TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9371/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9371/2020 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Ombretta Renzo, con domicilio Parte_1 eletto presso lo studio della stessa, per mandato allegato su separato foglio
ATTRICE
CONTRO
(già , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Antonio Cantelmo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, come da procura in atti
CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_1 davanti all'intestato Tribunale, e per sentire Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale ex art.
1564 c.c. del e di conseguentemente Controparte_3 Controparte_2 condannare le società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice
e per l'effetto di tale inadempimento che si quantificano nella complessiva somma di Euro 16.530,80 (Euro
80,00 per l'intervento dell'elettricista; Euro 500,00 per la sistemazione della vasca reflui;
Euro 661,08 per le spese di gestione del personale dipendente della giornata del 23 agosto 2020 rimasto inattivo;
Euro 10.000,00 per il mancato guadagno;
Euro 1.000,00 per il mancato rimborso e/o indennizzo per la mancata erogazione continuata dell'energia elettrica e per il mancato impegni di potenza;
Euro 289,72 per l'ammaloramento e/o mancato utilizzo di merce;
Euro 4.000,00 per i danni non patrimoniali), ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
condannare le società convenute al pagamento di spese, diritti, onorari ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario ”.
La società attrice, in persona del legale rappresentante , concessionaria dello Controparte_4 stabilimento balneare “Lido Alba Chiara”, sosteneva che, dopo aver provveduto ad approvvigionarsi delle materie prime alimentari necessarie alla propria attività, la domenica mattina del 23 agosto 2020 apprendeva dalla propria dipendente , recatasi presso il Lido, che non risultavano Controparte_5 funzionanti l'avvolgibile banco-bar, la macchina del caffè, i congelatori, il produttore di ghiaccio, la cappa cucina, l'illuminazione dei bagni dei disabili, delle docce e di tutti gli altri servizi della struttura.
Esponeva che, giunti gli altri dipendenti, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 _4
, interveniva sul posto anche il sig, il quale, assicuratosi che il quadro elettrico non
[...] CP_4 presentava manomissioni, avvertendo un odore acre, eseguiva un sopralluogo a seguito del quale si avvedeva che dal serbatoio posto sotto le pedane dell'area di balneazione fuoriuscivano reflui fognari,
e ciò a causa dell'assenza di energia elettrica che impediva il funzionamento della pompa di sollevamento fognario, necessaria a far confluire i liquami nella rete fognaria pubblica.
Precisava che, giunti nel frattempo gli altri dipendenti, Persona_5 ER
, e , il per affrontare la situazione di emergenza, Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_4 contattava immediatamente il proprio fornitore di energia, ed informava Controparte_3 la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale e, poiché i tecnici non intervenivano CP_2 tempestivamente, convocava la Ditta Calabrese AT AN, che si occupa di impianti idrici, la
Ditta C.I. Di AT UD, elettricista e l'Ing. per tamponare il disservizio. Persona_7
Aggiungeva che nel frattempo la clientela, a causa del cattivo odore presente sul posto, abbandonava il Lido e che tutte le prenotazioni, anche relative al pranzo ed alla cena, venivano disdette, mentre la riattivazione dell'energia elettrica alle ore 12,40 circa, non consentiva neppure il recupero di alcune scorte alimentari, puntualizzando che a causa dello sversamento dei reflui fognari, il Lido era rimasto maleodorante anche nei giorni successivi, registrando una drastica riduzione di clienti.
Eccepiva l'inadempimento contrattuale delle società convenute e richiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, come quantificati dall'Ing. nella perizia di stima del Persona_7
12.12.2020, e non patrimoniali di natura esistenziale, quantificati in Euro 16.530,80.
Si costituiva già che impugnava e contestava le Controparte_1 Controparte_2 avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni “rigettare integralmente la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze oltre accessori fiscali e tariffari”. Precisava che con atto notarile del 14.06.2026 aveva cambiato Controparte_2 denominazione in e che a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, Controparte_1
a decorrere dal 01.01.2008, , per il mercato di maggior tutela e, Controparte_3 successivamente, per il mercato libero, erano succedute ad Controparte_6 Controparte_2 nel ramo di azienda dedicato alla vendita , per cui sosteneva che i fatti posti a fondamento
[...] della pretesa risarcitoria in oggetto erano unicamente riferibili al Distributore, unico legittimato passivo, proprietario degli impianti elettrici, atteso che la società Controparte_3 si occupava solo della vendita di energia elettrica ai clienti.
Riteneva l'infondatezza della domanda proposta dalla società attrice e sosteneva che la segnalazione del disservizio sulla linea posta a servizio dell'utenza in oggetto era pervenuta solo alle ore 11:07 ed era intervenuta sul posto una squadra tecnica che alle ore 12:35 aveva ripristinato il servizio, a seguito della sostituzione di una ganascia bruciata in armadio Nodo BT D530D-5-63781.
Sosteneva che il tempo occorso per la riparazione era stato conforme a quelli sanciti dall'autorità
Arera e che la mancanza di energia era durata un'ora e 32 minuti, per cui non sussisteva alcuna responsabilità in merito ai danni in oggetto, relativamente ai quali contestava la sussistenza del nesso di causalità, per cui contestava l'an ed il quantum preteso.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n.9632/2020 R.G., concessi i termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c., ascoltati i testi e disposta CTU tecnica, la causa, precisate le conclusioni,
é stata infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio é stato istruito da altro giudice, a cui la scrivente
é subentrata all'udienza del 24.04.2024 e che va dichiara la contumacia della società
[...]
ritualmente evocata in giudizio e mai costituita. Controparte_3
Ancora, e sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di attesa la sussistenza del rapporto contrattuale tra l'odierna società Controparte_3 attrice e la società , dovendosi piuttosto valutare, riguardo all'evento in Controparte_3 oggetto, se la detta società, pur occupandosi della mera compravendita di energia, possa essere comunque ritenuta responsabile ex art. 1218 c.c. dei danni subiti dal consumatore finale.
Ciò posto, dovrà solo valutarsi nel seguito se sussiste la responsabilità ex art. 1218 c.c. della società
e/o la responsabilità ex art. 2050 c.c. della società Controparte_3 [...]
dovendosi considerare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la produzione Controparte_7
e distribuzione dell'energia elettrica attività pericolosa.
La causa è stata istruita con l'ascolto dei testimoni e con la CTU. Ebbene, la teste , prima dipendente sopraggiunta al Lido, ha riferito: “la mattina Controparte_5 del 23 agosto del 2020 mi recavo sul Lido alle ore 8:00 e constatavo la mancanza di energia elettrica, tutte le macchine erano spente. Controllavo il quadro elettrico che aveva il salvavita abbassato, provavo a riattivarlo ma non ci riuscivo. Avvertivo un forte odore di fognatura che proveniva dal
Lido, Mi affacciavo sul Lido e notavo dei liquidi fognari che sfociavano verso il mare”, aggiungendo che il sig. sopraggiungeva al Lido “alle ore 8:30 circa e contattava la Polizia Controparte_4
Municipale, l' e la Guardia Costiera. CP_2
Anche il teste , giunto al Lido alle ore 8:30, constatava che “non funzionavano i Persona_4 frigoriferi, i congelatori e la cappa non si accendevano perché mancava l'energia elettrica. Nel Bar Part gli apparecchi elettrici non funzionavano compresa l'avvolgibile elettrico del e riferiva che “il sig. , proprietario dell'attività, alle 8:30 chiamava per Controparte_4 Controparte_1 segnalare la mancanza di energia elettrica”.
Tutti gli altri testi escussi AT UD, l'ing. , , Persona_7 Persona_2 Per_3
e hanno confermato, fornendo dichiarazioni convergenti, che la struttura
[...] Persona_5 balneare, Lido Acqua Chiara, sin dall'apertura era sprovvista di energia Elettrica, precisando, i testi e , che il sig. , intervenuto sul posto, contattava e- Persona_4 Persona_2 CP_4 distribuzione s.p.a..
Alla luce di tali emergenze processuali, del tutto irrilevante risulta il tiket Gesi aperto alle ore 11:07 del 23.08.2020 prodotto dalla convenuta, atteso che lo stesso riguarda un diverso e non meglio qualificato utente, mentre le convergenti dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, risultano pure verosimili.
D'altronde, il teste , dipendente della società convenuta, nulla poteva riferire in Testimone_1 ordine alla segnalazione del guasto pervenuta da prima delle ore 11:12, poiché se é Controparte_4 vero che era semplicemente addetto alla squadra preposta per eseguire l'intervento, nulla poteva sapere delle telefonate precedentemente pervenute al numero verde, cui si presume erano preposte altre persone.
Ebbene, nel caso in esame risulta -dato certo ed incontestato - che il disservizio é stato causato da una ganascia bruciata in armadio BT D530D-5-63781 e che l'interruzione dell'energia elettrica, Pt_6 come emerso dalle deposizioni testimoniali, si é protratta dalle ore 8:00 alle ore 12:35, a nulla rileva il tempo tecnico impiegato per la riparazione, indicato dalla convenuta in un'ora e 32 minuti.
Inoltre i testi hanno anche confermato la loro presenza e quella degli altri dipendenti sul luogo di lavoro, che era stata eseguita la spesa per la ristorazione e che i clienti dato il mancato funzionamento della pompa di sollevamento fognario, necessaria a far confluire i liquami nella rete fognaria pubblica, avevano abbandonato il Lido a causa dell'area maleodorante e dell'inquinamento del suolo e del mare.
All'uopo il teste , bagnino del Lido ha riferito: “mi recai sul posto di lavoro alle 8:00 ma Persona_5 non era possibile lavorare, perché nell'acqua vi era un reflusso fognario. Mancava l'energia elettrica che venne ripristinata in tarda mattinata. Intervenne la Capitaneria di Porto, allertata da qualcuno
(rectius: da ), fu sollevata la bandiera rossa e noi dipendenti cercammo di pulire Controparte_4
l'area e la scogliera...l'area in questione della balneazione venne isolata per i due giorni successivi, ma la parte solare del Lido rimase attiva, con un calo di clientela”.
Dalla relazione del CTU, Ing. , é emersa la sussistenza del nesso eziologico tra i Persona_8 danni patiti dalla società attrice e l'interruzione di energia elettrica, per cui occorrerà valutare le responsabilità delle convenute.
All'uopo, ritiene questo giudicante, in punto di valutazione delle responsabilità, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per poter configurare la responsabilità contrattuale della convenuta contumace, atteso che l'evento che ha causato l'interruzione dell'energia elettrica risulta unicamente riconducibile ad una ganascia bruciata in armadio BT D530D-5-63781, riconducibile a carenza Pt_6 di manutenzione da parte del distributore sui propri impianti, dovendo escludersi che il fornitore possa avere poteri direttivi e di controllo sull'organizzazione aziendale del distributore.
Ed infatti, la gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica ed il relativo trasporto sono in tutto rimessi alla società di distribuzione.
Né l'evento per cui è causa è stato preceduto da altre interruzioni, anche brevi, che avrebbero potuto allarmare la società venditrice per indurla ad attivarsi con prestazioni accessorie volte a proteggere il concreto interesse alla continuità della prestazione energetica del proprio cliente.
Queste considerazioni valgono, dunque, ad escludere la responsabilità contrattuale di
[...]
atteso che l'inadempimento contrattuale è dovuto a fatto non imputabile Controparte_3 alla detta società, ma al distributore.
Passando ad esaminare la responsabilità extracontrattuale della convenuta Controparte_1 come già sopra anticipato, la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ex art. 2050 c.c., norma che assoggetta l'esercente l'attività pericolosa ad una presunzione di responsabilità, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ebbene, non risulta che la detta società abbia fornito tale prova liberatoria.
infatti, non solo non ha fornito prova di aver impiegato ogni cura o misura Controparte_1 idonea a scongiurare l'evento dannoso, ma che tali misure preventive siano state del tutto omesse emerge anche dalla circostanza che nella vicenda in esame neppure il sistema automatico di segnalazione del guasto è entrato in funzione.
Passando alla quantificazione dei danni, si osserva che il CTU, Ing. , ha stimato i Persona_8 danni per l'intervento dell'elettricista, la sistemazione della vasca reflui ed il mancato guadagno relativo all'attività di bar, ristorazione e balneazione in Euro 6.430,00, importo ritenuto congruo da questo giudicante limitatamente al danno patrimoniale, dovendo escludersi in questa sede l'indennizzo per mancata erogazione previsto dalle delibere Arera e nella Carta dei Servizi che contiene un regolamento per la definizione stragiudiziale delle controversie, secondo la specifica procedura amministrativa, che prevede, caso per caso, un indennizzo per l'utente in caso di disservizio ed ha una evidente funzione deflattiva, poiché detto indennizzo consente all'utente di evitare il contenzioso giudiziale, sottraendosi ai relativi oneri probatori.
Fatta questa doverosa precisazione, ne deriva che il pagamento dell'indennizzo non può avvenire in questa sede, giacché il danno risarcibile è solo quello scaturente dalle regole in punto di prova.
Quanto, infine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di specifici elementi di prova, nessuna somma potrà essere liquidata alla società attrice.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertata la responsabilità ex art. 2050 c.c. di accoglie parzialmente la Controparte_1 domanda attorea e, per l'effetto
2) condanna a titolo di risarcimento dei danni patiti, al pagamento in favore Controparte_1 della società attrice della somma di Euro 6.430,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Controparte_1
Ombretta Renzo, antistataria, che si liquidano in Euro 3.038,00, di cui Euro 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 09.04.25 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 09.04.25
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9371/2020 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Ombretta Renzo, con domicilio Parte_1 eletto presso lo studio della stessa, per mandato allegato su separato foglio
ATTRICE
CONTRO
(già , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Antonio Cantelmo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, come da procura in atti
CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_1 davanti all'intestato Tribunale, e per sentire Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale ex art.
1564 c.c. del e di conseguentemente Controparte_3 Controparte_2 condannare le società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice
e per l'effetto di tale inadempimento che si quantificano nella complessiva somma di Euro 16.530,80 (Euro
80,00 per l'intervento dell'elettricista; Euro 500,00 per la sistemazione della vasca reflui;
Euro 661,08 per le spese di gestione del personale dipendente della giornata del 23 agosto 2020 rimasto inattivo;
Euro 10.000,00 per il mancato guadagno;
Euro 1.000,00 per il mancato rimborso e/o indennizzo per la mancata erogazione continuata dell'energia elettrica e per il mancato impegni di potenza;
Euro 289,72 per l'ammaloramento e/o mancato utilizzo di merce;
Euro 4.000,00 per i danni non patrimoniali), ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
condannare le società convenute al pagamento di spese, diritti, onorari ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario ”.
La società attrice, in persona del legale rappresentante , concessionaria dello Controparte_4 stabilimento balneare “Lido Alba Chiara”, sosteneva che, dopo aver provveduto ad approvvigionarsi delle materie prime alimentari necessarie alla propria attività, la domenica mattina del 23 agosto 2020 apprendeva dalla propria dipendente , recatasi presso il Lido, che non risultavano Controparte_5 funzionanti l'avvolgibile banco-bar, la macchina del caffè, i congelatori, il produttore di ghiaccio, la cappa cucina, l'illuminazione dei bagni dei disabili, delle docce e di tutti gli altri servizi della struttura.
Esponeva che, giunti gli altri dipendenti, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 _4
, interveniva sul posto anche il sig, il quale, assicuratosi che il quadro elettrico non
[...] CP_4 presentava manomissioni, avvertendo un odore acre, eseguiva un sopralluogo a seguito del quale si avvedeva che dal serbatoio posto sotto le pedane dell'area di balneazione fuoriuscivano reflui fognari,
e ciò a causa dell'assenza di energia elettrica che impediva il funzionamento della pompa di sollevamento fognario, necessaria a far confluire i liquami nella rete fognaria pubblica.
Precisava che, giunti nel frattempo gli altri dipendenti, Persona_5 ER
, e , il per affrontare la situazione di emergenza, Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_4 contattava immediatamente il proprio fornitore di energia, ed informava Controparte_3 la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale e, poiché i tecnici non intervenivano CP_2 tempestivamente, convocava la Ditta Calabrese AT AN, che si occupa di impianti idrici, la
Ditta C.I. Di AT UD, elettricista e l'Ing. per tamponare il disservizio. Persona_7
Aggiungeva che nel frattempo la clientela, a causa del cattivo odore presente sul posto, abbandonava il Lido e che tutte le prenotazioni, anche relative al pranzo ed alla cena, venivano disdette, mentre la riattivazione dell'energia elettrica alle ore 12,40 circa, non consentiva neppure il recupero di alcune scorte alimentari, puntualizzando che a causa dello sversamento dei reflui fognari, il Lido era rimasto maleodorante anche nei giorni successivi, registrando una drastica riduzione di clienti.
Eccepiva l'inadempimento contrattuale delle società convenute e richiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, come quantificati dall'Ing. nella perizia di stima del Persona_7
12.12.2020, e non patrimoniali di natura esistenziale, quantificati in Euro 16.530,80.
Si costituiva già che impugnava e contestava le Controparte_1 Controparte_2 avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni “rigettare integralmente la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze oltre accessori fiscali e tariffari”. Precisava che con atto notarile del 14.06.2026 aveva cambiato Controparte_2 denominazione in e che a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, Controparte_1
a decorrere dal 01.01.2008, , per il mercato di maggior tutela e, Controparte_3 successivamente, per il mercato libero, erano succedute ad Controparte_6 Controparte_2 nel ramo di azienda dedicato alla vendita , per cui sosteneva che i fatti posti a fondamento
[...] della pretesa risarcitoria in oggetto erano unicamente riferibili al Distributore, unico legittimato passivo, proprietario degli impianti elettrici, atteso che la società Controparte_3 si occupava solo della vendita di energia elettrica ai clienti.
Riteneva l'infondatezza della domanda proposta dalla società attrice e sosteneva che la segnalazione del disservizio sulla linea posta a servizio dell'utenza in oggetto era pervenuta solo alle ore 11:07 ed era intervenuta sul posto una squadra tecnica che alle ore 12:35 aveva ripristinato il servizio, a seguito della sostituzione di una ganascia bruciata in armadio Nodo BT D530D-5-63781.
Sosteneva che il tempo occorso per la riparazione era stato conforme a quelli sanciti dall'autorità
Arera e che la mancanza di energia era durata un'ora e 32 minuti, per cui non sussisteva alcuna responsabilità in merito ai danni in oggetto, relativamente ai quali contestava la sussistenza del nesso di causalità, per cui contestava l'an ed il quantum preteso.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n.9632/2020 R.G., concessi i termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c., ascoltati i testi e disposta CTU tecnica, la causa, precisate le conclusioni,
é stata infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio é stato istruito da altro giudice, a cui la scrivente
é subentrata all'udienza del 24.04.2024 e che va dichiara la contumacia della società
[...]
ritualmente evocata in giudizio e mai costituita. Controparte_3
Ancora, e sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di attesa la sussistenza del rapporto contrattuale tra l'odierna società Controparte_3 attrice e la società , dovendosi piuttosto valutare, riguardo all'evento in Controparte_3 oggetto, se la detta società, pur occupandosi della mera compravendita di energia, possa essere comunque ritenuta responsabile ex art. 1218 c.c. dei danni subiti dal consumatore finale.
Ciò posto, dovrà solo valutarsi nel seguito se sussiste la responsabilità ex art. 1218 c.c. della società
e/o la responsabilità ex art. 2050 c.c. della società Controparte_3 [...]
dovendosi considerare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la produzione Controparte_7
e distribuzione dell'energia elettrica attività pericolosa.
La causa è stata istruita con l'ascolto dei testimoni e con la CTU. Ebbene, la teste , prima dipendente sopraggiunta al Lido, ha riferito: “la mattina Controparte_5 del 23 agosto del 2020 mi recavo sul Lido alle ore 8:00 e constatavo la mancanza di energia elettrica, tutte le macchine erano spente. Controllavo il quadro elettrico che aveva il salvavita abbassato, provavo a riattivarlo ma non ci riuscivo. Avvertivo un forte odore di fognatura che proveniva dal
Lido, Mi affacciavo sul Lido e notavo dei liquidi fognari che sfociavano verso il mare”, aggiungendo che il sig. sopraggiungeva al Lido “alle ore 8:30 circa e contattava la Polizia Controparte_4
Municipale, l' e la Guardia Costiera. CP_2
Anche il teste , giunto al Lido alle ore 8:30, constatava che “non funzionavano i Persona_4 frigoriferi, i congelatori e la cappa non si accendevano perché mancava l'energia elettrica. Nel Bar Part gli apparecchi elettrici non funzionavano compresa l'avvolgibile elettrico del e riferiva che “il sig. , proprietario dell'attività, alle 8:30 chiamava per Controparte_4 Controparte_1 segnalare la mancanza di energia elettrica”.
Tutti gli altri testi escussi AT UD, l'ing. , , Persona_7 Persona_2 Per_3
e hanno confermato, fornendo dichiarazioni convergenti, che la struttura
[...] Persona_5 balneare, Lido Acqua Chiara, sin dall'apertura era sprovvista di energia Elettrica, precisando, i testi e , che il sig. , intervenuto sul posto, contattava e- Persona_4 Persona_2 CP_4 distribuzione s.p.a..
Alla luce di tali emergenze processuali, del tutto irrilevante risulta il tiket Gesi aperto alle ore 11:07 del 23.08.2020 prodotto dalla convenuta, atteso che lo stesso riguarda un diverso e non meglio qualificato utente, mentre le convergenti dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, risultano pure verosimili.
D'altronde, il teste , dipendente della società convenuta, nulla poteva riferire in Testimone_1 ordine alla segnalazione del guasto pervenuta da prima delle ore 11:12, poiché se é Controparte_4 vero che era semplicemente addetto alla squadra preposta per eseguire l'intervento, nulla poteva sapere delle telefonate precedentemente pervenute al numero verde, cui si presume erano preposte altre persone.
Ebbene, nel caso in esame risulta -dato certo ed incontestato - che il disservizio é stato causato da una ganascia bruciata in armadio BT D530D-5-63781 e che l'interruzione dell'energia elettrica, Pt_6 come emerso dalle deposizioni testimoniali, si é protratta dalle ore 8:00 alle ore 12:35, a nulla rileva il tempo tecnico impiegato per la riparazione, indicato dalla convenuta in un'ora e 32 minuti.
Inoltre i testi hanno anche confermato la loro presenza e quella degli altri dipendenti sul luogo di lavoro, che era stata eseguita la spesa per la ristorazione e che i clienti dato il mancato funzionamento della pompa di sollevamento fognario, necessaria a far confluire i liquami nella rete fognaria pubblica, avevano abbandonato il Lido a causa dell'area maleodorante e dell'inquinamento del suolo e del mare.
All'uopo il teste , bagnino del Lido ha riferito: “mi recai sul posto di lavoro alle 8:00 ma Persona_5 non era possibile lavorare, perché nell'acqua vi era un reflusso fognario. Mancava l'energia elettrica che venne ripristinata in tarda mattinata. Intervenne la Capitaneria di Porto, allertata da qualcuno
(rectius: da ), fu sollevata la bandiera rossa e noi dipendenti cercammo di pulire Controparte_4
l'area e la scogliera...l'area in questione della balneazione venne isolata per i due giorni successivi, ma la parte solare del Lido rimase attiva, con un calo di clientela”.
Dalla relazione del CTU, Ing. , é emersa la sussistenza del nesso eziologico tra i Persona_8 danni patiti dalla società attrice e l'interruzione di energia elettrica, per cui occorrerà valutare le responsabilità delle convenute.
All'uopo, ritiene questo giudicante, in punto di valutazione delle responsabilità, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per poter configurare la responsabilità contrattuale della convenuta contumace, atteso che l'evento che ha causato l'interruzione dell'energia elettrica risulta unicamente riconducibile ad una ganascia bruciata in armadio BT D530D-5-63781, riconducibile a carenza Pt_6 di manutenzione da parte del distributore sui propri impianti, dovendo escludersi che il fornitore possa avere poteri direttivi e di controllo sull'organizzazione aziendale del distributore.
Ed infatti, la gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica ed il relativo trasporto sono in tutto rimessi alla società di distribuzione.
Né l'evento per cui è causa è stato preceduto da altre interruzioni, anche brevi, che avrebbero potuto allarmare la società venditrice per indurla ad attivarsi con prestazioni accessorie volte a proteggere il concreto interesse alla continuità della prestazione energetica del proprio cliente.
Queste considerazioni valgono, dunque, ad escludere la responsabilità contrattuale di
[...]
atteso che l'inadempimento contrattuale è dovuto a fatto non imputabile Controparte_3 alla detta società, ma al distributore.
Passando ad esaminare la responsabilità extracontrattuale della convenuta Controparte_1 come già sopra anticipato, la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ex art. 2050 c.c., norma che assoggetta l'esercente l'attività pericolosa ad una presunzione di responsabilità, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ebbene, non risulta che la detta società abbia fornito tale prova liberatoria.
infatti, non solo non ha fornito prova di aver impiegato ogni cura o misura Controparte_1 idonea a scongiurare l'evento dannoso, ma che tali misure preventive siano state del tutto omesse emerge anche dalla circostanza che nella vicenda in esame neppure il sistema automatico di segnalazione del guasto è entrato in funzione.
Passando alla quantificazione dei danni, si osserva che il CTU, Ing. , ha stimato i Persona_8 danni per l'intervento dell'elettricista, la sistemazione della vasca reflui ed il mancato guadagno relativo all'attività di bar, ristorazione e balneazione in Euro 6.430,00, importo ritenuto congruo da questo giudicante limitatamente al danno patrimoniale, dovendo escludersi in questa sede l'indennizzo per mancata erogazione previsto dalle delibere Arera e nella Carta dei Servizi che contiene un regolamento per la definizione stragiudiziale delle controversie, secondo la specifica procedura amministrativa, che prevede, caso per caso, un indennizzo per l'utente in caso di disservizio ed ha una evidente funzione deflattiva, poiché detto indennizzo consente all'utente di evitare il contenzioso giudiziale, sottraendosi ai relativi oneri probatori.
Fatta questa doverosa precisazione, ne deriva che il pagamento dell'indennizzo non può avvenire in questa sede, giacché il danno risarcibile è solo quello scaturente dalle regole in punto di prova.
Quanto, infine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di specifici elementi di prova, nessuna somma potrà essere liquidata alla società attrice.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertata la responsabilità ex art. 2050 c.c. di accoglie parzialmente la Controparte_1 domanda attorea e, per l'effetto
2) condanna a titolo di risarcimento dei danni patiti, al pagamento in favore Controparte_1 della società attrice della somma di Euro 6.430,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Controparte_1
Ombretta Renzo, antistataria, che si liquidano in Euro 3.038,00, di cui Euro 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 09.04.25 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 09.04.25
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini