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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 29/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per l'avv. Di Rosa. CP_1 I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL ER
R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico – Sezione del Lavoro in persona del dott. EL ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 29/2024 promossa da:
, , e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec e Email_1
Email_2 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 telematicamente, dagli avv.ti Lorena Carleo, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Matteo Lauro e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima esistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30 gennaio 2024, i ricorrenti – rispettivamente, vedova e figli del defunto (19.08.1940/ Persona_1 13.02.2014) hanno agito in giudizio nei confronti di per ottenere, CP_1 iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della neoplasia polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che avrebbe Persona_1 lavorato dal 06.09.1969 al 05.10.1982 per con mansioni, dal 1969 al CP_1 1972, di manovale di supporto ai saldatori e, successivamente, di meccanico di bordo. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti, in particolare dei saldatori, e in mancanza di dispositivi di protezione individuale.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla base CP_1 Persona_1 delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di
CP_1
* 2. si è costituita eccependo la prescrizione del diritto azionato CP_1 iure proprio. Ha inoltre chiesto la reiezione del ricorso, argomentando in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti Per_ rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante due c.t.u. medico-legali. Successivamente, le parti l'hanno discussa, previo scambio di note scritte, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale Per_ di è pacifico e documentale [cfr. doc. 4 ricorrenti].
4.1. Una descrizione delle mansioni del de cuius si può inoltre già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) meccanico di bordo…» [cfr. doc. 30 ricorrenti]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979…»
[cfr. doc. 31 ricorrenti]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave fino al 30.09.1985, in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000 [cfr. doc. 32 ricorrenti].
4.2. L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di
. Persona_1
saldatore elettrico alla dipendenze di dal 1970 al Testimone_1 CP_1 Per_ 2000 e amico di , ha riferito che «il meccanico di bordo si occupavano di installare diverse componenti meccaniche. Era un'attività che veniva svolta contestualmente ad altre. Anche i coibentatori potevano operare contestualmente ai meccanici di bordo. I saldatori ugualmente lavoravano vicino ai meccanici di bordo. I saldatori utilizzavo l'amianto per lo svolgimento della loro attività, se necessario. L'amianto veniva impiegato per evitare che si verificassero incendi e consisteva in sacchi imbevuti nell'amianto. Nell'ambiente venivano utilizzati anche teli e coperte in amianto da apporre sopra le strumentazioni. Non venivano utilizzati dpi. L'ambiente era molto polveroso. L'aspirazione veniva svolta in maniera marginale ed insufficiente. Le pulizie venivano svolte da un'impresa esterna che utilizzava delle semplici scope.».
4.3. La combinazione di questi dati consente di ritenere provato che Per_1
abbia operato in un ambiente connotato dalla presenza d'amianto, tale da
[...] dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R.
19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art.
20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1970 al 1980,: CP_1 «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Per_1
ha operato e la patologia esitata nel suo decesso, va considerata la
[...] ricostruzione operata dal c.t.u. dott. nella propria relazione Persona_2 peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di e la Persona_1 sua abitudine al fumo. Ha quindi evidenziato che l'esame autoptico eseguito su Per_
aveva concluso per l'attribuzione del decesso a «neoplasia polmonare localmente estesa ed ampiamente metastatizzata, in presenza di una conta dei corpi dell'asbesto di 600 per grammo di tessuto polmonare secco, che testimonia un'esposizione all'asbesto superiore a quella ambientale ma comunque di lieve entità». Il c.t.u. ha dunque rilevato che l'analisi quantitativa delle fibre eseguita dall' di Milano Pt_5 sul tessuto polmonare prelevato in sede autoptica aveva fornito i seguenti risultati: «Fibre di amianto: 110.000 (> 1 micron) ff/g tessuto polmonare secco;
Corpuscoli:
6.700 corpuscoli/g tessuto polmonare secco;
Altre fibre non amianto: 220.000 (> 1 micron) ff/g tessuto polmonare secco». Descritta la specifica patologia e le mansioni, come ricostruite dal materiale probatorio acquisito, il c.t.u. ha riportato le indicazioni contenute nei Criteri di Helsinki, secondo cui «a fini clinici, si raccomandano le seguenti linee guida al fine di identificare le persone che con elevata probabilità abbiano avuto un'esposizione a polvere di amianto:
Oltre 0,1 milioni di fibre di anfibolo (> 5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o
Oltre 1 milione di fibre di anfibolo (> 1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato
o
Più di 1000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido) o
Oltre 1 corpuscolo di amianto per millilitro di liquido derivante da lavaggio bronco-alveolare misurato mediante microscopia ottica in un laboratorio qualificato …
Un rischio di tumore del polmone di 2 volte è correlato ad un carico polmonare di fibre di anfiboli di 2 milioni di fibre (> 5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o 5 milioni di fibre di anfiboli (> 1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco. Un simile carico polmonare di fibre corrisponde approssimativamente a 5.000- 15.000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco, o a 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido di lavaggio bronco-alveolare”». Di seguito ha evidenziato che «i risultati delle analisi effettuate dall'Istituto Per_ ARPA di Milano sul tessuto polmonare del sig. permettono di stabilire che lo stesso è stato esposto all'amianto; infatti, la conta dei corpuscoli restituiva un risultato pari a 6.700 corpuscoli per grammo di tessuto secco e tale valore rientra nei sopracitati Per_ criteri….La quantità di fibre di asbesto rilevata nei campioni del sig. è nettamente inferiore rispetto a tali valori, mentre la conta dei corpuscoli depone a favore di una correlazione tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza della neoplasia polmonare, a fronte anche della storia lavorativa». Dopo aver indicato che il fumo di tabacco fa parte dei fattori di rischio per il Per_ tumore al polmone, ha concluso nel senso che «la causa del decesso del sig. , sulla scorta delle evidenze cliniche e autoptiche, è attribuibile alla neoplasia polmonare metastatica. Per i motivi sopraesposti, si ritiene che l'esposizione all'amianto abbia avuto un ruolo quantomeno concausale, congiuntamente all'azione del fumo di tabacco, nella genesi della neoplasia polmonare di tipo adenosquamoso che ha determinato l'exitus del Per_ sig. il giorno 13.02.2014». La rilevanza eziologica dell'esposizione all'amianto è stata quindi riconosciuta mediante la valorizzazione della conta dei corpuscoli, abbinata alla storia lavorativa, profilo che il c.t.u. ha ribadito anche in replica alle osservazioni del c.t.p. di CP_1 Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. valutato «possibile riconoscere un danno biologico temporaneo nella misura del 100% per 67 giorni, corrispondenti al Per_ periodo in cui il sig. è stato ricoverato presso l'Ospedale di Monfalcone (dal 06.11 al 25.11.2013 e dal 29.12.2013 al 13.02.2014) e del 75% per 33 giorni (periodo intercorso tra i due ricoveri)».
6.1. La relazione peritale appena sintetizzata ha dato ampiamente conto della rilevanza dell'abitudine tabagica, fattore idoneo a comportare un aumento del rischio di insorgenza di tumore del polmone in virtù dell'effetto sinergico esistente tra amianto e fumo di sigaretta. Con ordinanza del 13.01.2025, è stato dunque chiesto al c.t.u. un approfondimento, utile a stabilire, in termini percentuali, il rilievo causale da attribuire a ciascuno dei due fattori, ma il c.t.u., con propria relazione integrativa del 12.03.2025, ha ritenuto di concludere indicando che «non è possibile determinare con precisione l'entità della responsabilità dei due fattori di rischio nella genesi della neoplasia polmonare».
6.2. Data la risposta, si è perciò resa necessaria la nomina d'un nuovo esperto, cui demandare questo approfondimento. È stata così disposta la nomina a c.t.u. della dott.ssa , la Persona_3 quale, con una relazione di raro pregio, ha preso le mosse dalla ricostruzione del dott. e, al fine di rispondere al quesito, ha compiuto uno studio Per_2 approfondito della letteratura di riferimento, oggetto d'accurata esposizione nella relazione, cui si rinvia. Il c.t.u. ha quindi illustrato che, «dovendo parametrare l'attribuzione del valore concausale relativo al fumo, nel caso del Sig. , da una compiuta disamina della Per_1 letteratura, a fronte di diverse proposte valutative dei vari autori, si è scelto di aderire al modello espresso nelle conclusioni dei “CRITERI ORIENTATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE DA MALATTIA PROFESSIONALE ES CO SA , Per_4 Per_5
(Rivista Italiana di Medicina Legale 1-2019), poiché
[...] Persona_6 risultano inequivocabilmente più aderenti ai modelli statistici ricavati dalla più autorevole letteratura. “Avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il concetto, grossolano ma sufficientemente aderente ai dati CP_3 statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3”. I criteri orientativi suggeriti Per_ da , di e su “rivista italiana di med legale” si basano sui criteri Per_4 Per_5 epidemiologici riassunti dallo studio del 1979 di Tali criteri sono i seguenti: CP_3 posto pari a 1 il rischio di carcinoma in un soggetto non esposto ad amianto e non fumatore, il rischio di carcinoma conseguente ad una esposizione significativa è di 5 per un “non fumatore”, mentre il rischio di un “fumatore non esposto” ad amianto è pari a 11. Nel coso di esposizione ad entrambi i rischi, ovvero fumatore esposto ed amianto, il rischio è di 50. La comunità scientifica è quasi unanimemente concorde nell'accettare che la simultaneità di fumo ed esposizione ad amianto abbia un effetto più che “additivo” ovvero l'aumento dei fattori di rischio delle due cause producono un aumento del fattore di rischio maggiore della somma dei due o piuttosto al prodotto dei due. LL e al. concludono che l'attribuzione del rischio debba essere 5/15, ovvero 1/3 per amianto e 10/15, ovvero 2/3 per il fumo. Ora, nonostante i dati dello studio di siano CP_3 datati, e relativi ad una specifica popolazione (industria tessile) e quindi ad una particolare densità di amianto e tipologia di fibra, altri studi più recenti hanno confermato il rapporto, seppur con qualche rettifica dei valori dei rischi relativi». Ha proseguito facendo riferimento allo studio tedesco del 2002 di , Parte_6 dal titolo “Asbestos fibreyears and lung cancer: a two phase case–control study with Per_ expert exposure assessment H Pohlabeln, P Wild, W Schill, I , U Per_8
[...]
rispetto alla valutazione dell'entità dell'esposizione Per_10 Per_11 cumulativa all'amianto e al fumo, sintetizzato dalla seguente tabella:
e ha quindi osservato che «applicando la tabella di cui sopra:
•l'aumento di rischio dovuto al fumo è 4,6. NumeroDi_1
Sostanzialmente l'effetto cumulativo nel fumatore di 2 pacchetti x 30 anni (40+pack years) quadruplica il fattore di rischio rispetto a un non fumatore (sarebbe triplicato per 1 pacchetto al giorno per 30 anni).
•L'aumento di rischio dovuto all'esposizione all'amianto considerando il valore minimo (non avendo a disposizione altro che fosse maggiore del minimo 0.1 f/cm3) è 1,33/0,86=1,54 Nel caso specifico del ricorrente l'effetto dell'esposizione ad amianto al valore soglia di 0.1 f/cm3 ( 30 anni per 0.1 f/cm3) produce un incremento del fattore di rischio (1.33/0.86= 1,54) di 1,54 volte il caso base. Per_ Applicando criteri orientativi suggeriti da , e su “Rivista Per_4 Per_5 Italiana di Medicina Legale” a questi due valori di fattore di rischio, si ottengono dei dati sovrapponibili: Effetto del fumo = 4,6/(4,6+1,54) =0,749 (75%) Effetto dell'amianto = 1,54/(4,6+1,54)=0,251 (25%) Anche se l'esposizione all'amianto fosse massima >10 fibre/anno avremmo 1.94/0.86=2,256, quindi l'effetto del fumo = 4,6/(4,6+2,256) =0,671 ovvero il (67%)». Di seguito, ha concluso indicando che, «utilizzando la metodologia suggerita da
, sia con i valori definiti da sia utilizzando i parametri della metanalsi e Per_4 Per_4 dei parametri ottenuti sullo studio epidemiologico dei pazienti tedeschi, si ottiene mediamente per un forte fumatore una percentuale di attribuzione all'amianto compresa fra il 22% e il 33%, e conseguentemente il resto al fumo. Perfezionando ulteriormente, comparando anche l'entità dell'esposizione a fumo e amianto, il valore che sembra più corretto è rappresentato dalle risultanza dello studio tedesco, ovvero 25% amianto e 75% fumo per un valore soglia di 0.1 f/cm3. Più precisamente, sulla scorta dei modelli statistici esaminati si propone al seguente tabella che
fornisce una stima della percentuale di attribuzione a causa fumo/amianto in caso di esposizione combinata, ovvero con indicazione di numero di sigarette/anno, verso fibre /anno accumulate. Nel caso del Sig. forte fumatore, con dichiarate 20 sigarette al Persona_1 giorno, poniamo per 20-40 pacchetti/anno, alla luce della bassa esposizione risultata dall'analisi quantitativa effettuata a seguito dell'esame autoptico prima e presso Pt_5 poi, la tabella permette di attribuire un ruolo prevalente al fumo del 90% all'amianto del 10%».
6.3. Le conclusioni dell'esperta hanno incontrato osservazioni critiche da parte del c.t.p. dei ricorrenti e nelle note conclusive che le ribadiscono. In particolare, il c.t.p. ha espresso perplessità rispetto all'utilizzo del parametro 20-40 pacchetti/anno anziché 0-20 pacchetti/anno e rispetto alla valutazione dell'esposizione tra 0-1 anno/fibra anziché tra 1-10 anno/fibra. Nelle note conclusive, che per ragioni d'esposizione s'esaminano in questa sede, è stato inoltre criticamente valutato il fatto che, a dire dei ricorrenti, l'architrave su cui poggerebbe la valutazione espressa sarebbe fondata sulla bassa esposizione all'amianto del de cuius, laddove essa – evincibile dal numero di fibre – sarebbe smentita dalla conta dei corpuscoli, i quali, stando alla letteratura citata dagli stessi ricorrenti, fornirebbe un quadro più sensibile e fedele, considerando anche la rilevanza capitale da assegnare alla storia lavorativa. Per questo, sempre nelle note, i ricorrenti hanno concluso nel senso che la rilevanza dell'esposizione all'amianto dovrebbe assurgere almeno al 50%.
6.4. Ciò posto, si ritiene che le osservazioni e le critiche elaborate dai ricorrenti e dal loro ausiliario non colgano nel segno, se non nei limitatissimi termini che seguono. Va premesso, innanzitutto, che la tabella elaborata dall'esperta non ha incontrato alcuna specifica censura sotto il profilo tecnico-scientifico. Non vale senz'altro a screditarla la domanda posta dal c.t.p. “da quale articolo è stata tratta?”, fermo restando che la c.t.u. ha adeguatamente risposto indicando d'averla elaborata condensando al suo interno i dati scientifici diffusamente esaminati e illustrati nel corpo della relazione. In ogni caso, va ribadito che i criteri su cui s'è fondata la tabella non sono scientificamente posti in discussione, ciò che concorre, unitamente alla sua piena condivisibilità in considerazione dell'ampio studio che la supporta, a ritenerla perfettamente rilevante e da applicare ai fini del decidere. In secondo luogo, si ritiene corretto l'utilizzo del parametro 20-40 pacchetti/anno in luogo di quello 0-20 pacchetti/anno. Dalla Cartella clinica del ricovero dal 06.11.2013 al 25.11.2013 presso l'U.O. di Medicina Generale Per_ dell'Ospedale di Monfalcone (GO) si apprende che “…ha smesso di fumare 2 mesi fa, prima fumava 1 pacchetto e mezzo di sigarette al dì…”. È dunque condivisibile la valutazione, peraltro “di favore” rispetto alla posizione dei ricorrenti, espressa dalla c.t.u. secondo cui «vero è che non vi sia una data certa di inizio, ma cum grano salis, un valore 20 pacchetti anno, con la media di 1 pacchetto e Per_ mezzo al giorno, significherebbe che il Sig. avesse fumato per 13 anni soltanto, ovvero avrebbe intrapreso l'abitudine tabagica all'età di 60 anni, il che non è realistico. Più consona è l'attribuzione del valore di 20-40 pacchetti anno, con un più verosimile inizio di abitudine tabagica 13 anni prima ulteriormente, ovvero all'età almeno di 47 anni, che comunque sarebbe anomalo in considerazione delle abitudini tabagiche del tempo. In sostanza si è deciso di attribuire il valore di 20-40 sigarette/anno stabilendo un valore che permettesse di essere aderente a una logica di inizio fumo all'età perlomeno di 40-50 anni». Deve in terzo luogo esaminarsi l'applicazione del parametro 0-1 anno/fibra. In proposito, rilevano le critiche formulate dai ricorrenti nelle proprie note. Al riguardo, deve evidenziarsi che la c.t.u. non è immotivatamente partita da un erroneo e arbitrario presupposto di bassa esposizione di Salin, bensì dai dati emersi all'esito degli esami condotti dopo il suo decesso. A parlare di “bassa esposizione” è stato in primis il referto autoptico, in modo del tutto coerente con il basso numero di fibre di amianto riscontrate. Invero, lo stesso dott. Per_2 ebbe ad evidenziare che, stando alle sole fibre, l'applicazione dei Criteri di Helsinki avrebbe dato esito negativo, tanto ciò vero che la prova del nesso eziologico è stata fatta rimontare alla successiva conta dei corpuscoli e al relativo risultato di 6.700, rilevante in quanto rientrante, sebbene in misura più prossima al minimo che al massimo, nella forbice 5.000/15.000 indicata dai predetti Criteri. È quindi da chiarire che, da un lato, la dott.ssa non ha fatto altro Per_3 che dare corretto apprezzamento del lavoro svolto dal dott. ben Per_2 suffragato dal lato documentale e a cui era “vincolata”, come da quesito postole. Dall'altro lato, la doglianza in ordine alla scarsa considerazione del numero di corpuscoli espressa dai ricorrenti si rivela fondamentalmente sterile, se è vero che essi sono stati decisivamente considerati per affermare la rilevanza causale dell'asbesto. Ciò posto, l'esame critico dei ricorrenti va allora apprezzato, nell'ottica di attribuirgli utilità, nel senso di verificare se la conta dei corpuscoli, il cui esito determina il c.d. raddoppio del rischio, sia coerente con il parametro 0-1 anno/fibra. A tal riguardo, può convenirsi con l'opzione interpretativa espressa dai ricorrenti – su cui peraltro la c.t.u. si è diffusa evidenziando le conseguenze – e ritenere che una complessiva valorizzazione della conta dei corpuscoli, scientificamente considerata più sensibile del numero di fibre, spesso produttivo di falsi negativi [cfr. doc. 50 ricorrenti], unitamente alla valorizzazione dell'esperienza professionale vissuta – secondo due raccomandazioni formulate rispetto ai Criteri di Helsinki il riferimento per stabilire la rilevanza dell'esposizione rimonta alla “storia lavorativa”, che l'analisi del tessuto polmonare per fibre e corpi d'asbesto può integrare, dovendosi evitare invece inversioni metodologiche -, conduce ad applicare il parametro 1-10 anno/fibra. Va dunque data adesione alle osservazioni espresse dal c.t.p. dei ricorrenti, ma l'esito di questa conclusione è ben distante dalle conseguenze prospettate da costoro nelle loro note finali. Infatti, l'impiego del parametro in base alle tabelle accluse alla relazione peritale conduce a riformulare la ripartizione percentuale nel senso non più del rilievo al 90% del fumo e al 10% dell'asbesto, ma all'87% del primo e al 13% del secondo. Questa valutazione è quella da applicare ai fini del decidere, dovendosi scartare ogni ulteriore diversa prospettazione, a partire da quella – invero arbitraria perché essa sì priva d'un addentellato scientifico – che vorrebbe condurre la ripartizione al 50% tra i due fattori.
6.5. Ad ulteriore conferma delle conclusioni formulate “inizialmente” e “da ultimo” dall'esperta, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che Persona_1 le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso i canteri di trovano CP_1 conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
6.6. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
6.7. Rispetto alla rilevanza del tabagismo, è da ricordare le indicazioni della Cassazione, ribadite ancora di recente [Cass., n. 27584/2024], secondo cui in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c. – a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» - non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza [Cass., n. 2483/2018; Cass., n. 4178/2020]. Nella suddetta nozione di “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire [Cass. n. 1165/2020]. Ne deriva che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima [Cass., n. 2763/1997; Cass., n. 23426/2014; Cass., n. 4208/2017, n. 10220/2017], con la precisazione che l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis
[Cass., n. 9349/2017]. Trattasi di considerazioni che travolgono le considerazioni espresse dai ricorrenti nelle loro note conclusive attraverso il rinvio ad una recente pronuncia della Corte di cassazione adottata all'esito d'una controversia per danni da fumo attivo intrapresa nei confronti del produttore di sigarette [cfr. Cass., n. 13844/2025]. Sono ivi infatti confermate tutte le considerazioni che precedono in ordine all'applicazione dell'art. 1227 c.c.. Ad esse si aggiunge Per_ l'osservazione che, qualora abbia avviato il proprio consumo di tabacco anche perché illegittimamente non informato dei rischi correlati dal produttore, ciò, ovviamente, non potrebbe assumere alcun rilievo nella presente vicenda, posto che se si riducesse il rilievo della condotta ascrivibile al danneggiato si giungerebbe all'eccentrico effetto di far ricadere sul datore di lavoro che l'ha esposto all'amianto anche gli effetti dell'esposizione al fumo e, quindi, dell'ipotetica responsabilità del produttore delle sigarette. Per_ Piuttosto, – rectius, i suoi eredi – dovrebbe coltivare queste loro osservazioni in altro e separato giudizio entro il quale attribuire al produttore di tabacco la responsabilità per la morte del de cuius.
