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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 71/2022 R.G., avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mike Matticoli, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(CF e PI ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Messere, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – In primo grado, il , proponeva opposizione avverso il D.I. n. Controparte_1
157/2013, reso dal Giudice del Tribunale di Isernia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 63. 785,96, oltre spese del procedimento monitorio, in favore della
[...]
, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva, in particolare perché Parte_1
non sarebbe spettato ed esso corrispondere le somme richieste dalla Cooperativa, che aveva ospitato minori provenienti dal Nord Africa non accompagnati. Riteneva, infatti, di non aver mai aderito alla procedura di accoglienza dei minori, prevista dall'art. 5 dell'OPCM n. 3933/2011 e
1 successive modifiche e che, inoltre, ogni obbligazione spettasse ai Comuni di Campobasso e
Campochiaro, che avevano preso in carico i minori, pur collocandoli nella struttura della
Cooperativa, sita nel proprio territorio. Eccepiva, inoltre, di non aver mai stipulato alcun contratto con la e, quindi, di non aver alcuna obbligazione nei suoi confronti. Parte_1
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Riteneva che, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, il pagamento di quanto dovutole spettasse al
, nel cui territorio era situata la struttura accogliente. Controparte_1
Con la sentenza impugnata, n. 296/2021, il giudice del tribunale di Isernia, accoglieva l'opposizione, revocando il D.I. e condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, condannarsi il Al pagamento Controparte_1
della somma richiesta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il suddetto chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
§ 3 - Come primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha eccepito “Violazione e falsa applicazione dell'art.5 OPCM n. 3933/2011 nonché sulla legittimazione passiva del Controparte_1
”. I
[...]
Il Giudice di primo grado, a detta della , avrebbe fornito una errata Parte_1 interpretazione della norma innanzi richiamata, non considerando il fondamentale aspetto della territorialità in cui è situata la struttura di accoglienza. Questo aspetto sarebbe, secondo l'appellante, fondamentale. L'appellante riporta, a sostegno della propria tesi, deduce: “i soggetti legittimati a presentare la richiesta di CONTRIBUTO SONO I
COMUNI SUL CUI TERRITORIO INSISTONO LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NELLE QUALI SONO STATI
COLLOCATI I MINORI….!! (prot. 2078 del 14/03/2012). Le note del Soggetto Attuatore sono state considerate al pari di carta straccia e, un'interpretazione organica della disciplina riguardo l'accoglienza
e la tutela del minore straniero non accompagnato è stata completamente ed a torto, travisata. e pertanto, il doveva chiedere i relativi contributi, era tenuto a farlo ed è stato anche CP_1
sollecitato. Senza se e senza ma”.
Orbene, l'appellante fa riferimento alla nota prot. 2078 del 14/03/2012, laddove il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma, appunto, la legittimazione di richiedere il contributo in capo ai Comuni nel cui territorio insistono le strutture che accolgono i minori. La conseguenza è che le fatture vanno inviate ai Comuni stessi. L'assunto è corretto, ma c'è anche un'altra disposizione dello stesso , prodotta proprio dall'odierno appellante (allegato al n. 3 della sua CP_2
produzione di primo grado). In tale documento, subito dopo l'affermazione della titolarità di
2 richiedere il contributo in capo ai Comuni in cui insorge la struttura, si legge, testualmente: “Se, invece, il Comune sul quale è stato rinvenuto il NA ( minore straniero non accompagnato n.d.s.) ha proceduto alla presa in carico presso i propri Servizi Sociali, e ha disposto il collocamento in una struttura fuori dal suo ambito territoriale, sarà tenuto a presentare la richiesta del contributo, in quanto responsabile del minore” . Nel caso di specie, i minori erano stati presi in carico dai Comuni di Campobasso e Campochiaro. Tale circostanza non è stata mai contestata da parte della
Cooperativa, e risulta, altresì, sia dalla e.mail, inviata al da parte Controparte_1
della , sia dalla comunicazione inviata dal appellato ai Controparte_3 CP_1
Comuni di Campobasso e Campolieto, al Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla stessa
Cooperativa, documentazione mai specificatamente impugnata dall'odierno appellante.
Ne discende che, nel caso di specie, ricorre proprio la fattispecie indicata dal , per CP_2
cui la responsabilità dei minori ricedeva in capo ai Comuni di Campobasso e Campolieto, che avevano preso in carico i minori, collocandoli poi nella struttura in , con la Controparte_1
conseguenza che era compito degli stessi chiedere il contributo e corrispondere il dovuto alla
Cooperativa che gestiva la struttura di accoglienza. A tali comuni, quindi, andavano indirizzate le fatture e non al quello di . Controparte_1
Posto quanto innanzi, a nulla rilevano le ampie dissertazioni dell'appellante sul 37 bis della
L. n. 184/83 legge n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 328/2000, dpcm del 7 aprile 2011, perché il punto non è se il Comune che prende in carico il minore debba o meno provvedere alla sua assistenza e alla richiesta dei contributi ma, nel caso che ci occupa, quale sia il Comune che avrebbe dovuto provvedere a tanto che, come detto, non è il Comune appellato.
Per lo stesso motivo sono irrilevanti le questioni riguardanti la non necessità della stipula di un contratto specifico tra Ente e . Parte_1
§ 4 – Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia, così come vigente all'epoca dell'ultimo atto difensivo svolto (Cass. sez. unite 2022/n. 33482).
Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
3 pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 296/2021, pubblicata il
21/07/2021, resa dal Tribunale di Isernia, nella persona del Giudice dott. Fabio Papa,:
1) Rigetta l'appello;
a) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore del , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.966,00, per competenze, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
b) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
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