TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT. PAOLA SCARABOTTI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1449/2021
Promossa da:
, (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pieretti
- attrice opponente - contro
, (P.I. ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2
Geom. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Fernando Fenili
- convenuta opposta - avente per oggetto: Altri contratti atipici (Codice 143999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte per l'udienza 15.1.2024) per parte attrice opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte: ➢ Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del CP_1
1 contratto e conseguentemente dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021; ➢ In denegata ipotesi, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di alla Controparte_2 Controparte_1
a titolo di corrispettivo stante la mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte
[...]
o, in ogni caso, accertare l'importo del corrispettivo dell'opera prestata ed operarne la riduzione in forza dei predetti vizi e difetti e, per l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021; ➢ In ogni caso, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_1 subendi dall'odierna attrice, quantificati in Euro 10.139,70 oltre Iva, o nella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e, per l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, inogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021; ➢ In ogni caso, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare ildecreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021, in forza della rinuncia operata dalla all'applicazione degli Controparte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2002; ➢ Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore di tutti gli onorari che dichiara di non avere riscosso e delle spese che dichiara di aver integralmente anticipato”; per parte convenuta opposta: “1. Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca confermare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 R.G. 414/2021 e insiste per la concessione della provvisoria esecuzione;
2. Per l'effetto, respingere la spiegata opposizione, sia con riferimento alla richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto, sia riguardo alla richiesta risarcitoria, 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (in seguito anche Controparte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 171/2021 e r.g. n. 414/2021, emesso CP_2 dal Tribunale di Lucca il 4.2.2021, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €
15.372,00 oltre interessi e spese del procedimento a favore di Controparte_1
(in seguito anche a titolo di somme dovute per lavori di asfaltatura e di CP_1
movimento terra eseguiti, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti, presso il parcheggio di Lucca, San Concordio, Via Urbiciani. Assumeva l'opponente che i lavori svolti erano
2 difettosi e pertanto il contratto di appalto era da ritenersi risolto e nulla era dovuto alla opposta. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per i lavori svolti non a regola d'arte, avendo dovuto affidare ad altra ditta i lavori di ripristino.
Concludeva per la revoca del d.i. opposto e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta replicando che, nonostante il titolare avesse CP_1 evidenziato al personale di l'esistenza di vizi del fondo sul quale doveva essere steso il CP_2 manto bituminoso, l'aveva invitato a procedere con i lavori così come pure il giorno CP_2
fissato per la stesa del bitume era stato invitato a procedere sebbene le condizioni metereologiche fossero avverse;
deduceva inoltre che i vizi dell'opera erano stati denunciati nel corso di un sopralluogo ma considerati di lieve entità e, in ogni caso, tenuto conto delle condizioni sfavorevoli in cui aveva operato, il risultato finale doveva essere considerato accettabile;
contestava infine la domanda riconvenzionale ritenendo che prima di affidare a terzi il ripristino avrebbe dovuto essere esperito l'ATP; concludeva, pertanto, per la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese di lite.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi.
All'udienza cartolare del 17.7.2023 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, veniva fissata la discussione della causa al 15.1.2024 con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto infra. È infondata la domanda riconvenzionale.
1. Sulla esecuzione dei lavori nel cantiere posto nel parcheggio di Via Urbiciani in Lucca,
San Concordio
L'attrice opponente contesta alla che i lavori effettuati presso il cantiere di Via CP_1
Urbiciani, consistenti nella asfaltatura di una area di parcheggio, siano stati eseguiti in ritardo, non a regola d'arte e con l'utilizzo di meno personale rispetto a quello previsto e che, pertanto, l'importo di cui alla fattura non è dovuto. Alla denuncia dei vizi, avvenuta sia verbalmente che con pec del 18.12.2020 (v. doc. n. 3 di parte opponente: “con manto assolutamente non uniforme, con evidenti toppe di asfalto, inversione delle pendenze di scolo
3 delle acque rispetto al piano della fondazione realizzato e piani finali con evidenti avvallamenti che creano pozzanghere”), era seguito l'immediato riscontro di che CP_1
considerava accettabile il risultato finale tenuto conto del meteo avverso.
Nulla quaestio, pertanto, sulla tempestività della denuncia dei vizi.
Quanto alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti come contratto d'opera o come appalto, assumono rilievo le dimensioni dell'impresa, l'utilizzazione della propria organizzazione per il compimento dell'opera o servizio e l'assunzione del rischio. Nel caso di specie, l'appaltatore non è una piccola impresa individuale ma una ditta che, seppure di natura personale, presenta una propria organizzazione cui è affidata l'esecuzione delle opere commissionate, come attesta la presenza di due dipendenti. Inoltre, “ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore (Cass., Sez. 2, 12 dicembre 1995, n. 12727)” (Cass.
27258/2017).
Non sono emersi, in corso di causa, elementi da cui desumere che si sia riservata CP_2
l'organizzazione del lavoro relativo all'opera commissionata, sicchè, anche per tutti gli aspetti sopra evidenziati, deve ritenersi che le parti abbiano voluto concludere un contratto d'appalto.
Il comportamento di desumibile dalla pec del 18.12.2020 e da quella successiva del CP_2
23.12.2020 (doc. n. 5 di parte opponente) non attesta il gradimento dell'opera ed esclude una sua accettazione tacita per “facta concludentia” (Cass. n. 13224/2019). In mancanza di accettazione, qualora il committente abbia tempestivamente denunciato i vizi, è onere dell'appaltatore che agisce per il pagamento, fornire la prova dell'esatto adempimento, secondo il principio generale dell'art. 2697 c.c.
Valga, in proposito, il richiamo ai precedenti di legittimità “per i quali (cfr. Cass. n. 936/2010) in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con
4 prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere – allorchè il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n.
19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilita' fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacchè l'articolo 1667 c.c., indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Ne consegue che nel caso di specie, in assenza di un'accettazione dell'opera da parte del committente, a fronte dell'allegazione del (OMISSIS) della presenza di vizi realizzativi, era appunto onere dell'appaltatore dimostrare invece la corretta esecuzione dell'opera” (Cass. n. 80/2018).
Era, dunque, onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'incarico CP_1 ricevuto, che l'opera era stata eseguita a regola d'arte e/o che i difetti riscontrati dovevano essere riferiti a cause alla stessa non imputabili.
A tale proposito, la ditta opposta, pur allegando che i difetti dell'asfaltatura non erano dipesi da una cattiva esecuzione ma da un fondo non predisposto uniformemente e da condizioni meteorologiche avverse, non ha dato seguito a tale assunto in termini probatori.
Dall'istruttoria infatti non è emerso con certezza quale fosse lo stato del fondo sul quale è stato steso il manto bituminoso né quanto le condizioni meteorologiche fossero avverse.
Sullo stato del fondo, il teste dipendente con mansioni di Direttore Testimone_1 CP_2
Tecnico di Cantiere, ha dichiarato rispondendo a prova contraria sui capitoli articolati nelle seconde memorie istruttorie da “non è vero che il fondo di posa era totalmente CP_1 fuori pendenza ma c'erano solo piccole zone;
il fondo non era dissestato in quanto di ghiaia che poi andava coperto con l'asfalto; il ha eseguito i lavori a modo suo e non avendo CP_1
5 interpretato bene le quote, successivamente ha dovuto fresare l'asfalto nella CP_3
zona dei cordoli (v. verbale ud. 9.1.2023); il teste , dipendente quale Capocantiere, ha dichiarato, Testimone_2 CP_2
rispondendo a prova contraria sui capitoli articolati nelle seconde memorie istruttorie da
“no non è vero;
il fondo era rullato e compattato e con le pendenze già tirate;
era CP_1 un parcheggio e quindi il fondo doveva essere fatto a modo;
prima di andare con l'asfalto siamo andati con la Direzione Lavori e abbiamo visto che andava tutto bene;
(ADR avv.
Fenili:) il fondo era pronto per l'asfaltatura” (v. verbale ud. 13.3.2023).
In merito alle condizioni metereologiche, lo stesso teste ha riferito che “il primo viaggio
(n.d.r. del bitume) è stato fatto tra le 10:30/11:00; abbiamo aspettato perché il tempo non era buono stava piovigginando”, ribadendo che “abbiamo aspettato che spiovesse tanto che il primo carico è stato fatto alle 10:30 circa;
(ADR avv. Pieretti:) io so che lasciava Tes_1
fare a non credo proprio che abbia imposto qualcosa a (v. verbale CP_1 Tes_1 CP_1
ud. 13.3.2023); il teste ha riferito: “posso dire che le lavorazioni sono state eseguite in condizioni Tes_1 meteo non avverse che quindi consentivano quelle lavorazioni;
non era sotto zero né c'era pioggia battente” (v. verbale ud. 9.1.2023);
Di contro il teste , dipendente sullo stato del fondo, ha dichiarato: “sì Tes_3 CP_1
è vero;
abbiamo constatato insieme io con lo stato del fondo da asfaltare;
è una CP_1 prassi, una cosa che si fa normalmente;
abbiamo “biffato” insieme il terreno ovvero abbiamo rilevato il piano con le corde” e sulle condizioni metereologiche ha affermato: “ricordo che la mattina che bisognava fare l'asfalto fine eravamo in magazzino e come tutte le mattine quando è brutto tempo se ne parlò e chiamò al telefono in viva voce il CP_1 Tes_1
dicendo che date le condizioni meteo non era il caso di fare il lavoro ma lui ha insistito che venisse fatto e mi pare che disse che se non veniva fatto il lavoro non sarebbero state Tes_1 pagate le giornate precedenti. … eravamo tutti lì e veniva giù molta acqua;
sin dal mattino non c'erano le condizioni meteo per fare quel lavoro” (v. verbale ud. 9.1.2023).
Dalle contrastanti testimonianze sopra trascritte non è, dunque, possibile pervenire alla verità dei fatti e, in ogni caso, resta il fatto che non solo non ha dimostrato di aver CP_1 adempiuto esattamente la prestazione ma l'inesattezza della stessa, eccepita dalla committenza e comprovata, non appare neppure riconducibile a causa non imputabile a
6 essendo la non imputabilità dei vizi rimasta priva di prova atteso che CP_1
verosimilmente il fondo sul quale è stato steso il bitume era regolare altrimenti CP_1
avrebbe dovuto contestare subito la circostanza e persino rifiutare la prestazione ben sapendo, nella sua qualità di esperto/appaltatore, che, in caso contrario, avrebbe dovuto operare in modo di non incorrere in vizi;
ugualmente avrebbe dovuto rifiutare la prestazione della stesura del bitume se le condizioni metereologiche fossero state effettivamente proibitive, come sostenuto senza però offrire la relativa prova, ad es. tramite il deposito dei dati pluviometrici;
tutto ciò in mancanza di una qualsiasi manleva da parte della committenza
(poco importa se promessa).
La mancata accettazione dell'opera in conseguenza dei difetti lamentati abilita ai sensi dell'art. 1665 ult. co. c.c. - espressione della regola generale di cui all'art. 1460 c.c., secondo
Cass. n. 19146/2013, sopra citata - a rifiutare il pagamento del compenso.
Da ciò deriva che la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 1/2021, oggetto dell'ingiunzione di pagamento per € 15.372,00, non è fondata, conseguendone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulla domanda riconvenzionale
L'attrice opponente ha chiesto il risarcimento dei danni per il ripristino del manto stradale, avendo incaricato la ditta Endiasfalti spa di provvedere alla asfaltatura, all'inserimento di tre caditoie e al ripristino della segnaletica.
Invero, non ha provato l'effettiva entità del pregiudizio subito (a tal fine non può essere CP_2
richiamata la fattura del terzo successivamente intervenuto, del cui pagamento peraltro è assente la prova) nè la causale derivazione dai difetti lamentati.
Così è a dirsi, in particolare, per le spese di ripristino del manto di asfalto del parcheggio, poiché non è dato conoscere se ciò sia eziologicamente da collegarsi alla necessità di ripristinare la piena funzionalità della cosa rifacendo tutto il manto oppure sia stata una deliberata scelta della committente, sicchè le spese non possono essere sic et simpliciter addossate alla appaltatrice la quale, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, ne ha contestato e respinto la richiesta.
3. Le spese di giudizio
Le spese di giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del G.O.T. Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 12 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott. Paola Scarabotti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT. PAOLA SCARABOTTI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1449/2021
Promossa da:
, (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pieretti
- attrice opponente - contro
, (P.I. ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2
Geom. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Fernando Fenili
- convenuta opposta - avente per oggetto: Altri contratti atipici (Codice 143999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte per l'udienza 15.1.2024) per parte attrice opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte: ➢ Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del CP_1
1 contratto e conseguentemente dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021; ➢ In denegata ipotesi, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di alla Controparte_2 Controparte_1
a titolo di corrispettivo stante la mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte
[...]
o, in ogni caso, accertare l'importo del corrispettivo dell'opera prestata ed operarne la riduzione in forza dei predetti vizi e difetti e, per l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021; ➢ In ogni caso, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_1 subendi dall'odierna attrice, quantificati in Euro 10.139,70 oltre Iva, o nella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo e, per l'effetto, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, inogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021; ➢ In ogni caso, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare ildecreto ingiuntivo n. 172/2021 – R.G. 414/2021, in forza della rinuncia operata dalla all'applicazione degli Controparte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2002; ➢ Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore di tutti gli onorari che dichiara di non avere riscosso e delle spese che dichiara di aver integralmente anticipato”; per parte convenuta opposta: “1. Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca confermare il decreto ingiuntivo n. 172/2021 R.G. 414/2021 e insiste per la concessione della provvisoria esecuzione;
2. Per l'effetto, respingere la spiegata opposizione, sia con riferimento alla richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto, sia riguardo alla richiesta risarcitoria, 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (in seguito anche Controparte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 171/2021 e r.g. n. 414/2021, emesso CP_2 dal Tribunale di Lucca il 4.2.2021, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €
15.372,00 oltre interessi e spese del procedimento a favore di Controparte_1
(in seguito anche a titolo di somme dovute per lavori di asfaltatura e di CP_1
movimento terra eseguiti, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti, presso il parcheggio di Lucca, San Concordio, Via Urbiciani. Assumeva l'opponente che i lavori svolti erano
2 difettosi e pertanto il contratto di appalto era da ritenersi risolto e nulla era dovuto alla opposta. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per i lavori svolti non a regola d'arte, avendo dovuto affidare ad altra ditta i lavori di ripristino.
Concludeva per la revoca del d.i. opposto e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta replicando che, nonostante il titolare avesse CP_1 evidenziato al personale di l'esistenza di vizi del fondo sul quale doveva essere steso il CP_2 manto bituminoso, l'aveva invitato a procedere con i lavori così come pure il giorno CP_2
fissato per la stesa del bitume era stato invitato a procedere sebbene le condizioni metereologiche fossero avverse;
deduceva inoltre che i vizi dell'opera erano stati denunciati nel corso di un sopralluogo ma considerati di lieve entità e, in ogni caso, tenuto conto delle condizioni sfavorevoli in cui aveva operato, il risultato finale doveva essere considerato accettabile;
contestava infine la domanda riconvenzionale ritenendo che prima di affidare a terzi il ripristino avrebbe dovuto essere esperito l'ATP; concludeva, pertanto, per la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese di lite.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi.
All'udienza cartolare del 17.7.2023 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, veniva fissata la discussione della causa al 15.1.2024 con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto infra. È infondata la domanda riconvenzionale.
1. Sulla esecuzione dei lavori nel cantiere posto nel parcheggio di Via Urbiciani in Lucca,
San Concordio
L'attrice opponente contesta alla che i lavori effettuati presso il cantiere di Via CP_1
Urbiciani, consistenti nella asfaltatura di una area di parcheggio, siano stati eseguiti in ritardo, non a regola d'arte e con l'utilizzo di meno personale rispetto a quello previsto e che, pertanto, l'importo di cui alla fattura non è dovuto. Alla denuncia dei vizi, avvenuta sia verbalmente che con pec del 18.12.2020 (v. doc. n. 3 di parte opponente: “con manto assolutamente non uniforme, con evidenti toppe di asfalto, inversione delle pendenze di scolo
3 delle acque rispetto al piano della fondazione realizzato e piani finali con evidenti avvallamenti che creano pozzanghere”), era seguito l'immediato riscontro di che CP_1
considerava accettabile il risultato finale tenuto conto del meteo avverso.
Nulla quaestio, pertanto, sulla tempestività della denuncia dei vizi.
Quanto alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti come contratto d'opera o come appalto, assumono rilievo le dimensioni dell'impresa, l'utilizzazione della propria organizzazione per il compimento dell'opera o servizio e l'assunzione del rischio. Nel caso di specie, l'appaltatore non è una piccola impresa individuale ma una ditta che, seppure di natura personale, presenta una propria organizzazione cui è affidata l'esecuzione delle opere commissionate, come attesta la presenza di due dipendenti. Inoltre, “ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore (Cass., Sez. 2, 12 dicembre 1995, n. 12727)” (Cass.
27258/2017).
Non sono emersi, in corso di causa, elementi da cui desumere che si sia riservata CP_2
l'organizzazione del lavoro relativo all'opera commissionata, sicchè, anche per tutti gli aspetti sopra evidenziati, deve ritenersi che le parti abbiano voluto concludere un contratto d'appalto.
Il comportamento di desumibile dalla pec del 18.12.2020 e da quella successiva del CP_2
23.12.2020 (doc. n. 5 di parte opponente) non attesta il gradimento dell'opera ed esclude una sua accettazione tacita per “facta concludentia” (Cass. n. 13224/2019). In mancanza di accettazione, qualora il committente abbia tempestivamente denunciato i vizi, è onere dell'appaltatore che agisce per il pagamento, fornire la prova dell'esatto adempimento, secondo il principio generale dell'art. 2697 c.c.
Valga, in proposito, il richiamo ai precedenti di legittimità “per i quali (cfr. Cass. n. 936/2010) in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con
4 prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere – allorchè il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n.
19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilita' fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacchè l'articolo 1667 c.c., indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Ne consegue che nel caso di specie, in assenza di un'accettazione dell'opera da parte del committente, a fronte dell'allegazione del (OMISSIS) della presenza di vizi realizzativi, era appunto onere dell'appaltatore dimostrare invece la corretta esecuzione dell'opera” (Cass. n. 80/2018).
Era, dunque, onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'incarico CP_1 ricevuto, che l'opera era stata eseguita a regola d'arte e/o che i difetti riscontrati dovevano essere riferiti a cause alla stessa non imputabili.
A tale proposito, la ditta opposta, pur allegando che i difetti dell'asfaltatura non erano dipesi da una cattiva esecuzione ma da un fondo non predisposto uniformemente e da condizioni meteorologiche avverse, non ha dato seguito a tale assunto in termini probatori.
Dall'istruttoria infatti non è emerso con certezza quale fosse lo stato del fondo sul quale è stato steso il manto bituminoso né quanto le condizioni meteorologiche fossero avverse.
Sullo stato del fondo, il teste dipendente con mansioni di Direttore Testimone_1 CP_2
Tecnico di Cantiere, ha dichiarato rispondendo a prova contraria sui capitoli articolati nelle seconde memorie istruttorie da “non è vero che il fondo di posa era totalmente CP_1 fuori pendenza ma c'erano solo piccole zone;
il fondo non era dissestato in quanto di ghiaia che poi andava coperto con l'asfalto; il ha eseguito i lavori a modo suo e non avendo CP_1
5 interpretato bene le quote, successivamente ha dovuto fresare l'asfalto nella CP_3
zona dei cordoli (v. verbale ud. 9.1.2023); il teste , dipendente quale Capocantiere, ha dichiarato, Testimone_2 CP_2
rispondendo a prova contraria sui capitoli articolati nelle seconde memorie istruttorie da
“no non è vero;
il fondo era rullato e compattato e con le pendenze già tirate;
era CP_1 un parcheggio e quindi il fondo doveva essere fatto a modo;
prima di andare con l'asfalto siamo andati con la Direzione Lavori e abbiamo visto che andava tutto bene;
(ADR avv.
Fenili:) il fondo era pronto per l'asfaltatura” (v. verbale ud. 13.3.2023).
In merito alle condizioni metereologiche, lo stesso teste ha riferito che “il primo viaggio
(n.d.r. del bitume) è stato fatto tra le 10:30/11:00; abbiamo aspettato perché il tempo non era buono stava piovigginando”, ribadendo che “abbiamo aspettato che spiovesse tanto che il primo carico è stato fatto alle 10:30 circa;
(ADR avv. Pieretti:) io so che lasciava Tes_1
fare a non credo proprio che abbia imposto qualcosa a (v. verbale CP_1 Tes_1 CP_1
ud. 13.3.2023); il teste ha riferito: “posso dire che le lavorazioni sono state eseguite in condizioni Tes_1 meteo non avverse che quindi consentivano quelle lavorazioni;
non era sotto zero né c'era pioggia battente” (v. verbale ud. 9.1.2023);
Di contro il teste , dipendente sullo stato del fondo, ha dichiarato: “sì Tes_3 CP_1
è vero;
abbiamo constatato insieme io con lo stato del fondo da asfaltare;
è una CP_1 prassi, una cosa che si fa normalmente;
abbiamo “biffato” insieme il terreno ovvero abbiamo rilevato il piano con le corde” e sulle condizioni metereologiche ha affermato: “ricordo che la mattina che bisognava fare l'asfalto fine eravamo in magazzino e come tutte le mattine quando è brutto tempo se ne parlò e chiamò al telefono in viva voce il CP_1 Tes_1
dicendo che date le condizioni meteo non era il caso di fare il lavoro ma lui ha insistito che venisse fatto e mi pare che disse che se non veniva fatto il lavoro non sarebbero state Tes_1 pagate le giornate precedenti. … eravamo tutti lì e veniva giù molta acqua;
sin dal mattino non c'erano le condizioni meteo per fare quel lavoro” (v. verbale ud. 9.1.2023).
Dalle contrastanti testimonianze sopra trascritte non è, dunque, possibile pervenire alla verità dei fatti e, in ogni caso, resta il fatto che non solo non ha dimostrato di aver CP_1 adempiuto esattamente la prestazione ma l'inesattezza della stessa, eccepita dalla committenza e comprovata, non appare neppure riconducibile a causa non imputabile a
6 essendo la non imputabilità dei vizi rimasta priva di prova atteso che CP_1
verosimilmente il fondo sul quale è stato steso il bitume era regolare altrimenti CP_1
avrebbe dovuto contestare subito la circostanza e persino rifiutare la prestazione ben sapendo, nella sua qualità di esperto/appaltatore, che, in caso contrario, avrebbe dovuto operare in modo di non incorrere in vizi;
ugualmente avrebbe dovuto rifiutare la prestazione della stesura del bitume se le condizioni metereologiche fossero state effettivamente proibitive, come sostenuto senza però offrire la relativa prova, ad es. tramite il deposito dei dati pluviometrici;
tutto ciò in mancanza di una qualsiasi manleva da parte della committenza
(poco importa se promessa).
La mancata accettazione dell'opera in conseguenza dei difetti lamentati abilita ai sensi dell'art. 1665 ult. co. c.c. - espressione della regola generale di cui all'art. 1460 c.c., secondo
Cass. n. 19146/2013, sopra citata - a rifiutare il pagamento del compenso.
Da ciò deriva che la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 1/2021, oggetto dell'ingiunzione di pagamento per € 15.372,00, non è fondata, conseguendone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulla domanda riconvenzionale
L'attrice opponente ha chiesto il risarcimento dei danni per il ripristino del manto stradale, avendo incaricato la ditta Endiasfalti spa di provvedere alla asfaltatura, all'inserimento di tre caditoie e al ripristino della segnaletica.
Invero, non ha provato l'effettiva entità del pregiudizio subito (a tal fine non può essere CP_2
richiamata la fattura del terzo successivamente intervenuto, del cui pagamento peraltro è assente la prova) nè la causale derivazione dai difetti lamentati.
Così è a dirsi, in particolare, per le spese di ripristino del manto di asfalto del parcheggio, poiché non è dato conoscere se ciò sia eziologicamente da collegarsi alla necessità di ripristinare la piena funzionalità della cosa rifacendo tutto il manto oppure sia stata una deliberata scelta della committente, sicchè le spese non possono essere sic et simpliciter addossate alla appaltatrice la quale, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, ne ha contestato e respinto la richiesta.
3. Le spese di giudizio
Le spese di giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del G.O.T. Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 12 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott. Paola Scarabotti
8