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per la morte di e dunque per il danno subito CP_1 Persona_1 personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
7.1. Con riguardo al danno subito da , per il quale i ricorrenti Persona_1 hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in tema di responsabilità del CP_1 datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
7.2. Nella specie, ha subito un danno biologico temporaneo, Persona_1 ossia una voce avulsa dalla copertura Inail. La fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di , deve rilevarsi che, laddove la malattia non Persona_1 si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
7.3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento
Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a un periodo di danno biologico temporaneo al 100% Persona_1 Per_ per 67 giorni, corrispondenti al periodo in cui è stato ricoverato presso l'Ospedale di Monfalcone (dal 06.11 al 25.11.2013 e dal 29.12.2013 al 13.02.2014, data del decesso) e del 75% per 33 giorni (periodo intercorso tra i due ricoveri). Rispetto al periodo di 46 giorni dal 29.12.2013 al 13.02.2014, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che Per_ Per_ afflitto , emersa in sede istruttoria. «Ricordo che in ospedale faticava a respirare e aveva perso molto peso. Si lamentava dell'affanno. Chiedeva spesso “aria”», ha spiegato il teste cui ha fatto eco il teste il quale ha Tes_2 Testimone_3 Per_ ricordato che, in occasione delle visite a in ospedale, questi «soffriva molto mal di schiena e non riusciva a trovare una posizione che alleviasse il dolore. Si lamentava del dolore. Aveva subito un forte calo di peso. Il tumore fu molto violento» Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 96.069,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 60.822,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Per il restante periodo di 19 giorni al 100% e di 33 giorni al 75%, occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima personalizzazione, gli importi nella somma di euro 3.287,00 ( ) e nella somma di euro 4.281,75 (173x33x75:100), e C.F._1 così nella cifra complessiva di euro 7.568,75. La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come dimostrate dalle deposizioni testimoniali sopra menzionate. Pertanto, il danno iure hereditatis deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 103.637,75. Di questa somma complessiva, in ragione dell'incidenza dell'esposizione all'amianto sopra ricostruita, la convenuta risponde al 13%, sicché la somma dovuta è pari ad euro 13.472,90. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza del danno biologico, coincidente con il 06.11.2013, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a novembre 2013.
* 8. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
8.1. Va immediatamente respinta l'eccezione di prescrizione del diritto proposta da CP_1 Rispetto alla prescrizione della pretesa risarcitoria in esame, deve dunque trovare applicazione non già il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il diverso termine previsto dal comma 3 di questa disposizione, in base al quale «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». È del resto da condividersi l'indicazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice [Cass., n. 26958/2018. Nel merito, v. ex multis C. App. Milano, n. 1580/2019]. In ragione di ciò, va considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge…» e che, ai sensi del successivo comma 6, «i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli…589, secondo…comma». Quest'ultimo, rispetto all'omicidio colposo, dispone che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni». Il termine di prescrizione del reato, e dunque dell'azione risarcitoria, è di 14 anni e, a fronte del decesso avvenuto il 13.02.2014, il deposito del ricorso il 30.01.2024 è sicuramente tempestivo.
8.2. I danni subiti dalla moglie e dai figli sono dimostrati, innanzitutto, dalle Per_ parole del teste parroco della parrocchia frequentata da Testimone_4 Per_ e dalla moglie e amico di famiglia. Questi ha ricordato che « era uno dei miei parrocchiani. Lui e la moglie frequentavano la parrocchia…Li vedevo non solo per la messa della domenica, ma in occasione di molti eventi organizzati quali gite. Per_1 dava una mano in parrocchia con il circolo Acli e con lui la moglie. Partecipavano insieme alle gite, a feste. Entrambi avevano interessi in parrocchia e li coltivavano insieme, benché aiutassero in attività differenti. Al di là della parrocchia, ho frequentato Per_ la famiglia . Ho partecipato alle feste di ed erano sempre presenti la Persona_1 moglie, i figli e i nipoti. organizzava molte feste nella sua taverna e io Per_1 partecipavo. In queste occasioni era presente quasi sempre anche e Pt_4 Pt_3
erano presenti per le principali ricorrenze. Non le ricordo precisamente per Parte_2 altre occasioni ma solo perché io sono più amico di che ha più o meno la mia Pt_4 stessa età. Quando il padre è mancato, nel primissimo periodo dormiva con la Pt_4 mamma, alternandosi con i familiari, per non lasciarla sola. Poi si è separato ed è tornato a vivere con la mamma come sistemazione temporanea in attesa di trovare un nuovo alloggio. So che la famiglia – coniuge e figli – facevano dei viaggi insieme e ricordo che tutti insieme andavano in Veneto da alcuni parenti di . Accadeva ad Per_1 esempio per matrimoni e comunioni. Facevano insieme tutte le cose attinenti alla famiglia. Era una famiglia molto unita. I coniugi hanno sempre convissuto. Sono andato a trovare in ospedale. Ricordo presente la moglie e i figli, che si Per_1 alternavano….Ho saputo che era presente al momento del decesso». Parte_2 Che i coniugi frequentassero insieme la parrocchia è stato confermato anche dal teste Egli, inoltre, ha riferito che «la figlia lavora Testimone_5 Parte_2 vicino alla casa dei genitori, la vedevo ogni giorno. Parcheggiava la macchina nel cortile di casa dei genitori. la vedevo meno frequentemente, anche se vedevo Pt_3 anche lei a casa dei suoi genitori. Ho visto più raramente che conosco perché è Pt_4 stato mio allievo nella squadra di baseball… Andavo a trovare a giorni alterni Per_1 in ospedale. Ho sempre visto la moglie presente. Andavo in orari diversi dai familiari per non rubare loro del tempo col padre, per questo non mi è capitato di vedere i figli in ospedale».
8.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle parti ricorrenti a seguito della morte di Per_1
. La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è,
[...] secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.4. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.5. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_1 al momento del decesso del marito, di anni 72, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti i tre figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito. Vanno perciò assegnati 64 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 250.304,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 32.539,52. 8.6. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_2 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] Parte_2 e, al momento del decesso del padre, di anni 46, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti la madre, la sorella e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 56 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 219.016,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 28.472,08. 8.7. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_3 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_3 al momento del decesso del padre, di anni 44, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti la madre, la sorella e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 56 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 219.016,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 28.472,08. 8.8. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_4 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nato il [...] e, al Parte_4 momento del decesso del padre, di anni 37, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31- 40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti la madre e le sorelle;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 58 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 226.838,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 29.488,94. 8.9. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della somma accordata dal giudice [cfr., Cass., n. 13145/2025, seguono la soccombenza.
9.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisoria, e dei valori massimi per la complessa fase istruttoria. Va inoltre previsto un aumento del 30% in ragione della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti e un aumento complessivo del 30% per l'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
9.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo congruo ed integralmente da rifondere.
9.3. Le spese dei c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, a ciascuna in Controparte_2 proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di euro 13.472,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 06.11.2013 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a novembre 2013; condanna a corrispondere a l'ulteriore somma Controparte_2 Parte_1 di euro 32.539,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 13.02.2014 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2014, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere ad e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
l'ulteriore somma di euro 28.472,08 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla data del 13.02.2014 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2014, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore somma Controparte_2 Parte_4 di euro 29.488,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 13.02.2014 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma febbraio 2014, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_2 liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 23.574,40, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ove versato ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese dei c.t.u., liquidate come da separati decreti. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
EL ER
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 14.05.2024. 2 Sentita all'udienza del 14.05.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per l'avv. Di Rosa. CP_1 I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL ER
R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico – Sezione del Lavoro in persona del dott. EL ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 29/2024 promossa da:
, , e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec e Email_1
Email_2 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 telematicamente, dagli avv.ti Lorena Carleo, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Matteo Lauro e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima esistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30 gennaio 2024, i ricorrenti – rispettivamente, vedova e figli del defunto (19.08.1940/ Persona_1 13.02.2014) hanno agito in giudizio nei confronti di per ottenere, CP_1 iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della neoplasia polmonare contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che avrebbe Persona_1 lavorato dal 06.09.1969 al 05.10.1982 per con mansioni, dal 1969 al CP_1 1972, di manovale di supporto ai saldatori e, successivamente, di meccanico di bordo. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti, in particolare dei saldatori, e in mancanza di dispositivi di protezione individuale.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla base CP_1 Persona_1 delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di
CP_1
* 2. si è costituita eccependo la prescrizione del diritto azionato CP_1 iure proprio. Ha inoltre chiesto la reiezione del ricorso, argomentando in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti Per_ rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante due c.t.u. medico-legali. Successivamente, le parti l'hanno discussa, previo scambio di note scritte, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale Per_ di è pacifico e documentale [cfr. doc. 4 ricorrenti].
