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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. VA Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 583/2023 R.G., vertente tra
, con sede in via L. Catanelli n.64/A di Ponte S. Parte_1
VA (PG), P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Stafficci del Parte_2
FO di RU (C.F. ) e ED CC (C.F. C.F._1
, come da mandato in atti;
C.F._2
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Perlangeli e Controparte_1
MA CE, come da mandato in atti;
APPELLATO nonché in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Marica Ribezzi;
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Elia
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 1644/2023 pubblicata il
31.5.2023 del Tribunale di Lecce All'udienza del 7 Ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione del 2.1.2019, conveniva in giudizio Controparte_1
l'odierno appellante e la società consorziata Parte_1 CP_2 per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della caduta dalla bicicletta che, a suo dire, sarebbe stata causata da una irregolarità della strada su cui la società aveva eseguito lavori su incarico del . CP_2 Parte_1
In particolare, l'attore chiedeva al Tribunale di Lecce di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato nelle modalità descritte in narrazione;
2) condannare, eventualmente ex art. 2051 c.c., le suddette società, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., ovvero quella che sarà ritenuta responsabile, al risarcimento complessivo di € 11.514,24 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro a quella di soddisfo;
3) Vittoria di spese e competenze di lite”.
L'attore metteva in evidenza che in data 15.8.2018, alle ore 23:00 circa, percorrendo in sella della propria bicicletta la via Varese in Lecce, all'altezza del civico n.4, cadeva a terra a causa di un anomalo dislivello del manto stradale, determinato da una “traccia” trasversale sulla strada eseguita nel corso di alcuni lavori effettuati per conto di EN.
Aggiungeva l'attore che, a seguito della caduta, rientrato a casa, denunciava l'episodio alla Polizia Locale che, giunta sul posto, accertava quanto segue:
“all'altezza del civ. 4 di via Varese si accertava la presenza di una traccia riconducibile a lavori per conto di “EN”; la traccia nel tratto c/o il civ. 4 lato dx della carreggiata proveniente da v.le A. Moro si presentava colmata da breccia ma sprofondata di circa 20 cm rispetto al piano stradale per una lunghezza di circa mt.
1,00 e larga 80 cm circa”. Lamentava, inoltre, di aver riportato, a causa della caduta, lesioni fisiche, come risultante dai referti di Pronto Soccorso del 16.8.2018
e del 31.8.2018, nonché dalla relazione del Dott. . Persona_1
Il , odierno appellante, si costituiva in giudizio, Parte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i lavori sarebbero stati eseguiti in autonomia dalla e deducendo, nel merito, che la condotta CP_2
pag. 2/13 dell'attore doveva considerarsi incauta, poiché caduto in orario notturno nei pressi della propria abitazione, in una strada che conosceva, su una buca di notevoli dimensioni. Contestava anche la quantificazione del danno.
La costituitasi, chiedeva, in via preliminare, di poter chiamare in CP_2 causa e, nel merito, in via principale, di accertare e Controparte_3 dichiarare la propria estraneità per il sinistro de quo, con conseguente rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, di dichiarare il diritto di ad essere garantita nel risarcimento del danno dalla compagnia CP_2 assicuratrice. In estremo subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'attore.
costituitasi, contestava l'operatività della polizza assicurativa per CP_3 violazione della condizione generali di assicurazione da parte della e, in ogni CP_2 Co caso, faceva propria la linea difensiva della predetta sostenendo l'assoluta estraneità di quest'ultima ai fatti oggetto di lite.
2.-Istruita la causa mediata produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di Lecce, con la sentenza n.1664/2023, decideva per l'accoglimento della domanda attorea.
In primo luogo, il Tribunale dava conto di quanto accertato nel verbale di
Polizia Locale, in premessa richiamato.
Il giudice di prime cure, inoltre, rilevava come tali circostanze fossero state confermate, in sede di prova testimoniale, da , Sovrintendente Testimone_1
Capo della Polizia Locale di Lecce, e come i testimoni escussi avessero confermato la versione dei fatti per come illustrata dall'attore. In ordine alle altre testimonianze, rese dal responsabile tecnico della e da un dipendente della CP_2 medesima, il primo giudice osservava come dalle stesse emergesse che la sezione interessata dai lavori era lunga un metro e larga ottanta centimetri e che la CP_2 avesse ripristinato i lavori come previsto dal contratto di subappalto.
Da tali dati, nonché dalla documentazione fotografica in atti, il Tribunale faceva discendere due ordini di conseguenze: in primo luogo che doveva ritenersi provato l'effettivo verificarsi del sinistro e, in secondo luogo, che la causa del medesimo doveva identificarsi nella presenza della denunciata anomalia del manto stradale di via Varese. In particolare, risultava evidente l'avvallamento creatosi pag. 3/13 all'interno della traccia che attraversava trasversalmente la strada, nonché la scarsa visibilità dello stesso, stante la specifica ubicazione.
Ciò posto, il primo giudice, ritenuto pacifico l'affidamento dei lavori di riparazione “presa b tinte” su via Varese da alla Parte_1 consorziata affermava la concorrente responsabilità dello stesso CP_2
e della per i danni subiti dall'attore. Chiarito che veniva in Parte_1 CP_2 rilievo la responsabilità dell'appaltatore anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
Tribunale, con riferimento alla corretta tenuta e segnalazione del cantiere, riteneva configurabile la responsabilità del per i danni causati dall'esistenza del Parte_1 cantiere medesimo da cui derivava insidia o trabocchetto.
Precisava, infatti, il primo giudice che il stipulava, formalmente e Parte_1 sostanzialmente, i contratti con l'amministrazione, anche per conto delle consorziate cui, poi, affidava i lavori. Da tanto faceva discendere la responsabilità solidale del e della consorziata materiale esecutrice Parte_1 CP_2 dei lavori, ritenendo dimostrato il nesso di causalità tra la condotta omissiva di questi e l'evento dannoso.
