TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 638 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]1 95040 RAMACCA [CT] ITALIA rappresentato e difeso dall'avv.
SCIAROTTA SANDRO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nat a CALTAGIRONE (CT) Controparte_1 C.F._2
03/04/1984 residente in [...]1 95040 RAMACCA [CT] ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. SAMBATARO SALVATRICE presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 10.3.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/07/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 28.9.2025 dalla cui unione erano nati tre Controparte_1
figli
Esponeva che con decreto del 20.1.2023 era stata omologata la separazione dei coniugi che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva che venissero confermate le statuizioni di cui al decreto di omologa in punto di affidamento e mantenimento dei figli
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1
tuttavia rilevando un significativo mutamento nelle condizioni previste in seno alla separazione.
Deduceva al riguardo che l'attrice si era trasferita in Germania unitamente ai figli ove lavorava stabilmente con un significativo miglioramento delle su condizioni reddituali e che il figlio maggiorenne aveva anch'egli iniziato a lavorare stabilmente
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La causa veniva successivamente rimessa sul ruolo per consentire la produzione del decreto di omologa della separazione e successivamente rimessa per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo tribunale in data 23.1.2023.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori domande va osservato che la ricorrente, che pur in sede di comparizione personale dei coniugi ha lamentato un sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e sostanziale conferma delle ulteriori statuizioni previste in sede di separazione in punto di diritto di visita e di obblighi di mantenimento.
Parte resistente , per contro, ha dedotto una modifica delle condizioni reddituali delle parti , nonché la circostanza che il figlio più grande della coppia , ormai maggiorenne, ha iniziato a lavorare ed ha dunque acquisito una propria indipendenza economica ed ha pertanto chiesto una congrua riduzione del contributo per il mantenimento delle figlie minori.
Orbene alla luce sopra ritiene il Tribunale che vadano in questa sede confermate le statuizioni in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita delle due figlie minori e , avendo frattanto il figlio ormai raggiunto la Per_1 Per_2 Per_3
maggiore età , posto che il regime di affidamento condiviso costituisce la scelta prioritaria del legislatore, in quanto diretta a garantire ai minori il diritto alla bigenitorialità ed in quanto strumento maggiormente idoneo, comportando comunque l'adozione di scelte condivise, pur a consentire la ripresa di rapporti critici tra le parti e tra le stesse e la prole.
Quanto al contributo per il mantenimento, risultano incontestate da parte ricorrente sia la circostanza che il figlio maggiore abbia iniziato a prestare attività lavorativa, sia la circostanza che la ricorrente medesima abbia un rapporto di lavoro continuativo per il quale percepisce un reddito di circa € 2.000.00 mensili.
Parte resistente ha inoltre dedotto di essere disoccupato sin dall'anno 2021 e di non avere potuto per tale ragione rispettare il contenuto del provvedimento di omologa.
Orbene e rilevato che l'obbligo in capo ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori non è escluso dall'eventuale stato di disoccupazione potendo in tal caso parametrarsi alla sua astratta capacità reddituale, va rilevato che l'accresciuta capacità reddituale della ricorrente e la circostanza che il figlio maggiore abbia iniziato a prestare attività lavorative, pur se a tempo determinato, inducono ad accogliere la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento delle figlie minori che può essere quantificato in € 300.00 mensili, dovendosi tenere in adeguato conto il tempo decorso dall'emissione del provvedimento di omologa e le accresciute esigenze delle figlie .
Va confermato l'obbligo in capo al resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori nella misura del 50% .
L'esito della controversia e la natura della, giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.9.2005 tra Pt_1
e atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune
[...] Controparte_1
di Ramacca atto n 12 anno 2005 parte I
CONFERMA le statuizione del decreto di omologa relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori e Per_1 Per_4
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle
[...] Controparte_1
figlie minori l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ramacca perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 05/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 638 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]1 95040 RAMACCA [CT] ITALIA rappresentato e difeso dall'avv.
SCIAROTTA SANDRO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nat a CALTAGIRONE (CT) Controparte_1 C.F._2
03/04/1984 residente in [...]1 95040 RAMACCA [CT] ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. SAMBATARO SALVATRICE presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 10.3.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/07/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 28.9.2025 dalla cui unione erano nati tre Controparte_1
figli
Esponeva che con decreto del 20.1.2023 era stata omologata la separazione dei coniugi che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva che venissero confermate le statuizioni di cui al decreto di omologa in punto di affidamento e mantenimento dei figli
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1
tuttavia rilevando un significativo mutamento nelle condizioni previste in seno alla separazione.
Deduceva al riguardo che l'attrice si era trasferita in Germania unitamente ai figli ove lavorava stabilmente con un significativo miglioramento delle su condizioni reddituali e che il figlio maggiorenne aveva anch'egli iniziato a lavorare stabilmente
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La causa veniva successivamente rimessa sul ruolo per consentire la produzione del decreto di omologa della separazione e successivamente rimessa per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo tribunale in data 23.1.2023.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori domande va osservato che la ricorrente, che pur in sede di comparizione personale dei coniugi ha lamentato un sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e sostanziale conferma delle ulteriori statuizioni previste in sede di separazione in punto di diritto di visita e di obblighi di mantenimento.
Parte resistente , per contro, ha dedotto una modifica delle condizioni reddituali delle parti , nonché la circostanza che il figlio più grande della coppia , ormai maggiorenne, ha iniziato a lavorare ed ha dunque acquisito una propria indipendenza economica ed ha pertanto chiesto una congrua riduzione del contributo per il mantenimento delle figlie minori.
Orbene alla luce sopra ritiene il Tribunale che vadano in questa sede confermate le statuizioni in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita delle due figlie minori e , avendo frattanto il figlio ormai raggiunto la Per_1 Per_2 Per_3
maggiore età , posto che il regime di affidamento condiviso costituisce la scelta prioritaria del legislatore, in quanto diretta a garantire ai minori il diritto alla bigenitorialità ed in quanto strumento maggiormente idoneo, comportando comunque l'adozione di scelte condivise, pur a consentire la ripresa di rapporti critici tra le parti e tra le stesse e la prole.
Quanto al contributo per il mantenimento, risultano incontestate da parte ricorrente sia la circostanza che il figlio maggiore abbia iniziato a prestare attività lavorativa, sia la circostanza che la ricorrente medesima abbia un rapporto di lavoro continuativo per il quale percepisce un reddito di circa € 2.000.00 mensili.
Parte resistente ha inoltre dedotto di essere disoccupato sin dall'anno 2021 e di non avere potuto per tale ragione rispettare il contenuto del provvedimento di omologa.
Orbene e rilevato che l'obbligo in capo ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori non è escluso dall'eventuale stato di disoccupazione potendo in tal caso parametrarsi alla sua astratta capacità reddituale, va rilevato che l'accresciuta capacità reddituale della ricorrente e la circostanza che il figlio maggiore abbia iniziato a prestare attività lavorative, pur se a tempo determinato, inducono ad accogliere la domanda di riduzione del contributo per il mantenimento delle figlie minori che può essere quantificato in € 300.00 mensili, dovendosi tenere in adeguato conto il tempo decorso dall'emissione del provvedimento di omologa e le accresciute esigenze delle figlie .
Va confermato l'obbligo in capo al resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori nella misura del 50% .
L'esito della controversia e la natura della, giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.9.2005 tra Pt_1
e atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune
[...] Controparte_1
di Ramacca atto n 12 anno 2005 parte I
CONFERMA le statuizione del decreto di omologa relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori e Per_1 Per_4
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle
[...] Controparte_1
figlie minori l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ramacca perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 05/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo