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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2022
REPUBBLICA IT AL A
IN NOME DEL POPOLO IT ALO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2022, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti LUNGHI Parte_1 C.F._1
LB ER ed DI LD, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Egidi come da procura alle liti.
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LEO P.IVA_2
NA e domicilio eletto presso lo studio del difensore come da procura alle liti.
CONVENUTO
*
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE. in via preliminare, pregiudiziale o come meglio: dichiararsi la decadenza dell'avversario
, per tardiva costituzione, da tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, in fatto ed in CP_1 diritto, con ogni conseguenza anche istruttoria in punto. in via principale e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso anche con efficacia di giudicato, condannarsi, per tutte le causali di cui agli atti del giudizio, la convenuta, solo se del caso in solido con o chi per lui, in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
, al pagamento dell'importo di € 338.711,25, e comunque al non inferiore importo
[...] come da perizia del CTU di 197.280,53, in ogni caso da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione dal momento del sinistro all'effettivo saldo, nonché per responsabilità processuale aggravata dell'avversaria o degli avversari, in conseguenza di ingiustificato diniego di negoziazione assistita, a quella somma da liquidarsi in via equitativa che sarà
p. 1 ritenuta di giustizia nei confronti del predetto soggetto, comunque in misura non inferiore ad € 20.000,00.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”1 in via istruttoria: nell'ipotesi di contestazione sui risultati della perizia allegata sub 2 da questa difesa, ammettersi CTU medica volta ad accertare ogni tipo d'invalidità fisica o di danno patita dalla Sig.ra a seguito del sinistro stradale occorsole in data 6.1.2016 Pt_1 in Lodi, nonché e soprattutto le cause dei medesimi invalidità e danno, determinandone le percentuali d'invalidità temporanea e permanente, per procedersi poi alla liquidazione del danno concretamente patito dall'attrice in conseguenza di quanto esposto.
Si chiede l'acquisizione agli atti di n. 2 DVD contenenti esami e referti effettuati dalla Sig.ra in prossimità dell'incidente, per la produzione dei quali attendiamo il nulla osta Pt_1 del giudicante a oggi non pervenuto.
Ci si riserva ogni più ampio diritto di meglio dedurre, argomentare, produrre documenti, formulare capitoli ed indicare testimoni nei termini di legge.
*
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: in via principale rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto anche per carenza di legittimazione passiva, e comunque non provata;
in subordine, salvo gravame accertare e dichiarare la efficienza eziologica esclusiva della condotta dell'attrice nella produzione dell'evento, e per l'effetto e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare comunque e con la miglior formula ogni domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provata, anche per carenza di legittimazione passiva.
In ulteriore subordine, salvo gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, determinare il quantum debeatur tenuto conto del rilevante concorso colposo dell'attrice nella determinazione causale dell'evento per la volontaria esposizione a molteplici rischi,
e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente ex art. 1227 c.c. l'eventuale risarcimento nella misura che verrà rigorosamente provata, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, senza vincolo di solidarietà, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, fermo il massimale di legge, anche per carenza di legittimazione e/o titolarità attiva.
In ogni caso:
p. 2 Con vittoria di spese diritti ed onorari, ovvero con compensazione.
In via istruttoria:
Ammettere, se del caso, e senza inversione degli oneri probatori prova per testi sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, VI co n. 2 c.p.c. qui di seguito trascritti:
1)Vero che il giorno 6 gennaio 2016 alle ore 15.00 la pattuglia della Polizia Locale di
Lodi effettuava un intervento sulla S.S. n. 9 in prossimità della chilometrica 297,100 per i rilievi di un incidente stradale avvenuto alle ore 14.50 circa, nel quale erano rimasti coinvolti una autovettura RD ES tg. DJ377AD ed una Lancia Y tg. CD601XE (cfr. doc. 6 conv.);
2)Vero che sul posto era presente una squadra dei Vigili del Fuoco che provvedeva alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti (cfr. doc. 6),
3)Vero che gli occupanti dei due veicoli coinvolti venivano soccorsi e trasportati a mezzo autolettiga presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi, come risulta dal doc. 6 conv;
4) Vero che gli agenti consegnavano al personale medico del Pronto Soccorso modulo di richiesta di accertamenti urgenti sulla persona del signor e della Parte_2 signora , che si trovavano sulla autovettura RD ES (cfr. doc. 5); Parte_1
5) Vero che dalle certificazioni delle analisi richieste dagli agenti il signor Parte_2
risultava positivo a: oppiacei, cocaina, morfina, acetilmorfina, codeina, e
[...] benzoilecgonina, come descritto nella relazione di incidente (doc, 6 conv.); Par 6) Vero che dalle certificazioni delle analisi richieste dagli agenti la signora Pt_1
risultava positiva a: oppiacei, cannabinoidi, cocaina, metadone, morfina
[...] acetilmorfina, cedeina, metadone e benzoilecgonina, (cfr. doc. 6 conv.);
7) Vero che nel corso degli accertamenti effettuati nell'immediatezza, gli agenti raccoglievano le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, che venivano verbalizzate su atti separati depositati presso l'archivio del Comando e trascritte nella relazione di incidente che si rammostra e che si conferma integralmente (doc. 6 conv.);
8) Vero che il giorno 6 gennaio 2016, alle ore 14.35 circa, percorrevo, alla guida del mio veicolo, con a bordo la signora la tangenziale nord, proveniente dallo Parte_3 svincolo di Crema e diretto verso Milano;
9) Vero che dopo aver superato la rotatoria che la tangenziale incrocia con via San
Colombano, percorrevamo la carreggiata mantenendo la corsia di destra;
10) Vero che da tergo, con velocità molto elevata, ci sorpassava una RD ES di colore grigio, che procedeva zigzagando, tra le due corsie, superava altri veicoli e sbandando invadeva entrambe le corsie;
11) Vero che vedevo gli occupanti della RD ES agitarsi e gesticolare vistosamente;
12) Vero che percorsi qualche centinaio di metri vedevo che si era verificato un incidente nel quale era stata coinvolta la RD ES che ci aveva sorpassato e un veicolo scuro;
p. 3 13) Vero che ho rilasciato agli agenti la dichiarazione trascritta nella relazione di incidente (doc. 6) che mi viene mostrata e che confermo integralmente.
Si indicano come testimoni:
1) , res, in Lodi via Falcone 32; Testimone_1
2) Via Falcone 32 Lodi Parte_3
3) Sovr. matr. 15 presso P.L. di Lodi via Cadamosto 13, Tes_2
4) resso P.L. di Lodi via Cadamosto 13, Lodi;
Controparte_3
5) presso Corpo di P.L. di Lodi via Cadamosto 13, Lodi;
CP_4
Chiede disporsi, occorrendo, ex artt. 210 e/o 213 la acquisizione presso il Tribunale Penale di Lodi del fascicolo integrale del procedimento n. R.G. n.r. 40/2016, R.G. Dib. N. 19/2019, concluso con sentenza n. 250/2021 nei confronti di Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
SOMMARIO
1. Svolgimento del processo. ........................................................................................... 4
2. L'onere della prova in ordine all'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/2005. La pronuncia della Corte di giustizia e le relative ricadute sull'ordinamento nazionale. .................................. 7
3. L'an debeatur: fondatezza della domanda risarcitoria. ............................................... 10
4. Il concorso colposo ex art. 1227, co. 1, c.c.: fondatezza. ........................................... 12
5. Il quantum debeatur. .................................................................................................. 14
6. La liquidazione ex art. 1226 c.c.: la “tabella” applicabile. ........................................... 15
7. Quantificazione del danno non patrimoniale. ............................................................. 17
8. Domande ex art. 96 c.p.c. (attrice) e ex art. 89 c.p.c. (convenuta): rigetto. ................ 18
9. Spese di lite. .............................................................................................................. 18
10. Spese di consulenza. ............................................................................................... 19
Per Questi Motivi
............................................................................................................ 19
1. Svolgimento del processo.
L'art. 132 c.p.c. non richiede che la sentenza descriva lo svolgimento del processo.
Tuttavia, la vicenda processuale qui in esame merita una pur sintetica ricapitolazione, anche con riferimento alla pronuncia resa ex art. 267 TFUE da parte della Corte di giustizia.
1.1. Con atto di citazione dell'11.2.2022, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio erede di e Controparte_2 Persona_1 Controparte_1 quest'ultima nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada (in breve, FGVS), per ottenere il risarcimento del danno (quantificato in 233.076,00
p. 4 euro oltre interessi e rivalutazione) patito in conseguenza del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta il 6.1.2016.
ha dedotto che il 6.1.2016, a Lodi, era stata invitata a salire a bordo, come Pt_1 passeggera, di un'autovettura (una RD ES, con targa italiana DJ 337 AD) di cui aveva la disponibilità. Persona_1
Durante il tragitto, l'autovettura ha subito un incidente;
la dinamica del sinistro è stata ricostruita, come meglio si dirà infra, mediante la relazione di incidente stradale della
Polizia Locale di Lodi, prot. N. 5/2016/I (doc. 6 ). Gli agenti della Polizia Locale, CP_1 sentiti gli interessati e i testi oculari, hanno così descritto l'accaduto: il veicolo su cui circolavano (alla guida) e (trasportata) ha tamponato da tergo Persona_1 Pt_1 un'altra vettura (condotta da , a bordo della quale vi erano anche due Controparte_5 passeggeri) in prossimità del km 297,100 della SS9 in direzione Milano. A seguito della collisione, la RD ES su cui si trovavano e a sbattuto contro Pt_1 Persona_1 il new jersey e si è ribaltata. e sono stati trasportati in ospedale. Pt_1 Persona_1
Quanto al conducente, questi è risultato positivo alla cocaina, agli oppiacei e al tetraidrocannabinolo. Non si conoscono – e in ogni caso sono irrilevanti – gli esiti del sinistro sulle condizioni fisiche del conducente.
Con riferimento, invece, a , il c.t.u. ha accertato che, in conseguenza Pt_1 dell'incidente, la donna ha riportato significative conseguenze sul pianto dell'integrità fisica, come meglio elencate e descritte nell'elaborato peritale.
Gli agenti della Polizia Locale intervenuti, nella loro relazione, hanno osservato che la RD
ES risultava provento di furto, avendone il proprietario (tale denunciato Persona_2 la sottrazione, a opera di ignoti, il 12.12.2015.
In conseguenza, e sono stati sottoposti a procedimento Persona_1 Parte_1 penale per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.); l'attrice è stata assolta per non avere commesso il fatto (sent. 250/21, Trib. Lodi, doc. 5 ). Pt_1
Nelle more, è deceduto. Persona_1
1.2. Una volta instaurato il procedimento, si è costituita (tardivamente, il solo 17.6.2022 con prima udienza al 21.6.2022) , nella propria qualità di impresa designata dal CP_1
FGVS, la quale ha rilevato che il risarcimento ex art. 283, d.lgs. 209/05 sarebbe dovuto soltanto in favore di terzi trasportati inconsapevoli della circolazione illegale dell'autovettura a bordo della quale si trovavano al momento del sinistro, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (in particolare, Cass. 12231/19) per cui spetterebbe all'attore danneggiato la prova di aver ignorato senza colpa l'illegale circolazione del mezzo. In tal senso, ha eccepito l'irrilevanza della sentenza penale di assoluzione e, in ogni caso, l'impossibilità di invocarne, nei propri confronti, l'accertamento.
1.3.1. Con ordinanza del 24.6.2022, il giudice istruttore ha preso atto che anche CP_2 che era stato convenuto in giudizio come erede di era deceduto
[...] Persona_1 prima dell'instaurazione della lite;
l'attore, con le proprie note scritte sostitutive di udienza, ha dichiarato di rinunciare a ogni domanda nei confronti di qualsiasi successibile di p. 5 Il procedimento, dunque, si è svolto soltanto in contraddittorio tra e Per_1 Pt_1
. CP_1
1.3.2. La causa è stata istruita in via documentale, anche a seguito di istanza (e successiva ordinanza dell'8.2.2023) ex art. 210 c.p.c. e mediante la redazione della consulenza medico-legale; il consulente tecnico è comparso poi dinanzi al giudice, all'udienza del
12.1.2024, per rendere alcuni chiarimenti richiesti dai consulenti delle parti.
1.3.3. La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione al 13.3.2024, con sostituzione dell'udienza in forma di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
1.3.4. Tuttavia, con ordinanza del 20.3.2024, questo giudice ha rimesso la causa sul ruolo e assegnato alle parti il termine del successivo 3.5.2024 per il deposito di una memoria scritta relativa alle questioni che seguono: 1) l'esistenza (o meno) di un contrasto tra il diritto interno (art. 283 cod. ass. priv., come interpretato dalla Suprema Corte) e sovranazionale (art. 13, direttiva 2009/103/CE); 2) la sussistenza (o meno) di presupposti per un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
1.3.5. Lette le note scritte, con ordinanza del 20.5.2024 – da intendersi qui richiamata per le argomentazioni ivi svolte – è stato disposto rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia sui seguenti quesiti: “1. “se l'art. 13, direttiva 2009/103/CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un incidente stradale che abbia coinvolto una persona trasportata a bordo di un veicolo di provenienza furtiva, spetti all'organismo incaricato del risarcimento ai sensi dell'art. 10, direttiva 2009/103/CE provare che il danneggiato era a conoscenza della provenienza furtiva dell'automobile”; 2. “se, in caso affermativo, tale disposizione, così interpretata, osti a una disciplina, quale quella italiana, interpretata ed applicata nel senso che l'onere della prova grava sulla persona trasportata
e danneggiata”.
1.4. La Corte di giustizia, con sentenza del 30.4.2025, resa nella causa C-370/24, , Per_3
(d'ora in poi, sentenza Nastolo) trasmessa in copia autentica alla cancelleria il 5.5.2025, ha così statuito: “L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, spetta all'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva dimostrare, al fine di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento, che, in caso di incidente stradale, la persona lesa che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo che ha causato il danno sapeva che quest'ultimo era stato rubato e, dall'altro, esso osta a una giurisprudenza nazionale che interpreta la normativa nazionale nel senso che, in una situazione del genere, spetta
a tale persona, per poter ottenere il risarcimento del danno subito, dimostrare che non era
a conoscenza del fatto che tale veicolo era stato rubato”.
1.5. Riassunta la causa avanti a questo Tribunale, a seguito dell'udienza del 10.6.2025 il procedimento è stato rinviato per precisazione delle conclusioni.
p. 6 1.6. Decorso il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.7.2025, assegnato in luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza emessa il giorno successivo la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo ridotto a quaranta giorni.
2. L'onere della prova in ordine all'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/2005. La pronuncia della
Corte di giustizia e le relative ricadute sull'ordinamento nazionale.
La questione preliminare da affrontare, ai fini della decisione, concerne la distribuzione dell'onus probandi in ordine alla dimostrazione della conoscenza, in capo al danneggiato- attore, della conoscenza furtiva del veicolo.
2.1. La legislazione nazionale, in proposito, prevede quanto segue.
Ai sensi dell'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni CP_6 causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […] d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria”.
L'art. 283, co. 2, d.lgs. 209/2005, recita: “nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale”.
Tale disciplina è stata interpretata, sia dalla Suprema Corte (Cass. 12231/19; 15982/23), sia dai giudici di merito (tra i provvedimenti noti, cfr., nella BDP, App. Milano, 1028/20;
Trib. Torino, 4602/21), nel senso che la prova della inconsapevolezza della provenienza illegale del mezzo graverebbe sul danneggiato-attore, in quanto fatto costitutivo della propria domanda risarcitoria.
2.2. La disciplina sovranazionale, in particolare la direttiva 2009/103/CE del 16.9.2009 (in
GUUE, L 263, p. 11), prevede, al proprio art. 13, quanto segue.
Il par. 2, co. 1, recita che “
2. Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell'assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo”.
Il precedente par. 1, co. 1, impone che “sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conforme mente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;
c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione”.
Al par. 1, co. 2, si legge che “la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha
p. 7 causato il danno se l'assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato”.
2.3. La Corte di giustizia, sollecitata con ordinanza ex officio da parte di questo Tribunale
e previa interlocuzione delle parti, ha fornito gli elementi necessari alla corretta interpretazione dell'art. 13, direttiva 2009/103/CE.
Il giudice lussemburghese ha efficacemente illustrato che tale disposizione deve essere intesa nel senso che grava sull'organismo di cui all'art. 10, par. 1, direttiva 2009/103/CE
(ove istituito) fornire la prova della conoscenza, da parte del danneggiato, della provenienza furtiva del veicolo.
Tale esegesi (che lo scrivente condivide, come già indicato al par. 5 dell'ordinanza di rinvio) discende non solo dal tenore letterale della disposizione ex se considerata (v. punto
34 della sentenza ), ma è stata ricavata anche in via sistematica dal raffronto con Per_3 norme contenute nella direttiva (punto 36), nonché mediante una interpretazione coerente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva (punto 37), anche con riferimento al complessivo sistema di tutela predisposto dal diritto derivato sovranazionale (punto 39).
La Corte di giustizia ha quindi concluso che, sia dall'esame del tenore letterale della direttiva, sia da un più ampio scrutinio del sistema normativo nazionale, “la vittima di un incidente stradale non può essere obbligata a dimostrare di non essere a conoscenza del fatto che il veicolo su cui viaggiava era stato rubato” (punto 40), con la conseguenza che
“una giurisprudenza nazionale che fa gravare l'onere della prova dell'ignoranza dell'origine illecita del veicolo che ha causato l'incidente stradale sulla vittima di tale incidente, in quanto fatto costitutivo della sua domanda di risarcimento, non risulta conforme ai requisiti derivanti dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103” (punto 41).
Il giudice lussemburghese ha poi ritenuto – e ciò è quantomai significativo ai fini della sentenza di merito – di dover “fornire precisazioni sugli obblighi incombenti al giudice nazionale nell'ipotesi in cui la giurisprudenza nazionale non sia conforme all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103” (punto 42). In particolare, la Corte di giustizia ha ricordato l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno rispetto a quello sovranazionale, al fine di assicurare piena efficacia alle fonti dell'Unione europea quando il giudice nazionale (ex art. 19, par. 1, co. 2, TUE) risolve le controversie interne. Tale obbligo comporta il dovere “di modificare, se del caso, una giurisprudenza nazionale consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto interno incompatibile con gli obiettivi di una direttiva” (punto 45).
La Corte ha quindi concluso come da dispositivo di cui al superiore paragrafo 1.4.
2.4. Così ottenuti i fondamentali chiarimenti che precedono dalla Corte di giustizia, questo
Tribunale è chiamato a dare applicazione al dictum del giudice lussemburghese.
È necessario muovere, in proposito, da una considerazione preliminare, che specie parte convenuta non ha tenuto in minima considerazione, pur trattandosi di un principio fondamentale e di comune conoscenza nel contesto del meccanismo di cui all'art. 267
TFUE: il giudice del rinvio è infatti vincolato all'interpretazione fornita dalla Corte di p. 8 giustizia, secondo un orientamento sempre ribadito dal giudice lussemburghese (v. ex multis Corte giust., 52/76, Benedetti, punto 26; C-62/14, punti 14-16; C-614/14, Per_4
punto 33; C-493/17, punto 19; C-430/21, Rs, punti 73-74). In tale ultima Per_5 Per_6 sentenza, si legge chiaramente che “il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mirante ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati […] Una sentenza emessa in tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo all'interpretazione del diritto dell'Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito”.
In questa sede, dunque, non può essere rimessa in discussione l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza (come in un certo senso parrebbe voler fare Per_3 parte convenuta) e occorre darvi piena attuazione, all'ulteriore fine di delineare la corretta esegesi del dato normativo interno.
Ciò premesso, si deve ricordare che, come correttamente ha rilevato la Corte di giustizia,
l'art. 283, d.lgs. 209/2005 non contiene una espressa previsione in punto di distribuzione dell'onus probandi tra danneggiato e FGVS: si tratta, in sostanza, di una norma “neutra”, che può essere astrattamente intesa nel senso di qualificare l'elemento della conoscenza della provenienza furtiva del mezzo tanto alla stregua di un fatto costitutivo della domanda quanto come un fatto impeditivo.
La giurisprudenza di merito e legittimità supra richiamate (par. 2.1) ha fornito una interpretazione – non particolarmente approfondita e sovente tralatizia – di tale disposizione, nel senso di considerare come fatto costitutivo della pretesa l'ignoranza della provenienza furtiva del mezzo incidentato. E, ciò nonostante, la Corte di cassazione, quantomeno nella sentenza 12231/19, avesse avuto percezione di un chiaro contrasto con il diritto sovranazionale (v., in tema, pag. 9 dell'ordinanza di rinvio), senza tuttavia volerlo risolvere secondo i corretti criteri di soluzione delle eventuali antinomie tra legislazione nazionale e diritto dell'Unione europea.
Di segno contrapposto, invece, è l'interpretazione che è stata fornita del dato normativo sovranazionale (certo non di quello interno, la cui esegesi esula dal perimetro delle competenze della Corte di giustizia).
In assenza di una disposizione legislativa interna che ponga a carico della vittima l'onere della prova (altrimenti meritevole di immediata disapplicazione), il Tribunale è chiamato non già a disapplicare una disposizione nazionale contrastante con il diritto dell'Unione europea (come invocava la difesa attorea nelle note del 22.3.2024), quanto piuttosto a selezionare la modalità interpretativa di tale art. 283, d.lgs. 209/2005 in modo da assicurare la conformità alle finalità e alle disposizioni contenute nella direttiva
2009/103/CE (c.d. interpretazione conforme), eventualmente discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza.
p. 9 La tesi, ampiamente esposta dalla difesa di nella propria comparsa conclusionale, CP_1 secondo cui l'interpretazione consolidatasi nella prassi giurisprudenziale nazionale sarebbe compatibile con il diritto sovranazionale, appare francamente insostenibile. Basti ricordare che, secondo il giudice lussemburghese “spetta all'organismo di cui all'articolo
10, paragrafo 1, di tale direttiva dimostrare, al fine di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento, che, in caso di incidente stradale, la persona lesa che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo che ha causato il danno sapeva che quest'ultimo era stato rubato”.
Non si vede francamente come si possa predicare, a fronte di una tale presa di posizione, la compatibilità del più risalente orientamento interno (che deve essere rimeditato e superato) con la pronuncia della Corte di giustizia.
Le ulteriori considerazioni svolte, in sede conclusionale, dalla difesa di – che cita a CP_1 proprio sostegno anche una nota a sentenza critica nei confronti della pronuncia , Per_3 di analogo autore che già in precedenza aveva censurato l'ordinanza di rinvio di questo
Tribunale – sono sostanzialmente inconferenti. La Corte di giustizia ha reso la propria pronuncia in via interpretativa, sicché qualsiasi diversa valutazione (in punto di autonomia processuale e principi di equivalenza e di effettività) rimane meramente ferma al piano speculativo e non intacca certamente la portata e il significato della sentenza resa a
Lussemburgo.
Pertanto, l'art. 283, d.lgs. 209/2005 va inteso – in necessario contrasto con l'interpretazione pretoria sino a ora fornita – nel senso che è il FGVS a dover dimostrare,
a fronte della domanda risarcitoria formulata da una persona vittima di incidente a bordo di un'autovettura rubata, la conoscenza della provenienza furtiva del mezzo: la corretta interpretazione del dato normativo, alla luce del diritto sovranazionale, impone di considerare tale consapevolezza non quale elemento costitutivo della domanda, quanto, piuttosto, come fatto impeditivo rispetto alla pretesa risarcitoria.
3. L'an debeatur: fondatezza della domanda risarcitoria.
Così delineati gli oneri probatori incombenti sulle parti, la domanda – la cui riformulazione in incremento soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inammissibile, ma può essere esaminata nella più ridotta e primigenia versione – deve ritenersi fondata, nei limiti di quanto infra precisato in punto di quantum debeatur.
3.1. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi provato, dalla disamina della relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Lodi, prot. N. 5/2016/I (doc. 6 ), che: a) CP_1 [...]
e rano, il 6.1.2016 a Lodi, a bordo della RD ES, con targa DJ 337 AD, Pt_1 Per_1 poi risultata rubata;
b) tale autovettura è stata coinvolta in un incidente, che gli operanti, sentiti i testi oculari e gli interessati, hanno così descritto: il veicolo su cui circolavano alla guida) e (trasportata), che circolava a forte velocità e con andamento Per_1 Pt_1 irregolare “a zigzag” (v. SIT ed , doc. 6 ), ha tamponato da tergo Pt_3 Tes_1 CP_1 un'altra vettura (condotta da , a bordo della quale vi erano anche due Controparte_5
p. 10 passeggeri) in prossimità del km 297,100 della SS9 in direzione Milano. A seguito della collisione, la RD ES su cui si trovavano e a sbattuto contro il new Pt_1 Per_1 jersey e si è ribaltata;
c) e ono stati trasportati in ospedale, dove sono Pt_1 Per_1 state loro prestate le cure del caso;
d) è risultato positivo, il 6.1.2016, Per_1 all'assunzione di cocaina, oppiacei, Tetraidrocannabinolo.
Tali evidenze risultano in via documentale e non sono oggetto di contestazione tra le parti.
Quanto alle conseguenze fisiche patite da , la descrizione è rinviata alla c.t.u. Pt_1 medico-legale in atti, su cui si tornerà infra.
3.2. L'unica questione controversa tra le parti, in punto di an debeatur, riguarda la conoscenza (o, quantomeno, la conoscibilità) della provenienza furtiva del veicolo in capo all'attrice danneggiata, da esaminare secondo quanto ampiamente illustrato al superiore paragrafo 2.
, che doveva ritenersi gravata dall'onus probandi sin ab origine, in ragione della CP_1 natura dichiarativa della pronuncia sopravvenuta in corso di causa, non ha fornito tale prova, né la si può dedurre in via presuntiva dagli elementi acquisiti al compendio istruttorio.
La previa conoscenza tra e e la condivisione, tra i due, di “abitudini di Pt_1 Per_1 vita […] sovrapponibili (uso abituale di sostanze stupefacenti, ricovero in comunità di recupero, medesimo stato di alterazione al momento del sinistro)” (così nella comparsa conclusionale della convenuta, pag. 14) sono circostanze, almeno in larga parte, genericamente dedotte e in altra parte ininfluenti.
Non è infatti stato precisato, e dagli atti non risulta, da quanto tempo i due soggetti si conoscessero e l'intensità della loro frequentazione;
né è dato sapere se, tra l'intervallo di tempo tra il furto del mezzo e l'incidente, avesse, anche in altre occasioni, passato Pt_1 del tempo con accettato altri passaggi a bordo dell'automobile de qua. Si tratta Per_1 di elementi mai dedotti da parte convenuta e sui quali si sarebbero potuti svolgere (ma la difesa interessata nulla ha stimolato in proposito) approfondimenti utili, quantomeno in chiave presuntiva.
Inoltre, i dati relativi al consumo di alcoolici e stupefacenti sono di per sé neutri, in quanto il fatto di assumere tali sostanze, sia pur con frequenza, non implica che i consumatori siano soggetti ipso facto dediti al furto e/o all'utilizzo di beni rubati. che appare Pt_4 talmente collidente con i più elementari principi costituzionali in punto di responsabilità da non dover meritare ulteriori considerazioni.
Inoltre, si deve richiamare la sentenza di questo Tribunale, sezione penale, n. 250/2021, irrevocabile il 14.4.2021, con cui è stata assolta – con formula ex art. 530, co. 1, Pt_1
c.p.p. – dall'imputazione di ricettazione. In tale provvedimento, il giudice penale ha osservato che “l'unica “colpa” della , stando agli atti, sarebbe stata quella di essere Pt_1 trasportata dal Non vi è infatti […] la prova dell'elemento soggettivo della Per_1 conoscenza della provenienza furtiva e della volontà di utilizzare il bene”.
p. 11 Tale sentenza, ancorché non spieghi alcuna efficacia vincolante in questa sede, è comunque valutabile quale prova atipica nel procedimento civile (v., da ultimo, Cass.
9957/25) e merita, ad avviso di questo Tribunale, una significativa valorizzazione. Se è vero che l'assoluzione dal concorso in ricettazione non esclude la c.d. connivenza in capo al soggetto prosciolto, è pur vero che, nella fattispecie in esame, dagli atti di indagine
(integralmente acquisiti, in quella sede, da parte del giudice penale) non era emerso alcun singolo elemento da cui potesse anche solo astrattamente desumersi “la prova dell'elemento soggettivo della conoscenza della provenienza furtiva e della volontà di utilizzare il bene”. Altrimenti, l'assoluzione sarebbe stata quantomeno pronunciata ex art. 530, co. 2, c.p.p.
La mancata prova della conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura coinvolta nell'incidente rende dunque pienamente operativo l'obbligo risarcitorio, in capo al FGVS, ex art. 283, co. 1, lett. d) e co. 2, d.lgs. 209/2005, in assenza di elementi impeditivi che siano stati oggetto di prova in giudizio. Tale statuizione vale anche con riferimento alla lamentata carenza di legittimazione passiva e/o titolarità, difetto che, in sede di costituzione, la convenuta aveva soltanto ricondotto alla asserita carenza di prova in punto di inconsapevolezza della circolazione illegale.
4. Il concorso colposo ex art. 1227, co. 1, c.c.: fondatezza.
Sin dalla propria costituzione, sia pur tardiva, ha invocato l'applicazione dell'art. CP_1
1227, co. 1, c.c., sul presupposto che la condotta di – che scientemente si è Pt_1 collocata come passeggero a bordo di un'autovettura condotta da una persona in stato di evidente alterazione psicofisica – si sarebbe contrassegnata come “gravemente imprudente e negligente (…), rilevante ed incidente sotto il profilo eziologico con l'evento
e con le conseguenze che ne sono derivate” (v. pag. 8 comparsa).
In proposito, il Tribunale richiama il noto insegnamento per cui (v., tra le molte, Cass.
4770/23) il concorso di colpa della vittima è rilevabile anche d'ufficio, sia pur non in termini incondizionati, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova, dovendo infatti essere prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno.
Nel caso di specie, sin dalla comparsa e dalle prima delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., ha sempre dedotto circostanze – essenzialmente, l'abuso di sostanze CP_1 psicotrope da parte del conducente della vettura e la volontaria accettazione di un passaggio da parte di a bordo del veicolo guidato da idonee a integrare, Pt_1 Per_1 nei termini innanzi meglio poi dettagliati, il concorso del danneggiato ex art. 1227, co. 1,
c.c.
Tra i fatti che giustificano l'applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c. rientra la condotta di chi abbia accettato di farsi trasportare a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di alterazione psicofisica (Cass. 24920/24; Trib. Milano, 6320/25). Infatti, come noto (Cass.
11698/14; Trib. Treviso, 1247/25) il concorso colposo del danneggiato è configurabile in p. 12 tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del proprio tempo. È condivisa – anche da questo
Tribunale – la tesi secondo la quale con l'accettazione consapevole del rischio il trasportato realizza un antecedente causale non del fatto dannoso complessivo, ma dell'evento che si è verificato a suo carico (la lesione alla propria integrità fisica).
Nel caso di specie, lo stato di significativa alterazione in cui versava conducente Per_1 dell'autovettura su cui si trovava – deve ritenersi dimostrato, anche in ragione Pt_1 della sostanziale assenza di tempestiva contestazione da parte dell'attrice.
Già dalla relazione sub doc. 6), si desume che gli operanti intervenuti non solo hanno sanzionato per aver guidato senza una patente in corso di validità e per aver Per_1 circolato a velocità eccessiva, ma hanno anche trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria per aver accertato che guidava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata Per_1 con l'uso di sostanze stupefacenti” (v. pag. 5 del doc. 6 cit).
A seguito di accoglimento di rituale istanza ex art. 210 c.p.c., ha poi prodotto (v. CP_7 allegati alla nota di parte convenuta del 17.3.2023) documentazione, in specie la lettera di dimissione del 6.1.2016 ore 21.03 (sottoscritta dunque a poche ore dal sinistro), da cui risultano gli esiti degli appositi approfondimenti di laboratorio, da cui è risultata, a carico di la positività all'assunzione di cocaina, oppiacei, tetraidrocannabinolo il giorno Per_1 stesso dell'incidente.
Invero, tale stato di alterazione – che non poteva che essere percepito da chiunque, vista la pluralità di sostanze e considerata l'anamnesi (v. pag. 2 lettera dimissioni) – si è manifestato nella condotta di guida tenuta da riferita da tutti i testi oculari escussi Per_1 dalla Polizia Locale intervenuta. Tutti coloro che hanno assistito alla dinamica del sinistro, infatti, hanno dichiarato che la RD ES circolava a elevata velocità, sorpassava in continuazione gli altri veicoli e aveva un andamento irregolare, “a zig-zag”, con continue invasioni della carreggiata opposta. Inoltre, chi ha potuto avvistare gli occupanti della RD
ES, ha descritto chiaramente la presenza di due persone, un uomo alla guida e una donna quale passeggera, che urlavano, gesticolavano e si muovevano sui sedili (v. teste
. Pt_3
Gli elementi sin qui elencati inducono a ritenere che, al momento di porsi alla guida, era senz'altro in condizioni di significativa alterazione psicofisica derivante dal Per_1 consumo di plurime sostanze stupefacenti. Questo stato, sicuramente percepibile da chiunque (e quindi anche da ), ha senz'altro inciso sulle modalità di conduzione Pt_1 dell'autovettura, così come sono state chiaramente descritte dai testi oculari.
La scelta di , dunque, di salire a bordo su una vettura guidata da una persona che Pt_1 versava in queste condizioni costituisce un elemento che, ai sensi dell'art. 1227, co. 1,
c.c., dev'essere senz'altro valorizzato, in ragione della chiara efficienza causale che ha dispiegato nella successiva causazione dei danni a carico dell'attrice stessa.
p. 13 Il grado di colpa ascrivibile – senz'altro significativo, posto che è di comune percezione il pericolo di salire a bordo con una persona in stato di alterazione quale quello sopra descritto – a è stimato nel 50%, con ogni conseguente decurtazione in punto di Pt_1 quantum debeatur.
5. Il quantum debeatur.
Parte attrice ha chiesto, in questa sede, il risarcimento dei soli danni non patrimoniali, stimati, nell'atto introduttivo (sulla base delle tabelle di Milano all'epoca vigenti), in complessivi 233.076,00 euro, poi incrementata (ma in termini inammissibili, come detto, a
338.711,25 euro).
In proposito, è stata svolta una c.t.u. medico-legale affidata al dott. depositata il Per_7
7.7.2023 e oggetto di successivi chiarimenti all'udienza del 12.1.2024.
In via preliminare, occorre osservare che l'esito della c.t.u., già in sé precisa ed esauriente, dev'essere a fortiori confermato all'esito dell'audizione, a chiarimenti, dell'ausiliario. Il dott. infatti, all'udienza del 12.1.2024 ha replicato, in termini ulteriormente approfonditi, Per_7 scientificamente apprezzabili e agevolmente comprensibili, le ragioni che hanno portato alla quantificazione del danno da invalidità permanente nel 25% e non già nella minore misura evocata, in particolare, dal c.t.p. convenuto.
La diversa tesi sostenuta da quest'ultimo, come rilevato dal dott. non tiene conto Per_7 del coinvolgimento del metamero D11 e delle conseguenze della spondilodiscite purulenta accertata, elementi che emergono dalla documentazione clinica in atti, come bene l'ausiliario ha spiegato, e che hanno avuto un impatto determinante nella valutazione eseguita. Le spiegazioni fornite dal c.t.u. sono parse scientificamente alide, non inficiate dalle diverse opinioni del c.t.p. convenuto, peraltro apodittiche e solo superficialmente motivate (v. pag. 14 c.t.u.).
Il c.t.p. attoreo ha condiviso l'elaborato peritale, sebbene abbia notevolmente ridimensionato le originarie pretese (cfr. doc. 2 ); questa circostanza rende quindi Pt_1 ipso facto infondata qualsiasi insistenza per una maggiore quantificazione dei danni non patrimoniali, come sollecitato dall'attrice anche in sede conclusionale.
La consulenza versata in atti costituisce quindi sicuro ed efficace strumento per pervenire alla quantificazione dei danni.
Quanto all'inabilità temporanea, l'ausiliario ha stimato in un mese (giorni 30) l'inabilità totale, in 3 mesi (giorni 90) l'inabilità al 75% e in ulteriori 3 mesi (giorni 90) l'inabilità al
50%. La sofferenza, in tale periodo, è stata indicata in grado elevato/elevatissimo. In proposito, non vi è stata alcuna contestazione da parte dei c.t.p.
