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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SAN BARNABA N. 39 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MARTONE
LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), PA P.IV_1
elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI 11 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. TALIVO MIRKO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
pagina 1 di 6
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 1 C.F._2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PETRI LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'On. le Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere ogni avversa deduzione ed eccezione formulata dalle parti appellate, in quanto palesemente infondate, inammissibili ed improcedibili, e conseguentemente accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 6482/2024 emessa dal Tribunale di Milano sez. X civ. Dott. Damiano Spera, pubblicata il 27/06/2024, e notificata lo stesso giorno al difensore costituito, rassegnata nella causa r.g. 44600/2021, accogliere le seguenti conclusioni, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni contraria istanza articolata delle controparti disattesa:
1) Accertare e dichiarare il convenuto , in Controparte_3 persona dell'amministratore p.t., nella causazione dell'incidente de quo, occorso alla sig.ra _1
, di cui è risultata vittima l'attrice, a causa della caduta sulle scale del , rese
[...] _1 scivolose per il lavaggio difettoso eseguito col sapone il giorno prima, e per tutti i fatti sopraindicati;
In ogni caso, sempre nel merito,
2) Accogliere la domanda di surroga ai sensi dell'art. 2900 c.c. formulata dall'esponente nei confronti del verso la compagnia assicurativa _1 OP
, intervenuta in giudizio, affermata la sua legittimità e, per effetto, di quanto sopra,
[...] condannati in solido unitamente al a corrispondere, quanto dovuto, in favore dell'attrice _1 nella somma complessiva di € 13.062,93, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre gli interessi di legge. Accogliere, pertanto, la domanda di surroga ex art. 2900 c.c. formulata dall'attrice. In ogni caso, 3) Per l'effetto, condannare il e/o la compagnia assicurativa _1 [...]
, anche in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito OP dell'evento verificatosi nell'importo complessivo che qui è stato dichiarato, così come quantificato nell'importo di euro € 13.062,93, ovvero nel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Per l'effetto di ciò, condannare il ND e/o la compagnia assicurativa
[...]
, anche in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite e competenze OP di causa”.
pagina 2 di 6
Per il Milano Controparte_5
“Che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare:
- dichiarare l'appello inammissibile, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza, nonché per manifesta infondatezza e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6482/24 emessa in data 27.06.24 dal Tribunale di Milano;
in via principale:
- rigettare integralmente l'appello proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6482/24 emessa in data 27.06.24 dal Tribunale di Milano;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere di accogliere, anche solo parzialmente, le domande attrici, accertato il concorso di colpa della danneggiata ex art.
1227 commi 1 e 2 c.c., e rigettata ogni contraria eccezione della compagnia assicurativa, dichiarare
tenuta a garantire e manlevare il da ogni effetto dell'eventuale accoglimento, CP_4 _1 totale o parziale, delle domande di parte attrice;
- per l'effetto condannare la compagnia assicurativa al pagamento di tutte le somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice, nonché alla refusione integrale delle spese di lite ex art. 1917 terzo comma c.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dell'esame testimoniale della sig.ra , residente a [...]
Corbetta (MI) in via dello Sport n. 2/4, e di residente a [...]
Verrocchio n. 8, entrambi collaboratori dello studio che amministra il ND di
[...]
Milano, sul seguente capitoli di prova: CP_5
1)vero che dall'anno 2017 e fino al giorno 31.07.20 (data della presunta caduta per cui è causa) la ditta del sig. (C.F. P.IV , ha prestato a favore CP_6 CodiceFiscale_3 P.IV_2 del il servizio di pulizia dello stabile”. Parte_2
Per OP
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello della Sig.ra Parte_1 siccome carente dei requisiti ex art. 342 cpc e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6482/24 emessa e pubblicata in data 27.6.24 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Damiano Spera nel giudizio rubricato al RG 44600/2021.
In via principale: Respingere l'appello proposto dalla Sig.ra siccome infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6482/24 emessa e pubblicata in data 27.6.24 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Damiano Spera nel giudizio rubricato al RG 44600/2021.
In ogni caso, respingere la domanda di manleva formulata dal NT
, in persona dell'Amministratore pro tempore, siccome basate su richieste risarcitorie avanzate
[...] dalla Sig.ra del tutto infondate e incomprovate, nell'an e nel quantum, per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa, mandando per l'effetto assolta da qualsivoglia onere e/o CP_4 richiesta.
pagina 3 di 6
Respingere in ogni caso la richiesta del , in persona PA dell'Amministratore pro tempore, di refusione delle spese di lite siccome infondate per inoperatività della polizza, per tutti i motivi di cui in narrativa, mandando per l'effetto assolta da CP_4 qualsivoglia onere e/o richiesta in punto.
In via subordinata:
Per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del PA
, in persona dell'Amministratore pro tempore, per il sinistro di cui è causa, accertare
[...]
e dichiarare il concorso di colpa della Sig.ra nella causazione del sinistro di cui è Parte_1 causa, riducendo proporzionalmente per l'effetto il risarcimento dovuto. In via ulteriormente subordinata:
Per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del PA
, in persona dell'Amministratore pro tempore, per il sinistro di cui è causa, in
[...] concorso con la ditta incaricata delle pulizie, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo al , riducendo proporzionalmente per l'effetto il risarcimento dovuto da , _1 CP_4 da mandare per l'effetto assolta da qualsivoglia ulteriore pretesa e/o richiesta. In via istruttoria:
Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio il il Parte_1 Controparte_8
ND- per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente occorsole in data 31.7.2020, quantificati in € 10.269,26, ovvero nella diversa somma accertata nel corso del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
deduceva di essere caduta scivolando sui gradini delle scale del condominio nel quale _1 risiedeva “rese scivolose a causa del lavaggio col sapone effettuato giorni prima” -pag. 1 atto di citazione-.
Il ND chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in garanzia la propria assicurazione
Controparte_9
chiedeva, in principalità il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine il CP_4 riconoscimento del concorso di colpa della stessa e, in ulteriore subordine, il concorso di colpa del per non aver chiamato in causa l'impresa delle pulizie. _1
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6482/24 pubblicata il 27.6.2024, rigettava la domanda per difetto di prova che le scale fossero scivolose e quindi che la caduta fosse avvenuta a causa della scivolosità delle medesime.
3. ha proposto appello articolato in tre motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo censura la decisione del tribunale, in quanto dal contenuto delle deposizioni testimoniali -o comunque, dalla prova presuntiva- risultava provata la scivolosità delle scale: conseguentemente, l'appellante aveva assolto l'onere probatorio su di sé gravante di dimostrare il nesso di causa fra l'insidiosità della cosa in custodia e la caduta, mentre il pagina 4 di 6 non aveva assolto il proprio onere probatorio di dimostrare che la stessa fosse _1 imputabile al caso fortuito;
3.2 Con il secondo motivo censura la decisione del tribunale laddove ha ritenuto che fosse onere dell'appellante provare l'insidiosità delle scale, avendo la stessa assolto il proprio onere probatorio dimostrando che la caduta era avvenuta sulle scale condominiali, con ciò provando il nesso di causa fra la cosa in custodia e il danno;
3.3 Con il terzo motivo lamenta la mancata liquidazione del danno e la violazione dell'art. 92 c.p.c.
4. Il e hanno chiesto, in principalità, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e _1 CP_4 nel merito il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Innanzitutto, diversamente da quanto prospettato nel secondo motivo di appello, l'appellante doveva provare l'insidiosità della cosa in custodia. Infatti, nel caso si tratti -come nella specie- di una res priva di intrinseco dinamismo, è la pericolosità della cosa inerte che costituisce la causa del danno – Cass. n. 11526 dell'11.5.2017 in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato-. Pertanto, non era sufficiente per l'appellante provare la mera caduta dalle scale in assenza di alcuna correlazione con la scivolosità della cosa - Cass. n. 12760 del 9.5.2024 ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento-. Ciò posto, le deposizioni testimoniali non provano che le scale fossero scivolose al momento della caduta della . _1 L'unico teste che dichiara che le scale erano scivolose era . Parte_3
Si tratta, tuttavia, di un teste interessato. Infatti, ancorchè sia il coniuge separato della , _1 convive ancora con la stessa per ragioni economiche.
Inoltre, la deposizione è priva di credibilità intrinseca, in quanto, il teste, pur affermando che le scale erano scivolose, non è stato in grado di specificare di quale sostanza si trattasse, nonostante avesse dichiarato di averla toccata con la mano. Ulteriormente, la deposizione è anche priva di credibilità estrinseca, in quanto non è stata riscontrata dalla deposizione dell'altro testimone oculare della caduta, , cognato dell'appellante, che ha dichiarato di aver assistito alla caduta Testimone_3
pagina 5 di 6 dalle scale, ma non ha confermato che la scala fosse scivolosa, affermando, anzi, di non essere scivolato nel percorrerla.
Infine, la prova della scivolosità della scala non può essere provata neppure per via presuntiva.
Infatti, lo stesso teste a specifica domanda, dichiarava che il giorno della caduta non era Pt_3 quello di pulizia delle scale che era stata effettuata il giorno prima. Ciò, quindi, rende del tutto implausibile che un'eventuale residuo di sapone o di detersivo lasciato in conseguenza della pulizia delle scale fosse ancora presente allo stato liquido il giorno successivo -né altre segnalazioni di cadute dalle scale erano pervenute all'amministratore del condominio come riferito dall'impiegata dello studio . Testimone_1
2. Consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
Infatti, nello stesso l'appellante si duole della mancata liquidazione del danno e lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. senza però muovere sul punto alcuna concreta censura alla sentenza appellata.
3. Secondo i principi della soccombenza e della causalità, deve essere condannata a pagare le _1 spese di lite del presente grado di giudizio al e a , liquidate, sulla base dei _1 CP_4 valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore compreso fra
€ 5.200,00 e € 26.000, secondo il disputatum, liquidate in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134 per la fase di studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1911 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6482/24 pubblicata il 27.6.2024;
3.condanna a pagare al e a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente grado che si liquidano, in complessivi € OP
3.966,00, per ciascuna parte, il tutto oltre spese generali 15%, IV e CPA come per legge;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 26.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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