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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 6 giugno 2025
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3638/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza- ingiunzione”, vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Addario, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Bari, al corso Sideny Sonnino n. 23, è elettivamente domiciliato;
opponente
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maria Quarato, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente a in via CP_1
A. de Leo n. 3; opposta
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 104 - emessa dalla Controparte_1
in data 10 ottobre 2022 - con Controparte_2 cui, contestata la violazione di cui all'art. 192, comma I, del d.l. n. 152 del 03.04.2000, è stato intimato il pagamento dell'importo di 620,80 euro. La Provincia, infatti, avrebbe rilevato, con strumento TLC IP in HD con 4MP, un abbandono di rifiuti su suolo ad opera del veicolo tg. CB130SY, di proprietà dell'opponente, verificatosi in data 14 giugno 2021, alle ore 16:22 circa, sulla S.P. 44 (San Vito Scalo), in agro di San Vito dei Normanni. L'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza, essendo stata tale condotta oggetto di accertamento in un'altra
1 ordinanza, la n. 12 del 25.05.2022, già impugnata in un altro giudizio;
ha riferito che l'ordinanza successiva non potrebbe sostituire la precedente – come dedotto dall'ente provinciale – in quanto trattasi di un titolo esecutivo giudiziale equiparabile ad una sentenza, con cui la pubblica amministrazione effettua un accertamento in via definitiva circa l'esistenza e l'ammontare del proprio credito. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, adducendo che non potrebbe imputarsi una responsabilità solidale nei suoi confronti in ragione della sola titolarità del veicolo, anche tenuto conto dell'utilizzo del veicolo da parte di amici e parenti, nonché irregolarità nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, essendo i cassonetti colmi, ed il quantum della sanzione, eccessivo e sproporzionato.
Ha chiesto, dunque, preliminarmente, di accertarsi la nullità e l'illegittimità della sanzione;
in via subordinata, di ridurne l'importo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La costituendosi in giudizio, ha dedotto che, prima dell'emissione Controparte_1 della prima ordinanza, l' aveva prodotto scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della l. n. Pt_1
689/1981; che, tuttavia, a causa di un errore nello smistamento della posta certificata, gli scritti non sarebbero stati inoltrati al Settore Ambiente e, pertanto, la pubblica amministrazione avrebbe esercitato il potere di autotutela adottando una nuova ordinanza, la n. 104, oggetto di opposizione nel presente giudizio;
che l'ordinanza-ingiunzione è un provvedimento amministrativo e, pertanto, mediante l'istituto della sanatoria, il dirigente del settore competente potrebbe provvedere alla sostituzione del primo provvedimento. Nel merito, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 6, comma I, della l. n. 689/1981, sussisterebbe, anche nel caso in cui l'autore sia ignoto, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, non avendo l'opponente dimostrato che il veicolo sia stata nell'occasione utilizzato da terzi e contro la sua volontà, né tantomeno provveduto a proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento emesso dal comando di Polizia Locale o prodotto elementi di prova a supporto delle proprie argomentazioni. Ha riferito che, pur essendo i cassonetti già pieni, il cittadino non è legittimato ad abbandonare i rifiuti, ma deve ricercare ulteriori contenitori per il loro smaltimento.
Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e, senza l'espletamento di ulteriore attività, è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, celebratasi mediante trattazione scritta, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 104 poiché vertente su fatti che sono stati oggetto della precedente ordinanza, n. 12, emessa dalla stessa Provincia di la doglianza non merita accoglimento: si rammenta, infatti, che, in quanto atto conclusivo CP_1 del procedimento sanzionatorio, l'ordinanza-ingiunzione è idonea ad incidere negativamente ed autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario ed ha le caratteristiche proprie dei provvedimenti amministrativi, essendo assoggettata alle regole dettate in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Si ritiene, dunque, ammissibile la condotta della pubblica amministrazione che, mediante l'esercizio del proprio potere di autotutela, revochi un proprio precedente provvedimento con l'adozione di una nuova ordinanza;
la Controparte_1 infatti, nell'ordinanza n. 104, ha chiarito che “il presente atto sostituisce la precedente ordinanza- ingiunzione n. 12 del 25.05.2022”. Nel corpo dell'ordinanza, inoltre, si dà atto che l'ufficio è venuto a conoscenza delle memorie difensive dell' solo in occasione del giudizio di Pt_1 impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 12 e che, pertanto, ha chiesto al Servizio di Polizia Locale della Provincia di chiarimenti in merito alla ricezione delle stesse;
ha CP_1 riferito, dunque, che, con nota del 10 ottobre 2022, è stata tramessa all'ufficio copia degli scritti
2 difensivi, che hanno reso necessaria l'adozione della nuova ordinanza, n. 104, con cui sono state rigettate le argomentazioni difensive dell' . Si rammenta, infatti, che l'art. 18, comma II, Pt_1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone l'obbligatoria motivazione dell'ordinanza con cui si determina la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e, dunque, la Provincia, a conoscenza della sussistenza degli scritti difensivi, era tenuta a revocare il precedente provvedimento.
La giurisprudenza ha ormai pacificamente riconosciuto che quando l'ordinanza rechi l'indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché gli estremi dell'accertamento dell'illecito amministrativo, regolarmente portati a conoscenza della controparte, l'obbligo di motivazione possa ritenersi soddisfatto;
tanto consente di ritenere, dunque, che non sussistano i presupposti per dichiarare l'illegittimità del provvedimento.
Nel merito, occorre rilevare che l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione si basa sui fatti accertati nel verbale n. 83/2021, emesso dal Servizio di Polizia Locale della Provincia di in data 11 agosto 2021, regolarmente notificato all'Addario in data 20 agosto 2021, e che CP_1 avverso di esso l'opponente non ha proposto querela di falso né lo ha impugnato o ha disconosciuto nel presente giudizio la firma apposta sulla relata di notifica allegata dall'opposta. Tanto consente di ritenere che i fatti oggetto di accertamento siano assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c.: si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il verbale fa pubblica fede in riferimento alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione, al ricevimento delle dichiarazioni resegli ed al contenuto estrinseco delle notizie apprese (ex multis, Cass. n. 25860/2008, n. 4193/2010 e n. 7714/2013), non riconoscendosi pubblica fede, invece, alle attestazioni che non sono frutto della sua diretta percezione, rispetto alle quali sussiste una presunzione relativa di veridicità che può essere superata con la prova contraria.
La condotta contestata nei confronti dell'opponente è riconducibile al disposto di cui all'art. 192, comma I, del d.lgs. n. 152/2006, che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sanziona l'autore dell'illecito ai sensi dell'art. 255 del medesimo d.lgs..
L ha riferito che l'irrogazione nei propri confronti della sanzione, avvenuta in Pt_1 ragione della titolarità del veicolo, sarebbe illegittima, non potendosi egli ritenere obbligato in solido, pur essendo rimasta sconosciuta l'identità di chi fosse alla guida del veicolo il 14 giugno 2021.
Tale allegazione difensiva non può trovare accoglimento. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/1981, il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, a meno che non provi che la cosa sia stata utilizzata da terzi contro la sua volontà, ferma restando la facoltà di chi ha pagato di agire in regresso, per l'intero, nei confronti dell'autore della violazione (ai sensi del comma IV della stessa disposizione). La solidarietà prevista dall'art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, sia persone fisiche che enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione;
la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 33027/2023, ha chiarito che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della l. n. 689 del 1981, art. 6, comma I. Pertanto, non può ritenersi che la sanzione sia illegittima per non essere noto il soggetto che, al momento dell'accertamento, fosse alla guida del veicolo.
