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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEIDENARI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. LANDINI ALESSANDRA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANOLINI CP_1 C.F._2
GIOVANNA e dall'avv. NOBILI RICCARDO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Viene dato atto che, per accordo tra gli stessi, la sig.ra provvederà ad uscire dall'abitazione coniugale non appena avrà la CP_1
disponibilità del nuovo alloggio, asportando in quel momento i propri effetti personali dalla casa coniugale.
2) Al sig. rimarranno assegnati, in proprietà esclusiva, tutti gli arredi e corredi Parte_1
dell'abitazione famigliare.
3) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della moglie, il sig si obbliga a Parte_1
corrispondere alla sig.r a far tempo dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di € CP_1
300,00 (euro trecento/00), da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, noto alle parti, con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 (dieci)
di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. A far tempo dal mese di febbraio
2026 tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello di febbraio 2025.
4) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
5) Le spese e le competenze legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”. - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di DE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/04/1981 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di DE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2019, atto n. 33, Parte II serie C).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in DE, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale