CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
SC RI, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2020 depositato il 29/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
3 e pubblicata il 17/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T301390 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 17/2020 del 5/12/2019 la C.T.P. di Ascoli Piceno respingeva il ricorso presentato dal
Legale Rappresentante della soc. “Ricorrente_1” srl avverso avviso di accertamento nr. TQ303T301390/2018 emesso a fini IVA e altro dalla Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, per la parte in cui veniva accertato debito d'imposta sul valore aggiunto per ritenuta indetraibilità, per difetto di inerenza, di costi sostenuti nell'anno 2014 per canoni di leasing, in relazione al contratto n.06075626, relativo ad immobile sito in Indirizzo_1, dati_catastali
L'accertamento determinava debito d'imposta sul valore aggiunto di euro 34.261,94 e traeva origine da accertamento effettuato nei confronti della soc. “Società_1” srl per il periodo d'imposta 2014, società il cui patrimonio immobiliare era confluito per scissione totale nella “Ricorrente_1” srl.
Il Ricorrente aveva rappresentato di essere divenuto titolare del contratto per una serie di operazioni straordinarie, intervenute all'interno del gruppo di società di cui la “Ricorrente_1” srl faceva parte;
che il contratto era divenuto di titolarità della “Società_1” srl per effetto di un patto di subentro richiesto dalla società di leasing, patto cui era collegato anche l'obbligo di procedere a proprie spese alla liberazione dell'immobile; che nelle more del subentro l'immobile veniva abusivamente occupato da un terzo soggetto, ragione per cui la “Società_1” srl non aveva potuto utilizzarlo, ma aveva dovuto agire legalmente;
che ottenuta la liberazione dell'immobile lo stesso era stato locato , con iscrizione a bilancio dei relativi ricavi assoggettati ad IVA e correlati ai canoni pagati.
Nel merito il primo Giudice statuiva : ” L'art. 19 del DPR n. 633/1972 statuisce che … è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa … opera la detrazione quando vi sia correlazione tra attività esercitata e i beni/servizi acquistati
… la strumentalità del bene all'attività di impresa deve essere verificata in concreto … l'onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per il diritto alla detrazione è a carico del soggetto che tale diritto intende fare valere …nel caso di specie deve evidenziarsi che il Contribuente non ha fornito la prova della strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa ed anzi la circostanza per cui non sono stati correlati ricavi nell'anno 2014 né per gli anni successivi e che la società stessa non abbia dedotto i canoni di leasing ai fini delle imposte dirette sono elementi che dimostrano la non inerenza del costo .”
Rigettava pertanto il ricorso della società, con condanna alle spese.
Con atto di appello datato 16/10/2020 ricorreva la Società lamentando, sotto il profilo di vizio motivazionale,
l'erroneità della decisione del primo Giudice, che non aveva tenuto in considerazione l'attività esercitata dalla società, esercente “ acquisto, vendita, gestione e locazione non finanziaria affitto di beni immobili, di aziende, di singoli rami aziendali” , la natura dell'immobile oggetto del contratto di leasing “ categoria catastale
D/8 grandi negozi/centri commerciali”, né che l'immobile, una volta liberato dall'occupazione abusiva che ne aveva impedito il possesso da parte della Società, era stato immediatamente destinato dalla Società all'esercizio della propria attività caratteristica, comportando ricavi imponibili regolarmente iscritti a bilancio.
Lamentava altresì che la decisione si poneva in contrasto con il principio della neutralità dell 'IVA, per il quale il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni.
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese
Con atto di controdeduzione l'Ufficio ribadiva la correttezza della decisione, perché la Società non aveva dimostrato il fatto costitutivo del diritto alla detrazione e cioè la correlazione tra la attività del soggetto passivo ed i beni o servizi acquistati : a tal fine , secondo l'Ufficio, è condizione necessaria che i costi sostenuti siano relativi ad un bene incardinato nel ciclo produttivo conducente ad operazioni imponibili, poiché ciò che conta
è l'effettivo utilizzo dell'immobile in argomento, dovendo la strumentalità del bene essere verificata in concreto, tenendo conto dell'effettiva destinazione dell'immobile in rapporto all'attività d'impresa.
Nel caso in esame l'immobile per tutto l'anno 2014 non era mai stato utilizzato dalla Ricorrente.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
La causa è stata discussa e decisa nell'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società appare fondato e merita accoglimento.
Invero, questa Corte ricorda che costituisce costante insegnamento della S.C. in tema di quanto disposto dall'art. 19 D.P.R. n. 633/1972 che, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto inserimento nell'attività d'impresa : la detrazione d'imposta può infatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo ad esempio alle attività di carattere preparatorio, purchè però finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica ( cfr. tra le tante : Cass. Ord. N. 7440 del
17/3/2021; Cass. N. 18475 del 21/9/2016; Cass. N. 23994 del 3/10/2018) .
Secondo tale insegnamento “ ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre anzitutto che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione.
A tal fine la giurisprudenza unionale fornisce utili parametri di riscontro come, ad esempio, la natura del bene, il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto del bene ed il suo uso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all'impiego effettivo del bene, il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene normalmente esercitata l'attività economica;
occorre poi che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in accezione ampia ( come ha fatto la Corte di Giustizia a proposito della decisione di un soggetto passivo di non dare concreto inizio all'attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi )” ( cfr. Cass. Ord. N. 7440 del 17/3/2021)
Fatta questa premessa, nella fattispecie in esame, rilevato che non è mai stato messo in discussione alcun elemento di fatto relativo alla effettività dei canoni di leasing fatturati e/o al loro reale pagamento e/o alla loro pertinenza all'immobile successivamente locato e ritenuto “inerente” all'attività della società a far data dal marzo 2015, si osserva che il primo Giudice apparentemente ometteva del tutto di valutare una serie di elementi portati dalla Società a sostegno della prova dell'”inerenza” dei costi sopportati, pur nel difetto dell'attuale diretto impiego del bene nel ciclo produttivo e, precisamente : il fatto che il mancato utilizzo del bene è risultato indipendente dalla volontà della Società, che dimostrava di averne recuperato il possesso solo a seguito di contenzioso, l'attività caratteristica della società, la natura dell'immobile, l'effettivo inserimento dello stesso nel ciclo produttivo in tempi immediatamente successivi al recuperato possesso, valorizzando il solo dato oggettivo che l'immobile non aveva prodotto ricavi nel periodo d'imposta e che la
Società non aveva ritenuto di portare in detrazione IRES gli importi dei canoni pagati, circostanza quest'ultima che appare sinceramente assai poco significativa in relazione al tema di prova in esame. Tanto premesso, ritiene questa Corte che, contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, la Società abbia offerto prova del tutto adeguata dell'inerenza dei costi sopportati in relazione all'immobile e, conseguentemente, della detraibilità dell'imposta versata , spettando eventualmente ulteriormente all'Ufficio portare altri elementi a sostegno della propria tesi.
La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'Appello e compensa le spese del giudizio per entrambi i gradi
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
SC RI, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2020 depositato il 29/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
3 e pubblicata il 17/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T301390 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 17/2020 del 5/12/2019 la C.T.P. di Ascoli Piceno respingeva il ricorso presentato dal
Legale Rappresentante della soc. “Ricorrente_1” srl avverso avviso di accertamento nr. TQ303T301390/2018 emesso a fini IVA e altro dalla Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, per la parte in cui veniva accertato debito d'imposta sul valore aggiunto per ritenuta indetraibilità, per difetto di inerenza, di costi sostenuti nell'anno 2014 per canoni di leasing, in relazione al contratto n.06075626, relativo ad immobile sito in Indirizzo_1, dati_catastali
L'accertamento determinava debito d'imposta sul valore aggiunto di euro 34.261,94 e traeva origine da accertamento effettuato nei confronti della soc. “Società_1” srl per il periodo d'imposta 2014, società il cui patrimonio immobiliare era confluito per scissione totale nella “Ricorrente_1” srl.
Il Ricorrente aveva rappresentato di essere divenuto titolare del contratto per una serie di operazioni straordinarie, intervenute all'interno del gruppo di società di cui la “Ricorrente_1” srl faceva parte;
che il contratto era divenuto di titolarità della “Società_1” srl per effetto di un patto di subentro richiesto dalla società di leasing, patto cui era collegato anche l'obbligo di procedere a proprie spese alla liberazione dell'immobile; che nelle more del subentro l'immobile veniva abusivamente occupato da un terzo soggetto, ragione per cui la “Società_1” srl non aveva potuto utilizzarlo, ma aveva dovuto agire legalmente;
che ottenuta la liberazione dell'immobile lo stesso era stato locato , con iscrizione a bilancio dei relativi ricavi assoggettati ad IVA e correlati ai canoni pagati.
Nel merito il primo Giudice statuiva : ” L'art. 19 del DPR n. 633/1972 statuisce che … è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa … opera la detrazione quando vi sia correlazione tra attività esercitata e i beni/servizi acquistati
… la strumentalità del bene all'attività di impresa deve essere verificata in concreto … l'onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per il diritto alla detrazione è a carico del soggetto che tale diritto intende fare valere …nel caso di specie deve evidenziarsi che il Contribuente non ha fornito la prova della strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa ed anzi la circostanza per cui non sono stati correlati ricavi nell'anno 2014 né per gli anni successivi e che la società stessa non abbia dedotto i canoni di leasing ai fini delle imposte dirette sono elementi che dimostrano la non inerenza del costo .”
Rigettava pertanto il ricorso della società, con condanna alle spese.
Con atto di appello datato 16/10/2020 ricorreva la Società lamentando, sotto il profilo di vizio motivazionale,
l'erroneità della decisione del primo Giudice, che non aveva tenuto in considerazione l'attività esercitata dalla società, esercente “ acquisto, vendita, gestione e locazione non finanziaria affitto di beni immobili, di aziende, di singoli rami aziendali” , la natura dell'immobile oggetto del contratto di leasing “ categoria catastale
D/8 grandi negozi/centri commerciali”, né che l'immobile, una volta liberato dall'occupazione abusiva che ne aveva impedito il possesso da parte della Società, era stato immediatamente destinato dalla Società all'esercizio della propria attività caratteristica, comportando ricavi imponibili regolarmente iscritti a bilancio.
Lamentava altresì che la decisione si poneva in contrasto con il principio della neutralità dell 'IVA, per il quale il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni.
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese
Con atto di controdeduzione l'Ufficio ribadiva la correttezza della decisione, perché la Società non aveva dimostrato il fatto costitutivo del diritto alla detrazione e cioè la correlazione tra la attività del soggetto passivo ed i beni o servizi acquistati : a tal fine , secondo l'Ufficio, è condizione necessaria che i costi sostenuti siano relativi ad un bene incardinato nel ciclo produttivo conducente ad operazioni imponibili, poiché ciò che conta
è l'effettivo utilizzo dell'immobile in argomento, dovendo la strumentalità del bene essere verificata in concreto, tenendo conto dell'effettiva destinazione dell'immobile in rapporto all'attività d'impresa.
Nel caso in esame l'immobile per tutto l'anno 2014 non era mai stato utilizzato dalla Ricorrente.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
La causa è stata discussa e decisa nell'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società appare fondato e merita accoglimento.
Invero, questa Corte ricorda che costituisce costante insegnamento della S.C. in tema di quanto disposto dall'art. 19 D.P.R. n. 633/1972 che, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto inserimento nell'attività d'impresa : la detrazione d'imposta può infatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo ad esempio alle attività di carattere preparatorio, purchè però finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica ( cfr. tra le tante : Cass. Ord. N. 7440 del
17/3/2021; Cass. N. 18475 del 21/9/2016; Cass. N. 23994 del 3/10/2018) .
Secondo tale insegnamento “ ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre anzitutto che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione.
A tal fine la giurisprudenza unionale fornisce utili parametri di riscontro come, ad esempio, la natura del bene, il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto del bene ed il suo uso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all'impiego effettivo del bene, il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene normalmente esercitata l'attività economica;
occorre poi che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in accezione ampia ( come ha fatto la Corte di Giustizia a proposito della decisione di un soggetto passivo di non dare concreto inizio all'attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi )” ( cfr. Cass. Ord. N. 7440 del 17/3/2021)
Fatta questa premessa, nella fattispecie in esame, rilevato che non è mai stato messo in discussione alcun elemento di fatto relativo alla effettività dei canoni di leasing fatturati e/o al loro reale pagamento e/o alla loro pertinenza all'immobile successivamente locato e ritenuto “inerente” all'attività della società a far data dal marzo 2015, si osserva che il primo Giudice apparentemente ometteva del tutto di valutare una serie di elementi portati dalla Società a sostegno della prova dell'”inerenza” dei costi sopportati, pur nel difetto dell'attuale diretto impiego del bene nel ciclo produttivo e, precisamente : il fatto che il mancato utilizzo del bene è risultato indipendente dalla volontà della Società, che dimostrava di averne recuperato il possesso solo a seguito di contenzioso, l'attività caratteristica della società, la natura dell'immobile, l'effettivo inserimento dello stesso nel ciclo produttivo in tempi immediatamente successivi al recuperato possesso, valorizzando il solo dato oggettivo che l'immobile non aveva prodotto ricavi nel periodo d'imposta e che la
Società non aveva ritenuto di portare in detrazione IRES gli importi dei canoni pagati, circostanza quest'ultima che appare sinceramente assai poco significativa in relazione al tema di prova in esame. Tanto premesso, ritiene questa Corte che, contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, la Società abbia offerto prova del tutto adeguata dell'inerenza dei costi sopportati in relazione all'immobile e, conseguentemente, della detraibilità dell'imposta versata , spettando eventualmente ulteriormente all'Ufficio portare altri elementi a sostegno della propria tesi.
La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'Appello e compensa le spese del giudizio per entrambi i gradi