Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 27.3.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art.127 ter, 3° comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr. 2009/2019 R.g. Lavoro
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lauri ed elettivamente Parte_10 domiciliati come in atti
Ricorrenti
E
già (C.F. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, dal Prof.
Avv. Maria Teresa Salimbeni e dall'avv. Concetta Lombardo ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2019, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti di con mansioni di operaio generico ed inquadramento nel Controparte_2
1
[...] senza usufruire dei rientri al lavoro. CP_3
Deducevano: che con comunicazione del 16.6.2014 la società resistente comunicava alle
OOSS la volontà di prorogare per altri 12 mesi la CIGS in favore di tutto il personale della sede di Nola, al fine di completare il processo riorganizzativo solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti;
che la procedura presentava vizi, sia nella comunicazione, sia nel successivo esame congiunto, in quanto in tale sede veniva palesato l'intento di effettuare un progressivo rientro del personale senza specificare su quali basi sarebbe stata compiuta la scelta tra coloro che sarebbero stati gradualmente immessi, e per i quali la cassa integrazione CP_ sarebbe cessata, e coloro che, come i ricorrenti, sarebbero stati mantenuti in per l'intero periodo;
che, inoltre, la piena fungibilità delle mansioni, l'evidente natura elementare delle operazioni svolte all'interno dello stabilimento di Nola da tutti i dipendenti, nonché l'assoluta ininfluenza e mancanza di specifica preparazione e formazione ai fini dello svolgimento delle mansioni stesse, rendeva palese che era illegittima anche l'applicazione in concreto dei criteri, pur genericamente indicati, con conseguente discriminazione dei ricorrenti mai richiamati al lavoro.
Tutto ciò premesso chiedevano accertarsi l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs e, per l'effetto, la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria ed il trattamento di CIGS percepito dai ricorrenti dal 14.07.2014 al 13.07.2015, da quantificarsi in separata sede, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società convenuta, la quale - rappresentando preliminarmente che i ricorrenti e contrariamente a quanto Parte_6 Parte_5 Parte_4 dedotto in ricorso, nel corso del periodo di CIGS erano rientrati a lavoro per alcuni periodi - diffusamente argomentava in fatto ed in diritto in ordine alla infondatezza della domanda, evidenziando poi che avverso la sentenza n. 2076/2018, invocata da parte ricorrente, pendeva giudizio d'appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.
Alla prima udienza del 3.6.2021 il difensore presente per parte ricorrente preliminarmente rappresentava che il ricorrente indicato al n. 9 del ricorso “si chiama e non Parte_9
.(v.si verb ud.). Parte_9
Rinviata la causa per discussione, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della odierna udienza del
27.3.2025, le parti procedevano al deposito di note scritte consultabili nel fascicolo telematico.
2 All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare deve rilevarsi che, come visto, alla udienza del 3.6.2021 il difensore presente per parte ricorrente faceva rilevare che per mero errore nel ricorso introduttivo veniva erroneamente indicato quale cognome del ricorrente indicato al numero “9”
in luogo del corretto (v.si verbale udienza). Parte_9 Parte_9
Ebbene, dall'esame della documentazione presente in atti- segnatamente dal documento di identità allegato alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione dal C.U., nonché dalle buste paga depositate - emerge chiaramente che il cognome del ricorrente indicato al n.9 della pg 1 del ricorso è (e non già , come Parte_9 Parte_9 invece indicato in ricorso).
Sul punto deve evidenziarsi che non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ. qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto, ma sia solo non correttamente indicato(come nel caso di specie), per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese. ( cfr. Cass. 16.11.2007 n. 23816).
Nel caso di specie deve escludersi, sulla scorta del tenore del ricorso e degli atti richiamati nello stesso, che l'errore contenuto nella indicazione del cognome del ricorrente-
[...] abbia determinato incertezza nella identificazione della parte, né arrecato Parte_9 pregiudizio nelle difese alla controparte, che si è compiutamente difesa anche in relazione alla posizione del ricorrente de quo, peraltro indicandone correttamente le generalità (ossia
) nella memoria di costituzione (v.si memoria.) Parte_9
Non vi è dubbio, dunque, alla luce del contenuto dell'atto e dei documenti prodotti, sull'esistenza di un mero refuso redazionale, immediatamente rettificato alla prima udienza, e deve dunque darsi atto dell'errore materiale indicato dalla difesa.
Ciò posto, nel merito domanda è infondata e deve essere respinta, ritenendo il giudicante di aderire alle motivazioni, pienamente condividendole, espresse dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 5096/2021 pubblicata il 30/12/2021 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, nonché all'orientamento già assunto da codesta Sezione Lavoro in fattispecie del tutto analoghe.
3 La vicenda trae origine dalla missiva del 16 giugno 2014 con cui la comunicava alle CP_2 parti sindacali l'intenzione di richiedere una ulteriore proroga del trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale fino al luglio 2015.
Parte ricorrente, invocando i principi elaborati dal Giudice di legittimità nella interpretazione dell'art. 1 commi 7 e segg. della legge 223/1991 applicabile ratione temporis, sostiene che tale missiva ed il successivo verbale di accordo sarebbero viziati per la mancata ed insufficiente previsione di criteri di scelta e per la genericità delle previsioni in tema di rotazione.
Come è noto, il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedeva la possibilità della proroga per i programmi di particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi della azienda ovvero della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
Il D.M. 20 agosto 2002, inoltre, precisava i criteri per la approvazione del programma chiarendo, per quel che qui ne occupa, che devono essere indicati gli investimenti produttivi e l'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne. Con riferimento alle sospensioni dal lavoro, poi, il punto c) dell'art. 1 del detto decreto precisava che devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ritenuto che, nel corso della durata della integrazione salariale non è consentito - seppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto - determinare un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere con l'abbandono di quelli iniziali previsti nel programma e la contestuale adozione, invece, di criteri di scelta diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi un mutamento delle regole selettive operare solo a seguito di un decreto di proroga volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (cfr. Cass. sez. lav., 23/05/2008 n.13377 e 09/02/2009, n.3177).
Posto tale quadro di riferimento, si rileva allora come gli obblighi del datore di lavoro sono imposti sempre e soltanto con riferimento al personale da sospendere ovvero da fare ruotare nel corso della proroga.
Nel caso di specie, non è controverso tra le parti che, come indicato nella comunicazione di apertura e confermato nel verbale di accordo, per tutto il personale interessato alla proroga è proseguita la sospensione integrale dal lavoro già precedentemente prevista.
I ricorrenti non hanno dedotto il verificarsi delle condizioni – richieste provenienti da stabilimenti clienti – indicate dall'accordo per farsi luogo a riprese giornaliere e/o settimanali dell'attività, per cui deve ritenersi che la società abbia adempiuto agli oneri di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 223/1991.
4 La tesi di parte ricorrente, invero, si fonda sull'assunto del potersi far rientrare nel concetto di criterio di scelta, in particolare quale meccanismo di rotazione, anche le modalità del progressivo e definitivo reingresso in servizio dei lavoratori sospesi, con la conseguente necessità di una puntuale indicazione delle stesse.
Tale opzione interpretativa non appare tuttavia sostenibile, atteso che il complesso sopra esaminato delle norme in tema di criterio di scelta, limita il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da sospendere sottoponendolo al rispetto del principio di coerenza e razionalità con la causa integrabile ed a quello di equa ripartizione tra i lavoratori della fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione (cfr. Corte Costituzionale n. 694/1988) imponendo anche stringenti garanzie procedimentali ed obblighi di preventiva comunicazione e confronto sindacale al fine di evitare la estromissione prolungata dal ciclo produttivo di alcuni lavoratori individuati in base a criteri non oggettivi.
Per contro, il comma 13 dell'art. 4 radica in capo ai lavoratori, il diritto al rientro in azienda al termine del periodo di godimento della integrazione salariale senza porre in capo al datore alcun obbligo ulteriore.
Ne deriva che il lavoratore potrà dolersi soltanto della mancata riammissione alla cessazione del periodo di integrazione ovvero di modalità e tempistiche di rientro contrarie ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ovvero disposte in violazione del divieto di discriminazione.
Il datore di lavoro, pertanto, quando le modalità di rientro al lavoro siano significativamente differenziate, dovrà individuare un criterio oggettivo - fondato su ragioni organizzative e produttive determinate dalla riorganizzazione e che tenga conto delle professionalità dei singoli lavoratori - che giustifichi la graduazione.
Nel caso in esame, con la predetta comunicazione del 16 giugno 2014 venivano offerti alle organizzazioni sindacali ed ai singoli lavoratori elementi sufficienti per configurare il criterio a mezzo del quale si sarebbe proceduto alla reimmissione in azienda, essendosi dato atto che nel corso della proroga annuale si sarebbe proceduto ad interventi volti in particolare alla installazione dell'impianto di verniciatura dei contenitori metallici ed all'ampliamento dell'area di travaso minuterie.
In detto ultimo campo la comunicazione illustra nel dettaglio le conseguenze dell'intervento precisando che questi renderanno necessaria la specifica formazione del personale addetto.
A supporto di tale piano sono previsti …anche specifici programmi formativi volti alla riqualificazione professionale del personale in relazione al loro progressivo ingresso nel nuovo contesto industriale.
5 Dunque, appare sufficientemente chiarito che nel corso dei dodici mesi di proroga doveva essere posto in essere un duplice intervento – sulle strutture e sul personale – al fine di ammodernare le prime e formare i secondi e che il graduale richiamo al lavoro sarebbe intervenuto in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione.
Nel corso del successivo esame congiunto, si è concordato sulle modalità per il rientro prioritario id est sulla ripresa del servizio all'esito del completamento della formazione con la precisazione che tale circostanza si sarebbe verificata per 60 lavoratori alla fine del mese di ottobre.
Qualora invece i ricorrenti avessero inteso censurare le modalità con le quali erano stati scelti i lavoratori da destinare a specifici corsi di formazione finalizzati ad un più rapido reinserimento lavorativo avrebbero dovuto compiutamente allegare le ragioni oggettive per le quali essi avrebbero dovuto essere preferiti a coloro che ai corsi stessi erano stati avviati.
Per contro, l'impianto argomentativo del ricorso è incentrato sulla sostanziale assoluta fungibilità di tutti gli addetti al sito di Nola con il che si esclude la sussistenza di una posizione oggettivamente poziore degli odierni ricorrenti.
In definitiva, in linea con le conclusioni rassegnate nella citata sentenza della Corte
d'Appello, va ritenuto che, nella dedotta condizione di assoluta parità delle mansioni di partenza, la società fosse libera di destinare ogni addetto del sito di Nola al corso di formazione ritenuto più confacente alle esigenze produttive nel rispetto del divieto di discriminazione.
Poiché i ricorrenti non hanno né dedotto né dimostrato che la scelta dei lavoratori da avviare ai singoli corsi di riqualificazione fosse avvenuta per ragioni diverse da quelle proprie della libertà della organizzazione dei fattori produttivi, la domanda non può ritenersi fondata.
Ed ancora, l'infondatezza della domanda risulta ancora più evidente in merito alle posizioni
(dunque alle richieste) dei ricorrenti e Parte_6 Parte_5 Parte_4
i quali deducono in ricorso, analogamente agli altri ricorrenti, di non essere mai
[...] rientrati al lavoro durante il periodo di CIGS.
Tuttavia, la datrice società ha dedotto e provato documentalmente (cfr. doc. 1, 2 e 3 prod. parte resistente) che i predetti lavoratori sono stati richiamati a lavoro ed hanno prestato servizio nel corso del periodo di CIGS e segnatamente: la sig.ra ha lavorato Parte_6 per n. 2 giornate nel mese di giugno 2015 (precisamente, il 29 e il 30 giugno 2015); per n. 11 giorni nel mese di luglio 2015 (dal 01/07/2015 al 15/07/2015); il sig. ha Parte_5 lavorato: per n. 2 giorni nel mese di luglio 2014 (precisamente, i giorni 1 e 2 luglio 2014); per n. 10 giornate nel mese di maggio 2015 (dal 18/05/2015 al 29/05/2015); l'intero mese di giugno 2015 (con l'esclusione dei giorni 1° giugno in cui ha fruito di una giornata di permesso
6 e il giorno 2 giugno festivo) e per n. 19 giorni nel mese di luglio 2015 (dal 01/07/2015 al
27/07/2015); il sig. ha lavorato per n. 10 giorni nel mese di giugno 2015 Parte_4
(precisamente dal 17/06/15 al 30/06/2015) e per n. 15 giorni nel mese di luglio 2015
(precisamente, dal 1/07/2015 al 21/07/2015). Tali deduzioni non sono state affatto contestate da parte ricorrente.
Stante la peculiarità e complessità della questione, e la sussistenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti, appare opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena
Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
Nola, 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Naldi
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