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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1025/2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2024 R.G. promossa da:
, con sede in Palagonia, via Metastasio n. 10, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , p.i. e c.f. , Parte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_2 C.F._1 Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
in Palagonia, via Vincenzo Bellini n. 18, presso lo studio dell'avv. Vincenza Pirracchio, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Maurizio Daidone, presso il cui studio in Catania, via Giacomo Leopardi n. 53, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E contro
, nata a [...] il [...], c.fa rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Antonio Sabella, presso il cui studio in Catania, via Giacomo Leopardi n. 53, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
***
Pagina 1 Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688, I comma, c.p.c., e , Parte_2 Parte_1
quest'ultimo anche nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, hanno dedotto:
[...]
- di essere proprietari la società dei terreni agricoli siti in Mineo identificati al catasto al foglio 47, particelle 137-138-43-118 nonché al foglio 64, particelle 162 e quote della particella 164 e della particella 165; i germani dei terreni siti in agro di Mineo identificati in catasto al foglio Parte_1
64, particelle 1-2-193 e quote della particella 165 e della particella 164;
- che, in data 23.11.2024, - incaricato della coltivazione dei terreni siti in agro di Controparte_1
Mineo identificati al catasto al foglio 47, particelle 37 e 168, di proprietà della signora
[...]
- si è introdotto all'interno della particella 137 del foglio 47 di proprietà della CP_2 [...]
, ha scavato sul terreno tra la detta particella 137 e la Parte_1
stradella insistente sulla adiacente particella 136 e vi ha installato un tubo di collegamento alla già esistente tubazione che corre al di sotto della stradella, di esclusiva pertinenza e proprietà dei ricorrenti, portandolo verso la strada provinciale n. 31;
- che tale tubatura appare finalizzata a condurre l'acqua edotta dal pozzo sito nella particella 164 attraversando le particelle 162 (di proprietà della , 2 e 193 (di proprietà dei Parte_1
germani ) - ove già insiste una tubazione che serve esclusivamente i terreni di proprietà Parte_1
dei ricorrenti - così cercando di creare illegittimamente una servitù inesistente a carico dei terreni di proprietà degli odierni ricorrenti a favore di altri terreni identificati al foglio 47, particelle 37 e 168 di proprietà CP_2
Sul presupposto che l'opera realizzata sia idonea a gravare i fondi di proprietà dei ricorrenti da una servitù inesistente per stato dei luoghi e titoli e reputando sussistente il periculum in mora, “in quanto nel caso di completamento dell'opera si creerebbe una illegittima ed illecita servitù con conseguente danno”, la parte ricorrente ha chiesto “ordinare alla sig.ra ed al Controparte_2
sig. la immediata rimozione delle opere illegittimamente eseguite e la rimessa in Controparte_1
pristino dello stato dei luoghi come lo stesso era precedentemente alle opere denunciate ordinando la rimozione del tubo illegittimamente apposto”, con vittoria di spese e compensi e condanna dei resistenti, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro pari ad almeno
50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere che saranno ordinate.
Costituitosi in giudizio, – premesso di svolgere l'attività di imprenditore agricolo Controparte_1
e di avere sottoscritto, in data 14.07.2019 e per la durata di quindici anni, un contratto di affitto di fondi rustici con la signora avente ad oggetto anche le particelle interessante dal presente CP_2
Pagina 2 giudizio – ha eccepito, per quel che qui rileva, la preesistenza della condottura idrica contestata, e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, preliminarmente, la sua estromissione deal giudizio.
Si è costituita in giudizio anche , contestando in fatto e in diritto la domanda Controparte_2
dei ricorrenti, evidenziando in particolare la preesistenza della “condotta interrata, che parte ricorrente afferma di essere di loro esclusiva proprietà” e che, “in occasione del danneggiamento della condotta ad opera di terzi avvenuto nell'autunno del 2024, il Sig. , di comune accordo CP_1
con la Sig.ra , ha provveduto a posare una nuova condotta che corre Controparte_2 parallelamente alla tubazione interrata preesistente ed adiacente alla SP 201”. Tanto premesso, ha chiesto rigettarsi il ricorso e accertare la preesistenza della condotta che insiste sulla particella 137 del foglio 47 NCT di Mineo nonché la preesistenza della condotta d'acqua che dal pozzo romano conduce l'acqua alle particelle 37 e 168. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6 marzo 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e richieste istruttorie.
Appare opportuno premettere, per le argomentazioni che di seguito verranno esposte in ordine all'insussistenza del periculum in mora, che non occorre espletare attività istruttoria.
È d'uopo poi evidenziare, sempre in via preliminare, che non sussistono i presupposti dell'estromissione dal giudizio del , poiché non ricorrono le ipotesi disciplinate dagli artt. CP_1
108, 109 e 111 c.p.c.
