della ricorrente.
Deduceva, peraltro, di non percepire € 5.000,00 mensili, bensì circa € 3.500,00 netti, come risultante dalle dichiarazioni fiscali, a cui aggiungere il ricavato derivante dal lavoro stagionale ad Ischia che, tuttavia, era limitato a sei mesi l'anno e produceva compensi modesti. Evidenziava di aver sempre sostenuto le spese della famiglia e degli immobili, comprese utenze, oneri condominiali e generi alimentari, per un esborso medio di circa € 2.300,00 mensili e che, invece, la non aveva fornito Pt_1 alcuna indicazione sul proprio patrimonio, pur essendo proprietaria di beni immobili e titolare di una pensione di € 750,00 mensili.
II. Con sentenza n. 1612/2025, depositata in data 09.05.2025 e notificata in data
19.05.2025, il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione personale dei coniugi e poneva a carico di , “con effetto a decorrere dalla presente Controparte_1 pronuncia, l'obbligo di corrispondere a un assegno di separazione Parte_1 di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, riconosceva alla l'assegno separativo “a fronte di una situazione dei coniugi Pt_1 sostanzialmente equilibrata sotto il profilo delle proprietà immobiliari, la pensione percepita da è superiore alla pensione della moglie, nel senso che il Controparte_1 primo può contare su un reddito mensile stabile superiore a quello su cui può invece contare la convenuta”.
Lo stesso veniva determinato in 500 euro mensili in quanto la “non aveva Pt_1 offerto prova (della quale era onerata, in quanto richiedente un assegno separativo) della precisa entità delle ulteriori entrate che, per quanto non stabili, ella riceve comunque da anni, avendo dichiarato di continuare a lavorare 'al nero' come parrucchiera. L'affermazione della ricorrente secondo cui ella percepirebbe soltanto €
100,00 al mese da tale attività non regolare è peraltro in contrasto con quanto dichiarato in merito al denaro contante accumulato negli anni, in misura, evidentemente, non esigua, giacché la è in grado di versare in contanti il canone Pt_1 di locazione di € 500,00 mensili”.
III. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello dinanzi alla Parte_1
Corte di Firenze, sulla base dei seguenti motivi.
3 a) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle condizioni economiche della sig.ra Pt_1
b) errata/omessa valutazione dell'onere probatorio posto a carico della sig.ra Pt_1
c) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle condizioni economiche del sig. mattera
d) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie relative al tenore di vita goduto dalla sig.ra in costanza di matrimonio ed all'apporto dato dal sig. mattera Pt_1
e) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla decorrenza dell'assegno di mantenimento
f) errata compensazione delle spese di giudizio
L'appellante chiedeva pertanto la modifica della sentenza sul punto, con conseguente condanna del alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
IV. In data 30.06.2025, il Procuratore Generale, visto l'atto di appello, esprimeva parere contrario.
V. In data 16.10.2025 si costituiva in giudizio , deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei motivi di impugnazione e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado
VI. In data 17.11.2025, le parti comunicavano di avere, nelle more del giudizio di appello, raggiunto un accordo definendo ogni contenzioso in essere tra loro alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte supra riportate.
VII. all'esito dell'udienza cartolare la Corte tratteneva la causa in decisione.
VIII. La Corte prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che reputa condivisibile e meritevole di essere recepito nel presente provvedimento. Tenuto conto dell'oggetto della vertenza -concernente la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della signora e dell'assenza di questioni concernenti il mantenimento dei CP_1 figli maggiorenni, la soluzione concordata appare rispettosa dei principi di solidarietà familiare disposti dall'ordinamento e pertanto, a modifica della sentenza di primo grado, recepisce la regolamentazione per come concordata tra le parti.
IX. Le spese integrali del giudizio, in aderenza agli accordi assunti, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la separazione e dispone che i rapporti economici tra le parti siano regolati dagli accordi delle parti, che per l'effetto
4 recepisce nella presente sentenza, come trascritti in epigrafe, con compensazione integrale delle spese di lite
Firenze 3.12.25
Il cons. relatore
EN SA
La presidente
SA UE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
5
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa SA UE Presidente
D.ssa IA Ermini Consigliere
Dott. EN SA Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1152/2025, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
IA ER (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Firenze, Piazza Acciaiuoli n. 19, giusta procura in atti;
- appellante – contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
VA NA (c.f. e DO BA (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio, in C.F._5
Firenze, Via della Colonna n. 29, giusta procura in atti;
- appellato - con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
21/11/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Nelle more del giudizio di appello, le parti hanno raggiunto l'intesa per conciliare il presente giudizio alle seguenti condizioni: 1) dichiarare e Confermare la separazione personale dei coniugi;
2) Il Signor verserà alla moglie Signora Controparte_1 [...]
, l'assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione ai sensi di legge, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della Sentenza di definizione del presente procedimento;
3) Entro tre
1 giorni dalla Sentenza della Corte d'Appello, emessa a seguito dell'udienza del
21/11/25, la Signora rimborserà al coniuge Signor Parte_1 CP_1
, la somma di Euro 7.480,78, prelevata ultra dimidium a seguito di liquidazione
[...] del rapporto di conto corrente e dei fondi di investimento cointestati tra loro, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN [...], relative al conto corrente intestato al solo coniuge;
4) Il Signor si assumerà per intero gli CP_1 oneri condominiali ordinari, nonché le utenze (elettrica, gas metano, telefonica, idrica e
Tari) relative all'immobile in comunione legale, adibito a civile abitazione e posto in
Firenze, Via Maccari 4, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1571, subalterno 13, categoria A/2, classe 4, rendita Euro 1.211,09, oltre annesso box auto censito al foglio 69, particella 1658, subalterno 5; 5) Le parti, ex art. 1111 c.c., convengono di mantenere la comunione per la durata di dieci anni sugli immobili posti in Firenze, Via Maccari 4 e più precisamente 1) sull'immobile per civile abitazione in
Firenze, Via Maccari 4, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1571, subalterno 13, categoria A/2, classe 4, rendita Euro 1.211,09, oltre annesso box auto censito al foglio 69, particella 1658, subalterno 5; 2) sull'immobile ad uso autorimessa in Firenze, Via Maccari 4, piano S1, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1658, subalterno 8, categoria C/6, classe 7, rendita Euro 109,90; 3) sull'immobile ad uso autorimessa in Firenze, Via Maccari 4, piano T, censito al NCF dello stesso Comune al foglio 69, particella 1656, subalterno 6, categoria C/6, classe
73 rendita Euro 46,02. La predetta pattuizione sarà trascritta a cura e spese del Signor
. Tutto ciò premesso, con le presenti note si richiede che Codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello, Voglia pronunciare Sentenza di conferma della separazione personale delle parti, sulla base degli accordi di cui sopra, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir pronunciare la separazione personale da , Controparte_1 esponendo come la convivenza con lo stesso fosse diventata intollerabile, e chiedendo a titolo di mantenimento l'importo di €. 1.500,00 mensili.
A fondamento della domanda deduceva di mantenimento, deduceva l'esistenza di un elevato divario fra i redditi dei coniugi, il fatto che con la sola pensione di cui godeva
(pari a 750 euro mensili) non avrebbe potuto mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie agli apporti economici del marito e che la stessa per i 47 anni di matrimonio aveva provveduto alla cura dei figli e della casa permettendo al marito di dedicarsi maggiormente al lavoro.
2 Costituitosi nel giudizio di primo grado, aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronunzia della separazione ma domandava che il contributo economico in favore della moglie fosse limitato alla somma di € 500,00, deducendo che la richiesta di mantenimento si basava solo sull'equiparazione dei redditi, senza considerare il patrimonio della ricorrente.
