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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1863 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVATOI ROBERTA, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAVASILI GIOACCHINA C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/06/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 66, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio , nato a [...] il 19 gennaio Persona_1
2010; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale sita in Torregrotta via Sfameni n. 42, di proprietà esclusiva della signora , con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, rimane assegnata Controparte_1
alla stessa signora nella sua qualità di proprietaria esclusiva e anche in ragione della CP_1
domiciliazione privilegiata presso la mamma del figlio ancora minorenne, e delle Per_1
relative utenze (luce, acqua, gas, connessione wi-fi e telefono), se ne farà carico la stessa in via esclusiva, provvedendo alla volturazione di quelle attualmente ancora intestate al sig.
2. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e vive in un immobile di Pt_1 Parte_1
sua proprietà sito in Venetico acquistato nel 2023. Con riferimento ai propri effetti personali e/o affettivi lo stesso dichiara di aver già prelevato quelli presenti nella casa coniugale e che provvederà a prelevare i propri beni personali che si trovano nel garage entro il 30.06.2025 previo avviso alla signora;
3. I coniugi concordano di stabilire l'affido condiviso del CP_1
figlio con residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale dichiarando Per_1
espressamente che allo stato non esiste alcuna conflittualità in ordine al diritto di visita e ai valori cui dovranno essere improntati lo sviluppo e la crescita del minore e si impegnano a garantire rapporti sereni con le rispettive famiglie d'origine;
4. I coniugi concordano che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo Parte_1 Per_1
desidera compatibilmente con gli impegni di studio e/o sportivi del ragazzo e che potrà, se lo desidera e se il giovane non ancora maggiorenne ma con elevata capacità di Per_1
discernimento, vorrà, anche tenerlo a dormire con sé.
5. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio, visti i parametri di proporzionalità di cui all'art. 337 ter n 4 c.c.: il signor , dipendente SEUS, si obbliga a versare alla moglie, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, un assegno dell'importo di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento del figlio obbligandosi altresì a lasciare per intero alla moglie l'assegno unico per il figlio ammontante a circa € 200,00 (duecento/00) mensili, che attualmente viene percepito dal padre e con la firma del presente accordo verrà richiesto ed erogato direttamente alla madre, e si farà inoltre carico del 50% delle spese per istruzione, salute, ludiche (lezioni di batteria, palestra e spese di riparazione e assicurazione per il motorino), e studio (compreso abbonamento treno e autobus) nonché, in generale, a tutte le spese ritenute e indicate per legge come “straordinarie” per il figlio, che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
6. Il sig. , inoltre, verserà alla moglie - che svolge attualmente la Parte_1
professione di collaboratrice con contratto di collaborazione continuativa e coordinata con introiti percepiti a percentuale e, ad oggi, ammontanti a complessivi € 500,00 mensili circa - entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 100,00 (cento/00) quale contributo al suo mantenimento. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi rivaluteranno le condizioni economiche della signora ai fini del mantenimento CP_1
dell'assegno e/o della sua modifica.
7. Il contributo di mantenimento del figlio e della moglie verrà erogato su conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti Controparte_1
coordinate IBAN_[...] mentre i coniugi si dichiarano pronti a chiudere il conto cointestato attualmente in essere ove viene canalizzato esclusivamente lo stipendio del sig. entro il giorno 6 giugno 2025. 8. I coniugi sin da ora prestano Pt_1
reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti in genere e specificatamente per il passaporto di impegnandosi a sottoscrivere ogni relativo atto a semplice richiesta. Per_1
9. I coniugi dichiarano altresì: • di rinunciare a partecipare alla fissanda udienza;
• di chiedere di fissare l'udienza di trattazione scritta poiché le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, • di non volersi riconciliare;
• di rinunciare al deposito dei rispettivi documenti fiscali di cui all'art. 473 bis 12, 3° comma lett. b) e c)
c.p.c.”.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta così come integrata, relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza, dall'accordo sottoscritto dalle parti il 04/12/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dall'accordo sottoscritto il 04/12/2025 relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, integrato dall'accordo sottoscritto il 04/12/2025 relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 66, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1863 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVATOI ROBERTA, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAVASILI GIOACCHINA C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/06/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 66, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio , nato a [...] il 19 gennaio Persona_1
2010; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale sita in Torregrotta via Sfameni n. 42, di proprietà esclusiva della signora , con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, rimane assegnata Controparte_1
alla stessa signora nella sua qualità di proprietaria esclusiva e anche in ragione della CP_1
domiciliazione privilegiata presso la mamma del figlio ancora minorenne, e delle Per_1
relative utenze (luce, acqua, gas, connessione wi-fi e telefono), se ne farà carico la stessa in via esclusiva, provvedendo alla volturazione di quelle attualmente ancora intestate al sig.
2. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e vive in un immobile di Pt_1 Parte_1
sua proprietà sito in Venetico acquistato nel 2023. Con riferimento ai propri effetti personali e/o affettivi lo stesso dichiara di aver già prelevato quelli presenti nella casa coniugale e che provvederà a prelevare i propri beni personali che si trovano nel garage entro il 30.06.2025 previo avviso alla signora;
3. I coniugi concordano di stabilire l'affido condiviso del CP_1
figlio con residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale dichiarando Per_1
espressamente che allo stato non esiste alcuna conflittualità in ordine al diritto di visita e ai valori cui dovranno essere improntati lo sviluppo e la crescita del minore e si impegnano a garantire rapporti sereni con le rispettive famiglie d'origine;
4. I coniugi concordano che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo Parte_1 Per_1
desidera compatibilmente con gli impegni di studio e/o sportivi del ragazzo e che potrà, se lo desidera e se il giovane non ancora maggiorenne ma con elevata capacità di Per_1
discernimento, vorrà, anche tenerlo a dormire con sé.
5. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio, visti i parametri di proporzionalità di cui all'art. 337 ter n 4 c.c.: il signor , dipendente SEUS, si obbliga a versare alla moglie, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, un assegno dell'importo di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento del figlio obbligandosi altresì a lasciare per intero alla moglie l'assegno unico per il figlio ammontante a circa € 200,00 (duecento/00) mensili, che attualmente viene percepito dal padre e con la firma del presente accordo verrà richiesto ed erogato direttamente alla madre, e si farà inoltre carico del 50% delle spese per istruzione, salute, ludiche (lezioni di batteria, palestra e spese di riparazione e assicurazione per il motorino), e studio (compreso abbonamento treno e autobus) nonché, in generale, a tutte le spese ritenute e indicate per legge come “straordinarie” per il figlio, che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
6. Il sig. , inoltre, verserà alla moglie - che svolge attualmente la Parte_1
professione di collaboratrice con contratto di collaborazione continuativa e coordinata con introiti percepiti a percentuale e, ad oggi, ammontanti a complessivi € 500,00 mensili circa - entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 100,00 (cento/00) quale contributo al suo mantenimento. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi rivaluteranno le condizioni economiche della signora ai fini del mantenimento CP_1
dell'assegno e/o della sua modifica.
7. Il contributo di mantenimento del figlio e della moglie verrà erogato su conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti Controparte_1
coordinate IBAN_[...] mentre i coniugi si dichiarano pronti a chiudere il conto cointestato attualmente in essere ove viene canalizzato esclusivamente lo stipendio del sig. entro il giorno 6 giugno 2025. 8. I coniugi sin da ora prestano Pt_1
reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti in genere e specificatamente per il passaporto di impegnandosi a sottoscrivere ogni relativo atto a semplice richiesta. Per_1
9. I coniugi dichiarano altresì: • di rinunciare a partecipare alla fissanda udienza;
• di chiedere di fissare l'udienza di trattazione scritta poiché le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, • di non volersi riconciliare;
• di rinunciare al deposito dei rispettivi documenti fiscali di cui all'art. 473 bis 12, 3° comma lett. b) e c)
c.p.c.”.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta così come integrata, relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza, dall'accordo sottoscritto dalle parti il 04/12/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dall'accordo sottoscritto il 04/12/2025 relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, integrato dall'accordo sottoscritto il 04/12/2025 relativamente alla regolamentazione dei tempi di permanenza;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/04/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 66, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.