Andando al merito della controversia, nell'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare richiesto, deve sussistere una situazione di pericolo di danno che promani da una cosa ad un'altra. La causa del danno deve derivare da altro bene anche se per effetto di un'attività umana che però si sia già esaurita e cristallizzata nella condizione fattuale del bene stesso. Quanto al periculum in mora, come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità,
“la condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso” (in termini Cassazione civile, sez. II, 22 agosto 2022, n. 25094).
Inoltre, come icasticamente spiegato dal Tribunale di Catania, sez. III, 23 maggio 2021, “l'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o
Pagina 3 di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio- temporale, del pericolo sovrastante la cosa”.
Nel caso in esame, non è dato riscontrare i superiori presupposti. Anzitutto manca il requisito della materialità, in quanto i ricorrenti allegano una lesione del proprio diritto di proprietà, poiché il tubo collocato dal ne costituirebbe una potenziale limitazione, giacché idoneo a costituire una CP_1
servitù; ma non allegano alcun danno al fondo che è l'oggetto di quel diritto e il solo che può ricevere tutela con l'azione di danno temuto, dal quale esulano le lesioni cosiddette formali.
Dall'assenza di materialità discende anche la carenza di gravità del pericolo, in quanto questo deve essere capace di distruggere o deteriore in maniera significativa la res. Sotto altro profilo, manca la prossimità del danno, in quanto la limitazione del diritto di proprietà – qualora la domanda ricorrente fosse fondata e quindi venisse dimostrata l'inesistenza della preesistente conduttura idrica
– potrebbe avvenire soltanto una volta decorso il termine per usucapire.
In altri termini, non sussiste il presupposto del periculum in mora, come declinato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità condivisa da questo giudice, che deve connotare l'azione di danno temuto, che ha natura cautelare, per cui l'azione in tanto è giustificata in quanto nelle more del giudizio di merito il fondo dei ricorrenti potrebbe subire un danno materiale grave e prossimo.
La situazione lamentata, invece, può trovare adeguata tutela nell'ambito di un giudizio di merito.
Muovendo dai superiori principi, il ricorso appare infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (come dichiarato dai ricorrenti) e delle attività effettivamente espletate, senza l'aumento previsto dall'art. 4, comma II, del citato d.m., in quanto la presenza di più soggetti in causa non ha comportato maggiori oneri difensivi.
Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, ogni contraria eccezione e deduzione disattese o assorbite:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei resistenti di euro 562,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Caltagirone, il 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
Pagina 4
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2024 R.G. promossa da:
, con sede in Palagonia, via Metastasio n. 10, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , p.i. e c.f. , Parte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_2 C.F._1 Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
in Palagonia, via Vincenzo Bellini n. 18, presso lo studio dell'avv. Vincenza Pirracchio, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Maurizio Daidone, presso il cui studio in Catania, via Giacomo Leopardi n. 53, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E contro
, nata a [...] il [...], c.fa rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Antonio Sabella, presso il cui studio in Catania, via Giacomo Leopardi n. 53, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
***
Pagina 1 Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688, I comma, c.p.c., e , Parte_2 Parte_1
quest'ultimo anche nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, hanno dedotto:
[...]
- di essere proprietari la società dei terreni agricoli siti in Mineo identificati al catasto al foglio 47, particelle 137-138-43-118 nonché al foglio 64, particelle 162 e quote della particella 164 e della particella 165; i germani dei terreni siti in agro di Mineo identificati in catasto al foglio Parte_1
64, particelle 1-2-193 e quote della particella 165 e della particella 164;
- che, in data 23.11.2024, - incaricato della coltivazione dei terreni siti in agro di Controparte_1
Mineo identificati al catasto al foglio 47, particelle 37 e 168, di proprietà della signora
[...]
- si è introdotto all'interno della particella 137 del foglio 47 di proprietà della CP_2 [...]
, ha scavato sul terreno tra la detta particella 137 e la Parte_1
stradella insistente sulla adiacente particella 136 e vi ha installato un tubo di collegamento alla già esistente tubazione che corre al di sotto della stradella, di esclusiva pertinenza e proprietà dei ricorrenti, portandolo verso la strada provinciale n. 31;
- che tale tubatura appare finalizzata a condurre l'acqua edotta dal pozzo sito nella particella 164 attraversando le particelle 162 (di proprietà della , 2 e 193 (di proprietà dei Parte_1
germani ) - ove già insiste una tubazione che serve esclusivamente i terreni di proprietà Parte_1
dei ricorrenti - così cercando di creare illegittimamente una servitù inesistente a carico dei terreni di proprietà degli odierni ricorrenti a favore di altri terreni identificati al foglio 47, particelle 37 e 168 di proprietà CP_2
Sul presupposto che l'opera realizzata sia idonea a gravare i fondi di proprietà dei ricorrenti da una servitù inesistente per stato dei luoghi e titoli e reputando sussistente il periculum in mora, “in quanto nel caso di completamento dell'opera si creerebbe una illegittima ed illecita servitù con conseguente danno”, la parte ricorrente ha chiesto “ordinare alla sig.ra ed al Controparte_2
sig. la immediata rimozione delle opere illegittimamente eseguite e la rimessa in Controparte_1
pristino dello stato dei luoghi come lo stesso era precedentemente alle opere denunciate ordinando la rimozione del tubo illegittimamente apposto”, con vittoria di spese e compensi e condanna dei resistenti, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro pari ad almeno
50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere che saranno ordinate.
Costituitosi in giudizio, – premesso di svolgere l'attività di imprenditore agricolo Controparte_1
e di avere sottoscritto, in data 14.07.2019 e per la durata di quindici anni, un contratto di affitto di fondi rustici con la signora avente ad oggetto anche le particelle interessante dal presente CP_2
Pagina 2 giudizio – ha eccepito, per quel che qui rileva, la preesistenza della condottura idrica contestata, e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, preliminarmente, la sua estromissione deal giudizio.
Si è costituita in giudizio anche , contestando in fatto e in diritto la domanda Controparte_2
dei ricorrenti, evidenziando in particolare la preesistenza della “condotta interrata, che parte ricorrente afferma di essere di loro esclusiva proprietà” e che, “in occasione del danneggiamento della condotta ad opera di terzi avvenuto nell'autunno del 2024, il Sig. , di comune accordo CP_1
con la Sig.ra , ha provveduto a posare una nuova condotta che corre Controparte_2 parallelamente alla tubazione interrata preesistente ed adiacente alla SP 201”. Tanto premesso, ha chiesto rigettarsi il ricorso e accertare la preesistenza della condotta che insiste sulla particella 137 del foglio 47 NCT di Mineo nonché la preesistenza della condotta d'acqua che dal pozzo romano conduce l'acqua alle particelle 37 e 168. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6 marzo 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e richieste istruttorie.
Appare opportuno premettere, per le argomentazioni che di seguito verranno esposte in ordine all'insussistenza del periculum in mora, che non occorre espletare attività istruttoria.
È d'uopo poi evidenziare, sempre in via preliminare, che non sussistono i presupposti dell'estromissione dal giudizio del , poiché non ricorrono le ipotesi disciplinate dagli artt. CP_1
108, 109 e 111 c.p.c.
Andando al merito della controversia, nell'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare richiesto, deve sussistere una situazione di pericolo di danno che promani da una cosa ad un'altra. La causa del danno deve derivare da altro bene anche se per effetto di un'attività umana che però si sia già esaurita e cristallizzata nella condizione fattuale del bene stesso. Quanto al periculum in mora, come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità,
“la condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso” (in termini Cassazione civile, sez. II, 22 agosto 2022, n. 25094).
Inoltre, come icasticamente spiegato dal Tribunale di Catania, sez. III, 23 maggio 2021, “l'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o
Pagina 3 di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio- temporale, del pericolo sovrastante la cosa”.
Nel caso in esame, non è dato riscontrare i superiori presupposti. Anzitutto manca il requisito della materialità, in quanto i ricorrenti allegano una lesione del proprio diritto di proprietà, poiché il tubo collocato dal ne costituirebbe una potenziale limitazione, giacché idoneo a costituire una CP_1
servitù; ma non allegano alcun danno al fondo che è l'oggetto di quel diritto e il solo che può ricevere tutela con l'azione di danno temuto, dal quale esulano le lesioni cosiddette formali.
Dall'assenza di materialità discende anche la carenza di gravità del pericolo, in quanto questo deve essere capace di distruggere o deteriore in maniera significativa la res. Sotto altro profilo, manca la prossimità del danno, in quanto la limitazione del diritto di proprietà – qualora la domanda ricorrente fosse fondata e quindi venisse dimostrata l'inesistenza della preesistente conduttura idrica
– potrebbe avvenire soltanto una volta decorso il termine per usucapire.
In altri termini, non sussiste il presupposto del periculum in mora, come declinato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità condivisa da questo giudice, che deve connotare l'azione di danno temuto, che ha natura cautelare, per cui l'azione in tanto è giustificata in quanto nelle more del giudizio di merito il fondo dei ricorrenti potrebbe subire un danno materiale grave e prossimo.
La situazione lamentata, invece, può trovare adeguata tutela nell'ambito di un giudizio di merito.
Muovendo dai superiori principi, il ricorso appare infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (come dichiarato dai ricorrenti) e delle attività effettivamente espletate, senza l'aumento previsto dall'art. 4, comma II, del citato d.m., in quanto la presenza di più soggetti in causa non ha comportato maggiori oneri difensivi.
Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, ogni contraria eccezione e deduzione disattese o assorbite:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei resistenti di euro 562,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Caltagirone, il 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
Pagina 4