3 Parte opponente, al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe dovuto fornire in giudizio prova che, in quell'occasione, il veicolo fosse stato utilizzato da terzi contro la sua volontà, ma tale onere probatorio non è stato adempiuto, né tantomeno l' ha fornito qualsivoglia Pt_1 ulteriore elemento probatorio nel presente giudizio;
nelle memorie conclusive depositate dall'opponente non vi è alcuna controdeduzione in ordine alle allegazioni difensive della
[...] nella comparsa di costituzione. CP_1
Alcun fondamento hanno le argomentazioni dell'opponente, secondo cui l'abbandono sul suolo dei rifiuti troverebbe giustificazione nel fatto che i bidoni fossero colmi;
in applicazione del generale dovere di rispetto dell'ambiente, di cura dello spazio organo e di responsabilità, infatti, era onere dell' ricercare altri contenitori capienti per lo smaltimento dei rifiuti o, Pt_1 eventualmente, provvedere a conferire gli stessi presso il centro di raccolta comunale.
Non può essere accolta la richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione dell'importo oggetto di contestazione: l'art. 255 del d.lgs. n. 152/2006, prima delle modifiche apportate dall'art.
6-ter, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevedeva, in caso di violazione dell'art. 192, comma I, una sanzione amministrativa pecuniaria tra 300,00 e 3.000,00 euro;
nel caso in esame, come dedotto anche dalla Provincia di
è stata applicata la sanzione più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione CP_1 prevista, ai sensi dell'art. 16, comma I, della l. n. 689/1981 e, dunque, alcuna ulteriore riduzione può essere disposta in questa sede.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà - non essendo l'oggetto del presente giudizio caratterizzato da particolare complessità o da peculiari questioni di diritto – e tenuto conto dello scaglione fino a 1.100,00 euro.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3638/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione formulata da e conferma la legittimità Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione n. 104 emessa in data 10 ottobre 2022 dalla Provincia di CP_1
condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in 232,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 6 giugno 2025.
4 Il Giudice
Roberta Marra
5
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3638/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza- ingiunzione”, vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Addario, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Bari, al corso Sideny Sonnino n. 23, è elettivamente domiciliato;
opponente
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maria Quarato, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente a in via CP_1
A. de Leo n. 3; opposta
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 104 - emessa dalla Controparte_1
in data 10 ottobre 2022 - con Controparte_2 cui, contestata la violazione di cui all'art. 192, comma I, del d.l. n. 152 del 03.04.2000, è stato intimato il pagamento dell'importo di 620,80 euro. La Provincia, infatti, avrebbe rilevato, con strumento TLC IP in HD con 4MP, un abbandono di rifiuti su suolo ad opera del veicolo tg. CB130SY, di proprietà dell'opponente, verificatosi in data 14 giugno 2021, alle ore 16:22 circa, sulla S.P. 44 (San Vito Scalo), in agro di San Vito dei Normanni. L'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza, essendo stata tale condotta oggetto di accertamento in un'altra
1 ordinanza, la n. 12 del 25.05.2022, già impugnata in un altro giudizio;
ha riferito che l'ordinanza successiva non potrebbe sostituire la precedente – come dedotto dall'ente provinciale – in quanto trattasi di un titolo esecutivo giudiziale equiparabile ad una sentenza, con cui la pubblica amministrazione effettua un accertamento in via definitiva circa l'esistenza e l'ammontare del proprio credito. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, adducendo che non potrebbe imputarsi una responsabilità solidale nei suoi confronti in ragione della sola titolarità del veicolo, anche tenuto conto dell'utilizzo del veicolo da parte di amici e parenti, nonché irregolarità nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, essendo i cassonetti colmi, ed il quantum della sanzione, eccessivo e sproporzionato.
Ha chiesto, dunque, preliminarmente, di accertarsi la nullità e l'illegittimità della sanzione;
in via subordinata, di ridurne l'importo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La costituendosi in giudizio, ha dedotto che, prima dell'emissione Controparte_1 della prima ordinanza, l' aveva prodotto scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della l. n. Pt_1
689/1981; che, tuttavia, a causa di un errore nello smistamento della posta certificata, gli scritti non sarebbero stati inoltrati al Settore Ambiente e, pertanto, la pubblica amministrazione avrebbe esercitato il potere di autotutela adottando una nuova ordinanza, la n. 104, oggetto di opposizione nel presente giudizio;
che l'ordinanza-ingiunzione è un provvedimento amministrativo e, pertanto, mediante l'istituto della sanatoria, il dirigente del settore competente potrebbe provvedere alla sostituzione del primo provvedimento. Nel merito, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 6, comma I, della l. n. 689/1981, sussisterebbe, anche nel caso in cui l'autore sia ignoto, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, non avendo l'opponente dimostrato che il veicolo sia stata nell'occasione utilizzato da terzi e contro la sua volontà, né tantomeno provveduto a proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento emesso dal comando di Polizia Locale o prodotto elementi di prova a supporto delle proprie argomentazioni. Ha riferito che, pur essendo i cassonetti già pieni, il cittadino non è legittimato ad abbandonare i rifiuti, ma deve ricercare ulteriori contenitori per il loro smaltimento.
Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e, senza l'espletamento di ulteriore attività, è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, celebratasi mediante trattazione scritta, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 104 poiché vertente su fatti che sono stati oggetto della precedente ordinanza, n. 12, emessa dalla stessa Provincia di la doglianza non merita accoglimento: si rammenta, infatti, che, in quanto atto conclusivo CP_1 del procedimento sanzionatorio, l'ordinanza-ingiunzione è idonea ad incidere negativamente ed autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario ed ha le caratteristiche proprie dei provvedimenti amministrativi, essendo assoggettata alle regole dettate in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Si ritiene, dunque, ammissibile la condotta della pubblica amministrazione che, mediante l'esercizio del proprio potere di autotutela, revochi un proprio precedente provvedimento con l'adozione di una nuova ordinanza;
la Controparte_1 infatti, nell'ordinanza n. 104, ha chiarito che “il presente atto sostituisce la precedente ordinanza- ingiunzione n. 12 del 25.05.2022”. Nel corpo dell'ordinanza, inoltre, si dà atto che l'ufficio è venuto a conoscenza delle memorie difensive dell' solo in occasione del giudizio di Pt_1 impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 12 e che, pertanto, ha chiesto al Servizio di Polizia Locale della Provincia di chiarimenti in merito alla ricezione delle stesse;
ha CP_1 riferito, dunque, che, con nota del 10 ottobre 2022, è stata tramessa all'ufficio copia degli scritti
2 difensivi, che hanno reso necessaria l'adozione della nuova ordinanza, n. 104, con cui sono state rigettate le argomentazioni difensive dell' . Si rammenta, infatti, che l'art. 18, comma II, Pt_1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone l'obbligatoria motivazione dell'ordinanza con cui si determina la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e, dunque, la Provincia, a conoscenza della sussistenza degli scritti difensivi, era tenuta a revocare il precedente provvedimento.
La giurisprudenza ha ormai pacificamente riconosciuto che quando l'ordinanza rechi l'indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché gli estremi dell'accertamento dell'illecito amministrativo, regolarmente portati a conoscenza della controparte, l'obbligo di motivazione possa ritenersi soddisfatto;
tanto consente di ritenere, dunque, che non sussistano i presupposti per dichiarare l'illegittimità del provvedimento.
Nel merito, occorre rilevare che l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione si basa sui fatti accertati nel verbale n. 83/2021, emesso dal Servizio di Polizia Locale della Provincia di in data 11 agosto 2021, regolarmente notificato all'Addario in data 20 agosto 2021, e che CP_1 avverso di esso l'opponente non ha proposto querela di falso né lo ha impugnato o ha disconosciuto nel presente giudizio la firma apposta sulla relata di notifica allegata dall'opposta. Tanto consente di ritenere che i fatti oggetto di accertamento siano assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c.: si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il verbale fa pubblica fede in riferimento alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione, al ricevimento delle dichiarazioni resegli ed al contenuto estrinseco delle notizie apprese (ex multis, Cass. n. 25860/2008, n. 4193/2010 e n. 7714/2013), non riconoscendosi pubblica fede, invece, alle attestazioni che non sono frutto della sua diretta percezione, rispetto alle quali sussiste una presunzione relativa di veridicità che può essere superata con la prova contraria.
La condotta contestata nei confronti dell'opponente è riconducibile al disposto di cui all'art. 192, comma I, del d.lgs. n. 152/2006, che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sanziona l'autore dell'illecito ai sensi dell'art. 255 del medesimo d.lgs..
L ha riferito che l'irrogazione nei propri confronti della sanzione, avvenuta in Pt_1 ragione della titolarità del veicolo, sarebbe illegittima, non potendosi egli ritenere obbligato in solido, pur essendo rimasta sconosciuta l'identità di chi fosse alla guida del veicolo il 14 giugno 2021.
Tale allegazione difensiva non può trovare accoglimento. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/1981, il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, a meno che non provi che la cosa sia stata utilizzata da terzi contro la sua volontà, ferma restando la facoltà di chi ha pagato di agire in regresso, per l'intero, nei confronti dell'autore della violazione (ai sensi del comma IV della stessa disposizione). La solidarietà prevista dall'art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, sia persone fisiche che enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione;
la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 33027/2023, ha chiarito che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della l. n. 689 del 1981, art. 6, comma I. Pertanto, non può ritenersi che la sanzione sia illegittima per non essere noto il soggetto che, al momento dell'accertamento, fosse alla guida del veicolo.
3 Parte opponente, al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe dovuto fornire in giudizio prova che, in quell'occasione, il veicolo fosse stato utilizzato da terzi contro la sua volontà, ma tale onere probatorio non è stato adempiuto, né tantomeno l' ha fornito qualsivoglia Pt_1 ulteriore elemento probatorio nel presente giudizio;
nelle memorie conclusive depositate dall'opponente non vi è alcuna controdeduzione in ordine alle allegazioni difensive della
[...] nella comparsa di costituzione. CP_1
Alcun fondamento hanno le argomentazioni dell'opponente, secondo cui l'abbandono sul suolo dei rifiuti troverebbe giustificazione nel fatto che i bidoni fossero colmi;
in applicazione del generale dovere di rispetto dell'ambiente, di cura dello spazio organo e di responsabilità, infatti, era onere dell' ricercare altri contenitori capienti per lo smaltimento dei rifiuti o, Pt_1 eventualmente, provvedere a conferire gli stessi presso il centro di raccolta comunale.
Non può essere accolta la richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione dell'importo oggetto di contestazione: l'art. 255 del d.lgs. n. 152/2006, prima delle modifiche apportate dall'art.
6-ter, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevedeva, in caso di violazione dell'art. 192, comma I, una sanzione amministrativa pecuniaria tra 300,00 e 3.000,00 euro;
nel caso in esame, come dedotto anche dalla Provincia di
è stata applicata la sanzione più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione CP_1 prevista, ai sensi dell'art. 16, comma I, della l. n. 689/1981 e, dunque, alcuna ulteriore riduzione può essere disposta in questa sede.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà - non essendo l'oggetto del presente giudizio caratterizzato da particolare complessità o da peculiari questioni di diritto – e tenuto conto dello scaglione fino a 1.100,00 euro.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3638/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione formulata da e conferma la legittimità Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione n. 104 emessa in data 10 ottobre 2022 dalla Provincia di CP_1
condanna al pagamento in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in 232,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 6 giugno 2025.
4 Il Giudice
Roberta Marra
5