Quanto all'incapacità permanente, il dott. a descritto, quali postumi, (a) la grave Per_7 limitazione della colonna dorso-lombare con anchilosi, ipercifosi e scoliosi del segmento dorsale, ipotrofia della muscolatura p.v., esiti di collasso del soma di D9 e di apparato di stabilizzazione in situ, cicatrice operatoria focalmente retratta e severa rachialgia cronica, da ascrivere soprattutto agli esiti della spondilodiscite purulenta con ascesso epidurale e p. 14 (b) gli esiti di vasta e profonda piaga da decubito sacrale focalmente ancora secernente e quindi configurante non solo nocumento, invero moderato, all'efficienza estetica.
Questi postumi, di natura permanente e privi di peculiari componenti dinamico-relazionali, sono stati rettamente stimati nella misura del 25%, con grado elevato di sofferenza correlata alla menomazione.
6. La liquidazione ex art. 1226 c.c.: la “tabella” applicabile.
La quantificazione, in concreto, dell'importo dovuto all'attrice risente – oltre che della riduzione ex art. 1227, co. 1, c.c. – preliminarmente dell'individuazione dello strumento che consenta di effettuare la monetizzazione.
L'attrice ha invocato l'applicazione delle Tabelle di Milano nell'edizione 2024, ultima disponibile;
la convenuta, di contro, ha sollecitato l'impiego della Tabella Unica Nazionale
(TUN) approvata con d.P.R. 12/2025 in attuazione dell'art. 138, d.lgs. 209/2005.
In proposito, è noto che l'art. 5, co. 1, d.P.R. 12/2025 ha limitato l'applicazione di tali disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”; tuttavia, la Suprema Corte (Cass. 11319/25), in un obiter dictum (pag. 27 della citata sentenza), ha evidenziato che tale previsione non escluderebbe la possibilità di richiamare i parametri della TUN quantomeno in via indiretta, alla stregua di un “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa”.
Questo giudice non ignora che, con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del 18.7.2025, il
Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sul seguente quesito: “se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art.
138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza
Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi
Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo
l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la
p. 15 liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.
Il Primo Presidente della Suprema Corte, con provvedimento del 17.9.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale milanese, ha assegnato alla Terza Sezione Civile l'esame del quesito.
Anche nella giurisprudenza della Corte territoriale milanese si è replicato il contrasto tra i due orientamenti: a sostegno dell'applicabilità della TUN anche a fatti precedenti all'entrata in vigore della stessa si segnalano App. Milano, 2379/25 e 2249/25; contra, invece, App.
Milano, 982/25 e 597/25.
Questo Tribunale ritiene che, pur nella legittima possibilità di sostenere i diversi orientamenti (già ampiamente sintetizzati nell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. e nel provvedimento del Primo Presidente), si debba preferire, come suggerisce la difesa convenuta, l'applicazione della TUN.
Tale scelta riposa, ad avviso di questo giudice, su due ordini di considerazioni.
In primo luogo, si deve considerare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità
(v. Cass. 22183/25; 31868/24; 5013/17), la liquidazione del danno dev'essere eseguita con riferimento ai parametri tabellari vigenti al momento della monetizzazione del pregiudizio, anche qualora questi siano mutati rispetto al tempo dell'illecito, non trattandosi, infatti, di fonti normative. Sicché, se sopravviene la disponibilità di uno strumento di liquidazione del danno maggiormente attuale, l'autorità giudiziaria è chiamata a farne impiego.
In secondo luogo, la TUN – proprio perché unica e nazionale, adottata con d.P.R. – assicura che, su tutto il territorio e dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, la liquidazione del danno non patrimoniale sia effettuata in termini eguali, in ossequio al fondamentale principio di uguaglianza espresso dalla Carta costituzionale.
In proposito, si possono richiamare le considerazioni che la Suprema Corte, in una delle note pronunzie di San Martino del 2019 (Cass. 28990/19), ha svolto con riferimento alla fattispecie – assai simile a quella in esame – in cui, in materia di responsabilità da medical malpractice, si è ritenuto che “la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del
2012, (…) sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 (…) trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Se è vero che, in tal caso, il legislatore non aveva adottato alcuna disposizione analoga all'art. 5, co. 1, d.P.R. 12/2025, è comunque fondamentale osservare – ora come allora –
p. 16 che, in queste fattispecie, non si verifica alcun fenomeno di successione normativa, per il sol fatto che soltanto ex post si registra un intervento legislativo in una fattispecie dapprima non normata. Intervento normativo che, come autorevolmente ha sottolineato la
Cassazione nel 2019, “si rivolge esclusivamente al Giudice delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo e indicando quale più adeguato il criterio tabellare, onde porre al riparo l'esercizio del potere giurisdizionale - conformatosi al criterio legale - da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt. 1226
e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno non patrimoniale”.
Di conseguenza, quand'anche il d.P.R. 12/2025 si dovesse applicare, per esplicita scelta legislativa, ai soli sinistri successivi all'entrata in vigore, non si vede per quale motivo il giudice – a TUN adottata – non possa decidere di impiegare tale strumento quantomeno in via analogica, né si può ritenere che possa essere vincolato all'utilizzo delle più risalenti tabelle milanesi.
Non si ritiene, da ultimo, la necessità di dover rimettere la causa sul ruolo per poter consentire una interlocuzione in proposito: non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio, avendo avuto le parti possibilità di esaminare la questione negli scritti conclusionali e, in ogni caso, non trattandosi di fattispecie che imponga l'applicazione dell'art. 101 c.p.c.
7. Quantificazione del danno non patrimoniale.
Una volta stabilito che lo strumento di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica è costituito dalla TUN, non residua che procedere all'effettivo conteggio delle voci di danno. Si consideri che, alla stabilizzazione dei postumi (ossia 7 mesi dopo il sinistro), aveva compiuto 35 anni. Pt_1
7.1. Per la liquidazione del danno da inabilità temporanea, il punto base deve essere incrementato del 50% per la componente c.d. morale o da sofferenza interiore, così per totali 55,24 euro + (55,24 euro:2) = 82,86 euro. La proporzione di incremento è determinata dall'elevato grado di patimento indicato dall'ausiliario, con valutazione che merita sicura adesione in ragione della consistenza e della gravità delle conseguenze psicofisiche, da cui è lecito desumere, anche solo in via presuntiva, il profondo disagio interiore sofferto.
A titolo di inabilità temporanea spetta dunque, per effetto della moltiplicazione per i periodi di inabilità (giorni 30 di inabilità totale, giorni 90 di inabilità al 75% e ulteriori giorni 90 al
50%), una somma pari alla metà (ex art. 1227 c.c.) di 11.807,55 euro, ossia 5.903,77 euro.
7.2. Per la liquidazione del danno da invalidità permanente, invece, occorre osservare quanto segue.
A titolo di danno c.d. biologico, per la lesione dell'integrità fisica come accertata dall'ausiliario, spetta – secondo i criteri anzidetti (età e consistenza dell'invalidità) –
l'importo di 94.568,00 euro;
vi si aggiunge, secondo quanto previsto in base alla tabella p. 17 coefficienti moltiplicatori per danno morale, una somma pari al 40% (tenuto conto della
“forbice” applicabile, ossia tra il 32,8 e il 42,8%). Il parametro impiegato riflette l'elevata sofferenza che, secondo il medico legale, l'attrice ha dovuto patire – e tutt'ora ragionevolmente patisce – in conseguenza dell'evento macrolesivo: valgono quindi le osservazioni di cui al superiore paragrafo 7.1.
L'incremento per il c.d. danno morale è dunque pari al 40% dell'importo innanzi indicato, così per 37.827,20 euro.
Si addiviene così a un totale di 132.395,20 euro che, ridotto del 50% ex art. 1227, co. 1,
c.c., conduce a liquidare l'importo finale, a titolo di ristoro dell'invalidità permanente, di
66.197,60 euro.
7.3. Il risarcimento complessivamente dovuto è quindi pari a 72.101,37 euro, da ritenersi già monetizzato all'attualità.
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi compensativi: infatti, come di recente precisato dalla Suprema Corte (Cass. 4938/23 e 10376/24), secondo un insegnamento ormai consolidato, “gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo”.
Anche ad ammettere che la domanda di “interessi legali” ricomprendesse quelli compensativi, nulla è stato allegato in punto di danno da ritardato pagamento.
Sono dovuti, come richiesto, gli interessi, in misura legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla notifica dell'atto di citazione (11.2.2022) al saldo effettivo.
8. Domande ex art. 96 c.p.c. (attrice) ed ex art. 89 c.p.c. (convenuta): rigetto.
La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'attrice, è infondata.
Non si scorge, nella difesa della convenuta, alcun tratto che riveli un abuso del processo;
peraltro, le tesi sostenute, in diritto, da erano radicate in un saldo orientamento di CP_1 legittimità, che solo l'intervento esegetico della Corte di giustizia ha consentito di superare efficacemente.
La domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla convenuta è parimenti infondata.
Le espressioni elencate nella memoria di replica esprimono, in modo talvolta aspro e graffiante, la critica rivolta dalla difesa attorea alle tesi della controparte;
tuttavia, non possono essere qualificate come lesive della dignità umana e professionale dell'avversario
(in arg., v. Cass. 26195/11).
9. Spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% e, nella restante quota, gravano sulla convenuta soccombente.
p. 18 Le ragioni di tale compensazione si rinvengono in una pluralità di motivi. In primo luogo, milita senz'altro la fondatezza dell'eccezione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c.; in secondo luogo, si deve osservare che – come già indicato in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c.
– la causa è stata definita soltanto all'esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la cui sentenza ha imposto un netto revirement rispetto all'orientamento adottato in sede nazionale. Infine, in corso di giudizio è anche sopravvenuta l'approvazione della TUN quale nuovo strumento di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il conteggio delle spese a carico di è effettuato tenuto conto che a questo giudice CP_1 spetta regolare gli oneri anche del giudizio avanti alla Corte di giustizia (v. punto 50 sentenza 30.4.2025).
Il parametro monetario di riferimento è dettato dal decisum (72.101,37 euro).
Si applicano i valori medi per tutte le fasi di giudizio, con incremento del 10% ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, effettivamente inseriti e funzionanti. Per il giudizio dinanzi al Tribunale, quindi, le spese a carico di – al netto CP_1 di minimi arrotondamenti – sono liquidate in 7.750,00 euro, oltre spese generali, I.V.A.,
c.p.a.
Non risultano esborsi dalla documentazione allegata all'atto di citazione.
Per il giudizio avanti alla Corte di giustizia, promosso ex officio, la difesa attorea ha limitato la richiesta (v. pag. 4 comparsa conclusionale) alla fase di trattazione, per 3.119,00 euro, somma corrispondente ai medi tabellari e che può senz'altro essere liquidata, purché dimidiata per l'anzidetta compensazione, così per 1.559,50 euro, sempre oltre spese generali, I.V.A., c.p.a.
In complesso, dunque, la somma dovuta per l'assistenza professionale è liquidata in
9.309,50 euro.
10. Spese di consulenza.
Le spese di consulenza tecnica sono compensate, trattandosi di approfondimento peritale necessario per fini di giustizia, anche a fronte della netta differenza tra le reciproche posizioni in punto di quantum e del consistente ridimensionamento della percentuale di invalidità rispetto all'originaria prospettazione attorea (cfr. doc. 2).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lodi
In persona del Giudice dott. Matteo Aranci
a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. previo riconoscimento, ex art. 1227, co. 1, c.c., del concorso colposo dell'attrice
[...]
nella causazione dell'evento lesivo del 6.1.2016 in misura pari al 50%, Pt_1
p. 19 condanna il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. a P.IVA_2 pagare, in favore dell'attrice, la somma di 72.101,37 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione (11.2.2022) al saldo effettivo;
2. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di e la domanda ex art. 89 c.p.c. Parte_1 di quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_8
Strada;
3. compensa per ½ le spese di lite;
4. condanna parte convenuta a pagare, in favore di parte attrice, a titolo di rifusione delle spese legali per la residua parte, la somma di 9.309,50 euro;
5. compensa le spese della consulenza tecnica eseguita in corso di causa;
6. manda la cancelleria per la comunicazione in forma telematica di questa sentenza alla
Corte di giustizia.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 20
REPUBBLICA IT AL A
IN NOME DEL POPOLO IT ALO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2022, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti LUNGHI Parte_1 C.F._1
LB ER ed DI LD, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Egidi come da procura alle liti.
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LEO P.IVA_2
NA e domicilio eletto presso lo studio del difensore come da procura alle liti.
CONVENUTO
*
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE. in via preliminare, pregiudiziale o come meglio: dichiararsi la decadenza dell'avversario
, per tardiva costituzione, da tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, in fatto ed in CP_1 diritto, con ogni conseguenza anche istruttoria in punto. in via principale e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso anche con efficacia di giudicato, condannarsi, per tutte le causali di cui agli atti del giudizio, la convenuta, solo se del caso in solido con o chi per lui, in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
, al pagamento dell'importo di € 338.711,25, e comunque al non inferiore importo
[...] come da perizia del CTU di 197.280,53, in ogni caso da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione dal momento del sinistro all'effettivo saldo, nonché per responsabilità processuale aggravata dell'avversaria o degli avversari, in conseguenza di ingiustificato diniego di negoziazione assistita, a quella somma da liquidarsi in via equitativa che sarà
p. 1 ritenuta di giustizia nei confronti del predetto soggetto, comunque in misura non inferiore ad € 20.000,00.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”1 in via istruttoria: nell'ipotesi di contestazione sui risultati della perizia allegata sub 2 da questa difesa, ammettersi CTU medica volta ad accertare ogni tipo d'invalidità fisica o di danno patita dalla Sig.ra a seguito del sinistro stradale occorsole in data 6.1.2016 Pt_1 in Lodi, nonché e soprattutto le cause dei medesimi invalidità e danno, determinandone le percentuali d'invalidità temporanea e permanente, per procedersi poi alla liquidazione del danno concretamente patito dall'attrice in conseguenza di quanto esposto.
Si chiede l'acquisizione agli atti di n. 2 DVD contenenti esami e referti effettuati dalla Sig.ra in prossimità dell'incidente, per la produzione dei quali attendiamo il nulla osta Pt_1 del giudicante a oggi non pervenuto.
Ci si riserva ogni più ampio diritto di meglio dedurre, argomentare, produrre documenti, formulare capitoli ed indicare testimoni nei termini di legge.
*
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: in via principale rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto anche per carenza di legittimazione passiva, e comunque non provata;
in subordine, salvo gravame accertare e dichiarare la efficienza eziologica esclusiva della condotta dell'attrice nella produzione dell'evento, e per l'effetto e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare comunque e con la miglior formula ogni domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provata, anche per carenza di legittimazione passiva.
In ulteriore subordine, salvo gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, determinare il quantum debeatur tenuto conto del rilevante concorso colposo dell'attrice nella determinazione causale dell'evento per la volontaria esposizione a molteplici rischi,
e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente ex art. 1227 c.c. l'eventuale risarcimento nella misura che verrà rigorosamente provata, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, senza vincolo di solidarietà, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, fermo il massimale di legge, anche per carenza di legittimazione e/o titolarità attiva.
In ogni caso:
p. 2 Con vittoria di spese diritti ed onorari, ovvero con compensazione.
In via istruttoria:
Ammettere, se del caso, e senza inversione degli oneri probatori prova per testi sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, VI co n. 2 c.p.c. qui di seguito trascritti:
1)Vero che il giorno 6 gennaio 2016 alle ore 15.00 la pattuglia della Polizia Locale di
Lodi effettuava un intervento sulla S.S. n. 9 in prossimità della chilometrica 297,100 per i rilievi di un incidente stradale avvenuto alle ore 14.50 circa, nel quale erano rimasti coinvolti una autovettura RD ES tg. DJ377AD ed una Lancia Y tg. CD601XE (cfr. doc. 6 conv.);
2)Vero che sul posto era presente una squadra dei Vigili del Fuoco che provvedeva alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti (cfr. doc. 6),
3)Vero che gli occupanti dei due veicoli coinvolti venivano soccorsi e trasportati a mezzo autolettiga presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi, come risulta dal doc. 6 conv;
4) Vero che gli agenti consegnavano al personale medico del Pronto Soccorso modulo di richiesta di accertamenti urgenti sulla persona del signor e della Parte_2 signora , che si trovavano sulla autovettura RD ES (cfr. doc. 5); Parte_1
5) Vero che dalle certificazioni delle analisi richieste dagli agenti il signor Parte_2
risultava positivo a: oppiacei, cocaina, morfina, acetilmorfina, codeina, e
[...] benzoilecgonina, come descritto nella relazione di incidente (doc, 6 conv.); Par 6) Vero che dalle certificazioni delle analisi richieste dagli agenti la signora Pt_1
risultava positiva a: oppiacei, cannabinoidi, cocaina, metadone, morfina
[...] acetilmorfina, cedeina, metadone e benzoilecgonina, (cfr. doc. 6 conv.);
7) Vero che nel corso degli accertamenti effettuati nell'immediatezza, gli agenti raccoglievano le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, che venivano verbalizzate su atti separati depositati presso l'archivio del Comando e trascritte nella relazione di incidente che si rammostra e che si conferma integralmente (doc. 6 conv.);
8) Vero che il giorno 6 gennaio 2016, alle ore 14.35 circa, percorrevo, alla guida del mio veicolo, con a bordo la signora la tangenziale nord, proveniente dallo Parte_3 svincolo di Crema e diretto verso Milano;
9) Vero che dopo aver superato la rotatoria che la tangenziale incrocia con via San
Colombano, percorrevamo la carreggiata mantenendo la corsia di destra;
10) Vero che da tergo, con velocità molto elevata, ci sorpassava una RD ES di colore grigio, che procedeva zigzagando, tra le due corsie, superava altri veicoli e sbandando invadeva entrambe le corsie;
11) Vero che vedevo gli occupanti della RD ES agitarsi e gesticolare vistosamente;
12) Vero che percorsi qualche centinaio di metri vedevo che si era verificato un incidente nel quale era stata coinvolta la RD ES che ci aveva sorpassato e un veicolo scuro;
p. 3 13) Vero che ho rilasciato agli agenti la dichiarazione trascritta nella relazione di incidente (doc. 6) che mi viene mostrata e che confermo integralmente.
Si indicano come testimoni:
1) , res, in Lodi via Falcone 32; Testimone_1
2) Via Falcone 32 Lodi Parte_3
3) Sovr. matr. 15 presso P.L. di Lodi via Cadamosto 13, Tes_2
4) resso P.L. di Lodi via Cadamosto 13, Lodi;
Controparte_3
5) presso Corpo di P.L. di Lodi via Cadamosto 13, Lodi;
CP_4
Chiede disporsi, occorrendo, ex artt. 210 e/o 213 la acquisizione presso il Tribunale Penale di Lodi del fascicolo integrale del procedimento n. R.G. n.r. 40/2016, R.G. Dib. N. 19/2019, concluso con sentenza n. 250/2021 nei confronti di Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
SOMMARIO
1. Svolgimento del processo. ........................................................................................... 4
2. L'onere della prova in ordine all'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/2005. La pronuncia della Corte di giustizia e le relative ricadute sull'ordinamento nazionale. .................................. 7
3. L'an debeatur: fondatezza della domanda risarcitoria. ............................................... 10
4. Il concorso colposo ex art. 1227, co. 1, c.c.: fondatezza. ........................................... 12
5. Il quantum debeatur. .................................................................................................. 14
6. La liquidazione ex art. 1226 c.c.: la “tabella” applicabile. ........................................... 15
7. Quantificazione del danno non patrimoniale. ............................................................. 17
8. Domande ex art. 96 c.p.c. (attrice) e ex art. 89 c.p.c. (convenuta): rigetto. ................ 18
9. Spese di lite. .............................................................................................................. 18
10. Spese di consulenza. ............................................................................................... 19
Per Questi Motivi
............................................................................................................ 19
1. Svolgimento del processo.
L'art. 132 c.p.c. non richiede che la sentenza descriva lo svolgimento del processo.
Tuttavia, la vicenda processuale qui in esame merita una pur sintetica ricapitolazione, anche con riferimento alla pronuncia resa ex art. 267 TFUE da parte della Corte di giustizia.
1.1. Con atto di citazione dell'11.2.2022, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio erede di e Controparte_2 Persona_1 Controparte_1 quest'ultima nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada (in breve, FGVS), per ottenere il risarcimento del danno (quantificato in 233.076,00
p. 4 euro oltre interessi e rivalutazione) patito in conseguenza del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta il 6.1.2016.
ha dedotto che il 6.1.2016, a Lodi, era stata invitata a salire a bordo, come Pt_1 passeggera, di un'autovettura (una RD ES, con targa italiana DJ 337 AD) di cui aveva la disponibilità. Persona_1
Durante il tragitto, l'autovettura ha subito un incidente;
la dinamica del sinistro è stata ricostruita, come meglio si dirà infra, mediante la relazione di incidente stradale della
Polizia Locale di Lodi, prot. N. 5/2016/I (doc. 6 ). Gli agenti della Polizia Locale, CP_1 sentiti gli interessati e i testi oculari, hanno così descritto l'accaduto: il veicolo su cui circolavano (alla guida) e (trasportata) ha tamponato da tergo Persona_1 Pt_1 un'altra vettura (condotta da , a bordo della quale vi erano anche due Controparte_5 passeggeri) in prossimità del km 297,100 della SS9 in direzione Milano. A seguito della collisione, la RD ES su cui si trovavano e a sbattuto contro Pt_1 Persona_1 il new jersey e si è ribaltata. e sono stati trasportati in ospedale. Pt_1 Persona_1
Quanto al conducente, questi è risultato positivo alla cocaina, agli oppiacei e al tetraidrocannabinolo. Non si conoscono – e in ogni caso sono irrilevanti – gli esiti del sinistro sulle condizioni fisiche del conducente.
Con riferimento, invece, a , il c.t.u. ha accertato che, in conseguenza Pt_1 dell'incidente, la donna ha riportato significative conseguenze sul pianto dell'integrità fisica, come meglio elencate e descritte nell'elaborato peritale.
Gli agenti della Polizia Locale intervenuti, nella loro relazione, hanno osservato che la RD
ES risultava provento di furto, avendone il proprietario (tale denunciato Persona_2 la sottrazione, a opera di ignoti, il 12.12.2015.
In conseguenza, e sono stati sottoposti a procedimento Persona_1 Parte_1 penale per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.); l'attrice è stata assolta per non avere commesso il fatto (sent. 250/21, Trib. Lodi, doc. 5 ). Pt_1
Nelle more, è deceduto. Persona_1
1.2. Una volta instaurato il procedimento, si è costituita (tardivamente, il solo 17.6.2022 con prima udienza al 21.6.2022) , nella propria qualità di impresa designata dal CP_1
FGVS, la quale ha rilevato che il risarcimento ex art. 283, d.lgs. 209/05 sarebbe dovuto soltanto in favore di terzi trasportati inconsapevoli della circolazione illegale dell'autovettura a bordo della quale si trovavano al momento del sinistro, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (in particolare, Cass. 12231/19) per cui spetterebbe all'attore danneggiato la prova di aver ignorato senza colpa l'illegale circolazione del mezzo. In tal senso, ha eccepito l'irrilevanza della sentenza penale di assoluzione e, in ogni caso, l'impossibilità di invocarne, nei propri confronti, l'accertamento.
1.3.1. Con ordinanza del 24.6.2022, il giudice istruttore ha preso atto che anche CP_2 che era stato convenuto in giudizio come erede di era deceduto
[...] Persona_1 prima dell'instaurazione della lite;
l'attore, con le proprie note scritte sostitutive di udienza, ha dichiarato di rinunciare a ogni domanda nei confronti di qualsiasi successibile di p. 5 Il procedimento, dunque, si è svolto soltanto in contraddittorio tra e Per_1 Pt_1
. CP_1
1.3.2. La causa è stata istruita in via documentale, anche a seguito di istanza (e successiva ordinanza dell'8.2.2023) ex art. 210 c.p.c. e mediante la redazione della consulenza medico-legale; il consulente tecnico è comparso poi dinanzi al giudice, all'udienza del
12.1.2024, per rendere alcuni chiarimenti richiesti dai consulenti delle parti.
1.3.3. La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione al 13.3.2024, con sostituzione dell'udienza in forma di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
1.3.4. Tuttavia, con ordinanza del 20.3.2024, questo giudice ha rimesso la causa sul ruolo e assegnato alle parti il termine del successivo 3.5.2024 per il deposito di una memoria scritta relativa alle questioni che seguono: 1) l'esistenza (o meno) di un contrasto tra il diritto interno (art. 283 cod. ass. priv., come interpretato dalla Suprema Corte) e sovranazionale (art. 13, direttiva 2009/103/CE); 2) la sussistenza (o meno) di presupposti per un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
1.3.5. Lette le note scritte, con ordinanza del 20.5.2024 – da intendersi qui richiamata per le argomentazioni ivi svolte – è stato disposto rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia sui seguenti quesiti: “1. “se l'art. 13, direttiva 2009/103/CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un incidente stradale che abbia coinvolto una persona trasportata a bordo di un veicolo di provenienza furtiva, spetti all'organismo incaricato del risarcimento ai sensi dell'art. 10, direttiva 2009/103/CE provare che il danneggiato era a conoscenza della provenienza furtiva dell'automobile”; 2. “se, in caso affermativo, tale disposizione, così interpretata, osti a una disciplina, quale quella italiana, interpretata ed applicata nel senso che l'onere della prova grava sulla persona trasportata
e danneggiata”.
1.4. La Corte di giustizia, con sentenza del 30.4.2025, resa nella causa C-370/24, , Per_3
(d'ora in poi, sentenza Nastolo) trasmessa in copia autentica alla cancelleria il 5.5.2025, ha così statuito: “L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, spetta all'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva dimostrare, al fine di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento, che, in caso di incidente stradale, la persona lesa che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo che ha causato il danno sapeva che quest'ultimo era stato rubato e, dall'altro, esso osta a una giurisprudenza nazionale che interpreta la normativa nazionale nel senso che, in una situazione del genere, spetta
a tale persona, per poter ottenere il risarcimento del danno subito, dimostrare che non era
a conoscenza del fatto che tale veicolo era stato rubato”.
1.5. Riassunta la causa avanti a questo Tribunale, a seguito dell'udienza del 10.6.2025 il procedimento è stato rinviato per precisazione delle conclusioni.
p. 6 1.6. Decorso il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.7.2025, assegnato in luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza emessa il giorno successivo la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo ridotto a quaranta giorni.
2. L'onere della prova in ordine all'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/2005. La pronuncia della
Corte di giustizia e le relative ricadute sull'ordinamento nazionale.
La questione preliminare da affrontare, ai fini della decisione, concerne la distribuzione dell'onus probandi in ordine alla dimostrazione della conoscenza, in capo al danneggiato- attore, della conoscenza furtiva del veicolo.
2.1. La legislazione nazionale, in proposito, prevede quanto segue.
Ai sensi dell'art. 283, co. 1, d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni CP_6 causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […] d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria”.
L'art. 283, co. 2, d.lgs. 209/2005, recita: “nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale”.
Tale disciplina è stata interpretata, sia dalla Suprema Corte (Cass. 12231/19; 15982/23), sia dai giudici di merito (tra i provvedimenti noti, cfr., nella BDP, App. Milano, 1028/20;
Trib. Torino, 4602/21), nel senso che la prova della inconsapevolezza della provenienza illegale del mezzo graverebbe sul danneggiato-attore, in quanto fatto costitutivo della propria domanda risarcitoria.
2.2. La disciplina sovranazionale, in particolare la direttiva 2009/103/CE del 16.9.2009 (in
GUUE, L 263, p. 11), prevede, al proprio art. 13, quanto segue.
Il par. 2, co. 1, recita che “
2. Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell'assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo”.
Il precedente par. 1, co. 1, impone che “sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conforme mente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;
c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione”.
Al par. 1, co. 2, si legge che “la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha
p. 7 causato il danno se l'assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato”.
2.3. La Corte di giustizia, sollecitata con ordinanza ex officio da parte di questo Tribunale
e previa interlocuzione delle parti, ha fornito gli elementi necessari alla corretta interpretazione dell'art. 13, direttiva 2009/103/CE.
Il giudice lussemburghese ha efficacemente illustrato che tale disposizione deve essere intesa nel senso che grava sull'organismo di cui all'art. 10, par. 1, direttiva 2009/103/CE
(ove istituito) fornire la prova della conoscenza, da parte del danneggiato, della provenienza furtiva del veicolo.
Tale esegesi (che lo scrivente condivide, come già indicato al par. 5 dell'ordinanza di rinvio) discende non solo dal tenore letterale della disposizione ex se considerata (v. punto
34 della sentenza ), ma è stata ricavata anche in via sistematica dal raffronto con Per_3 norme contenute nella direttiva (punto 36), nonché mediante una interpretazione coerente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva (punto 37), anche con riferimento al complessivo sistema di tutela predisposto dal diritto derivato sovranazionale (punto 39).
La Corte di giustizia ha quindi concluso che, sia dall'esame del tenore letterale della direttiva, sia da un più ampio scrutinio del sistema normativo nazionale, “la vittima di un incidente stradale non può essere obbligata a dimostrare di non essere a conoscenza del fatto che il veicolo su cui viaggiava era stato rubato” (punto 40), con la conseguenza che
“una giurisprudenza nazionale che fa gravare l'onere della prova dell'ignoranza dell'origine illecita del veicolo che ha causato l'incidente stradale sulla vittima di tale incidente, in quanto fatto costitutivo della sua domanda di risarcimento, non risulta conforme ai requisiti derivanti dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103” (punto 41).
Il giudice lussemburghese ha poi ritenuto – e ciò è quantomai significativo ai fini della sentenza di merito – di dover “fornire precisazioni sugli obblighi incombenti al giudice nazionale nell'ipotesi in cui la giurisprudenza nazionale non sia conforme all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103” (punto 42). In particolare, la Corte di giustizia ha ricordato l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno rispetto a quello sovranazionale, al fine di assicurare piena efficacia alle fonti dell'Unione europea quando il giudice nazionale (ex art. 19, par. 1, co. 2, TUE) risolve le controversie interne. Tale obbligo comporta il dovere “di modificare, se del caso, una giurisprudenza nazionale consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto interno incompatibile con gli obiettivi di una direttiva” (punto 45).
La Corte ha quindi concluso come da dispositivo di cui al superiore paragrafo 1.4.
2.4. Così ottenuti i fondamentali chiarimenti che precedono dalla Corte di giustizia, questo
Tribunale è chiamato a dare applicazione al dictum del giudice lussemburghese.
È necessario muovere, in proposito, da una considerazione preliminare, che specie parte convenuta non ha tenuto in minima considerazione, pur trattandosi di un principio fondamentale e di comune conoscenza nel contesto del meccanismo di cui all'art. 267
TFUE: il giudice del rinvio è infatti vincolato all'interpretazione fornita dalla Corte di p. 8 giustizia, secondo un orientamento sempre ribadito dal giudice lussemburghese (v. ex multis Corte giust., 52/76, Benedetti, punto 26; C-62/14, punti 14-16; C-614/14, Per_4
punto 33; C-493/17, punto 19; C-430/21, Rs, punti 73-74). In tale ultima Per_5 Per_6 sentenza, si legge chiaramente che “il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mirante ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati […] Una sentenza emessa in tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo all'interpretazione del diritto dell'Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito”.
In questa sede, dunque, non può essere rimessa in discussione l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza (come in un certo senso parrebbe voler fare Per_3 parte convenuta) e occorre darvi piena attuazione, all'ulteriore fine di delineare la corretta esegesi del dato normativo interno.
Ciò premesso, si deve ricordare che, come correttamente ha rilevato la Corte di giustizia,
l'art. 283, d.lgs. 209/2005 non contiene una espressa previsione in punto di distribuzione dell'onus probandi tra danneggiato e FGVS: si tratta, in sostanza, di una norma “neutra”, che può essere astrattamente intesa nel senso di qualificare l'elemento della conoscenza della provenienza furtiva del mezzo tanto alla stregua di un fatto costitutivo della domanda quanto come un fatto impeditivo.
La giurisprudenza di merito e legittimità supra richiamate (par. 2.1) ha fornito una interpretazione – non particolarmente approfondita e sovente tralatizia – di tale disposizione, nel senso di considerare come fatto costitutivo della pretesa l'ignoranza della provenienza furtiva del mezzo incidentato. E, ciò nonostante, la Corte di cassazione, quantomeno nella sentenza 12231/19, avesse avuto percezione di un chiaro contrasto con il diritto sovranazionale (v., in tema, pag. 9 dell'ordinanza di rinvio), senza tuttavia volerlo risolvere secondo i corretti criteri di soluzione delle eventuali antinomie tra legislazione nazionale e diritto dell'Unione europea.
Di segno contrapposto, invece, è l'interpretazione che è stata fornita del dato normativo sovranazionale (certo non di quello interno, la cui esegesi esula dal perimetro delle competenze della Corte di giustizia).
In assenza di una disposizione legislativa interna che ponga a carico della vittima l'onere della prova (altrimenti meritevole di immediata disapplicazione), il Tribunale è chiamato non già a disapplicare una disposizione nazionale contrastante con il diritto dell'Unione europea (come invocava la difesa attorea nelle note del 22.3.2024), quanto piuttosto a selezionare la modalità interpretativa di tale art. 283, d.lgs. 209/2005 in modo da assicurare la conformità alle finalità e alle disposizioni contenute nella direttiva
2009/103/CE (c.d. interpretazione conforme), eventualmente discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza.
p. 9 La tesi, ampiamente esposta dalla difesa di nella propria comparsa conclusionale, CP_1 secondo cui l'interpretazione consolidatasi nella prassi giurisprudenziale nazionale sarebbe compatibile con il diritto sovranazionale, appare francamente insostenibile. Basti ricordare che, secondo il giudice lussemburghese “spetta all'organismo di cui all'articolo
10, paragrafo 1, di tale direttiva dimostrare, al fine di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento, che, in caso di incidente stradale, la persona lesa che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo che ha causato il danno sapeva che quest'ultimo era stato rubato”.
Non si vede francamente come si possa predicare, a fronte di una tale presa di posizione, la compatibilità del più risalente orientamento interno (che deve essere rimeditato e superato) con la pronuncia della Corte di giustizia.
Le ulteriori considerazioni svolte, in sede conclusionale, dalla difesa di – che cita a CP_1 proprio sostegno anche una nota a sentenza critica nei confronti della pronuncia , Per_3 di analogo autore che già in precedenza aveva censurato l'ordinanza di rinvio di questo
Tribunale – sono sostanzialmente inconferenti. La Corte di giustizia ha reso la propria pronuncia in via interpretativa, sicché qualsiasi diversa valutazione (in punto di autonomia processuale e principi di equivalenza e di effettività) rimane meramente ferma al piano speculativo e non intacca certamente la portata e il significato della sentenza resa a
Lussemburgo.
Pertanto, l'art. 283, d.lgs. 209/2005 va inteso – in necessario contrasto con l'interpretazione pretoria sino a ora fornita – nel senso che è il FGVS a dover dimostrare,
a fronte della domanda risarcitoria formulata da una persona vittima di incidente a bordo di un'autovettura rubata, la conoscenza della provenienza furtiva del mezzo: la corretta interpretazione del dato normativo, alla luce del diritto sovranazionale, impone di considerare tale consapevolezza non quale elemento costitutivo della domanda, quanto, piuttosto, come fatto impeditivo rispetto alla pretesa risarcitoria.
3. L'an debeatur: fondatezza della domanda risarcitoria.
Così delineati gli oneri probatori incombenti sulle parti, la domanda – la cui riformulazione in incremento soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inammissibile, ma può essere esaminata nella più ridotta e primigenia versione – deve ritenersi fondata, nei limiti di quanto infra precisato in punto di quantum debeatur.
3.1. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi provato, dalla disamina della relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Lodi, prot. N. 5/2016/I (doc. 6 ), che: a) CP_1 [...]
e rano, il 6.1.2016 a Lodi, a bordo della RD ES, con targa DJ 337 AD, Pt_1 Per_1 poi risultata rubata;
b) tale autovettura è stata coinvolta in un incidente, che gli operanti, sentiti i testi oculari e gli interessati, hanno così descritto: il veicolo su cui circolavano alla guida) e (trasportata), che circolava a forte velocità e con andamento Per_1 Pt_1 irregolare “a zigzag” (v. SIT ed , doc. 6 ), ha tamponato da tergo Pt_3 Tes_1 CP_1 un'altra vettura (condotta da , a bordo della quale vi erano anche due Controparte_5
p. 10 passeggeri) in prossimità del km 297,100 della SS9 in direzione Milano. A seguito della collisione, la RD ES su cui si trovavano e a sbattuto contro il new Pt_1 Per_1 jersey e si è ribaltata;
c) e ono stati trasportati in ospedale, dove sono Pt_1 Per_1 state loro prestate le cure del caso;
d) è risultato positivo, il 6.1.2016, Per_1 all'assunzione di cocaina, oppiacei, Tetraidrocannabinolo.
Tali evidenze risultano in via documentale e non sono oggetto di contestazione tra le parti.
Quanto alle conseguenze fisiche patite da , la descrizione è rinviata alla c.t.u. Pt_1 medico-legale in atti, su cui si tornerà infra.
3.2. L'unica questione controversa tra le parti, in punto di an debeatur, riguarda la conoscenza (o, quantomeno, la conoscibilità) della provenienza furtiva del veicolo in capo all'attrice danneggiata, da esaminare secondo quanto ampiamente illustrato al superiore paragrafo 2.
, che doveva ritenersi gravata dall'onus probandi sin ab origine, in ragione della CP_1 natura dichiarativa della pronuncia sopravvenuta in corso di causa, non ha fornito tale prova, né la si può dedurre in via presuntiva dagli elementi acquisiti al compendio istruttorio.
La previa conoscenza tra e e la condivisione, tra i due, di “abitudini di Pt_1 Per_1 vita […] sovrapponibili (uso abituale di sostanze stupefacenti, ricovero in comunità di recupero, medesimo stato di alterazione al momento del sinistro)” (così nella comparsa conclusionale della convenuta, pag. 14) sono circostanze, almeno in larga parte, genericamente dedotte e in altra parte ininfluenti.
Non è infatti stato precisato, e dagli atti non risulta, da quanto tempo i due soggetti si conoscessero e l'intensità della loro frequentazione;
né è dato sapere se, tra l'intervallo di tempo tra il furto del mezzo e l'incidente, avesse, anche in altre occasioni, passato Pt_1 del tempo con accettato altri passaggi a bordo dell'automobile de qua. Si tratta Per_1 di elementi mai dedotti da parte convenuta e sui quali si sarebbero potuti svolgere (ma la difesa interessata nulla ha stimolato in proposito) approfondimenti utili, quantomeno in chiave presuntiva.
Inoltre, i dati relativi al consumo di alcoolici e stupefacenti sono di per sé neutri, in quanto il fatto di assumere tali sostanze, sia pur con frequenza, non implica che i consumatori siano soggetti ipso facto dediti al furto e/o all'utilizzo di beni rubati. che appare Pt_4 talmente collidente con i più elementari principi costituzionali in punto di responsabilità da non dover meritare ulteriori considerazioni.
Inoltre, si deve richiamare la sentenza di questo Tribunale, sezione penale, n. 250/2021, irrevocabile il 14.4.2021, con cui è stata assolta – con formula ex art. 530, co. 1, Pt_1
c.p.p. – dall'imputazione di ricettazione. In tale provvedimento, il giudice penale ha osservato che “l'unica “colpa” della , stando agli atti, sarebbe stata quella di essere Pt_1 trasportata dal Non vi è infatti […] la prova dell'elemento soggettivo della Per_1 conoscenza della provenienza furtiva e della volontà di utilizzare il bene”.
p. 11 Tale sentenza, ancorché non spieghi alcuna efficacia vincolante in questa sede, è comunque valutabile quale prova atipica nel procedimento civile (v., da ultimo, Cass.
9957/25) e merita, ad avviso di questo Tribunale, una significativa valorizzazione. Se è vero che l'assoluzione dal concorso in ricettazione non esclude la c.d. connivenza in capo al soggetto prosciolto, è pur vero che, nella fattispecie in esame, dagli atti di indagine
(integralmente acquisiti, in quella sede, da parte del giudice penale) non era emerso alcun singolo elemento da cui potesse anche solo astrattamente desumersi “la prova dell'elemento soggettivo della conoscenza della provenienza furtiva e della volontà di utilizzare il bene”. Altrimenti, l'assoluzione sarebbe stata quantomeno pronunciata ex art. 530, co. 2, c.p.p.
La mancata prova della conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura coinvolta nell'incidente rende dunque pienamente operativo l'obbligo risarcitorio, in capo al FGVS, ex art. 283, co. 1, lett. d) e co. 2, d.lgs. 209/2005, in assenza di elementi impeditivi che siano stati oggetto di prova in giudizio. Tale statuizione vale anche con riferimento alla lamentata carenza di legittimazione passiva e/o titolarità, difetto che, in sede di costituzione, la convenuta aveva soltanto ricondotto alla asserita carenza di prova in punto di inconsapevolezza della circolazione illegale.
4. Il concorso colposo ex art. 1227, co. 1, c.c.: fondatezza.
Sin dalla propria costituzione, sia pur tardiva, ha invocato l'applicazione dell'art. CP_1
1227, co. 1, c.c., sul presupposto che la condotta di – che scientemente si è Pt_1 collocata come passeggero a bordo di un'autovettura condotta da una persona in stato di evidente alterazione psicofisica – si sarebbe contrassegnata come “gravemente imprudente e negligente (…), rilevante ed incidente sotto il profilo eziologico con l'evento
e con le conseguenze che ne sono derivate” (v. pag. 8 comparsa).
In proposito, il Tribunale richiama il noto insegnamento per cui (v., tra le molte, Cass.
4770/23) il concorso di colpa della vittima è rilevabile anche d'ufficio, sia pur non in termini incondizionati, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova, dovendo infatti essere prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno.
Nel caso di specie, sin dalla comparsa e dalle prima delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., ha sempre dedotto circostanze – essenzialmente, l'abuso di sostanze CP_1 psicotrope da parte del conducente della vettura e la volontaria accettazione di un passaggio da parte di a bordo del veicolo guidato da idonee a integrare, Pt_1 Per_1 nei termini innanzi meglio poi dettagliati, il concorso del danneggiato ex art. 1227, co. 1,
c.c.
Tra i fatti che giustificano l'applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c. rientra la condotta di chi abbia accettato di farsi trasportare a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di alterazione psicofisica (Cass. 24920/24; Trib. Milano, 6320/25). Infatti, come noto (Cass.
11698/14; Trib. Treviso, 1247/25) il concorso colposo del danneggiato è configurabile in p. 12 tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del proprio tempo. È condivisa – anche da questo
Tribunale – la tesi secondo la quale con l'accettazione consapevole del rischio il trasportato realizza un antecedente causale non del fatto dannoso complessivo, ma dell'evento che si è verificato a suo carico (la lesione alla propria integrità fisica).
Nel caso di specie, lo stato di significativa alterazione in cui versava conducente Per_1 dell'autovettura su cui si trovava – deve ritenersi dimostrato, anche in ragione Pt_1 della sostanziale assenza di tempestiva contestazione da parte dell'attrice.
Già dalla relazione sub doc. 6), si desume che gli operanti intervenuti non solo hanno sanzionato per aver guidato senza una patente in corso di validità e per aver Per_1 circolato a velocità eccessiva, ma hanno anche trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria per aver accertato che guidava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata Per_1 con l'uso di sostanze stupefacenti” (v. pag. 5 del doc. 6 cit).
A seguito di accoglimento di rituale istanza ex art. 210 c.p.c., ha poi prodotto (v. CP_7 allegati alla nota di parte convenuta del 17.3.2023) documentazione, in specie la lettera di dimissione del 6.1.2016 ore 21.03 (sottoscritta dunque a poche ore dal sinistro), da cui risultano gli esiti degli appositi approfondimenti di laboratorio, da cui è risultata, a carico di la positività all'assunzione di cocaina, oppiacei, tetraidrocannabinolo il giorno Per_1 stesso dell'incidente.
Invero, tale stato di alterazione – che non poteva che essere percepito da chiunque, vista la pluralità di sostanze e considerata l'anamnesi (v. pag. 2 lettera dimissioni) – si è manifestato nella condotta di guida tenuta da riferita da tutti i testi oculari escussi Per_1 dalla Polizia Locale intervenuta. Tutti coloro che hanno assistito alla dinamica del sinistro, infatti, hanno dichiarato che la RD ES circolava a elevata velocità, sorpassava in continuazione gli altri veicoli e aveva un andamento irregolare, “a zig-zag”, con continue invasioni della carreggiata opposta. Inoltre, chi ha potuto avvistare gli occupanti della RD
ES, ha descritto chiaramente la presenza di due persone, un uomo alla guida e una donna quale passeggera, che urlavano, gesticolavano e si muovevano sui sedili (v. teste
. Pt_3
Gli elementi sin qui elencati inducono a ritenere che, al momento di porsi alla guida, era senz'altro in condizioni di significativa alterazione psicofisica derivante dal Per_1 consumo di plurime sostanze stupefacenti. Questo stato, sicuramente percepibile da chiunque (e quindi anche da ), ha senz'altro inciso sulle modalità di conduzione Pt_1 dell'autovettura, così come sono state chiaramente descritte dai testi oculari.
La scelta di , dunque, di salire a bordo su una vettura guidata da una persona che Pt_1 versava in queste condizioni costituisce un elemento che, ai sensi dell'art. 1227, co. 1,
c.c., dev'essere senz'altro valorizzato, in ragione della chiara efficienza causale che ha dispiegato nella successiva causazione dei danni a carico dell'attrice stessa.
p. 13 Il grado di colpa ascrivibile – senz'altro significativo, posto che è di comune percezione il pericolo di salire a bordo con una persona in stato di alterazione quale quello sopra descritto – a è stimato nel 50%, con ogni conseguente decurtazione in punto di Pt_1 quantum debeatur.
5. Il quantum debeatur.
Parte attrice ha chiesto, in questa sede, il risarcimento dei soli danni non patrimoniali, stimati, nell'atto introduttivo (sulla base delle tabelle di Milano all'epoca vigenti), in complessivi 233.076,00 euro, poi incrementata (ma in termini inammissibili, come detto, a
338.711,25 euro).
In proposito, è stata svolta una c.t.u. medico-legale affidata al dott. depositata il Per_7
7.7.2023 e oggetto di successivi chiarimenti all'udienza del 12.1.2024.
In via preliminare, occorre osservare che l'esito della c.t.u., già in sé precisa ed esauriente, dev'essere a fortiori confermato all'esito dell'audizione, a chiarimenti, dell'ausiliario. Il dott. infatti, all'udienza del 12.1.2024 ha replicato, in termini ulteriormente approfonditi, Per_7 scientificamente apprezzabili e agevolmente comprensibili, le ragioni che hanno portato alla quantificazione del danno da invalidità permanente nel 25% e non già nella minore misura evocata, in particolare, dal c.t.p. convenuto.
La diversa tesi sostenuta da quest'ultimo, come rilevato dal dott. non tiene conto Per_7 del coinvolgimento del metamero D11 e delle conseguenze della spondilodiscite purulenta accertata, elementi che emergono dalla documentazione clinica in atti, come bene l'ausiliario ha spiegato, e che hanno avuto un impatto determinante nella valutazione eseguita. Le spiegazioni fornite dal c.t.u. sono parse scientificamente alide, non inficiate dalle diverse opinioni del c.t.p. convenuto, peraltro apodittiche e solo superficialmente motivate (v. pag. 14 c.t.u.).
Il c.t.p. attoreo ha condiviso l'elaborato peritale, sebbene abbia notevolmente ridimensionato le originarie pretese (cfr. doc. 2 ); questa circostanza rende quindi Pt_1 ipso facto infondata qualsiasi insistenza per una maggiore quantificazione dei danni non patrimoniali, come sollecitato dall'attrice anche in sede conclusionale.
La consulenza versata in atti costituisce quindi sicuro ed efficace strumento per pervenire alla quantificazione dei danni.
Quanto all'inabilità temporanea, l'ausiliario ha stimato in un mese (giorni 30) l'inabilità totale, in 3 mesi (giorni 90) l'inabilità al 75% e in ulteriori 3 mesi (giorni 90) l'inabilità al
50%. La sofferenza, in tale periodo, è stata indicata in grado elevato/elevatissimo. In proposito, non vi è stata alcuna contestazione da parte dei c.t.p.
Quanto all'incapacità permanente, il dott. a descritto, quali postumi, (a) la grave Per_7 limitazione della colonna dorso-lombare con anchilosi, ipercifosi e scoliosi del segmento dorsale, ipotrofia della muscolatura p.v., esiti di collasso del soma di D9 e di apparato di stabilizzazione in situ, cicatrice operatoria focalmente retratta e severa rachialgia cronica, da ascrivere soprattutto agli esiti della spondilodiscite purulenta con ascesso epidurale e p. 14 (b) gli esiti di vasta e profonda piaga da decubito sacrale focalmente ancora secernente e quindi configurante non solo nocumento, invero moderato, all'efficienza estetica.
Questi postumi, di natura permanente e privi di peculiari componenti dinamico-relazionali, sono stati rettamente stimati nella misura del 25%, con grado elevato di sofferenza correlata alla menomazione.
6. La liquidazione ex art. 1226 c.c.: la “tabella” applicabile.
La quantificazione, in concreto, dell'importo dovuto all'attrice risente – oltre che della riduzione ex art. 1227, co. 1, c.c. – preliminarmente dell'individuazione dello strumento che consenta di effettuare la monetizzazione.
L'attrice ha invocato l'applicazione delle Tabelle di Milano nell'edizione 2024, ultima disponibile;
la convenuta, di contro, ha sollecitato l'impiego della Tabella Unica Nazionale
(TUN) approvata con d.P.R. 12/2025 in attuazione dell'art. 138, d.lgs. 209/2005.
In proposito, è noto che l'art. 5, co. 1, d.P.R. 12/2025 ha limitato l'applicazione di tali disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”; tuttavia, la Suprema Corte (Cass. 11319/25), in un obiter dictum (pag. 27 della citata sentenza), ha evidenziato che tale previsione non escluderebbe la possibilità di richiamare i parametri della TUN quantomeno in via indiretta, alla stregua di un “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa”.
Questo giudice non ignora che, con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del 18.7.2025, il
Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sul seguente quesito: “se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art.
138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza
Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi
Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo
l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la
p. 15 liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.
Il Primo Presidente della Suprema Corte, con provvedimento del 17.9.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale milanese, ha assegnato alla Terza Sezione Civile l'esame del quesito.
Anche nella giurisprudenza della Corte territoriale milanese si è replicato il contrasto tra i due orientamenti: a sostegno dell'applicabilità della TUN anche a fatti precedenti all'entrata in vigore della stessa si segnalano App. Milano, 2379/25 e 2249/25; contra, invece, App.
Milano, 982/25 e 597/25.
Questo Tribunale ritiene che, pur nella legittima possibilità di sostenere i diversi orientamenti (già ampiamente sintetizzati nell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. e nel provvedimento del Primo Presidente), si debba preferire, come suggerisce la difesa convenuta, l'applicazione della TUN.
Tale scelta riposa, ad avviso di questo giudice, su due ordini di considerazioni.
In primo luogo, si deve considerare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità
(v. Cass. 22183/25; 31868/24; 5013/17), la liquidazione del danno dev'essere eseguita con riferimento ai parametri tabellari vigenti al momento della monetizzazione del pregiudizio, anche qualora questi siano mutati rispetto al tempo dell'illecito, non trattandosi, infatti, di fonti normative. Sicché, se sopravviene la disponibilità di uno strumento di liquidazione del danno maggiormente attuale, l'autorità giudiziaria è chiamata a farne impiego.
In secondo luogo, la TUN – proprio perché unica e nazionale, adottata con d.P.R. – assicura che, su tutto il territorio e dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, la liquidazione del danno non patrimoniale sia effettuata in termini eguali, in ossequio al fondamentale principio di uguaglianza espresso dalla Carta costituzionale.
In proposito, si possono richiamare le considerazioni che la Suprema Corte, in una delle note pronunzie di San Martino del 2019 (Cass. 28990/19), ha svolto con riferimento alla fattispecie – assai simile a quella in esame – in cui, in materia di responsabilità da medical malpractice, si è ritenuto che “la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del
2012, (…) sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 (…) trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Se è vero che, in tal caso, il legislatore non aveva adottato alcuna disposizione analoga all'art. 5, co. 1, d.P.R. 12/2025, è comunque fondamentale osservare – ora come allora –
p. 16 che, in queste fattispecie, non si verifica alcun fenomeno di successione normativa, per il sol fatto che soltanto ex post si registra un intervento legislativo in una fattispecie dapprima non normata. Intervento normativo che, come autorevolmente ha sottolineato la
Cassazione nel 2019, “si rivolge esclusivamente al Giudice delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo e indicando quale più adeguato il criterio tabellare, onde porre al riparo l'esercizio del potere giurisdizionale - conformatosi al criterio legale - da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt. 1226
e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno non patrimoniale”.
Di conseguenza, quand'anche il d.P.R. 12/2025 si dovesse applicare, per esplicita scelta legislativa, ai soli sinistri successivi all'entrata in vigore, non si vede per quale motivo il giudice – a TUN adottata – non possa decidere di impiegare tale strumento quantomeno in via analogica, né si può ritenere che possa essere vincolato all'utilizzo delle più risalenti tabelle milanesi.
Non si ritiene, da ultimo, la necessità di dover rimettere la causa sul ruolo per poter consentire una interlocuzione in proposito: non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio, avendo avuto le parti possibilità di esaminare la questione negli scritti conclusionali e, in ogni caso, non trattandosi di fattispecie che imponga l'applicazione dell'art. 101 c.p.c.
7. Quantificazione del danno non patrimoniale.
Una volta stabilito che lo strumento di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica è costituito dalla TUN, non residua che procedere all'effettivo conteggio delle voci di danno. Si consideri che, alla stabilizzazione dei postumi (ossia 7 mesi dopo il sinistro), aveva compiuto 35 anni. Pt_1
7.1. Per la liquidazione del danno da inabilità temporanea, il punto base deve essere incrementato del 50% per la componente c.d. morale o da sofferenza interiore, così per totali 55,24 euro + (55,24 euro:2) = 82,86 euro. La proporzione di incremento è determinata dall'elevato grado di patimento indicato dall'ausiliario, con valutazione che merita sicura adesione in ragione della consistenza e della gravità delle conseguenze psicofisiche, da cui è lecito desumere, anche solo in via presuntiva, il profondo disagio interiore sofferto.
A titolo di inabilità temporanea spetta dunque, per effetto della moltiplicazione per i periodi di inabilità (giorni 30 di inabilità totale, giorni 90 di inabilità al 75% e ulteriori giorni 90 al
50%), una somma pari alla metà (ex art. 1227 c.c.) di 11.807,55 euro, ossia 5.903,77 euro.
7.2. Per la liquidazione del danno da invalidità permanente, invece, occorre osservare quanto segue.
A titolo di danno c.d. biologico, per la lesione dell'integrità fisica come accertata dall'ausiliario, spetta – secondo i criteri anzidetti (età e consistenza dell'invalidità) –
l'importo di 94.568,00 euro;
vi si aggiunge, secondo quanto previsto in base alla tabella p. 17 coefficienti moltiplicatori per danno morale, una somma pari al 40% (tenuto conto della
“forbice” applicabile, ossia tra il 32,8 e il 42,8%). Il parametro impiegato riflette l'elevata sofferenza che, secondo il medico legale, l'attrice ha dovuto patire – e tutt'ora ragionevolmente patisce – in conseguenza dell'evento macrolesivo: valgono quindi le osservazioni di cui al superiore paragrafo 7.1.
L'incremento per il c.d. danno morale è dunque pari al 40% dell'importo innanzi indicato, così per 37.827,20 euro.
Si addiviene così a un totale di 132.395,20 euro che, ridotto del 50% ex art. 1227, co. 1,
c.c., conduce a liquidare l'importo finale, a titolo di ristoro dell'invalidità permanente, di
66.197,60 euro.
7.3. Il risarcimento complessivamente dovuto è quindi pari a 72.101,37 euro, da ritenersi già monetizzato all'attualità.
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi compensativi: infatti, come di recente precisato dalla Suprema Corte (Cass. 4938/23 e 10376/24), secondo un insegnamento ormai consolidato, “gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo”.
Anche ad ammettere che la domanda di “interessi legali” ricomprendesse quelli compensativi, nulla è stato allegato in punto di danno da ritardato pagamento.
Sono dovuti, come richiesto, gli interessi, in misura legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla notifica dell'atto di citazione (11.2.2022) al saldo effettivo.
8. Domande ex art. 96 c.p.c. (attrice) ed ex art. 89 c.p.c. (convenuta): rigetto.
La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'attrice, è infondata.
Non si scorge, nella difesa della convenuta, alcun tratto che riveli un abuso del processo;
peraltro, le tesi sostenute, in diritto, da erano radicate in un saldo orientamento di CP_1 legittimità, che solo l'intervento esegetico della Corte di giustizia ha consentito di superare efficacemente.
La domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla convenuta è parimenti infondata.
Le espressioni elencate nella memoria di replica esprimono, in modo talvolta aspro e graffiante, la critica rivolta dalla difesa attorea alle tesi della controparte;
tuttavia, non possono essere qualificate come lesive della dignità umana e professionale dell'avversario
(in arg., v. Cass. 26195/11).
9. Spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% e, nella restante quota, gravano sulla convenuta soccombente.
p. 18 Le ragioni di tale compensazione si rinvengono in una pluralità di motivi. In primo luogo, milita senz'altro la fondatezza dell'eccezione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c.; in secondo luogo, si deve osservare che – come già indicato in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c.
– la causa è stata definita soltanto all'esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la cui sentenza ha imposto un netto revirement rispetto all'orientamento adottato in sede nazionale. Infine, in corso di giudizio è anche sopravvenuta l'approvazione della TUN quale nuovo strumento di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il conteggio delle spese a carico di è effettuato tenuto conto che a questo giudice CP_1 spetta regolare gli oneri anche del giudizio avanti alla Corte di giustizia (v. punto 50 sentenza 30.4.2025).
Il parametro monetario di riferimento è dettato dal decisum (72.101,37 euro).
Si applicano i valori medi per tutte le fasi di giudizio, con incremento del 10% ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, effettivamente inseriti e funzionanti. Per il giudizio dinanzi al Tribunale, quindi, le spese a carico di – al netto CP_1 di minimi arrotondamenti – sono liquidate in 7.750,00 euro, oltre spese generali, I.V.A.,
c.p.a.
Non risultano esborsi dalla documentazione allegata all'atto di citazione.
Per il giudizio avanti alla Corte di giustizia, promosso ex officio, la difesa attorea ha limitato la richiesta (v. pag. 4 comparsa conclusionale) alla fase di trattazione, per 3.119,00 euro, somma corrispondente ai medi tabellari e che può senz'altro essere liquidata, purché dimidiata per l'anzidetta compensazione, così per 1.559,50 euro, sempre oltre spese generali, I.V.A., c.p.a.
In complesso, dunque, la somma dovuta per l'assistenza professionale è liquidata in
9.309,50 euro.
10. Spese di consulenza.
Le spese di consulenza tecnica sono compensate, trattandosi di approfondimento peritale necessario per fini di giustizia, anche a fronte della netta differenza tra le reciproche posizioni in punto di quantum e del consistente ridimensionamento della percentuale di invalidità rispetto all'originaria prospettazione attorea (cfr. doc. 2).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lodi
In persona del Giudice dott. Matteo Aranci
a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 275 dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. previo riconoscimento, ex art. 1227, co. 1, c.c., del concorso colposo dell'attrice
[...]
nella causazione dell'evento lesivo del 6.1.2016 in misura pari al 50%, Pt_1
p. 19 condanna il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. a P.IVA_2 pagare, in favore dell'attrice, la somma di 72.101,37 euro, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla notifica dell'atto di citazione (11.2.2022) al saldo effettivo;
2. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di e la domanda ex art. 89 c.p.c. Parte_1 di quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_8
Strada;
3. compensa per ½ le spese di lite;
4. condanna parte convenuta a pagare, in favore di parte attrice, a titolo di rifusione delle spese legali per la residua parte, la somma di 9.309,50 euro;
5. compensa le spese della consulenza tecnica eseguita in corso di causa;
6. manda la cancelleria per la comunicazione in forma telematica di questa sentenza alla
Corte di giustizia.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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