Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha rigettato la richiesta di nulla osta e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trasmettendo il provvedimento, tra le altre cose, al Comune di Lipari, presso cui è pendente la relativa pratica di condono edilizio avviato con istanza assunta al prot. n. -OMISSIS-;
della circolare n. 2 del Dipartimento dei Beni Culturali Servizio Tutela presso l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 62212 del 20.12.2022;
nonché, della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Lipari, che già si era espresso favorevolmente, preso atto del parere contrario della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina, ha rigettato l'istanza di condono edilizio;
di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). La ricorrente, proprietaria di un manufatto sito nel Comune di Lipari, Isola di Filicudi, identificato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, ha rappresentato quanto segue:
- che, con istanza assunta al protocollo del Comune di Lipari n. -OMISSIS-, il suo dante causa presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 avente ad oggetto la realizzazione di un bagno di mq. 5 quale pertinenza alla camera posta al piano soppalco, ultimata in data-OMISSIS-;
- che con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Ente comunale esitava favorevolmente l’istanza de qua , richiedendo la trasmissione del nulla-osta di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
- di aver presentato, già in data-OMISSIS-, il progetto alla Soprintendenza di Messina per ottenere il relativo parere di compatibilità ambientale;
- che, con nota prot. n. 0002257 dell’8.2.2023, la Soprintendenza di Messina, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 2 del Dipartimento dei Beni Culturali Servizio Tutela prot. n. 66212 del 30.12.2022, rigettava l’istanza, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- che, infine, con determina dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, preso atto del parere negativo della competente Soprintendenza, il Comune di Lipari rigettava l’istanza di condono.
Con ricorso notificato in data 11.04.2023 e depositato il successivo 27.04.2023, parte ricorrente ha impugnato siffatti provvedimenti, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e segg. e dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto – Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non preceduti, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, dalla preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, con conseguente pregiudizio del diritto partecipativo della deducente. Inoltre, tanto il diniego di nulla-osta quanto il rigetto sull’istanza di condono sarebbero sprovvisti di adeguato supporto motivazionale, non essendo, al riguardo, sufficiente il mero richiamo alla Circolare del Dipartimento Beni Culturali n. 2, prot. n. 62212 del 30.12.2022.
II. Violazione di legge. Violazione della disciplina sul procedimento amministrativo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 – Carenza assoluta di motivazione – Eccesso di potere – Violazione del principio di parità di trattamento – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento.
Secondo la prospettazione di parte, il diniego di nulla-osta sarebbe illegittimo in quanto idoneo a concretizzare una disparità di trattamento tra la posizione della ricorrente e quella dei titolari di immobili abusivi, destinatari, in data antecedente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 252/2022, di decisioni favorevoli assunte dalla Soprintendenza di Messina e dagli Enti comunali ai sensi della legge n. 326/2003.
In questi termini, viene censurato il ritardo nell’adozione del nulla-osta da parte della Soprintendenza resistente, la quale, ove avesse evaso la richiesta entro i termini di legge, si sarebbe determinata in senso positivo, non trovando ancora applicazione la citata Circolare Assessoriale n. 2/2022.
Del pari, il diniego gravato, ritenuto dal Comune resistente atto dovuto e conseguenziale, sarebbe, in tesi, illegittimo poiché esclusivamente fondato sul parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, espresso sul mero assunto della non condonabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003.
III. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 326/2003, in combinato disposto con l’art. 24, l. reg. n. 15/2004 e con l’art. 23, comma 11, l. reg. n. 37/1985 – Illegittimità della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022 – Errore nei presupposti di fatto – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Eccesso di potere – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Secondo la prospettazione di parte, il c.d. terzo condono edilizio previsto dalla legge n. 326/2003 troverebbe applicazione anche agli abusi formali e sostanziali nelle aree in cui insistono vincoli di inedificabilità relativa, dovendosi escludere che la sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 252/2022, su cui si basa la citata Circolare Assessoriale n. 2 del 30.12.2022, possa costituire un vincolo per le amministrazioni procedenti.
IV. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 326/2003, in combinato disposto con l’art. 24, l. reg. n. 15/2004 e con l’art. 23, comma 11, l. reg. n. 37/1985 – Illegittimità della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022 – Errore nei presupposti di fatto – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
La ricorrente, premesso che l’intervento della Corte Costituzionale veniva sollecitato con riferimento all’art. 1, primo comma, della l. reg. n. 19/2021, che ha introdotto l’art. 25-bis, l. reg. n. 16/2016 di interpretazione autentica dell’art. 24, l. reg. n. 15/2004, il quale, tuttavia, secondo la prospettazione di parte, non necessitava di alcuna interpretazione dopo il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 291/2010, ha ribadito la dedotta la disparità di trattamento venutasi a determinare sulle medesime pratiche di condono edilizio avviate nei termini fissati dalla legge n. 326/2003, le cui domande di nulla osta sono state esitate dalla medesima Amministrazione regionale prima della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e della conseguente Circolare 2/2022.
V. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 326/2003, in combinato disposto con l’art. 24, l. reg. n. 15/2004 e con l’art. 23, comma 11, l. reg. n. 37/1985 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 – Errore nei presupposti di fatto – Eccesso di potere – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
L’opera abusiva de qua sarebbe, in tesi, ricompresa nell’alveo di quelle assentibili ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a), d.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali), che non rientrano tra gli interventi esclusi dalla sanatoria edilizia, consistendo nella “realizzazione di un piccolo bagno, di appena mq. 5”, non impattante con l’originario assetto del territorio.
VI. Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37. Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 10.8.2016 n. 16, con cui è stato recepito con modifiche il DPR 6.6.2001 n. 380. Errore nei presupposti di fatto. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Oltre al vizio di illegittimità derivata, con riferimento alle doglianze mosse avverso il parere negativo della Soprintendenza, il diniego impugnato sarebbe illegittimo anche sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità manifesta atteso che l’Ente comunale avrebbe ritenuto l’intervento condonabile sotto il profilo urbanistico.
L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina si è costituito in giudizio in data 9.05.2023 con atto di mera forma; con memoria depositata il 29.5.2023 ha concluso, genericamente, per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il Comune di Lipari non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
All’udienza pubblica del 9.04.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2). Il ricorso è infondato.
Il Collegio intende premettere - in termini generali - che per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9627; Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314; Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9726; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
In relazione alla disciplina relativa al c.d. terzo condono edilizio (cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che per l’effetto della qualificazione delle aree come vincolate è sostanzialmente indifferente la natura (assoluta o relativa) del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1241).
La giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, nonché, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
Il Giudice delle leggi, nella citata sentenza, ha anche così precisato: “Non pare condivisibile, invece, il diverso avviso del CGARS, adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge n. 47 del 1985, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta”.
Il Giudice d’Appello, dopo il citato intervento della Corte costituzionale, ha osservato che “Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (C. cost., 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (CGARS, Sez. Riun., n. 291/10 del 31 gennaio 2012) […] sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi” (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 novembre 2023, n. 836).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che “ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato” (Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214).
In definitiva, alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici, così come avvenuto nel caso in esame, essendo irrilevante, come sopra chiarito, che si tratti di vincolo relativo (Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314).
Di seguito a tali precisazioni normative, con circolare n. 02 (prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022) - espressamente richiamata nell’atto avversato - il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nell’evocare la citata sentenza Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252, ha chiaramente evidenziato, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, che nelle aree sottoposte a vincolo - ferme le altre condizioni - sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Da quanto sopra deriva che non sussistono i presupposti di condonabilità dell’opera per cui è causa in quanto, come si ricava dagli atti del procedimento, l’opera abusiva in questione:
a) consiste nell’ “Ampliamento, mediante la costruzione di un bagno realizzato a confine con il fabbricato adiacente e di pertinenza alla camera al piano soppalco della propria civile abitazione…” (cfr. domanda definizione illeciti, in atti);
b) rientra, quindi, come autodichiarato, nella tipologia dell’abuso 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici);
c) insiste su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica, come indicato nel provvedimento impugnato;
d) risulta essere stata realizzata, come da domanda di condono, il-OMISSIS-, in epoca successiva alla decorrenza del vincolo
Invero, relativamente a tale ultimo profilo, va osservato (cfr. D.A. 23 febbraio 2001) che con i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966 (per il Comune di Lipari), n. 687 del 17 marzo 1979 (per il Comune di S. Marina Salina), n. 688 del 17 marzo 1979 (per il Comune di Leni), e n. 689 del 17 marzo 1979 (per il Comun di Malfa), “è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Lipari, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori”.
Poi, con D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995 l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani è stato sottoposto a vincolo di immodificabilità - in ossequio all’art. 5 della legge reg. Sic. 30 aprile 1991, n. 15 - sul territorio dell’arcipelago delle Isole Eolie.
Tale vincolo assoluto è venuto meno “soltanto con l’approvazione del Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001, pubblicato in G.U.R.I., serie Generale, n. 107, del 10 maggio 2001 e in G.U.R.S. 16 marzo 2001 n. 11. Tant’è che lo stesso D.A. 23 febbraio 2001, all’art. 4, ha dichiarato espressamente venuto meno il vincolo di immodificabilità a suo tempo apposto sull’arcipelago ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 15 del 1991” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Il richiamato D.A. 23 febbraio 2001, all’art. 3, ha confermato i vincoli relativi sul territorio, precisando che “1. Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico.
Omissis
I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal senso integrati”.
Da tale costrutto normativo deriva l’apposizione dei vincoli (relativi), senza soluzione di continuità, sin dal periodo 1966 e 1979, così come confermati e integrati con il D.A. 23 febbraio 2001.
3). Tanto premesso, privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione delle norme atte a garantire la partecipazione del privato al procedimento.
In termini generali, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 10357; T.A.R. Sicilia TA, Sez. II, 31/07/2024, n. 2794; Sez. III, 20/01/2025, n. 191; Sez. V, 22/01/2025, n. 252; Sez. I, 03/02/2025, n. 361).
Ciò posto, stante i caratteri dell’abuso e la disciplina dettata in materia di c.d. terzo condono edilizio “[…] trova applicazione alla fattispecie controversa la chiara previsione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali o procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” […]”; inoltre, il terzo periodo del secondo comma del medesimo art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “richiama espressamente il secondo e non il primo periodo del secondo comma, di talché risulta inapplicabile alla fattispecie controversa. Difatti, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575 del 2021 e n. 478 del 2021,) il terzo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”, è applicabile esclusivamente ai provvedimenti discrezionali, non a quelli vincolati. Il secondo periodo dell’articolo 21-octies, comma 2, prevede che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disposizione, a differenza di quella contenuta nel primo periodo riferita agli atti vincolati, disciplina la non annullabilità dei provvedimenti discrezionali. Operando il terzo periodo rinvio, in caso di violazione dell’articolo 10-bis, alla disposizione di cui al secondo periodo, è evidente che esso, nell’affermare la rilevanza comunque della violazione di tale norma, trova applicazione esclusiva nelle fattispecie di provvedimenti discrezionali. Come dimostrato dall’utilizzo dell’avverbio “comunque”, dal riferimento normativo al “contenuto” del provvedimento (in luogo dell’inciso “contenuto dispositivo” utilizzato nel primo periodo) e dal precipuo obbligo imposto all’amministrazione di offrire la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio, il secondo e il terzo periodo del comma 2 si riferiscono univocamente a provvedimenti adottati nell’esercizio di attività discrezionale […]” (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
L’impugnato provvedimento è nel caso in esame atto vincolato, con conseguente irrilevanza della omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
Peraltro, neanche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione comunale intimata a non adottare l’atto impugnato in punto di rigetto dell’istanza di condono edilizio.
In conclusione, dunque, il parere della Soprintendenza nel caso in esame assurgeva ad atto vincolato, a fronte del quale l’Amministrazione non avrebbe potuto che esprimere una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata.
Non può essere condivisa la censura che fa leva sull’insufficienza del richiamo alla circolare n. 2 del 2022 del Dipartimento Beni Culturali, poiché (cfr. T.A.R. Sicilia, TA, sez. I, 17 maggio 2023, n. 1635; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 226).
Va premesso che una volta riscontrata l’insanabilità dell’abuso - cfr. supra - nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario, né si imponeva una valutazione di “merito” sulla compatibilità paesaggistica, stante l’assenza degli stringenti presupposti per la regolarizzazione dell’immobile.
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è pienamente assolto mediante il richiamo ad altro atto (nel caso in esame la circolare n. 02, prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022, del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all'interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (T.A.R. TA, sez. V, sent. n. 1507/2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 6 maggio 2024, n. 549).
Inoltre, il parere impugnato precisa che l’area di interesse è assoggettata a vincolo e indica le relative fonti (decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 7 settembre 1966; D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995; Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001).
Peraltro (cfr. T.A.R. Sicilia TA, Sez. V, 15/01/2025, n. 122), il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 7466; T.A.R. Sicilia - TA, sez. II, 11 aprile 2023, n. 1196). Invero, in assenza dei detti presupposti di legge di sanabilità, il detto parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta (cfr. anche T.A.R. Sicilia - TA, sez. III, 9 agosto 2024, n. 2849).
Priva di pregio è, altresì, l’asserita disparità di trattamento rispetto alle istanze di sanatoria esitate positivamente dalla Soprintendenza, in quanto tale figura sintomatica dell’eccesso di potere può, in ipotesi, ritenersi sussistente solo quando l’Amministrazione eserciti poteri discrezionali (Cons. Stato, Sez. IV, 9.06.2023, n. 5672; Cons. Stato, Sez. VI, 7.03.2022, n. 1613; T.A.R. TA, II, 30.03.2023, n. 1074) e non anche quando, come nella fattispecie de qua , vengano in rilievo atti di natura vincolata.
Peraltro, un diverso trattamento giuridico di una fattispecie analoga non può comunque essere invocato per estendere in proprio favore posizioni illegittime precedentemente riconosciute dall'Amministrazione, tenuto conto che, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della stessa non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4920/2023).
In ogni caso, la censura è inammissibile per genericità.
Non è, inoltre, configurabile, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono, alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità delle opere abusive; invero, è escluso che il trascorrere del tempo possa legittimare una situazione contra ius o consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva oggetto di condono, essendo di contro rinvenibile un ingiustificato mantenimento nel tempo ed utilizzo del bene insuscettibile di sanatoria, a vantaggio del privato e in danno dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3024; T.A.R. TA, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 3450; T.A.R. TA n. 3695/2023 e 2825/2023).
Per altro, nessuna attività sollecitatoria di parte ricorrente risulta in atti.
Infondata è anche la censura con cui si contesta che il procedimento verrebbe direttamente travolto dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.
Invero, “a fronte del mancato rilascio del nulla osta (e del condono) e della non significatività del silenzio, non è predicabile la tesi dei rapporti esauriti (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4264; T.A.R. Perugia, sez. I, n.861 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4100 del 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181), con le conseguenze relative in caso di sopravvenienza di sentenza della Corte costituzionale che dichiara costituzionalmente illegittima la norma che tale provvedimento avrebbe dovuto fondare.
In base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 11marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento, escluso solo per i c.d. rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4264; T.A.R. Perugia, sez. I, n.861 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4100 del 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181)” (T.A.R. TA, sez. V, sent. n. 4052/2024).
In definitiva, il contenuto dispositivo dei contestati provvedimenti sfavorevoli si palesa immune dalle censure indicate, tendenti a condannare le condotte delle Amministrazioni, per non aver posto in essere - sul piano motivazionale - valutazioni ulteriori e non dovute, venendo in evidenza “impedimenti oggettivi che operano automaticamente” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 agosto 2020, n. 4962).
Non può essere condivisa, infine, la quinta censura, con la quale si invoca il disposto dell’art. 167 del codice ambiente (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), intanto poiché l’asserita sanzione pecuniaria di cui al comma 5 in luogo della demolizione presuppone l’accertata compatibilità paesaggistica, secondo le ipotesi di cui al comma 4, che, per quanto di interesse, alla lettera a) la prevede solo “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, essendovi un aumento, sia pur minimo di superficie e quindi di volume.
In ogni caso, la procedura applicabile è quella del terzo condono, secondo la quale, come diffusamente chiarito, nel caso di incremento di superficie e/o volume, qualunque sia l’entità, non è possibile sanare l’abuso in presenza di vincoli paesaggistici.
A maggior chiarimento, va precisato che in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza (T.A.R. Sicilia, TA, sez. I, 7 aprile 2025, n. 1154).
Sempre in ambito paesaggistico, la “superficie utile” “deve essere intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto del territorio e, quindi, l'idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, sicché di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia” (Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2024, n. 8155).
Analogamente non condivisibile è la sesta censura, poiché, per quanto chiarito, l’insanabilità dell’abuso, evidenziato dal provvedimento della Soprintendenza, è di per sé motivo sufficiente per l’adozione del diniego comunale, che, in ogni caso, presuppone, in tema di terzo condono, il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Stimasi equo, in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale rappresentata, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.