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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cremona
R.G. N. 911/2024
Verbale della causa tra per ( ), con l'Avv. Filippo Rizzi;
Parte_1 C.F._1
per ( , in persona del legale rappresentante p.t., contumace, CP_1 P.IVA_1
Oggi 14 ottobre 2025, alle ore 14:00, nella causa tra contro Parte_1 CP_1 innanzi al GOP dr. SI Binetti, sono comparsi: per nessuno compare;
Parte_1
per , contumace, nessuno compare;
CP_1
Il giudice, dopo la camera di consiglio, riapre il verbale di causa e decide la causa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC che pubblica mediante lettura alle parti, non presenti, del dispositivo e motivazioni e versata di seguito a verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
In persona del giudice dr. SI Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente tra:
( ), con l'Avv. Filippo Rizzi, Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., contumace, CP_1 P.IVA_1
Resistente
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso ex art. 281decies CPC del 22.05.2024, notificato, unitamente all'ordinanza di fissazione dell'udienza del 03.06.24, a mezzo mail pec a in data Email_1
05.06.2024, conveniva in giudizio per sentire: “"In Via Parte_1 CP_1
Principale: - accertare e dichiarare che la mancata compravendita della vettura Controparte_2
il numero di , è avvenuta per fatto e colpa di
[...] Pt_2 Pt_3 CodiceFiscale_2 [...]
per l'effetto dichiarare risolto il contratto sottoscritto il 21.12.2022 con conseguente CP_3 condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 13.250,00 quale prezzo di vendita e anticipazione delle spese di passaggio (mai avvenuto) oltre al pagamento della somma di € 500,00 quale doppio della caparra confirmatoria sempre comunque oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In ogni caso condannare al versamento di una somma di importo CP_3 corrispondente al contributo unificato dovuto per l'omessa partecipazione alla negoziazione assistita senza giustificato motivo e al pagamento dei compensi del difensore per la medesima fase secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Il ricorrente a fondamento delle proprie istanze, sosteneva che dopo essersi recato presso la sede di in Peschiera del Garda, ed aver visionato un'autovettura usata CP_1
marca Lancia, tipo Ypsilon 1.0 n. telaio ZLABLADJIN5591179, ed averla trovata Pt_2
di proprio gradimento, sottoscriveva in data 21.12.2022, con il Sig. Persona_1 amministratore della società resistente, la proposta irrevocabile di acquisto
2 dell'autovettura versando contestualmente in contanti l'anticipo prezzo di € 250,00, con esplicita funzione anche di caparra confirmatoria ed in data 27.12.2024 il restante importo di € 13.000,00 a saldo del prezzo pattuito in contratto, per un totale di 13.250,00, comprensivo del prezzo dell'auto per 12.900,00 ed € 350,00 per anticipo spese di immatricolazione, come da condizioni contrattuali (doc. n. 2). Che l'autovettura non è stata mai consegnata all'acquirente, né tantomeno immatricolata, nonostante il lungo tempo trascorso dal saldo del prezzo ed i numerosi solleciti effettuati sia per le vie brevi che per iscritto. Esponeva, infatti, il ricorrente che i vari tentativi di prendere contatto con la società resistente, avevano avuto come unico risultato quello di ottenere da parte dell'amministratore della società, risposte vaghe, dilatorie ed interlocutorie. Ed anche il tentativo di ottenere la restituzione delle somme corrisposte in adempimento del contratto sottoscritto non portava ad alcun risultato utile. La conferma della mala fede della controparte avveniva all'esito delle verifiche eseguite dal difensore del ricorrente dalle quali risultava che l'autovettura visionata ed acquistata presso la sede della era CP_1 in realtà sempre stata intestata alla e che, dunque, la on Controparte_4 CP_1
ne aveva mai avuto la disponibilità giuridica (doc. 6); né di quella, né di altre auto (doc 8 e
9).
All'esito della scoperta, il ricorrente inoltrava denuncia querela a carico della società resistente per truffa ai suoi danni e all'esito della mancata consegna dell'auto, regolarmente pagata e della mancata restituzione delle somme corrisposte, iniziava l'azione per fare dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, nonché per ottenere la restituzione degli importi corrisposti oltre al pagamento del doppio della caparra versata a titolo di risarcimento del danno subito, inoltrando richiesta di negoziazione assistita che rimaneva senza esito.
All'udienza del 29.01.2025, fissata in modalità trattazione scritta con ordinanza del
04.06.24, solo il ricorrente depositava le note scritte ai sensi dell'art 127 ter CPC, alle quali Cont allegava due articoli di giornale che davano notizia di come l'amministratore di CP_3
avesse utilizzato la medesima tecnica di raggiro con altri consumatori ai quali,
[...]
adducendo false problematiche relative alle immatricolazioni, non consegnava mai le autovetture, pur incassandone il prezzo pattuito. All'esito, con successiva ordinanza del
30.01.2025 il giudice, verificata la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo mail all'indirizzo PEC della società resistente ne dichiarava la contumacia e Email_1
3 rinviava per il prosieguo all'udienza del 08.04.2025, in presenza. Alla predetta udienza compariva il solo procuratore di parte ricorrente il quale, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, in subordine, per gli incombenti di cui all'art 281 sexies CPC. All'esito il giudice fissava l'odierna udienza per gli incombenti di cui all'art. 281sexies cpc, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive che solo il ricorrente depositava.
Diritto
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia della società convenuta alla quale il ricorso introduttivo ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati alla casella PEC che nel Registro delle Email_1
Imprese risulta intestata alla Al riguardo parte ricorrente ha provato la CP_3
ricezione della mail PEC contenente il ricorso, depositando telematicamente le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” e tanto consente di ritenere valida la notifica.
Nel merito, all'esito dell'attività processuale espletata, dell'esame degli atti e dei documenti di causa, la domanda proposta di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della resistente è apparsa fondata e va senz'altro accolta.
In materia di obbligazioni contrattuali, la parte contrattuale che conviene in giudizio l'altra parte di cui allega il grave inadempimento, chiedendo la risoluzione del contratto, deve provare l'esistenza e validità del contratto e l'adempimento della propria obbligazione, mentre sul convenuto grava l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è, inoltre, subordinata alla sussistenza dell'imprescindibile presupposto che l'inadempimento sia rilevante. In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.
Nel corso del giudizio è stata fornita la prova sia dell'esistenza del contratto di compravendita dell'autovettura intercorso tra le parti e perfezionatosi in data 21.12.2022 con la sottoscrizione per accettazione da parte della società venditrice della proposta irrevocabile di acquisto avanzata dall'acquirente che dell'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultimo, odierno attore. Il ricorrente ha, infatti, anche provato di aver corrisposto interamente le somme contrattualmente previste, versando € 250,00 in contanti 4 all'atto della firma del contratto, a titolo di anticipo e caparra confirmatoria ed ulteriori €
13.000,00 a saldo anche delle spese di immatricolazione, con bonifico bancario in data
27.12.2022. Il sig. infatti, ha fornito prova documentale sia dell'esistenza del Pt_1 contratto rimasto inadempiuto che del pagamento delle somme indicate producendo, quale documento 2 del suo fascicolo di causa, la proposta irrevocabile di acquisto debitamente sottoscritta da entrambi i contraenti e la contabile bancaria del versamento eseguito a saldo delle somme pattuite per un totale di € 13.000,00. Anche il pagamento in contanti della somma di € 250,00 prevista a titolo di anticipo e caparra confirmatoria, contrattualmente prevista, può ritenersi provato, oltre che dalla produzione del contratto sottoscritto da parte della società venditrice, che con tale sottoscrizione ne dà atto, sia perché la circostanza è rimasta del tutto incontestata da parte di quest'ultima, rimasta contumace.
In particolare, il contratto stabiliva, a fronte dell'accettazione della proposta di acquisto dell'auto, l'immediato pagamento in contanti della somma di € 250,00 a titolo di anticipo e caparra confirmatoria, con espresso richiamo all'art. 1385 CC;
mentre il pagamento totale del prezzo dell'auto e delle spese di immatricolazione per ulteriori € 13.000,00 era previsto con successivo bonifico bancario da effettuarsi entro il 28.12.2022.
Del tutto sfornito di prova è, invece, rimasto l'adempimento da parte del venditore, rimasto, peraltro, contumace. Per contro le ulteriori prove documentali fornite dal ricorrente (mail e messaggi sms e whatsapp scambiati con il Sig. – doc 3, 4 e 5-, Pt_4
visure ACI relative alla vettura oggetto del contratto -doc. 6-, articoli di giornali -doc. 11 e
12) fanno invece ritenere fondata l'eccezione di inadempimento, consistito nella mancata immatricolazione e consegna dell'auto oggetto del contratto e completamente saldata dall'acquirente. è pertanto rimasta l'obbligazione primaria ed essenziale CP_5 della parte venditrice ovvero la consegna stessa della merce oggetto del contratto di compravendita.
Può pertanto ritenersi raggiunto l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, della sua gravità e, dunque, della fondatezza della domanda di risoluzione del contratto anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “A norma dell'art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene 5 l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti” ( cfr: Cass. Civ., Sez. II, Sent.
20/07/2007, n. 16084; ed anche Cass. 1773/2001; la Cass. 2954/2008; Cass. Civ., Sez. III,
28/03/2006, n. 7083;).
Per l'effetto, altrettanto fondate e degne di accoglimento risultano le domande relative alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, alla condanna alla restituzione delle somme pagate ed al pagamento del doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno.
Stante la risoluzione del contratto e la caducazione dei suoi effetti con efficacia ex tunc, la
è tenuta alla restituzione delle somme incassate a titolo di corrispettivo CP_3
contrattuale in quanto la loro ritenzione risulta essere sine titulo. Dalla risoluzione del contratto discendono, infatti, ineludibili obblighi restitutori, come pacificamente affermato da consolidata e condivisibile giurisprudenza, anche recente, di legittimità. Nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. n.
28381/2017; n. 4442/2014). In altri termini la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto liberatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite, in quanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti. L'obbligazione restitutoria che ne deriva, pertanto, non ha natura risarcitoria e, dunque, si concilia con il diritto del contraente non inadempiente a vedersi corrispondere il doppio della caparra versata per effetto dalla legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1455 CC.
In definitiva, la parte non inadempiente di un contratto a prestazioni corrispettive che abbia legittimamente esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata a vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del doppio delle somme pagate a titolo di caparra confirmatoria che, ai sensi dell'art. 1385 CC, assumono la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento.
Nel caso di specie, come già evidenziato, può ritenersi accertato quanto puntualmente dedotto dalla ricorrente e non contestato dal resistente, rimasto contumace, ovvero 6 l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, il pagamento delle somme e la natura di caparra confirmatoria della somma di € 250,00, versata in contanti a titolo di anticipo prezzo.
All'esito del giudizio deve dunque ritenersi fondata e degna di accoglimento anche la domanda relativa alla condanna della società resistente, risultata totalmente soccombente, ai sensi dell'art. 12bis del D. Lgs n. 28/2010, secondo la lettera del quale “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.”
Nei casi in cui ricorre l'obbligo della mediazione, come è nel caso di specie, la parte risultata soccombente che non abbia accettato l'invito alla mediazione senza giustificato motivo può essere condannata, ove richiesto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo unificato cui potrà cumularsi, ove richiesto, la condanna al pagamento in favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Il ricorrente ha provato di aver invitato la a partecipare al procedimento di CP_3
mediazione assistita con mail PEC del 08.10.2024 (doc. 10 di parte ricorrente) che è rimasta del tutto priva di riscontro. La norma richiamata può, pertanto, ritenersi applicabile anche nel caso di specie in cui la parte soccombente che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, al tentativo obbligatorio di mediazione, sia rimasta contumace anche nel successivo processo. Tale condotta infatti ha comunque obbligato il ricorrente ad avviare il giudizio stante l'indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione che evitasse il ricorso al processo;
condotta che appare degna di censura in quanto tenuta in spregio allo scopo dell'istituto inteso come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l'abuso del processo, specie quando la
7 mediazione è condizione di procedibilità. Merita, pertanto, accoglimento anche tale ultima domanda dell'odierno ricorrente, nei termini e limiti stabiliti in dispositivo.
Tanto considerato, in accoglimento delle domande del sig. va dichiarata Parte_1 la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Lancia Y con telaio n.
ZLABLADJIN5591179 sottoscritto il 21.12.2022 con per inadempimento di CP_3
quest'ultima, va riconosciuto il diritto della parte non inadempiente sia alla restituzione della somma di € 13.250,00 corrisposta in adempimento delle obbligazioni contrattuali che a ricevere il pagamento della somma di € 500,00, ai sensi del secondo comma dell'art. 1385
CC, con obbligo carico della parte inadempiente. quest'ultima, inoltre, CP_3
inoltre, in virtù della soccombenza, va condannata anche al pagamento delle spese del presente giudizio e della fase relativa alla negoziazione obbligatoria in favore del ricorrente liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività svolta ed alla natura della controversia nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP SI Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, deduzione o eccezione:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di in persona del legale CP_3 rappresentante p.t. e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso in data
21.12.2022 tra e dedotto in giudizio;
Parte_1 CP_3
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t alla restituzione CP_3 delle somme corrisposte da a titolo di prezzo dell'auto ed anticipo delle Parte_1
spese di immatricolazione, in esecuzione del contratto risolto, e dunque al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 13.250,00, oltre interessi legali dal 27.12.2022 fino al soddisfo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in CP_3 favore di della somma di € 500,00 pari al doppio della caparra Parte_1
confirmatoria di € 250,00 versata il 21.12.2022, oltre interessi da tale data fino all'effettivo soddisfo.
4) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a CP_3
le spese del presente giudizio consistenti in € 264 per spese esenti e Parte_1
8 complessivi € 2.928,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta, CPA come per legge e successive occorrende, nonché le spese del procedimento di negoziazione obbligatoria che si liquidano in € 400,00.
5) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 12bis del D. Lgs n. 28/2010 per disporre a carico di in persona del legale rappresentante p.t., il versamento CP_3
all'Erario della somma di € 474,00, pari al doppio del c.u.
Cremona 14.10.2025.
Il GOP
Binetti SI
9
R.G. N. 911/2024
Verbale della causa tra per ( ), con l'Avv. Filippo Rizzi;
Parte_1 C.F._1
per ( , in persona del legale rappresentante p.t., contumace, CP_1 P.IVA_1
Oggi 14 ottobre 2025, alle ore 14:00, nella causa tra contro Parte_1 CP_1 innanzi al GOP dr. SI Binetti, sono comparsi: per nessuno compare;
Parte_1
per , contumace, nessuno compare;
CP_1
Il giudice, dopo la camera di consiglio, riapre il verbale di causa e decide la causa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC che pubblica mediante lettura alle parti, non presenti, del dispositivo e motivazioni e versata di seguito a verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
In persona del giudice dr. SI Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente tra:
( ), con l'Avv. Filippo Rizzi, Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., contumace, CP_1 P.IVA_1
Resistente
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso ex art. 281decies CPC del 22.05.2024, notificato, unitamente all'ordinanza di fissazione dell'udienza del 03.06.24, a mezzo mail pec a in data Email_1
05.06.2024, conveniva in giudizio per sentire: “"In Via Parte_1 CP_1
Principale: - accertare e dichiarare che la mancata compravendita della vettura Controparte_2
il numero di , è avvenuta per fatto e colpa di
[...] Pt_2 Pt_3 CodiceFiscale_2 [...]
per l'effetto dichiarare risolto il contratto sottoscritto il 21.12.2022 con conseguente CP_3 condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 13.250,00 quale prezzo di vendita e anticipazione delle spese di passaggio (mai avvenuto) oltre al pagamento della somma di € 500,00 quale doppio della caparra confirmatoria sempre comunque oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In ogni caso condannare al versamento di una somma di importo CP_3 corrispondente al contributo unificato dovuto per l'omessa partecipazione alla negoziazione assistita senza giustificato motivo e al pagamento dei compensi del difensore per la medesima fase secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Il ricorrente a fondamento delle proprie istanze, sosteneva che dopo essersi recato presso la sede di in Peschiera del Garda, ed aver visionato un'autovettura usata CP_1
marca Lancia, tipo Ypsilon 1.0 n. telaio ZLABLADJIN5591179, ed averla trovata Pt_2
di proprio gradimento, sottoscriveva in data 21.12.2022, con il Sig. Persona_1 amministratore della società resistente, la proposta irrevocabile di acquisto
2 dell'autovettura versando contestualmente in contanti l'anticipo prezzo di € 250,00, con esplicita funzione anche di caparra confirmatoria ed in data 27.12.2024 il restante importo di € 13.000,00 a saldo del prezzo pattuito in contratto, per un totale di 13.250,00, comprensivo del prezzo dell'auto per 12.900,00 ed € 350,00 per anticipo spese di immatricolazione, come da condizioni contrattuali (doc. n. 2). Che l'autovettura non è stata mai consegnata all'acquirente, né tantomeno immatricolata, nonostante il lungo tempo trascorso dal saldo del prezzo ed i numerosi solleciti effettuati sia per le vie brevi che per iscritto. Esponeva, infatti, il ricorrente che i vari tentativi di prendere contatto con la società resistente, avevano avuto come unico risultato quello di ottenere da parte dell'amministratore della società, risposte vaghe, dilatorie ed interlocutorie. Ed anche il tentativo di ottenere la restituzione delle somme corrisposte in adempimento del contratto sottoscritto non portava ad alcun risultato utile. La conferma della mala fede della controparte avveniva all'esito delle verifiche eseguite dal difensore del ricorrente dalle quali risultava che l'autovettura visionata ed acquistata presso la sede della era CP_1 in realtà sempre stata intestata alla e che, dunque, la on Controparte_4 CP_1
ne aveva mai avuto la disponibilità giuridica (doc. 6); né di quella, né di altre auto (doc 8 e
9).
All'esito della scoperta, il ricorrente inoltrava denuncia querela a carico della società resistente per truffa ai suoi danni e all'esito della mancata consegna dell'auto, regolarmente pagata e della mancata restituzione delle somme corrisposte, iniziava l'azione per fare dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, nonché per ottenere la restituzione degli importi corrisposti oltre al pagamento del doppio della caparra versata a titolo di risarcimento del danno subito, inoltrando richiesta di negoziazione assistita che rimaneva senza esito.
All'udienza del 29.01.2025, fissata in modalità trattazione scritta con ordinanza del
04.06.24, solo il ricorrente depositava le note scritte ai sensi dell'art 127 ter CPC, alle quali Cont allegava due articoli di giornale che davano notizia di come l'amministratore di CP_3
avesse utilizzato la medesima tecnica di raggiro con altri consumatori ai quali,
[...]
adducendo false problematiche relative alle immatricolazioni, non consegnava mai le autovetture, pur incassandone il prezzo pattuito. All'esito, con successiva ordinanza del
30.01.2025 il giudice, verificata la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo mail all'indirizzo PEC della società resistente ne dichiarava la contumacia e Email_1
3 rinviava per il prosieguo all'udienza del 08.04.2025, in presenza. Alla predetta udienza compariva il solo procuratore di parte ricorrente il quale, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni o, in subordine, per gli incombenti di cui all'art 281 sexies CPC. All'esito il giudice fissava l'odierna udienza per gli incombenti di cui all'art. 281sexies cpc, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive che solo il ricorrente depositava.
Diritto
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia della società convenuta alla quale il ricorso introduttivo ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati alla casella PEC che nel Registro delle Email_1
Imprese risulta intestata alla Al riguardo parte ricorrente ha provato la CP_3
ricezione della mail PEC contenente il ricorso, depositando telematicamente le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” e tanto consente di ritenere valida la notifica.
Nel merito, all'esito dell'attività processuale espletata, dell'esame degli atti e dei documenti di causa, la domanda proposta di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della resistente è apparsa fondata e va senz'altro accolta.
In materia di obbligazioni contrattuali, la parte contrattuale che conviene in giudizio l'altra parte di cui allega il grave inadempimento, chiedendo la risoluzione del contratto, deve provare l'esistenza e validità del contratto e l'adempimento della propria obbligazione, mentre sul convenuto grava l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è, inoltre, subordinata alla sussistenza dell'imprescindibile presupposto che l'inadempimento sia rilevante. In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.
