TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3081/2025 R.G. promossa da avv. LAURA LAMBERTI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. PATRIZIA BIAGIA LAMEDICA) CP_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per_
Le parti sono genitori di , nata il [...].
1 La condizione della minore è oggetto di regolamentazione dettata, su ricorso congiunto, con decreto di questo Tribunale n. 1658/2020 pubblicato il 29 dicembre 2020. Tra le previsioni del decreto, figura l'obbligazione paterna di concorrere al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 350,001 e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha allegato il peggioramento della propria situazione economica e ha domandato una riduzione dell'assegno ad euro 200,00 mensili.
La resistente si è opposta alla riduzione e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'applicazione dell'art. 473-bis.39 c.p.c. e l'attribuzione dell'intero assegno unico universale.
Con ordinanza del 10 luglio 2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «riduce, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità ridotta: aprile
2025), l'assegno per il mantenimento della figlia a carico del padre alla nuova somma di euro 250,00 mensili, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie». Con il medesimo provvedimento, sono state respinte le istanze istruttorie delle parti ed è stata fissata udienza di discussione, da celebrare in forma cartolare.
Acquisite le note scritte delle parti, il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La condizione di grave tensione finanziaria del ricorrente, di manifestazione in larga parte successiva al decreto del 29 dicembre 20202, trova ampio riscontro documentale.
Il modello Unico 2025 dell'attore, riferito al periodo d'imposta 2024, attesta un reddito complessivo di soli euro 6.642,00, il conto corrente Banco Posta registrava, al 31 marzo 2025, un saldo attivo di soli euro 435,29 e, su di esso, per il periodo 31 dicembre 2024 – 31 marzo 2025, sono intervenuti accrediti limitati ad un totale di euro 3.034,50 (comprensivo dell'assegno unico per circa euro 100,00 mensili). Nemmeno il lavoro intermittente con Domina s.c. ha sensibilmente migliorato la situazione, giusta la sua durata limitata (27 gennaio – 31 marzo 2025) e la retribuzione contenuta.
Alle entrate ridotte si associa una esposizione debitoria consistente, che comprende: a) svariate cartelle notificate da , di importi anche non trascurabili (ad es., Controparte_2 euro 24.725,88 per la cartella n. 02220190020722611000); b) una diffida di pagamento di Confirete per euro 76.014,37; c) un pignoramento ex art. 492-bis c.p.c. ad istanza di per euro Parte_2
61.000,72. Vi è, poi, l'esborso fisso del canone di locazione abitativa di euro 600,00 mensili. La resistente non ha specificatamente contestato il deterioramento reddituale e patrimoniale del ricorrente. Una simile contestazione circostanziata, infatti, non è certo ravvisabile nel limitarsi a definire «presunto» il peggioramento, o nell'utilizzare la locuzione «a suo dire» per riferirsi al carattere «disastroso» della situazione del ricorrente, soprattutto laddove tutte le restanti difese non sono volte ad allegare ipotetici profitti non dichiarati, ma sono tese ad attribuire all'attore la
«mancanza di quella diligenza di cui ogni buon padre di famiglia deve essere dotato» (così, pag. 5 della comparsa di risposta). Dunque, che l'attore versi in stato di forte ristrettezze può dirsi pacifico ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Ciò posto, si tratta di valutare se il carattere asseritamente colposo di questa condizione possa giustificare la conservazione dell'obbligazione di mantenimento in una misura che, obiettivamente,
l'attore non può più sostenere.
Ebbene, il Collegio osserva che, se la quantificazione dell'assegno per la prole fosse insensibile alle modificazioni reddituali dell'obbligato, ogni qual volta le stesse derivino da cattive scelte imprenditoriali e/o di impiego delle risorse, si conferirebbe all'assegno una funzione lato sensu sanzionatoria di una incapacità di gestione finanziaria. Una simile impostazione non sarebbe accettabile, perché finirebbe per porre a carico del genitore obbligato un assegno che egli – a prescindere dai motivi – non è materialmente in grado di onorare, con possibili ricadute anche in sede penale.
Il discorso sarebbe diverso se il ricorrente occultasse ricchezza non dichiarata ovvero se avesse dolosamente preordinato un sistematico programma di dismissione dei propri beni, allo scopo di non versare il mantenimento per la figlia. In tali ipotesi, un simile atteggiamento non potrebbe riverberare a beneficio dell'obbligato e a svantaggio della prole. Nondimeno, non sembra questo il caso dell'istante, il cui impoverimento, per stessa ammissione della resistente, è effettivo ed è colposo, non certo doloso.
Di conseguenza, al ricorrente va accordata una riduzione dell'assegno. Appare equo, alla luce dei dati acquisiti, rideterminare l'importo in euro 250,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, in continuità con quanto disposto in via provvisoria.
La resistente ha chiesto che l'assegno unico universale le venga riconosciuto per intero.
La domanda merita accoglimento.
Pur in presenza di affidamento condiviso, deve ritenersi legittima «l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore»
(Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Nel caso di specie, il padre è fortemente gravato dai debiti, col rischio che la sua quota di assegno venga, in qualche modo, destinata a ripianare tale esposizione debitoria, invece di essere effettivamente impiegata a beneficio della figlia. Di
3 conseguenza, è opportuno che sia la madre a percepire l'assegno unico per intero. Questo regime viene stabilito con decorrenza dalla data della domanda contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (giugno 2025).
Va, invece, respinta l'istanza ex art. 473-bis.39 c.p.c., poiché l'inadempimento del ricorrente
è maturato in relazione ad un assegno di importo diverso da quello oggi rideterminato.
Da ultimo, sono inammissibili le domande attoree di cui ai numeri 2) e 3) delle note scritte depositate in data 4 novembre 2025, dovendo, al più, essere veicolate in autonomo processo.
4.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. riduce, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità ridotta: aprile
2025), l'assegno per il mantenimento della figlia a carico del padre alla nuova somma di euro 250,00 mensili, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
2. attribuisce l'assegno unico interamente alla resistente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025;
3. rigetta l'istanza della resistente ex art. 473-bis.39 c.p.c.;
4. dichiara inammissibili le domande attoree di cui ai numeri 2) e 3) delle note scritte depositate in data 4 novembre 2025;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente estensore
EA EL
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rivalutato ad euro 412,02. 2 Al tempo del deposito del ricorso congiunto, il ricorrente gestiva due locali, poi chiusi. Dopo la cessazione delle attività, egli ha lavorato in modo discontinuo, con redditi incostanti e di bassa entità. 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3081/2025 R.G. promossa da avv. LAURA LAMBERTI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. PATRIZIA BIAGIA LAMEDICA) CP_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per_
Le parti sono genitori di , nata il [...].
1 La condizione della minore è oggetto di regolamentazione dettata, su ricorso congiunto, con decreto di questo Tribunale n. 1658/2020 pubblicato il 29 dicembre 2020. Tra le previsioni del decreto, figura l'obbligazione paterna di concorrere al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 350,001 e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha allegato il peggioramento della propria situazione economica e ha domandato una riduzione dell'assegno ad euro 200,00 mensili.
La resistente si è opposta alla riduzione e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'applicazione dell'art. 473-bis.39 c.p.c. e l'attribuzione dell'intero assegno unico universale.
Con ordinanza del 10 luglio 2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «riduce, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità ridotta: aprile
2025), l'assegno per il mantenimento della figlia a carico del padre alla nuova somma di euro 250,00 mensili, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie». Con il medesimo provvedimento, sono state respinte le istanze istruttorie delle parti ed è stata fissata udienza di discussione, da celebrare in forma cartolare.
Acquisite le note scritte delle parti, il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La condizione di grave tensione finanziaria del ricorrente, di manifestazione in larga parte successiva al decreto del 29 dicembre 20202, trova ampio riscontro documentale.
Il modello Unico 2025 dell'attore, riferito al periodo d'imposta 2024, attesta un reddito complessivo di soli euro 6.642,00, il conto corrente Banco Posta registrava, al 31 marzo 2025, un saldo attivo di soli euro 435,29 e, su di esso, per il periodo 31 dicembre 2024 – 31 marzo 2025, sono intervenuti accrediti limitati ad un totale di euro 3.034,50 (comprensivo dell'assegno unico per circa euro 100,00 mensili). Nemmeno il lavoro intermittente con Domina s.c. ha sensibilmente migliorato la situazione, giusta la sua durata limitata (27 gennaio – 31 marzo 2025) e la retribuzione contenuta.
Alle entrate ridotte si associa una esposizione debitoria consistente, che comprende: a) svariate cartelle notificate da , di importi anche non trascurabili (ad es., Controparte_2 euro 24.725,88 per la cartella n. 02220190020722611000); b) una diffida di pagamento di Confirete per euro 76.014,37; c) un pignoramento ex art. 492-bis c.p.c. ad istanza di per euro Parte_2
61.000,72. Vi è, poi, l'esborso fisso del canone di locazione abitativa di euro 600,00 mensili. La resistente non ha specificatamente contestato il deterioramento reddituale e patrimoniale del ricorrente. Una simile contestazione circostanziata, infatti, non è certo ravvisabile nel limitarsi a definire «presunto» il peggioramento, o nell'utilizzare la locuzione «a suo dire» per riferirsi al carattere «disastroso» della situazione del ricorrente, soprattutto laddove tutte le restanti difese non sono volte ad allegare ipotetici profitti non dichiarati, ma sono tese ad attribuire all'attore la
«mancanza di quella diligenza di cui ogni buon padre di famiglia deve essere dotato» (così, pag. 5 della comparsa di risposta). Dunque, che l'attore versi in stato di forte ristrettezze può dirsi pacifico ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Ciò posto, si tratta di valutare se il carattere asseritamente colposo di questa condizione possa giustificare la conservazione dell'obbligazione di mantenimento in una misura che, obiettivamente,
l'attore non può più sostenere.
Ebbene, il Collegio osserva che, se la quantificazione dell'assegno per la prole fosse insensibile alle modificazioni reddituali dell'obbligato, ogni qual volta le stesse derivino da cattive scelte imprenditoriali e/o di impiego delle risorse, si conferirebbe all'assegno una funzione lato sensu sanzionatoria di una incapacità di gestione finanziaria. Una simile impostazione non sarebbe accettabile, perché finirebbe per porre a carico del genitore obbligato un assegno che egli – a prescindere dai motivi – non è materialmente in grado di onorare, con possibili ricadute anche in sede penale.
Il discorso sarebbe diverso se il ricorrente occultasse ricchezza non dichiarata ovvero se avesse dolosamente preordinato un sistematico programma di dismissione dei propri beni, allo scopo di non versare il mantenimento per la figlia. In tali ipotesi, un simile atteggiamento non potrebbe riverberare a beneficio dell'obbligato e a svantaggio della prole. Nondimeno, non sembra questo il caso dell'istante, il cui impoverimento, per stessa ammissione della resistente, è effettivo ed è colposo, non certo doloso.
Di conseguenza, al ricorrente va accordata una riduzione dell'assegno. Appare equo, alla luce dei dati acquisiti, rideterminare l'importo in euro 250,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, in continuità con quanto disposto in via provvisoria.
La resistente ha chiesto che l'assegno unico universale le venga riconosciuto per intero.
La domanda merita accoglimento.
Pur in presenza di affidamento condiviso, deve ritenersi legittima «l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore»
(Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Nel caso di specie, il padre è fortemente gravato dai debiti, col rischio che la sua quota di assegno venga, in qualche modo, destinata a ripianare tale esposizione debitoria, invece di essere effettivamente impiegata a beneficio della figlia. Di
3 conseguenza, è opportuno che sia la madre a percepire l'assegno unico per intero. Questo regime viene stabilito con decorrenza dalla data della domanda contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (giugno 2025).
Va, invece, respinta l'istanza ex art. 473-bis.39 c.p.c., poiché l'inadempimento del ricorrente
è maturato in relazione ad un assegno di importo diverso da quello oggi rideterminato.
Da ultimo, sono inammissibili le domande attoree di cui ai numeri 2) e 3) delle note scritte depositate in data 4 novembre 2025, dovendo, al più, essere veicolate in autonomo processo.
4.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. riduce, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (prima mensilità ridotta: aprile
2025), l'assegno per il mantenimento della figlia a carico del padre alla nuova somma di euro 250,00 mensili, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
2. attribuisce l'assegno unico interamente alla resistente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025;
3. rigetta l'istanza della resistente ex art. 473-bis.39 c.p.c.;
4. dichiara inammissibili le domande attoree di cui ai numeri 2) e 3) delle note scritte depositate in data 4 novembre 2025;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente estensore
EA EL
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rivalutato ad euro 412,02. 2 Al tempo del deposito del ricorso congiunto, il ricorrente gestiva due locali, poi chiusi. Dopo la cessazione delle attività, egli ha lavorato in modo discontinuo, con redditi incostanti e di bassa entità. 2