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31 dicembre 1994
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14 giugno 1997
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14 dicembre 2021
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Art. 18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) . ((53)) 6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
-------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) . ((53)) 6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
-------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Commentari • 2
- 1. Condannato lo Stato italiano per il prestito gratuito delle biblioteche pubblicheAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006 · 17.33852
Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 24/07/2014, n. 2005Provvedimento: N. 03061/2013 REG.RIC. N. 02005/2014 REG.PROV.COLL. N. 03061/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Elettronica Bio Medicale S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, Ilaria Federica Rizzuto, con domicilio eletto presso Luca Tufarelli in Milano, via Monti, 6; contro Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como, rappresentato e difeso dall'avv. Bassano Baroni, con domicilio eletto presso Bassano Baroni in …Leggi di più...
- omessa verifica dell'integrità dei plichi·
- valutazione delle offerte tecniche·
- appalti pubblici·
- difetti dei requisiti minimi dell'offerta tecnica·
- art. 86, 88 D.Lgs. 163/2006·
- penali per inadempimento·
- competenza del RUP·
- procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006·
- giudizio di anomalia dell'offerta·
- sovrapprezzo degli oneri di sicurezza·
- anomalia delle offerte·
- art. 121 D.P.R. 207/2010·
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa·
- art. 32 del Capitolato d'Oneri·
- esclusione dalla gara