Accoglimento
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06165/2025REG.PROV.COLL.
N. 04713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4713 del 2024, proposto dal Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
TR MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, nella persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2690/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TR MA e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il provvedimento prot. n. 43620 del 20 luglio 2023, con il quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica originariamente depositata in data 8 novembre 2019 (prot. n. 78802) e poi nuovamente richiesta a seguito del contenzioso giurisdizionale intervenuto circa la tempestività del parere della Sovrintendenza; contezioso definito con sentenza di questo Consiglio, Sez VI n. 4098 del 24 maggio 2022 che ha ritenuto non vincolante il parere fuori termine fornito dalla Sovrintendenza non essendosi formato il silenzio assenso ai sensi dell’art 17 bis. l 241/1990.
L’intervento edilizio ha ad oggetto il recupero di un sottotetto sito in zona centrale del Comune appellato, precisamente al Corso Umberto I, n. 227 mediante la creazione di quattro terrazzini a tasca e due finestre a raso falda.
La motivazione a fondamento del rigetto si basa sul rilievo che:
l’Inquadramento Urbanistico della zona ove si realizza l’intervento ai sensi, del PUC (approvato con DCC n. 28 del 11/06/2020) è:
-TAV. P2 - Ambiti di paesaggio - Borgo Grande e Pianesi; -TAV. P3.45 - Sistema ambientale e insediativo- Borgo grande e Pianesi, la città storica;
- in base alle valutazioni espresse dalla richiamata Sovrintendenza, l'intervento richiesto non è compatibile col piano paesaggistico approvato con la legge regionale n.35/87, e non è ammissibile in quanto incompatibile con quanto previsto agli artt. 50 e 51 delle NTA del vigente PUC e all'art. 1 "definizione degli interventi" delle NTA del Piano di Recupero Borgo ed aree annesse per gli immobili aventi cat. C2 Risanamento e ripristino conservativo;
1.1 Avverso detto provvedimento gli odierni appellati hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo per la Campania, sez. staccata di Salerno che con sentenza semplificata, lo ha accolto.
2. Propone ora appello il Comune di Cava dei Tirreni per i seguenti motivi:
I Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 17 della l. reg. Campania n. 35/1987, recante il piano urbanistico territoriale - artt. 50 e 51 delle n.t.a. del p.u.c. del Comune di Cava de’ Tirreni e del piano di recupero “Borgo e aree annesse”). Travisamento dei fatti e della specifica disciplina vigente nel Comune di Cava de’ Tirreni - Difetto di motivazione - Motivazione apparente.
II Error in iudicando – error in procedendo – Violazione e falsa applicazione di legge art. 146 comma 7 d.lgs 42/04 - Omessa pronuncia - Difetto di motivazione -Travisamento dell’istruttoria – Ingiusta e immotivata disapplicazione dei precedenti formanti del Consiglio di Stato in vicende analoghe- Ingiustizia manifesta.
III Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge -art. 146, comma 7, d.lgs 42/04 - art. 17 del PUT e delle n.t.a (artt. 50 e 51 del puc e del P.d.R) - Difetto di motivazione- Violazione e falsa applicazione dei principi enunciati dalla Sent. Corte Cost. n. 11 del 2016 - Ingiusta disapplicazione dei precedenti giurisprudenziali in tema di rapporto tra le deroghe delle leggi regionali e P.U.T. - Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta.
2.1 In particolare con il primo motivo rileva che:
- il Comune di Cava de’ Tirreni è incluso nell’area territoriale della penisola Sorrentino-Amalfitana, come individuata dall’art. 2 della l.r. 35 del 25 giugno 1987, di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale; l’art. 17 del P.U.T., dispone che “L'area oggetto del Piano Urbanistico Territoriale di cui al precedente articolo 2 è suddivisa in sedici tipi di "zone territoriali" che sono prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali, secondo i contenuti del presente articolo”
- la zona in questione è la “Zona Territoriale 2- Tutela degli insediamenti antichi accentrati” e sulla base del richiamato art 17 “comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 3. Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona "A" di Piano Regolatore, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata "A" - come sopra - e l'altra di "rispetto ambientale". Inoltre “la normativa del Piano Regolatore Generale deve per la zona "A" prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo”.
In sede di strumentazione urbanistica, il Comune ha previsto per gli immobili ricadenti all’interno del Centro Storico- Zona A un apposito Piano di recupero denominato “Borgo e aree annesse”, che prevede, quale unica categoria d’intervento quella del risanamento e il ripristino conservativo - C2”
In considerazione di questo quadro normativo l’appellante Comune ritiene che la disciplina comunale operante nella zona, sia diretta derivazione del PUT, per cui atteso che l’intervento edilizio richiesto di recupero dei sottotetti è qualificato dall’art. 5 delle Legge R.C. n.15/2000 come ristrutturazione edilizia, detto intervento non può essere autorizzato; ciò sulla base del PUT e della strumentazione urbanistica interna con valenza paesistica.
Secondo l’appellante Comune l’intervento richiesto sarebbe possibile mediante una deroga alle norme dei piani paesaggistici ed agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti espressamente prevista dall’ art 6 l.r. 15/2000, norma però dichiarata illegittima costituzionalmente dalla sentenza della Corte costituzionale, 13-29 gennaio 2016, n. 11; in particolare la dichiarazione di illegittimità riguarda la parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
Rileva inoltre la difformità con la fattispecie richiamata dal giudice di primo grado relativa al Comune di Amalfi di cui alla sentenza del TAR Salerno n. 2542 del 16.11.2023.
2.2 Con il secondo motivo, l’appellante Comune rileva che l’ente ha esaminato l’istanza di autorizzazione paesaggistica del 2019, risalente a prima del contenzioso, sotto il preliminare profilo dell’inammissibilità tipologica dell’intervento, prima ancora di esprimere un vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica; ciò sulla scorta di giurisprudenza (Sez.II 6180 del 18 luglio 2022, Id. 6925 del 4 agosto 2022) per cui è stata negata l’autorizzazione paesaggistica sulla base di uno screening preventivo, prescindendo dalle ulteriori valutazioni (tecnico-discrezionali) di compatibilità paesaggistica in senso stretto.
Nello specifico si è negata l’autorizzazione paesaggistica per il richiamato contrasto con la strumentazione urbanistica di riferimento che, in zona 2 del PUT (art. 17 Tutela degli insediamenti antichi accentrati) recepiti dal PUC, ammette, come unica categoria di intervento il “risanamento e ripristino conservativo”.
Rileva inoltre che non vi sarebbe contrasto con la precedente istruttoria, favorevolmente esitata dal Comune, atteso che è intervenuto un ampio carteggio con la Sovrintendenza.
2.3 Con il terzo motivo, l’appellante censura la decisione di primo grado che avrebbe circoscritto la portata applicativa della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.11/2016, introducendo, implicitamente, una distinzione tra norme urbanistiche e paesaggistiche, ai fini dell’operatività o meno della deroga.
Al riguardo rileva che come da giurisprudenza consolidata il PUT ha valenza paesaggistica atteso che “tutte le disposizioni contenute nella legge della Regione Campania, n. 35 del 1987 hanno natura di prescrizioni paesaggistiche” (Consiglio di Stato, sent. n.8557, 8558 e 8559 del 2020 e 7464/2022); il PUT dell’area sorrentino – amalfitana, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. n. 35 del 1987 “è piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e formula direttive vincolanti alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2652).
In sostanza rileva che l’intervento sarebbe stato assentibile solo in deroga alla strumentazione urbanistica; ma l’operatività della deroga è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.11 del 2016.
3 L’appellato si è costituito ed ha riproposto ex art. 101 c.pa. i seguenti motivi non esaminati in primo grado:
I – Violazione di legge (art. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 d.lgs. n. 42/2004) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza) -violazione del giusto procedimento - violazione del giudicato;
Con il primo motivo rileva la violazione del giudicato in quanto il Comune doveva definire l’istanza di autorizzazione paesaggistica mediante un’autonoma istruttoria e valutazione delle opere sotto il profilo paesaggistico; il Comune avrebbe, di fatto, ritenuto vincolanti le note della Soprintendenza del 22 febbraio 2023 (prot. n. 4308) e del 13 marzo 2023 (prot. n. 5859) relative ad altri procedimenti.
II – Violazione di legge (art. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà – illogicita’ - irragionevolezza) –violazione del giusto procedimento
L’appellato censura che l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato richiamando plurimi atti della Soprintendenza mai notificati alla ricorrente, in ritenuta violazione dell’art 3 l.241/1990; si tratterebbe di atti endoprocedimentali resi nell’ambito di un distinto ed autonomo procedimento di autorizzazione paesaggistica.
III – Violazione di legge (art. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta - sviamento - arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza) - violazione del giusto procedimento.
L’appellato rileva che la Soprintendenza, prima, nell’ambito del subprocedimento di competenza ed il Comune, poi, nel procedimento di autorizzazione paesaggistica non può opporre rilievi di natura urbanistica e/o edilizia.
Inoltre censura il fatto che l’amministrazione non ha nemmeno fornito alcuna motivazione sul perché si sia discostata dalle valutazioni effettuate dallo stesso Comune in precedenza.
IV – Violazione di legge (art. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta - sviamento - arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza)- violazione del giusto procedimento.
Con il quarto motivo riproposto rileva l’appellato che il diniego impugnato replicherebbe un precedente provvedimento adottato dallo stesso Comune di Cava de’ Tirreni per un’istanza di autorizzazione paesaggistica depositata da terzi con le medesime formule di stile; detto provvedimento sarebbe stato annullato con sentenza T.A.R. n. 2082 del 25 settembre 2023.
V - Violazione di legge (art. 17 d.P.R. n. 31/2017) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - sviamento - arbitrarietà)
L’appellato censura che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio del dissenso costruttivo atteso che è stata omessa una valutazione sulla possibile conformazione, provvedendo alla sola reiezione dell’istanza.
VI – Violazione di legge (art. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017) - eccesso di potere (erroneità manifesta - difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - arbitrarietà - travisamento - sviamento - illogicita’ manifesta).
Rileva che l’art. 5 della l.r. Campania n. 15 del 28 novembre 2000 dispone che “gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n. 457”; ciò sulla base della classificazione all’epoca vigente (28 novembre 2000).
Si tratterebbe di un rinvio dinamico. Infatti a seguito delle modifiche intervenute all’art. 3 d.P.R 380/2001 nell’attuale regime normativo, il cambio di destinazione, come nella specie, è riconducibile alla categoria del “restauro e di risanamento conservativo”; conclude che l’intervento in oggetto non derogherebbe agli strumenti paesistici atteso che il P.U.T. consente, per l’area di interesse, la realizzazione di interventi di restauro conservativo.
Ciò troverebbe conferma nell’art. 2 - commi 6 e 7 - della l.r. n. 13/2022 il quale dispone che:
sono sottoposti a SCIA alternativa al permesso di costruire, oltre agli interventi di cui all’articolo 23, comma 01, lettere a), b) e c) del d.P.R 380/2001, anche le modifiche della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevanti, con opere e senza opere ed il recupero ai fini abitativi dei sottotetti” (comma 6);
- “le norme di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti) trovano applicazione anche per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi interventi sono assentibili secondo le categorie di cui all’articolo 3 del d.P.R 380/2001” (comma 7).
VII – Violazione di legge (art. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (erroneità manifesta - difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - arbitrarietà – travisamento – sviamento – illogicita’ manifesta
Rileva che i terrazzini cd. a tasca, quali quelli oggetto dell’intervento edilizio richiesto e soggetto all’istanza paesaggistica sono già presenti su immobili limitrofi a quello di proprietà della ricorrente e, comunque, ubicati nella medesima zona; si tratterebbe di interventi realizzati di recente (2014) in virtù di appositi titoli di assenso sul presupposto del parere favorevole della Sovrintendenza determinando una disparità di trattamento.
4. Il ricorso è fondato.
Le questioni esaminate nei motivi di appello sono connesse tra loro e possono essere esaminate congiuntamente.
Va preliminarmente rilevato che il PUT ha valenza paesaggistica in considerazione di quanto dispone l’art. 3 della l.r. 35 del 25 giugno 1987 il quale dispone che:
Il Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana è Piano territoriale di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e sottopone a normativa d'uso il territorio dell'Area Sorrentino - Amalfitana .
Il Piano urbanistico territoriale prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti.
L’art 17 della richiamata legge regionale individua le Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani regolatori generali prevedendo che:
L'area oggetto del Piano urbanistico territoriale di cui al precedente articolo 2 è suddivisa in sedici tipi di "zone territoriali “che sono prescrittive per la formazione dei Piani regolatori generali, secondo i contenuti del presente articolo.
L’immobile dell’appellato è inserito nella “Zona Territoriale 2- Tutela degli insediamenti antichi accentrati” che comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano Urbanistico Territoriale, parte 3.
Essa va trasferita nei Piani regolatori generali come zona "A" di Piano regolatore, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata "A" - come sopra - l’altra di "rispetto ambientale".
La normativa del Piano regolatore generale deve:
- per la zona "A" prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati, consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV.
Il Comune appellante, conformandosi alle suddette prescrizioni imposte del PUT ha poi approvato per gli immobili ricadenti all’interno del Centro Storico- Zona A un apposito Piano di recupero denominato “ Borgo e aree annesse ”, che prevede, quale unica categoria d’intervento quella del risanamento e il ripristino conservativo - C2.
4.1 Quindi la previsione del PUT ha chiara valenza paesaggistica come emerge dall’art. 3 l.r.35/1987 che trova la propria corrispondenza nella disciplina locale e nello specifico nel piano di recupero comunale.
Ossia si tratta di un meccanismo normativo che prende le mosse dalla legge regionale per arrivare a livello della normativa locale, vincolandola. In tal senso anche la giurisprudenza ha rilevato la valenza paesaggistica del PUT ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2652 del 26 maggio 2015) e la capacità del medesimo di vincolare la disciplina locale; si rileva, con esemplare chiarezza, che “si tratta quindi di un vincolo pianificato e inderogabile, di natura specifica, sia per l'Amministrazione comunale che per l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo.”
4.2 Come emerge già dalla giurisprudenza di questo Consiglio relativamente alla fattispecie in esame con la decisione sez. VI, del 24 maggio 2022 n. 4098 si è rilevato che:
“…non può ritenersi estranea alla funzione della tutela del vincolo paesaggistico la preservazione della fisionomia originaria di determinati edifici, seppure non interessati da specifico vincolo culturale, e quantunque si tratti di interventi poco visibili. Pertanto, l’intento, espresso dal parere impugnato, di conservare integra la fisionomia degli immobili che costituiscono il borgo antico di Cava de’ Tirreni, tra i quali è pacificamente incluso quello di proprietà della appellata, non può considerarsi né in violazione di legge, né irragionevole né, infine, ultroneo rispetto alla tutela paesaggistica”.
4.4 Quanto poi alla presunta analogia con altra sentenza del giudice di primo grado relativa ad altro Comune, Amalfi, non rileva non avendo coinvolto il giudice di appello; peraltro come evidenzia l’appellante in questo non contestato dall’appellato l’art 65 del Puc di Amalfi ammette un uso residuale dei sottotetti che nello specifico non si riscontra.
5 Né può valere la ricostruzione per cui la disposizione del PUT operi un mero rinvio dinamico come rileva l’appellato; come già evidenziato in sede di riproposizione delle censure sollevate in primo grado l’appellato ha ritenuto che:
-l’art. 5 della l.r. n. 15 del 28 novembre 2000 dispone che “gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d ) del comma 1 dell’articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n. 457”;
- a seguito delle modifiche intervenute all’art. 3 d.P.R 380/2001 nell’attuale regime normativo, il cambio di destinazione, come nella specie, sarebbe riconducibile alla categoria del “restauro e di risanamento conservativo”;
- quindi l’intervento in oggetto non derogherebbe agli strumenti paesistici atteso che il PUT consente, per l’area di interesse, la realizzazione di interventi di restauro conservativo.
A tal riguardo come già evidenziato dalla giurisprudenza (in tal senso Consiglio di Stato, sent., Sez IV n. 8642 del 22 ottobre 2024) la tesi non è condivisibile in quanto l’art. 5 della l.r. 15/2000 non contiene un rinvio mobile atteso che anche sotto il profilo testuale fa riferimento ad una determinata disposizione non esprimendo la volontà di recepire le modifiche successive.
6. Circa poi la censura relativa alla legittimità della decisione dell’amministrazione in sede di riesame - per la parte in cui avrebbe svolto uno screening iniziale senza entrare nel merito delle questioni paesaggistiche - va rilevato che la questione affrontata presenta aspetti formalistici che non colgono la sostanza della questione.
La previsione del PUT e del piano di recupero che limita al restauro gli interventi ammissibili nella fattispecie in questione è frutto di una valutazione sul paesaggio che è già svolta a livello normativo dal legislatore regionale e dalla regolamentazione locale; da ciò ne consegue l’ultroneità di qualsiasi altra valutazione in concreto circa l’impatto sul paesaggio.
7 Da quanto sin qui esposto va rilevato che quindi, come osservato dallo stesso appellante, l’intervento sarebbe stato assentibile solo in deroga.
A tal riguardo bisogna infatti rifarsi al disposto dell’art. 6 della l.r. 28 novembre 2000, n. 15 recante Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti che disponeva:
1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, della legge regionale 20 marzo 1982,n. 17 e della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o itinere e dei regolamenti edilizi vigenti.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza 13-29 gennaio 2016, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo, nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
Detto intervento, essendo in deroga, poteva porsi in essere solo ai sensi del richiamato art. 6 l.r. 15/2000 ove detta disposizione fosse stata legittima costituzionalmente; ma così non è atteso che la Corte Costituzionale ha rilevato che la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente. Con la richiamata disposizione, ha rilevato la Corte, verrebbe assegnato all'ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, degradando la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata tra i vari Comuni; con la conseguenza che ne risulta compromessa quell' impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta dalla normativa statale a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme sull' intero territorio nazionale, idonea a superare la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali.
Nel caso specifico, l’intervento in questione avrebbe realizzato proprio questa finalità di deroga a disposizioni a valenza paesaggistica e la perdita dell’unitarietà dell’intervento.
8 Quanto ai motivi riproposti dall’appellato ex art 101 c.p.a.
8.1 In relazione primo motivo (rubricato Violazione di legge (art. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 del d.lgs. n. 42/2004) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta - sviamento - arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza) - violazione del giusto procedimento - violazione del giudicato) l’appellato rileva una violazione del giudicato della sentenza di questo Consiglio 4098/2022 in quanto il Comune avrebbe ritenuto vincolanti le note della Soprintendenza del 22 febbraio 2023 (prot. n. 4308) e del 13 marzo 2023 (prot. n. 5859) relative ad altri procedimenti.
Il motivo è infondato.
Le richiamate note esprimono le valutazioni della Sovrintendenza relativamente a fattispecie analoghe ma come emerge dal provvedimento esse sono state fatte proprie dall’amministrazione sulla base di una propria e non censurabile valutazione; è evidente come, secondo giurisprudenza consolidata, all’amministrazione che adotta il provvedimento compete un proprio onere di valutazione che a quel punto è dell’amministrazione procedente, sotto ogni profilo.
8.2 Con il secondo motivo (rubricato: Violazione di legge (art. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta - sviamento - arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza) -violazione del giusto procedimento) l’appellato censura che l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato richiamando plurimi atti della Soprintendenza mai notificati alla ricorrente, in violazione dell’art 3 l.241/1990; si tratterebbe di atti endoprocedimentali resi nell’ambito di un distinto ed autonomo procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Il motivo è infondato; si tratta di note di riscontro a richieste del Comune relative alla realizzazione di sottotetti nel Comune appellante nonché all’esigenza di un coordinamento da parte della Sovrintendenza medesima.
Inoltre il contenuto delle note della Sovrintendenza è ampiamente riportato nelle note impugnate; e quanto all’onere dell’amministrazione di rendere disponibili tali note, l’appellato non dimostra un qualche diniego del Comune alla loro ostensione non risultando richiesto l’accesso.
Né sussiste un obbligo di notifica degli stessi provvedimenti richiamati ed ampiamente riportati all’interno del provvedimento che aggraverebbe il procedimento senza una realistica motivazione al riguardo.
8.3 Con il terzo motivo (rubricato: Violazione di legge (art. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta - sviamento - arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza) -violazione del giusto procedimento) circa la natura urbanistica delle disposizioni richiamate al fine di legittimare il diniego (art 17 PUT e disposizioni locali) si tratta di motivo infondato; come sopra rilevato si tratta di norme urbanistiche che riguardano il paesaggio.
Né il provvedimento è carente di motivazione nella parte in cui non richiama il diverso parere favorevole reso precedentemente; nel caso specifico è stata condotta una nuova istruttoria nella quale il Comune ha tenuto conto delle richiamate note della Sovrintendenza delle quali con una propria autonoma valutazione l’amministrazione si è appropriata.
8.4 Con il quarto motivo (rubricato violazione di legge (art. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - erroneità manifesta - sviamento - arbitrarietà - illogicita’ - irragionevolezza) -violazione del giusto procedimento) l’appellato fa riferimento ad altro provvedimento della medesima amministrazione dichiarato illegittimo; il motivo è inammissibile in quanto generico non dimostrando l’analogia delle fattispecie ai fini di una eventuale censura di disparità di trattamento
8.5 Con il quarto motivo (rubricato violazione di legge (all’art. 17 d.P.R. n. 31/2017) – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità - sviamento - arbitrarietà) l’appellato censura che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio del dissenso costruttivo ; il motivo è infondato atteso che l'incompatibilità è tout court derivante dalle norme locali che tutelano il paesaggio ed escludono le ristrutturazioni. Già questo Consiglio di Stato nella richiamata sentenza 4098/2022 aveva rilevato, la funzione della tutela del vincolo paesaggistico, la preservazione della fisionomia originaria di determinati edifici e l’esigenza di conservare integra la fisionomia degli immobili che costituiscono il borgo antico di Cava de’ Tirreni.
8.6 Con il sesto motivo (rubricato: Violazione di legge (art. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017) - eccesso di potere (erroneità manifesta - difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - arbitrarietà - travisamento - sviamento - illogicita’ manifesta) fa riferimento all’ipotesi del rinvio dinamico di cui si è già rilevato ed alla quale si fa rinvio.
8.7 Con il settimo motivo (rubricato: Violazione di legge (art. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (erroneità manifesta - difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - arbitrarietà - travisamento - sviamento - illogicita’ manifesta) rileva che la realizzazione di terrazzini cd. a tasca, quale quelli dell’istanza di autorizzazione paesaggistica in questione, sarebbero stati già realizzati di recente (2014) determinando una disparità di trattamento.
Il motivo è infondato in quanto non dà la prova dell’identità esprimendo una generica censura; secondo giurisprudenza consolidata la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell’ amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. ( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 256).
In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo; spese compensate per il Ministero della cultura.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato TR MA al pagamento, in favore del Comune di Cava de’ Tirreni, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 8.000,00 (euro ottomila/00) per il doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Spese compensate per il Ministero della cultura
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO