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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1770/21 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 1770/21, promossa da:
rappresento e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Silvano Imbriaci Pt_1
appellante
ONo
rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Bruni ONoparte_1
Appellata
e
, e , quali gli eredi di ONoparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1
Appellati contumaci
_5
Appellato contumace
ONoparte_6
Appellata contumace
causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 13 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni: Conclusioni appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1) annullare e riformare in parte qua la sentenza impugnata, nonché dichiararne la parziale nullità ex art. 101, 2° comma, c.p.c., nei limiti e per i motivi di cui al presente atto;
2) in conseguenza e per l'effetto, condannare i sigg.ri , e ONoparte_2 CP_3 CP_4
, nella loro qualità di eredi del sig. , nonché la in
[...] Persona_1 ONoparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, a corrispondere all' l'importo di € 15.818.69, o il diverso importo che risulterà di giustizia, con Pt_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di erogazione delle prestazioni al saldo, in ogni caso senza alcuna riduzione dipendente dal concorso di colpa del danneggiato;
3) con vittoria di spese e compensi del grado”;
ON Conclusioni appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, respingere l'appello così come proposto in quanto infondato in fatto e diritto e conferma della sentenza impugnata nei limiti precisati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2011 quale amministratore di Parte_2
sostegno di , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa, Sez. Distaccata di _5
Pontedera, il e per sentirli condannare in solido al Persona_1 ONoparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal nel sinistro stradale avvenuto in _5
S. Maria a Monte il 16/04/2010 tra l'autovettura condotta da e quella condotta da _5
ON
, assicurata con . Persona_1
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, il chiedendo anche di essere autorizzato alla chiamata in causa di Per_1 CP_6
ON compagnia assicuratrice dell'autovettura dell'attore, e chiedendo anche di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , essedo stata riconosciuta al una invalidità civile pari al Pt_1 _5
100%, allo scopo di evitare una duplicazione delle voci di danno in favore di costui.
Il Giudice autorizzava entrambe le chiamate in causa e quanto alla chiamata in causa dell' , Pt_1
ON
concludeva ivi chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e, nella denegata ipotesi _5 di riconoscimento di una qualche responsabilità, anche parziale, di , nell'incidente Persona_1
stradale de quo, chiedeva dichiararsi essa AG tenuta al risarcimento nei limiti del massimale assicurato in polizza (€ 2.500.000.000) “e comunque, in caso di concorso di colpa nella misura accertato e del pregiudizio effettivamente sofferto, al netto di tutto quanto corrisposto dall' Pt_1 all'attore o alla rendita realmente a lui spettante e quantificata”.
L' si costituiva precisando di intervenire nel giudizio stesso onde esperire ed esercitare, nei Pt_1
confronti dei convenuti responsabili del sinistro, il proprio diritto di surroga, nascente dall'aver corrisposto a prestazioni di invalidità civile, di natura assistenziale, e precisamente un _5
assegno di assistenza, quale invalido civile parziale, con decorrenza da giugno 2010, e l'indennità di accompagnamento (erogata per le sole giornate in cui il sig. non era ricoverato). _5
Concludeva chiedendo “Previo accertamento della responsabilità del signor nel Persona_1 cagionare le lesioni ed il conseguente danno all'assistito , condannare lo stesso _5
signor e la di lui AG , nella persona del legale rappresentante pro Per_1 CP_7 tempore, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, a pagare all' l'importo erogato a titolo di Pt_1
assegno di assistenza per invalidità civile e di indennità di accompagnamento, che sino al 30 aprile
2012 ammonta ad € 12.202,45 eventualmente in via solidale tra loro, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di erogazione della prestazione al saldo, riservandosi sin d'ora di quantificare esattamente sulla base della legge n. 1338/62 e successive modifiche ed integrazioni ministeriali, la capitalizzazione determinata sulla base della età del signor al momento del _5
sinistro e delle aspettative di vita”.
La causa (trasferita in data 13/09/2013 al Tribunale di Pisa, a seguito della soppressione della
Sezione Distaccata di Pontedera, e riassegnata ad altro Giudice) veniva istruita con prove per testi e con una CTU cinematica.
In corso di causa l'attore , già costituito in persona dell'amministratore di sostegno _5
con atto in data 16/05/2015 si costituiva in giudizio in proprio, a seguito della Parte_2 cessazione dell'amministrazione di sostegno.
In data 12/01/2016 decedeva il convenuto , al quale subentravano in giudizio gli eredi Persona_1
, e . ONoparte_2 CP_3 CP_4
All'udienza del 24/04/2018 la convenuta dava atto di aver raggiunto con l'attore una CP_7
transazione, relativa anche alle spese del giudizio, mentre le rimanenti parti richiedevano di poter sondare un'ipotesi di accordo.
Veniva successivamente rappresentato dalle parti interessate il raggiungimento di un accordo transattivo tra la e gli eredi del convenuto . ONoparte_8 Persona_1
Il giudizio di primo grado veniva definito dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 546/2021, emessa il 26/03/2021 e depositata il 21/04/2021, nella quale il Giudice decideva la causa come di seguito:
“
PQM
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o assorbita,
- Dichiara tenuto e condanna il Convenuto a corrispondere all' il 30% dell'importo di euro Pt_1
12.202,45, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
Con
- Dichiara tenuta e condanna la Convenuta a tenere indenne il Convenuto della pronuncia di cui al punto che precede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle restanti domande;
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.”
In motivazione il primo giudice, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro in base alle deposizioni testimoniali ed alla CTU cinematica ritenendo sussistente un concorso di colpa del convenuto nella misura del 30%, e dopo aver ritenuta “cessata la materia del Persona_1
contendere su ogni aspetto della vicenda oggetto di causa che esuli dalla domanda formulata dal
CH , così motivava: Pt_1
“Questi (l' n.d.r.) ha domandato che venisse riconosciuta la responsabilità del Convenuto Pt_1
nella produzione del sinistro, e che venisse conseguentemente condannato a rifondere quanto dall' erogato all'Attore, nella misura, specificata in sede di precisazione delle conclusioni, di Pt_1
euro 168.913,27.
La domanda può ritenersi suscettibile di accoglimento solo limitatamente alla percentuale di colpa attribuita al Convenuto, pari, come scritto, al 30%, e solo relativamente alla somma per la quale sono stati prodotti i rendiconti dell'ente, relativi al versamento di euro 12.202,45. Quanto all'eccedenza, tali esborsi, pur provenendo da ente pubblico, avrebbero dovuto essere documentati, essendo stati contestati nella loro sussistenza.
In questo senso, la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12898/2020, ha affermato che
“il limite della surroga [a favore dell' è costituito dall'effettivo esborso effettuato dall'ente Pt_1
previdenziale, o assicuratore pubblico, che può fornire prova dell'ammontare della somma in via documentale (Cass. n. 21540 del 15/10/2007): «Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' CP_9
svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.»” (cfr., in senso parzialmente analogo, Cass., Sent. n. 6210/1986). Da quanto precede deve farsi discendere che, seppure la produzione di parte dell' debba Pt_1
considerarsi assistita dalla fede di cui alla pronuncia riportata, tale produzione deve comunque assistere, in mancanza di altri mezzi di prova o in presenza di contestazione, la pretesa dell'ente.
In considerazione della cessazione della materia del contendere con riguardo alle restanti posizioni, ed alla soccombenza parziale relativamente all'ultima pretesa esaminata, le spese di lite dovranno ritenersi compensate tra le parti”.
2. Ha proposto appello l' con due motivi: Pt_1
I MOTIVO: “Indebita applicazione del concorso di colpa ai fini della riduzione del diritto di rivalsa dell' Violazione dell'art. 41 della Legge 4 novembre 2010, n. 183”. Pt_1
II MOTIVO: “Difetto di contraddittorio in ordine alla questione, rilevata d'ufficio, dei criteri di quantificazione e dei limiti alla prova del diritto di rivalsa dell' _Nullità della sentenza in Pt_1 parte qua per violazione dell'art. 101, 2° comma, c.p.c”.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza appellata, concludendo per la condanna Cont degli eredi e di a corrispondere all' , congiuntamente o disgiuntamente tra loro, Per_1 Pt_1
l'importo di € 15.818.69, o il diverso importo di giustizia, come meglio indicato in epigrafe.
3. In data 26.1.22 si è costituita che ha contestato tutti i motivi di appello ONoparte_1
sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
In particolare l'appellata preliminarmente si è opposta alla richiesta di remissione in termini avanzata dall'appellante, “atteso che l'onere probatorio avrebbe dovuto essere assolto ex se nel giudizio di primo grado”, comunque sostenendo che l' ha agito in rivalsa sulla base della Pt_1
capitalizzazione di una prestazione assistenziale, assumendo una proiezione anche futura del danno, senza tener conto e dare atto che le condizioni del danneggiato si erano modificate e che addirittura era venuto meno lo stato invalidante, tale da incidere sulla stessa erogazione della prestazione assistenziale e quindi sul quantum da liquidare.
Deduce l'appellata che rettamente il Tribunale ha riconosciuto all'ente pubblico solo le somme per le quali era stata fornita una prova documentale con i resoconti degli esborsi effettivi, anche secondo l'orientamento della Suprema Corte citato nella pronuncia impugnata;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma della impugnata sentenza e quindi di liquidazione di ulteriori somme a favore dell'appellante, ha osservato di essere tenuta a corrisponderle solo nei limiti del massimale di polizza.
4. Alla prima udienza la Corte, dichiarata la contumacia di tutti gli appellati non costituiti (ossia
, e questi _5 ONoparte_6 ONoparte_2 CP_3 CP_4
ultimi tre come eredi di , tratteneva la causa in decisione con termini di legge ex art. Persona_1 190 cpc, ma poi con ordinanza del 18.12.24 la causa veniva rimessa sul ruolo per impedimento del
Cons. relatore nel depositare la sentenza;
quindi, riassegnata al Presidente di Sezione come relatore, veniva decisa all'udienza cartolare del 4.3.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc del 13.3.25
(con termini alle parti ex art. 190 cpc di gg. 40 + 20).
5.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Pt_1 concorso di colpa del danneggiato fosse opponibile all' , che ha agito in rivalsa ai sensi dell'art. Pt_1
41 L. n. 183/2010 per il recupero delle prestazioni di natura assistenziale erogate al sig. _5
in conseguenza del sinistro per cui è causa.
[...]
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha ignorato quanto disposto dall'art. 41 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale, sotto la rubrica “Responsabilità di terzi nelle invalidità civili”, dispone testualmente quanto segue:
“
1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell' da emanare entro Pt_1 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Deduce l'appellante che tale norma prevede in favore dell' , quale Ente erogatore di prestazioni Pt_1
di natura assistenziale, un diritto di rivalsa che costituisce un diritto di credito autonomo e distinto da quello del danneggiato, e non un comune diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale nel credito risarcitorio del danneggiato-assicurato, come si verifica in altre fattispecie (come peraltro sarebbe stato riconosciuto da Cass. SS.UU., sent. n. 12567 del 22/05/2018).
Sostiene dunque l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha decurtato il credito in rivalsa dell' limitandolo solo al 30% del totale, tale essendo la misura del concorso di colpa Pt_1
del soggetto autore del danno ). Persona_1
Il motivo di appello è fondato.
Occorre premettere che, come precisato dall' già nella comparsa di risposta in primo grado, Pt_1 mentre di norma l'azione surrogatoria di tale ente deriva dall'aver corrisposto al lavoratore dipendente l'indennità di malattia o l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità ex lege 222/84, nel caso di specie essendo non un lavoratore subordinato bensì di un libero _5 professionista (avvocato) che in conseguenza dell'incidente era stato riconosciuto invalido civile, l'unico beneficio di cui per legge egli poteva fruire da parte dell' era una prestazione di natura Pt_1
assistenziale, erogata in conseguenza appunto della sua riconosciuta invalidità civile.
Precisava quindi la terza chiamata che “Nel caso di specie si è provveduto a liquidare un assegno di assistenza, quale invalido parziale, con decorrenza giugno 2010, nonché l'indennità di accompagnamento, la quale viene erogata per le sole giornate in cui il signor non è _5
Con ricoverato”, precisando, in particolare, che “con liquidazione del 4 aprile 2012 l' ha comunicato al sig. , nella sua qualità di delegato, di aver messo in pagamento – per Parte_2 il periodo dal giugno 2010 all'aprile 2012 – l'importo di euro 12.202,45”.
Osserva la Corte che proprio la natura assistenziale della prestazione, unitamente al chiaro disposto della norma indicata dall'appellante, rendono palese che all' spetta l'integrale rivalsa verso Pt_1
l'autore del danno e la sua assicurazione per tutte le somme concretamente erogate in favore dell'invalido civile senza alcuna decurtazione che tenga conto del concorso di colpa di costui.
La prestazione assistenziale difatti è quella che mira a ristorare il danneggiato del danno patrimoniale che egli subisce in conseguenza del fatto lesivo della sua integrità fisica per la necessita di dover assumere personale che si occupi della sua assistenza giornaliera (ossia per la
“necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido”: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023) ed è dunque ovvio, nonché espressamente previsto dall'art. 41 della legge 4 novembre 2010 n. 183, che tutte le somme pagate dall' a tale titolo al danneggiato debbano poter essere recuperate dall'assicuratore sociale Pt_1 verso l'autore del danno e la sua assicurazione, senza alcuna decurtazione in ragione del concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi del fatto lesivo. Cont Del resto anche l'appellata sul primo motivo di appello si è rimessa “all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte e di Codesta Ill.ma Corte di Appello”.
5.2. Con il secondo motivo di appello lamenta che il Tribunale avrebbe ignorato e disatteso Pt_1 quanto disposto dall'art. 41, comma secondo della legge 4 novembre 2010, n. 183, evidenziando che in esecuzione di tale norma con Decreto del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2013
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013) sono stati definiti i “Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”.
Sostiene che mentre alla data di costituzione dell' nel giudizio di prime cure (7.6.12) il decreto Pt_1
ministeriale attuativo dell'art. 41, 2° comma, della L. 183/2010 non era stato ancora emanato e pertanto il procuratore dell' , nella comparsa di costituzione e risposta, formulò espressa CP_9
“riserva … di quantificare l'esatto importo capitalizzato” delle prestazioni assistenziali erogate al sig. , tale quantificazione venne poi effettuata dall' in sede di precisazione delle _5 Pt_1
conclusioni, in quanto nelle note di trattazione scritta depositate il 29/09/2020 la domanda di rivalsa dell' veniva quantificata “nella misura, calcolata al 16/05/2018, di € 71.538,75 quanto CP_9 all'assegno di invalidità civile e di € 97.374,52 quanto all'indennità di accompagnamento e così complessivi € 168.913,27”.
Sostiene l'appellante che l'art. 41, 2° comma della legge 183/2010, in combinato con il Decreto
Ministeriale di attuazione, prevede una capitalizzazione, secondo criteri e tariffe determinati con atti normativi, di prestazioni assistenziali erogate in modo continuativo e corrisposte dall' in ratei Pt_1
mensili, tanto che il valore capitale così determinato è un valore globale, comprensivo sia delle prestazioni già erogate che di quelle future.
Il primo giudice pertanto doveva tener conto di detta capitalizzazione senza pretendere che l'Ente pubblico dovesse fornire prova documentale dell'avvenuta erogazione di ogni singolo rateo delle prestazioni assistenziali erogate;
pertanto l'inopinata decisione del Giudice di prime cure di prendere in considerazione, ai fini della quantificazione del diritto di rivalsa dell' , soltanto gli Pt_1 esborsi ritenuti “documentati” - disattendendo così la previsione ex lege della quantificazione secondo il valore capitale ai sensi dell'art. 41, 2° comma, della L. 183/2010 – secondo l'appellante si sarebbe tradotta nel rilievo d'ufficio di una nuova questione, in difetto di contraddittorio sul punto e in violazione dell'art. 101 cpc, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Difatti se il Giudice di primo grado avesse attivato il contraddittorio sulla questione della quantificazione e della prova del diritto di rivalsa dell' , l'ente avrebbe potuto precisare e Pt_1 documentare l'esatto importo totale delle prestazioni già erogate al sig. in _5 conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, ed anche le altre parti in causa avrebbero potuto esercitare il contraddittorio sul punto.
Conseguentemente l'appellante ha precisato che le prestazioni di invalidità civile erogate dall' Pt_1 al sig. , in conseguenza del sinistro del 16/04/2010, ammontano in totale ad € _5
15.818.69, come risulta dai documenti che ha prodotto in appello (cedolini mensili e prospetto dell'indebito in corso di recupero - docc. D.1 e ss.), formulando contestuale richiesta di rimessione in termini per la relativa produzione, istanza a cui si è opposta parte appellata.
Il motivo di appello è infondato, come pure l'istanza di rimessione in termini. ON Osserva la Corte che, a fronte della specifica contestazione di secondo cui l' non aveva Pt_1 fornito alcuna prova in ordine “al titolo/entità di effettiva erogazione delle somme richieste a favore di ”, il primo giudice ha giustamente fatto riferimento, per la quantificazione delle Tes_1
somme dovute in rivalsa, solo agli importi che risultavano documentalmente provati come pagati dall' in favore del danneggiato, dato che nel corso del giudizio (ossia nel 2014) si era Pt_1 verificato il venir meno dell'amministrazione di sostegno di e quindi, verosimilmente, _5
anche il venir meno della sua invalidità; dunque non poteva reputarsi valido il criterio alternativo della capitalizzazione di cui all'art. 41, comma secondo legge 183/2010 invocato dall'odierno appellante, sussistendo il fondato dubbio che la prestazione assistenziale fosse già cessata da tempo al momento della decisione del primo giudice (aprile 2021), o comunque potesse cessare in futuro.
Sostiene giustamente parte appellata che ai fini del decidere occorreva tener conto del fatto che le condizioni del danneggiato si erano modificate e che addirittura era venuto meno lo stato invalidante tale da incidere sulla stessa erogazione della prestazione.
Del resto ciò è indirettamente provato dalla circostanza che anche in questo grado , in Pt_1 concomitanza con l'istanza di rimessione in termini a fini di prova, ha depositato sub D) n. 14 cedolini attestanti il pagamento in favore di di “pensione” nei mesi di maggio 2012, _5
dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, il che dimostra un “salto” nei mesi compresi tra giugno 2012 e novembre 2012 e soprattutto la mancata erogazione delle provvidenze nel periodo successivo al dicembre 2013.
Né ha dato nell'atto di appello alcuna delucidazione in merito all'entità effettiva del periodo Pt_1
di tempo in cui sono state corrisposte le provvidenze assistenziali, né ha spiegato il motivo per cui non sono stati depositati in questo grado cedolini successivi al dicembre 2013 (né alcuna spiegazione di quanto è stato pagato complessivamente dall' a decorrere da maggio 2012 in Pt_1
poi e sino a quando ciò è avvenuto poteva provenire direttamente dal rimasto contumace nel _5
giudizio di appello).
In sostanza il primo giudice, proprio in considerazione della peculiare situazione del caso di specie in cui non si trattava di prestazioni assistenziali corrisposte dall' al in modo continuativo Pt_1 _5
per il passato ed il futuro, bene ha fatto a non utilizzare ai fini del decidere il criterio della capitalizzazione di cui all'art. 41, comma secondo legge 183/2010 invocato dall'odierno appellante;
L' dunque in sede di precisazione delle conclusioni, anziché quantificare la sua domanda di Pt_1 rivalsa in complessivi € 168.913,27 sulla base della invocata capitalizzazione, avrebbe ben potuto e dovuto preoccuparsi di depositare i documenti a sua disposizione, che oggi chiede di produrre previa rimessione in termini, considerato che spetta all'attore fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (in questo caso provare la precisa entità del credito chiesto in rivalsa Cont agli eredi e ad . Per_1
Si deve quindi escludere che il giudice, nel calcolare il diritto di rivalsa dell' sulla base delle Pt_1 sole prove documentali in atti, abbia rilevato d'ufficio di una nuova questione, in difetto di contraddittorio sul punto ed in violazione dell'art. 101 cpc, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. Il motivo di appello deve quindi essere rigettato, non senza considerare che in questo grado l'appellante, pur invocando il criterio della capitalizzazione, non ha poi concluso chiedendo di accertare il suo diritto di rivalsa per euro € 168.913,27, ma solo per € 15.818.69 o la diversa somma di giustizia, essendo quest'ultimo l'importo indicato come complessivamente pagato a _5
a titolo di provvidenze per l'invalidità civile causata dal sinistro del 16/04/2010, come provato dai documenti sub D) prodotti solo in appello (avendo l'appellante anche precisato che “Il predetto importo di € 15.818.69 risulta dal totale delle somme erogate al sig. , a titolo di _5 prestazioni di invalidità civile in conseguenza del sinistro de quo (pari ad € 19.405,00), detratto
l'importo di € 3.586,31 risultato non spettante, a seguito della revisione di aprile 2013, ed oggetto di recupero attivato dall' nei confronti del sig. , vedi atto di appello a pag. 9). Pt_1 _5
In definitiva, in accoglimento soltanto del primo motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata condannando gli eredi di a corrispondere all' l'intero importo Persona_1 Pt_1
di euro 12.202,45, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e condannando a tenere ONoparte_1
indenni detti obbligati dal pagamento di tale somma.
Va infatti precisato che non possono essere accolte le conclusioni dell'appellante di condannare in Cont rivalsa sia gli eredi che congiuntamente o disgiuntamente tra loro, sul presupposto che Per_1
l'azione diretta dell' verso la compagnia sarebbe consentita dall'art. 142, comma 1, del D.Lgs. Pt_1
n. 209/05 (la norma in effetti dispone che, a determinate condizioni, “l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato”), perché per ottenere tale effetto l'appellante avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di appello, posto che il primo giudice ha condannato solo gli eredi alla rivalsa in favore dell' e poi ha disposto che Per_1 Pt_1
Cont manlevasse gli obbligati dal pagamento di tali importi.
6. In punto di spese processuali è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Conseguentemente, tenendo conto del fatto che ha visto accolta la sua domanda di rivalsa ed Pt_1 anzi in questa sede è stata anche eliminata la decurtazione del 70% dell'importo dovuto in rivalsa che era stata decisa dal primo giudice, gli appellati eredi di e Persona_1 ONoparte_1 vanno condannati a pagare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto dell'entità del credito oggi riconosciuto (euro 12.202,45), esclusa per l'appello la fase istruttoria, perché non espletata.
Nulla va disposto in tema di spese processuali nel rapporto tra l'appellante e le parti appellate Pt_1 contumaci e non avendo l'appellante svolto domande _5 ONoparte_6
avverso detti soggetti, che sono stati citati in appello solo ai fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento parziale dell'appello, condanna , e in ONoparte_2 CP_3 CP_4 solido tra loro, quali gli eredi di , a corrispondere all' l'intero importo di euro Persona_1 Pt_1
12.202,45, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e condanna a tenere ONoparte_1
indenni detti obbligati dal pagamento di tale somma;
Condanna , , e , in solido tra loro, ONoparte_2 CP_3 CP_4 ONoparte_1 al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi giudizio in favore dell' , spese che Pt_1
liquida per il primo grado nella somma di euro 5.077,00 e per l'appello nella somma di euro
3.966,00, oltre in entrambi i casi al rimborso spese generali 15%, Iva e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 18.6.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Carla Santese Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 1770/21, promossa da:
rappresento e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Silvano Imbriaci Pt_1
appellante
ONo
rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Bruni ONoparte_1
Appellata
e
, e , quali gli eredi di ONoparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1
Appellati contumaci
_5
Appellato contumace
ONoparte_6
Appellata contumace
causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 13 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni: Conclusioni appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1) annullare e riformare in parte qua la sentenza impugnata, nonché dichiararne la parziale nullità ex art. 101, 2° comma, c.p.c., nei limiti e per i motivi di cui al presente atto;
2) in conseguenza e per l'effetto, condannare i sigg.ri , e ONoparte_2 CP_3 CP_4
, nella loro qualità di eredi del sig. , nonché la in
[...] Persona_1 ONoparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, a corrispondere all' l'importo di € 15.818.69, o il diverso importo che risulterà di giustizia, con Pt_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di erogazione delle prestazioni al saldo, in ogni caso senza alcuna riduzione dipendente dal concorso di colpa del danneggiato;
3) con vittoria di spese e compensi del grado”;
ON Conclusioni appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, respingere l'appello così come proposto in quanto infondato in fatto e diritto e conferma della sentenza impugnata nei limiti precisati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2011 quale amministratore di Parte_2
sostegno di , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa, Sez. Distaccata di _5
Pontedera, il e per sentirli condannare in solido al Persona_1 ONoparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal nel sinistro stradale avvenuto in _5
S. Maria a Monte il 16/04/2010 tra l'autovettura condotta da e quella condotta da _5
ON
, assicurata con . Persona_1
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, il chiedendo anche di essere autorizzato alla chiamata in causa di Per_1 CP_6
ON compagnia assicuratrice dell'autovettura dell'attore, e chiedendo anche di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , essedo stata riconosciuta al una invalidità civile pari al Pt_1 _5
100%, allo scopo di evitare una duplicazione delle voci di danno in favore di costui.
Il Giudice autorizzava entrambe le chiamate in causa e quanto alla chiamata in causa dell' , Pt_1
ON
concludeva ivi chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e, nella denegata ipotesi _5 di riconoscimento di una qualche responsabilità, anche parziale, di , nell'incidente Persona_1
stradale de quo, chiedeva dichiararsi essa AG tenuta al risarcimento nei limiti del massimale assicurato in polizza (€ 2.500.000.000) “e comunque, in caso di concorso di colpa nella misura accertato e del pregiudizio effettivamente sofferto, al netto di tutto quanto corrisposto dall' Pt_1 all'attore o alla rendita realmente a lui spettante e quantificata”.
L' si costituiva precisando di intervenire nel giudizio stesso onde esperire ed esercitare, nei Pt_1
confronti dei convenuti responsabili del sinistro, il proprio diritto di surroga, nascente dall'aver corrisposto a prestazioni di invalidità civile, di natura assistenziale, e precisamente un _5
assegno di assistenza, quale invalido civile parziale, con decorrenza da giugno 2010, e l'indennità di accompagnamento (erogata per le sole giornate in cui il sig. non era ricoverato). _5
Concludeva chiedendo “Previo accertamento della responsabilità del signor nel Persona_1 cagionare le lesioni ed il conseguente danno all'assistito , condannare lo stesso _5
signor e la di lui AG , nella persona del legale rappresentante pro Per_1 CP_7 tempore, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, a pagare all' l'importo erogato a titolo di Pt_1
assegno di assistenza per invalidità civile e di indennità di accompagnamento, che sino al 30 aprile
2012 ammonta ad € 12.202,45 eventualmente in via solidale tra loro, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di erogazione della prestazione al saldo, riservandosi sin d'ora di quantificare esattamente sulla base della legge n. 1338/62 e successive modifiche ed integrazioni ministeriali, la capitalizzazione determinata sulla base della età del signor al momento del _5
sinistro e delle aspettative di vita”.
La causa (trasferita in data 13/09/2013 al Tribunale di Pisa, a seguito della soppressione della
Sezione Distaccata di Pontedera, e riassegnata ad altro Giudice) veniva istruita con prove per testi e con una CTU cinematica.
In corso di causa l'attore , già costituito in persona dell'amministratore di sostegno _5
con atto in data 16/05/2015 si costituiva in giudizio in proprio, a seguito della Parte_2 cessazione dell'amministrazione di sostegno.
In data 12/01/2016 decedeva il convenuto , al quale subentravano in giudizio gli eredi Persona_1
, e . ONoparte_2 CP_3 CP_4
All'udienza del 24/04/2018 la convenuta dava atto di aver raggiunto con l'attore una CP_7
transazione, relativa anche alle spese del giudizio, mentre le rimanenti parti richiedevano di poter sondare un'ipotesi di accordo.
Veniva successivamente rappresentato dalle parti interessate il raggiungimento di un accordo transattivo tra la e gli eredi del convenuto . ONoparte_8 Persona_1
Il giudizio di primo grado veniva definito dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 546/2021, emessa il 26/03/2021 e depositata il 21/04/2021, nella quale il Giudice decideva la causa come di seguito:
“
PQM
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o assorbita,
- Dichiara tenuto e condanna il Convenuto a corrispondere all' il 30% dell'importo di euro Pt_1
12.202,45, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
Con
- Dichiara tenuta e condanna la Convenuta a tenere indenne il Convenuto della pronuncia di cui al punto che precede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle restanti domande;
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.”
In motivazione il primo giudice, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro in base alle deposizioni testimoniali ed alla CTU cinematica ritenendo sussistente un concorso di colpa del convenuto nella misura del 30%, e dopo aver ritenuta “cessata la materia del Persona_1
contendere su ogni aspetto della vicenda oggetto di causa che esuli dalla domanda formulata dal
CH , così motivava: Pt_1
“Questi (l' n.d.r.) ha domandato che venisse riconosciuta la responsabilità del Convenuto Pt_1
nella produzione del sinistro, e che venisse conseguentemente condannato a rifondere quanto dall' erogato all'Attore, nella misura, specificata in sede di precisazione delle conclusioni, di Pt_1
euro 168.913,27.
La domanda può ritenersi suscettibile di accoglimento solo limitatamente alla percentuale di colpa attribuita al Convenuto, pari, come scritto, al 30%, e solo relativamente alla somma per la quale sono stati prodotti i rendiconti dell'ente, relativi al versamento di euro 12.202,45. Quanto all'eccedenza, tali esborsi, pur provenendo da ente pubblico, avrebbero dovuto essere documentati, essendo stati contestati nella loro sussistenza.
In questo senso, la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12898/2020, ha affermato che
“il limite della surroga [a favore dell' è costituito dall'effettivo esborso effettuato dall'ente Pt_1
previdenziale, o assicuratore pubblico, che può fornire prova dell'ammontare della somma in via documentale (Cass. n. 21540 del 15/10/2007): «Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' CP_9
svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.»” (cfr., in senso parzialmente analogo, Cass., Sent. n. 6210/1986). Da quanto precede deve farsi discendere che, seppure la produzione di parte dell' debba Pt_1
considerarsi assistita dalla fede di cui alla pronuncia riportata, tale produzione deve comunque assistere, in mancanza di altri mezzi di prova o in presenza di contestazione, la pretesa dell'ente.
In considerazione della cessazione della materia del contendere con riguardo alle restanti posizioni, ed alla soccombenza parziale relativamente all'ultima pretesa esaminata, le spese di lite dovranno ritenersi compensate tra le parti”.
2. Ha proposto appello l' con due motivi: Pt_1
I MOTIVO: “Indebita applicazione del concorso di colpa ai fini della riduzione del diritto di rivalsa dell' Violazione dell'art. 41 della Legge 4 novembre 2010, n. 183”. Pt_1
II MOTIVO: “Difetto di contraddittorio in ordine alla questione, rilevata d'ufficio, dei criteri di quantificazione e dei limiti alla prova del diritto di rivalsa dell' _Nullità della sentenza in Pt_1 parte qua per violazione dell'art. 101, 2° comma, c.p.c”.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza appellata, concludendo per la condanna Cont degli eredi e di a corrispondere all' , congiuntamente o disgiuntamente tra loro, Per_1 Pt_1
l'importo di € 15.818.69, o il diverso importo di giustizia, come meglio indicato in epigrafe.
3. In data 26.1.22 si è costituita che ha contestato tutti i motivi di appello ONoparte_1
sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado ed ha concluso per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
In particolare l'appellata preliminarmente si è opposta alla richiesta di remissione in termini avanzata dall'appellante, “atteso che l'onere probatorio avrebbe dovuto essere assolto ex se nel giudizio di primo grado”, comunque sostenendo che l' ha agito in rivalsa sulla base della Pt_1
capitalizzazione di una prestazione assistenziale, assumendo una proiezione anche futura del danno, senza tener conto e dare atto che le condizioni del danneggiato si erano modificate e che addirittura era venuto meno lo stato invalidante, tale da incidere sulla stessa erogazione della prestazione assistenziale e quindi sul quantum da liquidare.
Deduce l'appellata che rettamente il Tribunale ha riconosciuto all'ente pubblico solo le somme per le quali era stata fornita una prova documentale con i resoconti degli esborsi effettivi, anche secondo l'orientamento della Suprema Corte citato nella pronuncia impugnata;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma della impugnata sentenza e quindi di liquidazione di ulteriori somme a favore dell'appellante, ha osservato di essere tenuta a corrisponderle solo nei limiti del massimale di polizza.
4. Alla prima udienza la Corte, dichiarata la contumacia di tutti gli appellati non costituiti (ossia
, e questi _5 ONoparte_6 ONoparte_2 CP_3 CP_4
ultimi tre come eredi di , tratteneva la causa in decisione con termini di legge ex art. Persona_1 190 cpc, ma poi con ordinanza del 18.12.24 la causa veniva rimessa sul ruolo per impedimento del
Cons. relatore nel depositare la sentenza;
quindi, riassegnata al Presidente di Sezione come relatore, veniva decisa all'udienza cartolare del 4.3.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc del 13.3.25
(con termini alle parti ex art. 190 cpc di gg. 40 + 20).
5.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Pt_1 concorso di colpa del danneggiato fosse opponibile all' , che ha agito in rivalsa ai sensi dell'art. Pt_1
41 L. n. 183/2010 per il recupero delle prestazioni di natura assistenziale erogate al sig. _5
in conseguenza del sinistro per cui è causa.
[...]
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha ignorato quanto disposto dall'art. 41 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale, sotto la rubrica “Responsabilità di terzi nelle invalidità civili”, dispone testualmente quanto segue:
“
1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell' da emanare entro Pt_1 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Deduce l'appellante che tale norma prevede in favore dell' , quale Ente erogatore di prestazioni Pt_1
di natura assistenziale, un diritto di rivalsa che costituisce un diritto di credito autonomo e distinto da quello del danneggiato, e non un comune diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale nel credito risarcitorio del danneggiato-assicurato, come si verifica in altre fattispecie (come peraltro sarebbe stato riconosciuto da Cass. SS.UU., sent. n. 12567 del 22/05/2018).
Sostiene dunque l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha decurtato il credito in rivalsa dell' limitandolo solo al 30% del totale, tale essendo la misura del concorso di colpa Pt_1
del soggetto autore del danno ). Persona_1
Il motivo di appello è fondato.
Occorre premettere che, come precisato dall' già nella comparsa di risposta in primo grado, Pt_1 mentre di norma l'azione surrogatoria di tale ente deriva dall'aver corrisposto al lavoratore dipendente l'indennità di malattia o l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità ex lege 222/84, nel caso di specie essendo non un lavoratore subordinato bensì di un libero _5 professionista (avvocato) che in conseguenza dell'incidente era stato riconosciuto invalido civile, l'unico beneficio di cui per legge egli poteva fruire da parte dell' era una prestazione di natura Pt_1
assistenziale, erogata in conseguenza appunto della sua riconosciuta invalidità civile.
Precisava quindi la terza chiamata che “Nel caso di specie si è provveduto a liquidare un assegno di assistenza, quale invalido parziale, con decorrenza giugno 2010, nonché l'indennità di accompagnamento, la quale viene erogata per le sole giornate in cui il signor non è _5
Con ricoverato”, precisando, in particolare, che “con liquidazione del 4 aprile 2012 l' ha comunicato al sig. , nella sua qualità di delegato, di aver messo in pagamento – per Parte_2 il periodo dal giugno 2010 all'aprile 2012 – l'importo di euro 12.202,45”.
Osserva la Corte che proprio la natura assistenziale della prestazione, unitamente al chiaro disposto della norma indicata dall'appellante, rendono palese che all' spetta l'integrale rivalsa verso Pt_1
l'autore del danno e la sua assicurazione per tutte le somme concretamente erogate in favore dell'invalido civile senza alcuna decurtazione che tenga conto del concorso di colpa di costui.
La prestazione assistenziale difatti è quella che mira a ristorare il danneggiato del danno patrimoniale che egli subisce in conseguenza del fatto lesivo della sua integrità fisica per la necessita di dover assumere personale che si occupi della sua assistenza giornaliera (ossia per la
“necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido”: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023) ed è dunque ovvio, nonché espressamente previsto dall'art. 41 della legge 4 novembre 2010 n. 183, che tutte le somme pagate dall' a tale titolo al danneggiato debbano poter essere recuperate dall'assicuratore sociale Pt_1 verso l'autore del danno e la sua assicurazione, senza alcuna decurtazione in ragione del concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi del fatto lesivo. Cont Del resto anche l'appellata sul primo motivo di appello si è rimessa “all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte e di Codesta Ill.ma Corte di Appello”.
5.2. Con il secondo motivo di appello lamenta che il Tribunale avrebbe ignorato e disatteso Pt_1 quanto disposto dall'art. 41, comma secondo della legge 4 novembre 2010, n. 183, evidenziando che in esecuzione di tale norma con Decreto del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2013
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013) sono stati definiti i “Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”.
Sostiene che mentre alla data di costituzione dell' nel giudizio di prime cure (7.6.12) il decreto Pt_1
ministeriale attuativo dell'art. 41, 2° comma, della L. 183/2010 non era stato ancora emanato e pertanto il procuratore dell' , nella comparsa di costituzione e risposta, formulò espressa CP_9
“riserva … di quantificare l'esatto importo capitalizzato” delle prestazioni assistenziali erogate al sig. , tale quantificazione venne poi effettuata dall' in sede di precisazione delle _5 Pt_1
conclusioni, in quanto nelle note di trattazione scritta depositate il 29/09/2020 la domanda di rivalsa dell' veniva quantificata “nella misura, calcolata al 16/05/2018, di € 71.538,75 quanto CP_9 all'assegno di invalidità civile e di € 97.374,52 quanto all'indennità di accompagnamento e così complessivi € 168.913,27”.
Sostiene l'appellante che l'art. 41, 2° comma della legge 183/2010, in combinato con il Decreto
Ministeriale di attuazione, prevede una capitalizzazione, secondo criteri e tariffe determinati con atti normativi, di prestazioni assistenziali erogate in modo continuativo e corrisposte dall' in ratei Pt_1
mensili, tanto che il valore capitale così determinato è un valore globale, comprensivo sia delle prestazioni già erogate che di quelle future.
Il primo giudice pertanto doveva tener conto di detta capitalizzazione senza pretendere che l'Ente pubblico dovesse fornire prova documentale dell'avvenuta erogazione di ogni singolo rateo delle prestazioni assistenziali erogate;
pertanto l'inopinata decisione del Giudice di prime cure di prendere in considerazione, ai fini della quantificazione del diritto di rivalsa dell' , soltanto gli Pt_1 esborsi ritenuti “documentati” - disattendendo così la previsione ex lege della quantificazione secondo il valore capitale ai sensi dell'art. 41, 2° comma, della L. 183/2010 – secondo l'appellante si sarebbe tradotta nel rilievo d'ufficio di una nuova questione, in difetto di contraddittorio sul punto e in violazione dell'art. 101 cpc, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Difatti se il Giudice di primo grado avesse attivato il contraddittorio sulla questione della quantificazione e della prova del diritto di rivalsa dell' , l'ente avrebbe potuto precisare e Pt_1 documentare l'esatto importo totale delle prestazioni già erogate al sig. in _5 conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, ed anche le altre parti in causa avrebbero potuto esercitare il contraddittorio sul punto.
Conseguentemente l'appellante ha precisato che le prestazioni di invalidità civile erogate dall' Pt_1 al sig. , in conseguenza del sinistro del 16/04/2010, ammontano in totale ad € _5
15.818.69, come risulta dai documenti che ha prodotto in appello (cedolini mensili e prospetto dell'indebito in corso di recupero - docc. D.1 e ss.), formulando contestuale richiesta di rimessione in termini per la relativa produzione, istanza a cui si è opposta parte appellata.
Il motivo di appello è infondato, come pure l'istanza di rimessione in termini. ON Osserva la Corte che, a fronte della specifica contestazione di secondo cui l' non aveva Pt_1 fornito alcuna prova in ordine “al titolo/entità di effettiva erogazione delle somme richieste a favore di ”, il primo giudice ha giustamente fatto riferimento, per la quantificazione delle Tes_1
somme dovute in rivalsa, solo agli importi che risultavano documentalmente provati come pagati dall' in favore del danneggiato, dato che nel corso del giudizio (ossia nel 2014) si era Pt_1 verificato il venir meno dell'amministrazione di sostegno di e quindi, verosimilmente, _5
anche il venir meno della sua invalidità; dunque non poteva reputarsi valido il criterio alternativo della capitalizzazione di cui all'art. 41, comma secondo legge 183/2010 invocato dall'odierno appellante, sussistendo il fondato dubbio che la prestazione assistenziale fosse già cessata da tempo al momento della decisione del primo giudice (aprile 2021), o comunque potesse cessare in futuro.
Sostiene giustamente parte appellata che ai fini del decidere occorreva tener conto del fatto che le condizioni del danneggiato si erano modificate e che addirittura era venuto meno lo stato invalidante tale da incidere sulla stessa erogazione della prestazione.
Del resto ciò è indirettamente provato dalla circostanza che anche in questo grado , in Pt_1 concomitanza con l'istanza di rimessione in termini a fini di prova, ha depositato sub D) n. 14 cedolini attestanti il pagamento in favore di di “pensione” nei mesi di maggio 2012, _5
dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, il che dimostra un “salto” nei mesi compresi tra giugno 2012 e novembre 2012 e soprattutto la mancata erogazione delle provvidenze nel periodo successivo al dicembre 2013.
Né ha dato nell'atto di appello alcuna delucidazione in merito all'entità effettiva del periodo Pt_1
di tempo in cui sono state corrisposte le provvidenze assistenziali, né ha spiegato il motivo per cui non sono stati depositati in questo grado cedolini successivi al dicembre 2013 (né alcuna spiegazione di quanto è stato pagato complessivamente dall' a decorrere da maggio 2012 in Pt_1
poi e sino a quando ciò è avvenuto poteva provenire direttamente dal rimasto contumace nel _5
giudizio di appello).
In sostanza il primo giudice, proprio in considerazione della peculiare situazione del caso di specie in cui non si trattava di prestazioni assistenziali corrisposte dall' al in modo continuativo Pt_1 _5
per il passato ed il futuro, bene ha fatto a non utilizzare ai fini del decidere il criterio della capitalizzazione di cui all'art. 41, comma secondo legge 183/2010 invocato dall'odierno appellante;
L' dunque in sede di precisazione delle conclusioni, anziché quantificare la sua domanda di Pt_1 rivalsa in complessivi € 168.913,27 sulla base della invocata capitalizzazione, avrebbe ben potuto e dovuto preoccuparsi di depositare i documenti a sua disposizione, che oggi chiede di produrre previa rimessione in termini, considerato che spetta all'attore fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (in questo caso provare la precisa entità del credito chiesto in rivalsa Cont agli eredi e ad . Per_1
Si deve quindi escludere che il giudice, nel calcolare il diritto di rivalsa dell' sulla base delle Pt_1 sole prove documentali in atti, abbia rilevato d'ufficio di una nuova questione, in difetto di contraddittorio sul punto ed in violazione dell'art. 101 cpc, con conseguente nullità della sentenza di primo grado. Il motivo di appello deve quindi essere rigettato, non senza considerare che in questo grado l'appellante, pur invocando il criterio della capitalizzazione, non ha poi concluso chiedendo di accertare il suo diritto di rivalsa per euro € 168.913,27, ma solo per € 15.818.69 o la diversa somma di giustizia, essendo quest'ultimo l'importo indicato come complessivamente pagato a _5
a titolo di provvidenze per l'invalidità civile causata dal sinistro del 16/04/2010, come provato dai documenti sub D) prodotti solo in appello (avendo l'appellante anche precisato che “Il predetto importo di € 15.818.69 risulta dal totale delle somme erogate al sig. , a titolo di _5 prestazioni di invalidità civile in conseguenza del sinistro de quo (pari ad € 19.405,00), detratto
l'importo di € 3.586,31 risultato non spettante, a seguito della revisione di aprile 2013, ed oggetto di recupero attivato dall' nei confronti del sig. , vedi atto di appello a pag. 9). Pt_1 _5
In definitiva, in accoglimento soltanto del primo motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata condannando gli eredi di a corrispondere all' l'intero importo Persona_1 Pt_1
di euro 12.202,45, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e condannando a tenere ONoparte_1
indenni detti obbligati dal pagamento di tale somma.
Va infatti precisato che non possono essere accolte le conclusioni dell'appellante di condannare in Cont rivalsa sia gli eredi che congiuntamente o disgiuntamente tra loro, sul presupposto che Per_1
l'azione diretta dell' verso la compagnia sarebbe consentita dall'art. 142, comma 1, del D.Lgs. Pt_1
n. 209/05 (la norma in effetti dispone che, a determinate condizioni, “l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato”), perché per ottenere tale effetto l'appellante avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di appello, posto che il primo giudice ha condannato solo gli eredi alla rivalsa in favore dell' e poi ha disposto che Per_1 Pt_1
Cont manlevasse gli obbligati dal pagamento di tali importi.
6. In punto di spese processuali è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Conseguentemente, tenendo conto del fatto che ha visto accolta la sua domanda di rivalsa ed Pt_1 anzi in questa sede è stata anche eliminata la decurtazione del 70% dell'importo dovuto in rivalsa che era stata decisa dal primo giudice, gli appellati eredi di e Persona_1 ONoparte_1 vanno condannati a pagare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto dell'entità del credito oggi riconosciuto (euro 12.202,45), esclusa per l'appello la fase istruttoria, perché non espletata.
Nulla va disposto in tema di spese processuali nel rapporto tra l'appellante e le parti appellate Pt_1 contumaci e non avendo l'appellante svolto domande _5 ONoparte_6
avverso detti soggetti, che sono stati citati in appello solo ai fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento parziale dell'appello, condanna , e in ONoparte_2 CP_3 CP_4 solido tra loro, quali gli eredi di , a corrispondere all' l'intero importo di euro Persona_1 Pt_1
12.202,45, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e condanna a tenere ONoparte_1
indenni detti obbligati dal pagamento di tale somma;
Condanna , , e , in solido tra loro, ONoparte_2 CP_3 CP_4 ONoparte_1 al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi giudizio in favore dell' , spese che Pt_1
liquida per il primo grado nella somma di euro 5.077,00 e per l'appello nella somma di euro
3.966,00, oltre in entrambi i casi al rimborso spese generali 15%, Iva e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze il 18.6.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.