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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/08/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 12349/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...](avv. Gianpietro Parte_1 C.F._1
Pacifico);
- ATTORE OPPONENTE contro e per essa Controparte_1 Controparte_1
- CONVENUTA NON COSTITUITA
e proseguita contro la cessionaria dei crediti intervenuta ex art. 111 c.p.c.
(C.F. ), con sede legale in 31015 - Conegliano Controparte_2 P.IVA_1
(TV), e per essa (C.F. e P. I.V.A. (già Controparte_3 P.IVA_2 denominata cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data CP_4
14-12-2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 2), con sede legale a Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione all'esecuzione e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
«Si precisano le seguenti Conclusioni affinché voglia l'adito Giudice, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e contrariis rejectis,
pagina 1 di 9 1. accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole così come indicate, richiamate e contenute nei contratti posti a base della ingiunzione opposta, e di conseguenza revocare e/o annullare il predetto decreto ingiuntivo;
2. accertare e dichiarare per i motivi di cui alla opposizione la nullità e l'inefficacia del decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto, e poiché richiesto per somme assolutamente non dovute;
3. condannare l'opposta cessionaria interveniente e per Controparte_2 essa in sostituzione della estromessa società Controparte_3 Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, con gli accessori di legge.>>
[...]
Per la convenuta opposta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo - allo stato - Controparte_1 [...]
e per essa l'unica titolare del credito per Controparte_2 Controparte_3 cui è causa;
In via preliminare:
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa, confermando il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 37.421,15, oltre successivi _5 interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio ed in ogni caso delle somme indebitamente percepite.
In via istruttoria:
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie.
pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa di opposizione all'esecuzione e di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non opposto (Trib. Bologna, decr.
7-10 ottobre 2019, n. 5379 emesso in favore di _1 introdotta nel merito - dopo l'ordinanza 14 luglio 2023 (non prodotta in atti) emessa dal giudice dell'esecuzione nell'espropriazione mobiliare n. 788/2023 R.G.E. - da
[...]
con «atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 Pt_1
c.p.c.» notificata il 20 settembre 2023 a in luogo della Controparte_1 quale si è costituita, essendo subentrata nella posizione creditoria in forza di contratto cessione di crediti in blocco pro soluto stipulato il 21 luglio 2023 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 86 del 22 luglio 2023),
[...]
e per essa la mandataria come da «atto _5 Controparte_3 di intervento ex art. 111 c.p.c.>>, avente il contenuto di una comparsa di risposta, depositato il 21 dicembre 2023.
2.
Era opportuna una soluzione amichevole, che però è mancata.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Il processo esecutivo n. 788/2023 Reg. es. mob. per cui è causa è stato promosso da già (v. la visura camerale prodotta dalla Controparte_1 Controparte_1 convenuta, doc. 5), in favore della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo 10 ottobre 2019 n. 5379 ritualmente notificato a il 21 ottobre 2019 e Parte_1 divenuto irrevocabile perché non opposto dall'ingiunto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (doc. 2 prodotto dall'opponente).
Una prima esecuzione forzata contro era stata promossa nel 2021. Parte_1
L'esecuzione forzata cui si riferisce la presente opposizione è stata promossa da (già , e per essa dalla mandataria e Controparte_1 Controparte_1 procuratrice speciale con pignoramento notificato ex art. Controparte_3
140 c.p.c. il 21 febbraio 2023 (doc. 1 prodotto dall'opponente, doc. 10 prodotto dall'opposta) e ha assunto il numero di ruolo 788/2023 R.G.Es.
L'esecuzione mobiliare n. 788/2023 era stata preceduta dall'atto di precetto per euro 40.494,69 oltre CPA e IVA e interessi successivi, notificato da _1 pagina 3 di 9 e per essa da al debitore il Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
24 gennaio 2023 e non opposto.
Il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato il 7 giugno 2023.
Il presente giudizio di merito è stato introdotto con citazione notificata il 20 settembre 2023.
Une volta stipulata la cessione dei crediti in favore di _5
(documenti 11-14 prodotti da , è venuta meno la titolarità _5 degli stessi in capo a che può dunque ritenersi estromessa. Controparte_1
5.
I fatti rilevanti per la decisione sono pacifici e comunque documentati.
Si rimanda dunque ai documenti prodotti.
6.
