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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4941/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4941/2019
promossa da:
CF: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF: e CF:
[...] C.F._2 Parte_3
, rappresentati dagli avv.ti MICILLO RAFFAELE e C.F._3
RENATO RUOCCO
APPELLANTI
Contro
CF: , rappresentato dall'avv. DAVIDE P_ C.F._4
BALDINI
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in P_
giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
asserendo che con scrittura privata del 29.12.2009 aveva convenuto
[...]
con , che riconosceva il suo debito, la restituzione da parte Parte_1
di quest'ultimo di euro 214.000,00 pari alla sorta capitale residua di un prestito a lui concesso nel tempo in virtù di rapporti di amicizia. Precisava che in virtù di detta scrittura la restituzione di detto importo doveva avvenire, senza maggiorazioni per interessi, attraverso il pagamento di 72 titoli cambiari ipotecari con scadenza mensile contestualmente ricevuti all'atto della conclusione di detta scrittura, ciascuno dell'importo di € 3.000,00 eccetto l'ultimo, con scadenza al 31.01.2016, pari ad euro 4000,00. Specificava ancora che il pagamento delle rate era garantito da detti titoli cambiari emessi da Parte_1
e sottoscritti dai figli e che si riconoscevano
[...] Pt_2 Parte_3
nell'atto garanti e fideiussori in relazione a detto obbligo restitutorio acconsentendo all'iscrizione ipotecaria su una unità immobiliare sita in Monte di
Procida di loro proprietà (ipoteca volontaria che veniva poi da questi costituita con scrittura privata del 29.12.2009 autenticata per notaio e Persona_1
registrata in data 07.01.2010). Aggiungeva che per il pagamento periodico delle cambiali veniva prescelto lo studio del Notaio e che molte Persona_2
volte invitava esso attore a riconsegnare i titoli e a Parte_1
postergarne il pagamento novando il debito con assegni bancari a scadenza successiva, e che in occasione delle ultime due scadenze mensili del
31.12.2015 e 31.01.2006 esso , su richiesta del , aveva P_ Parte_1
accettato di sostituire i predetti due ultimi effetti cambiari dell'importo pagina 2 di 8 rispettivamente di € 3.000,00 e di € 4.000,00 con assegni bancari aventi scadenza successiva. In particolare, in luogo della cambiale di € 3.000,00 scadente il 31.12.2015, riceveva due assegni bancari di euro 1500,00 ciascuno, di cui il primo veniva onorato, mentre il secondo veniva a sua volta sostituito con altro assegno bancario di pari importo, come documentato da specifica attestazione. In luogo dell'ultimo titolo cambiario di € 4.000,00 scadente il
31.01.2026 riceveva in sostituzione tre assegni bancari, due di € 1.500,00 ed uno di € 1.000,00 rimasti insoluti.
chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al pagamento del P_
saldo per sorta capitale del prestito rimasto impagato pari ad € 5.500,00 oltre interessi e spese di lite.
Si costituivano in giudizio ed i garanti Parte_1 Parte_2
e deducendo che il prestito concesso al
[...] Parte_3
primo dal ammontava, contrariamente a quanto asserito dall'attore, P_
complessivamente per sorta capitale ad euro 160.000,00 e che detta somma era stata restituita eccezion fatta per parte degli interessi e che la scrittura privata del 29.12.2009 era stata risolta come riconosciuto e dichiarato dallo stesso attore. Chiedevano, pertanto, rigettarsi la domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, la causa veniva decisa dal
Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 2047/2019, pubblicata il
23.09.2019, con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di , , Parte_1 Parte_2
, li condannava, in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_3
favore dell'attore, della somma richiesta di euro 5.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 8 Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame , Parte_1
e formulando essenzialmente le Parte_2 Parte_3
seguenti doglianze.
Con un primo motivo di gravame deducevano l'erronea decisione del Giudice di primo grado laddove aveva ritenuto opponibile ai fideiussori la assunta e contestata rinegoziazione con assegni del debito, in quanto da loro esclusivamente garantito dalle originarie cambiali ipotecarie poi sostituite dagli assegni, e laddove aveva posto a fondamento della decisione la scrittura del
29.12.2009 che si sarebbe invece già risolta di diritto in virtù di quanto in essa stabilito, come riconosciuto dallo stesso attore . P_
Con un secondo motivo di gravame invocavano l'errore del primo Giudice, alla luce della pendenza di altro giudizio presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto il medesimo rapporto e la questione del cambio dei titoli cambiari, nel non aver rilevato la pregiudizialità di tale giudizio e disposto la sospensione del presente.
Tanto essenzialmente dedotto, , , Parte_1 Parte_2
chiedevano, in via preliminare, sospendersi il presente Parte_3
giudizio, e comunque nel merito annullarsi la sentenza di primo grado e rigettarsi la domanda attorea, dichiarandosi la intervenuta risoluzione della scrittura privata del 29.12.2009 e la estinzione di qualsivoglia obbligazione degli appellanti nei confronti di . P_
Si costituiva in data 12.05.2020 l'appellato che deduceva, nel P_
merito, la totale infondatezza dell'appello per le specifiche ragioni indicate in comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede e che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Chiedeva quindi rigettarsi l'appello, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
L'appello è del tutto infondato e va rigettato.
pagina 4 di 8 Quanto al primo motivo di censura va rilevato che gli appellanti, su cui evidentemente ricadeva il relativo onere, non hanno in alcun modo fornito la prova né dello specifico oggetto, né delle parti, né dello stato e della attuale pendenza dell'altro giudizio asseritamente instaurato innanzi al Tribunale di
Napoli, per cui non potendosi rinvenire alcun nesso di pregiudizialità tra cause pendenti l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc non può che essere rigettata, così come già in precedenza disposto dal primo giudice.
Quanto al secondo motivo di gravame, esso è palesemente infondato e va rigettato.
In vero, come correttamente rilevato dal Tribunale di Torre Annunziata, la domanda dell'attore si fonda sulla scrittura privata ricognitiva, P_
sottoscritta da tutte le parti in causa, del 29.12.2009 che contiene il riconoscimento da parte di di un debito verso Parte_1 P_
, per sola sorta capitale, di € 214.000,00 (vedi capo 3 della premessa) e la
[...]
previsione di una rateizzazione dello stesso attraverso il pagamento di 71 rate mensili di € 3.000,00 ciascuna, salvo l'ultima scadente il 31.01.2016 di €
4.000,00, garantite da altrettanti titoli cambiari contestualmente rilasciati dal debitore e sottoscritti con garanzia ipotecaria su immobile di loro proprietà da e (vedi premessa capi 4, 5 e 6 Parte_2 Parte_3
e art. 2 dell'atto del 29.12.2009). Gli stessi garanti e Parte_2
risultano aver prestato il loro consenso a rendersi Parte_3
garanti della detta obbligazione ed a costituire, a tal fine, ipoteca sull'immobile ivi specificato di loro proprietà (vedi artt. 2 e 4 dell'atto del 29.12.2009). Risulta altresì documentalmente provato che i garanti e Parte_2
, in adempimento dell'obbligo assunto in detta scrittura Parte_3
privata, in pari data, con atto con firme autenticate per notaio Persona_1
costituivano detta ipoteca volontaria (registrata ed iscritta il 07.01.2010) in pagina 5 di 8 favore di sull'immobile già individuato nella già menzionata P_
scrittura.
Pertanto, in virtù di detta ricognizione di debito, il creditore è dispensato dal fornire la prova del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria, il cui onere ricade evidentemente sulla parte debitrice. Dichiarato quindi dal creditore il mancato pagamento entro le scadenze pattuite di una parte del debito riconosciuto (pari ad € 5.500,00 per sorta capitale), era onere del debitore fornire la prova contraria dell'avvenuto pagamento di detto importo ai sensi dell'art. 1988 cc. Nel caso di specie, invece, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto per cui deve ritenersi l'esistenza del credito in oggetto.
Per quanto concerne poi la posizione dei garanti e Parte_2
abbiamo già detto che essi, nell'atto negoziale del Parte_3
29.12.2009 anche da loro sottoscritto, hanno espressamente accettato di rendersi garanti della detta obbligazione restitutoria di , Parte_1
nonché di costituire, a tal fine, anche ipoteca su unità immobiliare di loro proprietà (vedi artt. 2 e 4 dell'atto del 29.12.2009), ipoteca dai medesimi costituita in pari data con scrittura privata autenticata da notaio, registrata il
07.01.2010. In virtù dell'assunzione di tale obbligo di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale di , del tutto irrilevante si rivela Parte_1
pertanto la circostanza da loro addotta secondo cui, essendo state le cambiali da loro sottoscritte sostituite dagli assegni bancari aventi scadenze successive, la loro garanzia sarebbe venuta meno. Come innanzi precisato tale obbligo di garanzia discende infatti direttamente dal consenso a tal fine da loro prestato nella scrittura privata del 29.12.2009, mentre la sottoscrizione delle cambiali e la costituzione di ipoteca costituiscono un mezzo di rafforzamento sul piano patrimoniale di detta garanzia/fideiussione in favore del creditore.