Il Tribunale precisava inoltre che non fossero stati acquisiti elementi idonei alla configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato, non essendo emerso dall'istruttoria della causa una condotta di quest'ultimo abnorme o, comunque, contraria alle norme del codice della strada.
Il giudicante rigettava l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da in assenza di idonei riscontri probatori in ordine alla CP_3 presunta omessa comunicazione dei dati variabili da parte dell'assicurato, all'importanza dell'eccepito inadempimento e all'eventuale assenza di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Infine, per quel che concerne la quantificazione del danno, il Tribunale condivideva le risultanze della c.t.u. e, in applicazione delle Tabelle di Milano, liquidava l'importo complessivo di euro 7.500,75, oltre accessori a carico di
e in solido, tenute altresì alla rifusione delle spese Parte_1 CP_2 di lite, e dichiarava la tenuta a garantire e manlevare la da CP_4 CP_2 ogni effetto sfavorevole derivante dalla sentenza stessa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 che, articolando i motivi di gravame che di seguito verranno esaminati, ha chiesto,
pag. 4/13 in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al , estromettendolo dal giudizio;
nel merito, ha chiesto il rigetto Parte_1 della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine,
l'accertamento della esclusiva responsabilità della materiale esecutrice CP_2 dei lavori e, in via gradata, in caso di accertamento della responsabilità in capo al
, accertare e dichiarare che è tenuta a garantire e Parte_1 CP_2 manlevare il . Parte_1
4. Si sono ritualmente costituiti gli appellati, , Controparte_1 CP_2 nonché Il ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare CP_3 CP_1
l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
La aderendo a quanto sostenuto ed affermato dall'appellante CP_2
, ha chiesto di accogliere l'appello principale e, per l'effetto, ribadiva le Parte_1 conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Infine, ha chiesto di accogliere il secondo motivo di appello proposto CP_3 da nei confronti del e, in via subordinata, di Parte_1 CP_1 respingere il primo motivo con cui l'appellante deduce il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in ragione della esclusiva responsabilità in capo alla CP_2
nonché, in via di ulteriore subordine, di respingere il terzo motivo di appello
[...] sul mancato accertamento dell'obbligo di manleva di in favore del CP_2
. Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
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5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del e, di conseguenza, la responsabilità dello stesso, dando atto Parte_1 che il avrebbe affidato i lavori alla dopo aver stipulato il contratto Parte_1 CP_2 con l'Amministrazione in nome proprio. In particolare, deduce l'appellante che aveva ricevuto in subappalto dal i lavori di ripristino, eseguendo CP_2 Parte_1 detti lavori in totale autonomia, senza alcuna interferenza da parte del Parte_1 medesimo. Tali circostanze sono state messe in evidenza e non contestate dalla pag. 5/13 stessa Di conseguenza, l'appellante chiede la modifica della ricostruzione CP_2 operata dal primo giudice, alla luce del rapporto di subappalto tra Parte_1
e Valorizzando tale rapporto, sarebbe di tutta evidenza
[...] CP_2
l'esclusiva responsabilità della la quale avrebbe eseguito i lavori, in virtù CP_2 di un subappalto, in totale autonomia e senza ingerenze del . Parte_1
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante, contesta, nel merito, la ritenuta assenza di responsabilità in capo all'attore danneggiato. In particolare, sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dei fatti, escludendo la responsabilità del danneggiato attore e valorizzando la circostanza per cui lo stesso non avrebbe posto in essere alcuna violazione delle norme del codice della strada.
Sul punto, ribadisce che l'incidente si era verificato nei pressi dell'abitazione dello stesso attore, il quale, pertanto, doveva essere a conoscenza dell'esistenza della sconnessione stradale. Ciò avrebbe dovuto portare il primo giudice ad escludere o, comunque, a ritenere ridotta la responsabilità in capo all'esecutore dei lavori.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta, infine, che la sentenza nulla avrebbe statuito in ordine all'obbligo di manleva della consorziata a favore del . A sostegno della sussistenza di tale obbligo, CP_2 Parte_1
l'appellante evidenzia come risulti provata la circostanza che i lavori erano stati eseguiti in totale autonomia dalla che, peraltro, non ha contestato tale CP_2 circostanza.
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6. Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc sollevata dall'appellato Il gravame proposto dal risulta CP_1 Parte_1 sufficientemente specifico e dettagliato. L'obiezione secondo cui l'appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza oggetto di gravame né le norme violate non può essere condivisa. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 342, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza
pag. 6/13 appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. S.U. n. 27199/2017, Rv. 645991-01; conf. Cass.
n. 13535/2018, Rv. 648722; Cass. n. 7675/2019). Nel caso di specie i punti della sentenza impugnata sono stati chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, cosi come sono stati chiaramente ricostruiti i fatti ed indicate le violazioni di legge.
7. Ciò posto, il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato. In proposito, è possibile affermare che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale di Controparte_5
società esecutrice dei lavori, per i danni subiti dall'attore, odierno
[...] appellato.
Il Tribunale ha affermato, in primo luogo, che viene in rilievo la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi nell'ambito di un cantiere stradale, per effetto della violazione dell'obbligo di custodia che incombe sull'appaltatore medesimo, il quale deve apporre e mantenere efficiente la relativa segnaletica e adottare tutte le cautele previste dal codice della strada.
Sul punto, è emerso dagli atti di causa che, pur essendo stata la ad CP_2 eseguire materialmente i lavori, la stessa ha operato su incarico di
[...]
. Quest'ultimo, infatti, ha partecipato, formalmente e Parte_1 sostanzialmente, alle commesse pubbliche, ha stipulato i contratti con l'amministrazione, in nome proprio e per conto delle imprese consorziate (tra cui
. Ne consegue, quindi, che lo stesso è, in ogni caso, CP_2 Parte_1 responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche qualora si avvalga di imprese consorziate per la materiale esecuzione delle stesse.
