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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede a Pescara, in via Nicola Fabrizi n. 212, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché (C.F.: Parte_1
), in qualità di socio accomandatario illimitatamente C.F._1 responsabile e fideiussore, e (C.F.: Parte_2
), in qualità di fideiussore, tutti elettivamente C.F._2 domiciliati a San Severo (FG), in Viale Giacomo Matteotti n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, che li rappresenta e difende tutti, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte opponente -
e
[...]
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Vice Presidente e legale rappresentante Dott. P.IVA_2
, con sede in , in viale Umberto Parte_3 Controparte_1
I, elettivamente domiciliata a Pescara, in via Forca di Penne, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Raffaella Lepore, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio.
- parte opposta -
1
(P. IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio
Alfieri n. 1, e per essa - quale mandataria in forza di procura speciale del 9 dicembre 2021 conferita con atto in autentica del Notaio Persona_1 di Pordenone, rep. n. 32875 e racc. n. 22005, registrato in pari data a Pordenone al n. 20254 Serie 1T - (C.F.: ) (successiva CP_3 P.IVA_4 denominazione di , con sede legale a Ravenna (RA), in viale Controparte_4
Sergio Cavina n. 19, in persona del procuratore speciale, Avv. Controparte_5 munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio
di Ravenna in data aprile 2022, rep. n. 1299 e racc. n. 976, Persona_2 registrata a Ravenna il 27 aprile 2022 al n. 4734 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la casella di p.e.c. appartenente all'Avv. Martina Email_1
Dallacasa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento depositato il 21 novembre 2024.
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 aprile
2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 avanti al Tribunale di
Teramo, Controparte_1
(d'ora in avanti, per ragioni di mera
[...] comodità, anche solo “ ”), ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 275/2024, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma di € 57.514,06 (oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende), in solido fra loro e nel limite della concorrenza, a carico della (i) società Parte_1 nonché di (ii) , in qualità di socio
[...] Parte_1 accomandatario illimitatamente responsabile nonché fideiussore e di (iii)
in qualità di fideiussore, fino alla concorrenza della Parte_2 somma garantita.
2 Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 6 marzo 2024 , pubblicato in data 19 marzo 2024 e tempestivamente notificato, tutti e tre gli ingiunti hanno spiegato rituale opposizione con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2024, mediante il quale, convenendo in giudizio la Banca ingiungente, hanno invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “a) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 275/2024 del 19/03/2024 - RG n. 491/2024 - emesso dal Tribunale di Teramo, per tutti i motivi sopra esposti;
b) con riferimento alla posizione della sig.ra accertare l'apocrifia della sottoscrizione Parte_2 da questa pretesamente apposta sul contratto fideiussorio e per l'effetto, dichiarare la stessa libera dal vincolo fideiussorio;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute alla convenuta opposta le somme nella misura da essa pretesa e rideterminare, con riferimento alle circostanze articolate nella narrativa che precede, il saldo effettivo del rapporto sopra specificato a far data dalla loro apertura e sino al momento della loro chiusura e, per l'effetto, dichiarare la nullità, o comunque, l'inefficacia, anche solo parziale, del suddetto rapporto, in ogni caso, laddove dovute, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo d) e e) delle conclusioni;
d) previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla convenuta e conseguente declaratoria, per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, condannare la predetta società convenuta al versamento in favore dell'opponente di quella somma che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
e) condannare la convenuta al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'opponente per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
f) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con distrazione di onorario in favore dello scrivente;
g) munire la profferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge.”
Con comparsa del 25 settembre 2024, si è tempestivamente costituita in giudizio la , invocando il rigetto di Controparte_1 tutte le domande e richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
3 adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione: in via preliminare: - disporre la mediazione obbligatoria;
- accogliere l'istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c. della fideiussione omnibus del 3/12/2018 (all. n. 8 del fascicolo di parte del monitorio - all. n. 2) e per l'effetto dare atto della produzione documentale come scrittura di comparazione della lettera di fideiussione specifica del 4/5/2017 (all. n. 6 del fascicolo di parte del monitorio - all. n. 2), ammettere la prova testimoniale come sopra articolata, Ctu grafologica ove ritenuta necessaria, adottare i provvedimenti di cui all'art. 217 cpc ed autorizzare il deposito dell'originale della lettera di fideiussione omnibus del 3/12/2028 in cancelleria;
nel merito: - rigettare la proposta opposizione e le spiegate domande per tutto quanto sopra esposto, perché infondate in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 275 del 19/3/2024 del
Tribunale di Teramo;
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi le proposte domande e condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle somme che saranno ritenute di Giustizia. Con condanna degli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio. Con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni e richieste nel corso del giudizio e nei successivi termini di legge.”
Con provvedimento emesso in data 30 ottobre 2024 nell'ambito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e comunicato in data 14 novembre
2024, il Tribunale, preso atto della espressa richiesta avanzata in via preliminare dalla parte opposta di disporre la mediazione obbligatoria, ha, in sintesi, ritenuto che, “da una lettura sistematica dei principi processuali, sembra emergere che il giudicante sia dotato di ulteriori poteri in sede di verifiche preliminari, non circoscritti a quelli indicati nel primo comma della disposizione de qua”, concludendo pertanto nel senso che “non può non essere valutata positivamente la possibilità in capo al giudicante, già in questa sede preliminare, di ordinare alle parti che non vi abbiano proceduto di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. n. 28/2010), piuttosto che disporla in sede di prima udienza di comparizione delle parti, a seguito del deposito di ben tre memorie integrative per parte (che difficilmente potrebbero favorire un componimento della lite, ed anzi – piuttosto – cristallizzare la materia contenziosa), con differimento della prima udienza”, anche “nell'ottica di riduzione della durata del processo”, con conseguente assegnazione alla odierna parte opposta, e quindi a
[...]
, di termine di legge (di 15 giorni) per Controparte_1
l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, e fissazione,
4 come nuova data della prima udienza di comparizione delle parti, in modalità cartolare, il giorno 11 marzo 2025, con la precisazione espressa che, all'esito della predetta udienza, il Tribunale avrebbe verificato l'adempimento della condizione di procedibilità e, in caso di eventuale prosieguo del giudizio, avrebbe fissato nuova prima udienza, dalla quale sarebbero decorsi a ritroso i termini per il deposito delle tre memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Successivamente, e precisamente in data 21 novembre 2024, si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria Controparte_2 [...]
sostenendo di essere cessionaria del credito azionato dalla parte CP_6 opposta a seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB e artt. 4 e 7 L.
n. 130/1999 e, quindi, quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., della cedente , depositando “atto di Controparte_1 intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c.”.
Alla udienza dell'11 marzo 2025 celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., il Tribunale - “PRESO ATTO dell'intervento in giudizio, spiegato in data 21 novembre 2024, da ai sensi dell'art. Controparte_2
111 c.p.c. e del deposito dalla stessa effettuato in data 7 marzo 2025 del verbale di mediazione da cui risulta che “non è stato possibile raggiungere un accordo conciliativo”; LETTE le note di trattazione scritta sostitutive della odierna udienza, depositate dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. che, oltre ad aver Controparte_2 depositato il predetto verbale di mediazione, ha chiesto al Tribunale di “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e concedere i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.”, nonché le note di trattazione scritta degli opponenti, i quali hanno evidenziato come non sia possibile ritenersi avverata la condizione di procedibilità, in quanto, “in primo luogo, la procedura di mediazione è stata incardinata dalla
[...]
(cfr. all. n.
1 - lettera convocazione mediazione), sebbene il provvedimento CP_2 dell'Ill.mo Giudice adito del 14/11/2024 onerava la banca opposta - parte attrice in senso sostanziale - a instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, assegnandole all'uopo termine di quindici giorni. In secondo luogo, come risulta dallo stesso verbale di mediazione (cfr. all. n.
2 - verbale mediazione del 20/12/2024), la CP_2 CP_2 ha convocato esclusivamente gli odierni opponenti e non anche la banca opposta, in spregio al principio per cui il procedimento di mediazione debba essere avviato nei confronti di tutte le parti in causa. A norma dell'art. 5, co.
2-bis, D. Lgs. n. 28/2010,
5 la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo; è tuttavia necessario che l'accordo sia tentato davanti a tutte le parti, perché in difetto di partecipazione nessuna intesa può concretamente raggiungersi. Quanto sopra è sufficiente a ritenere non avverata la condizione di procedibilità del presente giudizio, con conseguente declaratoria di estinzione dello stesso.”; CONSIDERATO che ha effettuato un atto Controparte_2 di “INTERVENTO IN SOSTITUZIONE EX ART. 111 C.P.C.”, in cui ha dichiarato di “intervenire nella causa in epigrafe indicata in sostituzione della predetta Cedente”
(i.e. Controparte_7
, quando invece, a ben vedere, se nel corso del processo si trasferisce il diritto
[...] controverso per atto tra vivi a titolo particolare (come nel caso di specie), il processo prosegue fra le parti originarie, ferma in ogni caso la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire o di essere chiamato nel processo – con legittimazione non sostitutiva, ma distinta ed autonoma rispetto al dante causa – e, solo ove le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso (art.
111, co. I e III c.p.c.); CONSIDERATO pertanto che la procedura di mediazione doveva essere intrapresa, come peraltro ordinato dal Tribunale nel provvedimento del
30 ottobre 2024, dalla parte originaria, e quindi dalla banca opposta, e non dalla intervenuta ex art. 111 c.p.c., anche perché, come è noto, in tema di cessione di crediti in blocco, a venire in rilievo è la titolarità del rapporto dal lato attivo/passivo, questione che, attenendo al merito della lite, può ed anzi deve essere vagliata dal giudice nel corso del processo;
CONSIDERATO inoltre che la procedura di mediazione avviata dalla intervenuta ex art. 111 c.p.c. ha coinvolto unicamente, oltre alla parte istante, gli odierni opponenti (cfr. le voci “la parte istante” e “le parti chiamate” indicate nel verbale di mediazione depositato in atti), non essendo invece stata invitata a prendere parte alla procedura la banca opposta, costituitasi in giudizio
e mai estromessa con provvedimento giudiziale, procedura che si è conclusa con la dichiarazione del mediatore che “attesta e dichiara chiuso il procedimento in quanto nell'incontro odierno le Parti si sono ampiamente confrontate sulle questioni controverse e sulle reciproche posizioni, ma non è stato possibile raggiungere un accordo conciliativo.”; LETTO l'art. 5, comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” e considerato, tuttavia, che a tal fine è inevitabilmente necessario che l'accordo sia stato tentato alla presenza di tutte le parti,
6 recte a fronte del coinvolgimento di tutte le parti, circostanza non registratasi nel caso di specie” - ha rilevato d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, co. II c.p.c., la questione relativa alla improcedibilità della domanda, assegnando alle parti apposito termine per il deposito di eventuali sintetiche memorie in cui prendere specificamente posizione in ordine alla questione rilevata ex officio e rinviando il procedimento per la eventuale precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza (15 aprile 2025), parimenti celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta (Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del
19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), e, all'esito della camera di consiglio, lette le memorie ex art. 101 c.p.c. depositate ed acquisite le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda monitoria proposta dalla odierna società opposta (che, lo si sottolinea sin d'ora, non è stata mai formalmente estromessa dal giudizio ed è tuttora parte dello stesso) è improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2024 emesso nell'ambito del procedimento rubricato al R.G.
n. 491/2024 ed oggetto della presente opposizione.
Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese alla dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata verificazione della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, è doveroso premettere quanto segue.
L'eccezione sollevata dagli odierni opponenti, convenuti in senso sostanziale, nella prima difesa utile (i.e. nelle note scritte depositate il 10 marzo
2025 in vista dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2025) relativa al “difetto di legittimatio ad causam sostanziale e processuale della e, per essa, della Controparte_2
poiché, pur essendone onerate, non hanno fornito adeguata prova in giudizio CP_3 della titolarità del diritto di credito presuntivamente vantato nei confronti degli odierni opponenti.”, rectius alla carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio, lungi dall'essere una eccezione in senso tecnico, costituisce, a ben vedere, una mera difesa, come tale sottratta al rispetto delle preclusioni e delle barriere processuali cui invece soggiacciono le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, con il corollario
7 per cui il suo scrutinio non è precluso al Giudice, che peraltro può rilevare anche ex officio la carenza di titolarità del rapporto dedotto sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Infatti, per esigenze di chiarezza, occorre rammentare la distinzione fra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, soggette a due regimi giuridici distinti, l'uno volto a far emergere, dalla prospettazione della domanda, l'appartenenza del diritto vantato in giudizio mentre l'altro attinente al merito della causa, e quindi alla fondatezza della domanda: ebbene, il soggetto che interviene stando in giudizio in qualità di successore, a titolo universale o particolare, non è dunque tenuto ad allegare soltanto la propria legitimatio ad causam – la titolarità del diritto processuale di adìre il giudice - per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma deve altresì fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 e 111
c.p.c., dovendo quindi dimostrare la titolarità, in capo a sé, della posizione soggettiva vantata in giudizio, il cui onere probatorio, infatti, in quanto elemento costitutivo della domanda, non può che gravare su chi la invochi.
Precisato, per quanto non ve ne fosse peraltro la necessità, che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, bensì al diverso profilo della titolarità del rapporto giuridico controverso, ed è pertanto su tale piano – che attiene al merito della causa e quindi alla fondatezza della domanda in concreto – che deve essere condotto l'accertamento ad opera del giudicante, di conseguenza, alcuna concreta valenza può sortire la locuzione
“atto di INTERVENTO IN SOSTITUZIONE EX ART. 111 C.P.C.” spiegato da giacché, come già osservato con provvedimento dell'11 marzo Controparte_2
2025, nel caso in cui nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare (come avvenuto nel caso di specie), il processo prosegue fra le parti originarie, ferma in ogni caso la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire o di essere chiamato nel processo con legittimazione non sostitutiva, ma distinta ed autonoma rispetto al dante causa, e, solo ove le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso (art. 111, co. I e III c.p.c.), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ciò chiarito, deve osservarsi, in termini generali, come l'avvenuta
8 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58
T.U.B. non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 TUB allorquando, peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha apertamente sconfessato quanto sostenuto dalla società nella propria memoria Controparte_2
9 autorizzata ex art. 101 c.p.c., in cui viene richiamata, evidentemente travisandone il contenuto, recente giurisprudenza di legittimità, fra cui “Cass.
n. 3405/2024”, che avrebbe, in tesi, “precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore cedente”
(cfr. memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. depositata il 27 marzo 2025).
Senonché, è proprio la lettura della pronuncia di legittimità citata dalla intervenuta a consacrare espressamente il principio contrario, in base al quale,
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr. Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Infatti, spiega la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).”.
Conclude la Corte, quindi, che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).”
(cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., dal punto di vista della produzione documentale complessivamente versata in atti, ha allegato, alla propria memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. depositata il 27 marzo 2025, dichiarazione, di provenienza meramente unilaterale dalla
10 creditrice/cedente, attestante la presunta ricomprensione del credito azionato nei confronti degli odierni opponenti fra quelli oggetto di cessione (cfr. doc. 07) ed invece, alla propria comparsa di costituzione in giudizio del 21 novembre
2024, oltre alla procura speciale da a FBA S.p.A. (cfr. doc. 3) Controparte_2 ed oltre alla procura alle liti, unicamente l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale parte II n. 151 e n. 122 del 5 ottobre 2024 e del 17 ottobre 2024
(cfr. documenti nn. 1 e 2), mediante il quale la società - in Controparte_2 qualità di “cessionaria” – “comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi ai sensi della Legge 130 (l'”Operazione di
Cartolarizzazione”), in virtù di separati contratti di cessione stipulati in data 18 settembre 2023 con (n.d.r.: segue una lunghissima elencazione di cessionari - oltre cinquanta - fra cui la
[...]
