Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2024, proposto da
RI EF, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Dibitonto, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 483/2024, emessa nel giudizio iscritto al n. R.G.L. 4948/2023 dal Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in data 13 febbraio 2024, depositata in pari data, notificata il 16 aprile 2024 al Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 25 novembre 2024 e depositato in pari data, la signora RI EF chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro n. 483/2024 del 13 febbraio 2024, notificata all’Amministrazione in data 16 aprile 2024 e passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso - tra gli altri - dall’interessata, così disponendo:
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore nominale di € 500,00 per ciascuna delle annualità nelle quali - al momento della proposizione della domanda o in data successiva - hanno svolto o svolgeranno incarichi di docenza a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico e/o sino al termine delle attività didattiche; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla erogazione della carta del docente in ragione degli importi in tal modo dovuti oltre rivalutazione ed interessi dalla date del diritto all’accredito di ciascuna annualità e sino alla concreta attribuzione; in particolare con riferimento ai periodi: - Trisnonne EF: aa.ss. 2020/2021; 2021/2022 (cognome di seguito corretto per errore materiale, con decreto del 15 aprile 2024, in “RI”, “invece di Trisonne”).
1.1 - In data 13 maggio 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 16 aprile 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro del 20 novembre 2024.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’Amministrazione deve, pertanto, essere ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
8. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (sezione prima) accoglie il ricorso di ottemperanza e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO