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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca__________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 15 luglio 2025 ha deliberato, con le forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3555/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 11280/2024 emessa in data 9 novembre 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, crappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Silvia Crisopulli PEC
; Email_1
-APPELLANTE-
E
C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, nel presente procedimento, dagli Avvocati Saverio Schiavone pec:
e Andrea Core pec: Email_2
; Email_3
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 20 dicembre 2024 Parte_2 ha impugnato la sentenza n.11280/2024 emessa con le forme della trattazine
[...] scritta di cui all'art.127 ter cpc dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 9 novembre
2024 . Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dAL Controparte_1 dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato AL lavoratrice e condannava la società AL RE .
Avverso la sentenza è stata proposta impugnazione dAL società Parte_1 per i motivi appresso specificati.
La causa, fissata inizialmente per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, nelle forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter cpc , è stata rinviata per la trattazione in presenza su richiesta dell'appellante contenuta nelle note depositate il 4 luglio 2025, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, statuendo sulla domanda proposta da
[...] che assumeva di essere stata licenziata in difetto di un qualsivoglia CP_1 provvedimento scritto o orale, nel contraddittorio con il datore di lavoro che si costituiva tramite l'amministratore giudiziario essendo l'impresa convenuta sottoposta a sequestro giudiziario preventivo, accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia del licenziamento e condannava la Società AL RE .
Il primo giudice affrontava in via preliminare la questione della competenza del Giudice del Lavoro a conoscere della controversia in ragione della condizione del datore di lavoro di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (considerato che dAL visura emergeva che le quote sociali della società resistente erano state sottoposte a sequestro preventivo con ordinanza del 7.7.2021 nell'ambito del procedimento n.1033/2020
RGTL e n.14107/19 Pr. Rep. Trib. Roma e che era stato nominato un curatore giudiziario) richiamando, per affermarla, l'opinione della Suprema Corte (ord.n.
7445/2017).
Rigettava, altresì, sempre in via preliminare, la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art.107 cpc formulata dAL lavoratrice nei confronti della società che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione ex art.57 CCI, si sarebbe offerta di acquistare le quote di Parte_1
Nel merito, ritenuta pacifica la sussistenza della volontà datoriale di recedere dal rapporto fin dal 22 maggio 2020, quando venne redatta la lettera di licenziamento per giusta causa e considerato che la negava di averla mai ricevuta, sostenendo che CP_1
Pag. 2 di 9 dalle buste paga si desumesse la data del 3 luglio 2020 quale data del licenziamento che sarebbe stato orale e come tale inefficace, affermava che l'oggetto del processo dovesse ritenersi solo il quomodo ovvero la forma del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza dei requisiti di forma e di efficacia.
Rilevato che era stata prodotta la lettera di licenziamento, preceduta dAL lettera di contestazione disciplinare comunicata con cartolina di ricevimento, precisava quanto al licenziamento, che PHI Manaement aveva depositato, oltre AL lettera, una ricevuta di
“mancata consegna” senza alcuna attestazione e comunque per lo più illeggibile, nonché l'esito della consegna verificato online sul sito delle TE.
Riteneva che la prova dell'arrivo a destinazione del documento dovesse essere particolarmente rigorosa e, dunque, fornita mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero, con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, ovvero, ancora, anche mediante presunzioni, concludendo che non ricorressero sufficienti elementi per integrare la presunzione di arrivo a destinazione della lettera di ricevimento .
Riteneva conseguentemente che il licenziamento fosse privo di forma scritta, come tale inefficace ai sensi dell'art. 2 L. n. 604/66 e l'inoperatività della decadenza in quanto l'art. 32 L. n. 183/2010 in mancanza della comunicazione del licenziamento in forma scritta ovvero una comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi anche successiva.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame la articolando Parte_1 quattro motivi di appello.
Con il primo motivo, parte appellante censura la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto l'irregolarità del procedimento notificatorio.
Specifica l'appellante che all'esito del perfezionamento della cessione della totalità delle quote rappresentative del capitale sociale della di cui all'atto stipulato in data 5 settembre 2024 e della conseguente apprensione della interezza degli incartamenti relativi AL Società odierna appellante, era stata rinvenuta la documentazione che non era stato possibile produrre in primo grado concernente la notifica della lettera di licenziamento.