Nel corso del giudizio è stata fornita la prova sia dell'esistenza del contratto di compravendita dell'autovettura intercorso tra le parti e perfezionatosi in data 21.12.2022 con la sottoscrizione per accettazione da parte della società venditrice della proposta irrevocabile di acquisto avanzata dall'acquirente che dell'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultimo, odierno attore. Il ricorrente ha, infatti, anche provato di aver corrisposto interamente le somme contrattualmente previste, versando € 250,00 in contanti 4 all'atto della firma del contratto, a titolo di anticipo e caparra confirmatoria ed ulteriori €
13.000,00 a saldo anche delle spese di immatricolazione, con bonifico bancario in data
27.12.2022. Il sig. infatti, ha fornito prova documentale sia dell'esistenza del Pt_1 contratto rimasto inadempiuto che del pagamento delle somme indicate producendo, quale documento 2 del suo fascicolo di causa, la proposta irrevocabile di acquisto debitamente sottoscritta da entrambi i contraenti e la contabile bancaria del versamento eseguito a saldo delle somme pattuite per un totale di € 13.000,00. Anche il pagamento in contanti della somma di € 250,00 prevista a titolo di anticipo e caparra confirmatoria, contrattualmente prevista, può ritenersi provato, oltre che dalla produzione del contratto sottoscritto da parte della società venditrice, che con tale sottoscrizione ne dà atto, sia perché la circostanza è rimasta del tutto incontestata da parte di quest'ultima, rimasta contumace.
In particolare, il contratto stabiliva, a fronte dell'accettazione della proposta di acquisto dell'auto, l'immediato pagamento in contanti della somma di € 250,00 a titolo di anticipo e caparra confirmatoria, con espresso richiamo all'art. 1385 CC;
mentre il pagamento totale del prezzo dell'auto e delle spese di immatricolazione per ulteriori € 13.000,00 era previsto con successivo bonifico bancario da effettuarsi entro il 28.12.2022.
Del tutto sfornito di prova è, invece, rimasto l'adempimento da parte del venditore, rimasto, peraltro, contumace. Per contro le ulteriori prove documentali fornite dal ricorrente (mail e messaggi sms e whatsapp scambiati con il Sig. – doc 3, 4 e 5-, Pt_4
visure ACI relative alla vettura oggetto del contratto -doc. 6-, articoli di giornali -doc. 11 e
12) fanno invece ritenere fondata l'eccezione di inadempimento, consistito nella mancata immatricolazione e consegna dell'auto oggetto del contratto e completamente saldata dall'acquirente. è pertanto rimasta l'obbligazione primaria ed essenziale CP_5 della parte venditrice ovvero la consegna stessa della merce oggetto del contratto di compravendita.
Può pertanto ritenersi raggiunto l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, della sua gravità e, dunque, della fondatezza della domanda di risoluzione del contratto anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “A norma dell'art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene 5 l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti” ( cfr: Cass. Civ., Sez. II, Sent.
20/07/2007, n. 16084; ed anche Cass. 1773/2001; la Cass. 2954/2008; Cass. Civ., Sez. III,
28/03/2006, n. 7083;).
Per l'effetto, altrettanto fondate e degne di accoglimento risultano le domande relative alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, alla condanna alla restituzione delle somme pagate ed al pagamento del doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno.
Stante la risoluzione del contratto e la caducazione dei suoi effetti con efficacia ex tunc, la
è tenuta alla restituzione delle somme incassate a titolo di corrispettivo CP_3
contrattuale in quanto la loro ritenzione risulta essere sine titulo. Dalla risoluzione del contratto discendono, infatti, ineludibili obblighi restitutori, come pacificamente affermato da consolidata e condivisibile giurisprudenza, anche recente, di legittimità. Nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. n.
28381/2017; n. 4442/2014). In altri termini la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto liberatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite, in quanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti. L'obbligazione restitutoria che ne deriva, pertanto, non ha natura risarcitoria e, dunque, si concilia con il diritto del contraente non inadempiente a vedersi corrispondere il doppio della caparra versata per effetto dalla legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1455 CC.
In definitiva, la parte non inadempiente di un contratto a prestazioni corrispettive che abbia legittimamente esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata a vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del doppio delle somme pagate a titolo di caparra confirmatoria che, ai sensi dell'art. 1385 CC, assumono la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento.
Nel caso di specie, come già evidenziato, può ritenersi accertato quanto puntualmente dedotto dalla ricorrente e non contestato dal resistente, rimasto contumace, ovvero 6 l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, il pagamento delle somme e la natura di caparra confirmatoria della somma di € 250,00, versata in contanti a titolo di anticipo prezzo.
All'esito del giudizio deve dunque ritenersi fondata e degna di accoglimento anche la domanda relativa alla condanna della società resistente, risultata totalmente soccombente, ai sensi dell'art. 12bis del D. Lgs n. 28/2010, secondo la lettera del quale “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.”
Nei casi in cui ricorre l'obbligo della mediazione, come è nel caso di specie, la parte risultata soccombente che non abbia accettato l'invito alla mediazione senza giustificato motivo può essere condannata, ove richiesto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo unificato cui potrà cumularsi, ove richiesto, la condanna al pagamento in favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Il ricorrente ha provato di aver invitato la a partecipare al procedimento di CP_3
mediazione assistita con mail PEC del 08.10.2024 (doc. 10 di parte ricorrente) che è rimasta del tutto priva di riscontro. La norma richiamata può, pertanto, ritenersi applicabile anche nel caso di specie in cui la parte soccombente che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, al tentativo obbligatorio di mediazione, sia rimasta contumace anche nel successivo processo. Tale condotta infatti ha comunque obbligato il ricorrente ad avviare il giudizio stante l'indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione che evitasse il ricorso al processo;
condotta che appare degna di censura in quanto tenuta in spregio allo scopo dell'istituto inteso come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l'abuso del processo, specie quando la
7 mediazione è condizione di procedibilità. Merita, pertanto, accoglimento anche tale ultima domanda dell'odierno ricorrente, nei termini e limiti stabiliti in dispositivo.
Tanto considerato, in accoglimento delle domande del sig. va dichiarata Parte_1 la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Lancia Y con telaio n.
ZLABLADJIN5591179 sottoscritto il 21.12.2022 con per inadempimento di CP_3
quest'ultima, va riconosciuto il diritto della parte non inadempiente sia alla restituzione della somma di € 13.250,00 corrisposta in adempimento delle obbligazioni contrattuali che a ricevere il pagamento della somma di € 500,00, ai sensi del secondo comma dell'art. 1385
CC, con obbligo carico della parte inadempiente. quest'ultima, inoltre, CP_3
inoltre, in virtù della soccombenza, va condannata anche al pagamento delle spese del presente giudizio e della fase relativa alla negoziazione obbligatoria in favore del ricorrente liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività svolta ed alla natura della controversia nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP SI Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, deduzione o eccezione:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di in persona del legale CP_3 rappresentante p.t. e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso in data
21.12.2022 tra e dedotto in giudizio;
Parte_1 CP_3
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t alla restituzione CP_3 delle somme corrisposte da a titolo di prezzo dell'auto ed anticipo delle Parte_1
spese di immatricolazione, in esecuzione del contratto risolto, e dunque al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 13.250,00, oltre interessi legali dal 27.12.2022 fino al soddisfo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in CP_3 favore di della somma di € 500,00 pari al doppio della caparra Parte_1
confirmatoria di € 250,00 versata il 21.12.2022, oltre interessi da tale data fino all'effettivo soddisfo.
4) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a CP_3
le spese del presente giudizio consistenti in € 264 per spese esenti e Parte_1
8 complessivi € 2.928,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta, CPA come per legge e successive occorrende, nonché le spese del procedimento di negoziazione obbligatoria che si liquidano in € 400,00.
5) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 12bis del D. Lgs n. 28/2010 per disporre a carico di in persona del legale rappresentante p.t., il versamento CP_3
all'Erario della somma di € 474,00, pari al doppio del c.u.
Cremona 14.10.2025.
Il GOP
Binetti SI
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