Deduceva, peraltro, di non percepire € 5.000,00 mensili, bensì circa € 3.500,00 netti, come risultante dalle dichiarazioni fiscali, a cui aggiungere il ricavato derivante dal lavoro stagionale ad Ischia che, tuttavia, era limitato a sei mesi l'anno e produceva compensi modesti. Evidenziava di aver sempre sostenuto le spese della famiglia e degli immobili, comprese utenze, oneri condominiali e generi alimentari, per un esborso medio di circa € 2.300,00 mensili e che, invece, la non aveva fornito Pt_1 alcuna indicazione sul proprio patrimonio, pur essendo proprietaria di beni immobili e titolare di una pensione di € 750,00 mensili.
II. Con sentenza n. 1612/2025, depositata in data 09.05.2025 e notificata in data
19.05.2025, il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione personale dei coniugi e poneva a carico di , “con effetto a decorrere dalla presente Controparte_1 pronuncia, l'obbligo di corrispondere a un assegno di separazione Parte_1 di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, riconosceva alla l'assegno separativo “a fronte di una situazione dei coniugi Pt_1 sostanzialmente equilibrata sotto il profilo delle proprietà immobiliari, la pensione percepita da è superiore alla pensione della moglie, nel senso che il Controparte_1 primo può contare su un reddito mensile stabile superiore a quello su cui può invece contare la convenuta”.
Lo stesso veniva determinato in 500 euro mensili in quanto la “non aveva Pt_1 offerto prova (della quale era onerata, in quanto richiedente un assegno separativo) della precisa entità delle ulteriori entrate che, per quanto non stabili, ella riceve comunque da anni, avendo dichiarato di continuare a lavorare 'al nero' come parrucchiera. L'affermazione della ricorrente secondo cui ella percepirebbe soltanto €
100,00 al mese da tale attività non regolare è peraltro in contrasto con quanto dichiarato in merito al denaro contante accumulato negli anni, in misura, evidentemente, non esigua, giacché la è in grado di versare in contanti il canone Pt_1 di locazione di € 500,00 mensili”.
III. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello dinanzi alla Parte_1
Corte di Firenze, sulla base dei seguenti motivi.
3 a) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle condizioni economiche della sig.ra Pt_1
b) errata/omessa valutazione dell'onere probatorio posto a carico della sig.ra Pt_1
c) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alle condizioni economiche del sig. mattera
d) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie relative al tenore di vita goduto dalla sig.ra in costanza di matrimonio ed all'apporto dato dal sig. mattera Pt_1
e) errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla decorrenza dell'assegno di mantenimento
f) errata compensazione delle spese di giudizio
L'appellante chiedeva pertanto la modifica della sentenza sul punto, con conseguente condanna del alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
IV. In data 30.06.2025, il Procuratore Generale, visto l'atto di appello, esprimeva parere contrario.
V. In data 16.10.2025 si costituiva in giudizio , deducendo Controparte_1
l'insussistenza dei motivi di impugnazione e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado
VI. In data 17.11.2025, le parti comunicavano di avere, nelle more del giudizio di appello, raggiunto un accordo definendo ogni contenzioso in essere tra loro alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte supra riportate.
VII. all'esito dell'udienza cartolare la Corte tratteneva la causa in decisione.
VIII. La Corte prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che reputa condivisibile e meritevole di essere recepito nel presente provvedimento. Tenuto conto dell'oggetto della vertenza -concernente la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della signora e dell'assenza di questioni concernenti il mantenimento dei CP_1 figli maggiorenni, la soluzione concordata appare rispettosa dei principi di solidarietà familiare disposti dall'ordinamento e pertanto, a modifica della sentenza di primo grado, recepisce la regolamentazione per come concordata tra le parti.
IX. Le spese integrali del giudizio, in aderenza agli accordi assunti, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la separazione e dispone che i rapporti economici tra le parti siano regolati dagli accordi delle parti, che per l'effetto
4 recepisce nella presente sentenza, come trascritti in epigrafe, con compensazione integrale delle spese di lite
Firenze 3.12.25
Il cons. relatore
EN SA
La presidente
SA UE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
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