Da essa si sarebbe potuto desumere che la lettera di licenziamento non solo era stata correttamente spedita, ma era pure giunta all'indirizzo della Sig.ra CP_1
Ciò si sarebbe potuto desumere dal cedolino della raccomandata di spedizione “3- copia destinatario” versato agli atti del primo grado di giudizio e ora in copia leggibile,
Pag. 3 di 9 nonché dAL copia ( e riproduzione fotografica) della busta recante l'annotazione “LA
23/5” (ossia IA SO) ed il timbro in calce di avvenuta restituzione al mittente per “compiuta giacenza” .
L'acquisizione di detta documentazione sarebbe stata indispensabile AL stregua dell'art.437 cpc poiché tali documenti sarebbero stati dotati di decisività e certezza contribuendo all'accertamento della verità materiale.
Secondo le Sezioni Unite, sent. n. 10790/2017, la prova indispensabile sarebbe stata quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dAL pronuncia gravata smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nella preclusione istruttoria.
Per altro, la avrebbe omesso di riferire al Giudice gli effettivi contorni della CP_1 vicenda e che le fosse già ben nota l'esistenza del procedimento disciplinare avviato a suo carico, essendo stata destinataria di un valido provvedimento espulsivo, comminato per una prolungata ed ingiustificata assenza dal posto di lavoro, previamente contestata come addebito nelle forme e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Infine, la si sarebbe trovata nella condizione di non rinvenire prima la documentazione in esame, che era stata data per smarrita, a causa della complessa situazione verificatasi in dipendenza delle vicende penali che avevano interessato la
, vicende dipanatesi nel periodo interessato dall'attuale giudizio. Rimandando e Pt_3 producendo i vari provvedimenti penali che si erano succeduti tra il 2019 ed il 2021, che avevano portato al sequestro delle quote sociali di evidenziava che la misura cautelare era stata inizialmente disposta con decreto di sequestro finalizzato AL confisca emesso il 23 luglio 2019 dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 14107/2019, sequestro successivamente confermato con ordinanza del 07 luglio 2021 dal Tribunale del Riesame, ma che il provvedimento di sequestro che aveva attinto le quote della società era stato comminato con provvedimento reso in appello dal Tribunale del Riesame di Roma, per effetto dell'impugnazione promossa su istanza del PM, Dott.ssa Calabretta, avverso l'Ordinanza del GIP del 21 gennaio 2020, che aveva inizialmente revocato la richiesta di sequestro delle suddette quote
(RG.n.46/2020 TL). Tale successione di eventi avrebbe comportato anche il ripetuto trasferimento della documentazione, dall'allora Amministratore della società al
Pag. 4 di 9 CU Giudiziario e viceversa, a seconda delle sorti che interessavano il sequestro, AL fine definitivamente confermato;
ciò avrebbe inciso sulla possibilità dell'ordinata tenuta della documentazione, riflettendosi sulla vicenda oggetto dell'attuale giudizio e compromettendo in una prima fase la reperibilità della documentazione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza gravata, poiché, per effetto della comunicazione del licenziamento, doveva ritenersi maturata la decadenza dAL impugnazione del licenziamento e/o sua inefficacia per il mancato rispetto del termine di legge di 180 giorni per il deposito del ricorso introduttivo, che pertanto andava dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erronea valutazione delle prove nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2720 c.p.c. nella parte in cui il primo
Giudice ha rilevato il mancato deposito di tutti gli atti del procedimento notificatorio, tale per cui non vi sarebbero stati sufficienti elementi per ritenere integrata la presunzione di arrivo a destinazione della lettera di ricevimento.
Il Tribunale si sarebbe determinato in tal senso erroneamente poiché, per un verso, la non aveva contestato l'avvenuta spedizione della lettera, quanto piuttosto che la CP_1 stessa fosse giunta al suo indirizzo, poiché nella memoria del 19 gennaio 2024, ella avrebbe ribadito la contestazione secondo cui “la raccomandata che avrebbe dovuto contenere il licenziamento n. 05249592555-9 non è mai pervenuta validamente AL lavoratrice” .
Per tale via, avrebbe dovuto ritenersi operante la presunzione di cui all'art.1335 cc rafforzata dAL ricezione della lettera di contestazione che precedeva il licenziamento pochi giorni prima, il 5 maggio 2020, sempre all'indirizzo della oltre che CP_1 valorizzare quanto emergente dAL stampa delle risultanze della ricerca online fatta sul sito di TE LI (servizio “Dovequando”), che confermava l'effettività tanto della avvenuta spedizione della raccomandata n. 05249592555-9, ma anche che la stessa fosse pervenuta all'indirizzo della e che fosse poi stata esitata con una compiuta CP_1 giacenza.
Le risultanze del sito Internet del gestore del servizio postale costituirebbero secondo la
Suprema Corte (Cass. ord. n. 1781/2020 ) un innegabile elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata. Dunque, avrebbe dovuto ritenersi dimostrata la ricezione della raccomandata.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la mancata pronuncia sull'eccezione della mancata offerta delle prestazioni da parte della in quanto il Tribunale non CP_1
Pag. 5 di 9 avrebbe potuto emettere condanna al pagamento di una somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva RE in difetto dell'offerta che integri la messa a disposizione della prestazione lavorativa, .
Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censura nullità della sentenza per illegittima adozione del meccanismo di cui all'art. 127 ter c.p.c. in relazione AL fase decisoria del processo regolato dal rito del lavoro. Invero, la modalità della trattazione scritta sarebbe incompatibile con il rito del lavoro evidenziando la pendenza della questine dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte .
Va esaminato preliminarmente il motivo circa la compatibilità della trattazione cartolare prevista dall'art.127 ter nella formulazione vigente ratione temporiscon il rito lavoro che è stato risolto dal recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza
17603/2025 in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto <<- con riferimento all'art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata AL discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
(i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga AL sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere AL funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base AL situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. >>.
Applicati tali criteri al caso in esame, si rileva che la causa è stata fissata per la decisione con le forme dell'art.127 ter cpc assegnando alle parti anche termine per note difensive ( < ASSEGNA INOLTRE alle parti termine sino a 10 giorni prima del
24/09/2024 per il deposito telematico di note difensive da redigersi secondo criteri di chiarezza e sinteticità>>) con ciò essendo stato consentito alle parti di illustrare, ove lo avessero ritenuto necessario, argomenti difensivi .
Passando ad esaminare i restanti motivi va rilevato che il primo motivo di impugnativa
è fondato.
Pag. 6 di 9 Ed infatti, è vero che il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non
è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative
"piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 22907/2024; Cass. ord. n. 11845/2018, 16646/2025 ).
Tale criterio è stato ribadito dAL Suprema Corte anche in relazione al tenore. n. 92 del
2012, art. 1, comma 59, nel testo viogente anteriormente all'abrogazione disposta dAL
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 380 ritenendo: "Prova nuova indispensabile, anche ai sensi del L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 59, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dAL pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (così Cass., sez. lav., sent.
10.1.2023, n. 401).
Nel caso deve riconoscersi la presenza in primo grado di significativi dati di indagine che deponevano nel senso dell'avvenuta notifica poichè, al di là della copia della cartolina ar non del tutto leggibile, indubbiamente la spedizione ma anche l'esito in relazione a detta cartolina (di cui era indicato il numeto identificativo) erano confermati dal servizio informazioni on line delle TE da cui emergeva che la stessa era stata in consegna il 23 maggio 2020 e poi era ritornata all'Ufficio Postale per essere destintata allo sportello inesitate e disponibile per il ritiro a partire dal 27 maggio 2020.
Senza dubbio, l'accertamento della verità materiale impone al Giudice del Lavoro
l'acquisizione dei documenti in questione da cui si desume la prova che all'indirizzo della (corrispondente esattamente a quello presso il quale era stata ricevuta, CP_1 solo qualche giorno prima, la contestazione) era stato lasciato avviso il 23 maggio 2020
( <<23/5 LA>> e quindi il plico era stato rimesso all'ufficio postale per la compiuta giacenza ( attestazione sulla busta di compiuta giacenza) .I dati temporali in questione sono poi del tutto coerenti con quelli ricavati dal servizio informazioni on line.