4.1. Una descrizione delle mansioni del de cuius si può inoltre già evincere, in via documentale, da un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) meccanico di bordo…» [cfr. doc. 30 ricorrenti]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979…»
[cfr. doc. 31 ricorrenti]. La circostanza ha trovato conferma, rispetto a tutti i lavoratori che operavano prevalentemente a bordo nave fino al 30.09.1985, in un ulteriore parere dello stesso Contarp del 12.06.2000 [cfr. doc. 32 ricorrenti].
4.2. L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione all'amianto di
. Persona_1
saldatore elettrico alla dipendenze di dal 1970 al Testimone_1 CP_1 Per_ 2000 e amico di , ha riferito che «il meccanico di bordo si occupavano di installare diverse componenti meccaniche. Era un'attività che veniva svolta contestualmente ad altre. Anche i coibentatori potevano operare contestualmente ai meccanici di bordo. I saldatori ugualmente lavoravano vicino ai meccanici di bordo. I saldatori utilizzavo l'amianto per lo svolgimento della loro attività, se necessario. L'amianto veniva impiegato per evitare che si verificassero incendi e consisteva in sacchi imbevuti nell'amianto. Nell'ambiente venivano utilizzati anche teli e coperte in amianto da apporre sopra le strumentazioni. Non venivano utilizzati dpi. L'ambiente era molto polveroso. L'aspirazione veniva svolta in maniera marginale ed insufficiente. Le pulizie venivano svolte da un'impresa esterna che utilizzava delle semplici scope.».
4.3. La combinazione di questi dati consente di ritenere provato che Per_1
abbia operato in un ambiente connotato dalla presenza d'amianto, tale da
[...] dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R.
19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art.
20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di dal 1970 al 1980,: CP_1 «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Per_1
ha operato e la patologia esitata nel suo decesso, va considerata la
[...] ricostruzione operata dal c.t.u. dott. nella propria relazione Persona_2 peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di e la Persona_1 sua abitudine al fumo. Ha quindi evidenziato che l'esame autoptico eseguito su Per_
aveva concluso per l'attribuzione del decesso a «neoplasia polmonare localmente estesa ed ampiamente metastatizzata, in presenza di una conta dei corpi dell'asbesto di 600 per grammo di tessuto polmonare secco, che testimonia un'esposizione all'asbesto superiore a quella ambientale ma comunque di lieve entità». Il c.t.u. ha dunque rilevato che l'analisi quantitativa delle fibre eseguita dall' di Milano Pt_5 sul tessuto polmonare prelevato in sede autoptica aveva fornito i seguenti risultati: «Fibre di amianto: 110.000 (> 1 micron) ff/g tessuto polmonare secco;
Corpuscoli:
6.700 corpuscoli/g tessuto polmonare secco;
Altre fibre non amianto: 220.000 (> 1 micron) ff/g tessuto polmonare secco». Descritta la specifica patologia e le mansioni, come ricostruite dal materiale probatorio acquisito, il c.t.u. ha riportato le indicazioni contenute nei Criteri di Helsinki, secondo cui «a fini clinici, si raccomandano le seguenti linee guida al fine di identificare le persone che con elevata probabilità abbiano avuto un'esposizione a polvere di amianto:
Oltre 0,1 milioni di fibre di anfibolo (> 5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o
Oltre 1 milione di fibre di anfibolo (> 1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato
o
Più di 1000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco (100 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto umido) o
Oltre 1 corpuscolo di amianto per millilitro di liquido derivante da lavaggio bronco-alveolare misurato mediante microscopia ottica in un laboratorio qualificato …
Un rischio di tumore del polmone di 2 volte è correlato ad un carico polmonare di fibre di anfiboli di 2 milioni di fibre (> 5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o 5 milioni di fibre di anfiboli (> 1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco. Un simile carico polmonare di fibre corrisponde approssimativamente a 5.000- 15.000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco, o a 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido di lavaggio bronco-alveolare”». Di seguito ha evidenziato che «i risultati delle analisi effettuate dall'Istituto Per_ ARPA di Milano sul tessuto polmonare del sig. permettono di stabilire che lo stesso è stato esposto all'amianto; infatti, la conta dei corpuscoli restituiva un risultato pari a 6.700 corpuscoli per grammo di tessuto secco e tale valore rientra nei sopracitati Per_ criteri….La quantità di fibre di asbesto rilevata nei campioni del sig. è nettamente inferiore rispetto a tali valori, mentre la conta dei corpuscoli depone a favore di una correlazione tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza della neoplasia polmonare, a fronte anche della storia lavorativa». Dopo aver indicato che il fumo di tabacco fa parte dei fattori di rischio per il Per_ tumore al polmone, ha concluso nel senso che «la causa del decesso del sig. , sulla scorta delle evidenze cliniche e autoptiche, è attribuibile alla neoplasia polmonare metastatica. Per i motivi sopraesposti, si ritiene che l'esposizione all'amianto abbia avuto un ruolo quantomeno concausale, congiuntamente all'azione del fumo di tabacco, nella genesi della neoplasia polmonare di tipo adenosquamoso che ha determinato l'exitus del Per_ sig. il giorno 13.02.2014». La rilevanza eziologica dell'esposizione all'amianto è stata quindi riconosciuta mediante la valorizzazione della conta dei corpuscoli, abbinata alla storia lavorativa, profilo che il c.t.u. ha ribadito anche in replica alle osservazioni del c.t.p. di CP_1 Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. valutato «possibile riconoscere un danno biologico temporaneo nella misura del 100% per 67 giorni, corrispondenti al Per_ periodo in cui il sig. è stato ricoverato presso l'Ospedale di Monfalcone (dal 06.11 al 25.11.2013 e dal 29.12.2013 al 13.02.2014) e del 75% per 33 giorni (periodo intercorso tra i due ricoveri)».
6.1. La relazione peritale appena sintetizzata ha dato ampiamente conto della rilevanza dell'abitudine tabagica, fattore idoneo a comportare un aumento del rischio di insorgenza di tumore del polmone in virtù dell'effetto sinergico esistente tra amianto e fumo di sigaretta. Con ordinanza del 13.01.2025, è stato dunque chiesto al c.t.u. un approfondimento, utile a stabilire, in termini percentuali, il rilievo causale da attribuire a ciascuno dei due fattori, ma il c.t.u., con propria relazione integrativa del 12.03.2025, ha ritenuto di concludere indicando che «non è possibile determinare con precisione l'entità della responsabilità dei due fattori di rischio nella genesi della neoplasia polmonare».
6.2. Data la risposta, si è perciò resa necessaria la nomina d'un nuovo esperto, cui demandare questo approfondimento. È stata così disposta la nomina a c.t.u. della dott.ssa , la Persona_3 quale, con una relazione di raro pregio, ha preso le mosse dalla ricostruzione del dott. e, al fine di rispondere al quesito, ha compiuto uno studio Per_2 approfondito della letteratura di riferimento, oggetto d'accurata esposizione nella relazione, cui si rinvia. Il c.t.u. ha quindi illustrato che, «dovendo parametrare l'attribuzione del valore concausale relativo al fumo, nel caso del Sig. , da una compiuta disamina della Per_1 letteratura, a fronte di diverse proposte valutative dei vari autori, si è scelto di aderire al modello espresso nelle conclusioni dei “CRITERI ORIENTATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE DA MALATTIA PROFESSIONALE ES CO SA , Per_4 Per_5
(Rivista Italiana di Medicina Legale 1-2019), poiché
[...] Persona_6 risultano inequivocabilmente più aderenti ai modelli statistici ricavati dalla più autorevole letteratura. “Avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il concetto, grossolano ma sufficientemente aderente ai dati CP_3 statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3”. I criteri orientativi suggeriti Per_ da , di e su “rivista italiana di med legale” si basano sui criteri Per_4 Per_5 epidemiologici riassunti dallo studio del 1979 di Tali criteri sono i seguenti: CP_3 posto pari a 1 il rischio di carcinoma in un soggetto non esposto ad amianto e non fumatore, il rischio di carcinoma conseguente ad una esposizione significativa è di 5 per un “non fumatore”, mentre il rischio di un “fumatore non esposto” ad amianto è pari a 11. Nel coso di esposizione ad entrambi i rischi, ovvero fumatore esposto ed amianto, il rischio è di 50. La comunità scientifica è quasi unanimemente concorde nell'accettare che la simultaneità di fumo ed esposizione ad amianto abbia un effetto più che “additivo” ovvero l'aumento dei fattori di rischio delle due cause producono un aumento del fattore di rischio maggiore della somma dei due o piuttosto al prodotto dei due. LL e al. concludono che l'attribuzione del rischio debba essere 5/15, ovvero 1/3 per amianto e 10/15, ovvero 2/3 per il fumo. Ora, nonostante i dati dello studio di siano CP_3 datati, e relativi ad una specifica popolazione (industria tessile) e quindi ad una particolare densità di amianto e tipologia di fibra, altri studi più recenti hanno confermato il rapporto, seppur con qualche rettifica dei valori dei rischi relativi». Ha proseguito facendo riferimento allo studio tedesco del 2002 di , Parte_6 dal titolo “Asbestos fibreyears and lung cancer: a two phase case–control study with Per_ expert exposure assessment H Pohlabeln, P Wild, W Schill, I , U Per_8
[...]
rispetto alla valutazione dell'entità dell'esposizione Per_10 Per_11 cumulativa all'amianto e al fumo, sintetizzato dalla seguente tabella:
e ha quindi osservato che «applicando la tabella di cui sopra:
•l'aumento di rischio dovuto al fumo è 4,6. NumeroDi_1
Sostanzialmente l'effetto cumulativo nel fumatore di 2 pacchetti x 30 anni (40+pack years) quadruplica il fattore di rischio rispetto a un non fumatore (sarebbe triplicato per 1 pacchetto al giorno per 30 anni).
•L'aumento di rischio dovuto all'esposizione all'amianto considerando il valore minimo (non avendo a disposizione altro che fosse maggiore del minimo 0.1 f/cm3) è 1,33/0,86=1,54 Nel caso specifico del ricorrente l'effetto dell'esposizione ad amianto al valore soglia di 0.1 f/cm3 ( 30 anni per 0.1 f/cm3) produce un incremento del fattore di rischio (1.33/0.86= 1,54) di 1,54 volte il caso base. Per_ Applicando criteri orientativi suggeriti da , e su “Rivista Per_4 Per_5 Italiana di Medicina Legale” a questi due valori di fattore di rischio, si ottengono dei dati sovrapponibili: Effetto del fumo = 4,6/(4,6+1,54) =0,749 (75%) Effetto dell'amianto = 1,54/(4,6+1,54)=0,251 (25%) Anche se l'esposizione all'amianto fosse massima >10 fibre/anno avremmo 1.94/0.86=2,256, quindi l'effetto del fumo = 4,6/(4,6+2,256) =0,671 ovvero il (67%)». Di seguito, ha concluso indicando che, «utilizzando la metodologia suggerita da
, sia con i valori definiti da sia utilizzando i parametri della metanalsi e Per_4 Per_4 dei parametri ottenuti sullo studio epidemiologico dei pazienti tedeschi, si ottiene mediamente per un forte fumatore una percentuale di attribuzione all'amianto compresa fra il 22% e il 33%, e conseguentemente il resto al fumo. Perfezionando ulteriormente, comparando anche l'entità dell'esposizione a fumo e amianto, il valore che sembra più corretto è rappresentato dalle risultanza dello studio tedesco, ovvero 25% amianto e 75% fumo per un valore soglia di 0.1 f/cm3. Più precisamente, sulla scorta dei modelli statistici esaminati si propone al seguente tabella che
fornisce una stima della percentuale di attribuzione a causa fumo/amianto in caso di esposizione combinata, ovvero con indicazione di numero di sigarette/anno, verso fibre /anno accumulate. Nel caso del Sig. forte fumatore, con dichiarate 20 sigarette al Persona_1 giorno, poniamo per 20-40 pacchetti/anno, alla luce della bassa esposizione risultata dall'analisi quantitativa effettuata a seguito dell'esame autoptico prima e presso Pt_5 poi, la tabella permette di attribuire un ruolo prevalente al fumo del 90% all'amianto del 10%».
6.3. Le conclusioni dell'esperta hanno incontrato osservazioni critiche da parte del c.t.p. dei ricorrenti e nelle note conclusive che le ribadiscono. In particolare, il c.t.p. ha espresso perplessità rispetto all'utilizzo del parametro 20-40 pacchetti/anno anziché 0-20 pacchetti/anno e rispetto alla valutazione dell'esposizione tra 0-1 anno/fibra anziché tra 1-10 anno/fibra. Nelle note conclusive, che per ragioni d'esposizione s'esaminano in questa sede, è stato inoltre criticamente valutato il fatto che, a dire dei ricorrenti, l'architrave su cui poggerebbe la valutazione espressa sarebbe fondata sulla bassa esposizione all'amianto del de cuius, laddove essa – evincibile dal numero di fibre – sarebbe smentita dalla conta dei corpuscoli, i quali, stando alla letteratura citata dagli stessi ricorrenti, fornirebbe un quadro più sensibile e fedele, considerando anche la rilevanza capitale da assegnare alla storia lavorativa. Per questo, sempre nelle note, i ricorrenti hanno concluso nel senso che la rilevanza dell'esposizione all'amianto dovrebbe assurgere almeno al 50%.
6.4. Ciò posto, si ritiene che le osservazioni e le critiche elaborate dai ricorrenti e dal loro ausiliario non colgano nel segno, se non nei limitatissimi termini che seguono. Va premesso, innanzitutto, che la tabella elaborata dall'esperta non ha incontrato alcuna specifica censura sotto il profilo tecnico-scientifico. Non vale senz'altro a screditarla la domanda posta dal c.t.p. “da quale articolo è stata tratta?”, fermo restando che la c.t.u. ha adeguatamente risposto indicando d'averla elaborata condensando al suo interno i dati scientifici diffusamente esaminati e illustrati nel corpo della relazione. In ogni caso, va ribadito che i criteri su cui s'è fondata la tabella non sono scientificamente posti in discussione, ciò che concorre, unitamente alla sua piena condivisibilità in considerazione dell'ampio studio che la supporta, a ritenerla perfettamente rilevante e da applicare ai fini del decidere. In secondo luogo, si ritiene corretto l'utilizzo del parametro 20-40 pacchetti/anno in luogo di quello 0-20 pacchetti/anno. Dalla Cartella clinica del ricovero dal 06.11.2013 al 25.11.2013 presso l'U.O. di Medicina Generale Per_ dell'Ospedale di Monfalcone (GO) si apprende che “…ha smesso di fumare 2 mesi fa, prima fumava 1 pacchetto e mezzo di sigarette al dì…”. È dunque condivisibile la valutazione, peraltro “di favore” rispetto alla posizione dei ricorrenti, espressa dalla c.t.u. secondo cui «vero è che non vi sia una data certa di inizio, ma cum grano salis, un valore 20 pacchetti anno, con la media di 1 pacchetto e Per_ mezzo al giorno, significherebbe che il Sig. avesse fumato per 13 anni soltanto, ovvero avrebbe intrapreso l'abitudine tabagica all'età di 60 anni, il che non è realistico. Più consona è l'attribuzione del valore di 20-40 pacchetti anno, con un più verosimile inizio di abitudine tabagica 13 anni prima ulteriormente, ovvero all'età almeno di 47 anni, che comunque sarebbe anomalo in considerazione delle abitudini tabagiche del tempo. In sostanza si è deciso di attribuire il valore di 20-40 sigarette/anno stabilendo un valore che permettesse di essere aderente a una logica di inizio fumo all'età perlomeno di 40-50 anni». Deve in terzo luogo esaminarsi l'applicazione del parametro 0-1 anno/fibra. In proposito, rilevano le critiche formulate dai ricorrenti nelle proprie note. Al riguardo, deve evidenziarsi che la c.t.u. non è immotivatamente partita da un erroneo e arbitrario presupposto di bassa esposizione di Salin, bensì dai dati emersi all'esito degli esami condotti dopo il suo decesso. A parlare di “bassa esposizione” è stato in primis il referto autoptico, in modo del tutto coerente con il basso numero di fibre di amianto riscontrate. Invero, lo stesso dott. Per_2 ebbe ad evidenziare che, stando alle sole fibre, l'applicazione dei Criteri di Helsinki avrebbe dato esito negativo, tanto ciò vero che la prova del nesso eziologico è stata fatta rimontare alla successiva conta dei corpuscoli e al relativo risultato di 6.700, rilevante in quanto rientrante, sebbene in misura più prossima al minimo che al massimo, nella forbice 5.000/15.000 indicata dai predetti Criteri. È quindi da chiarire che, da un lato, la dott.ssa non ha fatto altro Per_3 che dare corretto apprezzamento del lavoro svolto dal dott. ben Per_2 suffragato dal lato documentale e a cui era “vincolata”, come da quesito postole. Dall'altro lato, la doglianza in ordine alla scarsa considerazione del numero di corpuscoli espressa dai ricorrenti si rivela fondamentalmente sterile, se è vero che essi sono stati decisivamente considerati per affermare la rilevanza causale dell'asbesto. Ciò posto, l'esame critico dei ricorrenti va allora apprezzato, nell'ottica di attribuirgli utilità, nel senso di verificare se la conta dei corpuscoli, il cui esito determina il c.d. raddoppio del rischio, sia coerente con il parametro 0-1 anno/fibra. A tal riguardo, può convenirsi con l'opzione interpretativa espressa dai ricorrenti – su cui peraltro la c.t.u. si è diffusa evidenziando le conseguenze – e ritenere che una complessiva valorizzazione della conta dei corpuscoli, scientificamente considerata più sensibile del numero di fibre, spesso produttivo di falsi negativi [cfr. doc. 50 ricorrenti], unitamente alla valorizzazione dell'esperienza professionale vissuta – secondo due raccomandazioni formulate rispetto ai Criteri di Helsinki il riferimento per stabilire la rilevanza dell'esposizione rimonta alla “storia lavorativa”, che l'analisi del tessuto polmonare per fibre e corpi d'asbesto può integrare, dovendosi evitare invece inversioni metodologiche -, conduce ad applicare il parametro 1-10 anno/fibra. Va dunque data adesione alle osservazioni espresse dal c.t.p. dei ricorrenti, ma l'esito di questa conclusione è ben distante dalle conseguenze prospettate da costoro nelle loro note finali. Infatti, l'impiego del parametro in base alle tabelle accluse alla relazione peritale conduce a riformulare la ripartizione percentuale nel senso non più del rilievo al 90% del fumo e al 10% dell'asbesto, ma all'87% del primo e al 13% del secondo. Questa valutazione è quella da applicare ai fini del decidere, dovendosi scartare ogni ulteriore diversa prospettazione, a partire da quella – invero arbitraria perché essa sì priva d'un addentellato scientifico – che vorrebbe condurre la ripartizione al 50% tra i due fattori.
6.5. Ad ulteriore conferma delle conclusioni formulate “inizialmente” e “da ultimo” dall'esperta, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che Persona_1 le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso i canteri di trovano CP_1 conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
6.6. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
6.7. Rispetto alla rilevanza del tabagismo, è da ricordare le indicazioni della Cassazione, ribadite ancora di recente [Cass., n. 27584/2024], secondo cui in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c. – a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» - non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza [Cass., n. 2483/2018; Cass., n. 4178/2020]. Nella suddetta nozione di “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire [Cass. n. 1165/2020]. Ne deriva che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima [Cass., n. 2763/1997; Cass., n. 23426/2014; Cass., n. 4208/2017, n. 10220/2017], con la precisazione che l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis
[Cass., n. 9349/2017]. Trattasi di considerazioni che travolgono le considerazioni espresse dai ricorrenti nelle loro note conclusive attraverso il rinvio ad una recente pronuncia della Corte di cassazione adottata all'esito d'una controversia per danni da fumo attivo intrapresa nei confronti del produttore di sigarette [cfr. Cass., n. 13844/2025]. Sono ivi infatti confermate tutte le considerazioni che precedono in ordine all'applicazione dell'art. 1227 c.c.. Ad esse si aggiunge Per_ l'osservazione che, qualora abbia avviato il proprio consumo di tabacco anche perché illegittimamente non informato dei rischi correlati dal produttore, ciò, ovviamente, non potrebbe assumere alcun rilievo nella presente vicenda, posto che se si riducesse il rilievo della condotta ascrivibile al danneggiato si giungerebbe all'eccentrico effetto di far ricadere sul datore di lavoro che l'ha esposto all'amianto anche gli effetti dell'esposizione al fumo e, quindi, dell'ipotetica responsabilità del produttore delle sigarette. Per_ Piuttosto, – rectius, i suoi eredi – dovrebbe coltivare queste loro osservazioni in altro e separato giudizio entro il quale attribuire al produttore di tabacco la responsabilità per la morte del de cuius.
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per la morte di e dunque per il danno subito CP_1 Persona_1 personalmente da quest'ultimo e, in proprio, dai ricorrenti.
7.1. Con riguardo al danno subito da , per il quale i ricorrenti Persona_1 hanno agito iure hereditatis, va ricordato che, in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, «in tema di responsabilità del CP_1 datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].
