Art. 5.
Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.
Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.