Articolo 6 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 aprile 1958
Art. 6.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Esso delibera con la presenza della meta' piu' uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958