Nell'«atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.», l'attore in via di premessa:
- ha richiamato le vicende relative alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e all'esercizio dell'azione esecutiva ad opera di Controparte_1
«1. che in data 21 Feb. 2023, ha proceduto ad esecuzione forzata nei confronti _1 di mediante notifica di pignoramento presso terzi (Cfr. doc. n. 1), iscritta al R.G.E. Parte_1
n. 788/2023 del Tribunale di Bologna, in forza del titolo formato dal decreto ingiuntivo n. 5379/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 Ott. 2019, notificato in data 21 Ott. 2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione e con apposizione della relativa formula in data 27 Gen. 2021, e dell'atto di precetto notificato in data 24 Gen. 2023»;
- ha richiamato i cinque contratti di finanziamento, stipulati tra il 2003 e il 2007, cui si riferivano i «presunti crediti» portati dal decreto ingiuntivo emesso nel 2019 in favore di e le cessioni di credito fatte dalle società originarie Controparte_1 contraenti prima del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. da parte della cessionaria
Controparte_1
«2. che il predetto decreto ingiuntivo (Cfr. doc. n. 2) veniva richiesto per crediti fondati su ben n. 6 contratti di prestito e/o finanziamento al consumo, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, e più precisamente:
a. contratto Findomestic n. 10033496182866 del 10 Ago. 2004 (Cfr. doc. 3)
b. contratto Findomestic n. 10022621035044 del 15 Lug. 2003 (Cfr. doc. 4)
c. contratto Findomestic n. 10013061181614 del 27 Dic. 2007 (Cfr. doc. 5)
d. contratto OS AT n. 116447 (Cfr. doc. 6)
e. contratto OS AT n. 116648 (Cfr. doc. 7)
f. contratto [rectius, OS AT, n.d.r.] n. 116649 (Cfr. doc. 8), tutti allegati al Parte_2 decreto ingiuntivo con i numeri 2, 11, 16, 21, 28 e 33; pagina 4 di 9 3. che di tali presunti crediti quelli derivanti dal primo contratto sopra indicato (n. 10033496182866 del 10 Ago. 2004 ) erano stati acquisiti da , in seguito ad una serie _1 di cessioni, che dagli originari contraenti erano stati trasferiti nell'ordine, da a Controparte_6 con contratto di cessione del 16 apr. 2013, successivamente da a CP_7 CP_7 [...]
e da questa con contratto di cessione del 31 Lug. 2017 (allegato al ricorso per decreto CP_8 ingiuntivo con n. 5 ) a . Quest'ultima a sua volta aveva ceduto il credito a CP _1
;
[...]
4. che i crediti derivanti dal secondo (n. 10022621035044 del 15 Lug. 2003) e terzo (n. 10013061181614 del 27 Dic. 2007) dei contratti sopra indicati erano sati ceduti da _6 Co
a successivamente a e da questa con contratto di cessione del 31
[...] CP_7 CP_8
Lug. 2017 (sopra richiamato doc. n. 5 allegato al d.i. opposto) a;
CP
5. che i crediti derivanti dal quarto (n. 116447), quinto (n. 116648) e sesto (n. 116649) dei suddetti contratti erano stati ceduti mediante cartolarizzazione ex L. 130/99 e pubblicazione sulla G.U. n. 152 del 28 Dic. 2013 da OS DU alla società RUBIDIO SPV Srl, la quale a sua volta con contratto di cessione del 27 Nov. 2011 li aveva ceduti a .>>; CP
- ha fatto riferimento al ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 1 giugno 2023 e all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione;
«6. che l'udienza innanzi al Giudice della Esecuzione era fissata per il 7 Giu. 2023; 7. che in data 1 Giu. 2023 l'odierno opponente depositava atto di opposizione Parte_1 alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., invocando la applicazione del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479 del 6 Apr. 2023 in merito al superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio e delle possibili soluzioni per adattare gli istituti dell'ordinamento interno secondo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea. Questa, in applicazione della disciplina prevista dalla direttiva europea 93/13 CEE a tutela della categoria dei consumatori, ha ritenuto superabile la definitività del decreto ingiuntivo non opposto rispetto al diritto in esso accertato in presenza di clausole abusive, ed ha disposto che tutti gli Stati Membri debbano assicurare le misure idonee al fine di garantire la piena tutela riconosciuta dalla direttiva in questione.
In particolare pertanto, la giurisprudenza europea della CGE, ha dichiarato contraria ai principi europei la normativa interna che non consente al Giudice della Esecuzione di poter rilevare di ufficio la eventuale abusività delle clausole del contratto su cui si fonda il diritto di credito accertato nel provvedimento monitorio non opposto.
Nel nostro caso di opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. all'interno della esecuzione R.G.E. n. 788/2023 il Giudice, alla udienza del 7 Giu. 2023 concedeva termine alle parti per il dettagliato deposito della documentazione contestata e, alla udienza del 14 Lug. 2023 ritenuta, alla luce di una sommaria delibazione dei rapporti a base del titolo di credito, il possibile integrarsi di sussistenza della abusività delle clausole, concedeva il termine di 40 giorni al debitore per introdurre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettendo la decisione al giudice di questa.
Da ciò la presente opposizione».
7.
pagina 5 di 9 Nell'atto introduttivo, l'attore, invocate le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 maggio 2022 e la conseguente pronuncia Cass., sez. unite, 6 aprile 2023, n. 9479, a sostegno dell'opposizione ha dedotto:
a) il difetto di legittimazione ad agire in via monitoria da parte di in Controparte_1 relazione a quattro dei contratti sopra indicati, escluso il primo: secondo l'attore, per i crediti di cui ai contratti dal secondo al quinto la parte legittimata ad agire sarebbe stata che però non aveva proposto domanda monitoria;
Controparte_9
b) il fatto che «a ben vedere», e con riguardo sia alla posizione di Controparte_1 che di «risulta pressoché incomprensibile verificare con quali atti gli Controparte_9 originari titolari dei crediti azionati abbiano ceduto a catena, i crediti oggi azionati da
», e ciò, a detta dell'attore, per le ragioni illustrate alle pagine 5 – 6; _1
c) la carenza di prova scritta sia dei crediti fondati sui contratti con OS AT che della cessione di quei crediti mediante una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 152 del 28 dicembre 2023, cessione peraltro inefficace nei confronti del debitore ceduto, appunto, Parte_1 per omessa notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
d) la nullità del decreto ingiuntivo 10 ottobre 2019 n. 5379 nella parte relativa ai crediti concernenti i rapporti con OS AT per carenza di valida certificazione ex art. 50 T.U.B.;
e) la «nullità delle clausole vessatorie» (a detta dell'attore, «[i] contratti di posti a base del decreto originante la presente opposizione, contengono delle clausole incontrovertibilmente vessatorie a carico del consumatore, ossia: inopponibilità di inadempienze, facoltà per il concedente di interrompere unilateralmente il rapporto relativo, facoltà per il concedente di variare unilateralmente il tasso applicato, le spese di gestione, la quota associativa, decadenza del beneficio del termine ecc.») per violazione dell'art. 1341 c.c. e in relazione a quanto previsto da Cass., sez. unite, 6 aprile 2023, n. 9479 sulla scorta delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Dopo la costituzione e per essa della mandataria e _5 procuratrice speciale l'attore ha altresì dedotto, con la Controparte_3 prima memoria integrativa ex art. 171-quater c.p.c.:
f) la «carenza di legittimazione a promuovere un'azione giudiziaria ed esecutiva da parte di una società di servicing, mandataria di una società veicolo di una operazione di cartolarizzazione e non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B»: secondo l'attore, «[a]llo stato e da quanto risulta agli atti - per quanto possa attenere a questa fase processuale - non risulta che la società sia iscritta Controparte_3 al richiamato albo, cosi come indicato e richiesto dalla normativa di cui all'art. 106 T.U.B. Ciò comporterebbe inoltre la nullità della procura conferita da Controparte_2
(Doc. 1 di parte comparente ) alla in quanto risulterebbe
[...] Controparte_3 conferito un incarico di riscossione dei crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, comma 6 della legge n. 130/1999». pagina 6 di 9 8.
I primi quattro motivi, da a) a d), in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Prima ancora che infondati (la convenuta ha prodotto, sub doc. 11-14, 18-23, copiosa documentazione, non specificatamente contestata dall'attore; oltretutto, la prova della cessione di crediti in blocco e dunque della fattispecie traslativa non necessita della produzione del contratto di cessione – ma vedi i documenti prodotti dalla convenuta – potendo essere raggiunta all'esito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, sulla base di qualunque mezzo di prova, anche indiziario: Cass., sez. III, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, par. 6.18, richiamata da Cass., sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Trib. Bologna, ord. 30 dicembre 2024, nel proc. n. 11214/2024 R.G.), detti motivi sono inammissibili in quanto, come pacifico in atti e a quanto si desume dallo stesso atto di citazione, relativi tutti a fatti, vicende e questioni anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo (depositato il 10 ottobre 2019) non opposto ed estranee a profili concernenti l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali.
L'omessa tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ritualmente notificato il 21 ottobre 2019 a mani del debitore (doc. 2 prodotto dall'attore) preclude l'esame delle questioni così tardivamente sollevate dal debitore ingiunto e ormai coperte da giudicato.
Il carattere assorbente del profilo riguardante l'inammissibilità dell'opposizione rende superflua ogni altra indagine.
9.
Il motivo sub e), del tutto genericamente formulato, non può essere accolto.
Da un lato, l'attore non ha neppure indicato con precisione, e in relazione a ciascuno dei sei contratti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, quali sarebbero le clausole a suo avviso connotate da abusività.
Dall'altro, l'attore, che si è limitato a svolgere astratti e stringatissimi rilievi e a produrre i contratti di finanziamento e le relative condizioni generali (da cui risulta la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 – 1342 c.c.) senza fornire ulteriore documentazione a sostegno delle proprie generiche argomentazioni, non ha illustrato alcun puntuale e convincente argomento a sostegno e dell'eccepita abusività di clausole, né, soprattutto, ha spiegato, allegando precise circostanze di fatto e descrivendo le vicende relative ai sei contratti di finanziamento, quale incidenza sul caso concreto avrebbero avuto le (solo genericamente evocate) clausole eventualmente abusive (cfr. Trib. Bologna, 17 marzo 2025, n. 666).
10.
pagina 7 di 9 Il motivo sub f) formulato con la prima memoria integrativa, peraltro irrilevante in questa sede (giudizio di cognizione), è radicalmente infondato in fatto, non essendo stato neppure contestato dall'attore, una volta depositata la seconda memoria integrativa della convenuta, che è, appunto, Controparte_3 iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106, T.U.B. con il codice 31012, come emerge dalla schermata riprodotta in detta memoria e come agevolmente verificabile sul sito della Banca d'Italia, sezione “Albi ed Elenchi di Vigilanza” «ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO)» (si richiama anche la visura camerale prodotta come doc. 2 dalla convenuta, dalla quale risulta che ha quale oggetto sociale «- le attività di riscossione dei Controparte_3 crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing); - l'acquisto e la cessione, anche pro-soluto, di crediti, di blocchi di crediti e/o di portafogli di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e nei confronti di chiunque;
- la gestione, la riscossione e l'eventuale cessione di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e nei confronti di chiunque;
- la partecipazione a operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, sia nella veste di promotore sia in quella di sottoscrittore. La società può, inoltre, esercitare, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, ulteriori attività strumentali o connesse alle attività finanziarie effettivamente esercitate […]» e tra le «attività connesse: […] c) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, attività' di gestione, tutela, sollecito e recupero stragiudiziale di crediti insoluti per conto di terzi e/o per conto proprio, nei confronti di soggetti residenti in italia e/o all'estero, in qualsiasi modalità di contatto con il debitore nel rispetto delle norme vigenti»; v. altresì come doc. 24 prodotto dalla convenuta l'autorizzazione 9 febbraio 2023 del Questore di Venezia – commissariato di Mestre a gestire l'agenzia per il recupero crediti). Si vedano inoltre Cass., sez. III, ord. 18 marzo 2024, n. 7243; Trib. Bergamo, 24 maggio 2023, n. 1081; App. Venezia, sez. I, 9 settembre 2024, n. 1579; contra, Trib. Monza, sez. III, ord. 22 gennaio 2024, anteriore alla pronuncia di legittimità appena richiamata;
il decreto 17 maggio 2024 n. 13749 della Prima Presidente della Corte di cassazione.
Si richiama altresì, sub doc. 1 prodotto dalla convenuta, la procura speciale conferita da a con atto _5 Controparte_3 autenticato nella firma dalla dr.ssa notaio in Milano. Persona_1
11.
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta.
12.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 proseguita contro e per essa la mandataria e procuratrice _5 speciale Controparte_3
- condanna a pagare a le spese Parte_1 _5 processuali relative al presente giudizio liquidate in euro 3.809,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 23 agosto 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 12349/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...](avv. Gianpietro Parte_1 C.F._1
Pacifico);
- ATTORE OPPONENTE contro e per essa Controparte_1 Controparte_1
- CONVENUTA NON COSTITUITA
e proseguita contro la cessionaria dei crediti intervenuta ex art. 111 c.p.c.
(C.F. ), con sede legale in 31015 - Conegliano Controparte_2 P.IVA_1
(TV), e per essa (C.F. e P. I.V.A. (già Controparte_3 P.IVA_2 denominata cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data CP_4
14-12-2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 2), con sede legale a Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione all'esecuzione e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
«Si precisano le seguenti Conclusioni affinché voglia l'adito Giudice, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e contrariis rejectis,
pagina 1 di 9 1. accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole così come indicate, richiamate e contenute nei contratti posti a base della ingiunzione opposta, e di conseguenza revocare e/o annullare il predetto decreto ingiuntivo;
2. accertare e dichiarare per i motivi di cui alla opposizione la nullità e l'inefficacia del decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto, e poiché richiesto per somme assolutamente non dovute;
3. condannare l'opposta cessionaria interveniente e per Controparte_2 essa in sostituzione della estromessa società Controparte_3 Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, con gli accessori di legge.>>
[...]
Per la convenuta opposta:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo - allo stato - Controparte_1 [...]
e per essa l'unica titolare del credito per Controparte_2 Controparte_3 cui è causa;
In via preliminare:
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la tardività dell'opposizione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa, confermando il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 37.421,15, oltre successivi _5 interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio ed in ogni caso delle somme indebitamente percepite.
In via istruttoria:
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie.
pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa di opposizione all'esecuzione e di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non opposto (Trib. Bologna, decr.
7-10 ottobre 2019, n. 5379 emesso in favore di _1 introdotta nel merito - dopo l'ordinanza 14 luglio 2023 (non prodotta in atti) emessa dal giudice dell'esecuzione nell'espropriazione mobiliare n. 788/2023 R.G.E. - da
[...]
con «atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 Pt_1
c.p.c.» notificata il 20 settembre 2023 a in luogo della Controparte_1 quale si è costituita, essendo subentrata nella posizione creditoria in forza di contratto cessione di crediti in blocco pro soluto stipulato il 21 luglio 2023 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 86 del 22 luglio 2023),
[...]
e per essa la mandataria come da «atto _5 Controparte_3 di intervento ex art. 111 c.p.c.>>, avente il contenuto di una comparsa di risposta, depositato il 21 dicembre 2023.
2.
Era opportuna una soluzione amichevole, che però è mancata.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Il processo esecutivo n. 788/2023 Reg. es. mob. per cui è causa è stato promosso da già (v. la visura camerale prodotta dalla Controparte_1 Controparte_1 convenuta, doc. 5), in favore della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo 10 ottobre 2019 n. 5379 ritualmente notificato a il 21 ottobre 2019 e Parte_1 divenuto irrevocabile perché non opposto dall'ingiunto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (doc. 2 prodotto dall'opponente).
Una prima esecuzione forzata contro era stata promossa nel 2021. Parte_1
L'esecuzione forzata cui si riferisce la presente opposizione è stata promossa da (già , e per essa dalla mandataria e Controparte_1 Controparte_1 procuratrice speciale con pignoramento notificato ex art. Controparte_3
140 c.p.c. il 21 febbraio 2023 (doc. 1 prodotto dall'opponente, doc. 10 prodotto dall'opposta) e ha assunto il numero di ruolo 788/2023 R.G.Es.
L'esecuzione mobiliare n. 788/2023 era stata preceduta dall'atto di precetto per euro 40.494,69 oltre CPA e IVA e interessi successivi, notificato da _1 pagina 3 di 9 e per essa da al debitore il Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
24 gennaio 2023 e non opposto.
Il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato il 7 giugno 2023.
Il presente giudizio di merito è stato introdotto con citazione notificata il 20 settembre 2023.
Une volta stipulata la cessione dei crediti in favore di _5
(documenti 11-14 prodotti da , è venuta meno la titolarità _5 degli stessi in capo a che può dunque ritenersi estromessa. Controparte_1
5.
I fatti rilevanti per la decisione sono pacifici e comunque documentati.
Si rimanda dunque ai documenti prodotti.
6.
Nell'«atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.», l'attore in via di premessa:
- ha richiamato le vicende relative alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e all'esercizio dell'azione esecutiva ad opera di Controparte_1
«1. che in data 21 Feb. 2023, ha proceduto ad esecuzione forzata nei confronti _1 di mediante notifica di pignoramento presso terzi (Cfr. doc. n. 1), iscritta al R.G.E. Parte_1
n. 788/2023 del Tribunale di Bologna, in forza del titolo formato dal decreto ingiuntivo n. 5379/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 Ott. 2019, notificato in data 21 Ott. 2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione e con apposizione della relativa formula in data 27 Gen. 2021, e dell'atto di precetto notificato in data 24 Gen. 2023»;
- ha richiamato i cinque contratti di finanziamento, stipulati tra il 2003 e il 2007, cui si riferivano i «presunti crediti» portati dal decreto ingiuntivo emesso nel 2019 in favore di e le cessioni di credito fatte dalle società originarie Controparte_1 contraenti prima del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. da parte della cessionaria
Controparte_1
«2. che il predetto decreto ingiuntivo (Cfr. doc. n. 2) veniva richiesto per crediti fondati su ben n. 6 contratti di prestito e/o finanziamento al consumo, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, e più precisamente:
a. contratto Findomestic n. 10033496182866 del 10 Ago. 2004 (Cfr. doc. 3)
b. contratto Findomestic n. 10022621035044 del 15 Lug. 2003 (Cfr. doc. 4)
c. contratto Findomestic n. 10013061181614 del 27 Dic. 2007 (Cfr. doc. 5)
d. contratto OS AT n. 116447 (Cfr. doc. 6)
e. contratto OS AT n. 116648 (Cfr. doc. 7)
f. contratto [rectius, OS AT, n.d.r.] n. 116649 (Cfr. doc. 8), tutti allegati al Parte_2 decreto ingiuntivo con i numeri 2, 11, 16, 21, 28 e 33; pagina 4 di 9 3. che di tali presunti crediti quelli derivanti dal primo contratto sopra indicato (n. 10033496182866 del 10 Ago. 2004 ) erano stati acquisiti da , in seguito ad una serie _1 di cessioni, che dagli originari contraenti erano stati trasferiti nell'ordine, da a Controparte_6 con contratto di cessione del 16 apr. 2013, successivamente da a CP_7 CP_7 [...]
e da questa con contratto di cessione del 31 Lug. 2017 (allegato al ricorso per decreto CP_8 ingiuntivo con n. 5 ) a . Quest'ultima a sua volta aveva ceduto il credito a CP _1
;
[...]
4. che i crediti derivanti dal secondo (n. 10022621035044 del 15 Lug. 2003) e terzo (n. 10013061181614 del 27 Dic. 2007) dei contratti sopra indicati erano sati ceduti da _6 Co
a successivamente a e da questa con contratto di cessione del 31
[...] CP_7 CP_8
Lug. 2017 (sopra richiamato doc. n. 5 allegato al d.i. opposto) a;
CP
5. che i crediti derivanti dal quarto (n. 116447), quinto (n. 116648) e sesto (n. 116649) dei suddetti contratti erano stati ceduti mediante cartolarizzazione ex L. 130/99 e pubblicazione sulla G.U. n. 152 del 28 Dic. 2013 da OS DU alla società RUBIDIO SPV Srl, la quale a sua volta con contratto di cessione del 27 Nov. 2011 li aveva ceduti a .>>; CP
- ha fatto riferimento al ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 1 giugno 2023 e all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione;
«6. che l'udienza innanzi al Giudice della Esecuzione era fissata per il 7 Giu. 2023; 7. che in data 1 Giu. 2023 l'odierno opponente depositava atto di opposizione Parte_1 alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., invocando la applicazione del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479 del 6 Apr. 2023 in merito al superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio e delle possibili soluzioni per adattare gli istituti dell'ordinamento interno secondo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea. Questa, in applicazione della disciplina prevista dalla direttiva europea 93/13 CEE a tutela della categoria dei consumatori, ha ritenuto superabile la definitività del decreto ingiuntivo non opposto rispetto al diritto in esso accertato in presenza di clausole abusive, ed ha disposto che tutti gli Stati Membri debbano assicurare le misure idonee al fine di garantire la piena tutela riconosciuta dalla direttiva in questione.
In particolare pertanto, la giurisprudenza europea della CGE, ha dichiarato contraria ai principi europei la normativa interna che non consente al Giudice della Esecuzione di poter rilevare di ufficio la eventuale abusività delle clausole del contratto su cui si fonda il diritto di credito accertato nel provvedimento monitorio non opposto.
Nel nostro caso di opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. all'interno della esecuzione R.G.E. n. 788/2023 il Giudice, alla udienza del 7 Giu. 2023 concedeva termine alle parti per il dettagliato deposito della documentazione contestata e, alla udienza del 14 Lug. 2023 ritenuta, alla luce di una sommaria delibazione dei rapporti a base del titolo di credito, il possibile integrarsi di sussistenza della abusività delle clausole, concedeva il termine di 40 giorni al debitore per introdurre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettendo la decisione al giudice di questa.
Da ciò la presente opposizione».
7.
pagina 5 di 9 Nell'atto introduttivo, l'attore, invocate le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 maggio 2022 e la conseguente pronuncia Cass., sez. unite, 6 aprile 2023, n. 9479, a sostegno dell'opposizione ha dedotto:
a) il difetto di legittimazione ad agire in via monitoria da parte di in Controparte_1 relazione a quattro dei contratti sopra indicati, escluso il primo: secondo l'attore, per i crediti di cui ai contratti dal secondo al quinto la parte legittimata ad agire sarebbe stata che però non aveva proposto domanda monitoria;
Controparte_9
b) il fatto che «a ben vedere», e con riguardo sia alla posizione di Controparte_1 che di «risulta pressoché incomprensibile verificare con quali atti gli Controparte_9 originari titolari dei crediti azionati abbiano ceduto a catena, i crediti oggi azionati da
», e ciò, a detta dell'attore, per le ragioni illustrate alle pagine 5 – 6; _1
c) la carenza di prova scritta sia dei crediti fondati sui contratti con OS AT che della cessione di quei crediti mediante una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 152 del 28 dicembre 2023, cessione peraltro inefficace nei confronti del debitore ceduto, appunto, Parte_1 per omessa notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
d) la nullità del decreto ingiuntivo 10 ottobre 2019 n. 5379 nella parte relativa ai crediti concernenti i rapporti con OS AT per carenza di valida certificazione ex art. 50 T.U.B.;
e) la «nullità delle clausole vessatorie» (a detta dell'attore, «[i] contratti di posti a base del decreto originante la presente opposizione, contengono delle clausole incontrovertibilmente vessatorie a carico del consumatore, ossia: inopponibilità di inadempienze, facoltà per il concedente di interrompere unilateralmente il rapporto relativo, facoltà per il concedente di variare unilateralmente il tasso applicato, le spese di gestione, la quota associativa, decadenza del beneficio del termine ecc.») per violazione dell'art. 1341 c.c. e in relazione a quanto previsto da Cass., sez. unite, 6 aprile 2023, n. 9479 sulla scorta delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Dopo la costituzione e per essa della mandataria e _5 procuratrice speciale l'attore ha altresì dedotto, con la Controparte_3 prima memoria integrativa ex art. 171-quater c.p.c.:
f) la «carenza di legittimazione a promuovere un'azione giudiziaria ed esecutiva da parte di una società di servicing, mandataria di una società veicolo di una operazione di cartolarizzazione e non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B»: secondo l'attore, «[a]llo stato e da quanto risulta agli atti - per quanto possa attenere a questa fase processuale - non risulta che la società sia iscritta Controparte_3 al richiamato albo, cosi come indicato e richiesto dalla normativa di cui all'art. 106 T.U.B. Ciò comporterebbe inoltre la nullità della procura conferita da Controparte_2
(Doc. 1 di parte comparente ) alla in quanto risulterebbe
[...] Controparte_3 conferito un incarico di riscossione dei crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, comma 6 della legge n. 130/1999». pagina 6 di 9 8.
I primi quattro motivi, da a) a d), in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.
Prima ancora che infondati (la convenuta ha prodotto, sub doc. 11-14, 18-23, copiosa documentazione, non specificatamente contestata dall'attore; oltretutto, la prova della cessione di crediti in blocco e dunque della fattispecie traslativa non necessita della produzione del contratto di cessione – ma vedi i documenti prodotti dalla convenuta – potendo essere raggiunta all'esito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, sulla base di qualunque mezzo di prova, anche indiziario: Cass., sez. III, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, par. 6.18, richiamata da Cass., sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Trib. Bologna, ord. 30 dicembre 2024, nel proc. n. 11214/2024 R.G.), detti motivi sono inammissibili in quanto, come pacifico in atti e a quanto si desume dallo stesso atto di citazione, relativi tutti a fatti, vicende e questioni anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo (depositato il 10 ottobre 2019) non opposto ed estranee a profili concernenti l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali.