Ciò detto, va anche rilevato che quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è
Pag. 7 di 9 recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per
l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta AL data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527
/2003 ), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario ( così
Cass. n. 27526/2013)>> ( da ultimo: Cass. 23589/2018 e 15397/2023).
Dunque, ai fini di causa va dato rilevo al fatto che era poi stato attestato al 23 marzo
2020 che l'agente postale, non avendo rinvenuto la destinataria, aveva lasciato allo stesso indirizzo l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale .
Ne deriva che, per un verso, appare manifestamente infondato originario assunto che ella mai avesse ricevuto una lettera di licenziamento (per altro, la versione dei fatti fornita dAL lavoratrice appariva già in primo grado di limitata credibilità essendo emerso nel contraddittorio che ella aveva omesso di riferire, nell'atto introduttivo, svariate circostanze fra cui anche quella di avere ricevuto la contestazione disciplinare, circostanza che già in primo grado era stata dimostrata dall'impresa), ma conseguentemente, una volta che la comunicazione si sia realizzata deve ritenersi pure l'inammissibilità dell'originaria domanda, essendo ampiamente decorso il termine decadenziale di 60 giorni considerato che la agiva in giudizio nell'ottobre 2024 CP_1 ossia ad oltre due anni dal momento in cui era stato comunicato il licenziamento.
La definizione del giudizio sulla base dei motivi appena esaminati esime il Collegio dall'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione (il terzo) e, stante la possibilità di definizione allo stato degli atti, rende, altresì, superflua qualsivoglia attività istruttoria pur richiesta dalle parti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'originaria domanda va rigettata.
Le spese dei due gradi sono poste a carico dell'originaria ricorrente, valutata la soccombenza in base all'esito complessivo del giudizio, e liquidate Controparte_1 come da dispositivo includendo anche la fase inibitoria nelle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dAL in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore,con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 nei confronti di con riferimento AL sentenza n.11280/2024 emessa il Controparte_1
Pag. 8 di 9 giorno 9 dicembre 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda, condannando AL rifusione delle spese del primo grado Controparte_1 liquidate in euro 4000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Condanna anche AL rifusione delle spese del presente grado che Controparte_1 liquida in euro 5000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca__________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _______________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 15 luglio 2025 ha deliberato, con le forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.3555/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 11280/2024 emessa in data 9 novembre 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, crappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Silvia Crisopulli PEC
; Email_1
-APPELLANTE-
E
C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._1 procura in atti, nel presente procedimento, dagli Avvocati Saverio Schiavone pec:
e Andrea Core pec: Email_2
; Email_3
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 20 dicembre 2024 Parte_2 ha impugnato la sentenza n.11280/2024 emessa con le forme della trattazine
[...] scritta di cui all'art.127 ter cpc dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 9 novembre
2024 . Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dAL Controparte_1 dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato AL lavoratrice e condannava la società AL RE .
Avverso la sentenza è stata proposta impugnazione dAL società Parte_1 per i motivi appresso specificati.
La causa, fissata inizialmente per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, nelle forme della trattazione scritta di cui all'art.127 ter cpc , è stata rinviata per la trattazione in presenza su richiesta dell'appellante contenuta nelle note depositate il 4 luglio 2025, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, statuendo sulla domanda proposta da
[...] che assumeva di essere stata licenziata in difetto di un qualsivoglia CP_1 provvedimento scritto o orale, nel contraddittorio con il datore di lavoro che si costituiva tramite l'amministratore giudiziario essendo l'impresa convenuta sottoposta a sequestro giudiziario preventivo, accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia del licenziamento e condannava la Società AL RE .
Il primo giudice affrontava in via preliminare la questione della competenza del Giudice del Lavoro a conoscere della controversia in ragione della condizione del datore di lavoro di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (considerato che dAL visura emergeva che le quote sociali della società resistente erano state sottoposte a sequestro preventivo con ordinanza del 7.7.2021 nell'ambito del procedimento n.1033/2020
RGTL e n.14107/19 Pr. Rep. Trib. Roma e che era stato nominato un curatore giudiziario) richiamando, per affermarla, l'opinione della Suprema Corte (ord.n.
7445/2017).
Rigettava, altresì, sempre in via preliminare, la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art.107 cpc formulata dAL lavoratrice nei confronti della società che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione ex art.57 CCI, si sarebbe offerta di acquistare le quote di Parte_1
Nel merito, ritenuta pacifica la sussistenza della volontà datoriale di recedere dal rapporto fin dal 22 maggio 2020, quando venne redatta la lettera di licenziamento per giusta causa e considerato che la negava di averla mai ricevuta, sostenendo che CP_1
Pag. 2 di 9 dalle buste paga si desumesse la data del 3 luglio 2020 quale data del licenziamento che sarebbe stato orale e come tale inefficace, affermava che l'oggetto del processo dovesse ritenersi solo il quomodo ovvero la forma del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza dei requisiti di forma e di efficacia.
Rilevato che era stata prodotta la lettera di licenziamento, preceduta dAL lettera di contestazione disciplinare comunicata con cartolina di ricevimento, precisava quanto al licenziamento, che PHI Manaement aveva depositato, oltre AL lettera, una ricevuta di
“mancata consegna” senza alcuna attestazione e comunque per lo più illeggibile, nonché l'esito della consegna verificato online sul sito delle TE.
Riteneva che la prova dell'arrivo a destinazione del documento dovesse essere particolarmente rigorosa e, dunque, fornita mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero, con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, ovvero, ancora, anche mediante presunzioni, concludendo che non ricorressero sufficienti elementi per integrare la presunzione di arrivo a destinazione della lettera di ricevimento .
Riteneva conseguentemente che il licenziamento fosse privo di forma scritta, come tale inefficace ai sensi dell'art. 2 L. n. 604/66 e l'inoperatività della decadenza in quanto l'art. 32 L. n. 183/2010 in mancanza della comunicazione del licenziamento in forma scritta ovvero una comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi anche successiva.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame la articolando Parte_1 quattro motivi di appello.
Con il primo motivo, parte appellante censura la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto l'irregolarità del procedimento notificatorio.
Specifica l'appellante che all'esito del perfezionamento della cessione della totalità delle quote rappresentative del capitale sociale della di cui all'atto stipulato in data 5 settembre 2024 e della conseguente apprensione della interezza degli incartamenti relativi AL Società odierna appellante, era stata rinvenuta la documentazione che non era stato possibile produrre in primo grado concernente la notifica della lettera di licenziamento.
Da essa si sarebbe potuto desumere che la lettera di licenziamento non solo era stata correttamente spedita, ma era pure giunta all'indirizzo della Sig.ra CP_1
Ciò si sarebbe potuto desumere dal cedolino della raccomandata di spedizione “3- copia destinatario” versato agli atti del primo grado di giudizio e ora in copia leggibile,
Pag. 3 di 9 nonché dAL copia ( e riproduzione fotografica) della busta recante l'annotazione “LA
23/5” (ossia IA SO) ed il timbro in calce di avvenuta restituzione al mittente per “compiuta giacenza” .
L'acquisizione di detta documentazione sarebbe stata indispensabile AL stregua dell'art.437 cpc poiché tali documenti sarebbero stati dotati di decisività e certezza contribuendo all'accertamento della verità materiale.
Secondo le Sezioni Unite, sent. n. 10790/2017, la prova indispensabile sarebbe stata quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dAL pronuncia gravata smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nella preclusione istruttoria.
Per altro, la avrebbe omesso di riferire al Giudice gli effettivi contorni della CP_1 vicenda e che le fosse già ben nota l'esistenza del procedimento disciplinare avviato a suo carico, essendo stata destinataria di un valido provvedimento espulsivo, comminato per una prolungata ed ingiustificata assenza dal posto di lavoro, previamente contestata come addebito nelle forme e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Infine, la si sarebbe trovata nella condizione di non rinvenire prima la documentazione in esame, che era stata data per smarrita, a causa della complessa situazione verificatasi in dipendenza delle vicende penali che avevano interessato la
, vicende dipanatesi nel periodo interessato dall'attuale giudizio. Rimandando e Pt_3 producendo i vari provvedimenti penali che si erano succeduti tra il 2019 ed il 2021, che avevano portato al sequestro delle quote sociali di evidenziava che la misura cautelare era stata inizialmente disposta con decreto di sequestro finalizzato AL confisca emesso il 23 luglio 2019 dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 14107/2019, sequestro successivamente confermato con ordinanza del 07 luglio 2021 dal Tribunale del Riesame, ma che il provvedimento di sequestro che aveva attinto le quote della società era stato comminato con provvedimento reso in appello dal Tribunale del Riesame di Roma, per effetto dell'impugnazione promossa su istanza del PM, Dott.ssa Calabretta, avverso l'Ordinanza del GIP del 21 gennaio 2020, che aveva inizialmente revocato la richiesta di sequestro delle suddette quote
(RG.n.46/2020 TL). Tale successione di eventi avrebbe comportato anche il ripetuto trasferimento della documentazione, dall'allora Amministratore della società al
Pag. 4 di 9 CU Giudiziario e viceversa, a seconda delle sorti che interessavano il sequestro, AL fine definitivamente confermato;
ciò avrebbe inciso sulla possibilità dell'ordinata tenuta della documentazione, riflettendosi sulla vicenda oggetto dell'attuale giudizio e compromettendo in una prima fase la reperibilità della documentazione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza gravata, poiché, per effetto della comunicazione del licenziamento, doveva ritenersi maturata la decadenza dAL impugnazione del licenziamento e/o sua inefficacia per il mancato rispetto del termine di legge di 180 giorni per il deposito del ricorso introduttivo, che pertanto andava dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erronea valutazione delle prove nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2720 c.p.c. nella parte in cui il primo
Giudice ha rilevato il mancato deposito di tutti gli atti del procedimento notificatorio, tale per cui non vi sarebbero stati sufficienti elementi per ritenere integrata la presunzione di arrivo a destinazione della lettera di ricevimento.
Il Tribunale si sarebbe determinato in tal senso erroneamente poiché, per un verso, la non aveva contestato l'avvenuta spedizione della lettera, quanto piuttosto che la CP_1 stessa fosse giunta al suo indirizzo, poiché nella memoria del 19 gennaio 2024, ella avrebbe ribadito la contestazione secondo cui “la raccomandata che avrebbe dovuto contenere il licenziamento n. 05249592555-9 non è mai pervenuta validamente AL lavoratrice” .
Per tale via, avrebbe dovuto ritenersi operante la presunzione di cui all'art.1335 cc rafforzata dAL ricezione della lettera di contestazione che precedeva il licenziamento pochi giorni prima, il 5 maggio 2020, sempre all'indirizzo della oltre che CP_1 valorizzare quanto emergente dAL stampa delle risultanze della ricerca online fatta sul sito di TE LI (servizio “Dovequando”), che confermava l'effettività tanto della avvenuta spedizione della raccomandata n. 05249592555-9, ma anche che la stessa fosse pervenuta all'indirizzo della e che fosse poi stata esitata con una compiuta CP_1 giacenza.
Le risultanze del sito Internet del gestore del servizio postale costituirebbero secondo la
Suprema Corte (Cass. ord. n. 1781/2020 ) un innegabile elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata. Dunque, avrebbe dovuto ritenersi dimostrata la ricezione della raccomandata.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la mancata pronuncia sull'eccezione della mancata offerta delle prestazioni da parte della in quanto il Tribunale non CP_1
Pag. 5 di 9 avrebbe potuto emettere condanna al pagamento di una somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva RE in difetto dell'offerta che integri la messa a disposizione della prestazione lavorativa, .
Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censura nullità della sentenza per illegittima adozione del meccanismo di cui all'art. 127 ter c.p.c. in relazione AL fase decisoria del processo regolato dal rito del lavoro. Invero, la modalità della trattazione scritta sarebbe incompatibile con il rito del lavoro evidenziando la pendenza della questine dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte .
Va esaminato preliminarmente il motivo circa la compatibilità della trattazione cartolare prevista dall'art.127 ter nella formulazione vigente ratione temporiscon il rito lavoro che è stato risolto dal recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza
17603/2025 in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto <<- con riferimento all'art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata AL discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
(i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga AL sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere AL funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base AL situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. >>.
Applicati tali criteri al caso in esame, si rileva che la causa è stata fissata per la decisione con le forme dell'art.127 ter cpc assegnando alle parti anche termine per note difensive ( < ASSEGNA INOLTRE alle parti termine sino a 10 giorni prima del
24/09/2024 per il deposito telematico di note difensive da redigersi secondo criteri di chiarezza e sinteticità>>) con ciò essendo stato consentito alle parti di illustrare, ove lo avessero ritenuto necessario, argomenti difensivi .