pagina 6 di 8 Del tutto infondata è infine l'altra eccezione sollevata dagli appellanti circa la pretesa estinzione delle obbligazioni per intervenuta risoluzione della scrittura privata sottoscritta da tutte le parti in data 29.12.2009.
In vero l'art. 5 di tale scrittura privata, lungi dal prevedere la risoluzione del rapporto di mutuo e l'estinzione dell'obbligazione principale del debitore e di quella accessoria dei garanti, stabilisce soltanto, nell'esclusivo interesse del creditore, la decadenza dal beneficio del termine per il debitore ed il venir meno quindi dell'accordo di rateizzazione per il pagamento della somma dovuta, in caso di mancato pagamento di un solo effetto cambiario (ovvero di una sola rata mensile) alla rispettiva scadenza, con conseguente diritto in tal caso del creditore “a richiedere l'ammontare dell'intero credito residuo come sopra specificato, maggiorato degli interessi legali nonché del rimborso di tutte le spese sostenute, sia al debitore principale sia ai sig. e Parte_2
, che, nella loro qualità di garanti, ne risponderanno in Parte_3
solido e/o ciascuno per la sua quota”.
L'appello va pertanto totalmente respinto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellato P_
seguono la soccombenza degli appellanti , Parte_1 Parte_2
e e si liquidano in solido a carico di questi
[...] Parte_3
ultimi come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato pagina 7 di 8 l'appello integralmente respinto gli appellanti , Parte_1 Parte_2
e hanno l'obbligo, in solido tra loro, di
[...] Parte_3
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2047/2019, pubblicata il 23.09.2019, del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_3
dell'appellato , delle spese processuali del grado di appello P_
che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Parte_1
, e , in solido tra
[...] Parte_2 Parte_3
loro, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 04.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4941/2019
promossa da:
CF: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF: e CF:
[...] C.F._2 Parte_3
, rappresentati dagli avv.ti MICILLO RAFFAELE e C.F._3
RENATO RUOCCO
APPELLANTI
Contro
CF: , rappresentato dall'avv. DAVIDE P_ C.F._4
BALDINI
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in P_
giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
asserendo che con scrittura privata del 29.12.2009 aveva convenuto
[...]
con , che riconosceva il suo debito, la restituzione da parte Parte_1
di quest'ultimo di euro 214.000,00 pari alla sorta capitale residua di un prestito a lui concesso nel tempo in virtù di rapporti di amicizia. Precisava che in virtù di detta scrittura la restituzione di detto importo doveva avvenire, senza maggiorazioni per interessi, attraverso il pagamento di 72 titoli cambiari ipotecari con scadenza mensile contestualmente ricevuti all'atto della conclusione di detta scrittura, ciascuno dell'importo di € 3.000,00 eccetto l'ultimo, con scadenza al 31.01.2016, pari ad euro 4000,00. Specificava ancora che il pagamento delle rate era garantito da detti titoli cambiari emessi da Parte_1
e sottoscritti dai figli e che si riconoscevano
[...] Pt_2 Parte_3
nell'atto garanti e fideiussori in relazione a detto obbligo restitutorio acconsentendo all'iscrizione ipotecaria su una unità immobiliare sita in Monte di
Procida di loro proprietà (ipoteca volontaria che veniva poi da questi costituita con scrittura privata del 29.12.2009 autenticata per notaio e Persona_1
registrata in data 07.01.2010). Aggiungeva che per il pagamento periodico delle cambiali veniva prescelto lo studio del Notaio e che molte Persona_2
volte invitava esso attore a riconsegnare i titoli e a Parte_1
postergarne il pagamento novando il debito con assegni bancari a scadenza successiva, e che in occasione delle ultime due scadenze mensili del
31.12.2015 e 31.01.2006 esso , su richiesta del , aveva P_ Parte_1
accettato di sostituire i predetti due ultimi effetti cambiari dell'importo pagina 2 di 8 rispettivamente di € 3.000,00 e di € 4.000,00 con assegni bancari aventi scadenza successiva. In particolare, in luogo della cambiale di € 3.000,00 scadente il 31.12.2015, riceveva due assegni bancari di euro 1500,00 ciascuno, di cui il primo veniva onorato, mentre il secondo veniva a sua volta sostituito con altro assegno bancario di pari importo, come documentato da specifica attestazione. In luogo dell'ultimo titolo cambiario di € 4.000,00 scadente il
31.01.2026 riceveva in sostituzione tre assegni bancari, due di € 1.500,00 ed uno di € 1.000,00 rimasti insoluti.
chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al pagamento del P_
saldo per sorta capitale del prestito rimasto impagato pari ad € 5.500,00 oltre interessi e spese di lite.
Si costituivano in giudizio ed i garanti Parte_1 Parte_2
e deducendo che il prestito concesso al
[...] Parte_3
primo dal ammontava, contrariamente a quanto asserito dall'attore, P_
complessivamente per sorta capitale ad euro 160.000,00 e che detta somma era stata restituita eccezion fatta per parte degli interessi e che la scrittura privata del 29.12.2009 era stata risolta come riconosciuto e dichiarato dallo stesso attore. Chiedevano, pertanto, rigettarsi la domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, la causa veniva decisa dal
Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 2047/2019, pubblicata il
23.09.2019, con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di , , Parte_1 Parte_2
, li condannava, in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_3
favore dell'attore, della somma richiesta di euro 5.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 8 Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame , Parte_1
e formulando essenzialmente le Parte_2 Parte_3
seguenti doglianze.
Con un primo motivo di gravame deducevano l'erronea decisione del Giudice di primo grado laddove aveva ritenuto opponibile ai fideiussori la assunta e contestata rinegoziazione con assegni del debito, in quanto da loro esclusivamente garantito dalle originarie cambiali ipotecarie poi sostituite dagli assegni, e laddove aveva posto a fondamento della decisione la scrittura del
29.12.2009 che si sarebbe invece già risolta di diritto in virtù di quanto in essa stabilito, come riconosciuto dallo stesso attore . P_
Con un secondo motivo di gravame invocavano l'errore del primo Giudice, alla luce della pendenza di altro giudizio presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto il medesimo rapporto e la questione del cambio dei titoli cambiari, nel non aver rilevato la pregiudizialità di tale giudizio e disposto la sospensione del presente.
Tanto essenzialmente dedotto, , , Parte_1 Parte_2
chiedevano, in via preliminare, sospendersi il presente Parte_3
giudizio, e comunque nel merito annullarsi la sentenza di primo grado e rigettarsi la domanda attorea, dichiarandosi la intervenuta risoluzione della scrittura privata del 29.12.2009 e la estinzione di qualsivoglia obbligazione degli appellanti nei confronti di . P_
Si costituiva in data 12.05.2020 l'appellato che deduceva, nel P_
merito, la totale infondatezza dell'appello per le specifiche ragioni indicate in comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio in questa sede e che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Chiedeva quindi rigettarsi l'appello, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
L'appello è del tutto infondato e va rigettato.
pagina 4 di 8 Quanto al primo motivo di censura va rilevato che gli appellanti, su cui evidentemente ricadeva il relativo onere, non hanno in alcun modo fornito la prova né dello specifico oggetto, né delle parti, né dello stato e della attuale pendenza dell'altro giudizio asseritamente instaurato innanzi al Tribunale di
Napoli, per cui non potendosi rinvenire alcun nesso di pregiudizialità tra cause pendenti l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc non può che essere rigettata, così come già in precedenza disposto dal primo giudice.
Quanto al secondo motivo di gravame, esso è palesemente infondato e va rigettato.
In vero, come correttamente rilevato dal Tribunale di Torre Annunziata, la domanda dell'attore si fonda sulla scrittura privata ricognitiva, P_
sottoscritta da tutte le parti in causa, del 29.12.2009 che contiene il riconoscimento da parte di di un debito verso Parte_1 P_
, per sola sorta capitale, di € 214.000,00 (vedi capo 3 della premessa) e la
[...]
previsione di una rateizzazione dello stesso attraverso il pagamento di 71 rate mensili di € 3.000,00 ciascuna, salvo l'ultima scadente il 31.01.2016 di €
4.000,00, garantite da altrettanti titoli cambiari contestualmente rilasciati dal debitore e sottoscritti con garanzia ipotecaria su immobile di loro proprietà da e (vedi premessa capi 4, 5 e 6 Parte_2 Parte_3
e art. 2 dell'atto del 29.12.2009). Gli stessi garanti e Parte_2
risultano aver prestato il loro consenso a rendersi Parte_3
garanti della detta obbligazione ed a costituire, a tal fine, ipoteca sull'immobile ivi specificato di loro proprietà (vedi artt. 2 e 4 dell'atto del 29.12.2009). Risulta altresì documentalmente provato che i garanti e Parte_2
, in adempimento dell'obbligo assunto in detta scrittura Parte_3
privata, in pari data, con atto con firme autenticate per notaio Persona_1
costituivano detta ipoteca volontaria (registrata ed iscritta il 07.01.2010) in pagina 5 di 8 favore di sull'immobile già individuato nella già menzionata P_
scrittura.
Pertanto, in virtù di detta ricognizione di debito, il creditore è dispensato dal fornire la prova del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria, il cui onere ricade evidentemente sulla parte debitrice. Dichiarato quindi dal creditore il mancato pagamento entro le scadenze pattuite di una parte del debito riconosciuto (pari ad € 5.500,00 per sorta capitale), era onere del debitore fornire la prova contraria dell'avvenuto pagamento di detto importo ai sensi dell'art. 1988 cc. Nel caso di specie, invece, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto per cui deve ritenersi l'esistenza del credito in oggetto.
Per quanto concerne poi la posizione dei garanti e Parte_2
abbiamo già detto che essi, nell'atto negoziale del Parte_3
29.12.2009 anche da loro sottoscritto, hanno espressamente accettato di rendersi garanti della detta obbligazione restitutoria di , Parte_1
nonché di costituire, a tal fine, anche ipoteca su unità immobiliare di loro proprietà (vedi artt. 2 e 4 dell'atto del 29.12.2009), ipoteca dai medesimi costituita in pari data con scrittura privata autenticata da notaio, registrata il
07.01.2010. In virtù dell'assunzione di tale obbligo di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale di , del tutto irrilevante si rivela Parte_1
pertanto la circostanza da loro addotta secondo cui, essendo state le cambiali da loro sottoscritte sostituite dagli assegni bancari aventi scadenze successive, la loro garanzia sarebbe venuta meno. Come innanzi precisato tale obbligo di garanzia discende infatti direttamente dal consenso a tal fine da loro prestato nella scrittura privata del 29.12.2009, mentre la sottoscrizione delle cambiali e la costituzione di ipoteca costituiscono un mezzo di rafforzamento sul piano patrimoniale di detta garanzia/fideiussione in favore del creditore.
pagina 6 di 8 Del tutto infondata è infine l'altra eccezione sollevata dagli appellanti circa la pretesa estinzione delle obbligazioni per intervenuta risoluzione della scrittura privata sottoscritta da tutte le parti in data 29.12.2009.
In vero l'art. 5 di tale scrittura privata, lungi dal prevedere la risoluzione del rapporto di mutuo e l'estinzione dell'obbligazione principale del debitore e di quella accessoria dei garanti, stabilisce soltanto, nell'esclusivo interesse del creditore, la decadenza dal beneficio del termine per il debitore ed il venir meno quindi dell'accordo di rateizzazione per il pagamento della somma dovuta, in caso di mancato pagamento di un solo effetto cambiario (ovvero di una sola rata mensile) alla rispettiva scadenza, con conseguente diritto in tal caso del creditore “a richiedere l'ammontare dell'intero credito residuo come sopra specificato, maggiorato degli interessi legali nonché del rimborso di tutte le spese sostenute, sia al debitore principale sia ai sig. e Parte_2
, che, nella loro qualità di garanti, ne risponderanno in Parte_3
solido e/o ciascuno per la sua quota”.
L'appello va pertanto totalmente respinto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellato P_
seguono la soccombenza degli appellanti , Parte_1 Parte_2
e e si liquidano in solido a carico di questi
[...] Parte_3
ultimi come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato pagina 7 di 8 l'appello integralmente respinto gli appellanti , Parte_1 Parte_2
e hanno l'obbligo, in solido tra loro, di
[...] Parte_3
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2047/2019, pubblicata il 23.09.2019, del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_3
dell'appellato , delle spese processuali del grado di appello P_
che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti Parte_1
, e , in solido tra
[...] Parte_2 Parte_3
loro, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 04.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8