7.2. Nella specie, ha subito un danno biologico temporaneo, Persona_1 ossia una voce avulsa dalla copertura Inail. La fenomenologia e la risarcibilità di questo danno va affermata sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis» [Cass., n. 18163/2007; Cass., n. 13672/2010; Cass., n. 21060/2016]. Quanto poi alla quantificazione del danno correlabile alla malattia che ha condotto al decesso di , deve rilevarsi che, laddove la malattia non Persona_1 si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
7.3. Ribadito dunque che risulta corretto riferirsi alle tabelle milanesi sopra menzionate, va detto che esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento
Applicando i criteri previsti delle tabelle che precedono, il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a un periodo di danno biologico temporaneo al 100% Persona_1 Per_ per 67 giorni, corrispondenti al periodo in cui è stato ricoverato presso l'Ospedale di Monfalcone (dal 06.11 al 25.11.2013 e dal 29.12.2013 al 13.02.2014, data del decesso) e del 75% per 33 giorni (periodo intercorso tra i due ricoveri). Rispetto al periodo di 46 giorni dal 29.12.2013 al 13.02.2014, deve farsi riferimento ai valori previsti dalla tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano. Depone in questo senso l'estrema e tangibile sofferenza che Per_ Per_ afflitto , emersa in sede istruttoria. «Ricordo che in ospedale faticava a respirare e aveva perso molto peso. Si lamentava dell'affanno. Chiedeva spesso “aria”», ha spiegato il teste cui ha fatto eco il teste il quale ha Tes_2 Testimone_3 Per_ ricordato che, in occasione delle visite a in ospedale, questi «soffriva molto mal di schiena e non riusciva a trovare una posizione che alleviasse il dolore. Si lamentava del dolore. Aveva subito un forte calo di peso. Il tumore fu molto violento» Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 96.069,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 60.822,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Per il restante periodo di 19 giorni al 100% e di 33 giorni al 75%, occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima personalizzazione, gli importi nella somma di euro 3.287,00 ( ) e nella somma di euro 4.281,75 (173x33x75:100), e C.F._1 così nella cifra complessiva di euro 7.568,75. La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come dimostrate dalle deposizioni testimoniali sopra menzionate. Pertanto, il danno iure hereditatis deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 103.637,75. Di questa somma complessiva, in ragione dell'incidenza dell'esposizione all'amianto sopra ricostruita, la convenuta risponde al 13%, sicché la somma dovuta è pari ad euro 13.472,90. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza del danno biologico, coincidente con il 06.11.2013, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a novembre 2013.
* 8. Occorre analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti.
8.1. Va immediatamente respinta l'eccezione di prescrizione del diritto proposta da CP_1 Rispetto alla prescrizione della pretesa risarcitoria in esame, deve dunque trovare applicazione non già il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il diverso termine previsto dal comma 3 di questa disposizione, in base al quale «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». È del resto da condividersi l'indicazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice [Cass., n. 26958/2018. Nel merito, v. ex multis C. App. Milano, n. 1580/2019]. In ragione di ciò, va considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge…» e che, ai sensi del successivo comma 6, «i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli…589, secondo…comma». Quest'ultimo, rispetto all'omicidio colposo, dispone che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni». Il termine di prescrizione del reato, e dunque dell'azione risarcitoria, è di 14 anni e, a fronte del decesso avvenuto il 13.02.2014, il deposito del ricorso il 30.01.2024 è sicuramente tempestivo.
8.2. I danni subiti dalla moglie e dai figli sono dimostrati, innanzitutto, dalle Per_ parole del teste parroco della parrocchia frequentata da Testimone_4 Per_ e dalla moglie e amico di famiglia. Questi ha ricordato che « era uno dei miei parrocchiani. Lui e la moglie frequentavano la parrocchia…Li vedevo non solo per la messa della domenica, ma in occasione di molti eventi organizzati quali gite. Per_1 dava una mano in parrocchia con il circolo Acli e con lui la moglie. Partecipavano insieme alle gite, a feste. Entrambi avevano interessi in parrocchia e li coltivavano insieme, benché aiutassero in attività differenti. Al di là della parrocchia, ho frequentato Per_ la famiglia . Ho partecipato alle feste di ed erano sempre presenti la Persona_1 moglie, i figli e i nipoti. organizzava molte feste nella sua taverna e io Per_1 partecipavo. In queste occasioni era presente quasi sempre anche e Pt_4 Pt_3
erano presenti per le principali ricorrenze. Non le ricordo precisamente per Parte_2 altre occasioni ma solo perché io sono più amico di che ha più o meno la mia Pt_4 stessa età. Quando il padre è mancato, nel primissimo periodo dormiva con la Pt_4 mamma, alternandosi con i familiari, per non lasciarla sola. Poi si è separato ed è tornato a vivere con la mamma come sistemazione temporanea in attesa di trovare un nuovo alloggio. So che la famiglia – coniuge e figli – facevano dei viaggi insieme e ricordo che tutti insieme andavano in Veneto da alcuni parenti di . Accadeva ad Per_1 esempio per matrimoni e comunioni. Facevano insieme tutte le cose attinenti alla famiglia. Era una famiglia molto unita. I coniugi hanno sempre convissuto. Sono andato a trovare in ospedale. Ricordo presente la moglie e i figli, che si Per_1 alternavano….Ho saputo che era presente al momento del decesso». Parte_2 Che i coniugi frequentassero insieme la parrocchia è stato confermato anche dal teste Egli, inoltre, ha riferito che «la figlia lavora Testimone_5 Parte_2 vicino alla casa dei genitori, la vedevo ogni giorno. Parcheggiava la macchina nel cortile di casa dei genitori. la vedevo meno frequentemente, anche se vedevo Pt_3 anche lei a casa dei suoi genitori. Ho visto più raramente che conosco perché è Pt_4 stato mio allievo nella squadra di baseball… Andavo a trovare a giorni alterni Per_1 in ospedale. Ho sempre visto la moglie presente. Andavo in orari diversi dai familiari per non rubare loro del tempo col padre, per questo non mi è capitato di vedere i figli in ospedale».
8.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle parti ricorrenti a seguito della morte di Per_1
. La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è,
[...] secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.4. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.5. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_1 al momento del decesso del marito, di anni 72, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti i tre figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito. Vanno perciò assegnati 64 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 250.304,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 32.539,52. 8.6. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_2 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] Parte_2 e, al momento del decesso del padre, di anni 46, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti la madre, la sorella e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 56 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 219.016,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 28.472,08. 8.7. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_3 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il [...] e, Parte_3 al momento del decesso del padre, di anni 44, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti la madre, la sorella e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 56 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 219.016,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 28.472,08. 8.8. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve procedersi Parte_4 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e Persona_1 morto il 13.02.2014, a 73 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nato il [...] e, al Parte_4 momento del decesso del padre, di anni 37, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31- 40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché sono superstiti la madre e le sorelle;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre. Vanno perciò assegnati 58 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 226.838,00. La quota di cui è CP_1 responsabile, pari al 13%, conduce ad identificare la cifra dovuta nell'importo di euro 29.488,94. 8.9. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della somma accordata dal giudice [cfr., Cass., n. 13145/2025, seguono la soccombenza.
9.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisoria, e dei valori massimi per la complessa fase istruttoria. Va inoltre previsto un aumento del 30% in ragione della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti e un aumento complessivo del 30% per l'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
9.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo congruo ed integralmente da rifondere.
9.3. Le spese dei c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, a ciascuna in Controparte_2 proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di euro 13.472,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 06.11.2013 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a novembre 2013; condanna a corrispondere a l'ulteriore somma Controparte_2 Parte_1 di euro 32.539,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 13.02.2014 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2014, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere ad e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
l'ulteriore somma di euro 28.472,08 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla data del 13.02.2014 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2014, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore somma Controparte_2 Parte_4 di euro 29.488,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 13.02.2014 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma febbraio 2014, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_2 liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 23.574,40, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ove versato ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese dei c.t.u., liquidate come da separati decreti. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
EL ER
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 14.05.2024. 2 Sentita all'udienza del 14.05.2024.