Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.3242/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel. Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 27.3.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3242/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rappr.p.t. Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Renato Magaldi, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 tutte n.q. di eredi di Persona_1
rappr. e dif. dagli Avv. L. Abate e E. Abate, come da procura in atti
APPELLATE
E
, Controparte_4 CP_5
rappr. e dif. dagli Avv. B. Piacci e A.C. Piacci, come da procura in atti
1
E in persona del legale Controparte_6 rappr.p.t.
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro, in data 1.2.2021 le attuali parti appellate
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 convenivano in giudizio le altre parti per risarcimento danni a causa di infortunio sul lavoro. Il Giudice di prime cure, con sentenza del 5.7.2023 accoglieva il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accertava la responsabilità di e nonché CP_4 CP_5 della nella produzione dell'infortunio sul Controparte_6 lavoro occorso a in data 16.04.2018 che aveva Persona_1 condotto al suo decesso e per l'effetto, condannava CP_4
e nonché la , in solido tra loro, al
[...] CP_5 CP_7 risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti in proprio e nq. di eredi di , nella complessiva misura di € 1.077.832,00 di Persona_1 cui € 350.304,00 in favore di ed € 363.764,00 in Controparte_1 favore di ciascuna delle due figlie e , CP_2 CP_3 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decisione al soddisfo;
rigettava per il resto il ricorso;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_4 CP_5 nei confronti della e compensava le spese tra di loro;
CP_7 accoglieva la domanda formulata dalla Controparte_6 nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 condanna , a manlevare e tenere indenne la Parte_1
di quanto era tenuta a versare alle Controparte_6 ricorrenti in solido con i;
condannava e CP_4 Controparte_4
e la in solido tra loro, nonché CP_5 CP_7 [...] in solido con la , al pagamento in favore delle Parte_1 CP_7 ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 18.382,75 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Abate, dichiaratosi anticipatario.
2 Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'odierna appellante lamentando l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle questioni di diritto sottese alla fattispecie in esame.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si sono costituiti gli appellati, come in atti.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda ( v. Cass. III 18.2.1994 n. 1614, Cass. I, 9.4.1997 n. 3075). Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti , viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.(v. Cass. S.U.
9.7.1997 n. 6226) Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. da ultimo Cass. II 27.3.1999 n. 2937). Ed allora, venendo al caso di specie, la causa in esame è stata definita con verbale di conciliazione sindacale, prodotto in atti, con il quale tutte le parti hanno definito bonariamente la controversia, anche riguardo alle spese.
Per i suesposti motivi va dichiarata cessata la materia del contendere con riforma dell'impugnata sentenza.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, anche riguardo alle spese.
Napoli 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese
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