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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 522 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato CANTAVENERA Parte_1
GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato non costituito - All'udienza del 15/05/2025 il procuratore dell'appellante ha chiesto la concessione di un termine per la notifica dell'atto di appello riportandosi, in subordine, alle conclusioni ivi riportate. Fatto e Diritto Con la sentenza n. 527/2022 del 1°.12.2022 il Tribunale di Trapani ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 19/0234 del 23.09.2019 notificatagli dall' Controparte_1
di con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 7.930,00 a titolo
[...] CP_1 di sanzione amministrativa per l'accertata violazione dell'art. 3 comma 3 d.l. n. 12/2022 in relazione alle prestazioni di lavoro non regolarizzato rese da due lavoratori rinvenuti intenti a svolgere attività lavorativa presso la sede aziendale in occasione dell'accesso ispettivo effettuato il 5.12.2014; in particolare il Tribunale ha ritenuto che, mediante la successiva regolarizzazione dei lavoratori indicati, effettuata senza alcuna riserva, il avesse prestato acquiescenza ai rilievi Pt_1 ispettivi. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 4.06.2023, chiedendone la riforma.
1 L' non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 15/05/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello va dichiarato improcedibile avendo il procuratore dell'appellante dichiarato, in udienza, di non aver provveduto alla notifica del ricorso in appello, chiedendo altresì la concessione di un nuovo termine per l'adempimento di tale incombente. Giova a tal proposito richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 20604/2008 (seguita da numerose conformi, tra le quali, da ultimo, nell'ambito della Sezione Lavoro, ord. n. 27079 del 2020; ord. n. 14839 del 2018, ord. n. 16319 del 2014; Cass., n. 20613 del 2013 ed ancora, Cass. n. 6876 del 2015, con riguardo ad un procedimento di appello;
Cass. n. 17325/2016, con riguardo all'opposizione di cui all'art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012), che, innovando il precedente prevalente orientamento, ha affermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello, così come l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur tempestivamente proposti nel termine previsto dalla legge, sono improcedibili ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, assegnare alla parte un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga;
si determinano infatti, secondo le Sezioni Unite, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. Criterio decisivo per l'adozione dell'indicata soluzione è stato, per le Sezioni Unite in discorso, la massima valorizzazione della ragionevole durata del processo, elevata a rango di principio costituzionale (art. 111 Cost.) e sopranazionale (art. 6 CEDU), tanto da imporre all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (così Cass. SS.UU. n. 20604/2008 in motivazione, che richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 4636 del 2007). In difetto di costituzione della parte appellata nulla va disposto sulle spese, che restano a carico della parte appellante.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 527/2022 resa il 1°.12.2022 dal Tribunale di Pt_1
Trapani. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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