L'omessa tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ritualmente notificato il 21 ottobre 2019 a mani del debitore (doc. 2 prodotto dall'attore) preclude l'esame delle questioni così tardivamente sollevate dal debitore ingiunto e ormai coperte da giudicato.
Il carattere assorbente del profilo riguardante l'inammissibilità dell'opposizione rende superflua ogni altra indagine.
9.
Il motivo sub e), del tutto genericamente formulato, non può essere accolto.
Da un lato, l'attore non ha neppure indicato con precisione, e in relazione a ciascuno dei sei contratti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, quali sarebbero le clausole a suo avviso connotate da abusività.
Dall'altro, l'attore, che si è limitato a svolgere astratti e stringatissimi rilievi e a produrre i contratti di finanziamento e le relative condizioni generali (da cui risulta la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 – 1342 c.c.) senza fornire ulteriore documentazione a sostegno delle proprie generiche argomentazioni, non ha illustrato alcun puntuale e convincente argomento a sostegno e dell'eccepita abusività di clausole, né, soprattutto, ha spiegato, allegando precise circostanze di fatto e descrivendo le vicende relative ai sei contratti di finanziamento, quale incidenza sul caso concreto avrebbero avuto le (solo genericamente evocate) clausole eventualmente abusive (cfr. Trib. Bologna, 17 marzo 2025, n. 666).
10.
pagina 7 di 9 Il motivo sub f) formulato con la prima memoria integrativa, peraltro irrilevante in questa sede (giudizio di cognizione), è radicalmente infondato in fatto, non essendo stato neppure contestato dall'attore, una volta depositata la seconda memoria integrativa della convenuta, che è, appunto, Controparte_3 iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106, T.U.B. con il codice 31012, come emerge dalla schermata riprodotta in detta memoria e come agevolmente verificabile sul sito della Banca d'Italia, sezione “Albi ed Elenchi di Vigilanza” «ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (c.d. ALBO UNICO)» (si richiama anche la visura camerale prodotta come doc. 2 dalla convenuta, dalla quale risulta che ha quale oggetto sociale «- le attività di riscossione dei Controparte_3 crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing); - l'acquisto e la cessione, anche pro-soluto, di crediti, di blocchi di crediti e/o di portafogli di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e nei confronti di chiunque;
- la gestione, la riscossione e l'eventuale cessione di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e nei confronti di chiunque;
- la partecipazione a operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, sia nella veste di promotore sia in quella di sottoscrittore. La società può, inoltre, esercitare, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, ulteriori attività strumentali o connesse alle attività finanziarie effettivamente esercitate […]» e tra le «attività connesse: […] c) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, attività' di gestione, tutela, sollecito e recupero stragiudiziale di crediti insoluti per conto di terzi e/o per conto proprio, nei confronti di soggetti residenti in italia e/o all'estero, in qualsiasi modalità di contatto con il debitore nel rispetto delle norme vigenti»; v. altresì come doc. 24 prodotto dalla convenuta l'autorizzazione 9 febbraio 2023 del Questore di Venezia – commissariato di Mestre a gestire l'agenzia per il recupero crediti). Si vedano inoltre Cass., sez. III, ord. 18 marzo 2024, n. 7243; Trib. Bergamo, 24 maggio 2023, n. 1081; App. Venezia, sez. I, 9 settembre 2024, n. 1579; contra, Trib. Monza, sez. III, ord. 22 gennaio 2024, anteriore alla pronuncia di legittimità appena richiamata;
il decreto 17 maggio 2024 n. 13749 della Prima Presidente della Corte di cassazione.
Si richiama altresì, sub doc. 1 prodotto dalla convenuta, la procura speciale conferita da a con atto _5 Controparte_3 autenticato nella firma dalla dr.ssa notaio in Milano. Persona_1
11.
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta.
12.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 proseguita contro e per essa la mandataria e procuratrice _5 speciale Controparte_3
- condanna a pagare a le spese Parte_1 _5 processuali relative al presente giudizio liquidate in euro 3.809,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 23 agosto 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 9 di 9