ha acquistato, pro soluto, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130, con efficacia giuridica decorrente dalla data del 20 settembre 2024 e con efficacia economica decorrente dalla data del 31 dicembre 2023 (alle ore 23:59) (“la “Data di
Efficacia Economica”), alcuni portafogli di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) classificati come “inadempienze probabili” o “a sofferenza”, nell'accezione di cui alle disposizione regolamentari emanate dalla Banca d'Italia.”, e, ai fini che qui interessano, “- Banca di Creduto Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella- Società
Cooperativa ha ceduto alla Cessionaria un portafoglio di Crediti derivanti da contratti di finanziamento in varia forma tecnica stipulati dal Cedente con la propria clientela nel periodo compreso tra il 15/02/1991 e il 14/12/2023”.
Ritiene dunque il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il predetto contenuto dell'avviso in
G.U., non corroborato da nessun altro elemento concretamente utile a dimostrare l'inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto di cessione in favore di (non ritenendosi a tal fine rilevante la Controparte_2 dichiarazione sub doc. 07 sopra richiamata di provenienza meramente unilaterale), si riveli inidoneo ed insufficiente a dimostrare la titolarità del rapporto in capo a quest'ultima (anche perché, lo si rammenta, “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza
11 costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” - cfr. Cass.
n. 5617/2020), risultando i criteri riportati nell'avviso in G.U. per l'individuazione dei crediti ricadenti nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. eccessivamente generici ed onnicomprensivi, e, come tali, forieri di obiettive incertezze in ordine alla selezione dei crediti da includere o meno nell'operazione di cessione.
Pertanto, sulla scorta di quanto sin qui argomentato, deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo alla intervenuta ex art. 111 c.p.c., permanendo quindi la predetta titolarità del rapporto in capo alla originaria creditrice, odierna opposta, del resto mai estromessa dall'odierno procedimento e tutt'ora parte dello stesso, e quindi in capo alla Banca formalmente ingiungente, i.e. la CP_1 [...]
e Controparte_1 Parte_4
Chiarita così la titolarità del rapporto in capo alla Banca opposta
(cedente), che non è stata mai formalmente estromessa del processo con provvedimento giudiziale, è evidente che il procedimento di mediazione obbligatoria che è stato intrapreso dalla intervenuta ex art. 111 c.p.c. (e ciò erroneamente, anche in considerazione dell'ordine del Tribunale espressamente rivolto, con provvedimento del 30 ottobre 2024, alla Banca opposta) ha coinvolto unicamente, oltre alla parte istante, gli odierni tre opponenti (cfr. le voci “la parte istante” e “le parti chiamate” indicate nel verbale di mediazione depositato in atti con nota di deposito del 7 marzo 2025), non essendo invece stata neppure invitata a prendere parte alla procedura la banca opposta, costituitasi in giudizio, mai estromessa con provvedimento giudiziale e, come rilevato, titolare del rapporto controverso.
La suddetta procedura si è conclusa con la dichiarazione del mediatore che “attesta e dichiara chiuso il procedimento in quanto nell'incontro odierno le Parti si sono ampiamente confrontate sulle questioni controverse e sulle reciproche posizioni, ma non è stato possibile raggiungere un accordo conciliativo.”
Senonché, in base all'art. 5, co. II-bis d.lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, accordo, che inevitabilmente non può che presupporre la presenza di tutte le parti, recte quanto meno il coinvolgimento di tutte le parti
12 di causa (e soprattutto del titolare del rapporto), circostanza, questa, tuttavia che non è dato registrare nel caso per cui è processo, a causa della convinzione
– evidentemente errata, alla luce di quanto sin qui argomentato – espressamente confessata dalla cessionaria nelle memore autorizzate del 27 marzo 2025, di aver ritenuto “non necessario estendere l'invito alla mediazione alla banca cedente, nei confronti della quale, peraltro, i debitori non hanno avanzato alcuna domanda restitutoria, e che, dunque, si sarebbe trovata coinvolta in un procedimento inerente un credito di cui non era più titolare e nei confronti di soggetti verso i quali non vantava più alcuna legittimazione”, convinzione errata che, come tale, non può far sì che venga neppure autorizzata la richiesta rimessione in termini
(avanzata nelle predette memore autorizzate del 27 marzo 2025) per consentire l'instaurazione del procedimento di mediazione anche nei confronti della cedente, difettando infatti il presupposto base di cui all'art. 153 c.p.c. dell'essere incorsi in decadenze per cause non imputabili alla parte istante.
Ne consegue che non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, revoca del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione o domanda avanzata dalle parti.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale che l'esistenza, a ben vedere, di orientamenti giurisprudenziali ondivaghi e contrastanti circa la prova che la cessionaria deve fornire in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 30 aprile 1999, n. 130 e 58
T.U.B., nonché la decisione finale in rito di improcedibilità costituiscano circostanze idonee ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte
Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1056/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA improcedibile, per tutto quanto esposto in motivazione, la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
13 275/2024 emesso nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 491/2024 ed oggetto della presente opposizione;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), con Parte_1 P.IVA_1 sede a Pescara, in via Nicola Fabrizi n. 212, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché (C.F.: Parte_1
), in qualità di socio accomandatario illimitatamente C.F._1 responsabile e fideiussore, e (C.F.: Parte_2
), in qualità di fideiussore, tutti elettivamente C.F._2 domiciliati a San Severo (FG), in Viale Giacomo Matteotti n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, che li rappresenta e difende tutti, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte opponente -
e
[...]
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Vice Presidente e legale rappresentante Dott. P.IVA_2
, con sede in , in viale Umberto Parte_3 Controparte_1
I, elettivamente domiciliata a Pescara, in via Forca di Penne, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Raffaella Lepore, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso monitorio.
- parte opposta -
1
(P. IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio
Alfieri n. 1, e per essa - quale mandataria in forza di procura speciale del 9 dicembre 2021 conferita con atto in autentica del Notaio Persona_1 di Pordenone, rep. n. 32875 e racc. n. 22005, registrato in pari data a Pordenone al n. 20254 Serie 1T - (C.F.: ) (successiva CP_3 P.IVA_4 denominazione di , con sede legale a Ravenna (RA), in viale Controparte_4
Sergio Cavina n. 19, in persona del procuratore speciale, Avv. Controparte_5 munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio
di Ravenna in data aprile 2022, rep. n. 1299 e racc. n. 976, Persona_2 registrata a Ravenna il 27 aprile 2022 al n. 4734 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la casella di p.e.c. appartenente all'Avv. Martina Email_1
Dallacasa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento depositato il 21 novembre 2024.
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 aprile
2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024 avanti al Tribunale di
Teramo, Controparte_1
(d'ora in avanti, per ragioni di mera
[...] comodità, anche solo “ ”), ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 275/2024, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma di € 57.514,06 (oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende), in solido fra loro e nel limite della concorrenza, a carico della (i) società Parte_1 nonché di (ii) , in qualità di socio
[...] Parte_1 accomandatario illimitatamente responsabile nonché fideiussore e di (iii)
in qualità di fideiussore, fino alla concorrenza della Parte_2 somma garantita.
2 Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 6 marzo 2024 , pubblicato in data 19 marzo 2024 e tempestivamente notificato, tutti e tre gli ingiunti hanno spiegato rituale opposizione con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2024, mediante il quale, convenendo in giudizio la Banca ingiungente, hanno invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “a) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 275/2024 del 19/03/2024 - RG n. 491/2024 - emesso dal Tribunale di Teramo, per tutti i motivi sopra esposti;
b) con riferimento alla posizione della sig.ra accertare l'apocrifia della sottoscrizione Parte_2 da questa pretesamente apposta sul contratto fideiussorio e per l'effetto, dichiarare la stessa libera dal vincolo fideiussorio;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute alla convenuta opposta le somme nella misura da essa pretesa e rideterminare, con riferimento alle circostanze articolate nella narrativa che precede, il saldo effettivo del rapporto sopra specificato a far data dalla loro apertura e sino al momento della loro chiusura e, per l'effetto, dichiarare la nullità, o comunque, l'inefficacia, anche solo parziale, del suddetto rapporto, in ogni caso, laddove dovute, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo d) e e) delle conclusioni;
d) previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla convenuta e conseguente declaratoria, per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, condannare la predetta società convenuta al versamento in favore dell'opponente di quella somma che dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
e) condannare la convenuta al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'opponente per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
f) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con distrazione di onorario in favore dello scrivente;
g) munire la profferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge.”
Con comparsa del 25 settembre 2024, si è tempestivamente costituita in giudizio la , invocando il rigetto di Controparte_1 tutte le domande e richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
3 adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione: in via preliminare: - disporre la mediazione obbligatoria;
- accogliere l'istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c. della fideiussione omnibus del 3/12/2018 (all. n. 8 del fascicolo di parte del monitorio - all. n. 2) e per l'effetto dare atto della produzione documentale come scrittura di comparazione della lettera di fideiussione specifica del 4/5/2017 (all. n. 6 del fascicolo di parte del monitorio - all. n. 2), ammettere la prova testimoniale come sopra articolata, Ctu grafologica ove ritenuta necessaria, adottare i provvedimenti di cui all'art. 217 cpc ed autorizzare il deposito dell'originale della lettera di fideiussione omnibus del 3/12/2028 in cancelleria;
nel merito: - rigettare la proposta opposizione e le spiegate domande per tutto quanto sopra esposto, perché infondate in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 275 del 19/3/2024 del
Tribunale di Teramo;
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi le proposte domande e condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle somme che saranno ritenute di Giustizia. Con condanna degli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio. Con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni e richieste nel corso del giudizio e nei successivi termini di legge.”
Con provvedimento emesso in data 30 ottobre 2024 nell'ambito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e comunicato in data 14 novembre
2024, il Tribunale, preso atto della espressa richiesta avanzata in via preliminare dalla parte opposta di disporre la mediazione obbligatoria, ha, in sintesi, ritenuto che, “da una lettura sistematica dei principi processuali, sembra emergere che il giudicante sia dotato di ulteriori poteri in sede di verifiche preliminari, non circoscritti a quelli indicati nel primo comma della disposizione de qua”, concludendo pertanto nel senso che “non può non essere valutata positivamente la possibilità in capo al giudicante, già in questa sede preliminare, di ordinare alle parti che non vi abbiano proceduto di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. n. 28/2010), piuttosto che disporla in sede di prima udienza di comparizione delle parti, a seguito del deposito di ben tre memorie integrative per parte (che difficilmente potrebbero favorire un componimento della lite, ed anzi – piuttosto – cristallizzare la materia contenziosa), con differimento della prima udienza”, anche “nell'ottica di riduzione della durata del processo”, con conseguente assegnazione alla odierna parte opposta, e quindi a
[...]
, di termine di legge (di 15 giorni) per Controparte_1
l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, e fissazione,
4 come nuova data della prima udienza di comparizione delle parti, in modalità cartolare, il giorno 11 marzo 2025, con la precisazione espressa che, all'esito della predetta udienza, il Tribunale avrebbe verificato l'adempimento della condizione di procedibilità e, in caso di eventuale prosieguo del giudizio, avrebbe fissato nuova prima udienza, dalla quale sarebbero decorsi a ritroso i termini per il deposito delle tre memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Successivamente, e precisamente in data 21 novembre 2024, si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria Controparte_2 [...]
sostenendo di essere cessionaria del credito azionato dalla parte CP_6 opposta a seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB e artt. 4 e 7 L.
n. 130/1999 e, quindi, quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., della cedente , depositando “atto di Controparte_1 intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c.”.
Alla udienza dell'11 marzo 2025 celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., il Tribunale - “PRESO ATTO dell'intervento in giudizio, spiegato in data 21 novembre 2024, da ai sensi dell'art. Controparte_2
111 c.p.c. e del deposito dalla stessa effettuato in data 7 marzo 2025 del verbale di mediazione da cui risulta che “non è stato possibile raggiungere un accordo conciliativo”; LETTE le note di trattazione scritta sostitutive della odierna udienza, depositate dalla terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. che, oltre ad aver Controparte_2 depositato il predetto verbale di mediazione, ha chiesto al Tribunale di “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e concedere i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.”, nonché le note di trattazione scritta degli opponenti, i quali hanno evidenziato come non sia possibile ritenersi avverata la condizione di procedibilità, in quanto, “in primo luogo, la procedura di mediazione è stata incardinata dalla
[...]
(cfr. all. n.
1 - lettera convocazione mediazione), sebbene il provvedimento CP_2 dell'Ill.mo Giudice adito del 14/11/2024 onerava la banca opposta - parte attrice in senso sostanziale - a instaurare la procedura di mediazione obbligatoria, assegnandole all'uopo termine di quindici giorni. In secondo luogo, come risulta dallo stesso verbale di mediazione (cfr. all. n.
2 - verbale mediazione del 20/12/2024), la CP_2 CP_2 ha convocato esclusivamente gli odierni opponenti e non anche la banca opposta, in spregio al principio per cui il procedimento di mediazione debba essere avviato nei confronti di tutte le parti in causa. A norma dell'art. 5, co.
2-bis, D. Lgs. n. 28/2010,
5 la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo; è tuttavia necessario che l'accordo sia tentato davanti a tutte le parti, perché in difetto di partecipazione nessuna intesa può concretamente raggiungersi. Quanto sopra è sufficiente a ritenere non avverata la condizione di procedibilità del presente giudizio, con conseguente declaratoria di estinzione dello stesso.”; CONSIDERATO che ha effettuato un atto Controparte_2 di “INTERVENTO IN SOSTITUZIONE EX ART. 111 C.P.C.”, in cui ha dichiarato di “intervenire nella causa in epigrafe indicata in sostituzione della predetta Cedente”
(i.e. Controparte_7
, quando invece, a ben vedere, se nel corso del processo si trasferisce il diritto
[...] controverso per atto tra vivi a titolo particolare (come nel caso di specie), il processo prosegue fra le parti originarie, ferma in ogni caso la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire o di essere chiamato nel processo – con legittimazione non sostitutiva, ma distinta ed autonoma rispetto al dante causa – e, solo ove le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso (art.
111, co. I e III c.p.c.); CONSIDERATO pertanto che la procedura di mediazione doveva essere intrapresa, come peraltro ordinato dal Tribunale nel provvedimento del
30 ottobre 2024, dalla parte originaria, e quindi dalla banca opposta, e non dalla intervenuta ex art. 111 c.p.c., anche perché, come è noto, in tema di cessione di crediti in blocco, a venire in rilievo è la titolarità del rapporto dal lato attivo/passivo, questione che, attenendo al merito della lite, può ed anzi deve essere vagliata dal giudice nel corso del processo;
CONSIDERATO inoltre che la procedura di mediazione avviata dalla intervenuta ex art. 111 c.p.c. ha coinvolto unicamente, oltre alla parte istante, gli odierni opponenti (cfr. le voci “la parte istante” e “le parti chiamate” indicate nel verbale di mediazione depositato in atti), non essendo invece stata invitata a prendere parte alla procedura la banca opposta, costituitasi in giudizio
e mai estromessa con provvedimento giudiziale, procedura che si è conclusa con la dichiarazione del mediatore che “attesta e dichiara chiuso il procedimento in quanto nell'incontro odierno le Parti si sono ampiamente confrontate sulle questioni controverse e sulle reciproche posizioni, ma non è stato possibile raggiungere un accordo conciliativo.”; LETTO l'art. 5, comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” e considerato, tuttavia, che a tal fine è inevitabilmente necessario che l'accordo sia stato tentato alla presenza di tutte le parti,
6 recte a fronte del coinvolgimento di tutte le parti, circostanza non registratasi nel caso di specie” - ha rilevato d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, co. II c.p.c., la questione relativa alla improcedibilità della domanda, assegnando alle parti apposito termine per il deposito di eventuali sintetiche memorie in cui prendere specificamente posizione in ordine alla questione rilevata ex officio e rinviando il procedimento per la eventuale precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza (15 aprile 2025), parimenti celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta (Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del
19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), e, all'esito della camera di consiglio, lette le memorie ex art. 101 c.p.c. depositate ed acquisite le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda monitoria proposta dalla odierna società opposta (che, lo si sottolinea sin d'ora, non è stata mai formalmente estromessa dal giudizio ed è tuttora parte dello stesso) è improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 275/2024 emesso nell'ambito del procedimento rubricato al R.G.
n. 491/2024 ed oggetto della presente opposizione.
Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese alla dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata verificazione della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, è doveroso premettere quanto segue.
L'eccezione sollevata dagli odierni opponenti, convenuti in senso sostanziale, nella prima difesa utile (i.e. nelle note scritte depositate il 10 marzo
2025 in vista dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2025) relativa al “difetto di legittimatio ad causam sostanziale e processuale della e, per essa, della Controparte_2
poiché, pur essendone onerate, non hanno fornito adeguata prova in giudizio CP_3 della titolarità del diritto di credito presuntivamente vantato nei confronti degli odierni opponenti.”, rectius alla carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio, lungi dall'essere una eccezione in senso tecnico, costituisce, a ben vedere, una mera difesa, come tale sottratta al rispetto delle preclusioni e delle barriere processuali cui invece soggiacciono le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, con il corollario
7 per cui il suo scrutinio non è precluso al Giudice, che peraltro può rilevare anche ex officio la carenza di titolarità del rapporto dedotto sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Infatti, per esigenze di chiarezza, occorre rammentare la distinzione fra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, soggette a due regimi giuridici distinti, l'uno volto a far emergere, dalla prospettazione della domanda, l'appartenenza del diritto vantato in giudizio mentre l'altro attinente al merito della causa, e quindi alla fondatezza della domanda: ebbene, il soggetto che interviene stando in giudizio in qualità di successore, a titolo universale o particolare, non è dunque tenuto ad allegare soltanto la propria legitimatio ad causam – la titolarità del diritto processuale di adìre il giudice - per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma deve altresì fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 e 111
c.p.c., dovendo quindi dimostrare la titolarità, in capo a sé, della posizione soggettiva vantata in giudizio, il cui onere probatorio, infatti, in quanto elemento costitutivo della domanda, non può che gravare su chi la invochi.
Precisato, per quanto non ve ne fosse peraltro la necessità, che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, bensì al diverso profilo della titolarità del rapporto giuridico controverso, ed è pertanto su tale piano – che attiene al merito della causa e quindi alla fondatezza della domanda in concreto – che deve essere condotto l'accertamento ad opera del giudicante, di conseguenza, alcuna concreta valenza può sortire la locuzione
“atto di INTERVENTO IN SOSTITUZIONE EX ART. 111 C.P.C.” spiegato da giacché, come già osservato con provvedimento dell'11 marzo Controparte_2
2025, nel caso in cui nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare (come avvenuto nel caso di specie), il processo prosegue fra le parti originarie, ferma in ogni caso la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire o di essere chiamato nel processo con legittimazione non sostitutiva, ma distinta ed autonoma rispetto al dante causa, e, solo ove le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso (art. 111, co. I e III c.p.c.), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ciò chiarito, deve osservarsi, in termini generali, come l'avvenuta
8 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58
T.U.B. non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 TUB allorquando, peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha apertamente sconfessato quanto sostenuto dalla società nella propria memoria Controparte_2
9 autorizzata ex art. 101 c.p.c., in cui viene richiamata, evidentemente travisandone il contenuto, recente giurisprudenza di legittimità, fra cui “Cass.
n. 3405/2024”, che avrebbe, in tesi, “precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore cedente”
(cfr. memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. depositata il 27 marzo 2025).
Senonché, è proprio la lettura della pronuncia di legittimità citata dalla intervenuta a consacrare espressamente il principio contrario, in base al quale,
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr. Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Infatti, spiega la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).”.
Conclude la Corte, quindi, che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).”
(cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., dal punto di vista della produzione documentale complessivamente versata in atti, ha allegato, alla propria memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. depositata il 27 marzo 2025, dichiarazione, di provenienza meramente unilaterale dalla
10 creditrice/cedente, attestante la presunta ricomprensione del credito azionato nei confronti degli odierni opponenti fra quelli oggetto di cessione (cfr. doc. 07) ed invece, alla propria comparsa di costituzione in giudizio del 21 novembre
2024, oltre alla procura speciale da a FBA S.p.A. (cfr. doc. 3) Controparte_2 ed oltre alla procura alle liti, unicamente l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale parte II n. 151 e n. 122 del 5 ottobre 2024 e del 17 ottobre 2024
(cfr. documenti nn. 1 e 2), mediante il quale la società - in Controparte_2 qualità di “cessionaria” – “comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi ai sensi della Legge 130 (l'”Operazione di
Cartolarizzazione”), in virtù di separati contratti di cessione stipulati in data 18 settembre 2023 con (n.d.r.: segue una lunghissima elencazione di cessionari - oltre cinquanta - fra cui la
[...]
ha acquistato, pro soluto, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130, con efficacia giuridica decorrente dalla data del 20 settembre 2024 e con efficacia economica decorrente dalla data del 31 dicembre 2023 (alle ore 23:59) (“la “Data di
Efficacia Economica”), alcuni portafogli di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) classificati come “inadempienze probabili” o “a sofferenza”, nell'accezione di cui alle disposizione regolamentari emanate dalla Banca d'Italia.”, e, ai fini che qui interessano, “- Banca di Creduto Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella- Società
Cooperativa ha ceduto alla Cessionaria un portafoglio di Crediti derivanti da contratti di finanziamento in varia forma tecnica stipulati dal Cedente con la propria clientela nel periodo compreso tra il 15/02/1991 e il 14/12/2023”.
Ritiene dunque il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il predetto contenuto dell'avviso in
G.U., non corroborato da nessun altro elemento concretamente utile a dimostrare l'inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto di cessione in favore di (non ritenendosi a tal fine rilevante la Controparte_2 dichiarazione sub doc. 07 sopra richiamata di provenienza meramente unilaterale), si riveli inidoneo ed insufficiente a dimostrare la titolarità del rapporto in capo a quest'ultima (anche perché, lo si rammenta, “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza
11 costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” - cfr. Cass.
n. 5617/2020), risultando i criteri riportati nell'avviso in G.U. per l'individuazione dei crediti ricadenti nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. eccessivamente generici ed onnicomprensivi, e, come tali, forieri di obiettive incertezze in ordine alla selezione dei crediti da includere o meno nell'operazione di cessione.
Pertanto, sulla scorta di quanto sin qui argomentato, deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo alla intervenuta ex art. 111 c.p.c., permanendo quindi la predetta titolarità del rapporto in capo alla originaria creditrice, odierna opposta, del resto mai estromessa dall'odierno procedimento e tutt'ora parte dello stesso, e quindi in capo alla Banca formalmente ingiungente, i.e. la CP_1 [...]
e Controparte_1 Parte_4
Chiarita così la titolarità del rapporto in capo alla Banca opposta
(cedente), che non è stata mai formalmente estromessa del processo con provvedimento giudiziale, è evidente che il procedimento di mediazione obbligatoria che è stato intrapreso dalla intervenuta ex art. 111 c.p.c. (e ciò erroneamente, anche in considerazione dell'ordine del Tribunale espressamente rivolto, con provvedimento del 30 ottobre 2024, alla Banca opposta) ha coinvolto unicamente, oltre alla parte istante, gli odierni tre opponenti (cfr. le voci “la parte istante” e “le parti chiamate” indicate nel verbale di mediazione depositato in atti con nota di deposito del 7 marzo 2025), non essendo invece stata neppure invitata a prendere parte alla procedura la banca opposta, costituitasi in giudizio, mai estromessa con provvedimento giudiziale e, come rilevato, titolare del rapporto controverso.
La suddetta procedura si è conclusa con la dichiarazione del mediatore che “attesta e dichiara chiuso il procedimento in quanto nell'incontro odierno le Parti si sono ampiamente confrontate sulle questioni controverse e sulle reciproche posizioni, ma non è stato possibile raggiungere un accordo conciliativo.”
Senonché, in base all'art. 5, co. II-bis d.lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, accordo, che inevitabilmente non può che presupporre la presenza di tutte le parti, recte quanto meno il coinvolgimento di tutte le parti
12 di causa (e soprattutto del titolare del rapporto), circostanza, questa, tuttavia che non è dato registrare nel caso per cui è processo, a causa della convinzione
– evidentemente errata, alla luce di quanto sin qui argomentato – espressamente confessata dalla cessionaria nelle memore autorizzate del 27 marzo 2025, di aver ritenuto “non necessario estendere l'invito alla mediazione alla banca cedente, nei confronti della quale, peraltro, i debitori non hanno avanzato alcuna domanda restitutoria, e che, dunque, si sarebbe trovata coinvolta in un procedimento inerente un credito di cui non era più titolare e nei confronti di soggetti verso i quali non vantava più alcuna legittimazione”, convinzione errata che, come tale, non può far sì che venga neppure autorizzata la richiesta rimessione in termini
(avanzata nelle predette memore autorizzate del 27 marzo 2025) per consentire l'instaurazione del procedimento di mediazione anche nei confronti della cedente, difettando infatti il presupposto base di cui all'art. 153 c.p.c. dell'essere incorsi in decadenze per cause non imputabili alla parte istante.
Ne consegue che non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, revoca del decreto ingiuntivo opposto ed assorbimento di ogni ulteriore questione o domanda avanzata dalle parti.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale che l'esistenza, a ben vedere, di orientamenti giurisprudenziali ondivaghi e contrastanti circa la prova che la cessionaria deve fornire in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 30 aprile 1999, n. 130 e 58
T.U.B., nonché la decisione finale in rito di improcedibilità costituiscano circostanze idonee ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte
Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1056/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA improcedibile, per tutto quanto esposto in motivazione, la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
13 275/2024 emesso nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 491/2024 ed oggetto della presente opposizione;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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