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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1444/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO TO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5841/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Casa Comunale 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 100790001394900037 TARSU/TIA 2016
- PIGNORAMENTO n. 100790001394900037 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3/7/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
R.T.I. Studi e Servizi per le imprese srl – Novares spa, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 100790001394900037 notificato il 11/05/2024, relativo a TARSI – TARI del comune di Mascalucia anni
2016 e 2017 di euro 1.171,27.
Eccepiva:
Omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione. Precisava sul punto che gli atti sottostanti a quello impugnato non sono mai stati ritualmente notificati al ricorrente, per cui tale omissione rende nullo ogni ulteriore atto, ad essi successivo e certamente il pignoramento impugnato. Evidenza, inoltre che, che i tributi locali di cui si tenta il recupero coattivo, sono riferibili all'anno 2016 e 2017 pertanto, in assenza di valida notifica di atti interruttivi, ad oggi il diritto di credito portato nel pignoramento in narrativa si è estinto per intervenuta prescrizione,
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato e condannare i resistenti, anche in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.
Faceva riserva di ogni diritto e azione anche in ragione delle avverse difese.
Allegava:
1. Procura 2. Atto impugnato.
In data 22/08/2024 si costituiva R.T.I srl che controdeduceva:
che il concessionario è privo di legittimazione passiva in relazione alla eccepita mancata notifica degli atti prodromici, in quanto l'attività ingiuntiva è svolta dal Concessionario in virtù delle liste di carico trasmesse dall'Ente, contenenti il dettaglio dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dei contribuenti morosi, con indicazione delle singole voci di debito e degli atti da cui esse scaturiscono, compresa la data di notifica, come espressamente riportato nella pag. 2 dell'atto di pignoramento nella “Tabella Dettaglio”, da cui risulta che: - l'atto di accertamento n. 17466 del 23.12.2021, è stato notificato mediante deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c. (doc. n. 2); - il sollecito di pagamento n. 1007900080040062 del
16.1.2023, è stato inviato ai sensi dell'art. 1, comma 795 della l. 160/2019 (doc. n. 3). Dalla documentazione sopra richiamata risulta provato che tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati all'odierna ricorrente;
che la contestazione relativa alla asserita decadenza della pretesa tributaria e prescrizione delle somme richieste in pagamento è infondata, siccome fondata sull'errato presupposto che gli avvisi di accertamento propedeutici non siano stati notificati dal Comune., mentre, invece, tali atti sono stati regolarmente notificati, così come risulta dalla documentazione versata in atti;
che gli atti sottostanti sono divenuti definitivi .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato e conseguentemente, condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite.
Allegava: 1) Ricevuta della pec del 26.6.2024 con cui è stato notificato il ricorso;
2) Atto di accertamento n. 17466 del 23.12.2021, notificato il 31.12.2021; 3) Sollecito di pagamento n. 10079000800400062 del 16.1.2023, inviato il 31.1.2023.
In data 26/01/2026 la R.T.I srl depositava memorie difensive con le quali ribadiva quanto già dedotto ed eccepito nelle proprie controdeduzioni, depositate il 22.08.2024, ed in particolare che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati dal Comune. Circostanza quest'ultima comprovata con la produzione in giudizio dell'avviso di accertamento n. 17466, notificato in data 31.12.2021 (doc. n. 2). Ne deriva, pertanto, che nessuna decadenza e/o prescrizione sia maturata.
Insisteva, pertanto, nelle conclusioni di cui alle proprie controdeduzioni, cui rinviava, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti sottostanti, posto che, gli stessi sono stati regolarmente notificati, così come risulta dalla documentazione versata in atti da R.T.I srl, senza alcuna contestazione della ricorrente, in particolare l'atto di accertamento emesso dal comune di Mascalucia è stato notificato il 31.12.2021, mentre il sollecito di pagamento n. 10079000800400062 in data 31.1.2023;
che la rituale notifica degli atti sottostanti vanifica e rende inammissibile anche l'eccezione di prescrizione, posto che dette notifiche inibiscono il decorso di ogni termine pregiudizievole.
Per l'effetto, il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza conseguie il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di RT , che si liquidano in euro 200,00 oltre spese generali, IVA e CPA .
Nulla sulle spese nei confronti del comune di Mascalucia. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO TO LO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO TO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5841/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Casa Comunale 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 100790001394900037 TARSU/TIA 2016
- PIGNORAMENTO n. 100790001394900037 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3/7/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
R.T.I. Studi e Servizi per le imprese srl – Novares spa, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 100790001394900037 notificato il 11/05/2024, relativo a TARSI – TARI del comune di Mascalucia anni
2016 e 2017 di euro 1.171,27.
Eccepiva:
Omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione. Precisava sul punto che gli atti sottostanti a quello impugnato non sono mai stati ritualmente notificati al ricorrente, per cui tale omissione rende nullo ogni ulteriore atto, ad essi successivo e certamente il pignoramento impugnato. Evidenza, inoltre che, che i tributi locali di cui si tenta il recupero coattivo, sono riferibili all'anno 2016 e 2017 pertanto, in assenza di valida notifica di atti interruttivi, ad oggi il diritto di credito portato nel pignoramento in narrativa si è estinto per intervenuta prescrizione,
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato e condannare i resistenti, anche in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.
Faceva riserva di ogni diritto e azione anche in ragione delle avverse difese.
Allegava:
1. Procura 2. Atto impugnato.
In data 22/08/2024 si costituiva R.T.I srl che controdeduceva:
che il concessionario è privo di legittimazione passiva in relazione alla eccepita mancata notifica degli atti prodromici, in quanto l'attività ingiuntiva è svolta dal Concessionario in virtù delle liste di carico trasmesse dall'Ente, contenenti il dettaglio dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dei contribuenti morosi, con indicazione delle singole voci di debito e degli atti da cui esse scaturiscono, compresa la data di notifica, come espressamente riportato nella pag. 2 dell'atto di pignoramento nella “Tabella Dettaglio”, da cui risulta che: - l'atto di accertamento n. 17466 del 23.12.2021, è stato notificato mediante deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c. (doc. n. 2); - il sollecito di pagamento n. 1007900080040062 del
16.1.2023, è stato inviato ai sensi dell'art. 1, comma 795 della l. 160/2019 (doc. n. 3). Dalla documentazione sopra richiamata risulta provato che tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati all'odierna ricorrente;
che la contestazione relativa alla asserita decadenza della pretesa tributaria e prescrizione delle somme richieste in pagamento è infondata, siccome fondata sull'errato presupposto che gli avvisi di accertamento propedeutici non siano stati notificati dal Comune., mentre, invece, tali atti sono stati regolarmente notificati, così come risulta dalla documentazione versata in atti;
che gli atti sottostanti sono divenuti definitivi .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato e conseguentemente, condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite.
Allegava: 1) Ricevuta della pec del 26.6.2024 con cui è stato notificato il ricorso;
2) Atto di accertamento n. 17466 del 23.12.2021, notificato il 31.12.2021; 3) Sollecito di pagamento n. 10079000800400062 del 16.1.2023, inviato il 31.1.2023.
In data 26/01/2026 la R.T.I srl depositava memorie difensive con le quali ribadiva quanto già dedotto ed eccepito nelle proprie controdeduzioni, depositate il 22.08.2024, ed in particolare che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati dal Comune. Circostanza quest'ultima comprovata con la produzione in giudizio dell'avviso di accertamento n. 17466, notificato in data 31.12.2021 (doc. n. 2). Ne deriva, pertanto, che nessuna decadenza e/o prescrizione sia maturata.
Insisteva, pertanto, nelle conclusioni di cui alle proprie controdeduzioni, cui rinviava, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti sottostanti, posto che, gli stessi sono stati regolarmente notificati, così come risulta dalla documentazione versata in atti da R.T.I srl, senza alcuna contestazione della ricorrente, in particolare l'atto di accertamento emesso dal comune di Mascalucia è stato notificato il 31.12.2021, mentre il sollecito di pagamento n. 10079000800400062 in data 31.1.2023;
che la rituale notifica degli atti sottostanti vanifica e rende inammissibile anche l'eccezione di prescrizione, posto che dette notifiche inibiscono il decorso di ogni termine pregiudizievole.
Per l'effetto, il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza conseguie il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di RT , che si liquidano in euro 200,00 oltre spese generali, IVA e CPA .
Nulla sulle spese nei confronti del comune di Mascalucia. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO TO LO