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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1618/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emilio Tufano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
29.6.2023, sono residuati riportati postumi invalidanti nella misura del 20% ovvero, in subordine, una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura pari o superiore al 7% già riconosciuto da per l'effetto, condannare CP_1
l' a corrispondere le provvidenze di legge per il danno biologico riportato, con CP_2 la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.5.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 subìto, in data 29.6.2023, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente , conclusa la procedura a ciò CP_2 preposta con provvedimento del 18.10.2023, veniva accertata una menomazione stimata in misura del 7%. Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa in data 4.1.2024,
1 ritenendo che la lesione subita in dipendenza dell'infortunio doveva essere valutata nella misura del 20%, come da c.t.p. a firma del dott. . Persona_1
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura suddetta, con conseguente diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 ovvero, in subordine, al maggior indennizzo in conto capitale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, CP_2 contestando l'avversa pretesa. Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, in quanto congrua all'obiettività riscontrata e conforme al preciso riferimento della tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000. Insisteva per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento dei postumi invalidanti superiori.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se la menomazione psicofisica già accertata da sussista nella diversa entità rivendicata in ricorso ed incida sulla CP_1 misura della quantificazione del danno biologico stimata dall' . CP_2
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”). Il relativo incarico è stato affidato al dott. , il quale, nella relazione Persona_2 definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue: “Lo studio della documentazione sanitaria e del fascicolo di parte attrice contenuto in atti consentono di affermare che il signor Parte_1
in data 29.06.2023 riportò traumatismo da infortunio lavorativo. Vi è piena compatibilità tra la dinamica dell'evento e
[...] la produzione delle lesioni personali così come accertate nei certificati agli atti allegati e dal sottoscritto esaminati. In sede di visita medica, alla luce del quadro obiettivo e riferita dal ricorrente si può concludere con la seguente diagnosi: “postumi di trauma con frattura della clavicola dx all'estremo distale e compromissione funzionale ed organica di spalla dx, distorsione della caviglia dx, contusioni multiple”; La malattia conseguente alle lesioni traumatiche ebbe una durata complessiva per oltre
4 mesi. Circa i postumi si può quantificare il danno biologico nella misura del 10% (10 punti percentuale) di invalidità permanente parziale”.
2 Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “Il sig.r
[...]
a seguito dell'evento traumatico del 29.06.2023 riportò “postumi di trauma con frattura Parte_1 della clavicola dx all'estremo distale e compromissione funzionale ed organica di spalla dx, distorsione della caviglia dx, contusioni multiple”; La malattia conseguente alle lesioni traumatiche ebbe una durata complessiva di giorni oltre 4 mesi. Circa i postumi si può quantificare il danno biologico nella misura del 10% (10 punti percentuale) di invalidità permanente parziale tenendo conto le tabelle del
25.07.2000 ed applicando la formula riduzionistica, più specificatamente al codice 214 per frattura di clavicola (2%), 227 per esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale (4%), 224 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi (3%), mentre per la caviglia dx il codice di riferimento è il 290 oppure il 291 per esiti di frattura isolata di tibia o perone apprezzabili con immagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (3%)”.
2. Ebbene, a parere del giudicante, dunque, il C.T.U. ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Di conseguenza, la valutazione del consulente d'ufficio deve essere pienamente condivisa.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza del nesso causale ed una riduzione della integrità psicofisica pari al 10%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000. Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere il corrispondente indennizzo in conto capitale, in via differenziale rispetto a quanto già corrisposto e con onere di quantificazione in capo al resistente CP_1
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n. 3218), a decorrere dal 61° giorno successivo al 4.1.2024 (data del ricorso
3 amministrativo).
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 20%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965 ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
[...]
, una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 10%; Parte_1
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di , delle conseguenti provvidenze di legge, oltre la maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 61° giorno successivo al
4.1.2024.
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 655,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, 13.11.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
4
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1618/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emilio Tufano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
29.6.2023, sono residuati riportati postumi invalidanti nella misura del 20% ovvero, in subordine, una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura pari o superiore al 7% già riconosciuto da per l'effetto, condannare CP_1
l' a corrispondere le provvidenze di legge per il danno biologico riportato, con CP_2 la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.5.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 subìto, in data 29.6.2023, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente , conclusa la procedura a ciò CP_2 preposta con provvedimento del 18.10.2023, veniva accertata una menomazione stimata in misura del 7%. Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa in data 4.1.2024,
1 ritenendo che la lesione subita in dipendenza dell'infortunio doveva essere valutata nella misura del 20%, come da c.t.p. a firma del dott. . Persona_1
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura suddetta, con conseguente diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 ovvero, in subordine, al maggior indennizzo in conto capitale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, CP_2 contestando l'avversa pretesa. Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, in quanto congrua all'obiettività riscontrata e conforme al preciso riferimento della tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000. Insisteva per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento dei postumi invalidanti superiori.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se la menomazione psicofisica già accertata da sussista nella diversa entità rivendicata in ricorso ed incida sulla CP_1 misura della quantificazione del danno biologico stimata dall' . CP_2
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”). Il relativo incarico è stato affidato al dott. , il quale, nella relazione Persona_2 definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue: “Lo studio della documentazione sanitaria e del fascicolo di parte attrice contenuto in atti consentono di affermare che il signor Parte_1
in data 29.06.2023 riportò traumatismo da infortunio lavorativo. Vi è piena compatibilità tra la dinamica dell'evento e
[...] la produzione delle lesioni personali così come accertate nei certificati agli atti allegati e dal sottoscritto esaminati. In sede di visita medica, alla luce del quadro obiettivo e riferita dal ricorrente si può concludere con la seguente diagnosi: “postumi di trauma con frattura della clavicola dx all'estremo distale e compromissione funzionale ed organica di spalla dx, distorsione della caviglia dx, contusioni multiple”; La malattia conseguente alle lesioni traumatiche ebbe una durata complessiva per oltre
4 mesi. Circa i postumi si può quantificare il danno biologico nella misura del 10% (10 punti percentuale) di invalidità permanente parziale”.
2 Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “Il sig.r
[...]
a seguito dell'evento traumatico del 29.06.2023 riportò “postumi di trauma con frattura Parte_1 della clavicola dx all'estremo distale e compromissione funzionale ed organica di spalla dx, distorsione della caviglia dx, contusioni multiple”; La malattia conseguente alle lesioni traumatiche ebbe una durata complessiva di giorni oltre 4 mesi. Circa i postumi si può quantificare il danno biologico nella misura del 10% (10 punti percentuale) di invalidità permanente parziale tenendo conto le tabelle del
25.07.2000 ed applicando la formula riduzionistica, più specificatamente al codice 214 per frattura di clavicola (2%), 227 per esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale (4%), 224 limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi (3%), mentre per la caviglia dx il codice di riferimento è il 290 oppure il 291 per esiti di frattura isolata di tibia o perone apprezzabili con immagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (3%)”.
2. Ebbene, a parere del giudicante, dunque, il C.T.U. ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Di conseguenza, la valutazione del consulente d'ufficio deve essere pienamente condivisa.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza del nesso causale ed una riduzione della integrità psicofisica pari al 10%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000. Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere il corrispondente indennizzo in conto capitale, in via differenziale rispetto a quanto già corrisposto e con onere di quantificazione in capo al resistente CP_1
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n. 3218), a decorrere dal 61° giorno successivo al 4.1.2024 (data del ricorso
3 amministrativo).
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 20%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965 ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
[...]
, una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 10%; Parte_1
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di , delle conseguenti provvidenze di legge, oltre la maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 61° giorno successivo al
4.1.2024.
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 655,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, 13.11.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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