In virtù di tali considerazioni, appare opportuno mettere in rilievo la natura giuridica dell'appellante, che, appunto, si configura come . Secondo Parte_1 quanto previsto dall'art.2602 c.c., attraverso lo strumento del consorzio, si crea una organizzazione comune tra le imprese consorziate per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività. In tal senso, dunque, è possibile ritenere che ove il stipuli, in nome proprio e per conto delle consorziate, un contratto Parte_1 con un soggetto terzo, lo stesso debba, in ogni caso, rispondere, nei confronti del terzo, delle obbligazioni nascenti dal contratto. Ciò trova conferma nell'art. 2615,
pag. 7/13 comma 2, c.c., che sancisce la responsabilità solidale del e delle imprese Parte_1 consorziate per le obbligazioni assunte dal per conto dei singoli Parte_1 consorziati.
Non vi è dubbio che questa norma sia applicabile al caso di specie, dal momento che ha stipulato in nome proprio con EN il Parte_1 contratto di appalto teso alla realizzazione dei lavori di intervento in Lecce alla via
Varese n. 4, come risulta dalla Lettera Consegna Lavori e come sostenuto dallo stesso negli atti di causa, e, successivamente, abbia affidato lo svolgimento dei medesimi lavori alla società sua consorziata, la quale, peraltro, ha CP_2 ammesso di aver eseguito materialmente l'intervento sulla sede stradale.
Occorre inoltre evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'art. 2615, comma 2, c.c. è applicabile, non solo nell'ipotesi di responsabilità derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte dei consorziati, ma anche ai danni a terzi derivanti da condotte illecite poste in essere dagli stessi consorziati. Sul punto, infatti, la S.C. ha chiarito che “(…) il Parte_1 con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e, pertanto, assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. (…) se un terzo subisce un danno ingiusto provocato dall'esecuzione, da parte di una impresa consorziata, di opere – o servizi oggetto di un contratto di appalto stipulato dal , è pur sempre Parte_1 quest'ultimo a doverne rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di una attività imprenditoriale. (…) il
non solo può stipulare contratti in nome e per conto proprio, ma ad esso Parte_1 si debbono imputare direttamente non solo le obbligazioni nascenti dal contratto, ma anche quelle che discendono da una condotta illecita materialmente posta in essere da una impresa consorziata. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato che a norma dell'art. 2615 c.c., comma 2, 'rispondono in via solidale il fondo consortile e, quindi, il e la società consorziata, il cui conducente ha CP_6 provocato il danno in essere' ”. (Cfr. Cass. n.18235/2008; 16052/2020).
La fattispecie oggetto di controversia può, dunque, essere ricondotta all'ipotesi esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, come già osservato in precedenza, ha stipulato il contratto principale con EN in Parte_1
pag. 8/13 nome proprio e, successivamente, ha affidato l'esecuzione materiale dei lavori alla sua consorziata restando obbligato solidalmente con quest'ultima, non CP_2 solo per le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, ma anche per i danni derivanti dagli illeciti eventualmente commessi dalla consorziata.
A ciò deve aggiungersi che il , proprio in virtù dei profili di Parte_1 responsabilità sanciti dall'art. 2615 c.c., ha l'interesse a controllare le attività poste in essere dalle consorziate, al fine di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Da tanto deriva, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, il , pur affidando la materiale Parte_1 esecuzione dei lavori alla conserva il potere di controllare e ingerirsi CP_2 nell'attività di quest'ultima, proprio perché ha interesse ad assicurare, in questo caso nei confronti di EN, il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per l'intervento da eseguire e, dunque, l'esatto adempimento.
A sostegno di ciò, si può osservare come, dalla documentazione di causa, non risulti allegato alcun contratto di subappalto, più volte citato dall'appellante e anche dalla Emerge soltanto un “Rapportino lavori giornaliero” datato CP_2
13.8.2018, allegato da e dal quale risulta una sorta di resoconto dei CP_2 lavori effettuati dalla stessa CP_2
Tanto considerato in ordine al rapporto esistente tra il e la Parte_1 CP_2
e alle relative conseguenze in punto di responsabilità solidale, occorre, in ogni
[...] caso, considerare, come statuito dal Tribunale, che ove su una determinata area insista un cantiere per l'esecuzione dei lavori e tale area venga in ogni caso utilizzata per la circolazione, sussiste la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c., nonché a carico del soggetto proprietario della strada medesima o, comunque, del soggetto che ha la custodia della strada. In questo caso, è possibile osservare come il , anche da quanto risulta dalla Parte_1
Lettera Consegna Lavori del 19.10.2018, avendo assunto la qualifica di appaltatore, ha, allo stesso tempo, preso in custodia il bene oggetto dei lavori, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Lo stesso , in ogni caso, in virtù della natura Parte_1 giuridica del rapporto esistente con la consorziata ha conservato tali CP_2 obblighi di custodia e vigilanza sul bene medesimo, pur avendo affidato la materiale esecuzione dei lavori alla stessa CP_2
pag. 9/13 Poiché il costituisce una forma di organizzazione comune tra più Parte_1 imprese, tesa ad assicurare l'efficiente adempimento degli obblighi assunti, non risulta condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui il , una volta Parte_1 stipulato il contratto con EN e affidati i lavori a poteva disinteressarsi CP_2 totalmente dell'esecuzione degli lavori medesimi, liberandosi, in tal modo, da eventuali responsabilità per danni cagionati a terzi dalla sua consorziata.
Per di più, è possibile osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto di non poter escludere la sussistenza del dovere di custodia in capo al soggetto che consegna l'immobile per l'esecuzione dei lavori, a meno che ciò non risulti da una documentata e completa cessione del controllo materiale della cosa, unitamente alla prova del caso fortuito. Nello specifico, la Corte di Cassazione tanto ha chiarito: “Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di “garanzia” semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo”, così finendo “per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose”, di cui invece, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il “custode” è sgravato soltanto se sussiste il caso fortuito e se – nella ineludibile traduzione processuale della regola sostanziale – questo è provato dal custode stesso”, mettendo, poi, in risalto che: “A ben guardare, non è invero sostenibile che la “consegna” dell'immobile perché siano eseguiti i lavori equivalga alla “consegna” del ruolo di custode verso i terzi, perché questo costituirebbe – formalmente schermato, come già detto, dalla questione dell'autonomia – un contrattuale esonero da responsabilità nei confronti, però, di chi del negozio non è parte. Significativamente è stato di recente affermato – in riferimento al genus dell'appalto d'opera, e quindi non soltanto per l'appalto di opere pubbliche che “la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato” proprio perché “tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto.” (Cfr. Cass. 7553/2021).
pag. 10/13 Ne consegue, quindi, che, nel caso di specie, si profila chiaramente la responsabilità solidale del e della consorziata Parte_1 CP_2 per il danno subito dall'utente della strada, con conseguente rigetto del
[...] motivo teso ad ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo all'appellante.
8. Anche il secondo motivo di appello risulta privo di fondamento. L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del danneggiato, osservando che questi non aveva tenuto condotte in violazione del codice della strada, e non considerando, invece, che l'incidente si era verificato a pochi metri dall'abitazione dell'attore, il quale, dunque, doveva essere a conoscenza della disconnessione stradale.
Tuttavia, dagli atti di causa, è possibile desumere che, in primo luogo, il non risiedeva alla via Varese, strada dell'incidente, bensì in via Lupiae a CP_1 decorrere dal 26 aprile 2016, come risulta dal certificato storico di residenza dallo stesso prodotto. In secondo luogo, risulta dagli atti e, in particolare, anche dalla
Lettere Consegna Lavori prodotta dalla che i lavori sulla via Varese CP_2 dovevano terminare in data 13.8.2018. Il cantiere, invece, era ancora aperto alla data del 15.8.2018, giorno in cui si è verificato l'incidente. Tanto trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dagli Agenti della Polizia locale, che, intervenuti sul posto dopo l'incidente, tanto rilevavano: “all'altezza del civ. 4 di via Varese si accertava la presenza di una traccia riconducibile a lavori per conto di “EN”; la traccia nel tratto c/o il civ. 4 lato dx della carreggiata proveniente da v.le A. Moro si presentava colmata da breccia ma sprofondata di circa 20 cm rispetto al piano stradale per una lunghezza di circa mt. 1,00 e larga 80 cm circa”.
Da tali dichiarazioni emerge, dunque, non solo che, alla data dell'incidente il cantiere era ancora aperto, ma anche che la “traccia” riconducibile ai lavori per conto di EN era stata colmata da una breccia, ma era sprofondata di circa 20 cm rispetto al piano stradale. Come correttamente rilevato dal primo giudice, dunque,
l'avvallamento creatosi all'interno della “traccia”, in considerazione della sua ubicazione, era oggettivamente poco visibile, a prescindere dalla fascia oraria in cui veniva percorso il tratto di strada in questione.
In virtù di tutti gli elementi messi in evidenza, dunque, è possibile affermare che la suddetta anomalia non appariva ragionevolmente prevedibile ed evitabile da pag. 11/13 parte del danneggiato, il quale, dunque, non ha tenuto una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta omissiva di e In tal senso, è possibile osservare come la Suprema Corte Parte_1 CP_2 abbia chiarito la differenza tra condotta negligente e condotta imprevedibile del danneggiato, specificando che: “la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile” (Cfr. Cass. 35558/2022). Nel caso di specie, oltre a non poter ritenere la condotta dell'appellato negligente o imprudente e, quindi, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., non può neppure qualificarsi la stessa come non prevedibile o prevenibile e, quindi, idonea ad escludere la responsabilità del custode. Per di più, la circostanza per cui l'incidente si sarebbe verificato in prossimità dell'abitazione del figlio dell'appellato non appare, di per sé, sufficiente per ritenere conoscibile o conosciuta, da parte del danneggiato, l'anomalia del manto stradale e la sua esatta collocazione (Cfr. Cass. 14908/2019).
9. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, con il quale l'appellante censura la omessa pronuncia sulla domanda di manleva del da parte di Parte_1
In primo luogo, tale domanda risulta generica, in quanto appena CP_2 accennata nella comparsa di costituzione in primo grado, senza alcuna indicazione in ordine alla fonte, né tanto meno alla portata, della dedotta obbligazione di garanzia. Non risulta prodotto alcun contratto o documentazione utile dalla quale possa farsi discendere un obbligo di manleva in capo alla società a CP_2 favore del . Considerato, al contrario, che quest'ultimo ha stipulato il Parte_1 contratto di appalto in nome proprio, ma anche per conto dell'impresa consorziata,
e che, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c., nell'ipotesi di danni a terzi derivanti da condotte illecite materialmente poste in essere dai consorziati, vige un regime di responsabilità solidale tra e consorziate, alcun obbligo di manleva può Parte_1 ritenersi configurabile nel caso di specie.
10. Quanto al regolamento delle spese del grado, atteso il rigetto dell'impugnazione, i rapporti tra l'appellante e l'appellato vanno regolati in CP_1 base al principio della soccombenza;
in ordine ai rapporti tra , da una Parte_1 parte, e e dall'altra, occorre tenere conto che l'appellante CP_2 CP_3
pag. 12/13 risulta soccombente nei confronti delle anzidette appellate limitatamente al primo ed al terzo motivo di gravame e che sul secondo motivo di appello vi è stata adesione delle appellate medesime.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte che ha proposto l'appello, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le medesime impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1664/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 31.5.2023, proposto da Parte_1
nei confronti di , e
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore dell'appellato , in complessivi € Controparte_1
3.000,00, e in favore di e in euro CP_2 Controparte_3
2.000 ciascuna, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. VA Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile
La Corte composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. VA Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 583/2023 R.G., vertente tra
, con sede in via L. Catanelli n.64/A di Ponte S. Parte_1
VA (PG), P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Stafficci del Parte_2
FO di RU (C.F. ) e ED CC (C.F. C.F._1
, come da mandato in atti;
C.F._2
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Perlangeli e Controparte_1
MA CE, come da mandato in atti;
APPELLATO nonché in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Marica Ribezzi;
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Elia
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 1644/2023 pubblicata il
31.5.2023 del Tribunale di Lecce All'udienza del 7 Ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note scritte sostitutive d'udienza ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione del 2.1.2019, conveniva in giudizio Controparte_1
l'odierno appellante e la società consorziata Parte_1 CP_2 per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della caduta dalla bicicletta che, a suo dire, sarebbe stata causata da una irregolarità della strada su cui la società aveva eseguito lavori su incarico del . CP_2 Parte_1
In particolare, l'attore chiedeva al Tribunale di Lecce di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato nelle modalità descritte in narrazione;
2) condannare, eventualmente ex art. 2051 c.c., le suddette società, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., ovvero quella che sarà ritenuta responsabile, al risarcimento complessivo di € 11.514,24 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro a quella di soddisfo;
3) Vittoria di spese e competenze di lite”.
L'attore metteva in evidenza che in data 15.8.2018, alle ore 23:00 circa, percorrendo in sella della propria bicicletta la via Varese in Lecce, all'altezza del civico n.4, cadeva a terra a causa di un anomalo dislivello del manto stradale, determinato da una “traccia” trasversale sulla strada eseguita nel corso di alcuni lavori effettuati per conto di EN.
Aggiungeva l'attore che, a seguito della caduta, rientrato a casa, denunciava l'episodio alla Polizia Locale che, giunta sul posto, accertava quanto segue:
“all'altezza del civ. 4 di via Varese si accertava la presenza di una traccia riconducibile a lavori per conto di “EN”; la traccia nel tratto c/o il civ. 4 lato dx della carreggiata proveniente da v.le A. Moro si presentava colmata da breccia ma sprofondata di circa 20 cm rispetto al piano stradale per una lunghezza di circa mt.
1,00 e larga 80 cm circa”. Lamentava, inoltre, di aver riportato, a causa della caduta, lesioni fisiche, come risultante dai referti di Pronto Soccorso del 16.8.2018
e del 31.8.2018, nonché dalla relazione del Dott. . Persona_1
Il , odierno appellante, si costituiva in giudizio, Parte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i lavori sarebbero stati eseguiti in autonomia dalla e deducendo, nel merito, che la condotta CP_2
pag. 2/13 dell'attore doveva considerarsi incauta, poiché caduto in orario notturno nei pressi della propria abitazione, in una strada che conosceva, su una buca di notevoli dimensioni. Contestava anche la quantificazione del danno.
La costituitasi, chiedeva, in via preliminare, di poter chiamare in CP_2 causa e, nel merito, in via principale, di accertare e Controparte_3 dichiarare la propria estraneità per il sinistro de quo, con conseguente rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, di dichiarare il diritto di ad essere garantita nel risarcimento del danno dalla compagnia CP_2 assicuratrice. In estremo subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'attore.
costituitasi, contestava l'operatività della polizza assicurativa per CP_3 violazione della condizione generali di assicurazione da parte della e, in ogni CP_2 Co caso, faceva propria la linea difensiva della predetta sostenendo l'assoluta estraneità di quest'ultima ai fatti oggetto di lite.
2.-Istruita la causa mediata produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di Lecce, con la sentenza n.1664/2023, decideva per l'accoglimento della domanda attorea.
In primo luogo, il Tribunale dava conto di quanto accertato nel verbale di
Polizia Locale, in premessa richiamato.
Il giudice di prime cure, inoltre, rilevava come tali circostanze fossero state confermate, in sede di prova testimoniale, da , Sovrintendente Testimone_1
Capo della Polizia Locale di Lecce, e come i testimoni escussi avessero confermato la versione dei fatti per come illustrata dall'attore. In ordine alle altre testimonianze, rese dal responsabile tecnico della e da un dipendente della CP_2 medesima, il primo giudice osservava come dalle stesse emergesse che la sezione interessata dai lavori era lunga un metro e larga ottanta centimetri e che la CP_2 avesse ripristinato i lavori come previsto dal contratto di subappalto.
Da tali dati, nonché dalla documentazione fotografica in atti, il Tribunale faceva discendere due ordini di conseguenze: in primo luogo che doveva ritenersi provato l'effettivo verificarsi del sinistro e, in secondo luogo, che la causa del medesimo doveva identificarsi nella presenza della denunciata anomalia del manto stradale di via Varese. In particolare, risultava evidente l'avvallamento creatosi pag. 3/13 all'interno della traccia che attraversava trasversalmente la strada, nonché la scarsa visibilità dello stesso, stante la specifica ubicazione.
Ciò posto, il primo giudice, ritenuto pacifico l'affidamento dei lavori di riparazione “presa b tinte” su via Varese da alla Parte_1 consorziata affermava la concorrente responsabilità dello stesso CP_2
e della per i danni subiti dall'attore. Chiarito che veniva in Parte_1 CP_2 rilievo la responsabilità dell'appaltatore anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., il
Tribunale, con riferimento alla corretta tenuta e segnalazione del cantiere, riteneva configurabile la responsabilità del per i danni causati dall'esistenza del Parte_1 cantiere medesimo da cui derivava insidia o trabocchetto.
Precisava, infatti, il primo giudice che il stipulava, formalmente e Parte_1 sostanzialmente, i contratti con l'amministrazione, anche per conto delle consorziate cui, poi, affidava i lavori. Da tanto faceva discendere la responsabilità solidale del e della consorziata materiale esecutrice Parte_1 CP_2 dei lavori, ritenendo dimostrato il nesso di causalità tra la condotta omissiva di questi e l'evento dannoso.
Il Tribunale precisava inoltre che non fossero stati acquisiti elementi idonei alla configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato, non essendo emerso dall'istruttoria della causa una condotta di quest'ultimo abnorme o, comunque, contraria alle norme del codice della strada.
Il giudicante rigettava l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da in assenza di idonei riscontri probatori in ordine alla CP_3 presunta omessa comunicazione dei dati variabili da parte dell'assicurato, all'importanza dell'eccepito inadempimento e all'eventuale assenza di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Infine, per quel che concerne la quantificazione del danno, il Tribunale condivideva le risultanze della c.t.u. e, in applicazione delle Tabelle di Milano, liquidava l'importo complessivo di euro 7.500,75, oltre accessori a carico di
e in solido, tenute altresì alla rifusione delle spese Parte_1 CP_2 di lite, e dichiarava la tenuta a garantire e manlevare la da CP_4 CP_2 ogni effetto sfavorevole derivante dalla sentenza stessa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 che, articolando i motivi di gravame che di seguito verranno esaminati, ha chiesto,
pag. 4/13 in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al , estromettendolo dal giudizio;
nel merito, ha chiesto il rigetto Parte_1 della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine,
l'accertamento della esclusiva responsabilità della materiale esecutrice CP_2 dei lavori e, in via gradata, in caso di accertamento della responsabilità in capo al
, accertare e dichiarare che è tenuta a garantire e Parte_1 CP_2 manlevare il . Parte_1
4. Si sono ritualmente costituiti gli appellati, , Controparte_1 CP_2 nonché Il ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare CP_3 CP_1
l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, di rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
La aderendo a quanto sostenuto ed affermato dall'appellante CP_2
, ha chiesto di accogliere l'appello principale e, per l'effetto, ribadiva le Parte_1 conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Infine, ha chiesto di accogliere il secondo motivo di appello proposto CP_3 da nei confronti del e, in via subordinata, di Parte_1 CP_1 respingere il primo motivo con cui l'appellante deduce il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in ragione della esclusiva responsabilità in capo alla CP_2
nonché, in via di ulteriore subordine, di respingere il terzo motivo di appello
[...] sul mancato accertamento dell'obbligo di manleva di in favore del CP_2
. Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
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5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del e, di conseguenza, la responsabilità dello stesso, dando atto Parte_1 che il avrebbe affidato i lavori alla dopo aver stipulato il contratto Parte_1 CP_2 con l'Amministrazione in nome proprio. In particolare, deduce l'appellante che aveva ricevuto in subappalto dal i lavori di ripristino, eseguendo CP_2 Parte_1 detti lavori in totale autonomia, senza alcuna interferenza da parte del Parte_1 medesimo. Tali circostanze sono state messe in evidenza e non contestate dalla pag. 5/13 stessa Di conseguenza, l'appellante chiede la modifica della ricostruzione CP_2 operata dal primo giudice, alla luce del rapporto di subappalto tra Parte_1
e Valorizzando tale rapporto, sarebbe di tutta evidenza
[...] CP_2
l'esclusiva responsabilità della la quale avrebbe eseguito i lavori, in virtù CP_2 di un subappalto, in totale autonomia e senza ingerenze del . Parte_1
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante, contesta, nel merito, la ritenuta assenza di responsabilità in capo all'attore danneggiato. In particolare, sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dei fatti, escludendo la responsabilità del danneggiato attore e valorizzando la circostanza per cui lo stesso non avrebbe posto in essere alcuna violazione delle norme del codice della strada.
Sul punto, ribadisce che l'incidente si era verificato nei pressi dell'abitazione dello stesso attore, il quale, pertanto, doveva essere a conoscenza dell'esistenza della sconnessione stradale. Ciò avrebbe dovuto portare il primo giudice ad escludere o, comunque, a ritenere ridotta la responsabilità in capo all'esecutore dei lavori.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta, infine, che la sentenza nulla avrebbe statuito in ordine all'obbligo di manleva della consorziata a favore del . A sostegno della sussistenza di tale obbligo, CP_2 Parte_1
l'appellante evidenzia come risulti provata la circostanza che i lavori erano stati eseguiti in totale autonomia dalla che, peraltro, non ha contestato tale CP_2 circostanza.
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6. Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc sollevata dall'appellato Il gravame proposto dal risulta CP_1 Parte_1 sufficientemente specifico e dettagliato. L'obiezione secondo cui l'appellante non avrebbe indicato le parti della sentenza oggetto di gravame né le norme violate non può essere condivisa. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 342, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza
pag. 6/13 appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. S.U. n. 27199/2017, Rv. 645991-01; conf. Cass.
n. 13535/2018, Rv. 648722; Cass. n. 7675/2019). Nel caso di specie i punti della sentenza impugnata sono stati chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, cosi come sono stati chiaramente ricostruiti i fatti ed indicate le violazioni di legge.
7. Ciò posto, il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato. In proposito, è possibile affermare che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale di Controparte_5
società esecutrice dei lavori, per i danni subiti dall'attore, odierno
[...] appellato.
Il Tribunale ha affermato, in primo luogo, che viene in rilievo la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi nell'ambito di un cantiere stradale, per effetto della violazione dell'obbligo di custodia che incombe sull'appaltatore medesimo, il quale deve apporre e mantenere efficiente la relativa segnaletica e adottare tutte le cautele previste dal codice della strada.
Sul punto, è emerso dagli atti di causa che, pur essendo stata la ad CP_2 eseguire materialmente i lavori, la stessa ha operato su incarico di
[...]
. Quest'ultimo, infatti, ha partecipato, formalmente e Parte_1 sostanzialmente, alle commesse pubbliche, ha stipulato i contratti con l'amministrazione, in nome proprio e per conto delle imprese consorziate (tra cui
. Ne consegue, quindi, che lo stesso è, in ogni caso, CP_2 Parte_1 responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche qualora si avvalga di imprese consorziate per la materiale esecuzione delle stesse.
In virtù di tali considerazioni, appare opportuno mettere in rilievo la natura giuridica dell'appellante, che, appunto, si configura come . Secondo Parte_1 quanto previsto dall'art.2602 c.c., attraverso lo strumento del consorzio, si crea una organizzazione comune tra le imprese consorziate per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività. In tal senso, dunque, è possibile ritenere che ove il stipuli, in nome proprio e per conto delle consorziate, un contratto Parte_1 con un soggetto terzo, lo stesso debba, in ogni caso, rispondere, nei confronti del terzo, delle obbligazioni nascenti dal contratto. Ciò trova conferma nell'art. 2615,
pag. 7/13 comma 2, c.c., che sancisce la responsabilità solidale del e delle imprese Parte_1 consorziate per le obbligazioni assunte dal per conto dei singoli Parte_1 consorziati.
Non vi è dubbio che questa norma sia applicabile al caso di specie, dal momento che ha stipulato in nome proprio con EN il Parte_1 contratto di appalto teso alla realizzazione dei lavori di intervento in Lecce alla via
Varese n. 4, come risulta dalla Lettera Consegna Lavori e come sostenuto dallo stesso negli atti di causa, e, successivamente, abbia affidato lo svolgimento dei medesimi lavori alla società sua consorziata, la quale, peraltro, ha CP_2 ammesso di aver eseguito materialmente l'intervento sulla sede stradale.
Occorre inoltre evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'art. 2615, comma 2, c.c. è applicabile, non solo nell'ipotesi di responsabilità derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte dei consorziati, ma anche ai danni a terzi derivanti da condotte illecite poste in essere dagli stessi consorziati. Sul punto, infatti, la S.C. ha chiarito che “(…) il Parte_1 con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e, pertanto, assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. (…) se un terzo subisce un danno ingiusto provocato dall'esecuzione, da parte di una impresa consorziata, di opere – o servizi oggetto di un contratto di appalto stipulato dal , è pur sempre Parte_1 quest'ultimo a doverne rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di una attività imprenditoriale. (…) il
non solo può stipulare contratti in nome e per conto proprio, ma ad esso Parte_1 si debbono imputare direttamente non solo le obbligazioni nascenti dal contratto, ma anche quelle che discendono da una condotta illecita materialmente posta in essere da una impresa consorziata. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato che a norma dell'art. 2615 c.c., comma 2, 'rispondono in via solidale il fondo consortile e, quindi, il e la società consorziata, il cui conducente ha CP_6 provocato il danno in essere' ”. (Cfr. Cass. n.18235/2008; 16052/2020).
La fattispecie oggetto di controversia può, dunque, essere ricondotta all'ipotesi esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, come già osservato in precedenza, ha stipulato il contratto principale con EN in Parte_1
pag. 8/13 nome proprio e, successivamente, ha affidato l'esecuzione materiale dei lavori alla sua consorziata restando obbligato solidalmente con quest'ultima, non CP_2 solo per le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, ma anche per i danni derivanti dagli illeciti eventualmente commessi dalla consorziata.
A ciò deve aggiungersi che il , proprio in virtù dei profili di Parte_1 responsabilità sanciti dall'art. 2615 c.c., ha l'interesse a controllare le attività poste in essere dalle consorziate, al fine di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Da tanto deriva, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, il , pur affidando la materiale Parte_1 esecuzione dei lavori alla conserva il potere di controllare e ingerirsi CP_2 nell'attività di quest'ultima, proprio perché ha interesse ad assicurare, in questo caso nei confronti di EN, il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per l'intervento da eseguire e, dunque, l'esatto adempimento.
A sostegno di ciò, si può osservare come, dalla documentazione di causa, non risulti allegato alcun contratto di subappalto, più volte citato dall'appellante e anche dalla Emerge soltanto un “Rapportino lavori giornaliero” datato CP_2
13.8.2018, allegato da e dal quale risulta una sorta di resoconto dei CP_2 lavori effettuati dalla stessa CP_2
Tanto considerato in ordine al rapporto esistente tra il e la Parte_1 CP_2
e alle relative conseguenze in punto di responsabilità solidale, occorre, in ogni
[...] caso, considerare, come statuito dal Tribunale, che ove su una determinata area insista un cantiere per l'esecuzione dei lavori e tale area venga in ogni caso utilizzata per la circolazione, sussiste la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c., nonché a carico del soggetto proprietario della strada medesima o, comunque, del soggetto che ha la custodia della strada. In questo caso, è possibile osservare come il , anche da quanto risulta dalla Parte_1
Lettera Consegna Lavori del 19.10.2018, avendo assunto la qualifica di appaltatore, ha, allo stesso tempo, preso in custodia il bene oggetto dei lavori, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Lo stesso , in ogni caso, in virtù della natura Parte_1 giuridica del rapporto esistente con la consorziata ha conservato tali CP_2 obblighi di custodia e vigilanza sul bene medesimo, pur avendo affidato la materiale esecuzione dei lavori alla stessa CP_2
pag. 9/13 Poiché il costituisce una forma di organizzazione comune tra più Parte_1 imprese, tesa ad assicurare l'efficiente adempimento degli obblighi assunti, non risulta condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui il , una volta Parte_1 stipulato il contratto con EN e affidati i lavori a poteva disinteressarsi CP_2 totalmente dell'esecuzione degli lavori medesimi, liberandosi, in tal modo, da eventuali responsabilità per danni cagionati a terzi dalla sua consorziata.
Per di più, è possibile osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto di non poter escludere la sussistenza del dovere di custodia in capo al soggetto che consegna l'immobile per l'esecuzione dei lavori, a meno che ciò non risulti da una documentata e completa cessione del controllo materiale della cosa, unitamente alla prova del caso fortuito. Nello specifico, la Corte di Cassazione tanto ha chiarito: “Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di “garanzia” semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo”, così finendo “per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose”, di cui invece, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il “custode” è sgravato soltanto se sussiste il caso fortuito e se – nella ineludibile traduzione processuale della regola sostanziale – questo è provato dal custode stesso”, mettendo, poi, in risalto che: “A ben guardare, non è invero sostenibile che la “consegna” dell'immobile perché siano eseguiti i lavori equivalga alla “consegna” del ruolo di custode verso i terzi, perché questo costituirebbe – formalmente schermato, come già detto, dalla questione dell'autonomia – un contrattuale esonero da responsabilità nei confronti, però, di chi del negozio non è parte. Significativamente è stato di recente affermato – in riferimento al genus dell'appalto d'opera, e quindi non soltanto per l'appalto di opere pubbliche che “la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato” proprio perché “tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto.” (Cfr. Cass. 7553/2021).
pag. 10/13 Ne consegue, quindi, che, nel caso di specie, si profila chiaramente la responsabilità solidale del e della consorziata Parte_1 CP_2 per il danno subito dall'utente della strada, con conseguente rigetto del
[...] motivo teso ad ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo all'appellante.
8. Anche il secondo motivo di appello risulta privo di fondamento. L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del danneggiato, osservando che questi non aveva tenuto condotte in violazione del codice della strada, e non considerando, invece, che l'incidente si era verificato a pochi metri dall'abitazione dell'attore, il quale, dunque, doveva essere a conoscenza della disconnessione stradale.
Tuttavia, dagli atti di causa, è possibile desumere che, in primo luogo, il non risiedeva alla via Varese, strada dell'incidente, bensì in via Lupiae a CP_1 decorrere dal 26 aprile 2016, come risulta dal certificato storico di residenza dallo stesso prodotto. In secondo luogo, risulta dagli atti e, in particolare, anche dalla
Lettere Consegna Lavori prodotta dalla che i lavori sulla via Varese CP_2 dovevano terminare in data 13.8.2018. Il cantiere, invece, era ancora aperto alla data del 15.8.2018, giorno in cui si è verificato l'incidente. Tanto trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dagli Agenti della Polizia locale, che, intervenuti sul posto dopo l'incidente, tanto rilevavano: “all'altezza del civ. 4 di via Varese si accertava la presenza di una traccia riconducibile a lavori per conto di “EN”; la traccia nel tratto c/o il civ. 4 lato dx della carreggiata proveniente da v.le A. Moro si presentava colmata da breccia ma sprofondata di circa 20 cm rispetto al piano stradale per una lunghezza di circa mt. 1,00 e larga 80 cm circa”.
Da tali dichiarazioni emerge, dunque, non solo che, alla data dell'incidente il cantiere era ancora aperto, ma anche che la “traccia” riconducibile ai lavori per conto di EN era stata colmata da una breccia, ma era sprofondata di circa 20 cm rispetto al piano stradale. Come correttamente rilevato dal primo giudice, dunque,
l'avvallamento creatosi all'interno della “traccia”, in considerazione della sua ubicazione, era oggettivamente poco visibile, a prescindere dalla fascia oraria in cui veniva percorso il tratto di strada in questione.
In virtù di tutti gli elementi messi in evidenza, dunque, è possibile affermare che la suddetta anomalia non appariva ragionevolmente prevedibile ed evitabile da pag. 11/13 parte del danneggiato, il quale, dunque, non ha tenuto una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta omissiva di e In tal senso, è possibile osservare come la Suprema Corte Parte_1 CP_2 abbia chiarito la differenza tra condotta negligente e condotta imprevedibile del danneggiato, specificando che: “la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile” (Cfr. Cass. 35558/2022). Nel caso di specie, oltre a non poter ritenere la condotta dell'appellato negligente o imprudente e, quindi, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., non può neppure qualificarsi la stessa come non prevedibile o prevenibile e, quindi, idonea ad escludere la responsabilità del custode. Per di più, la circostanza per cui l'incidente si sarebbe verificato in prossimità dell'abitazione del figlio dell'appellato non appare, di per sé, sufficiente per ritenere conoscibile o conosciuta, da parte del danneggiato, l'anomalia del manto stradale e la sua esatta collocazione (Cfr. Cass. 14908/2019).
9. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, con il quale l'appellante censura la omessa pronuncia sulla domanda di manleva del da parte di Parte_1
In primo luogo, tale domanda risulta generica, in quanto appena CP_2 accennata nella comparsa di costituzione in primo grado, senza alcuna indicazione in ordine alla fonte, né tanto meno alla portata, della dedotta obbligazione di garanzia. Non risulta prodotto alcun contratto o documentazione utile dalla quale possa farsi discendere un obbligo di manleva in capo alla società a CP_2 favore del . Considerato, al contrario, che quest'ultimo ha stipulato il Parte_1 contratto di appalto in nome proprio, ma anche per conto dell'impresa consorziata,
e che, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c., nell'ipotesi di danni a terzi derivanti da condotte illecite materialmente poste in essere dai consorziati, vige un regime di responsabilità solidale tra e consorziate, alcun obbligo di manleva può Parte_1 ritenersi configurabile nel caso di specie.
10. Quanto al regolamento delle spese del grado, atteso il rigetto dell'impugnazione, i rapporti tra l'appellante e l'appellato vanno regolati in CP_1 base al principio della soccombenza;
in ordine ai rapporti tra , da una Parte_1 parte, e e dall'altra, occorre tenere conto che l'appellante CP_2 CP_3
pag. 12/13 risulta soccombente nei confronti delle anzidette appellate limitatamente al primo ed al terzo motivo di gravame e che sul secondo motivo di appello vi è stata adesione delle appellate medesime.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte che ha proposto l'appello, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le medesime impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1664/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 31.5.2023, proposto da Parte_1
nei confronti di , e
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore dell'appellato , in complessivi € Controparte_1
3.000,00, e in favore di e in euro CP_2 Controparte_3
2.000 ciascuna, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. VA Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale.
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