Passando ad esaminare i restanti motivi va rilevato che il primo motivo di impugnativa
è fondato.
Pag. 6 di 9 Ed infatti, è vero che il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non
è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative
"piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 22907/2024; Cass. ord. n. 11845/2018, 16646/2025 ).
Tale criterio è stato ribadito dAL Suprema Corte anche in relazione al tenore. n. 92 del
2012, art. 1, comma 59, nel testo viogente anteriormente all'abrogazione disposta dAL
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 380 ritenendo: "Prova nuova indispensabile, anche ai sensi del L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 59, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dAL pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (così Cass., sez. lav., sent.
10.1.2023, n. 401).
Nel caso deve riconoscersi la presenza in primo grado di significativi dati di indagine che deponevano nel senso dell'avvenuta notifica poichè, al di là della copia della cartolina ar non del tutto leggibile, indubbiamente la spedizione ma anche l'esito in relazione a detta cartolina (di cui era indicato il numeto identificativo) erano confermati dal servizio informazioni on line delle TE da cui emergeva che la stessa era stata in consegna il 23 maggio 2020 e poi era ritornata all'Ufficio Postale per essere destintata allo sportello inesitate e disponibile per il ritiro a partire dal 27 maggio 2020.
Senza dubbio, l'accertamento della verità materiale impone al Giudice del Lavoro
l'acquisizione dei documenti in questione da cui si desume la prova che all'indirizzo della (corrispondente esattamente a quello presso il quale era stata ricevuta, CP_1 solo qualche giorno prima, la contestazione) era stato lasciato avviso il 23 maggio 2020
( <<23/5 LA>> e quindi il plico era stato rimesso all'ufficio postale per la compiuta giacenza ( attestazione sulla busta di compiuta giacenza) .I dati temporali in questione sono poi del tutto coerenti con quelli ricavati dal servizio informazioni on line.
Ciò detto, va anche rilevato che quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è
Pag. 7 di 9 recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per
l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta AL data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527
/2003 ), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario ( così
Cass. n. 27526/2013)>> ( da ultimo: Cass. 23589/2018 e 15397/2023).
Dunque, ai fini di causa va dato rilevo al fatto che era poi stato attestato al 23 marzo
2020 che l'agente postale, non avendo rinvenuto la destinataria, aveva lasciato allo stesso indirizzo l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale .
Ne deriva che, per un verso, appare manifestamente infondato originario assunto che ella mai avesse ricevuto una lettera di licenziamento (per altro, la versione dei fatti fornita dAL lavoratrice appariva già in primo grado di limitata credibilità essendo emerso nel contraddittorio che ella aveva omesso di riferire, nell'atto introduttivo, svariate circostanze fra cui anche quella di avere ricevuto la contestazione disciplinare, circostanza che già in primo grado era stata dimostrata dall'impresa), ma conseguentemente, una volta che la comunicazione si sia realizzata deve ritenersi pure l'inammissibilità dell'originaria domanda, essendo ampiamente decorso il termine decadenziale di 60 giorni considerato che la agiva in giudizio nell'ottobre 2024 CP_1 ossia ad oltre due anni dal momento in cui era stato comunicato il licenziamento.
La definizione del giudizio sulla base dei motivi appena esaminati esime il Collegio dall'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione (il terzo) e, stante la possibilità di definizione allo stato degli atti, rende, altresì, superflua qualsivoglia attività istruttoria pur richiesta dalle parti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'originaria domanda va rigettata.
Le spese dei due gradi sono poste a carico dell'originaria ricorrente, valutata la soccombenza in base all'esito complessivo del giudizio, e liquidate Controparte_1 come da dispositivo includendo anche la fase inibitoria nelle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dAL in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore,con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 nei confronti di con riferimento AL sentenza n.11280/2024 emessa il Controparte_1
Pag. 8 di 9 giorno 9 dicembre 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda, condannando AL rifusione delle spese del primo grado Controparte_1 liquidate in euro 4000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Condanna anche AL rifusione delle spese del presente grado che Controparte_1 liquida in euro 5000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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