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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9583 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII sez. civile
Il Giudice, lette le note depositate dalle parti costituite, decide il giudizio come da sentenza che allega evidenziando come il fascicolo di parte attorea è stato oggetto di digitalizzazione da parte dell' con nota di deposito del 29.11.2023. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al N.R.G. 23270/19
TRA
in qualità di moglie del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di figlie del sig. Parte_4 Parte_5 Pt_2
rappresentate e difese dall'avv. Ernesto Criscuolo elett.te domiciliate presso il suo studio in Aversa alla Via Ettore Corcioni n. 1 giusta procura in atti;
ATTRICI
CONTRO
in persona del Direttore Generale Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Olivares elett.te domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Piazza principe Umberto n.29 ,giusta procura in atti;
Dott. rapp.to e difeso dagli avv. ti GianPaolo Di Lauro e Maria Controparte_4
SA AL ed elett. te domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, alla
Via Domenico Cimarosa, 37 giusta procura in atti;
Dott.ssa ,rapp. ta e difesa dall'avv. Tiziana Amodio ed elett. te Controparte_5
domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. IOnni Barile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla via Guglielmo Marconi n. 95, giusta procura in atti;
Dott. rapp to e difeso dall'avv. Domenico Gagliardi ed elett. te domicliato CP_7
presso il studio in Torre Annunziata via Gino Alfani n. 60 giusta procura in atti;
Dott. , rapp.to e difeso dall'avv Mariangela Delle Femine ed elett. te Controparte_8
domicliato in Santa Maria Capua Vetere in Corso Aldo Moro n. 126 giusta procura in atti;
in persona Controparte_9
dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Domenico
Di CO ed elett. te docmicliato presso il suo studio in Napoli alla via Provinciale Aversa
n. 3 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Dott. Controparte_10
Dott. CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
in persona del Controparte_12
procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scotto di Luzio Vincenzo in Napoli alla via
Cervantes 55/5 giusta procura in atti;
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Esposito Corona ed elett. Controparte_12
te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via G. Orsini n. 46 giusta procura in atti;
rapp.ta e difesa dall'avv. NA Berra ed elettivamente Parte_6
domiciliata in IL al corso Garibaldi n. 86 giusta procura in atti;
rapp.ta e difesa dall'avv. NA Berra ed Controparte_13
elettivamente domiciliata in IL al corso Garibaldi n. 86 giusta procura in atti;
, in persona del procuratore legale , rappresentata e difesa dall'avv. CP_14
RD IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via
Riviera di Chiaia n. 267 giusta procura in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fabrizio ed elettivamente Controparte_15
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Giosué Carducci n. 6 giusta procura in atti;
in Parte_7
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Dusi ed elett. te domicliata presso il studio in IL Corso di Porta Vigentina n. 35 giusta procura in atti;
,in persona del Procuratore Speciale del Controparte_16
Rappresentante Generale per l'Italia, rapp. ta e difesa dall'avv Giorgio Grasso e dall'avv.
NA UG giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
, CP_14
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
in persona del procuratore Controparte_17
della società rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Bonito ed elett.te domicliata in Napoli al centro Direzionale Isola F12 giusta procura in atti;
IN ON
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 10/0572017 il sig. subiva un' aggressione fisica con Parte_2
colpo alla zona cervicale destra ed alla spalla destra e veniva portato al pronto soccorso del P.O. di Aversa San PE AT. Il referto riportava “ Il paziente lamenta dolore al rachide cervicale ed alla spalla destra “. La radiologia alla zona cervicale non evidenziava lesioni ossee nè tantomeno disallineamenti delle vertebre;
- che il giorno dopo il sig. tornava all'ospedale di Aversa e poco dopo Pt_2
veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San IOnni di Dio dell'Asl Na 3 di
FR , ove veniva riportata l'aggressione in sede occipito/nucale e veniva eseguita
TA al cranio.
- che il radiologo individuava “ Area di ipodensità a sede fronto anteriore di destra con aspetto digitiforme dei margini e con strie iperdense periferiche” e l'incertezza nella individuazione della diagnosi induceva il refertante a far fare appropriato consulto di natura neuroradiologica per la verifica e per la corretta determinazione di quanto osservato all'esame TA ,quindi per tale ragione il veniva portato a mezzo autombulanza Pt_2
all'ospedale San IOnni SC di Napoli e ricoverato all'interno del reparto di neurochirurgia, con diagnosi provvisoria in ammissione di trauma cranico con focolaio lacero contusivo cerebrale e diagnosi di dimissione di trauma cranico con focolaio lacero contusivo fronto polare destro ed emorragia subracnoidea come da cartella clinica.
- che rimaneva nella struttura per sei giorni e veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti e controlli dove i neuroradiologi dott.ri e Controparte_4 CP_5
disgnosticavano “ estesa ipodensità fronto polare destra, inquadrabile, in relazione
[...]
all'anamnesi traumatica come contusiva, rilevandosi mal definite e tenui iperdensità come ematiche che delineano i solchi cerebrali mesialmente;
non dimostrate, in altre sedi, definite e focali alterazioni tomodensitometriche del profilo degli spazi subaracnoidei pericerebrali”;
- che in data 15/05/2007 il neurochirurgo della struttura dott. poco CP_11
prima delle dimissioni emetteva relazione clinica con diagnosi di trauma cranico con focolaio lacero contusivo fronto polare destro ed emorragia subaracnoida pertanto differente da quella formulata all'ingresso perché descrivente appunto l'emorragia subaracnoidea;
- che in data 06/06/2007 a seguito di cefalea intensa, di calo del visus e di stato di stress emotivo, il sig. veniva portato al pronto soccorso dell'ospedale Parte_2
San PE AT di Aversa e sottoposto ad una nuova TAC cranio che evidenziava
“area di alterata densità parenchimale prevalentemente ipoderma in regione fronto polare destra, esito di pregressa lesione traumatica. Non alterazioni densimetriche” e tenuto una notte in osservazione veniva dimesso il 07/06/2007 dal dott. con diagnosi CP_7
di cefalea postraumatica in associazione a focolaio lacero contusivo polare destro con prescrizione di tachipirina e toradol;
- che il sig. adottava le cure prescrittegli, giuste certificazioni del neurologo Pt_2
dell'Asl di Aversa dott. Controparte_8
- che nonostante passasse del tempo il sig. continuava ad avere dolori al Pt_2
capo e problemi di vertigini tant'è che eseguiva ripetute TA al centro radiologico CP_9
con sede in San Marcellino che riportavano in un lasso temporale di quasi tre anni , la medesima diagnosi di area di relativa ipodensità parenchimale a sede frontale destra, priva di effetto massa sulle strutture anatomiche circostanti, da imputarsi al riferito trauma, come da referti;
- che a distanza di circa tre anni a seguito di una crisi comiziale ed epilettica con perdita di coscienza, il si sottoponeva ad una nuova TAC cranio presso il P.O. Pt_2
San Giuliano di Giugliano in Campania dove gli veniva diagnosticata “area rotondeggiante di disomogenee ipodensità con alone ipodenso perilesionale in regione frontale di destra”;
- che in data 02/09/2010 recatosi presso l'A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, veniva visitato dal dott. che diagnosticava sospetto di P.E. paretale destro e Persona_1
prescriveva una risonanza magnetica con mezzo di contrasto;
- che il 03/09/2010 il sig. veniva nuovamente trasportato presso il San Pt_2
IOnni SC di Napoli, ove veniva ribadita la stessa diagnosi di tre anni prima ovvero
“ Area edemigena frontale destra in paziente con focolaio lacero contusivo fronto polare destro da trauma cranico occorso nel 2007” nonostante quanto avesse diversamente diagnosticato il dott. il giorno prima. Solo in tale occasione dalla struttura Persona_1
la pratica di risonanza magnetica cerebrale più angio RM;
- che in data 13/10/2010 il sig. veniva sottoposto previa ulteriore risonanza Pt_2
magnetica nucleare ad intervento chirurgico di rimozione della massa riscontrata presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli con diagnosi di neoplasia fronto/ mesiale destra;
- che dopo l'intervento il sig. praticava cicli di radio / chemioterapia con Pt_2
Temodal per circa un anno, assumeva quotidianamente antiepilettici e periodicamente veniva sottoposto ad esami di controllo;
- che nonostante le cure, a seguito di una forte crisi generalizzata in data 19.8.2015, veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per l' asportazione di una recidiva della malattia, eseguita dal dott. Esposito;
- che dopo l'intervento il sig. si sottoponeva a cicli di radioterapia sino a Pt_2
quando nel 2017 le condizioni peggiorarono con continue crisi epilettiche e stati di perdita coscienza e memoria per poi venire a mancare 3.9.2017.
Sulla base di tali premesse le istanti chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità civile da inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cc, singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti, di: 1) , Controparte_2
2) , 3) dott. 4) dott.ssa Controparte_18 Controparte_4 CP_5
, 5) dott. 6) , 7)
[...] CP_11 Controparte_19 [...]
8) dott. 9) dott. 10) Controparte_20 CP_7 Controparte_8 [...]
, 11) dott. nella determinazione Controparte_21 Controparte_10
della erronea diagnosi della patologia sofferta dal Sig. e dei Parte_2
consequenziali danni non patrimoniali subiti dalle attrici nelle accezioni specificate ai paragrafi nn. 4 e 5 della premessa di quest'atto. Chiedevano di condannare singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti di responsabilità:
1) , 2) , 3) dott. Controparte_2 Controparte_18
4) dott.ssa , 5) dott. 6) Controparte_4 Controparte_5 CP_11 [...]
, 7) 8) dott. Controparte_19 Controparte_20 CP_7
9) dott. 10) , 11) dott. Controparte_8 Controparte_21
al pagamento in favore delle attrici della somma di euro 927.899,38 ed Controparte_10
in subordine via via di euro 643.110,00 e di euro 491.726,00 a titolo di danno biologico non patrimoniale iure ereditatis. Chiedevano di condannare singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti di responsabilità tutti i convenuti sopraindicati,al pagamento in favore delle attrici della somma di euro
331.920,00 per la Sig.ra e di pari singolo valore per le tre figlie e quindi Parte_1 euro 331.920,00 per euro 331.920,00 per euro 331.920,00 Parte_4 Parte_3
per per complessivi euro 1.327.680 (tabella IL) ed in subordine Parte_5
ad euro 1.132,080,00 (tabella di Roma) ed ancora euro 929.376 (minor durata vita tab.
IL) e ad euro 792.454 (minor durata vita tab. Roma), a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in ossequio al criterio valutativo riportato al paragrafo n. 4 dell'atto di citazione o comunque nella diversa maggiore o minore somma totale e per singola voce di danno, da determinare a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o ritenuta equa e di giustizia e da quantificarsi anche mediante applicazione di differenti tabelle di valutazione, ad euro 929.376, in ossequio alle tabelle di IL e ad euro 792.454, secondo le tabelle di Roma. Chiedevano di condannare singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti i convenuti al pagamento in favore dell'erario delle spese e competenza di causa.
Si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di CP_22
citazione, contestava la legittimazione attiva delle parti, chiedendo di fornire la prova di aver interrotto i termini di prescrizione del diritto azionato. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto infondata.
Si costituiva l' la quale in via preliminare, chiedeva di autorizzare la chiamata in Pt_8
causa della nonché della Am Trust Europe Limited. Sempre in via CP_14
preliminare-pregiudiziale, chiedeva dichiarare l'improcedibilità e conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'azione proposta, per non essersi avverata la condizione di procedibilità delineata dalla legge di riforma n. 24/2017. Sempre in via preliminare accertata e dichiarata la sua totale estraneità, per essere l'obbligazione cui tenuta esclusivamente di natura organizzativa, in quanto affatto estranea ai rapporti tra paziente e medico, chiedeva di dichiarare comunque l'inammissibilità ed improponibilità della domanda proposta, per la sua carente legittimazione passiva e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio de quo, rigettando la domanda in quanto infondata. In via gradata qualora il Tribunale ritenesse sussistente una responsabilità dei convenuti e, quindi, dell' , per errore diagnostico, chiedeva di tenerla indenne o Controparte_23
comunque essere manlevata e/o a rivalerla dalle Compagnie di Assicurazione e per l'effetto condannarle a manlevarla o rivalerla da ogni pregiudizio economico. Si costituiva la dott. ssa la quale in via preliminare chiedeva di essere Controparte_5
autorizzata alla chiamata in causa della e della Controparte_24 [...]
. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché CP_12
inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, prescritta.
Gradatamente, nei limiti in cui dovesse essere accolta la domanda di parte attrice, chiedeva di accogliere la domanda di garanzia e, per l'effetto, condannare la Controparte_24
e la , solidalmente ovvero ognuno per quanto di propria
[...] Controparte_12
spettanza, a manlevare e tenerla indenne.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di chiamare Controparte_4
in causa la , , Controparte_13 Controparte_24 [...]
(già , Rappresentante generale per l'Italia di e Controparte_24 CP_25 CP_13
OL R.V.AG. Chiedeva di dichiarare l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti per omesso tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs 28/2010. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda. In subordine in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree chiedeva di dichiarare tenuta a condannare, in virtù dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la compagnia assicuratrice dell'
[...]
, ovvero - in mancanza di stipulazione della polizza assicurativa, CP_23
direttamente la , a manlevare e tenere indenne, in via diretta e/o indiretta, Parte_9
lo stesso da ogni condanna e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a suo carico in esito al presente giudizio. In via ulteriormente subordinata, in caso di carenza o di non operatività della polizza stipulata dall' ovvero di insufficienza del relativo Pt_8
massimale, chiedeva di condannare le suindicate compagnie assicuratrici, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne, in via diretta e/o indiretta, lo stesso da ogni condanna e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a suo carico in esito al presente giudizio. Chiedeva di condannare, in ogni caso, l' e le suindicate compagnie assicuratrici, Controparte_23
in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, a rimborsare allo stesso tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute e da sostenersi per l'assistenza e la difesa nel presente giudizio a seguito del sinistro de quo. Si costituiva l' la Controparte_26
quale nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza prestata perchè l'evento per il quale è causa, si era verificato in un periodo precedente alla retroattività del contratto assicurativo. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto di ogni domanda Controparte_12
diretta ed indiretta per come proposta nei suoi confronti oltre ad essere improcedibile ed infondata in diritto e non provata. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale chiedeva di limitare la condanna alla quota di responsabilità del proprio assicurato.
Si costituiva la quale chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza Controparte_27
e nel merito chiedeva il rigetto di qualunque domanda svolta nei confronti del Dott.
[...]
in quanto non addebitabile al medesimo alcuna responsabilità contrattuale. In via CP_4
subordinata chiedeva di limitare l'operatività della polizza A8NDMWFAAAA per i soli vizi connessi all'attività dell'assicurato nel limite di massimale e di franchigia ferma le cause di esclusione e quella a secondo rischio stante l'obbligo dell' di Controparte_2
tenere garantito il proprio dipendente direttamente e/o per il tramite di idoneo rapporto assicurativo e per l'effetto dopo l'esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni.
Si costituiva la la quale chiedeva di dichiarare Controparte_13
l'inoperatività della polizza A119C328260-LB stante la pregressa conoscenza/fatto noto del sinistro per cui è causa, già denunciato nel 2015 in forza delle condizioni generali di polizza con particolare attenzione alla causa di esclusione art.
7-b. In via subordinata chiedeva il rigetto di qualunque domanda svolta nei confronti del Dott. in CP_4
quanto, non addebitabile al medesimo alcuna responsabilità ed in via ancor più gradata chiedeva di limitare l'operatività della polizza A119C328260-LB per i soli vizi connessi all'attività dell'assicurato nel limite di massimale e di franchigia ferma le cause di esclusione e quella a secondo rischio stante l'obbligo dell' di tenere garantito Controparte_2
il proprio dipendente direttamente e/o per il tramite di idoneo rapporto assicurativo e per l'effetto dopo l'esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni. Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto la domanda proposta nei CP_24
confronti della dott. poiché prescritta ed infondata. Subordinatamente, chiedeva di CP_5
accertare e dichiarare l'operatività a secondo rischio della polizza IL. In via ancor più subordinata, accertato e dichiarato il diritto della dott.ssa ad essere garantita dalla CP_5
struttura di appartenenza, chiedeva di condannare l' in via solidale o CP_23
alternativa con a manlevarla da ogni esborso. Ancora Controparte_28
subordinatamente, in applicazione degli articoli 1914 e 1915 c.c., chiedeva di rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di I n via ulteriormente Controparte_14
gradata, ed ai sensi dell'art. 1910 ultimo comma c.c. chiedeva di condannare
[...]
, sia quale assicuratore dell' che della dott.ssa , a rimborsare CP_28 CP_23 CP_5
la concludente proporzionalmente ai rispettivi contratti. Inoltre previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti, condannare tutti al conseguente rimborso in favore della Chiedeva inoltre di quantificare Controparte_14
le quote di addebito individualmente ascrivibili a ciascun soggetto presente nel processo,
e formulando domanda di regresso al fine di essere rimborsata di quanto fosse costretta a pagare in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità attribuita alla dott.ssa . CP_5
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_15
(e comunque ogni pretesa, da chiunque avanzata) siccome infondata e comunque non provata, quantomeno nei confronti della . In subordine, nel denegato Parte_9
caso di accertamento della responsabilità (anche parziale) della in Controparte_29
ordine ai fatti di causa, chiedeva di rigettare la domanda di manleva da questa avanzata nei confronti della in quanto fondata sulle garanzie prestate Controparte_24
con la polizza 2028/61/100030821, inoperante ratione temporis. In linea di estremo subordine in caso di accertamento della operatività della garanzia prestata da
[...]
chiedeva di contenere la prestazione dell'assicuratore nella manleva Controparte_24
del soggetto assicurato, nei limiti della quota di danno ad esso effettivamente riferibile (e quindi con esclusione alla manleva delle conseguenze della solidarietà passiva, essendo la garanzia limitata alla obbligazione gravante esclusivamente sul soggetto assicurato) nei limiti della propria quota (pari al 68% del rischio assicurato) e del massimale di polizza
(pari ad euro 3.600.000,00) ed al netto della franchigia assoluta (pari ad euro 20.000,00), con riduzione proporzionale dell'indennità dovuta ex art. 1910 c.c., attesa la coesistenza di separati contratti di assicurazione stipulati a copertura del medesimo rischio e sempre previa compensazione ex art. 1241 e segg. c.c. con le franchigie non recuperate dalla Pt_8
In ogni caso, con ulteriore riserva di esercitare eventuali azioni di rivalsa e/o
[...]
regresso nei confronti di medici e/o operatori eventualmente responsabili.
Si costituiva la Controparte_30
la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda
[...]
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, vertendosi in materia assicurativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. Accertata la carenza di legittimazione passiva di per precontrattualità del sinistro per l'effetto chiedeva Pt_7
di rigettare le domande attoree. Accertata l'intercorsa prescrizione ex art. 2952, 2° comma,
C.c. per decorso del termine di due anni (dal 13 luglio 2015 all'agosto 2019) chiedeva rigettare le domande attoree. Accertata l'insussistenza delle condizioni di copertura a secondo rischio previste nel contratto di polizza chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate. In ogni caso chiedeva di condannare il ai sensi Parte_10
dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, chiedeva di limitare l'esposizione di al massimale previsto in polizza, Pt_7
pari ad Euro 20.000,00 cui applicare lo scoperto e la franchigia.
Si costituiva lo il quale Controparte_9
contestava ogni e qualsivoglia addebito ascrittogli da parte attrice in ordine all'asserito errore nella diagnosi. Chiedeva di chiamare in causa CP_17 Controparte_31
.
[...]
Si costituiva la la quale in Controparte_31
via preliminare, chiedeva di dichiarare ammissibile l'atto di intervento volontario, ex art. 105, comma 2, c.p.c., e, conseguentemente, sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt.
163 e 164 c.p.c., e, per l'effetto, l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o improponibilità della domanda attorea, ovvero disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 164, comma 3,
c.p.c. Sempre in via preliminare ma subordinatamente, chiedeva di dichiarare comunque prescritto ogni e qualsiasi diritto fatto valere nei suoi confronti e ciò sia per quanto attiene al rapporto di garanzia, ex art. 2952 c.c., sia per ciò che concerne la domanda attorea, ex art. 2946 e/o art. 2947, comma 1 e/o 3, c.c.. In via gradata, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e non provata. Sempre nel merito, in via condizionata e nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di limitare comunque la condanna nei limiti di polizza, che prevede un massimale per il caso di responsabilità ivile pari a €. 750.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, e con le franchigie previste, valutando l'eventuale responsabilità dello con riferimento all'apporto causale degli altri Controparte_9
medici operanti e delle altre strutture sanitarie che ebbero in cura il Sig. , Parte_2
e individuando esattamente l'eventuale apporto causale delle prestazioni rese dal preteso assicurato, con esclusione quindi di qualsiasi vincolo solidale e graduando l'eventuale responsabilità e il conseguente risarcimento, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di dichiarare Controparte_8
nullo, inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione. Sempre in via preliminare chiedeva di dichiarare il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, il suo difetto di legittimazione passiva e per l'effetto dichiarare la sua estromissione dal giudizio. Nel merito chiedeva di rigettare tutte le domande formulate contro di lui in quanto infondate.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di essere CP_7
autorizzato alla chiamata in causa della e di essere Controparte_13
autorizzato alla luce della domanda di manleva proposta, a notificare l'atto di chiamata in causa anche alla già costituita Nel merito in via preliminare, chiedeva di CP_22
dichiarare prescritto ogni diritto vantato dalla parte attrice nei suoi confronti essendo decorso ogni termine di prescrizione, sia breve che ordinario ed inammissibile la domanda attorea . In via subordinata,chiedeva di rigettare la domanda proposta in quanto generica, nonché infondata. In subordine condannare la compagnia assicuratrice dell' CP_22
ovvero, in mancanza di stipulazione della polizza assicurativa, direttamente la medesima a manlevarlo ed a tenerlo indenne, in via diretta e/o indiretta, da ogni condanna di pagamento e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a suo carico all'esito del presente giudizio.In via ulteriormente subordinata, in caso di carenza o di non operatività della polizza stipulata dall' ovvero in caso di insufficienza del relativo CP_22
massimale, condannare la suindicata compagnia assicuratrice Controparte_13
in persona del suo legale rapp.te p.t., a tenerlo indenne, in via diretta e/o indiretta,
[...]
da qualsiasi somma dovesse essere eventualmente condannato a corrispondere all'esito del presente giudizio.In ogni caso, chiedeva di condannare, l' la sua CP_22
compagnia assicurativa e in solido e/o ciascuna per Controparte_13
quanto di ragione, a rimborsarlo di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio.
Si costituiva la ,la quale in via principale, nel merito, Controparte_16
chiedeva accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva . In via gradata, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la non operatività dei certificati nn.
DCB382004437-LB e DCE652002820-LB e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva formulata dal dott. In ogni caso, accertare e dichiarare CP_7
l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo e, comunque, l'assoluta infondatezza della domanda di accertamento di responsabilità medico sanitaria e connesso onere risarcitorio e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del Dr. CP_7
e conseguentemente rigettare le domande di condanna in manleva formulate nei
[...]
suoi confronti. In mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Dr. e di ritenuta CP_7
operatività delle garanzie di cui alle polizze DCB382004437-LB e DCE652002820-LB, chiedeva di contenere l'obbligazione di manleva nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato, in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni di polizza ritenuta applicabile, previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c. e previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 c.c., anche in via di equità e giustizia. Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica il dott. ed il dott. Controparte_10 CP_11
motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia. Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica l' chiamata in causa CP_24
da motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4
Disposta ed espletata ctu medico-legale, veniva formulata proposta conciliativa ex art.185 bis, la quale non veniva accettate dalle parti costituite, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 23/10/2025 ex art. 281 sexies.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta deve essere qualificata come di natura contrattuale rispetto alla posizione del de cuius. IO al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stessi sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non “scelto”dal paziente. Sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità contrattuale del medico. Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. Nel caso di specie l'invocata responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che derivano in tema di onere probatorio .
Per quanto attiene il danno parentale la natura della responsabilità sarà extracontrattuale con rilievo sul termine di prescrizione eccepita dalla difesa della convenuta . È CP_5
evidente, tuttavia, che la decorrenza del termine quinquennale per la prescrizione del risarcimento del danno parentale deve essere riferita alla data del decesso del paziente occorsa nel settembre del 2017 con conseguente rigetto dell'infondata eccezione a fronte di una iscrizione a ruolo del giudizio nel successivo anno 2019.
Nello specifico, si lamenta un ritardo di diagnosi del primitivo olidodendroglioma, ricondotto a difetti di comportamento tecnico di tutti i sanitari che ebbero in cura il paziente dal maggio 2007, allorquando, in seguito al trauma cranio-cervicale da lui riportato, sarebbero stati erroneamente riferiti ad etiologia post-traumatica i reperti strumentali e clinici emersi in occasione dei controlli seriati praticati sino alla diagnosi neoplastica del 2010.
Va di certo posta l'attenzione sull'esaustiva ctu in atti che, inoltre, ha esaurientemente risposto alle note critiche alla stessa avanzate da parte dei consulenti di parte ed alla quale integralmente si rimanda. Prima di analizzare la questione medica e, sostanzialmente, ripercorrere quanto già in atti indicato dai ctu vale rilevare come le dimissioni volontarie in occasione dei primi accessi al PS non possono valere quale efficacia scriminante dell'omissione diagnostica. Appare oltremodo evidente che l'interruzione del nesso causale da riconoscere ad un ingiustificato rifiuto di ricovero deve essere preceduta da un compiuto consenso e che, quindi, il paziente sia in grado di valutare l'incidenza del rifiuto sulla diagnosi formulata. Sin tanto che al veniva riferito che i disturbi lamentati Pt_2
erano causati dal trauma cranico riportato la dimissione deve essere letta unicamente rispetto a tale notizia clinica e non certo rispetto a quella colpevolmente omessa.
La diagnosi che dei sintomi veniva eseguita dai sanitari che si succedettero nella cura del paziente ( e dunque sanitari operanti presso di Pt_8 Controparte_18
Napoli, operanti pressi Ospedale San PE AT di Aversa, neurologo CP_32
presso Asl Aversa dott. Papale, Studio Radiologico Amato) era errata in quanto “il paziente in seguito al trauma cranio-cervicale del 10 maggio 2007 non riportava Parte_2
alcun stato commotivo, perdita anche transitoria della coscienza o stato confusionale, né tanto meno deficit neurologico, per cui risultava assai improbabile che un meccanismo di concussione, accelerazione -decelerazione (essendo nel caso in oggetto il focolaio contusivo a distanza dalla sede del trauma) avesse potuto causare una severa contusione cerebrale in assenza di qualsiasi disturbo neurologico anche di breve durata e di minima entità.” Aggiungevano i ctu che pur risultando teoricamente ipotizzabile, sotto il profilo di vista diagnostico, una contusione cerebrale, che classicamente appare come area ipodensa con aree iperdense nel suo contesto, in relazione a stravasi ematici anche la presenza di un cercine periferico avrebbe dovuto indurre qualche dubbio diagnostico, o comunque, a richiedere una RM con mdc per completare lo studio neuroradiologico. Di contro sempre presso lo di San Marcellino il paziente Controparte_9
eseguiva ad altri esami TC cranio senza mdc, (13.12.2007, 30.04.2008, 15,01,2009) refertati sempre con la medesima diagnosi di area di relativa ipodensità parenchimale priva di alone edemigeno e priva di effetto massa sulle strutture anatomiche circostanti da riferire ai postumi stabilizzati del riferito ematoma intraparenchimale. È solo nel giugno del 2007 in seguito a cefalea intensa, calo del visus e crisi emotiva, il paziente si Parte_2
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San PE AT di Aversa, ove praticava ennesimo esame Tc cranio che mostrava “area di alterata densità parenchimale prevalentemente ipodensa in regione frontopolare destra, esito di pregressa lesione traumatica;
non alterazioni densitometriche”. L'esame neurologico evidenziava ipostenia all'arto superiore sinistro, lieve amnesia retrograda, disorientamento temporo-spaziale ma il paziente veniva dimesso il giorno successivo con prescrizione di TAhipirina e Per_2
Ora, del tutto condivisibili le affermazioni dei ctu nominato che hanno rilevato come non fosse “assolutamente condivisibile la condotta dei Sanitari del Pronto Soccorso dell' di Aversa, in quanto oltre alla persistenza di un Controparte_20
reperto Tc sempre immodificato a distanza di molto tempo dal trauma, cominciavano a comparire deficit neurologici (disorientamento temporo-spaziale, ipostenia arto superiore sinistro) assenti nella anamnesi patologica…che richiedevano un approfondimento neuroradiologico” . Anche i controlli neurologici presso il neurologo dell'ASL di Aversa
(dott. in data 20.6.2007, 1.8.2007, 24.10.2007, 5.12.2007, 24.12.2007, Controparte_8
13.2.2008, erano seguiti da “ una improbabile diagnosi di sindrome soggettiva da trauma cranico, prescrivendo terapia medica ed un esame TC cerebrale” mentre erano oramai evidenti ben altre ipotesi diagnostiche che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad un approfondimento strumentale e soprattutto RM cerebrale con mdc, da cui poi veniva posta evidenza di olidodendroglioma.
Pertanto, come già rilevato nella proposta formulata ex art. 185 bis cpc rilevato che in particolare precisavano come “Per quanto concerne la condotta dei Sanitari radiologi dell' San PE AT di Aversa e dell' di CP_18 Controparte_18
Napoli…deve rilevarsi che le immagini TC da loro esaminate mostravano un cercine periferico che avrebbe potuto indurre qualche dubbio diagnostico, comunque, un approfondimento mediante esame RM…Ulteriori consistenti perplessità sussistono sulla condotta tecnica dei radiologi del centro cui va aggiunta la colpevole omessa CP_9
considerazione di un quadro TC che avrebbe dovuto mostrare postumi stabilizzati del riferito ematoma intraparenchimale, con rilievo di gliosi ed atrofia e progressiva riduzione della ipodensità parenchimale.… In ultimo, ancora più incomprensibile risulta la condotta del neurologo dell'ASL di Aversa ( che in occasione dei ben 6 controlli Controparte_8
clinici eseguiti si ostinò a formulare una erronea diagnosi di “sindrome soggettiva da trauma cranico”, pur in presenza di oggettivi segni neurologici” va di certo affermata la responsabilità dei sanitari evocati e delle strutture. Tuttavia, sotto il profilo del danno il collegio ha escluso comunque qualsiasi possibilità di sopravvivenza del per la Pt_2
patologia da cui era affetto, concludendo affermando “deve ritenersi che una diagnosi precoce formulata, mediante più approfonditi esami neuroradiologici, quali un esame RM con mdc, avrebbe consentito al Sig. di essere sottoposto ad intervento Parte_2
chirurgico di rimozione totale dell'oligodendroglioma od un trattamento con radio- chemioterapia, dopo tipizzazione, prima che vi fosse infiltrazione del corpo calloso, rallentando la comparsa della recidiva, e migliorando, probabilmente la prognosi”, precisando d'altronde come “ l'exitus intervenne dopo 10 anni dalla possibile evidenza della neoplasia, a fronte di una sopravvivenza mediana di 13,2-14,9 anni nei pazienti sottoposti precocemente a trattamento con chirurgia e radioterapia, può prospettarsi quale conseguenza delle suddette inadeguate attività assistenziali, un'anticipazione di almeno 3 anni del decesso del Sig. , da porre in correlazione con le stesse”. Parte_2
Nello specifico, tuttavia con specifico riferimento alla posizione del dott. si CP_7
è appurato come egli non fu il responsabile della dimissione del Sig. che avvenne Pt_2 ad opera di altro Sanitario, “atteso che il dott. alle ore 9,18 del mattino del 7 giugno CP_7
2007, avrebbe terminato il suo turno di guardia notturna e abbandonato l'Ospedale e che la sua assistenza al p. fu circoscritta al solo controllo in PS del 06/06/2007, allorquando il
Sig. era ancora tenuto in osservazione.” I Ctu accoglievano le predette Pt_2
osservazioni ulteriormente confermate dalla verifica degli orari del marcatempo del dott.
“I CC.TT.UU. sono stati tratti in inganno dalla poco chiara modalità di CP_7
compilazione del documento di Pronto Soccorso e dalla circostanza che in calce allo stesso vi è la firma del predetto Sanitario che tuttavia, può essere teoricamente riferita all'avvenuta compilazione della scheda di ingresso al Pronto Soccorso, considerato che dopo che, tuttavia, può essere teoricamente riferita all'avvenuta compilazione della scheda di ingresso al Pronto Soccorso, considerato che dopo l'osservazione del dott. risulta CP_7
documentata l'assistenza di altri Sanitari e di un ultimo (la cui firma non è identificabile con quella del dott. che dispose il rinvio al medico curante” per tali ragioni la CP_7
domanda nei suoi confronti deve essere rigettata.
Dovendosi distinguere danni risarcibili iure proprio e iure hereditatis, in ordine ai secondi, in caso di exitus del paziente, è ormai pacifico (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 15350 del 2015), che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere:
-nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., Sent. n. 1877 del
30/01/2006; id., sent. n. 15491 del 08/07/2014; id., sent. n. 22228 del 20/10/2014; id., Sent. n. 23183 del 31/10/2014);
-nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass, Sent. 6754 del 24/03/2011; Id. Sent., n. 7126 del 21/03/2013; Id. Sent, n. 13537 del
13/06/2014);
-rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd.
"danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr. Cass.,
Sent. n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass. Sent., n. 1361 del
23/01/2014). Questa appare l'unica forma di danno richiesta iure hereditatis e per tale ragione deve essere rigetatta.
Ebbene, nel caso di specie, la risarcibilità del danno biologico cd. terminale - nella sua accezione onnicomprensiva come propugnata dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del Tribunale di IL nella relazione di accompagnamento alle ultime tabelle
2024, sì da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso al sopraggiungere ed alla percezione della morte imminente – va esclusa, in quanto, non trattandosi di danno in re ipsa, occorre la comprovata percezione della fine imminente, che, al contrario, non risulta provata.
In relazione, invece, ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta alle parti costituite la sussistenza del cd. danno da perdita del rapporto parentale.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto può essere assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione
(Sez.
3 - Sentenza n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 – 01). In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n. 10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
Pertanto, stante la mancata contestazione e conseguente dimostrazione di prova contraria fornita dalla struttura ospedaliera sulla sussistenza e relativa consistenza dei rapporti parentali dedotti da parte attrice, va riconosciuto alle predette parti il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale per la cui liquidazione si adottano i valori monetari previsti dalla tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del genitore, figli, coniuge e assimilati in euro 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, segnatamente dei certificati integrali dello stato di famiglia si rileva come le attrici, moglie e figlie minori del defunto convivessero con la vittima all'epoca del fatto (v. certificato stato di famiglia depositato in atti) per cui va attribuito il punteggio relativo alla convivenza nella misura che segue. Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (moglie del de cuius, di anni 42 al momento dell'exitus del CP_33
paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Per questo parametro si tiene conto della massima intensità possibile in ragione della giovane età del nucleo familiare e delle figli ancora minori che vedranno unicamente la madre nel loro percorso di crescita, tenuto anche conto del lasso temporale di difficoltà patite alla ricerca di una ragione del malessere del defunto. Totale:
75 punti pari a € 371.545,00;
- (figlia del de cuius, di anni 16 al momento dell'exitus del Parte_3
paziente) 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Totale: 81 punti pari a €
395.011,00;
- (figlia del de cuius, di anni 13 al momento dell'exitus Parte_5
del paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Totale: 81 punti pari a €
395.011,00
- (figlia del de cuius, di anni 14 al momento dell'exitus del Parte_4
paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Totale: 81 punti pari a €
395.311,00.
Come detto vi è tuttavia un'anticipazione del decesso di 3 anni stimati ed è dunque questo il danno da liquidare tenuto conto degli esiti comunque stimabili della malattia.
Orbene, gli importi sopra indicati sono elaborati in relazione ad una aspettativa di vita del defunto stimabile come da tabella in 100 anni e, quindi, si ritiene di dover stimare l'importo annuale partendo da questo dato e da quello anagrafico del che morì a soli 41 Pt_2
anni e dividendo, quindi, l'importo per 59 anni per poi successivamente moltiplicarlo per i tre anni di vita insieme andati perduti. Pertanto alla luce di tale criterio equitativo gli importi da riconoscere alle attrici saranno così stimati: alla moglie € CP_33
18.892,00 ed alle figlie , e € 20.101,00 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ciascuna.
Trattandosi di debito di valore sull'importo così come stimato andranno aggiunti gli interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla dalla data del decesso
(03.09.2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi di mora al saggio legale sulla somma come liquidata dalla data del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
I RAPPORTI CON LE ASSICURAZIONI
e Controparte_34 Controparte_26
.
[...]
tra le altre eccezioni che solleva, merita primo studio quella della inoperatività CP_34
della polizza riferibile ad un sinistro occorso sotto la vigenza temporale della polizza stipulata con la cui efficacia ha avuto inizio il 30.09.2006 ed è cessata Controparte_35
il 30.09.2009 stipulata in regime di “claims made”in base al quale sarebbe valida per le sole richieste di risarcimento “presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione, nonché per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24.00 del 30.09.2002” a fronte della prima richiesta di risarcimento avanzata il
20.3.2015, ossia quasi sei anni dopo la cessazione dell'efficacia del contratto.
La difesa rileva come il contratto rimasto in vigore tra le parti dal 31.3.2014 CP_36
al 31.3.2017 in regime di claims non coprirebbe l'evento in quanto il sinistro si sarebbe verificato un periodo al di fuori della retroattività biennale prevista in contratto. Invero, pur essendo stata la denuncia presentata in costanza di polizza allega la terza chiamata che i presunti comportamenti colposi risalgono al maggio 2007 e quindi sono antecedenti al periodo di retroattività previsto in polizza.
“Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. ( Cass SU n. 22437/18).
Nella fattispecie, risulta che al contratto acceda una clausola claims made c.d. impura.
Infatti, nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa con una retroattività sino al settembre 2002.
Tale modello contrattuale, quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma primo, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n. 10447); 2) la giurisprudenza di legittimità ha escluso altresì la vessatorietà della clausola suddetta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2017,
n. 417; Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24645). Ragionando per un attimo in astratto in ipotesi di eventuale declaratoria di nullità parziale della clausola, non potrebbe farsi discendere la nullità o inefficacia dell'intera clausola "claims made" (con conseguente applicazione del regime "ordinario", di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., secondo cui la garanzia assicurativa si estende a tutti i fatti commessi durante il periodo di efficacia del contratto), dal momento che va espresso giudizio di piena liceità della clausola claims made
"pura" (in cui le parti, in piena autonomia, regolano i propri interessi con modalità diverse rispetto al regime ordinario di cui all'art. 1917 c.c. circostanza di fatto avvenuta nel caso in esame dove, ad ogni buon conto, le parti hanno individuato quale oggetto dell'assicurazione proprio le denunce avvenute in costanza di polizza), in quanto non vessatoria, né "immeritevole" di tutela.
Per tale ragione la nullità dovrebbe incidere esclusivamente sulla parte della clausola che comporti una effettiva limitazione della responsabilità, e cioè sulla totale esclusione della c.d. "retroactive date", ossia dell'estensione alle condotte negligenti tenute dal sanitario nel passato (tipica della claims made pura) e come d'altra parte previsto dalla recente L. 24/17 proprio nella materia de qua. Nel caso di specie la polizza prevede una CP_12
retroattività biennale e, quindi, la garanzia azionata non può, comunque, trovare applicazione in ragione del dato temporale della richiesta risarcitoria pervenuta dopo il periodo di efficacia del contratto. La lettura offerta trova conforto nel dato testuale della richiamata sentenza SU n. 22437/18 laddove i giudici di legittimità affermano che “ a tanto il giudice potrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto ( Cass., SU, 9140/16, cit.), in forza della norma di cui all'art. 1419 cc, comma 2 così da integrare lo statuto negoziale ( non già tramite il modello della cd “loss occurence” di cui all'art. 1917 cc, comma 1, bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa”. Nel caso di specie per la polizza PO , pur applicando un periodo di retroattività la polizza sarebbe comunque inefficace dal momento che il fatto è avvenuto dopo il periodo di vigenza del contratto e, per quanto attiene la polizza va detto come di certo avrà CP_12 Pt_8
potuto ben ponderare gli effetti della retroattività comunque prevista per un termine biennale in polizza senza necessità di alcun intervento riequilibratore dell'Ufficio.
La domanda di manleva va dunque rigettata nei confronti di e di CP_34 CP_37
[...]
Dott. ssa e e CP_5 CP_34 Controparte_12 titolare del contatto n. Controparte_12 CodiceFiscale_1
certificato n. 5787, ha prestato garanzia assicurativa in forma il certificato CP_38
assicurativo per il caso di specie è quello relativo al periodo contrattuale del 31/12/2014 al 31/12/2015 con premio pagato il 24/02/2015, in quanto la dott.ssa ha ricevuto CP_5
per la prima volta in data 27/03/2015 lettera di richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi del Sig. . Il periodo di retroattività è esteso ai 7 anni precedenti e, Pt_2
dunque, la polizza è pienamente operativa a nulla rilevando le eccezioni in tema di rivalsa non azionata dalla ma trovando la fonte della copertura nell'art. 10 punto a) del Pt_8
contratto ossia per i danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività. Va detto che la stessa era stipulata a secondo rischio ( o con franchigia pari al massimale di altra polizza) e per tale ragione si passa ad esaminare il rapporto assicurativo con CP_14
del pari valido ed efficace sia pur a secondo rischio. La polizza PO stipulata
[...]
secondo il modello loss occurence con copertura dal 31/12/2006 al 31/12/2007 e massimale di € 2.000.000,00. Rientrando quindi il comportamento colposo della CP_5
nel periodo temporale predetto la polizza è operativa. Di certo la mancata attivazione della polizza istituzionale ( peraltro in questa sede quelle azionate da sono state Pt_8
dichiarate non applicabili alla fattispecie de qua), non può integrare la violazione dell'obbligo di salvataggio disciplinata dall'art. 1914 c.c. dal momento che, di contro, si dovrebbe discorrere di un contratto senza causa nullo con obbligo di restituzione di tutti i premi negli anni pagati dall'assicurata che, secondo la tesi difensiva della propria assicurazione, non dovrebbe azionare la polizza contratta ed efficace per avvalersi di quella dell'ente di appartenenza. In presenza di altre assicurazioni la IL ( oggi era CP_34
prevista a secondo rischio in eccedenza al massimale della prima, ossia medesima clausola riportata da In mancanza tuttavia di prova circa l'esistenza di una polizza a primo CP_12
rischio la domanda deve essere accolta per entrambe le assicurazione con applicazione del regime ex art. 1910 ul.comma cc in favore di come espressamente richiesto CP_34
in sede di costituzione. Né , nel rapporto interno, la dott.ssa ha diritto, in questa CP_5
sede, ad essere manlevata dalla struttura di appartenenza, giacché non risulta essere stata chiamata in rivalsa dalla struttura ( rispondendo in quel caso solo per dolo o colpa grave) ma direttamente dal danneggiato rispetto al quale vige una responsabilità solidale di struttura e medico.
Dott. , - CP_4 CP_13 Controparte_30
ed
[...] CP_14
In ordine alla chiamata in causa di va detto che veniva depositata in Controparte_39
giudizio la rinnovazione dell'atto di chiamata in causa ( deposito telematico del 26/11/20) cui non seguiva la costituzione in giudizio motivo per il quale va dichiarata la contumacia di . Ai sensi dell'art. 13 della polizza n. 146.987211.07, “l'assicurazione è prestata CP_34 nella forma loss occurance per tutti i sinistri occorsi nel periodo di validità del contratto, indipendentemente dal momento in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento del danno, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, purchè l'evento che ha causato il danno sia avvenuto durante il periodo di validità del contratto…. La società si obbliga
a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale connesso all'attività professionale descritta in polizza…”, tra cui rientra quella oggetto del presente giudizio. Invero la polizza ha una validità dal 31/12/2006 al
31/12/2008 e, quindi, idonea a coprire l'evento per cui è causa. del rischio di cui alla polizza n. A8NDMWFAAAA Parte_11
e N. A119C328260-LB,
La polizza A119C328260-LB aveva decorrenza dalle ore 24.00 del 28 febbraio 2019 alle ore 24:00 del 28.2.2020 prestata nella forma claims made Ebbene, sosteneva la terza chiamata che nel caso di specie il provvedeva a denunciare il sinistro de quo a CP_4
quegli in data 02.03.2015 notificata in data 10.04.2015 sotto la Parte_6
vigenza della polizza n. A8NDMWFAAAA UMR rendendo in tal modo inoperativa quella
N. A119C328260-LB.
Richiamato quanto in precedenza detto sulla validità della polizza claims la stessa deve ritenersi inoperativa dal momento che la denuncia è avvenuta in un segmento temporale successivo rispetto alla validità della polizza. Né l'avere dichiarato la conoscenza del sinistro da parte dell'assicurato può avere alcun rilievo nel caso di specie dal momento che la dichiarazione eseguita non espone la Compagnia ad alcun rischio per le denunce già pervenute in deroga alle condizioni pattizie.
Per la polizza n. A8NDMWFAAAA affermano correttamente i che la stessa non CP_13
sarebbe operativa ai sensi dell'art. 5 perché coprirebbe l'assicurato “[...] di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei conti con accertamento della colpa grave dell' ”, escludendo il giudizio in esame. Parte_12
Né tale clausola prevede una limitazione della copertura assicurativa necessitante dell'approvazione specifica per iscritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 c.c.
e 33 D.Lvo n. 206/200 delineando unicamente e l'oggetto del contratto.
Per tali ragioni la domanda di manleva deve essere rigettata.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla deve essere rigettata in quanto CP_30
“la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali” ( Cass Su n 3452/24).
La difesa della Compagnia rileva l'inoperatività della polizza ex articolo 13, 2° comma,
CTG 2011 laddove prevede che il sinistro si considera insorto con la prima violazione: nei casi di “risarcimento del danno extracontrattuale, (con) il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
in tutti gli altri casi (con) il momento in cui l' o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o Parte_12
obblighi contrattuali”. Si conviene che tale dato temporale deve essere ricondotto al momento della presunta diagnosi da ricondursi al maggio 2007 e dunque in data antecedente alla validità della polizza del 31.12.2011.
La polizza richiamata dalla difesa del convenuto reca n. 82.0005931 ed ha una validità dal
31/122014 al 31.12.2015 da cui l'esclusione dell'operatività della stessa.
Per quanto attiene la posizione di si osserva come Controparte_9
nella comparsa di costituzione del 19/03/2021 non vi è alcuna richiesta di chiamata in causa della assicurazione pertanto alcuna domanda di manleva o di condanna alle spese di lite può essere vagliata richiamando quanto già osservato con provvedimento del
08/11/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
In ragione del rigetto della domanda nei confronti del Dott. le spese con CP_7 [...]
i ritengono integralmente compensate Controparte_13
PQM
1) accoglie la domanda attorea e condanna , Pt_8 Controparte_4 CP_5
,
[...] CP_11 CP_32 Controparte_8 Controparte_9
al pagamento in favore di
[...] Controparte_10 CP_33
della somma di € 18.892,00 oltre gli interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla dalla data del decesso (03.09.2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi di mora al saggio legale sulla somma come liquidata dalla data del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) accoglie la domanda attorea e condanna , Pt_8 Controparte_4 CP_5
,
[...] CP_11 CP_32 Controparte_8 Controparte_9
al pagamento in favore di ,
[...] Controparte_10 Parte_3
e della somma ciascuna di € 20.101,00 oltre Parte_4 Parte_5
interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla dalla data del decesso
(03.09.2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi di mora al saggio legale sulla somma come liquidata dalla data del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna , , Pt_8 Controparte_4 Controparte_5 CP_11 CP_32
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
al pagamento in favore di parte attrice 7.616,00 per compensi oltre iva, CP_10
cpa e ri mb forf come per legge oltre spese disponendo che il pagamento sia eseguito nei confronti dell'Erario;
4) rigetta la domanda attorea nei confronti del convenuto e condanna CP_7
la parte attrice al pagamento in suo favore di € 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
5) Rigetta la domanda di manleva proposta da 1 nei confronti di Pt_8 CP_34
e di e condanna la al pagamento in loro favore di € 7.616,00
[...] CP_37
pro capite per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
6) accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_5
e di e per l'effetto condanna le predette assicurazione a CP_34 CP_37
tenere indenne e manlevare di quanto sarà chiamata a versare in Controparte_5
dipendenza dei capi che precedono;
7) DA e di al pagamento delle spese di lite in favore CP_34 CP_37
di che liquida in € 7.616,00 per compensi oltre € 1.800,00 per Controparte_5
spese oltre iva cpa e romb forf come per legge;
8) DA a tenere indenne e manlevare del 50% di CP_37 CP_34
quanto questa sarà chiamata a pagare in favore di in dipendenza Controparte_5
dei capi che precedono ed a seguito dell'effettivo ed integrale pagamento dell'intero da parte di;
CP_14
9) Accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_4
e per l'effetto condanna la predetta assicurazione a tenere indenne e CP_34
manlevare di quanto sarà chiamato a versare in dipendenza dei Controparte_4
capi che precedono;
10) DA ( polizza n. 146.987211.07 e polizza n. 992073188 02) al CP_34
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_4
7.616,00 per compensi oltre € 1.800,00 per spese oltre iva cpa e romb forf come per legge;
11) compensa le spese nel rapporto processuale tra Dott. e CP_7 [...]
Controparte_13
12) dichiarata la contumacia di ( polizza n. 146.987211.07 e polizza n. CP_34
992073188 02) quale terza chiamata dal dott. CP_4
13) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_4 [...]
e Controparte_13 Controparte_30
e lo condanna al pagamento in loro
[...]
favore di € 7.616,00 pro capite per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
14) pone le spese di ctu a carico di , Pt_8
CP_11 CP_32 Controparte_8
[...] Controparte_10
è verbale
, Controparte_4 Controparte_5
Controparte_9
Il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio
VIII sez. civile
Il Giudice, lette le note depositate dalle parti costituite, decide il giudizio come da sentenza che allega evidenziando come il fascicolo di parte attorea è stato oggetto di digitalizzazione da parte dell' con nota di deposito del 29.11.2023. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al N.R.G. 23270/19
TRA
in qualità di moglie del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di figlie del sig. Parte_4 Parte_5 Pt_2
rappresentate e difese dall'avv. Ernesto Criscuolo elett.te domiciliate presso il suo studio in Aversa alla Via Ettore Corcioni n. 1 giusta procura in atti;
ATTRICI
CONTRO
in persona del Direttore Generale Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Olivares elett.te domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Piazza principe Umberto n.29 ,giusta procura in atti;
Dott. rapp.to e difeso dagli avv. ti GianPaolo Di Lauro e Maria Controparte_4
SA AL ed elett. te domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, alla
Via Domenico Cimarosa, 37 giusta procura in atti;
Dott.ssa ,rapp. ta e difesa dall'avv. Tiziana Amodio ed elett. te Controparte_5
domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. IOnni Barile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla via Guglielmo Marconi n. 95, giusta procura in atti;
Dott. rapp to e difeso dall'avv. Domenico Gagliardi ed elett. te domicliato CP_7
presso il studio in Torre Annunziata via Gino Alfani n. 60 giusta procura in atti;
Dott. , rapp.to e difeso dall'avv Mariangela Delle Femine ed elett. te Controparte_8
domicliato in Santa Maria Capua Vetere in Corso Aldo Moro n. 126 giusta procura in atti;
in persona Controparte_9
dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Domenico
Di CO ed elett. te docmicliato presso il suo studio in Napoli alla via Provinciale Aversa
n. 3 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Dott. Controparte_10
Dott. CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
in persona del Controparte_12
procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scotto di Luzio Vincenzo in Napoli alla via
Cervantes 55/5 giusta procura in atti;
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Esposito Corona ed elett. Controparte_12
te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via G. Orsini n. 46 giusta procura in atti;
rapp.ta e difesa dall'avv. NA Berra ed elettivamente Parte_6
domiciliata in IL al corso Garibaldi n. 86 giusta procura in atti;
rapp.ta e difesa dall'avv. NA Berra ed Controparte_13
elettivamente domiciliata in IL al corso Garibaldi n. 86 giusta procura in atti;
, in persona del procuratore legale , rappresentata e difesa dall'avv. CP_14
RD IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via
Riviera di Chiaia n. 267 giusta procura in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fabrizio ed elettivamente Controparte_15
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Giosué Carducci n. 6 giusta procura in atti;
in Parte_7
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Dusi ed elett. te domicliata presso il studio in IL Corso di Porta Vigentina n. 35 giusta procura in atti;
,in persona del Procuratore Speciale del Controparte_16
Rappresentante Generale per l'Italia, rapp. ta e difesa dall'avv Giorgio Grasso e dall'avv.
NA UG giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
, CP_14
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
in persona del procuratore Controparte_17
della società rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Bonito ed elett.te domicliata in Napoli al centro Direzionale Isola F12 giusta procura in atti;
IN ON
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 10/0572017 il sig. subiva un' aggressione fisica con Parte_2
colpo alla zona cervicale destra ed alla spalla destra e veniva portato al pronto soccorso del P.O. di Aversa San PE AT. Il referto riportava “ Il paziente lamenta dolore al rachide cervicale ed alla spalla destra “. La radiologia alla zona cervicale non evidenziava lesioni ossee nè tantomeno disallineamenti delle vertebre;
- che il giorno dopo il sig. tornava all'ospedale di Aversa e poco dopo Pt_2
veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San IOnni di Dio dell'Asl Na 3 di
FR , ove veniva riportata l'aggressione in sede occipito/nucale e veniva eseguita
TA al cranio.
- che il radiologo individuava “ Area di ipodensità a sede fronto anteriore di destra con aspetto digitiforme dei margini e con strie iperdense periferiche” e l'incertezza nella individuazione della diagnosi induceva il refertante a far fare appropriato consulto di natura neuroradiologica per la verifica e per la corretta determinazione di quanto osservato all'esame TA ,quindi per tale ragione il veniva portato a mezzo autombulanza Pt_2
all'ospedale San IOnni SC di Napoli e ricoverato all'interno del reparto di neurochirurgia, con diagnosi provvisoria in ammissione di trauma cranico con focolaio lacero contusivo cerebrale e diagnosi di dimissione di trauma cranico con focolaio lacero contusivo fronto polare destro ed emorragia subracnoidea come da cartella clinica.
- che rimaneva nella struttura per sei giorni e veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti e controlli dove i neuroradiologi dott.ri e Controparte_4 CP_5
disgnosticavano “ estesa ipodensità fronto polare destra, inquadrabile, in relazione
[...]
all'anamnesi traumatica come contusiva, rilevandosi mal definite e tenui iperdensità come ematiche che delineano i solchi cerebrali mesialmente;
non dimostrate, in altre sedi, definite e focali alterazioni tomodensitometriche del profilo degli spazi subaracnoidei pericerebrali”;
- che in data 15/05/2007 il neurochirurgo della struttura dott. poco CP_11
prima delle dimissioni emetteva relazione clinica con diagnosi di trauma cranico con focolaio lacero contusivo fronto polare destro ed emorragia subaracnoida pertanto differente da quella formulata all'ingresso perché descrivente appunto l'emorragia subaracnoidea;
- che in data 06/06/2007 a seguito di cefalea intensa, di calo del visus e di stato di stress emotivo, il sig. veniva portato al pronto soccorso dell'ospedale Parte_2
San PE AT di Aversa e sottoposto ad una nuova TAC cranio che evidenziava
“area di alterata densità parenchimale prevalentemente ipoderma in regione fronto polare destra, esito di pregressa lesione traumatica. Non alterazioni densimetriche” e tenuto una notte in osservazione veniva dimesso il 07/06/2007 dal dott. con diagnosi CP_7
di cefalea postraumatica in associazione a focolaio lacero contusivo polare destro con prescrizione di tachipirina e toradol;
- che il sig. adottava le cure prescrittegli, giuste certificazioni del neurologo Pt_2
dell'Asl di Aversa dott. Controparte_8
- che nonostante passasse del tempo il sig. continuava ad avere dolori al Pt_2
capo e problemi di vertigini tant'è che eseguiva ripetute TA al centro radiologico CP_9
con sede in San Marcellino che riportavano in un lasso temporale di quasi tre anni , la medesima diagnosi di area di relativa ipodensità parenchimale a sede frontale destra, priva di effetto massa sulle strutture anatomiche circostanti, da imputarsi al riferito trauma, come da referti;
- che a distanza di circa tre anni a seguito di una crisi comiziale ed epilettica con perdita di coscienza, il si sottoponeva ad una nuova TAC cranio presso il P.O. Pt_2
San Giuliano di Giugliano in Campania dove gli veniva diagnosticata “area rotondeggiante di disomogenee ipodensità con alone ipodenso perilesionale in regione frontale di destra”;
- che in data 02/09/2010 recatosi presso l'A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, veniva visitato dal dott. che diagnosticava sospetto di P.E. paretale destro e Persona_1
prescriveva una risonanza magnetica con mezzo di contrasto;
- che il 03/09/2010 il sig. veniva nuovamente trasportato presso il San Pt_2
IOnni SC di Napoli, ove veniva ribadita la stessa diagnosi di tre anni prima ovvero
“ Area edemigena frontale destra in paziente con focolaio lacero contusivo fronto polare destro da trauma cranico occorso nel 2007” nonostante quanto avesse diversamente diagnosticato il dott. il giorno prima. Solo in tale occasione dalla struttura Persona_1
la pratica di risonanza magnetica cerebrale più angio RM;
- che in data 13/10/2010 il sig. veniva sottoposto previa ulteriore risonanza Pt_2
magnetica nucleare ad intervento chirurgico di rimozione della massa riscontrata presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli con diagnosi di neoplasia fronto/ mesiale destra;
- che dopo l'intervento il sig. praticava cicli di radio / chemioterapia con Pt_2
Temodal per circa un anno, assumeva quotidianamente antiepilettici e periodicamente veniva sottoposto ad esami di controllo;
- che nonostante le cure, a seguito di una forte crisi generalizzata in data 19.8.2015, veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per l' asportazione di una recidiva della malattia, eseguita dal dott. Esposito;
- che dopo l'intervento il sig. si sottoponeva a cicli di radioterapia sino a Pt_2
quando nel 2017 le condizioni peggiorarono con continue crisi epilettiche e stati di perdita coscienza e memoria per poi venire a mancare 3.9.2017.
Sulla base di tali premesse le istanti chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità civile da inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cc, singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti, di: 1) , Controparte_2
2) , 3) dott. 4) dott.ssa Controparte_18 Controparte_4 CP_5
, 5) dott. 6) , 7)
[...] CP_11 Controparte_19 [...]
8) dott. 9) dott. 10) Controparte_20 CP_7 Controparte_8 [...]
, 11) dott. nella determinazione Controparte_21 Controparte_10
della erronea diagnosi della patologia sofferta dal Sig. e dei Parte_2
consequenziali danni non patrimoniali subiti dalle attrici nelle accezioni specificate ai paragrafi nn. 4 e 5 della premessa di quest'atto. Chiedevano di condannare singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti di responsabilità:
1) , 2) , 3) dott. Controparte_2 Controparte_18
4) dott.ssa , 5) dott. 6) Controparte_4 Controparte_5 CP_11 [...]
, 7) 8) dott. Controparte_19 Controparte_20 CP_7
9) dott. 10) , 11) dott. Controparte_8 Controparte_21
al pagamento in favore delle attrici della somma di euro 927.899,38 ed Controparte_10
in subordine via via di euro 643.110,00 e di euro 491.726,00 a titolo di danno biologico non patrimoniale iure ereditatis. Chiedevano di condannare singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti di responsabilità tutti i convenuti sopraindicati,al pagamento in favore delle attrici della somma di euro
331.920,00 per la Sig.ra e di pari singolo valore per le tre figlie e quindi Parte_1 euro 331.920,00 per euro 331.920,00 per euro 331.920,00 Parte_4 Parte_3
per per complessivi euro 1.327.680 (tabella IL) ed in subordine Parte_5
ad euro 1.132,080,00 (tabella di Roma) ed ancora euro 929.376 (minor durata vita tab.
IL) e ad euro 792.454 (minor durata vita tab. Roma), a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in ossequio al criterio valutativo riportato al paragrafo n. 4 dell'atto di citazione o comunque nella diversa maggiore o minore somma totale e per singola voce di danno, da determinare a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o ritenuta equa e di giustizia e da quantificarsi anche mediante applicazione di differenti tabelle di valutazione, ad euro 929.376, in ossequio alle tabelle di IL e ad euro 792.454, secondo le tabelle di Roma. Chiedevano di condannare singolarmente e/o cumulativamente in ragione di quote paritetiche o differenti i convenuti al pagamento in favore dell'erario delle spese e competenza di causa.
Si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di CP_22
citazione, contestava la legittimazione attiva delle parti, chiedendo di fornire la prova di aver interrotto i termini di prescrizione del diritto azionato. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto infondata.
Si costituiva l' la quale in via preliminare, chiedeva di autorizzare la chiamata in Pt_8
causa della nonché della Am Trust Europe Limited. Sempre in via CP_14
preliminare-pregiudiziale, chiedeva dichiarare l'improcedibilità e conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'azione proposta, per non essersi avverata la condizione di procedibilità delineata dalla legge di riforma n. 24/2017. Sempre in via preliminare accertata e dichiarata la sua totale estraneità, per essere l'obbligazione cui tenuta esclusivamente di natura organizzativa, in quanto affatto estranea ai rapporti tra paziente e medico, chiedeva di dichiarare comunque l'inammissibilità ed improponibilità della domanda proposta, per la sua carente legittimazione passiva e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio de quo, rigettando la domanda in quanto infondata. In via gradata qualora il Tribunale ritenesse sussistente una responsabilità dei convenuti e, quindi, dell' , per errore diagnostico, chiedeva di tenerla indenne o Controparte_23
comunque essere manlevata e/o a rivalerla dalle Compagnie di Assicurazione e per l'effetto condannarle a manlevarla o rivalerla da ogni pregiudizio economico. Si costituiva la dott. ssa la quale in via preliminare chiedeva di essere Controparte_5
autorizzata alla chiamata in causa della e della Controparte_24 [...]
. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché CP_12
inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, prescritta.
Gradatamente, nei limiti in cui dovesse essere accolta la domanda di parte attrice, chiedeva di accogliere la domanda di garanzia e, per l'effetto, condannare la Controparte_24
e la , solidalmente ovvero ognuno per quanto di propria
[...] Controparte_12
spettanza, a manlevare e tenerla indenne.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di chiamare Controparte_4
in causa la , , Controparte_13 Controparte_24 [...]
(già , Rappresentante generale per l'Italia di e Controparte_24 CP_25 CP_13
OL R.V.AG. Chiedeva di dichiarare l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti per omesso tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs 28/2010. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda. In subordine in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree chiedeva di dichiarare tenuta a condannare, in virtù dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la compagnia assicuratrice dell'
[...]
, ovvero - in mancanza di stipulazione della polizza assicurativa, CP_23
direttamente la , a manlevare e tenere indenne, in via diretta e/o indiretta, Parte_9
lo stesso da ogni condanna e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a suo carico in esito al presente giudizio. In via ulteriormente subordinata, in caso di carenza o di non operatività della polizza stipulata dall' ovvero di insufficienza del relativo Pt_8
massimale, chiedeva di condannare le suindicate compagnie assicuratrici, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne, in via diretta e/o indiretta, lo stesso da ogni condanna e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a suo carico in esito al presente giudizio. Chiedeva di condannare, in ogni caso, l' e le suindicate compagnie assicuratrici, Controparte_23
in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, a rimborsare allo stesso tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute e da sostenersi per l'assistenza e la difesa nel presente giudizio a seguito del sinistro de quo. Si costituiva l' la Controparte_26
quale nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza prestata perchè l'evento per il quale è causa, si era verificato in un periodo precedente alla retroattività del contratto assicurativo. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto di ogni domanda Controparte_12
diretta ed indiretta per come proposta nei suoi confronti oltre ad essere improcedibile ed infondata in diritto e non provata. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale chiedeva di limitare la condanna alla quota di responsabilità del proprio assicurato.
Si costituiva la quale chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza Controparte_27
e nel merito chiedeva il rigetto di qualunque domanda svolta nei confronti del Dott.
[...]
in quanto non addebitabile al medesimo alcuna responsabilità contrattuale. In via CP_4
subordinata chiedeva di limitare l'operatività della polizza A8NDMWFAAAA per i soli vizi connessi all'attività dell'assicurato nel limite di massimale e di franchigia ferma le cause di esclusione e quella a secondo rischio stante l'obbligo dell' di Controparte_2
tenere garantito il proprio dipendente direttamente e/o per il tramite di idoneo rapporto assicurativo e per l'effetto dopo l'esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni.
Si costituiva la la quale chiedeva di dichiarare Controparte_13
l'inoperatività della polizza A119C328260-LB stante la pregressa conoscenza/fatto noto del sinistro per cui è causa, già denunciato nel 2015 in forza delle condizioni generali di polizza con particolare attenzione alla causa di esclusione art.
7-b. In via subordinata chiedeva il rigetto di qualunque domanda svolta nei confronti del Dott. in CP_4
quanto, non addebitabile al medesimo alcuna responsabilità ed in via ancor più gradata chiedeva di limitare l'operatività della polizza A119C328260-LB per i soli vizi connessi all'attività dell'assicurato nel limite di massimale e di franchigia ferma le cause di esclusione e quella a secondo rischio stante l'obbligo dell' di tenere garantito Controparte_2
il proprio dipendente direttamente e/o per il tramite di idoneo rapporto assicurativo e per l'effetto dopo l'esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni. Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto la domanda proposta nei CP_24
confronti della dott. poiché prescritta ed infondata. Subordinatamente, chiedeva di CP_5
accertare e dichiarare l'operatività a secondo rischio della polizza IL. In via ancor più subordinata, accertato e dichiarato il diritto della dott.ssa ad essere garantita dalla CP_5
struttura di appartenenza, chiedeva di condannare l' in via solidale o CP_23
alternativa con a manlevarla da ogni esborso. Ancora Controparte_28
subordinatamente, in applicazione degli articoli 1914 e 1915 c.c., chiedeva di rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti di I n via ulteriormente Controparte_14
gradata, ed ai sensi dell'art. 1910 ultimo comma c.c. chiedeva di condannare
[...]
, sia quale assicuratore dell' che della dott.ssa , a rimborsare CP_28 CP_23 CP_5
la concludente proporzionalmente ai rispettivi contratti. Inoltre previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti, condannare tutti al conseguente rimborso in favore della Chiedeva inoltre di quantificare Controparte_14
le quote di addebito individualmente ascrivibili a ciascun soggetto presente nel processo,
e formulando domanda di regresso al fine di essere rimborsata di quanto fosse costretta a pagare in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità attribuita alla dott.ssa . CP_5
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_15
(e comunque ogni pretesa, da chiunque avanzata) siccome infondata e comunque non provata, quantomeno nei confronti della . In subordine, nel denegato Parte_9
caso di accertamento della responsabilità (anche parziale) della in Controparte_29
ordine ai fatti di causa, chiedeva di rigettare la domanda di manleva da questa avanzata nei confronti della in quanto fondata sulle garanzie prestate Controparte_24
con la polizza 2028/61/100030821, inoperante ratione temporis. In linea di estremo subordine in caso di accertamento della operatività della garanzia prestata da
[...]
chiedeva di contenere la prestazione dell'assicuratore nella manleva Controparte_24
del soggetto assicurato, nei limiti della quota di danno ad esso effettivamente riferibile (e quindi con esclusione alla manleva delle conseguenze della solidarietà passiva, essendo la garanzia limitata alla obbligazione gravante esclusivamente sul soggetto assicurato) nei limiti della propria quota (pari al 68% del rischio assicurato) e del massimale di polizza
(pari ad euro 3.600.000,00) ed al netto della franchigia assoluta (pari ad euro 20.000,00), con riduzione proporzionale dell'indennità dovuta ex art. 1910 c.c., attesa la coesistenza di separati contratti di assicurazione stipulati a copertura del medesimo rischio e sempre previa compensazione ex art. 1241 e segg. c.c. con le franchigie non recuperate dalla Pt_8
In ogni caso, con ulteriore riserva di esercitare eventuali azioni di rivalsa e/o
[...]
regresso nei confronti di medici e/o operatori eventualmente responsabili.
Si costituiva la Controparte_30
la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda
[...]
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, vertendosi in materia assicurativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. Accertata la carenza di legittimazione passiva di per precontrattualità del sinistro per l'effetto chiedeva Pt_7
di rigettare le domande attoree. Accertata l'intercorsa prescrizione ex art. 2952, 2° comma,
C.c. per decorso del termine di due anni (dal 13 luglio 2015 all'agosto 2019) chiedeva rigettare le domande attoree. Accertata l'insussistenza delle condizioni di copertura a secondo rischio previste nel contratto di polizza chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate. In ogni caso chiedeva di condannare il ai sensi Parte_10
dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, chiedeva di limitare l'esposizione di al massimale previsto in polizza, Pt_7
pari ad Euro 20.000,00 cui applicare lo scoperto e la franchigia.
Si costituiva lo il quale Controparte_9
contestava ogni e qualsivoglia addebito ascrittogli da parte attrice in ordine all'asserito errore nella diagnosi. Chiedeva di chiamare in causa CP_17 Controparte_31
.
[...]
Si costituiva la la quale in Controparte_31
via preliminare, chiedeva di dichiarare ammissibile l'atto di intervento volontario, ex art. 105, comma 2, c.p.c., e, conseguentemente, sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt.
163 e 164 c.p.c., e, per l'effetto, l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o improponibilità della domanda attorea, ovvero disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 164, comma 3,
c.p.c. Sempre in via preliminare ma subordinatamente, chiedeva di dichiarare comunque prescritto ogni e qualsiasi diritto fatto valere nei suoi confronti e ciò sia per quanto attiene al rapporto di garanzia, ex art. 2952 c.c., sia per ciò che concerne la domanda attorea, ex art. 2946 e/o art. 2947, comma 1 e/o 3, c.c.. In via gradata, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e non provata. Sempre nel merito, in via condizionata e nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di limitare comunque la condanna nei limiti di polizza, che prevede un massimale per il caso di responsabilità ivile pari a €. 750.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, e con le franchigie previste, valutando l'eventuale responsabilità dello con riferimento all'apporto causale degli altri Controparte_9
medici operanti e delle altre strutture sanitarie che ebbero in cura il Sig. , Parte_2
e individuando esattamente l'eventuale apporto causale delle prestazioni rese dal preteso assicurato, con esclusione quindi di qualsiasi vincolo solidale e graduando l'eventuale responsabilità e il conseguente risarcimento, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di dichiarare Controparte_8
nullo, inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione. Sempre in via preliminare chiedeva di dichiarare il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, il suo difetto di legittimazione passiva e per l'effetto dichiarare la sua estromissione dal giudizio. Nel merito chiedeva di rigettare tutte le domande formulate contro di lui in quanto infondate.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva di essere CP_7
autorizzato alla chiamata in causa della e di essere Controparte_13
autorizzato alla luce della domanda di manleva proposta, a notificare l'atto di chiamata in causa anche alla già costituita Nel merito in via preliminare, chiedeva di CP_22
dichiarare prescritto ogni diritto vantato dalla parte attrice nei suoi confronti essendo decorso ogni termine di prescrizione, sia breve che ordinario ed inammissibile la domanda attorea . In via subordinata,chiedeva di rigettare la domanda proposta in quanto generica, nonché infondata. In subordine condannare la compagnia assicuratrice dell' CP_22
ovvero, in mancanza di stipulazione della polizza assicurativa, direttamente la medesima a manlevarlo ed a tenerlo indenne, in via diretta e/o indiretta, da ogni condanna di pagamento e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a suo carico all'esito del presente giudizio.In via ulteriormente subordinata, in caso di carenza o di non operatività della polizza stipulata dall' ovvero in caso di insufficienza del relativo CP_22
massimale, condannare la suindicata compagnia assicuratrice Controparte_13
in persona del suo legale rapp.te p.t., a tenerlo indenne, in via diretta e/o indiretta,
[...]
da qualsiasi somma dovesse essere eventualmente condannato a corrispondere all'esito del presente giudizio.In ogni caso, chiedeva di condannare, l' la sua CP_22
compagnia assicurativa e in solido e/o ciascuna per Controparte_13
quanto di ragione, a rimborsarlo di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio.
Si costituiva la ,la quale in via principale, nel merito, Controparte_16
chiedeva accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva . In via gradata, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la non operatività dei certificati nn.
DCB382004437-LB e DCE652002820-LB e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva formulata dal dott. In ogni caso, accertare e dichiarare CP_7
l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo e, comunque, l'assoluta infondatezza della domanda di accertamento di responsabilità medico sanitaria e connesso onere risarcitorio e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del Dr. CP_7
e conseguentemente rigettare le domande di condanna in manleva formulate nei
[...]
suoi confronti. In mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Dr. e di ritenuta CP_7
operatività delle garanzie di cui alle polizze DCB382004437-LB e DCE652002820-LB, chiedeva di contenere l'obbligazione di manleva nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato, in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni di polizza ritenuta applicabile, previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c. e previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 c.c., anche in via di equità e giustizia. Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica il dott. ed il dott. Controparte_10 CP_11
motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia. Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica l' chiamata in causa CP_24
da motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4
Disposta ed espletata ctu medico-legale, veniva formulata proposta conciliativa ex art.185 bis, la quale non veniva accettate dalle parti costituite, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 23/10/2025 ex art. 281 sexies.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta deve essere qualificata come di natura contrattuale rispetto alla posizione del de cuius. IO al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stessi sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non “scelto”dal paziente. Sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità contrattuale del medico. Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. Nel caso di specie l'invocata responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che derivano in tema di onere probatorio .
Per quanto attiene il danno parentale la natura della responsabilità sarà extracontrattuale con rilievo sul termine di prescrizione eccepita dalla difesa della convenuta . È CP_5
evidente, tuttavia, che la decorrenza del termine quinquennale per la prescrizione del risarcimento del danno parentale deve essere riferita alla data del decesso del paziente occorsa nel settembre del 2017 con conseguente rigetto dell'infondata eccezione a fronte di una iscrizione a ruolo del giudizio nel successivo anno 2019.
Nello specifico, si lamenta un ritardo di diagnosi del primitivo olidodendroglioma, ricondotto a difetti di comportamento tecnico di tutti i sanitari che ebbero in cura il paziente dal maggio 2007, allorquando, in seguito al trauma cranio-cervicale da lui riportato, sarebbero stati erroneamente riferiti ad etiologia post-traumatica i reperti strumentali e clinici emersi in occasione dei controlli seriati praticati sino alla diagnosi neoplastica del 2010.
Va di certo posta l'attenzione sull'esaustiva ctu in atti che, inoltre, ha esaurientemente risposto alle note critiche alla stessa avanzate da parte dei consulenti di parte ed alla quale integralmente si rimanda. Prima di analizzare la questione medica e, sostanzialmente, ripercorrere quanto già in atti indicato dai ctu vale rilevare come le dimissioni volontarie in occasione dei primi accessi al PS non possono valere quale efficacia scriminante dell'omissione diagnostica. Appare oltremodo evidente che l'interruzione del nesso causale da riconoscere ad un ingiustificato rifiuto di ricovero deve essere preceduta da un compiuto consenso e che, quindi, il paziente sia in grado di valutare l'incidenza del rifiuto sulla diagnosi formulata. Sin tanto che al veniva riferito che i disturbi lamentati Pt_2
erano causati dal trauma cranico riportato la dimissione deve essere letta unicamente rispetto a tale notizia clinica e non certo rispetto a quella colpevolmente omessa.
La diagnosi che dei sintomi veniva eseguita dai sanitari che si succedettero nella cura del paziente ( e dunque sanitari operanti presso di Pt_8 Controparte_18
Napoli, operanti pressi Ospedale San PE AT di Aversa, neurologo CP_32
presso Asl Aversa dott. Papale, Studio Radiologico Amato) era errata in quanto “il paziente in seguito al trauma cranio-cervicale del 10 maggio 2007 non riportava Parte_2
alcun stato commotivo, perdita anche transitoria della coscienza o stato confusionale, né tanto meno deficit neurologico, per cui risultava assai improbabile che un meccanismo di concussione, accelerazione -decelerazione (essendo nel caso in oggetto il focolaio contusivo a distanza dalla sede del trauma) avesse potuto causare una severa contusione cerebrale in assenza di qualsiasi disturbo neurologico anche di breve durata e di minima entità.” Aggiungevano i ctu che pur risultando teoricamente ipotizzabile, sotto il profilo di vista diagnostico, una contusione cerebrale, che classicamente appare come area ipodensa con aree iperdense nel suo contesto, in relazione a stravasi ematici anche la presenza di un cercine periferico avrebbe dovuto indurre qualche dubbio diagnostico, o comunque, a richiedere una RM con mdc per completare lo studio neuroradiologico. Di contro sempre presso lo di San Marcellino il paziente Controparte_9
eseguiva ad altri esami TC cranio senza mdc, (13.12.2007, 30.04.2008, 15,01,2009) refertati sempre con la medesima diagnosi di area di relativa ipodensità parenchimale priva di alone edemigeno e priva di effetto massa sulle strutture anatomiche circostanti da riferire ai postumi stabilizzati del riferito ematoma intraparenchimale. È solo nel giugno del 2007 in seguito a cefalea intensa, calo del visus e crisi emotiva, il paziente si Parte_2
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San PE AT di Aversa, ove praticava ennesimo esame Tc cranio che mostrava “area di alterata densità parenchimale prevalentemente ipodensa in regione frontopolare destra, esito di pregressa lesione traumatica;
non alterazioni densitometriche”. L'esame neurologico evidenziava ipostenia all'arto superiore sinistro, lieve amnesia retrograda, disorientamento temporo-spaziale ma il paziente veniva dimesso il giorno successivo con prescrizione di TAhipirina e Per_2
Ora, del tutto condivisibili le affermazioni dei ctu nominato che hanno rilevato come non fosse “assolutamente condivisibile la condotta dei Sanitari del Pronto Soccorso dell' di Aversa, in quanto oltre alla persistenza di un Controparte_20
reperto Tc sempre immodificato a distanza di molto tempo dal trauma, cominciavano a comparire deficit neurologici (disorientamento temporo-spaziale, ipostenia arto superiore sinistro) assenti nella anamnesi patologica…che richiedevano un approfondimento neuroradiologico” . Anche i controlli neurologici presso il neurologo dell'ASL di Aversa
(dott. in data 20.6.2007, 1.8.2007, 24.10.2007, 5.12.2007, 24.12.2007, Controparte_8
13.2.2008, erano seguiti da “ una improbabile diagnosi di sindrome soggettiva da trauma cranico, prescrivendo terapia medica ed un esame TC cerebrale” mentre erano oramai evidenti ben altre ipotesi diagnostiche che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad un approfondimento strumentale e soprattutto RM cerebrale con mdc, da cui poi veniva posta evidenza di olidodendroglioma.
Pertanto, come già rilevato nella proposta formulata ex art. 185 bis cpc rilevato che in particolare precisavano come “Per quanto concerne la condotta dei Sanitari radiologi dell' San PE AT di Aversa e dell' di CP_18 Controparte_18
Napoli…deve rilevarsi che le immagini TC da loro esaminate mostravano un cercine periferico che avrebbe potuto indurre qualche dubbio diagnostico, comunque, un approfondimento mediante esame RM…Ulteriori consistenti perplessità sussistono sulla condotta tecnica dei radiologi del centro cui va aggiunta la colpevole omessa CP_9
considerazione di un quadro TC che avrebbe dovuto mostrare postumi stabilizzati del riferito ematoma intraparenchimale, con rilievo di gliosi ed atrofia e progressiva riduzione della ipodensità parenchimale.… In ultimo, ancora più incomprensibile risulta la condotta del neurologo dell'ASL di Aversa ( che in occasione dei ben 6 controlli Controparte_8
clinici eseguiti si ostinò a formulare una erronea diagnosi di “sindrome soggettiva da trauma cranico”, pur in presenza di oggettivi segni neurologici” va di certo affermata la responsabilità dei sanitari evocati e delle strutture. Tuttavia, sotto il profilo del danno il collegio ha escluso comunque qualsiasi possibilità di sopravvivenza del per la Pt_2
patologia da cui era affetto, concludendo affermando “deve ritenersi che una diagnosi precoce formulata, mediante più approfonditi esami neuroradiologici, quali un esame RM con mdc, avrebbe consentito al Sig. di essere sottoposto ad intervento Parte_2
chirurgico di rimozione totale dell'oligodendroglioma od un trattamento con radio- chemioterapia, dopo tipizzazione, prima che vi fosse infiltrazione del corpo calloso, rallentando la comparsa della recidiva, e migliorando, probabilmente la prognosi”, precisando d'altronde come “ l'exitus intervenne dopo 10 anni dalla possibile evidenza della neoplasia, a fronte di una sopravvivenza mediana di 13,2-14,9 anni nei pazienti sottoposti precocemente a trattamento con chirurgia e radioterapia, può prospettarsi quale conseguenza delle suddette inadeguate attività assistenziali, un'anticipazione di almeno 3 anni del decesso del Sig. , da porre in correlazione con le stesse”. Parte_2
Nello specifico, tuttavia con specifico riferimento alla posizione del dott. si CP_7
è appurato come egli non fu il responsabile della dimissione del Sig. che avvenne Pt_2 ad opera di altro Sanitario, “atteso che il dott. alle ore 9,18 del mattino del 7 giugno CP_7
2007, avrebbe terminato il suo turno di guardia notturna e abbandonato l'Ospedale e che la sua assistenza al p. fu circoscritta al solo controllo in PS del 06/06/2007, allorquando il
Sig. era ancora tenuto in osservazione.” I Ctu accoglievano le predette Pt_2
osservazioni ulteriormente confermate dalla verifica degli orari del marcatempo del dott.
“I CC.TT.UU. sono stati tratti in inganno dalla poco chiara modalità di CP_7
compilazione del documento di Pronto Soccorso e dalla circostanza che in calce allo stesso vi è la firma del predetto Sanitario che tuttavia, può essere teoricamente riferita all'avvenuta compilazione della scheda di ingresso al Pronto Soccorso, considerato che dopo che, tuttavia, può essere teoricamente riferita all'avvenuta compilazione della scheda di ingresso al Pronto Soccorso, considerato che dopo l'osservazione del dott. risulta CP_7
documentata l'assistenza di altri Sanitari e di un ultimo (la cui firma non è identificabile con quella del dott. che dispose il rinvio al medico curante” per tali ragioni la CP_7
domanda nei suoi confronti deve essere rigettata.
Dovendosi distinguere danni risarcibili iure proprio e iure hereditatis, in ordine ai secondi, in caso di exitus del paziente, è ormai pacifico (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 15350 del 2015), che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere:
-nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., Sent. n. 1877 del
30/01/2006; id., sent. n. 15491 del 08/07/2014; id., sent. n. 22228 del 20/10/2014; id., Sent. n. 23183 del 31/10/2014);
-nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass, Sent. 6754 del 24/03/2011; Id. Sent., n. 7126 del 21/03/2013; Id. Sent, n. 13537 del
13/06/2014);
-rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd.
"danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr. Cass.,
Sent. n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass. Sent., n. 1361 del
23/01/2014). Questa appare l'unica forma di danno richiesta iure hereditatis e per tale ragione deve essere rigetatta.
Ebbene, nel caso di specie, la risarcibilità del danno biologico cd. terminale - nella sua accezione onnicomprensiva come propugnata dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del Tribunale di IL nella relazione di accompagnamento alle ultime tabelle
2024, sì da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso al sopraggiungere ed alla percezione della morte imminente – va esclusa, in quanto, non trattandosi di danno in re ipsa, occorre la comprovata percezione della fine imminente, che, al contrario, non risulta provata.
In relazione, invece, ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta alle parti costituite la sussistenza del cd. danno da perdita del rapporto parentale.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto può essere assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione
(Sez.
3 - Sentenza n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 – 01). In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n. 10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
Pertanto, stante la mancata contestazione e conseguente dimostrazione di prova contraria fornita dalla struttura ospedaliera sulla sussistenza e relativa consistenza dei rapporti parentali dedotti da parte attrice, va riconosciuto alle predette parti il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale per la cui liquidazione si adottano i valori monetari previsti dalla tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del genitore, figli, coniuge e assimilati in euro 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, segnatamente dei certificati integrali dello stato di famiglia si rileva come le attrici, moglie e figlie minori del defunto convivessero con la vittima all'epoca del fatto (v. certificato stato di famiglia depositato in atti) per cui va attribuito il punteggio relativo alla convivenza nella misura che segue. Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (moglie del de cuius, di anni 42 al momento dell'exitus del CP_33
paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Per questo parametro si tiene conto della massima intensità possibile in ragione della giovane età del nucleo familiare e delle figli ancora minori che vedranno unicamente la madre nel loro percorso di crescita, tenuto anche conto del lasso temporale di difficoltà patite alla ricerca di una ragione del malessere del defunto. Totale:
75 punti pari a € 371.545,00;
- (figlia del de cuius, di anni 16 al momento dell'exitus del Parte_3
paziente) 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Totale: 81 punti pari a €
395.011,00;
- (figlia del de cuius, di anni 13 al momento dell'exitus Parte_5
del paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Totale: 81 punti pari a €
395.011,00
- (figlia del de cuius, di anni 14 al momento dell'exitus del Parte_4
paziente): 20 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età della vittima secondarie, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 16 punti per la convivenza e 30 punti per la relazione affettiva. Totale: 81 punti pari a €
395.311,00.
Come detto vi è tuttavia un'anticipazione del decesso di 3 anni stimati ed è dunque questo il danno da liquidare tenuto conto degli esiti comunque stimabili della malattia.
Orbene, gli importi sopra indicati sono elaborati in relazione ad una aspettativa di vita del defunto stimabile come da tabella in 100 anni e, quindi, si ritiene di dover stimare l'importo annuale partendo da questo dato e da quello anagrafico del che morì a soli 41 Pt_2
anni e dividendo, quindi, l'importo per 59 anni per poi successivamente moltiplicarlo per i tre anni di vita insieme andati perduti. Pertanto alla luce di tale criterio equitativo gli importi da riconoscere alle attrici saranno così stimati: alla moglie € CP_33
18.892,00 ed alle figlie , e € 20.101,00 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ciascuna.
Trattandosi di debito di valore sull'importo così come stimato andranno aggiunti gli interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla dalla data del decesso
(03.09.2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi di mora al saggio legale sulla somma come liquidata dalla data del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
I RAPPORTI CON LE ASSICURAZIONI
e Controparte_34 Controparte_26
.
[...]
tra le altre eccezioni che solleva, merita primo studio quella della inoperatività CP_34
della polizza riferibile ad un sinistro occorso sotto la vigenza temporale della polizza stipulata con la cui efficacia ha avuto inizio il 30.09.2006 ed è cessata Controparte_35
il 30.09.2009 stipulata in regime di “claims made”in base al quale sarebbe valida per le sole richieste di risarcimento “presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione, nonché per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24.00 del 30.09.2002” a fronte della prima richiesta di risarcimento avanzata il
20.3.2015, ossia quasi sei anni dopo la cessazione dell'efficacia del contratto.
La difesa rileva come il contratto rimasto in vigore tra le parti dal 31.3.2014 CP_36
al 31.3.2017 in regime di claims non coprirebbe l'evento in quanto il sinistro si sarebbe verificato un periodo al di fuori della retroattività biennale prevista in contratto. Invero, pur essendo stata la denuncia presentata in costanza di polizza allega la terza chiamata che i presunti comportamenti colposi risalgono al maggio 2007 e quindi sono antecedenti al periodo di retroattività previsto in polizza.
“Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. ( Cass SU n. 22437/18).
Nella fattispecie, risulta che al contratto acceda una clausola claims made c.d. impura.
Infatti, nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa con una retroattività sino al settembre 2002.
Tale modello contrattuale, quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma primo, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n. 10447); 2) la giurisprudenza di legittimità ha escluso altresì la vessatorietà della clausola suddetta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2017,
n. 417; Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24645). Ragionando per un attimo in astratto in ipotesi di eventuale declaratoria di nullità parziale della clausola, non potrebbe farsi discendere la nullità o inefficacia dell'intera clausola "claims made" (con conseguente applicazione del regime "ordinario", di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., secondo cui la garanzia assicurativa si estende a tutti i fatti commessi durante il periodo di efficacia del contratto), dal momento che va espresso giudizio di piena liceità della clausola claims made
"pura" (in cui le parti, in piena autonomia, regolano i propri interessi con modalità diverse rispetto al regime ordinario di cui all'art. 1917 c.c. circostanza di fatto avvenuta nel caso in esame dove, ad ogni buon conto, le parti hanno individuato quale oggetto dell'assicurazione proprio le denunce avvenute in costanza di polizza), in quanto non vessatoria, né "immeritevole" di tutela.
Per tale ragione la nullità dovrebbe incidere esclusivamente sulla parte della clausola che comporti una effettiva limitazione della responsabilità, e cioè sulla totale esclusione della c.d. "retroactive date", ossia dell'estensione alle condotte negligenti tenute dal sanitario nel passato (tipica della claims made pura) e come d'altra parte previsto dalla recente L. 24/17 proprio nella materia de qua. Nel caso di specie la polizza prevede una CP_12
retroattività biennale e, quindi, la garanzia azionata non può, comunque, trovare applicazione in ragione del dato temporale della richiesta risarcitoria pervenuta dopo il periodo di efficacia del contratto. La lettura offerta trova conforto nel dato testuale della richiamata sentenza SU n. 22437/18 laddove i giudici di legittimità affermano che “ a tanto il giudice potrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto ( Cass., SU, 9140/16, cit.), in forza della norma di cui all'art. 1419 cc, comma 2 così da integrare lo statuto negoziale ( non già tramite il modello della cd “loss occurence” di cui all'art. 1917 cc, comma 1, bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa”. Nel caso di specie per la polizza PO , pur applicando un periodo di retroattività la polizza sarebbe comunque inefficace dal momento che il fatto è avvenuto dopo il periodo di vigenza del contratto e, per quanto attiene la polizza va detto come di certo avrà CP_12 Pt_8
potuto ben ponderare gli effetti della retroattività comunque prevista per un termine biennale in polizza senza necessità di alcun intervento riequilibratore dell'Ufficio.
La domanda di manleva va dunque rigettata nei confronti di e di CP_34 CP_37
[...]
Dott. ssa e e CP_5 CP_34 Controparte_12 titolare del contatto n. Controparte_12 CodiceFiscale_1
certificato n. 5787, ha prestato garanzia assicurativa in forma il certificato CP_38
assicurativo per il caso di specie è quello relativo al periodo contrattuale del 31/12/2014 al 31/12/2015 con premio pagato il 24/02/2015, in quanto la dott.ssa ha ricevuto CP_5
per la prima volta in data 27/03/2015 lettera di richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi del Sig. . Il periodo di retroattività è esteso ai 7 anni precedenti e, Pt_2
dunque, la polizza è pienamente operativa a nulla rilevando le eccezioni in tema di rivalsa non azionata dalla ma trovando la fonte della copertura nell'art. 10 punto a) del Pt_8
contratto ossia per i danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività. Va detto che la stessa era stipulata a secondo rischio ( o con franchigia pari al massimale di altra polizza) e per tale ragione si passa ad esaminare il rapporto assicurativo con CP_14
del pari valido ed efficace sia pur a secondo rischio. La polizza PO stipulata
[...]
secondo il modello loss occurence con copertura dal 31/12/2006 al 31/12/2007 e massimale di € 2.000.000,00. Rientrando quindi il comportamento colposo della CP_5
nel periodo temporale predetto la polizza è operativa. Di certo la mancata attivazione della polizza istituzionale ( peraltro in questa sede quelle azionate da sono state Pt_8
dichiarate non applicabili alla fattispecie de qua), non può integrare la violazione dell'obbligo di salvataggio disciplinata dall'art. 1914 c.c. dal momento che, di contro, si dovrebbe discorrere di un contratto senza causa nullo con obbligo di restituzione di tutti i premi negli anni pagati dall'assicurata che, secondo la tesi difensiva della propria assicurazione, non dovrebbe azionare la polizza contratta ed efficace per avvalersi di quella dell'ente di appartenenza. In presenza di altre assicurazioni la IL ( oggi era CP_34
prevista a secondo rischio in eccedenza al massimale della prima, ossia medesima clausola riportata da In mancanza tuttavia di prova circa l'esistenza di una polizza a primo CP_12
rischio la domanda deve essere accolta per entrambe le assicurazione con applicazione del regime ex art. 1910 ul.comma cc in favore di come espressamente richiesto CP_34
in sede di costituzione. Né , nel rapporto interno, la dott.ssa ha diritto, in questa CP_5
sede, ad essere manlevata dalla struttura di appartenenza, giacché non risulta essere stata chiamata in rivalsa dalla struttura ( rispondendo in quel caso solo per dolo o colpa grave) ma direttamente dal danneggiato rispetto al quale vige una responsabilità solidale di struttura e medico.
Dott. , - CP_4 CP_13 Controparte_30
ed
[...] CP_14
In ordine alla chiamata in causa di va detto che veniva depositata in Controparte_39
giudizio la rinnovazione dell'atto di chiamata in causa ( deposito telematico del 26/11/20) cui non seguiva la costituzione in giudizio motivo per il quale va dichiarata la contumacia di . Ai sensi dell'art. 13 della polizza n. 146.987211.07, “l'assicurazione è prestata CP_34 nella forma loss occurance per tutti i sinistri occorsi nel periodo di validità del contratto, indipendentemente dal momento in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento del danno, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, purchè l'evento che ha causato il danno sia avvenuto durante il periodo di validità del contratto…. La società si obbliga
a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale connesso all'attività professionale descritta in polizza…”, tra cui rientra quella oggetto del presente giudizio. Invero la polizza ha una validità dal 31/12/2006 al
31/12/2008 e, quindi, idonea a coprire l'evento per cui è causa. del rischio di cui alla polizza n. A8NDMWFAAAA Parte_11
e N. A119C328260-LB,
La polizza A119C328260-LB aveva decorrenza dalle ore 24.00 del 28 febbraio 2019 alle ore 24:00 del 28.2.2020 prestata nella forma claims made Ebbene, sosteneva la terza chiamata che nel caso di specie il provvedeva a denunciare il sinistro de quo a CP_4
quegli in data 02.03.2015 notificata in data 10.04.2015 sotto la Parte_6
vigenza della polizza n. A8NDMWFAAAA UMR rendendo in tal modo inoperativa quella
N. A119C328260-LB.
Richiamato quanto in precedenza detto sulla validità della polizza claims la stessa deve ritenersi inoperativa dal momento che la denuncia è avvenuta in un segmento temporale successivo rispetto alla validità della polizza. Né l'avere dichiarato la conoscenza del sinistro da parte dell'assicurato può avere alcun rilievo nel caso di specie dal momento che la dichiarazione eseguita non espone la Compagnia ad alcun rischio per le denunce già pervenute in deroga alle condizioni pattizie.
Per la polizza n. A8NDMWFAAAA affermano correttamente i che la stessa non CP_13
sarebbe operativa ai sensi dell'art. 5 perché coprirebbe l'assicurato “[...] di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei conti con accertamento della colpa grave dell' ”, escludendo il giudizio in esame. Parte_12
Né tale clausola prevede una limitazione della copertura assicurativa necessitante dell'approvazione specifica per iscritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 c.c.
e 33 D.Lvo n. 206/200 delineando unicamente e l'oggetto del contratto.
Per tali ragioni la domanda di manleva deve essere rigettata.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla deve essere rigettata in quanto CP_30
“la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali” ( Cass Su n 3452/24).
La difesa della Compagnia rileva l'inoperatività della polizza ex articolo 13, 2° comma,
CTG 2011 laddove prevede che il sinistro si considera insorto con la prima violazione: nei casi di “risarcimento del danno extracontrattuale, (con) il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
in tutti gli altri casi (con) il momento in cui l' o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o Parte_12
obblighi contrattuali”. Si conviene che tale dato temporale deve essere ricondotto al momento della presunta diagnosi da ricondursi al maggio 2007 e dunque in data antecedente alla validità della polizza del 31.12.2011.
La polizza richiamata dalla difesa del convenuto reca n. 82.0005931 ed ha una validità dal
31/122014 al 31.12.2015 da cui l'esclusione dell'operatività della stessa.
Per quanto attiene la posizione di si osserva come Controparte_9
nella comparsa di costituzione del 19/03/2021 non vi è alcuna richiesta di chiamata in causa della assicurazione pertanto alcuna domanda di manleva o di condanna alle spese di lite può essere vagliata richiamando quanto già osservato con provvedimento del
08/11/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
In ragione del rigetto della domanda nei confronti del Dott. le spese con CP_7 [...]
i ritengono integralmente compensate Controparte_13
PQM
1) accoglie la domanda attorea e condanna , Pt_8 Controparte_4 CP_5
,
[...] CP_11 CP_32 Controparte_8 Controparte_9
al pagamento in favore di
[...] Controparte_10 CP_33
della somma di € 18.892,00 oltre gli interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla dalla data del decesso (03.09.2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi di mora al saggio legale sulla somma come liquidata dalla data del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) accoglie la domanda attorea e condanna , Pt_8 Controparte_4 CP_5
,
[...] CP_11 CP_32 Controparte_8 Controparte_9
al pagamento in favore di ,
[...] Controparte_10 Parte_3
e della somma ciascuna di € 20.101,00 oltre Parte_4 Parte_5
interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla dalla data del decesso
(03.09.2017) ed annualmente rivalutata, oltre interessi di mora al saggio legale sulla somma come liquidata dalla data del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna , , Pt_8 Controparte_4 Controparte_5 CP_11 CP_32
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
al pagamento in favore di parte attrice 7.616,00 per compensi oltre iva, CP_10
cpa e ri mb forf come per legge oltre spese disponendo che il pagamento sia eseguito nei confronti dell'Erario;
4) rigetta la domanda attorea nei confronti del convenuto e condanna CP_7
la parte attrice al pagamento in suo favore di € 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
5) Rigetta la domanda di manleva proposta da 1 nei confronti di Pt_8 CP_34
e di e condanna la al pagamento in loro favore di € 7.616,00
[...] CP_37
pro capite per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
6) accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_5
e di e per l'effetto condanna le predette assicurazione a CP_34 CP_37
tenere indenne e manlevare di quanto sarà chiamata a versare in Controparte_5
dipendenza dei capi che precedono;
7) DA e di al pagamento delle spese di lite in favore CP_34 CP_37
di che liquida in € 7.616,00 per compensi oltre € 1.800,00 per Controparte_5
spese oltre iva cpa e romb forf come per legge;
8) DA a tenere indenne e manlevare del 50% di CP_37 CP_34
quanto questa sarà chiamata a pagare in favore di in dipendenza Controparte_5
dei capi che precedono ed a seguito dell'effettivo ed integrale pagamento dell'intero da parte di;
CP_14
9) Accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_4
e per l'effetto condanna la predetta assicurazione a tenere indenne e CP_34
manlevare di quanto sarà chiamato a versare in dipendenza dei Controparte_4
capi che precedono;
10) DA ( polizza n. 146.987211.07 e polizza n. 992073188 02) al CP_34
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_4
7.616,00 per compensi oltre € 1.800,00 per spese oltre iva cpa e romb forf come per legge;
11) compensa le spese nel rapporto processuale tra Dott. e CP_7 [...]
Controparte_13
12) dichiarata la contumacia di ( polizza n. 146.987211.07 e polizza n. CP_34
992073188 02) quale terza chiamata dal dott. CP_4
13) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_4 [...]
e Controparte_13 Controparte_30
e lo condanna al pagamento in loro
[...]
favore di € 7.616,00 pro capite per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
14) pone le spese di ctu a carico di , Pt_8
CP_11 CP_32 Controparte_8
[...] Controparte_10
è verbale
, Controparte_4 Controparte_5
Controparte_9
Il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio