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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9973 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22492/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucio D'Ausilio, presso il cui studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 21 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Giova, presso cui studio in Napoli al Viale Farnese n. 41 elettivamente domicilia;
Appellata
E
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 procura in atti, dall'avv. Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa
Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato
NONCHÈ
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_4 P.IVA_3 CP_3 giusta procura in atti, dall'avv. Luca Penna, presso il cui studio in IP (AV) alla Via Roma n.
111/I elettivamente domicilia;
Appellato
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, dell'importo complessivo di
1 € 644,48, notificatagli dall' in data 19.8.2022, ed emessa a fronte Controparte_5 del mancato pagamento dei seguenti verbali di contravvenzione al Codice della Strada:
1) ruolo n. 2022/006116, Ente creditore Comune di IP - Polizia Urbana, verbale n.
23067U/19V, elevato in data 7.9.2019, di Euro 141,10;
2) ruolo n. 2022/006234, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18111357358/A/18, elevato in data 13.7.2018, di Euro 99,50;
3) ruolo n. 2022/006124, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18111170250/A/18, elevato in data 23.6.2018, di Euro 99,50;
4) ruolo n. 2022/005679, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18110718483/A/18, elevato in data 25.4.2018, di Euro 99,50;
5) ruolo n. 2022/006167, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18110644560/A/18, elevato in data 14.4.2018, di Euro 99,50;
6) ruolo n. 2022/005935, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18111003873/A/18, elevato in data 1.6.2018, di Euro 99,50.
Eccepiva il difetto di notifica di tutti i sottesi verbali di contravvenzione, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza dei titoli esecutivi.
Si costituivano l' ed il eccependo Controparte_5 Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_6
Con sentenza n. 15156/2023, emessa in data 22.3.2023 e pubblicata in data 23.3.2023, il Giudice di
Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e riteneva la citazione tempestivamente notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Nel merito, rigettava la domanda, tenuto conto che al momento dell'impugnazione della cartella di pagamento non era maturata alcuna prescrizione quinquennale dei sottesi titoli esecutivi, e compensava le spese di lite fra le parti in causa. ha proposto appello avverso la predetta sentenza sollevando due motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente qualificato la domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150, non si è pronunciato sull'eccezione di omessa o irrituale notifica dei verbali di contravvenzione elevati dal sottesi alla cartella di pagamento impugnata, Controparte_6 indipendentemente dall'eccezione di prescrizione/decadenza di tali titoli esecutivi.
Deducendo che il non si era costituito nel primo grado di giudizio e non aveva Controparte_6 provato la sussistenza della propria pretesa creditoria, il ha chiesto di annullare tutti i Parte_1
2 sottesi verbali di contravvenzione elevati dal per difetto di notifica, con Controparte_6 conseguenziale annullamento parziale della successiva cartella di pagamento impugnata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per parziale difetto d'incompetenza territoriale del giudice di prime cure in relazione al verbale n.
23067U/19V, elevato in data 7.9.2019 dal laddove, a tenore di quanto Controparte_4 stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il GDP di Napoli avrebbe dovuto dichiarare la propria parziale incompetenza territoriale in favore del GDP di Avellino, quale giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza gravata con declaratoria della parziale Parte_1 incompetenza per territorio, ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, in favore del G.d.P. di Avellino, limitatamente al ruolo n. 2022/006116, fondato sul verbale di contravvenzione al C.d.s. n.
23067U/19V, di Euro 141,10, elevato in data 7.9.2019 dal di IP (AV), rimettendo le CP_6 parti innanzi al G.d.P. di Avellino e concedendo termine di legge per la riassunzione del processo.
Ha, poi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In subordine, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha chiesto di manlevare il Concessionario dalle spese del presente giudizio e/o da quelle del primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto Controparte_6 la sentenza appellata è stata depositata dal GDP di Napoli in data 23.3.2023, mentre la citazione in appello è stata notificata telematicamente a mezzo PEC solo in data 20.10.2023 e, dunque, oltre il termine lungo di 6 mesi per la proposizione del gravame, previsto dall'art. 327 c.p.c.
L'appellato ha dedotto che, dal momento che la domanda è stata proposta in primo grado come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, che in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 Gennaio
1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della Legge 7 Ottobre 1969 n. 742, non si applica alle opposizioni all'esecuzione, la cui locuzione è da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi attinenti all'esecuzione, agli atti esecutivi, all'opposizione di terzo all'esecuzione, proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
Ha, quindi, rilevato che da ciò deriverebbe l'inammissibilità dell'appello per intempestività, dato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.3.2023 mentre l'atto di appello è stato notificato solo in data 20.10.2023, oltre il termine decadenziale di 6 mesi per la proposizione dell'impugnazione.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 per tardività, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il contestando l'eccezione di incompetenza territoriale Controparte_4 sollevata dall'appellante, dal momento che non è stata proposta nel corso del giudizio di primo grado e che la facoltà di sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale è preclusa al
3 ricorrente/attore che vi ha dato causa. Nel merito, ha ribadito di aver provato e dimostrato, sin dal primo grado di giudizio, la validità della notificazione del verbale di accertamento n.
V/23067U/2019, del 7/9/2019 (prot. 25966/2019) di propria competenza, perfezionatasi, per compiuta giacenza, in data 5.11.2019, con conseguenziale cristallizzazione della pretesa creditoria riportata nel titolo esecutivo.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Precisate le conclusioni, all'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata a sentenza.
L'appello è fondato solo in parte e, pertanto, deve essere accolto nei limiti della seguente motivazione.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 29.1.2021, n.
2145, nell'affrontare le tipologie di cause alle quali si applica la c.d. sospensione feriale dei termini processuali, operante dal 1 al 31 agosto di ogni anno, ai sensi dell'art. 3 della legge 742/1969, hanno chiarito che: ” Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652, in tema di violazioni al codice della strada)”.
Alla luce di tale principio, nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n.
150 del 2011 attinente a violazioni del codice della strada, ai fini dell'accertamento sulla tempestività del gravame, occorre necessariamente prendere in considerazione anche la citata sospensione feriale dei termini processuali.
Orbene, dato che la sentenza di prime cure è stata depositata in data 23.3.2023 e la citazione in appello è stata notificata telematicamente a mezzo PEC in data 20.10.2023, l'appello deve essere ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine ultimo del giorno 24.10.2023 (tenuto conto della sospensione feriale) e, dunque, entro il termine decadenziale di 6 mesi previsto dall'art. 327
c.p.c.
Va, a questo punto, valutato il primo motivo di appello.
Al riguardo, deve darsi atto che l'eccezione di parte appellante in ordine al difetto di notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada sottesi alla cartella di pagamento impugnata, dei quali contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, solo attraverso la ricezione della cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, comporta la qualificazione della domanda avanzata in primo grado come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'
4 art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, così come correttamente inquadrata dal giudice di prime cure.
E ciò anche tenuto conto che l'atto di citazione è stato tempestivamente notificato entro il termine di
30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento e il cui giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al giudice di pace.
Ebbene, inquadrata la domanda come azione con funzione cd recuperatoria, va rilevato che
[...] ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
071/2022/00766919/82/000, notificatagli dall' in data 19.8.2022, Controparte_5 mediante atto di citazione notificato, sia al Concessionario che agli Enti impositori, nel termine perentorio di 30 giorni, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22080 del 22.9.2017, ha stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art.
7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata
l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione
5 della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Nel caso di specie è, dunque, necessario accertare se le sanzioni amministrative, sottese all'atto esattoriale impugnato, siano state o meno validamente notificate all'opponente, la cui sorte determina l'ammissibilità o meno della stessa opposizione in relazione alla contestazione di validità
o meno della formazione dei titoli esecutivi. In altre parole, se i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicando il rigetto della domanda. D'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di Ente impositore, sebbene Controparte_6 regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, tempestivamente impugnata.
È, quindi, evidente che, in difetto di prova in ordine a tali atti esecutivi, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
Va da sé, dunque, che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità, seppur parziale, degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso la cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_7
6 Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore".
Tanto premesso, va valutato il secondo motivo di appello con il quale ha inteso Parte_1 eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli, in favore del Giudice di Pace di
Avellino, con riferimento al verbale di contravvenzione al codice della strada, sotteso alla cartella di pagamento impugnata, emesso dal nonché contestare la prova del Controparte_4 perfezionamento della notifica dello stesso.
Ebbene, va preliminarmente dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice per la prima volta in sede di appello.
E ciò perché l'attore non è legittimato ad impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza esclude la sua soccombenza sul punto (cfr. Cass. 15563/2024).
Rigettata tale eccezione, deve dunque, essere valutata la fondatezza delle deduzioni di parte appellante in ordine al difetto di prova della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada emesso dal Comune di . CP_4
Dalla documentazione in atti emerge, invero, la corretta notificazione, a mezzo posta, del verbale del n. V/23067U/2019 del 7.9.2019 (Prot. 25966/2019). Controparte_4
Nel rispetto dell'art. 8, legge n. 890/1982, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, il CP_4
ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, l'avviso di ricevimento della raccomandata
[...] con la quale il verbale è stato notificato al contribuente che reca l'indicazione della mancata
7 consegna del plico per mancanza del destinatario, del suo deposito presso l'ufficio postale, che è stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione e che dell'avvenuto deposito è stata spedita comunicazione con lettera raccomandata.
Il medesimo avviso reca, poi, il timbro dal quale si evince che la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro.
Tanto premesso il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata solo nella parte in cui ha rigettato l'opposizione con riferimento alla parte della cartella esattoriale avente ad oggetto i verbali di contravvenzione al codice della strada emessi dal Controparte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa, della attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e , avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Controparte_6 Controparte_4
Napoli n. 15156/2023, così provvede:
a) Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 15156/2023, annulla parzialmente la cartella di pagamento n.
071/2022/00766919/82/000, per nullità/inesistenza della notifica dei verbali di contravvenzioni di competenza del indicati in motivazione con i numeri Controparte_6 da due a sei, annullandone la relativa portante pretesa creditoria;
b) Rigetta il secondo motivo di appello;
c) Condanna e al pagamento, in solido, in Controparte_1 Controparte_6 favore di delle spese di lite che liquida, con riferimento al primo grado Parte_1 di giudizio in € 139,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15% e con riferimento alla presente fase del giudizio in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
d) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_4
che liquida in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella
[...] misura del 15%, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 30.10.2024
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22492/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucio D'Ausilio, presso il cui studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 21 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Giova, presso cui studio in Napoli al Viale Farnese n. 41 elettivamente domicilia;
Appellata
E
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 procura in atti, dall'avv. Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa
Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato
NONCHÈ
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_4 P.IVA_3 CP_3 giusta procura in atti, dall'avv. Luca Penna, presso il cui studio in IP (AV) alla Via Roma n.
111/I elettivamente domicilia;
Appellato
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, dell'importo complessivo di
1 € 644,48, notificatagli dall' in data 19.8.2022, ed emessa a fronte Controparte_5 del mancato pagamento dei seguenti verbali di contravvenzione al Codice della Strada:
1) ruolo n. 2022/006116, Ente creditore Comune di IP - Polizia Urbana, verbale n.
23067U/19V, elevato in data 7.9.2019, di Euro 141,10;
2) ruolo n. 2022/006234, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18111357358/A/18, elevato in data 13.7.2018, di Euro 99,50;
3) ruolo n. 2022/006124, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18111170250/A/18, elevato in data 23.6.2018, di Euro 99,50;
4) ruolo n. 2022/005679, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18110718483/A/18, elevato in data 25.4.2018, di Euro 99,50;
5) ruolo n. 2022/006167, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18110644560/A/18, elevato in data 14.4.2018, di Euro 99,50;
6) ruolo n. 2022/005935, Ente creditore verbale n. Controparte_6
18111003873/A/18, elevato in data 1.6.2018, di Euro 99,50.
Eccepiva il difetto di notifica di tutti i sottesi verbali di contravvenzione, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria per violazione dell'intero procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza dei titoli esecutivi.
Si costituivano l' ed il eccependo Controparte_5 Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_6
Con sentenza n. 15156/2023, emessa in data 22.3.2023 e pubblicata in data 23.3.2023, il Giudice di
Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e riteneva la citazione tempestivamente notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Nel merito, rigettava la domanda, tenuto conto che al momento dell'impugnazione della cartella di pagamento non era maturata alcuna prescrizione quinquennale dei sottesi titoli esecutivi, e compensava le spese di lite fra le parti in causa. ha proposto appello avverso la predetta sentenza sollevando due motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente qualificato la domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150, non si è pronunciato sull'eccezione di omessa o irrituale notifica dei verbali di contravvenzione elevati dal sottesi alla cartella di pagamento impugnata, Controparte_6 indipendentemente dall'eccezione di prescrizione/decadenza di tali titoli esecutivi.
Deducendo che il non si era costituito nel primo grado di giudizio e non aveva Controparte_6 provato la sussistenza della propria pretesa creditoria, il ha chiesto di annullare tutti i Parte_1
2 sottesi verbali di contravvenzione elevati dal per difetto di notifica, con Controparte_6 conseguenziale annullamento parziale della successiva cartella di pagamento impugnata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per parziale difetto d'incompetenza territoriale del giudice di prime cure in relazione al verbale n.
23067U/19V, elevato in data 7.9.2019 dal laddove, a tenore di quanto Controparte_4 stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il GDP di Napoli avrebbe dovuto dichiarare la propria parziale incompetenza territoriale in favore del GDP di Avellino, quale giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza gravata con declaratoria della parziale Parte_1 incompetenza per territorio, ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, in favore del G.d.P. di Avellino, limitatamente al ruolo n. 2022/006116, fondato sul verbale di contravvenzione al C.d.s. n.
23067U/19V, di Euro 141,10, elevato in data 7.9.2019 dal di IP (AV), rimettendo le CP_6 parti innanzi al G.d.P. di Avellino e concedendo termine di legge per la riassunzione del processo.
Ha, poi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In subordine, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha chiesto di manlevare il Concessionario dalle spese del presente giudizio e/o da quelle del primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto Controparte_6 la sentenza appellata è stata depositata dal GDP di Napoli in data 23.3.2023, mentre la citazione in appello è stata notificata telematicamente a mezzo PEC solo in data 20.10.2023 e, dunque, oltre il termine lungo di 6 mesi per la proposizione del gravame, previsto dall'art. 327 c.p.c.
L'appellato ha dedotto che, dal momento che la domanda è stata proposta in primo grado come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, che in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 Gennaio
1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della Legge 7 Ottobre 1969 n. 742, non si applica alle opposizioni all'esecuzione, la cui locuzione è da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi attinenti all'esecuzione, agli atti esecutivi, all'opposizione di terzo all'esecuzione, proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
Ha, quindi, rilevato che da ciò deriverebbe l'inammissibilità dell'appello per intempestività, dato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.3.2023 mentre l'atto di appello è stato notificato solo in data 20.10.2023, oltre il termine decadenziale di 6 mesi per la proposizione dell'impugnazione.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 per tardività, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il contestando l'eccezione di incompetenza territoriale Controparte_4 sollevata dall'appellante, dal momento che non è stata proposta nel corso del giudizio di primo grado e che la facoltà di sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale è preclusa al
3 ricorrente/attore che vi ha dato causa. Nel merito, ha ribadito di aver provato e dimostrato, sin dal primo grado di giudizio, la validità della notificazione del verbale di accertamento n.
V/23067U/2019, del 7/9/2019 (prot. 25966/2019) di propria competenza, perfezionatasi, per compiuta giacenza, in data 5.11.2019, con conseguenziale cristallizzazione della pretesa creditoria riportata nel titolo esecutivo.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Precisate le conclusioni, all'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata a sentenza.
L'appello è fondato solo in parte e, pertanto, deve essere accolto nei limiti della seguente motivazione.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 29.1.2021, n.
2145, nell'affrontare le tipologie di cause alle quali si applica la c.d. sospensione feriale dei termini processuali, operante dal 1 al 31 agosto di ogni anno, ai sensi dell'art. 3 della legge 742/1969, hanno chiarito che: ” Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652, in tema di violazioni al codice della strada)”.
Alla luce di tale principio, nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n.
150 del 2011 attinente a violazioni del codice della strada, ai fini dell'accertamento sulla tempestività del gravame, occorre necessariamente prendere in considerazione anche la citata sospensione feriale dei termini processuali.
Orbene, dato che la sentenza di prime cure è stata depositata in data 23.3.2023 e la citazione in appello è stata notificata telematicamente a mezzo PEC in data 20.10.2023, l'appello deve essere ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine ultimo del giorno 24.10.2023 (tenuto conto della sospensione feriale) e, dunque, entro il termine decadenziale di 6 mesi previsto dall'art. 327
c.p.c.
Va, a questo punto, valutato il primo motivo di appello.
Al riguardo, deve darsi atto che l'eccezione di parte appellante in ordine al difetto di notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada sottesi alla cartella di pagamento impugnata, dei quali contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, solo attraverso la ricezione della cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, comporta la qualificazione della domanda avanzata in primo grado come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'
4 art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, così come correttamente inquadrata dal giudice di prime cure.
E ciò anche tenuto conto che l'atto di citazione è stato tempestivamente notificato entro il termine di
30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento e il cui giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al giudice di pace.
Ebbene, inquadrata la domanda come azione con funzione cd recuperatoria, va rilevato che
[...] ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
071/2022/00766919/82/000, notificatagli dall' in data 19.8.2022, Controparte_5 mediante atto di citazione notificato, sia al Concessionario che agli Enti impositori, nel termine perentorio di 30 giorni, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22080 del 22.9.2017, ha stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art.
7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata
l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione
5 della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro,
l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Nel caso di specie è, dunque, necessario accertare se le sanzioni amministrative, sottese all'atto esattoriale impugnato, siano state o meno validamente notificate all'opponente, la cui sorte determina l'ammissibilità o meno della stessa opposizione in relazione alla contestazione di validità
o meno della formazione dei titoli esecutivi. In altre parole, se i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicando il rigetto della domanda. D'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di Ente impositore, sebbene Controparte_6 regolarmente citato in primo grado, abbia scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, tempestivamente impugnata.
È, quindi, evidente che, in difetto di prova in ordine a tali atti esecutivi, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
Va da sé, dunque, che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità, seppur parziale, degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso la cartella di pagamento n. 071/2022/00766919/82/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_7
6 Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore".
Tanto premesso, va valutato il secondo motivo di appello con il quale ha inteso Parte_1 eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli, in favore del Giudice di Pace di
Avellino, con riferimento al verbale di contravvenzione al codice della strada, sotteso alla cartella di pagamento impugnata, emesso dal nonché contestare la prova del Controparte_4 perfezionamento della notifica dello stesso.
Ebbene, va preliminarmente dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice per la prima volta in sede di appello.
E ciò perché l'attore non è legittimato ad impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza esclude la sua soccombenza sul punto (cfr. Cass. 15563/2024).
Rigettata tale eccezione, deve dunque, essere valutata la fondatezza delle deduzioni di parte appellante in ordine al difetto di prova della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada emesso dal Comune di . CP_4
Dalla documentazione in atti emerge, invero, la corretta notificazione, a mezzo posta, del verbale del n. V/23067U/2019 del 7.9.2019 (Prot. 25966/2019). Controparte_4
Nel rispetto dell'art. 8, legge n. 890/1982, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, il CP_4
ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, l'avviso di ricevimento della raccomandata
[...] con la quale il verbale è stato notificato al contribuente che reca l'indicazione della mancata
7 consegna del plico per mancanza del destinatario, del suo deposito presso l'ufficio postale, che è stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione e che dell'avvenuto deposito è stata spedita comunicazione con lettera raccomandata.
Il medesimo avviso reca, poi, il timbro dal quale si evince che la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro.
Tanto premesso il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata solo nella parte in cui ha rigettato l'opposizione con riferimento alla parte della cartella esattoriale avente ad oggetto i verbali di contravvenzione al codice della strada emessi dal Controparte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa, della attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e , avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Controparte_6 Controparte_4
Napoli n. 15156/2023, così provvede:
a) Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 15156/2023, annulla parzialmente la cartella di pagamento n.
071/2022/00766919/82/000, per nullità/inesistenza della notifica dei verbali di contravvenzioni di competenza del indicati in motivazione con i numeri Controparte_6 da due a sei, annullandone la relativa portante pretesa creditoria;
b) Rigetta il secondo motivo di appello;
c) Condanna e al pagamento, in solido, in Controparte_1 Controparte_6 favore di delle spese di lite che liquida, con riferimento al primo grado Parte_1 di giudizio in € 139,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15% e con riferimento alla presente fase del giudizio in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
d) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_4
che liquida in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella
[...] misura del 15%, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 30.10.2024
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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